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1 Università degli Studi di Ferrara Relazione annuale Acquisto di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip e Intercent/ER (ai sensi dell art. 26 comma 4 della legge n. 488/99 e ssmmii) Anno 2013 Consiglio di Amministrazione del 23 Luglio 2014 Redazione a cura dell Ufficio Controllo di Gestione Ripartizione Audit Interno

2 Indice 1. Riferimenti normativi I dati dell Università degli Studi di Ferrara Conclusioni

3 1. Riferimenti normativi Legge 23 dicembre 1999, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) L art. 26 della legge n. 488/99 modificato con legge n. 191/2004 dispone che: 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.p.r. 4 aprile 2002, n La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a abitanti. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004) 3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. (comma aggiunto dall'art. 1, della legge n. 191 del 2004) 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. Legge 27 dicembre 2006, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) La Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha previsto alcune specifiche disposizioni in ordine al Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi. In particolare, è stato previsto un complesso di interventi di varia natura che riguarda specificamente le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con le esclusioni ivi specificate, la creazione di un sistema a rete coordinato tra Consip S.p.A. e le centrali regionali nell ottica di un armonizzazione tra i diversi livelli di governo di spesa. Gli acquisti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato 3

4 L art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006, prevede quanto segue: Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e all art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioniquadro. (omissis) Le restanti amministrazioni di cui all art. 1 D.Lgs. n. 165/2001 (comprese quindi le istituzioni universitarie) conservano, invece, la facoltà di ricorrere alle Convenzioni quadro o, in alternativa, ove esistenti, di utilizzare le Convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto regionali per il loro ambito territoriale di competenza. Resta ferma, comunque, la facoltà per le dette amministrazioni di approvvigionarsi in modo autonomo per i beni e i servizi oggetto di convenzione, utilizzando comunque i parametri di prezzo-qualità delle Convenzioni come limiti massimi per la stipula dei contratti. Occorre, peraltro, rilevare come resti in vigore l art. 1, comma 22, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), secondo il quale a decorrere dal secondo bimestre dell anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzoqualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. L accertamento dei presupposti di cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell economia e delle finanze. Il comma 452 fissa, poi, le modalità con cui le amministrazioni statali centrali e periferiche dovranno eseguire le transazioni le quali dovranno avvenire per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell'ufficio. E opportuno sul punto precisare che il negozio elettronico consiste in una vetrina virtuale attraverso la quale le amministrazioni registrate on line ordinano per via telematica i beni ed i servizi oggetto di convenzione. L osservanza delle modalità di acquisto prescritte dalla norma in commento, presuppone necessariamente l esistenza di una connessione internet delle Amministrazioni e l attivazione del negozio elettronico per la singola convenzione. L Amministrazione, pertanto, nella ricorrenza dei suddetti presupposti, potrà eseguire le transazioni secondo modalità alternative solo nelle ipotesi di temporanea inutilizzabilità della rete per fatto non imputabile alla stessa Amministrazione e nel caso in cui ricorrano ragioni di imprevedibile urgenza e necessità certificata dal responsabile dell ufficio. 4

5 Il Sistema a rete I commi 455 e seguenti introducono le cosiddette centrali di committenza a rilevanza regionale, che devono operare secondo quanto disposto dall'art. 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo del 12 aprile 2006, n A tal proposito è previsto che ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni,( ) in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. Ai sensi del comma 456 Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Più precisamente ai sensi del comma 457 Le centrali regionali e Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. L art.48 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) prevede al comma 1 che Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (comprese quindi le istituzioni universitarie) sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip. L art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2010) prevede ai commi: 225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n Le convenzioni di cui all articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla società CONSIP Spa ai sensi dell articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 225 e 226 del presente articolo dalla 5

6 società CONSIP Spa, al fine di determinare un elevata possibilità di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici. L art. 8 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), prevede al comma 5: 5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.a. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge n. 196 del Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di trasmissione individuate con circolare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero dell'economia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell'amministrazione inadempiente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione. L art. 11 ( Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione ) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, prevede: 1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano. 2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste le relative modalità e tempi di attuazione, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli eventuali servizi correlati,del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate. 6

7 4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tale fine, Consip: a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attività delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto; b) realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche; c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente. 5. Dalle attività di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attività di controllo previste dalla normativa vigente. 8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente. 9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere efficaci a decorrere dal 1 gennaio Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n Il decreto di cui al presente comma definisce altresì i termini principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e può prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, 7

8 sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da Consip S.p.A. 11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 453 è sostituito dal seguente: "453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione è inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini Art Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. 8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto. 9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni. 11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al 8

9 comma precedente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. 12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione. 13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne da' comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi durata fino al 30 giugno 2013 con gli operatorie economici che abbiano presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e che offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attributo all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura. 15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia possibile ricorrere nonché' con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in cui le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione. 16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durata prevista nelle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle 9

