Cessione del quinto dello stipendio: evoluzione della disciplina
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- Antonina Lorenzi
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1 Cessione del quinto dello stipendio: evoluzione della disciplina 1
2 INTRODUZIONE Apprenderemo: La nozione di cessione del quinto dello stipendio I precedenti storici ed evoluzione normativa della disciplina della cessione del quinto Il quadro normativo di riferimento della cessione del quinto
3 La nozione di prestito con cessione del quinto: definizione Cessione del quinto Operazione di prestito personale posta in essere da intermediari finanziari in favore di dipendenti, che prevede il rimborso del credito finanziato mediante cessione volontaria del diritto di percepire una quota dello stipendio non superiore ad un quinto. La trattenuta della quota ceduta viene operata direttamente dal datore di lavoro sulla busta paga del dipendente. La cessione di quote dello stipendio è un diritto del lavoratore È regolata da: artt e ss. Codice Civile sulla cessione del credito D.P.R. 180/1950 e D.P.R. 895/1950, così come successivamente modificati ed integrati.
4 La nozione di prestito con cessione del quinto: i soggetti Coinvolgimento obbligatorio di tre soggetti: Il lavoratore L ente erogante Il datore di lavoro cedente cessionario terzo ceduto La legge obbliga alla stipula di un apposita copertura assicurativa, quindi nel contratto interviene anche: la compagnia assicuratrice. 3
5 La nozione di prestito con cessione del quinto: attuazione pratica Il datore di lavoro preleva la quota ceduta e la versa mensilmente all ente erogante Non deve essere valutata l affidabilità del lavoratore Il prestito puo essere erogato anche a chi non potrebbe accedere al mercato del credito 5
6 Precedenti storici R. D. n. 335 del 1908 Obiettivo: evitare che il personale delle amministrazioni civili del Regno di Italia, al quale si richiedeva dignità e comportamenti consoni al ruolo ricoperto, dovesse ricorrere ai Monti di Pietà per soddisfare esigenze personali di credito R. D. 874 del 5 giugno 1941 Obiettivo: dare un primo ordinamento organico alla materia D.P.R 180/1950 più D.P.R. 895/1950 Nel 1950 si decise di riunire le diverse disposizioni in uno specifico Testo unico Obiettivo: dare un assetto organico e completo, successivamente modificatosi ed ampliatosi per mezzo della giurisprudenza, della prassi e degli interventi legislativi resi necessari dall evolversi dei tempi e delle abitudini 6
7 Evoluzione normativa Il testo Unico del 1950 è stato modificato e integrato da successivi provvedimenti legislativi Con la Legge Finanziaria 2005 viene estesa ai dipendenti delle imprese private. Viene eliminata la riserva di assicurazione a favore dell INPDAP Il Decreto sulla Competitività viene previsto un unico limite massimo di durata pari a 10 anni, per quanto riguarda gli impiegati e salariati a tempo indeterminato e con contratti collettivi di lavoro 7
8 Cessione del quinto e trasparenza Con la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 Legge Finanziaria 2006 I prestiti devono essere conformi alla disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari e assicurativi È estesa la possibilità di estinzione in qualsiasi momento anche alla cessione del quinto Recepimento della sentenza C. Cost. 506/2002: i pensionati possono contrarre prestiti con cessione purché la parte residua del trattamento previdenziale sia superiore al trattamento minimo 8
9 La cessione del quinto come cessione del credito La cessione del quinto rientra nella fattispecie della cessione del credito (artt c.c. ss.) Il creditore originario cedente pattuisce con un terzo cessionario il trasferimento in capo a quest'ultimo del suo diritto verso il debitore originario ceduto Si tratta di un contratto bilaterale e non trilaterale 9
10 Disciplina codicistica relativa alla cessione dei crediti Il credito può essere trasferito anche senza il consenso del debitore. E idoneo e sufficiente il solo accordo tra cedente e cessionario Art c.c. ll credito viene trasferito al cessionario comprensivo di tutti gli accessori, degli eventuali privilegi e anche delle garanzie reali e personali. Crediti incedibili: i crediti strettamente personali i crediti il cui trasferimento è vietato per legge i crediti la cui cessione è esclusa dalle stesse parti
11 L accettazione del debitore La cessione del credito ha efficacia nei confronti Del debitore ceduto quando abbia accettato la cessione o gli sia stata notificata o comunque ne abbia avuto conoscenza; Del debitore ceduto quando abbia accettato la cessione o gli sia stata notificata o comunque ne abbia avuto conoscenza; Il debitore può opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, ovvero eccezioni di natura personale ed eccezioni di natura reale.
12 L accettazione del debitore La cessione del credito ha efficacia nei confronti Del debitore ceduto quando abbia accettato la cessione o gli sia stata notificata o comunque ne abbia avuto conoscenza; Il debitore può opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, ovvero eccezioni di natura personale ed eccezioni di natura reale. Del terzo caduto. Se uno stesso credito è ceduto a più soggetti, la cessione ha efficacia solo a favore di chi per primo lo ha notificato al debitore o per primo ha ricevuto l'accettazione di questi
13 Cessione gratuita e cessione onerosa La cessione del credito Titolo gratuito pro solvendo pro soluto Titolo oneroso Pro soluto: il cedente non è responsabile dell'eventuale inadempimento del debitore ceduto ed è liberato nei confronti del cessionario al momento del trasferimento Pro solvendo : il cedente è liberato solo quando il cessionario abbia effettivamente riscosso il credito avendone il cedente espressamente assunto la garanzia.
