DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.
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- Celia Ruggeri
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1 9^ legislatura Struttura amministrativa competente: Direzione geologia e georisorse Presidente Luca Zaia Vicepresidente Marino Zorzato Assessori Renato Chisso Roberto Ciambetti Luca Coletto Maurizio Conte Marialuisa Coppola Elena Donazzan Marino Finozzi Massimo Giorgetti Franco Manzato Remo Sernagiotto Daniele Stival Segretario Mario Caramel P A DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. del OGGETTO: Ditta Cave SIR MARMI s.a.s. di Antoniazzi Mauro. Autorizzazione a aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata SBAI 2, sita in Comune di Roverè Veronese (VR). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08). NOTE PER LA TRASPARENZA: Il provvedimento riguarda l autorizzazione alla ditta Cave SIR MARMI s.a.s. di Antoniazzi Mauro per aprire una cava di marmo, denominata SBAI 2, in Comune di Roverè Veronese (VR). L assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue. La ditta Cave SIR MARMI s.a.s. di Antoniazzi Mauro, con domanda in data , ha chiesto alla Giunta Regionale l autorizzazione a aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata SBAI 2, sita in Comune di Roverè Veronese (VR). Della domanda è stato dato avviso all'albo Pretorio del Comune di Roverè Veronese a partire dal e, successivamente alla pubblicazione, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni. Il Comune di Roverè Veronese con deliberazione del Consiglio n. 4 del ha espresso parere favorevole. Con nota n /46.02 del , pervenuta al Presidente della CTPAC di Verona il , è stato chiesto il previsto parere della CTPAC. L'Amministrazione provinciale di Verona, con nota n in data , ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del , ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni: - rispetto del programma di movimentazione interna del terreno vegetale e dei materiali di scavo così come illustrato nella relazione integrativa; - effettuare le operazioni di accumulo di accumulo del terreno vegetale e dei materiali di scarto e associati, ancorché utilizzabili commercialmente, all interno dell area di cava; - non dovrà essere interessata dall escavazione una superficie superiore a 2/3 dell intera di scavo prevista in progetto prima che sia ricomposta morfologicamente almeno 1/3 della citata intera area. L avvenuta sistemazione ambientale di 1/3 dovrà essere attestata dal Direttore dei Lavori per mezzo di opportuno rilievo topografico che dovrà essere comunicato agli Enti di controllo dell attività estrattiva; - mantenere in efficienza il sistema di gestione delle acque meteoriche come previsto dagli elaborati progettuali; - l asporto del materiale associato di risulta, in eccedenza rispetto a quanto necessario all esecuzione delle opere di ricomposizione ambientale, potrà essere eseguito previa comunicazione al Comune secondo l iter procedurale stabilito dalla Regione Veneto; Mod. B - copia
2 - regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l Amministrazione Comunale; - provvedere, previo accordo con il Servizio Forestale Regionale e prima dell inizio dei lavori, ad adottare le misure compensative al rimboschimento, secondo quanto disposto dall art. 15 della L.R , n. 52, come modificata dall art. 1 della L.R. 25/1997; - i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno concludersi entro 12 anni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell arco della temporalità assegnato. La CTRAE, nella seduta del , ha espresso parere favorevole con prescrizioni (Allegato A). Con note in data e in data , acquisite al protocollo della Regione rispettivamente con n in data e n in data , la ditta ha trasmesso documentazione integrativa in ottemperanza di specifiche prescrizioni della C.T.R.A.E.. Tali elaborati prevedono: - nuove quote di progetto, escludendo la coltivazione del livello inferiore del banco utile per la produzione di granulati; - lo stralcio di una piccola prominenza dell area di scavo; - una ricomposizione morfologica della cava, adeguata alle diverse quantità di materiale associato disponibile. La documentazione integrativa prodotta dalla ditta è stata esaminata dalla Direzione Regionale Geologia e Georisorse, che ne ha accertato la conformità alle specifiche prescrizioni contenute nel parere della Commissione Tecnica Regionale sopra citato. Con nota in data , protocollata in Regione al n del , il tecnico professionista che ha redatto il progetto ha fornito i richiesti chiarimenti in ordine alla Relazione di screening V.Inc.A. Trattandosi di cava ricadente in ambito sottoposto, per una minima porzione, a vincolo paesaggistico per la presenza del bosco, in data la Direzione geologia e georisorse di concerto con il Servizio Paesaggio e Osservatorio della Direzione urbanistica ha redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.lgs.42/2004, dalla quale emerge che l intervento richiesto risulta ammissibile in relazione al vincolo paesaggistico. La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto, è stata trasmessa