ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO SULLA MUTUALIZZAZIONE PREVEDI DEL 23 APRILE 2007
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1 ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO SULLA MUTUALIZZAZIONE PREVEDI DEL 23 APRILE 2007 L'anno duemilasei il giorno 23 del mese di Aprile in Ragusa presso la sede dell'associazione Costruttori Edili delle provincia di Ragusa (di seguito "ANCE Ragusa") sita in Ragusa, Viale dei Platani 34/B, si sono incontrati da una parte in rappresentanza di ANCE Ragusa, i Sigg.: Geom. Santo Cutrone Cilia Salvatore - Presidente - Vicepresidente addetto ai rapporti interni Grassia Giuseppe - Vicepresidente addetto alle relazioni esterne e sindacali Geom. Sebastiano Caggia - Presidente Comitato Paritetico Territoriale di Ragusa Dott. Ing. Rosario Canzonieri - Presidente Ente Cassa e Scuola con l'assistenza del Direttore di ANCE Ragusa: Edile di Ragusa Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino dall'altra in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori delle Costruzioni della provincia di Ragusa (di seguito identificati con l'acronimo "FLC"), i Sigg.: Dott. Salvatore Carpintieri Luca Gintili e Lorenzo Spinello - Delegazione trattante di FILLEA-CGIL - Delegazione trattante di FILCA-
2 CISL Niccolò Spadaccino e Raffaele Spadaccino- Delegazione trattante FENEAL-UIL PREMESSO Il Decreto Legislativo 21/04/1993, n.124 e successive mm. e ii; L art.97 del CCNL 29/1/2000, l art.97 del CCNL del 20/5/2004 e l allegato H del citato CCNL del 20/5/2004; PRESO ATTO dell Accordo Nazionale 29/1/2000, il quale stabilisce che l aliquota contributiva posta a carico del Datore di Lavoro, per ogni Operaio che aderisce al Fondo di previdenza complementare PREVEDI da versare alla locale Cassa Edile, è fissata nella misura dell 1% (uno percento) sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.; VISTO L Accordo Nazionale 15/1/2003 e l Accordo Nazionale 10/9/2003, riportati nell allegato I del CCNL 20/05/2004, i quali demandano alla contrattazione provinciale tra le rispettive Organizzazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori la possibilità di sottoscrivere un accordo sulla mutualizzazione degli oneri contributivi posti a carico del Datore di Lavoro per la previdenza complementare; tutto ciò premesso, preso atto e visto, Le Parti, valutata l opportunità di procedere alla mutualizzazione dell onere contributivo posto a carico del Datore di Lavoro, effettuando il rimborso della quota versata a tale titolo presso l Ente Cassa Edile di Ragusa; sottoscrivono il seguente Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro. Le Parti, nel presupposto che la Previdenza complementare resti fondata sul 2
3 principio della adesione volontaria del lavoratore, concordano la mutualizzazione degli oneri contributivi del datore di lavoro relativamente al contributo dell 1%, calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall impresa a tale titolo; La percentuale di mutualizzazione del predetto onere viene fissata, in sede di prima applicazione, nella misura contributiva dello 0,10% a carico di tutti i Datori di Lavoro iscritti all Ente Cassa Edile di Ragusa ed è finalizzata a permettere il rimborso alle Imprese dell aliquota contributiva dell 1% posta a loro carico per ogni operaio che, in base al principio della volontarietà di adesione, si iscriva al Fondo PREVEDI. L aliquota di mutualizzazione dello 0,10%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell art.24 del CCNL 20/05/2004, deve essere computata dall Impresa per ogni operaio alle proprie dipendenze iscritto all Ente Cassa Edile di Ragusa e deve essere versata, unitamente e contestualmente a tutti gli altri contributi. I versamenti attinenti l aliquota di mutualizzazione dello 0,10% affluiscono ad un apposito Fondo autonomo che viene destinato espressamente al rimborso a favore di quelle Imprese alle cui dipendenze risultino operai iscritti al Fondo PREVEDI e che siano iscritti all Ente Cassa Edile di Ragusa. Il presente Accordo di mutualizzazione trova applicazione solo per le Imprese e per i Lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Ragusa. Non trova, quindi, applicazione per gli impiegati e per i quadri, nonché per le Imprese e per i Lavoratori non iscritti all Ente Cassa Edile di Ragusa anche se questi ultimi aderiscano al Fondo di previdenza complementare PREVEDI. Resta inteso che per tutti i lavoratori che aderiscano al Fondo PREVEDI le 3
4 imprese dovranno comunque versare all Ente Cassa Edile di Ragusa quanto fissato dall Accordo Nazionale 29/1/2000. Le Parti si danno atto che il rimborso alle Imprese degli importi relativi alla contribuzione a proprio carico dell 1%, di cui al presente Accordo, avverrà con cadenza semestrale o mensile, a seconda dell entità del rimborso e su delibera del Comitato di Gestione dell Ente Cassa Edile di Ragusa, a condizione che l Impresa abbia versato quanto di sua competenza il cui termine di scadenza è il giorno 30 del mese precedente l erogazione del rimborso. L aliquota di mutualizzazione dello 0,10% verrà sottoposta a verifica semestrale in funzione delle iscrizioni degli operai al PREVEDI e dei relativi versamenti contributivi, ai fini della valutazione della consistenza del fondo per i conseguenziali rimborsi alle Imprese, giusto Accordo Nazionale 10/9/2003, e non potrà comunque determinare riserve né potrà essere destinata ad altre gestioni dell Ente Cassa Edile di Ragusa. Le Parti, a tale riguardo, stabiliscono che l Ente Cassa Edile di Ragusa procederà ad un monitoraggio mensile del numero dei lavoratori suoi iscritti che dovessero aderire al PREVEDI ed invierà alle Parti, con la medesima cadenza mensile, uno specifico quadro riepilogativo. Le Parti, in conformità a quanto stabilito nell Accordo Nazionale del 10/9/2003, ribadiscono che la disciplina di cui al presente Accordo non modifica i rapporti tra le imprese e il Fondo PREVEDI anche per quanto riguarda gli obblighi di denuncia e versamento al Fondo medesimo che sono regolati esclusivamente dalla vigente disciplina di legge, dallo Statuto del PREVEDI e dalle delibere degli organi del medesimo Fondo di previdenza complementare. 4
5 L obbligo del versamento del contributo di mutualizzazione di cui al presente accordo decorre dal 1 maggio Per i Lavoratori iscritti all Ente Cassa Edile di Ragusa e al Fondo PREVEDI prima della data di sottoscrizione del presente Accordo, il rimborso all Impresa delle quote già versate non potrà avvenire prima del 1 Luglio Le Parti si danno atto che il contributo di mutualizzazione di cui al presente Accordo non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei Lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge. Letto, confermato e sottoscritto 5
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