10 procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni. Con il D.L. 52/2012 e con legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) l obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip S.p.A. è stato esteso a tutte le tipologie di beni e servizi che devono essere acquistati da tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche. In attuazione dell art. 1, comma 158 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il 23 Maggio 2013 è stato emanato il Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze concernente l individuazione delle categorie di beni e servizi, per le cui acquisizioni le Pubbliche Amministrazioni statali, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto del Programma di razionalizzazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a procedere attraverso strumenti di acquisto informatici propri o messi a disposizione dal Ministero dell Economia e delle Finanze. La finalità sottesa è quella di incrementare la trasparenza e l economicità della gestione dei contratti pubblici attraverso la diffusione dell utilizzo, tra le Pubbliche Amministrazioni statali, degli strumenti informatici per l espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi. Il quadro normativo delineato in tema di modalità di acquisto di beni e servizi da parte della PA non è di immediata percezione, tanto che CONSIP e il MEF hanno recentemente stilato una tabella riepilogativa concernente i casi in cui le P A abbiano l obbligo o la facoltà di fare riferimento agli Accordi Quadro stipulati da Consip, a quelli stipulati dalle Centrali di Acquisti Territoriali (CAT) o al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Nello specifico la tabella di obblighi e facoltà costituisce un quadro sinottico che facilita le Amministrazioni nell operatività della gestione degli acquisti, tenendo conto della normativa vigente. 10

11 Tabella Obblighi/Facoltà versione - 3 ottobre 2013 Merceologia Importo Scuole ed università. energia elettrica. gas. carburanti rete ed extrarete. combustibili per riscaldamento. telefonia fissa. telefonia mobile Soprasoglia comunitaria Sottosoglia comunitaria Merceologia Importo Scuole ed università. Altre merceologie presenti in strumenti Consip o centrali di acquisto regionale Soprasoglia comunitaria Sottosoglia comunitaria Obbligo di ricorso a convenzioni Consip; in caso di assenza obbligo di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della CAT di riferimento se applicabile, oppure a sistemi telematici di negoziazione di Consip o della CAT di riferimento se applicabile; oppure acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento se applicabile. Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della CAT di riferimento se applicabile) o ad ulteriore sistema telematico della CAT di riferimento se applicabile e con le modalità previste con DM MIUR; in caso di assenza, obbligo di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della CAT di riferimento se applicabile, oppure ad ulteriori sistemi telematici di Consip; oppure acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento se applicabile. Obbligo di ricorso a convenzioni Consip; in caso di assenza facoltà di ricorso ad AQ Consip o SDAPA. Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della CAT di riferimento se applicabile) o ad ulteriore sistema telematico della CAT di riferimento se applicabile e con le modalità previste con DM MIUR; in caso di assenza facoltà di ricorso ad AQ Consip o SDAPA. 11

12 2. I dati dell Università degli Studi di Ferrara Tab. 1 Totale acquisti in convenzione 2013 TOTALE ACQUISTI IN CONVENZIONE CONSIP INTERCENTER (valori in euro) (valori in euro) ,97* ,47 Dati estratti da banca dati reportistica Consip e comunicati da Intercent-er *All importo estratto dal sistema di reportistica Consip è stato aggiunto l ammontare dei buoni pasto estratto dalla contabilità, al momento non disponibile nel sito del Mef. Grafico 1 - Acquisti in convenzione Consip e Intercenter Totale acquisiti in convenzione Consip e Intercenter - anno 2013 INTERCENTER 9% CONSIP 91% Tab. 2 Volume degli acquisti in convenzione negli anni ACQUISTI IN CONVENZIONE PER ANNO (valori in euro) CONSIP * INTERCENTER_ER ,47 TOTALE

13 *Il dato 2012 non comprende l acquisto di energia elettrica Grafico 2 - Volume degli acquisti in convenzione negli anni Acquisti in convenzione per anno - (valori in euro) * 2013 * il dato non comprende l acquisto di energia elettrica CONSIP INTERCENTER_ER Il grafico che segue mostra l andamento delle spese per energia elettrica (importo impegnato) negli ultimi 5 anni. Grafico 3 Impegnato in bilancio per energia elettrica ENERGIA ELETTRICA - impegnato in bilancio anni , , , , , , ,00 anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 ENERGIA ELETTRICA , , , , ,03 13