alla Soprintendenza competente in data , prot , ai fini dell acquisizione del parere ai sensi dell art. 146 del D.lgs. 42/2004. Con nota n del , la Soprintendenza ha richiesto documentazione integrativa alla relazione paesaggistica. Tale richiesta è stata comunicata alla ditta con nota regionale n in data Con nota n del , la documentazione integrativa pervenuta in Regione in data è stata trasmessa alla Soprintendenza, dove risulta pervenuta in data La Soprintendenza non ha reso il parere nei 45 giorni successivi e comunque sono trascorsi 60 giorni dalla ricezione della documentazione da parte del Soprintendente. È possibile pertanto provvedere ai sensi del comma 9 dell art. 146 del D.lgs. 42/2004. Con nota in data , acquisita al protocollo regionale n in data , la ditta ha trasmesso il Piano Gestione dei Rifiuti di Estrazione, adeguato alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 761/2010 nonché ulteriore documentazione integrativa di specificazione dell area di scavo. Il progetto, come modificato, interessa una superficie di scavo non superiore a mq circa e prevede l estrazione di mc circa di calcare lucidabile (marmo) commerciabile sottoforma di blocchi squadrati e informi lavorabili. Ciò premesso, l'assessore propone alla Giunta Regionale di accogliere il citato parere della CTRAE nonché le relative prescrizioni e motivazioni, autorizzando la ditta ad aprire e coltivare la cava in oggetto. Riferisce inoltre che, con le prescrizioni stabilite dalla C.T.R.A.E. così come recepite nel dispositivo del presente provvedimento, la domanda della ditta risulta compatibile con le esigenze di tutela ambientale e, in particolare, con i vincoli idrogeologico e paesaggistico esistenti sull area di cava. L Assessore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. Mod. B - copia pag. 2 Dgr n. del
3 LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità, con la vigente legislazione regionale e statale; VISTA la domanda della ditta Cave SIR MARMI s.a.s. di Antoniazzi Mauro in data , protocollata in Regione al n /46.02 del ; VISTA la documentazione integrativa acquisita al protocollo regionale n /57.02 del , n /57.02 del , n del , n del , n del , in data e al prot. n in data ; VISTO il Piano Gestione Rifiuti di Estrazione acquisito al protocollo Regionale n in data ; VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443; VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.); VISTO il D.Lgs , n. 42; il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, le DD.G.R n. 496 del e n. 652 del ; VISTO il R.D.L , n e la L.R , n. 52; ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R 44/82; VISTO l'art. 76 della L.R n. 61; VISTA la propria deliberazione n. 95 del , concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82; DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Lire (duecentomila), corrispondenti a Euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria; VISTI gli atti d'ufficio; VISTO l art. 24 della L.R. n. 1/04; la L.R. 44/82 e le vigenti norme in materia; PRESO ATTO del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Verona con le relative motivazioni; VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. (Allegato A) con le relative motivazioni, che assorbe ed integra il parere obbligatorio e vincolante della C.T.P.A.C.; VISTA la nota n del di trasmissione alla Soprintendenza della prevista documentazione. ai fini dell acquisizione del parere preventivo vincolante di cui all art. 146 del D.Lgs. 42/04; VISTA la nota del Soprintendente n del di richiesta di documentazione integrativa; VISTA la nota n del di trasmissione alla Soprintendenza della documentazione richiesta; DELIBERA 1. di autorizzare la ditta Cave SIR MARMI s.a.s. di Antoniazzi Mauro P.I con sede in Via B. Dal Maso n. 5/b, Chiampo (VI), a aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata SBAI 2, sita in Comune di Roverè Veronese (VR), sull area individuata catastalmente ai mappali nn , fg. 14 del Comune di Roverè Veronese e delimitata con tratteggio di colore verde e violetto sull estratto catastale della Tavola : Stato di progetto Planimetria e Sezioni (all. 4), acquisita al protocollo n in data , in conformità alla documentazione progettuale costituita da n. 18 Mod. B - copia pag. 3 Dgr n. del
4 elaborati come di seguito elencati e con le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e al parere della CTRAE (Allegato A), parte integrante del provvedimento medesimo: a) documentazione del progetto originario acquisita al prot. n /57.02 del ) All.1 Riferimenti cartografici - Viabilità 2) All.2 Relazione Geologica e Geomeccanica 3) All.3 Stato attuale Planimetria e Sezioni 4) All.6 Documentazione fotografica 5) All.8 Relazione di compatibilità ambientale 6) All.9 Computo metrico estimativo opere di ricomposizione 7) All.10 - Particolari costruttivi 8) All.11 Regimazione idraulica 9) All.12 Fasi esecutive b) documentazione integrativa acquisita al prot /57.02 del ) Relazione di Screening di Incidenza Ambientale c) documentazione integrativa acquisita al prot /57.02 del ) All.13 - Relazione Paesaggistica e) documentazione integrativa acquisita