L estinzione del rapporto di agenzia commerciale

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1 Pag. 1 L estinzione del rapporto di agenzia commerciale Il terzo inserto di approfondimento in materia di diritto del lavoro esula dal rapporto di lavoro subordinato ed affronta un argomento di sicuro interesse per le Aziende: il contratto di agenzia commerciale. La disciplina di tale contratto ha subito, negli ultimi anni, notevoli modifiche, a seguito del recepimento di direttive comunitarie, relativamente ad aspetti importanti quali lo star del credere o l indennità per la cessazione del rapporto. Per tale motivo, crediamo opportuna un analisi di uno dei momenti più delicati del rapporto, quello dell estinzione, che va previsto e disciplinato con attenzione fin dal momento della nascita del rapporto stesso, al fine di evitare rivendicazioni impreviste ed onerose da parte dell agente di commercio. APPROFONDIMENTO PER Titolare o Legale Rappresentante Ufficio del Personale SOMMARIO 1 Premessa Il preavviso di recesso Il preavviso secondo il codice civile Il preavviso secondo gli accordi economici collettivi L indennità sostitutiva del preavviso L indennità suppletiva di clientela L indennità di cessazione del rapporto prevista dall art c.c Il recesso per giusta causa Rinunce e transazioni Il patto di non concorrenza per il periodo successivo alla fine del rapporto Tassazione delle indennità di cessazione del rapporto, corresponsione del FIRR e comunicazione all ENASARCO dell avvenuta cessazione del rapporto Premessa Il contratto di agenzia o rappresentanza commerciale può, come noto, prevedere un termine di durata o essere stipulato a tempo indeterminato. Nel primo caso, il rapporto dovrà essere conservato fino alla scadenza del termine previsto, salvi i casi di risoluzione consensuale e di recesso per giusta causa nell ipotesi di inadempimento della controparte o di evento che non consentano la prosecuzione del rapporto. Nell eventualità di

2 Pag. 2 recesso ingiustificato prima del termine, la parte non recedente sarà legittimata alla richiesta degli eventuali danni che riesca a dimostrare. Ai sensi dell art c.c. il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine (ad es. con l atteggiamento inerte dell Azienda mandante che non richieda la restituzione del proprio materiale in possesso dell agente o con l accettazione di ordini da parte dell Azienda stessa) si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Nei casi, ben più frequenti, di contratti di agenzia a tempo indeterminato, oltre alla consueta risoluzione consensuale del rapporto, a ciascuna delle parti è consentito, come in tutti i contratti di durata, il recesso unilaterale. La comunicazione di recesso è un atto unilaterale recettizio, cioè un atto che produce i suoi effetti dal momento in cui sia pervenuto a conoscenza dell altra parte (o sia divenuto conoscibile). Ovviamente, anche se non è prescritto un particolare onere di forma per la comunicazione di recesso, sarà opportuno che l Azienda utilizzi la forma scritta, e, in particolare la raccomandata con ricevuta di ritorno. 2 Il preavviso di recesso 2.1 Il preavviso secondo il codice civile Ai sensi dell art c.c. la parte che recede dal contratto di agenzia deve darne preavviso all altra parte. Il termine di preavviso non può essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, e così via fino a sei mesi per il sesto e per tutti gli anni successivi. Le parti possono stabilire termini più lunghi, ma il termine posto a carico del preponente non può essere inferiore a quello posto a carico dell agente. In ogni caso, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l ultimo giorno del mese di calendario. 2.2 Il preavviso secondo gli accordi economici collettivi Secondo la disciplina collettiva (A.E.C. Industria ), i termini del preavviso dovuto dall Azienda mandante all agente sono differenziati, sia in funzione della durata del rapporto all atto del recesso, sia in relazione alla circostanza che l agente o rappresentante rivesta la qualifica di monomandatario o plurimandatario. L accordo economico collettivo prevede che la parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso possa rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità sostitutiva, ma tale facoltà deve essere esercitata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; nel caso di rinuncia al preavviso formalizzata dopo i trenta giorni, la parte rinunciante dovrà versare alla parte recedente l indennità sostitutiva. Durante il periodo di preavviso il rapporto prosegue normalmente con tutti i diritti e gli obblighi spettanti ad entrambe le parti: una conseguenza può essere il fatto che un grave inadempimento di una delle parti durante tale periodo potrebbe giustificare un recesso ulteriore per giusta causa, ad effetto immediato con automatica interruzione del periodo di preavviso. Riepiloghiamo i termini di preavviso a carico delle case mandanti previsti dall A.E.C. industria vigente

