Tecniche di investigazione antincendio Ruolo e competenze del «Fire Investigator»

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1 Tecniche di investigazione antincendio Ruolo e competenze del «Fire Investigator» LE RESPONSABILITA DEI CONSULENTI TECNICI Av v. Francesco Pasquino Studio Lega le Pa s q u ino e Associati - Vicenza

2 IL CONSULENTE TECNICO D UFFICIO nel procedimento civile Art. 61 c.p.c. Consulente tecnico d ufficio Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice.

3 IL CONSULENTE TECNICO D UFFICIO nel procedimento civile Art. 62 c.p.c. - Attività del consulente Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 [424, 445; 90 ss. att.]. Art. 63 c.p.c. - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

4 IL CONSULENTE TECNICO D UFFICIO nel procedimento civile Il giudice ha l'obbligo di astenersi: Art. 51 c.p.c. - Astensione del giudice 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

5 IL CONSULENTE TECNICO D UFFICIO nel procedimento civile Art. 193 c.p.c. - Giuramento del consulente All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità. Art. 194 c.p.c. - Attività del consulente Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

6 IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE nel procedimento civile Art. 201 c.p.c. Consulente tecnico di parte Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

7 IL PERITO nel procedimento penale Art. 221 c.p.p. Nomina del perito Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.

8 IL PERITO nel procedimento penale Art. 36 c.p.p. - Astensione a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario; h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.

9 IL PERITO nel procedimento penale Art. 222 c.p.p. - Incapacità e incompatibilità del perito Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte; c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

10 IL CONSULENTE DI PARTE nel procedimento penale Art. 225 c.p.p. - Nomina del consulente tecnico Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. 2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato. 3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222, comma 1, lettere a), b), c), d).

11 IL PERITO nel procedimento penale Art. 226 c.p.p. - Conferimento dell'incarico Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali». Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.

12 IL PERITO nel procedimento penale Art. 228 c.p.p. - Attività del perito Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.

13 IL CONSULENTE DI PARTE nel procedimento penale Art. 230 c.p.p. - Attività dei consulenti tecnici I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.

14 LE RESPONSABILITA Nell adempimento delle proprie funzioni il consulente tecnico e il perito possono incorrere in tre fattispecie di responsabilità: a) responsabilità disciplinare; b) responsabilità penale; c) responsabilità civile.

15 LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Il consulente tecnico d ufficio nel procedimento civile Art. 19 Disp. att. c.p.c. La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale d ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell associazione professionale può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

16 LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Il consulente tecnico d ufficio nel procedimento civile L attività dei consulenti tecnici d ufficio è soggetta alla vigilanza esercitata dal presidente del tribunale sui seguenti aspetti: a) non avere tenuto una «condotta morale specchiata» Rientrano in tale ipotesi i casi di condanne penali, civili nonché l irrogazione di sanzioni disciplinari e amministrative per fatti non inerenti l incarico di CTU, ma che possono incidere sull esercizio della professione o che comunque denotano in chi le ha subite spregio della legalità o mancanza di senso civico;

17 LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Il consulente tecnico d ufficio nel procedimento civile b) non aver ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti Tale fattispecie riguarda invece la condotta del consulente successiva all incarico conferito dal giudice, come per esempio: - rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio; - mancata comparizione all udienza per il giuramento senza giustificato motivo; - mancato deposito della relazione nel termine assegnato, senza giustificato motivo; - mancato avviso alle parti dell inizio delle operazioni peritali, aggravato dalla necessità del rinnovo della consulenza; - negligenza o imperizia nell espletamento dell incarico.

18 LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Il consulente tecnico d ufficio nel procedimento civile Art. 20 Disp. att. c.p.c. - Sanzioni disciplinari Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1) l avvertimento; 2) la sospensione dall albo per un tempo non superiore a un anno; 3) la cancellazione dall albo.

19 LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Il consulente tecnico d ufficio nel procedimento civile «Incorre in responsabilità disciplinare non solo il CTU che non risponde ad alcuni dei quesiti postigli, ma anche quello che risponde in modo assolutamente apodittico ed immotivato.» Comitato Trib. Roma, , Pres. Est. Rossetti

20 LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Il perito nel procedimento penale Con riferimento alla responsabilità disciplinare il perito ha l obbligo di presentarsi dinanzi al giudice nel giorno e nell ora indicati nell atto di citazione e di dichiarare se si trova in una condizione di incapacità, incompatibilità o di astensione (art. 222 e 223 c.p.p.). Lo stesso perito deve adempiere al suo ufficio al solo scopo di far conoscere la verità e ha l obbligo di rispettare il segreto nello svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che la violazione, da parte del perito, dei doveri previsti dalla legge dà luogo a responsabilità disciplinare.

