DISCIPLINA DEI REATI PENALI (rif. LEGGE N. 190/2012)

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1 DISCIPLINA DEI REATI PENALI (rif. LEGGE N. 190/2012) Il Titolo II del Libro II del Codice Penale disciplina i delitti contro la Pubblica Amministrazione, intesa quale insieme degli organi e delle attività preordinati al perseguimento degli scopi di pubblico interesse. In detto Titolo sono compresi per ciò che interessa il presente Piano, tutti quei fatti che impediscono, ostacolano o turbano il regolare svolgimento dell attività amministrativa degli enti pubblici. Sono disciplinate le fattispecie che riguardano i delitti dei pubblici ufficiali ed i delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione. Mentre i secondi possono essere commessi da chiunque, per i primi è richiesta, ai fini della configurazione del reato, una determinata qualità o posizione giuridica. E necessaria quindi la sussistenza in capo chi agisce, di una qualificazione soggettiva quale è quella disciplinata dagli artt. 357, 358 e 359 del Codice Penale. Si distinguono le seguenti figure giuridiche: Pubblico ufficiale -art Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. L elemento che caratterizza la figura in questione rispetto alle altre due che seguono è l esercizio di una pubblica funzione. Persona incaricata di un pubblico servizio art. 358 Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità art. 359 Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione. La qualifica soggettiva così come descritta pur essendo un elemento indispensabile per l esistenza dei reati in questione non è da sola sufficiente. La Legge, infatti, esige che tra tale qualifica ed il fatto criminoso posto in essere da colui che è investito di detta qualifica ovvero da un terzo, nei confronti di chi ne è investito esista un particolare rapporto: - di contestualità, il fatto criminoso deve compiuto durante l esercizio della pubblica funzione; - di causalità, il fatto criminoso deve essere compiuto a causa della funzione o del servizio; - di conseguenzialità, il fatto criminoso deve essere compiuto per un fine strettamente connesso all esercizio della funzione o del servizio. Le principali figure di delitti - in danno della Pubblica Amministrazione e di più stretta aderenza alla realtà operativa propria dell Ente - commessi da soggetti appartenenti alla medesima sono le seguenti: ART PECULATO Commette detto reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. ART PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL ERRORE ALTRUI Commette detto reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale nell esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se o per un terzo, denaro o altra utilità. pag 1 di 8

2 L errore del privato deve essere spontaneo ed il funzionario deve essere in buona fede all atto del ricevimento della cosa. In diverso caso si configurerebbe il reato di concussione o di induzione indebita a dare o promettere utilità. ART CONCUSSIONE Commette detto reato, Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. ART CORRUZIONE PER L ESERCIZIO DELLA FUNZIONE Commette detto reato, il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. ART. 319 CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO Commette detto reato, il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. ART. 319 QUATER-INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA Commette detto reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. ART ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE Commette detto reato, chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. ART ABUSO D UFFICIO Commette detto reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno. ART RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D UFFICIO. Commette detto reato, il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, oppure che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete. ART RIFIUTO DI ATTI D UFFICIO. OMISSIONE Commette detto reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. La Legge n. 190 del 06 novembre 2012 riforma i reati in materia di corruzione e concussione innalzandone i livelli sanzionatori e precisandone le fattispecie incriminatrici. In particolare: sono apportate delle modifiche sostanziali, al Codice Penale, in particolare agli artt. 32 quater e quinquies, 314, 317 e 317 bis, 318, 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis, 323 e 323 bis; dette modifiche hanno determinato anche con l introduzione di due nuove fattispecie agli articoli 319 quater e 346 bis. L art. 32 quater relativo ai casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione è modificato come segue: Art. 32 quater - (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione): Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter 317, 318, 319, 319- pag 2 di 8

3 bis, 319-quater 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione consegue anche alla condanna per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater). L art. 32 quinquies relativo ai casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego e modificato come segue: Art. 32 quiquies -(Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego)- Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. L'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica e applicata anche in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni anche per il reato di Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater). L art. 314 relativo al reato di peculato viene cosi modificato: Art (Peculato) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e stata immediatamente restituita. Per il suddetto reato, la pena della reclusione minima e portata da tre a quattro anni L art. 317 relativo al reato di concussione e letteralmente cosi riformulato: Art (Concussione) Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e punito con la reclusione da sei a dodici anni. Nel reato di concussione cosi come riformulato e punito il solo pubblico ufficiale e non più incaricato di pubblico servizio solo quando costringe e non quando induce taluno a dare o promettere denaro o altra utilità. E. aumentato inoltre il minimo della pena da quattro a sei anni di reclusione. L art. 317 bis relativo alla disciplina delle pene accessorie e modificato come segue: Art. 317 bis- (Pene Accessorie)- La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter) importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea ± Tra i reati soggetti all applicazione della pena accessoria dell interdizione perpetua dai pubblici uffici sono inseriti oltre ai già presenti (peculato e concussione) anche quelli di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari. L'art. 318 (originariamente relativo alla corruzione per un atto d'ufficio) e cosi riformulato: Art (Corruzione per l esercizio della funzione)- il pubblico ufficiale che per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa e punito con la reclusione da uno a cinque anni. Viene inserito, il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione. La fattispecie, punita con la reclusione da uno a cinque anni, attiene all'indebita ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità da parte del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. L art. 319 e cosi riformulato. pag 3 di 8