al prot del ) All. 5 (int. e sost.) Stato di progetto - Planimetria e Sezioni (Ricomposizione) f) documentazione integrativa acquisita al prot del ) Tav. n. 7 (int. e sost.) Relazione Tecnica g) documentazione integrativa acquisita al prot del ) Chiarimenti relazione screening VINCA h) documentazione integrativa acquisita in data ) Tav. Simulazione fotografica h) documentazione integrativa acquisita al prot. n in data ) All. 4 (int. e sost.) Stato di progetto Planimetria e Sezioni 17) Tav. Dati metrici 18) Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione 2. di autorizzare alla ditta Cave SIR MARMI s.a.s. di Antoniazzi Mauro sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, l esecuzione delle opere di coltivazione della cava, dando atto che l intervento, come definito nella documentazione di cui al punto 1) e con le prescrizioni stabilite ai successivi punti 7 lettere a) e d), 8 e 9 lettere e) f) i), n) e o), mantiene la compatibilità con il vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 esistente sull'area di cava; 3. di disporre che l autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs , n. 42, in sintonia con le statuizioni di cui all art. 1 della L.R. 44/82, ha validità di anni 5 (cinque) dalla data del presente atto e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all autorizzazione mineraria rilasciata con il presente provvedimento e diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data del presente atto, ai sensi dell art. 146, comma 11, del citato D.lgs. 42/2004; 4. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni ambientali, ai sensi del comma 11 del citato art. 146; 5. di stabilire che il materiale utile complessivo, considerato in banco, come risultante dalla documentazione di progetto, è determinato in circa mc , riferiti al solo materiale da commercializzare sotto forma di blocchi; 6. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione trasmesso dalla ditta e acquisito al protocollo della Regione n del ; 7. di fare obbligo alla ditta di: a) effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all interno dell area di cava; b) mantenere sempre nella disponibilità della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per la ricomposizione della medesima in conformità al progetto autorizzato; c) destinare il materiale associato esclusivamente per la ricomposizione ambientale autorizzata.. Il volume di materiale associato previsto in esubero dal progetto potrà essere asportato dalla cava Mod. B - copia pag. 4 Dgr n. del
5 solo previa specifica autorizzazione, da richiedere ai sensi della D.G.R. n. 652/2007, a seguito del esito di verifiche da effettuarsi in fase avanzata dei lavori di coltivazione; d) accantonare il terreno superficiale di scopertura all interno dell area di cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale; 8. di fare obbligo alla ditta di procedere nei lavori di ricomposizione ambientale parallelamente ai lavori di estrazione, ad eccezione delle aree atte a garantire la sicurezza e la corretta operatività del cantiere, secondo lo schema sequenziale illustrato nella relazione di progetto e secondo la seguente metodologia: - riportare nello scasso di cava, a fine lavori di estrazione, prima il materiale di grossa pezzatura e successivamente quello minuto in modo tale da dare al versante un andamento che riprenda i caratteri morfologici originari; - provvedere allo spianamento e, quindi, al riporto del terreno vegetale con successiva concimazione; - provvedere alla ricostituzione del prato e del bosco; 9. di stabilire a carico della ditta l osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni: a) recintare, prima dell inizio dei lavori, con tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri l area di cava; b) apporre, fin dall inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell area di cava cartelli ammonitori di pericolo; c) delimitare, prima dell inizio dei lavori e previo accordo con il Servizio Forestale Regionale di Verona e con il tecnico comunale di Roverè Veronese, l area di cava con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno; d) porre in opera, prima dell inizio dei lavori di coltivazione, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione; e) non interessare con l escavazione una superficie superiore a 2/3 dell intera area di scavo prevista in progetto prima che sia stata ricomposta morfologicamente almeno 1/3 dell intera area medesima. L avvenuta sistemazione ambientale di 1/3 dell area dovrà essere attestata dal Direttore dei Lavori per mezzo di opportuno rilievo topografico che dovrà essere comunicato agli Enti di controllo dell attività estrattiva; f) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l area di cava, mantenendo in efficienza il sistema di gestione delle acque meteoriche come previsto dagli elaborati progettuali; g) prevedere durante i lavori, ove necessario, la protezione dei fronti e delle scarpate anche con eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza, in riscontro ai dispositivi contenuti nel D.Lgs. n. 624 del ; h) utilizzare per la ricomposizione ambientale, esclusivamente i