14 Trasparenza e tutela del consumatore Disposizioni in materia di Trasparenza delle Operazioni Bancarie e Finanziarie: Provvedimento della Banca di Italia del 29 luglio 2009 Direttiva 2008/CE/48 Titolo VI del Testo Unico Bancario (TUB), artt novies
15 Disciplina ante recepimento direttiva 2008/48/CE: Il doppio regime normativo della trasparenza Prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito al consumo, restavano in vigore le norme vigenti L intermediario aveva facoltà: di scegliere se continuare ad applicare la vecchia normativa sulla trasparenza aderire al provvedimento della Banca di Italia del 29 luglio 2009 La normativa sulla trasparenza si caratterizzava per essere un unico provvedimento per tutte le categorie di intermediari
16 Gli strumenti di trasparenza nella fase precontrattuale ante recepimento Direttiva 2008/48/CE (1/2) La Normativa preesistente prevedeva: l Avviso sulle principali norme di trasparenza il Foglio Informativo
17 La trasparenza nella fase precontrattuale (2/2) Il provvedimento della Banca di Italia del 29 luglio 2009 Ha sostituito l Avviso sulle principali norme di trasparenza con un documento denominato Principali diritti dei clienti Ha previsto guide, contenenti oltre ai diritti indicazioni pratiche sul prodotto Ha diversificato il Foglio informativo in relazione ai prodotti tra standardizzato e non standardizzati con disciplina di principio
18 L informazione precontrattuale prima e dopo la direttiva 2008/48/CE L informazione precontrattuale era demandata al Documento di sintesi Il cliente poteva chiedere una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula Nel provvedimento di Bankitalia il Documento di Sintesi Riportava le sole condizioni economiche contenute nel foglio informativo e veniva consegnato al cliente
19 La nuova disciplina della trasparenza nei contratti di credito Direttiva 2008/48/CE Disciplina della trasparenza Disciplina del credito ai consumatori
20 La trasparenza contrattuale Trasparenza contrattuale Contratti a forma scritta (salvo casi previsti) a pena di nullità Un esemplare è consegnato al cliente con attestazione di consegna Condizioni economiche Informazioni europee di base E prevista la nullità del contratto qualora non contenga le informazioni essenziali su tipo di contratto, le parti, importo totale del finanziamento e condizioni di prelievo e di rimborso
21 Le comunicazioni alla clientela Art.119 T.U.B. deve essere inviato al cliente un documento di sintesi che aggiorna quello del contratto un rendiconto che indica tutte le movimentazioni, gli addebiti e gli accrediti Il provvedimento del 29 luglio Tali comunicazioni si intendono approvate in mancanza di opposizione scritta entro 60 giorni dal ricevimento obbliga a comunicare tutte le variazioni intervenute, non solo quelle sfavorevoli alla clientela prevede la facoltà del cliente di scegliere la modalità di invio delle comunicazioni periodiche precisa che le variazioni possibili sono esclusivamente quelle relative alle fattispecie previste in contratto
22 Le comunicazioni alla clientela Art. 128 bis del T.U.B. Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie gli intermediari bancari e finanziari sono obbligati ad aderire al meccanismo dell ABF La pendenza di un procedimento innanzi l ABF non preclude il diritto di agire in sede giudiziaria o arbitrale per la medesima controversia Le controversie deferibili all l A.B.F. sono quelle tra cliente ed intermediario Cliente: colui che ha o ha avuto con l intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari
23 Trasparenza e attività di collocamento della cessione del quinto: comunicazioni Bankitalia del 10/11/2009 e del 07/04/2011 Comunicazione della Banca di Italia del 10 novembre 2009: gli intermediari vengono richiamati ad assicurare il pieno rispetto della disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sulla correttezza dei rapporti con la clientela evidenzia e ribadisce che in ogni caso è il soggetto erogante il responsabile dell attività di collocamento posta in essere dalla propria catena distributiva invita gli stessi intermediari a porre in essere adeguati sistemi di controllo Con comunicazione del 08/04/2011 Bankitalia ha sollecitato gli intermediari che operano nel settore della cessione del quinto al puntuale rispetto della normativa di settore Commissioni che maturano in ragione del tempo (cd recurring) da rilevare pro rata temporis Commissioni da rilevare quando percepite
24 Cessione del quinto e previdenza complementare D.Lgs. 252/2005 in materia di riordino della previdenza complementare: ha previsto che le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita erogate dai fondi pensione vengano sottoposte agli stessi vincoli di cedibilità e pignorabilità delle pensioni previste dal DPR 180/1950
25 Riepilogo Competenze acquisite: La nozione di cessione del quinto I precedenti storici e l evoluzione normativa della disciplina della cessione del quinto Il quadro di riferimento attuale della cessione del quinto
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