21 LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Il perito nel procedimento penale Art. 70 Disp. att. c.p.p. Sanzioni applicabili agli iscritti nell albo dei periti Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione. È disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69, comma 4 (persona imputata di delitto non colposo per il quale è previsto l arresto in flagranza), per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime. È disposta la cancellazione dall'albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69, comma 3 (condanna con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, situazione di incapacità prevista dall art. 222 co. 1 lett. a), b), c) c.p., cancellazione o radiazione dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo).

22 LA RESPONSABILITÀ PENALE Il consulente tecnico d ufficio nel procedimento civile Il consulente tecnico d ufficio - Secondo la giurisprudenza consolidata il consulente tecnico d ufficio, quale ausiliario del giudice, assume la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell art. 357 c.p. (cfr. Cass. Civ., sez. III, , n ) - Si applicano, di conseguenza, le fattispecie di reato collegate a questa peculiare qualifica. - Il regime penale è in tutto analogo a quello previsto per i periti nell ambito del procedimento penale, in virtù dell espresso rinvio contenuto nel primo comma dell art. 64 c.p.c.

23 LA RESPONSABILITÀ PENALE Il consulente tecnico di parte Il consulente tecnico di parte Il consulente tecnico di parte non è pubblico ufficiale, sicché non è di per sé soggetto al regime penalistico dei reati propri del pubblico ufficiale ed è assolutamente libero di non accettare l incarico propostogli dalla parte privata.

24 LA RESPONSABILITÀ PENALE Il consulente tecnico d ufficio nel procedimento civile Art. 64 c.p.c. Responsabilità del consulente Si applicano al consulente tecnico d ufficio le disposizioni del codice penale relative ai periti [314, 366, 373, 376, 377, 384 c.p.]. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

25 LA RESPONSABILITÀ PENALE Il perito nel procedimento penale Il perito ha l obbligo di assumere l incarico ogni qualvolta l Autorità Giudiziaria ne faccia richiesta, con la conseguenza che commette il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti ex art. 366 c.p. il perito, nominato dall Autorità Giudiziaria, che ottiene con mezzi fraudolenti l esenzione dall obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, nonché il perito, chiamato dinanzi all Autorità Giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, che rifiuta di dare le proprie generalità ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Qualora il perito adempia all incarico con ritardo, sarà il Giudice a valutare se tale condotta integri un illecito meramente disciplinare o sia penalmente rilevante.

26 LA RESPONSABILITÀ PENALE Le fattispecie Art. 314 c.p. - Peculato Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

27 LA RESPONSABILITÀ PENALE Le fattispecie Art. 318 c.p. Corruzione per l esercizio della funzione l pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni

28 LA RESPONSABILITÀ PENALE Le fattispecie Art. 317 c.p. - Concussione Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni. Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

29 LA RESPONSABILITÀ PENALE Le fattispecie Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. Art.326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

30 LA RESPONSABILITÀ PENALE Le fattispecie Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d ufficio. Omissione Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. * Esempi: il CTU che ritarda il deposito della relazione pur reiteratamente sollecitato dalla cancelleria, senza addurre alcuna valida giustificazione; oppure, più in generale, si rifiuta di adempiere all incarico assunto o di compiere qualcuno degli atti inerenti al suo ufficio senza giustificato motivo.

31 LA RESPONSABILITÀ PENALE Le fattispecie Art. 366 c.p. Rifiuto di uffici legalmente dovuti Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 30 euro a 516 euro. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte. * Esempi: il CTU che non si presenta all udienza per assumere l incarico e prestare il giuramento di rito oppure che fornisce false giustificazioni per essere sostituito.

32 LA RESPONSABILITÀ PENALE Le fattispecie Art. 373 c.p. Falsa perizia Il perito o l'interprete, che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente (reclusione da 2 a 6 anni). La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.

33 LA RESPONSABILITÀ PENALE Le fattispecie In particolare il consulente tecnico d ufficio o il perito ricade nel reato di falsa perizia nelle seguenti ipotesi: - nasconde la sua incompetenza; - nasconde la sua incapacità naturale o legale nel redigere la perizia; - tace la sua condizione d incompatibilità o di ricusabilità; - non si attiva nelle indagini necessarie; - non fornisce determinati elementi di valutazione. La perizia risulta altresì viziata quando in essa risultano affermati fatti non rispondenti al vero o scaturenti da prove false. Tuttavia, anche se la stessa perizia è falsa, il consulente non è punibile se lo stesso non avrebbe dovuto assumere l incarico in base a determinate disposizioni di legge ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere perizia o consulenza (art. 384 c.p.).

