L'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE

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1 L'ESPROPRIAZIONE FORZATA PROF. ROMANO CICCONE

2 Indice 1 L'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE NOTIFICHE, COMUNICAZIONI E AVVISI IL PIGNORAMENTO LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO MODALITÀ PROCEDURALI L'INTERVENTO DEI CREDITORI INTERVENTO TEMPESTIVO E INTERVENTO TARDIVO LA VENDITA E L'ASSEGNAZIONE LA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA di 22

3 1 in generale L espropriazione forzata è un tipo di processo esecutivo (artt c.p.c.) costituito da un complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro, al fine di soddisfare il creditore procedente, in attuazione della loro funzione di garanzia generica delle obbligazioni ex art c.c. È una forma di esecuzione liquidativa e satisfattiva, con cui possono essere soddisfatti coattivamente i crediti aventi ad oggetto una somma di danaro, sia che questo fosse il loro oggetto originario, sia che l'oggetto del credito sia divenuto tale soltanto in vista della sua soddisfazione coattiva 1. L espropriazione, a seconda del suo oggetto, può essere mobiliare o immobiliare. rappresenta, dunque, una forma di esecuzione indiretta, poiché, a differenza dell'esecuzione in forma specifica, non ha ad oggetto il bene dovuto 2. L'espropriazione è diretta da un giudice, nominato dal Presidente del Tribunale, su presentazione del fascicolo a cura dei cancelliere (art. 484 c.p.c.). Al giudice dell'esecuzione si applicano gli artt. 174 e 175 c.p.c. dettati per il giudice istruttore. In effetti, nonostante il testuale accostamento, il giudice dell'esecuzione (GE) svolge poteri più ampi rispetto a quelli del giudice istruttore. Il GE ha sia il potere di trasferire il diritto su beni pignorati dal debitore ai nuovi legittimati (potere espropriativo), sia quello di soddisfare il diritto dei creditori (potere satisfattorio). Inoltre è previsto che quando il giudice lo ritiene necessario (o se la legge lo richiede), venga fissata con decreto l'udienza per l'audizione degli interessati: creditore pignorante, ereditari intervenuti, debitore ed eventualmente gli altri interessati. Il decreto è comunicato dal cancelliere (art. 485 c.p.c.) cit. 3 di 22

4 Nel processo esecutivo, mancando il contraddittorio, non vi è la presenza di «parti» in contrapposizione dialettica fra loro, bensì di soggetti partecipanti al processo, in chiave collaborativa per un miglior esercizio del potere direttivo del giudice dell'esecuzione, che non sono soltanto il creditore pignorante, i creditori intervenuti, e il debitore, ma eventualmente anche gli altri interessati. Di conseguenza, poiché il processo esecutivo non è caratterizzato dal principio del contraddittorio, la mancata audizione non determina di per sé la nullità o irregolarità del procedimento, essendo essa solo strumentale all'ottimale esercizio della potestà ordinatoria del giudice 3. Tutte le domande e le istanze che si propongono al GE sono proposte oralmente in udienza o con ricorso, se dalla legge non previsto diversamente (art. 486 c.p.c.). Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione contemplati dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il GE con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie, o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina (art. 483 e.p.e.). Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione (al quale è assegnato un numero di ruolo esecutivo, come avviene per il procedimento di cognizione) un fascicolo nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati (art. 488 c.p.c.). Il giudice può autorizzare il creditore a depositare nel fascicolo una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del GE. 3 Alessandra AMATO Anna COSTAGLIOLA, Compendio di diritto processuale civile, MAGGIOLI 4 di 22

5 2 Notifiche, comunicazioni e avvisi Recita l art. 489 c.p.c.: I. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento. II. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Quindi, notifiche e comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza o nel domicilio eletto nell'atto di precetto, ai creditori intervenuti nel luogo indicato nell'atto di intervento. In mancanza, le notifiche si fanno presso la cancelleria (art. 489 c.p.c.). Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico deve essere affisso per tre giorni consecutivi nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo (art. 490 c.p.c.). In caso di espropriazione di beni mobili registrati di valore superiore a euro e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173bis disp. att. c.p.c., è inserito in appositi siti Internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. Il GE dispone inoltre che l'avviso sia inserito, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto, una o più volte sui quotidiani di informazione locale aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionale e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani deve intendersi complementare e non alternativa. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore. La norma è stata modificata dalla L. 80/2005, tenendo conto dell'abolizione dei fogli degli annunci legali e dei nuovi mezzi di pubblicità forniti da Internet. 5 di 22