materiali stabiliti dal progetto e dal presente provvedimento; i) procedere, in fase di ricomposizione, alla ricostruzione dei caratteri paesistici locali tipici, previa realizzazione in numero adeguato degli elementi lineari di confine costituiti da muretti a secco; j) presentare, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall autorizzazione, compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro ,00 (duecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall autorizzazione compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l importo corrispondente alle garanzie presentate; k) stipulare con il Comune di Roverè Veronese la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n del , entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione e trasmetterla alla Regione ovvero, qualora sia inutilmente decorso tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che forma parte integrante del presente provvedimento Mod. B - copia pag. 5 Dgr n. del
6 (Allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione; l) è fatto divieto di avviare i lavori di coltivazione fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo; m) regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all interno del territorio comunale, secondo idoneo disciplinare da concordare con l Amministrazione Comunale; n) effettuare la ricostituzione della parte boscata nel sito di cava come da progetto e sotto il controllo dei funzionari del Servizio Forestale Regionale anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora. La superficie da sottoporre a rimboschimento non dovrà essere inferiore a quella preesistente nell ambito di cava; o) trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Servizio Forestale Regionale relativa all attecchimento delle specie arboree; p) è fatto obbligo alla ditta titolare dell autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e comunque di risarcire gli eventuali danni prodotti dall attività di coltivazione; q) è fatto obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna o della notifica del presente provvedimento, i titoli di disponibilità dell area di cava debitamente registrati e con validità almeno pari a quella del provvedimento medesimo; 10. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 12 anni dalla data del presente provvedimento, attivandosi congruamente ai fini del rispetto della temporalità assegnata; 11. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs , n. 624, e del D.P.R , n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia; 12. di stabilire che la mancata presentazione e adeguamento del deposito cauzionale stabilito determina la decadenza dall autorizzazione e in tal senso potrà agire la Direzione regionale competente; 13. di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione: a) la ditta può utilizzare, per la ricostituzione del suolo organico, terre e rocce da scavo di provenienza esterna alla cava, soltanto nel caso in cui le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006; b) la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell allegato A alla DGR 761/2010; c) il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e che le eventuali modifiche devono essere notificate alla Direzione regionale geologia e georisorse ai sensi dell art. 5 del D.lgs. 117/2008; 14. di dare atto e stabilire che il materiale utile espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è il calcare lucidabile (marmo); 15. di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla DGR 652/2007; 16. di stabilire che, fino all avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l adeguamento all evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione; 17. di stabilire che la Regione Veneto si riserva espressamente, ai sensi dell art. 16, 4 comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell art. 152 del D.Lgs , n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali; Mod. B - copia pag. 6 Dgr n. del
7 18. di determinare in Euro 400,00 (quattrocento/00) la somma che la ditta dovrà versare alla Regione come spese di istruttoria della domanda; 19. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare a titolo di conguaglio la somma di Euro 297,00 (duecentonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n , intestato a Regione Veneto Rimborsi ed introiti diversi Servizio di Tesoreria Venezia; 20. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi; 21. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Roverè Veronese e alla Provincia di Verona; 22. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 23. di incaricare la Direzione regionale Geologia e Georisorse all esecuzione del presente atto; 24. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; 25. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo. Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. IL SEGRETARIO F.to Avv. Mario Caramel IL PRESIDENTE F.to Dott. Luca Zaia Il Dirigente dell U.C. Gestione e Tutela Risorse Geologiche (ing. Michele Antonello) L incaricato per l istruttoria (p.m. Franco Benvegnù) Mod. B - copia pag. 7 Dgr n. del
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