34 LA RESPONSABILITÀ PENALE Le fattispecie Falsa perizia Consulente tecnico di parte La circostanza che il consulente tecnico di parte non sia tenuto a prestare alcun giuramento e non sia tenuto al rispetto della normativa del consulente tecnico d ufficio lo esonera da tutta una serie di responsabilità. In tale ottica non è ipotizzabile la responsabilità del consulente di parte per il reato di falsità in perizia, in quanto questo è un reato proprio del consulente nominato dal giudice, e per i reati propri dei pubblici ufficiali, in quanto il consulente tecnico di parte non è pubblico ufficiale.

35 LA RESPONSABILITÀ PENALE Giurisprudenza «Il reato di falsa perizia previsto dall art. 373 c.p. è ipotizzabile anche nei confronti del consulente tecnico d ufficio nominato nel corso di un procedimento civile». (Cass. Pen., sez. VI, n del 2007) «Il reato di falsa perizia previsto dall art. 373 c.p. è ipotizzabile anche nei confronti del consulente tecnico nominato nel corso di un procedimento di istruzione preventiva quale l accertamento tecnico preventivo ai sensi dell art. 696 cpc». (Cass. Pen. sez. VI, n del 2003)

36 LA RESPONSABILITÀ PENALE Le fattispecie Secondo la dottrina e la giurisprudenza non può essere chiamato a rispondere del reato di falsa perizia il consulente del P.M. (né, a maggior ragione, quello delle parti private), in quanto non riveste la qualità di perito. «Il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) non è ipotizzabile con riferimento all attività dei consulenti di cui possono avvalersi sia il difensore sia il pubblico ministero». (Cass. Pen., sez. VI, n del 1999)

37 LA RESPONSABILITÀ PENALE Le fattispecie Art. 376 c.p. - Ritrattazione Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall'articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

38 LA RESPONSABILITÀ PENALE Le fattispecie Connessa alla falsità della perizia, al consulente e al perito inoltre si estendono anche le fattispecie che sono proprie del pubblico ufficiale, in particolare: Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni. Art Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

39 LA RESPONSABILITÀ PENALE Le fattispecie Art. 374 c.p. Frode processuale Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

40 LA RESPONSABILITÀ PENALE Le fattispecie Art. 377 c.p. Intralcio alla giustizia Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi. La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all art. 339 (es. violenza o minaccia commessa con armi, da più persone, con scritto anonimo). La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

41 LA RESPONSABILITÀ PENALE Le fattispecie Art. 380 c.p. - Patrocinio o consulenza infedele Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria, o alla Corte penale internazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a 516 euro. La pena è aumentata: 1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria; 2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina [la pena di morte o] l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni. Art. 381 c.p. - Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico Il patrocinatore o il consulente tecnico che, in un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro. La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da 51 euro a 516 euro, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

42 LA RESPONSABILITÀ CIVILE Il consulente tecnico d ufficio Il regime della responsabilità civile, in caso di inadempienza del consulente tecnico d ufficio, si prospetta in termini di illecito aquiliano, secondo quanto dispone il secondo comma dell art. 64 c.p.c., ultimo inciso. Art. 64 c.p.c. - Responsabilità del consulente In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti. Art c.c. Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

43 LA RESPONSABILITÀ CIVILE Il consulente tecnico d ufficio Tra le condotte colpose suscettibili di arrecare danno possono riconoscersi, a titolo esemplificativo: - il CTU che, seppur involontariamente, perde o distrugge la cosa controversa e i documenti affidatigli; - il CTU che omette di eseguire accertamenti irripetibili; - il CTU che senza giustificato motivo rifiuta o ritarda il deposito della relazione; - le ipotesi di sostituzione del CTU e di rinnovo della consulenza dovute a imperizia di quest ultimo che rendono inutile l attività espletata. Alcune fattispecie di danno conseguenti alla condotta del consulente tecnico d uddicio possono rilevarsi per: - eccessiva durata del processo; - soccombenza di una delle parti; - spese sostenute da una parte per dimostrare l erroneità delle conclusioni a cui perviene la consulenza; - corrispettivo percepito dal consulente per una prestazione rivelatasi inutile.

44 LA RESPONSABILITÀ CIVILE Il consulente tecnico di parte La fonte dell obbligazione professionale assunta dal consulente tecnico di parte è da ricercarsi nel contratto (di diritto privato) di prestazione d opera intellettuale, con la conseguenza che il regime di responsabilità a lui applicabile non potrà che avere matrice contrattuale. Art c.c. Diligenza nell adempimento Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Art c.c. Responsabilità del debitore Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

45 LA RESPONSABILITÀ CIVILE Il perito Con riferimento alla responsabilità civile il perito è civilmente responsabile nei confronti delle parti del processo per violazione dei doveri di diligenza e correttezza, per infedele o cattivo espletamento dell incarico. Nonostante manchi nel codice di procedura penale una disposizione corrispondente all art. 64 c.p.c., si ritiene pacifico che la parte che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell operato del perito possa chiedere il risarcimento dei danni patiti ex art c.c..

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