3 Pag. 3 agenti monomandatari o durata del rapporto fino ad otto anni 6 mesi o durata del rapporto oltre gli otto anni 8 mesi agenti plurimandatari o durata del rapporto fino ad otto anni 4 mesi o durata del rapporto oltre gli otto anni 6 mesi In caso di recesso dell agente, la durata del preavviso sarà di 5 o di 4 mesi a seconda che l agente sia monomandatario o plurimandatario. 2.3 L indennità sostitutiva del preavviso Quali le conseguenze nel caso che la parte recedente non riconosca in tutto o in parte il preavviso previsto dalla legge o dagli accordi economici collettivi? Il codice civile non prevede nulla al riguardo, ma gli accordi economici collettivi hanno introdotto la c.d. indennità sostitutiva del preavviso, una forfettizzazione del danno derivante al soggetto che subisce il recesso immediato della controparte. L indennità prevista dall A.E.C. è costituta da una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell anno solare (rectius: civile) precedente (1 gennaio 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuti, o una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso. Se il rapporto ha avuto inizio nel corso dell anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento; se il rapporto ha avuto una durata inferiore a dodici mesi, il computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso. L accordo economico collettivo chiarisce che l indennità sostitutiva va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese. Nei rari casi in cui il rapporto di agenzia commerciale non sia disciplinato dagli accordi economici collettivi, alcuni Autori sostengono che, nulla prevedendo il codice civile, la parte che ha subito il recesso immediato potrà richiedere il risarcimento dei danni effettivamente subiti, secondo i principi generali dell ordinamento. 3 L indennità suppletiva di clientela L indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva, essendo stata introdotta dall A.E.C e conservata dagli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale; essa è pertanto dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente, o per relationem, da detti accordi collettivi (cfr. Cass. Sez.lav. 1153/1998). Finalità dell indennità suppletiva di clientela è quella di indennizzare l agente della perdita dell occasione di percepire provvigioni per affari con clienti della casa mandante, a seguito della cessazione del mandato per causa a sé non imputabile. Come vedremo successivamente, tale indennità, generalmente relativamente modesta, ma spettante indiscriminatamente a tutti gli agenti che abbiano subito il recesso da parte dell Azienda mandante, va conciliata con l indennità di cessazione del rapporto prevista dal codice civile, di analoga finalità, ma di contenuti ben diversi.

4 Pag. 4 Secondo la regolamentazione degli accordi economici collettivi, l indennità è riconosciuta in caso di scioglimento del contratto di agenzia per fatto non imputabile all agente; in caso di risoluzione del rapporto da parte dell agente per sua invalidità totale e permanente o per conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco ed infine, con liquidazione agli eredi, nel caso di decesso dell agente (negli ultimi due casi, il diritto all indennità spetta solo dopo un anno di rapporto). Con l accordo economico collettivo del , si è previsto che in relazione alle provvigioni per affari conclusi dopo il 1 gennaio 1989 l indennità, nel settore industriale, è pari al 3% sulle provvigioni per l intera durata del rapporto; lo 0,5% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto di durata del rapporto (entro un limite annuo di lire 72 milioni); l 1% aggiuntivo per le provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (sempre entro la fascia di 72 milioni di lire). 4 L indennità di cessazione del rapporto prevista dall art c.c. L art c.c. disciplina l indennità spettante all agente in caso di cessazione del rapporto a lui non imputabile. Tale disciplina è il frutto del recepimento non del tutto coerente e felice di una direttiva comunitaria risalente addirittura al Sinteticamente, l art c.c. prevede l obbligo per il preponente di versare all agente al termine del rapporto un indennità, esclusivamente al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: l agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Come detto, le precedenti condizioni devono sussistere entrambe: si può verificare infatti il caso in cui l agente abbia sì procurato nuovi clienti al preponente, soddisfacendo quindi il primo requisito, ma non perda alcuna provvigione in quanto continua a servire gli stessi clienti con i prodotti di un altra casa mandante. L art c.c. prevede che l agente decada dal diritto all indennità se nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l intenzione di far valere i propri diritti. Il punto critico della disciplina introdotta dall art c.c. è quello della determinazione di tale indennità per la cessazione del rapporto; il Legislatore, infatti, non ha stabilito una precisa modalità di calcolo o dei parametri obiettivi, ma ha semplicemente fissato una misura massima, pari ad una cifra equivalente ad un indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. Da quanto detto, emerge con chiarezza che il riconoscimento e la quantificazione dell indennità di cessazione del rapporto prevista dal codice civile devono essere oggetto di un accordo tra le parti o, in mancanza, della determinazione del giudice. Tale assenza di certezza nei rapporti tra le parti e l incidenza economica rilevante che un indennità di questo genere comporta sulle Aziende, ha indotto nel 1992, le Associazioni di categoria a stipulare degli accordi (i cc.dd. "accordi ponte", per l industria ), che hanno sostanzialmente reintrodotto la precedente disciplina contenuta nell accordo economico collettivo del per il settore industriale.