6 3 Il pignoramento Recita l Art. 492 c.p.c.: I. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. II. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. III. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. IV. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. V. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale 6 di 22

7 luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. VI. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma. VII. In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. VIII. Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle 7 di 22

8 scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. IX. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.(1) (1) Art. sostituito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52, con effetto dal 1 marzo In pratica, salva l'ipotesi di beni mobili garantiti da pegno, il pignoramento rappresenta l'atto con cui di norma ha inizio l'espropriazione forzata. Con esso si pone un vincolo di destinazione su uno o più beni particolari del debitore, la cui liquidazione in denaro consente di soddisfare le ragioni del creditore procedente e dei creditori intervenuti. Sotto il profilo formale, l'atto di pignoramento si concreta in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi (art. 492 c.p.c.). E opinione consolidata in giurisprudenza che l'ingiunzione al debitore esecutato rappresenti elemento essenziale dell'atto di pignoramento; ne consegue che, anche se non sono necessarie formule sacramentali, la mancanza di tale elemento implica l'inesistenza del pignoramento, non ammettendosi equipollenti. Soltanto con l'ingiunzione, dunque, acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla norma richiamata (da ultimo cfr. Cass. civ., sez. sent. 2473/2009). Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Il debitore deve essere anche avvertito che può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, 8 di 22

9 comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione. A tal fine, a pena di inammissibilità, deve essere depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento. L'ufficiale giudiziario può invitare il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori del debitore quando, per la soddisfazione del creditore procedente, i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti, ovvero si prospetta una lunga durata della loro liquidazione. Tuttavia, il suddetto «invito», in concreto, potrebbe non sortire alcun effetto rilevante, data la mancata previsione di sanzionare penalmente il silenzio da parte dei debitore. La falsa dichiarazione è, invece, sanzionata dal codice penale all'art. 388 c.p.. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che egli sottoscrive: se le cose indicate sono beni mobili, si considerano pignorate dal momento della dichiarazione; se le cose indicate sono crediti o cose mobili in possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato dal momento della dichiarazione e il terzo è considerato custode; se le cose indicate sono beni immobili, viene seguito l'iter normale ai sensi dell'art. 555 c.p.c. Può accadere che l'intervento di altri creditori renda insufficiente il compendio pignorato: in tal caso il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di chiedere al debitore di indicare altri beni per attivare la procedura di cui all'art. 499, co. 4, c.p.c. (estensione del pignoramento dei creditori intervenuti). Come è ammesso il cumulo dei mezzi di espropriazione, così su un medesimo bene possono insistere più pignoramenti (art. 493 c.p.c.) sia sorti contemporaneamente, sia in tempi successivi: in ogni caso ogni pignoramento ha effetto indipendente. A seguito delle modifiche introdotte dalla riforma del 2005, l'ufficiale giudiziario, quando non riesce ad individuare altri beni, neanche su indicazione del debitore, può, su richiesta del creditore procedente e di quelli intervenuti, rivolgere richiesta ai gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche-dati pubbliche; se poi il debitore è un imprenditore commerciale, può invitarlo ad indicare il luogo delle scritture contabili e nomina un esperto che le esamini per individuare cose e crediti pignorabili. 9 di 22

10 L'esperto trasmette relazione con i risultati della verifica al creditore che ne ha fatto richiesta ed all'ufficiale giudiziario: se si trovano cose o crediti che il debitore non ha indicato, le spese ed i compensi all'esperto sono poste a suo carico. 10 di 22