4 Art. 319-(Corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio)- Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Per il suddetto reato è aumentata la pena della reclusione che da due a cinque anni passa da quattro ad otto anni. L art. 319 ter viene modificato come segue: Art. 319 ter -(Corruzione in atti giudiziari)- Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. Per il delitto di corruzione in atti giudiziari la pena è fissata nella reclusione da quattro a dieci anni (anziché da tre a otto anni). L art. 319 quater introduce il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità: Art. 319 quater-(induzione indebita a dare o promettere utilità)- salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre ad otto anni. Nei casi previsti dal primo comma che dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. Viene inserito il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (cd. concussione per induzione). L art. 320 è modificato come segue: Art (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)- Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. E precisato che le disposizioni di cui agli artt. 318, (Corruzione per l'esercizio della funzione) e 319, (Corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio), si applicano anche all incaricato di un pubblico servizio. La formulazione precedente della norma recitava invece che, le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato." L art. 322 viene modificato nel solo primo comma. Art. 322-(Istigazione alla corruzione: chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. L art. 322 bis viene modificato come segue: Art. 322 bis- (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti pag 4 di 8

5 delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un attività economica finanziaria. (3) Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. L art. 322 ter viene modificato come segue: Art.322 ter -(Confisca)- Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. L art. 323 viene modificato come segue: Art.323-(Abuso d ufficio)- Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. Per il delitto di abuso d'ufficio la pena è fissata nella reclusione da uno a quattro anni (anziché da sei mesi a tre anni). L art. 323 bis viene modificato come segue: Art. 313 bis -(Circostanza attenuante)- Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. L art. 346 bis introduce il reato di traffico di influenze illecite. Art. 346 bis - ( Traffico di Influenze Illecite) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. pag 5 di 8

6 La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. E introdotta inoltre la fattispecie della (corruzione tra privati) art del codice civile). La disposizione prevede - al comma 1 - che siano puniti con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, compiendo od omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionano nocumento alla società. Il comma 2 dispone l'applicazione della pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al precedente comma. Il successivo comma 3 prevede che il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma sia punito con le pene ivi previste. Il comma 4, infine, statuisce che le pene stabilite nei commi precedenti siano raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 58/1998). Il delitto è procedibile a querela. pag 6 di 8

7 Addendum Art. 3 Incarichi vietati ai dipendenti: criteri generali Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei paragrafi a) [abitualità e professionalità] e b) [conflitto di interessi]. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo b) [conflitto di interessi]. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell orario di lavoro gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo c) [preclusi a prescindere dalla consistenza dell orario di lavoro], fermo restando quanto previsto dai paragrafi a) e b). Gli incarichi considerati nel presente documento sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito. a) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ. 1. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell art. 60 del d.p.r. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro. L incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.p.r. n. 633 del 1972; art. 53 del d.p.r. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n del 2006; Cass. civ., sez. I, n del 2003). Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell autorizzazione e salvo quanto previsto dall art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: a) l assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall art. 61 del d.p.r. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l art. 60 del d.p.r. n. 3/1957; l art. 62 del d.p.r. n. 3/1957; l art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l assunzione di cariche nell ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola). 2. Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell ambito dell anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti. b) CONFLITTO DI INTERESSI. 1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita. 2. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all individuazione del fornitore. 3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge. 4. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all ufficio di appartenenza. pag 7 di 8

8 5. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge. 6. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l oggetto possono creare nocumento all immagine dell amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio. 7. Gli incarichi e le attività per i quali l incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti. 8. Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall autorizzazione di cui all art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse. 9. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l oggetto dell incarico o che possono pregiudicare l esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell ambito dell amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall art. 7 del d.p.r. n. 62/2013. c) PRECLUSI A TUTTI I DIPENDENTI, A PRESCINDERE DALLA CONSISTENZA DELL ORARIO DI LAVORO. 1. Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall autorizzazione di cui all art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell ambito dell amministrazione, le funzioni attribuite e l orario di lavoro. 2. Gli incarichi che si svolgono durante l orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell incarico assunto anche durante l orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego. 3. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l anno solare, se fissato dall amministrazione. 4. Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o di servizio o che si svolgono nei locali dell ufficio o di servizio, salvo che l utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell incarico conferito d ufficio dall amministrazione. 5. Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 bis della l. n. 662/1996). 6. Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a f-bis); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo. pag 8 di 8

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