5 Pag. 5 Gli "accordi ponte" fanno riferimento a quanto previsto dall art c.c., ma prevedono una specifica modalità di calcolo: in particolare prevedono il calcolo di un aliquota su tutte le provvigioni liquidate all agente e spettante in tutti i casi di cessazione del rapporto che viene accantonata annualmente presso l Enasarco (si tratta sostanzialmente dell indennità risoluzione rapporto, nota coma FIRR); a questa si aggiunge un ulteriore aliquota su tutte le provvigioni liquidate all agente, ma spettante solo se il contratto si scioglie per fatto non imputabile all agente. La soluzione introdotta dagli "accordi ponte" presenta l indubbio vantaggio di eliminare ogni incertezza sulla sussistenza del diritto dell agente all indennità di cessazione del rapporto e sulla sua quantificazione, ma ha provocato un dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ormai radicato, sulla sua applicabilità. Le incertezze derivano dall interpretazione del sesto comma dell art c.c. che testualmente recita "le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell agente". Parte della dottrina e della giurisprudenza, come anticipato, hanno fatto derivare da tale disposizione la nullità delle norme collettive, ritenendo che esse, portando generalmente a riconoscere all agente cifre inferiori a quelle ottenibili attraverso l art c.c. derogherebbero in pejus alle disposizioni di legge. In realtà, altra parte della dottrina e la giurisprudenza prevalente ritengono che le previsioni degli accordi ponte siano più favorevoli per l agente di quelle di legge, per due ordini di ragione, la prima di natura sostanziale, la seconda più strettamente giuridica. Si è detto, infatti (cfr, ex plurimis, Trib. Milano , Corte di Appello Bologna , Trib. Milano ), che la disciplina collettiva è più favorevole per l agente in quanto non subordina la corresponsione dell indennità ad alcuna valutazione in merito all apporto di nuova clientela o all aumento di quella già esistente da parte dell agente o alla perdita delle occasioni di provvigioni derivantegli dal recesso. La giurisprudenza, inoltre, ha recentemente sancito che una comparazione di maggiore favorevolezza, va operata ex ante e non successivamente al momento in cui sono note le diverse entità economiche delle indennità calcolate con le modalità dell accordo collettivo o della legge (Cass /2001): in questo senso il riferimento all aspetto economico per la valutazione della favorevolezza, perde gran parte della propria rilevanza. 5 Il recesso per giusta causa La Corte di Cassazione ha più volte affermato (da ultimo Cass. 7986/2000) che nel rapporto di agenzia il recesso senza preavviso trova applicazione nel caso di sussistenza di giusta causa, valutata secondo i criteri di cui all art c.c. Affinché una delle parti possa recedere senza preavviso, dunque, deve verificarsi un grave inadempimento degli obblighi contrattuali ad opera della controparte, che leda il vincolo fiduciario e non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Onere della casa mandante che intenda provvedere a tale forma di interruzione del rapporto è la sollecitudine nella comunicazione all agente, rispetto al momento in cui si verifica o si scopre l inadempimento; al contrario, per la legittimità del recesso per giusta causa del preponente non è necessario il riferimento a fatti specifici in sede di comunicazione all agente (Cass. 3084/2000). Nel caso di recesso per giusta causa, all agente non dovrà essere versata alcuna indennità sostitutiva del preavviso, né l indennità per la cessazione del rapporto, mentre spetterà comunque il pagamento della somma a titolo di FIRR. Viene fatta salva, in ogni caso, la possibilità per l Azienda di richiedere all agente gli eventuali danni derivanti dall inadempimento e dalla necessità di porre termine immediatamente al rapporto.