11 4 La conversione del pignoramento Così l Art. 495 c.p.c: I. Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 (1), il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. II. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. III. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione. IV. Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi (2) la somma determinata a norma del comma 3, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. V. Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del comma 3, ovvero ometta o ritardi di oltre quindici giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel comma 4, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi. VI. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma. 11 di 22

12 VII. L'istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità. (1) Comma modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo (2) Le parole «diciotto mesi» sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole «nove mesi» dal d.l. n. 35, cit., con effetto dal 1 marzo La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) è un istituto previsto dall'ordinamento al fine di consentire al debitore di non perdere la proprietà del bene pignorato sino a quando questa non viene trasferita con la vendita forzata. Pertanto prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione il debitore può chiedere di sostituire al bene pignorato una somma di denaro (equivalente alle spese di esecuzione ed all'importo dei crediti del creditore pignorante e di altri eventuali creditori intervenuti). La conversione del pignoramento può essere domandata anche quando un creditore abbia richiesto l'assegnazione del bene, purché anteriore all'emissione del provvedimento del giudice dell'esecuzione. Unitamente all'istanza dovrà essere depositata in cancelleria una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei creditori intervenuti. Si ricorda che la disciplina previgente alle modifiche della L. 80/2005, nel disporre che l'istanza di conversione potesse essere presentata «in qualsiasi momento anteriore alla vendita», aveva dato luogo a diverse discussioni interpretative. Esse avevano trovato, infine, un punto di arrivo in quella giurisprudenza che individuava l'ultimo momento utile nell'aggiudicazione definitiva del bene. Interpretazione, questa, poco sollecita nei confronti della situazione dell'aggiudicatario alla cui posizione conferiva una connotazione di particolare precarietà, in quanto esposta al rischio della sospensione dell'emissione del provvedimento di trasferimento del bene proprio in ragione di quegli eventi processuali indicati dal Tribunale rimettente (rinvio dell'udienza di vendita, differimento della vendita a causa dell'asta andata deserta ecc.). Con la modifica in esame, si è conferita certezza e stabilità al momento temporale entro il quale il debitore può presentare l'istanza di conversione del pignoramento, identificandolo con il provvedimento attraverso il quale il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, dispone la vendita o 12 di 22

13 l'assegnazione, autorizzando altresì la liberazione delle cose pignorate. La disposizione risponde perciò pienamente alla ratio del processo esecutivo di attuare, con celerità e certezza, la pretesa del creditore. Essa peraltro, è bilanciata, dal punto di vista dell'interesse del debitore a presentare istanza di conversione del pignoramento, dall'ulteriore modifica introdotta dalla novella del codice di procedura civile sempre con riferimento all'art. 495 con cui, secondo la nuova formulazione del quarto comma, il termine per la rateizzazione delle somme versate dal debitore in sostituzione del bene pignorato è raddoppiato, dai 9 mesi di cui alla originaria formulazione, agli attuali 18 (cfr. sul punto Corte cost., sent. 309/2008). 13 di 22

14 5 Modalità procedurali Recita l Art. 496 c.p.c.: I. Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento. La somma da sostituire al bene è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti. Si segnala che la presentazione della domanda di conversione del pignoramento, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, intervenuta sull'argomento a Sezioni Unite (19 luglio 1990 n. 7378) non comporta l'automatica sospensione degli atti esecutivi (nel caso che ci occupa la vendita già fissata), ma spetta al giudice dell'esecuzione valutare caso per caso, la possibilità di un semplice differimento della vendita senza pregiudizio per i debitori. La domanda di conversione può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità. Il legislatore in tal modo ha probabilmente inteso dissuadere il debitore dall'utilizzare l'istituto a meri fini dilatori. Se i beni sostituiti sono immobili, il giudice può disporre con la stessa ordinanza, che il debitore versi con rateizzazioni mensili fino a 18 mesi la detta somma maggiorata degli interessi. In qualunque caso di ritardo da parte del debitore nel versare la somma o anche una sola rata, quanto versato formerà parte dei beni pignorati che verranno immediatamente venduti su richiesta del creditore. Se, invece, non sorgono inadempienze, con l'ordinanza che ammette la conversione, il giudice dispone che i beni pignorati siano liberati. L'istanza può essere avanzata una sola volta. Quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti, il giudice, sentiti i creditori, può disporre la riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.). Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento siano trascorsi 90 giorni senza che sia chiesta l'assegnazione o la vendita (art. 497 c.p.c.). Si tratta, come già per il precetto, di termine perentorio che rimane sospeso in caso di opposizioni. 14 di 22