6 Pag. 6 Frequentemente le parti, nel contratto di agenzia, convengono espressamente che il rapporto si risolva automaticamente, senza necessità di preavviso, nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite da una delle parti, anche indipendentemente dalla sussistenza di dolo o colpa da parte di quest ultima: tali clausole, che la giurisprudenza ha ritenuto legittime, riguardano spesso il mancato raggiungimento degli obiettivi di budget di vendita da parte dell agente. 6 Rinunce e transazioni Le rinunce e transazioni eventualmente operate dall agente di commercio, in occasione di estinzione del rapporto di agenzia rientrano nella previsione di cui all art c.c.; ciò significa che per evitare possibilità di impugnazione entro i sei mesi successivi da parte dell agente, l accordo contenente la rinuncia o la transazione dovrà essere concluso in sede sindacale, tramite l intervento delle associazioni di categoria, o in sede amministrativa, presso la Commissione di conciliazione istituita nell ambito delle Direzioni Provinciali del Lavoro (in questo secondo caso, tuttavia, le aziende saranno costrette ad adire la Commissione istituita presso la Direzione del Lavoro del luogo di domicilio dell agente). Stante la espressa disposizione dell art c.c. l agente non può rinunciare alla corresponsione dell indennità di cessazione del rapporto. 7 Il patto di non concorrenza per il periodo successivo alla fine del rapporto Come noto, le parti possono prevedere una clausola contrattuale in forza della quale l agente di commercio si obbliga a non esercitare alcuna forma di concorrenza con la casa mandante dopo la cessazione del rapporto, non assumendo mandati con aziende concorrenti e non esercitando la produzione o il commercio degli stessi prodotti o servizi oggetto del mandato. Tale clausola è disciplinata dall art bis c.c., recentemente modificato dalla legge comunitaria La legge prevede che il patto che limita la concorrenza da parte dell agente deve essere scritto e che esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per cui era stato concluso il mandato. La durata del patto non può eccedere i due anni successivi all estinzione del mandato, e si ritiene che nel caso di previsione di maggiore durata, il patto rimanga valido, con riduzione automatica della durata ai limiti di legge. La recente modifica introdotta dalla legge comunitaria ha previsto l obbligo della corresponsione di un indennità di natura non provvigionale all agente obbligato alla non concorrenza in occasione della cessazione del rapporto. Anche in questa materia, il Legislatore non ha provveduto a fissare dei criteri precisi ed univoci per il calcolo dell indennità, prevedendo che essa sia determinata dalla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l indennità è determinata dal giudice in via equitativa, anche con riferimento alla media dei corrispettivi riscossi dall agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume complessivo dello stesso periodo; alle cause di cessazione del contratto di agenzia; all ampiezza della zona assegnata all agente;

7 Pag. 7 all esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente; Appare pacifico che tale nuova disposizione si applichi anche ai patti di non concorrenza contenuti in contratti di agenzia commerciale stipulati precedentemente al 1 giugno 2001, data di inizio dell efficacia della modifica normativa. 8 Tassazione delle indennità di cessazione del rapporto, corresponsione del FIRR e comunicazione all ENASARCO dell avvenuta cessazione del rapporto Le somme a titolo di indennità di cessazione del rapporto e di indennità sostitutiva del rapporto sono esenti dall applicazione dell IVA e sono assoggettate a ritenuta d acconto nella misura del 20% nel caso che l agente operi in forma di impresa individuale; nel caso di società di persone e di capitali le indennità in parola non saranno assoggettate né ad IVA, né a ritenuta d acconto. La somma a titolo di FIRR maturata nel corso dell anno di cessazione del rapporto sarà versata direttamente dalla casa mandante all agente di commercio e per la tassazione vale quanto detto sopra in tema di indennità di cessazione del rapporto. Ricordiamo le aliquote FIRR previste dagli accordi economici collettivi: agenti monomandatari o sulle provvigioni fino a Lire annue 4% o sulla quota di provvigioni da lire a Lire annue 2% o sulla quota di provvigioni eccedente Lire annue 1% agenti plurimandatari o sulle provvigioni fino a Lire annue 4% o sulla quota di provvigioni da Lire a Lire annue 2% o sulla quota di provvigioni eccedente lire annue 1% Ricordiamo, infine, che il preponente, entro trenta giorni, deve dare comunicazione all ENASARCO dell avvenuta cessazione di ciascun rapporto di agenzia, precisando la data della cessazione stessa. Assindustria consiglia Riportiamo il testo della clausola relativa all indennità di risoluzione del rapporto contenuta nella bozza di mandato di agenzia diffusa da Confindustria. Naturalmente i nostri uffici sono a completa disposizione per l esame di mandati di agenzia commerciale e per la collaborazione nella stesura di clausole contrattuali. Indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela In caso di risoluzione del rapporto, Le sarà riconosciuta l indennità di cessazione del rapporto secondo quanto previsto dall art c.c. L importo complessivo di detta indennità sarà calcolato secondo i criteri applicativi stabiliti dall accordo collettivo , ratificato presso il Ministero del Lavoro in data

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