15 6 L'intervento dei creditori Così l Art. 498 c.p.c. I. Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. II. A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. III. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita. L'esecuzione è attivata sempre su impulso di parte, ossia il creditore procedente. Se, però, sui beni sottoposti a pignoramento, insistono diritti di prelazione risultanti da pubblici registri, tali creditori devono essere avvisati (art. 498 c.p.c.). Tale avviso, da notificarsi entro cinque giorni dal pignoramento, deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. In difetto di tale adempimento, l'art. 498 c.p.c., se da un lato contempla il divieto al giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o alla vendita, dall'altro, comunque, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso. Al riguardo la giurisprudenza si è orientata nel senso che grava sul creditore procedente l'obbligo di rispondere, a norma dell'art c.c., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un'ipotesi di fatto illecito extracontrattuale (Cass. civ., sez. III, sent. 4000/2006). Inoltre, stante quanto previsto dal novellato art. 499 c.p.c., che così recita: I. Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione 15 di 22

16 risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. II. Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni. III. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa. IV. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. V. Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni. VI. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi 16 di 22

17 dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.(1) (1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 13 lett. c) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo Ricapitolando, possono intervenire nell'esecuzione: il creditore munito di titolo esecutivo (ivi compreso il creditore che abbia ottenuto provvedimenti di urgenza che prevedono la condanna al pagamento di somme di denaro e che, pur avendo natura cautelare, ricevono attuazione nelle forme del Libro III c.p.c.), e ciò anche se il rispettivo credito sia sorto dopo il pignoramento; il creditore, privo di titolo esecutivo e che, al momento del pignoramento, aveva eseguito un sequestro sui beni pignorati, ovvero aveva un diritto di pegno o di prelazione risultante da pubblici registri; il creditore titolare di un diritto di credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art c.c. L'intervento avviene mediante deposito di ricorso (da depositarsi prima dell'udienza di assegnazione o di vendita), contenente: l indicazione del credito; l'indicazione del titolo; la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata; la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione; se l'intervento ha luogo per un credito risultante dalle scritture contabili, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notatile delle medesime scritture. 17 di 22

18 Il creditore privo di titolo deve notificare al debitore copia del ricorso. Ai creditori chirografari (ossia quelli privi di cause di prelazione sul proprio credito) il creditore procedente ha facoltà di indicare l'esistenza di altri beni utilmente pignorabili e di invitarli ad estendere il pignoramento (se forniti di titolo esecutivo): se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento entro 30 giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere preferito in sede di distribuzione. Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione, il giudice fissa l'udienza di comparizione, dinanzi a sé, del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo: in tale udienza il debitore deve dichiarare quali crediti riconosce ed in quale misura. Se non compare, si intendono tutti i crediti riconosciuti privi di titolo. In particolare: i crediti dal debitore riconosciuti partecipano alla distribuzione della somma ricavata, per l'intero o per la misura indicata dal debitore; quelli disconosciuti hanno diritto all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di aver proposto l'azione necessaria per munirsi di titolo. 18 di 22

19 7 Intervento tempestivo e intervento tardivo Ai sensi dell'art. 500 c.p.c.: I. L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.(1) (1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, inserito dall'art. 13 lett. d) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo Per cui l'intervento: se tempestivo e il creditore è munito di titolo esecutivo, legittima quest'ultimo a provocare anche i singoli atti del processo esecutivo (ad es.: l'istanza di vendita; l'istanza di assegnazione; la richiesta di distribuzione del ricavato); se tempestivo, legittima il creditore, munito o meno di titolo esecutivo, a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, oltre che all'espropriazione del bene pignorato. In tal caso è riconosciuto allo stesso creditore il diritto ad essere sentito e a proporre al giudice le proprie istanza e osservazioni; se tardivo, legittima il creditore non munito di titolo esecutivo soltanto a partecipare alla distribuzione di quanto residua dopo aver soddisfatto i creditori privilegiati e chirografari intervenuti tempestivamente. Le singole forme di espropriazione disciplinano le specifiche modalità. Si tenga presente che l'intervento è tempestivo: nell'espropriazione mobiliare, fino alla prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita; nell'espropriazione presso il terzo, fino all'udienza di prima comparizione; nell'espropriazione immobiliare, fino alla prima udienza fissata per la vendita. 19 di 22

20 8 La vendita e l'assegnazione Così l art. 501 c.p.c.: I. L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata. Soggetti legittimati alla richiesta di conversione in denaro dei beni esecutati sono: il creditore procedente; qualsiasi creditore intervenuto, purché munito di titolo esecutivo. L'istanza per la vendita o per l'assegnazione in pagamento non può essere proposta prima che siano decorsi 10 giorni dal pignoramento (termine dilatorio), ma non oltre 90 giorni (termine acceleratorio), pena l'inefficacia dello stesso (art. 501 c.p.c.), tranne che per le cose deteriorabili, per le quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata. Le cose date in pegno o i mobili sottoposti ad ipoteca possono essere assegnate o vendute senza il pignoramento: in tal caso i termini decorrono dalla notifica del precetto (art. 502 c.p.c.). Infatti l Art. 502 c.p.c. recita: I. Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento. II. In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto. La vendita può essere con o senza incanto, secondo quanto disciplinato nei singoli mezzi d'espropriazione (art. 503 c.p.c.). Ovviamente, se la vendita è fatta in più volte o per singoli lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese di esecuzione, di quanto dovuto al creditore pignorante e a quelli intervenuti, comprensivo del capitale, interessi e spese (art. 504 c.p.c.). La cessazione della vendita è disposta dal GE se questi presiede alla vendita, ovvero dall'ufficiale giudiziario incaricato che ne riferisce immediatamente al giudice che, sentite le parti, pronuncia la cessazione (art. 163 disp. att. c.p.c.). 20 di 22

21 Invece della vendita, il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati; se ci sono creditori intervenuti, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno o più, su accordo di tutti (art. 505 c.p.c.). Sull'eccedenza del valore del bene concorrono gli altri creditori. Sull'assegnazione dispone il GE mediante ordinanza (art. 507 c.p.c.) contenente l'indicazione: dell'assegnatario; del creditore pignorante e di quelli intervenuti; dell'eventuale terzo proprietario; del bene assegnato; del prezzo di assegnazione. Se il bene è gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o l'assegnatario può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario, su autorizzazione del GE (che lo menziona nel provvedimento), l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore (art. 508 c.p.c.). Così l art. Art. 508 c.p.c.: I. Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore. II. In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito. 21 di 22

22 9 La distribuzione della somma ricavata Recita l Art. 509 c.p.c.: I. La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario. Per l'assegnazione di tale somma occorre distinguere due ipotesi: se vi è un solo creditore, la procedura è semplice: il giudice, sentito il debitore, dispone a favore del creditore il pagamento di quanto gli spetta (art. 510 c.p.c.); se vi sono più creditori la somma è distribuita a norma delle disposizioni previste per le singole forme di espropriazione, in virtù del principio della par condicio creditorum, tenendo, però, conto delle cause di prelazione e di quanto deve essere accantonato per i creditori intervenuti ma privi di titolo, il cui credito non sia stato riconosciuto dal debitore. Trascorso un tempo non superiore a tre anni, il giudice dispone la comparizione del debitore e dei creditori (tranne quelli già soddisfatti) e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata. L'eventuale residuo è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione. In ossequio al principio dell'economicità dei giudizi, il creditore di un creditore può chiedere di essere a questi sostituito proponendo domanda (art. 511 c.p.c.). Infatti l Art. 511 c.p.c. afferma: I. I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499, secondo comma. II. Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti. Le eventuali controversie che sorgano in sede di distribuzione della somma sono risolte dal giudice con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. 22 di 22

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