14 La tabelle e i grafici che seguono, mostrano la ripartizione degli acquisiti in convenzione relativi al 2013, per tipologia. Tab. 3 Suddivisione degli acquisti CONSIP in convenzione per tipologia Iniziativa ACQUISTI CONSIP IN CONVENZIONE PER TIPOLOGIA (valori in euro) ANNO 2013 Totale Transato ENERGIA ELETTRICA ,09 FOTOCOPIATRICI ,88 GAS NATURALE ,55 PC DESKTOP ,30 PC PORTATILI E ALTRO MATERIALE INFORMATICO ,94 TELEFONIA MOBILE ED ,75 BUONI PASTO ,46 TOTALE ,97 Tab.4 Suddivisione degli acquisti INTERCENT-ER in convenzione per tipologia ACQUISTI INTERCENTER IN CONVENZIONE PER TIPOLOGIA (valori in euro) - ANNO 2013 iniziativa totale CANCELLERIA E ARREDI SCOLASTICI ,40 FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI PER CARDIOLOGIA ,00 FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER ,70 FORNITURA DI PRESIDI SANGUE E URINE 1.300,17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5.055,20 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 690,00 SPAZI SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTA UFFICIALE ,00 TOTALE ,47 14

15 Grafico 4 Suddivisione degli acquisti CONSIP in convenzione per tipologia Acquisti in convenzione per iniziativa - CONSIP 2013 TELEFONIA MOBILE 1% PC PORTATILI E ALTRO MAT INFORMATICO 2% GAS NATURALE 3% PC DESKTOP 3% FOTOCOPIATRICI 1% BUONI PASTO 25% ENERGIA ELETTRICA 65% Grafico 5 Suddivisione degli acquisti INTERCENTER in convenzione per tipologia Acquisti Intercenter per tipologia merceologica FORNITURA DI PRESIDI SANGUE E URINE 1% SPAZI SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTA UFFICIALE 25% CANCELLERIA E ARREDI SCOLASTICI 38% NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3% FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI PER CARDIOLOGIA 25% 15

16 Tab. 5 Dettaglio Marketplace anni Anno di Riferimento 2013 Iniziativa AEC104 - ARREDI, COMPLEMENTI DI ARREDO E SEGNALETICA Transazion OdA Transazion Totale RdO Transazioni Transato OdA Transato RdO Totale Transato , , , BANDO FITTIZIO DELTA RDO , , BSS BENI SPECIFICI PER LA SANITA' , , , CANCELLERIA104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO , , , DPI103 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE , , , EVENTI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE AD EVENTI ICT2009 PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI ,00-650, , , , MATEL103 MATERIALE ELETTRICO , , , MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO ,00 484,95 533, OFFICE103 PRODOTTI ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'UFFICIO , , , VMS VEICOLI E MOBILITA' SOSTENIBILE ,00-250, AEC104 - ARREDI, COMPLEMENTI DI ARREDO E SEGNALETICA CANCELLERIA104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO ICT2009 PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI OFFICE103 PRODOTTI ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'UFFICIO AEC104 - ARREDI, COMPLEMENTI DI ARREDO E SEGNALETICA CANCELLERIA104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO ICT2009 PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI OFFICE103 PRODOTTI ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'UFFICIO , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 741, ,33 16

17 3. Conclusioni I dati illustrati nella presente relazione descrivono i valori e le tipologie degli acquisti effettuati dall Università di Ferrara tramite il sistema delle Convenzioni (CONSIP e INTERCENTER) Le fonti dei dati sono: CONSIP - cruscotto personalizzato, consultabile on-line all indirizzo nel quale sono presenti informazioni dettagliate riguardanti tutti gli acquisti effettuati dall Ateneo tramite il portale acquisti in rete ; INTERCENT-ER trasmissione da parte della Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici di un file contenente i dati aggregati, relativi agli Ordinativi di Fornitura emessi tramite il sistema delle Convenzioni. Gli elementi vengono esposti in forma aggregata per l intero Ateneo. Sono inoltre presenti quadri di sintesi che mostrano l andamento degli acquisti negli anni (tabella 2 e grafico 2). Dall analisi dei dati a disposizione è possibile effettuare le seguenti osservazioni: gli acquisti effettuati, aderendo al sistema delle Convenzioni, riguardano principalmente, nell ordine, le seguenti categorie merceologiche (tabelle 3 e 4, grafici 4 e 5): Consip - energia elettrica 65% - buoni pasto 25% il restante 10% suddiviso tra: - telefonia mobile - pc desktop - fotocopiatrici - gas naturale - pc portatile - server - stampanti Intercenter - cancelleria e arredi scolastici 38% - spazi su quotidiani, periodici e G. U. 25% - fornitura ecotomografi per cardiologia 35% il restante 12% suddiviso tra: - personal computer - fornitura presidi sangue e urine - noleggio fotocopiatrici - servizi di telefonia mobile Non è possibile quantificare complessivamente la riduzione della spesa conseguita attraverso il sistema delle convenzioni in quanto, dall analisi della documentazione pervenuta, relativa quindi ai soli acquisti in deroga, è emerso come solo nell istruttoria di pochi atti, sia stata fatta una comparazione tra i prezzi dei beni presenti in convenzione e quelli reperibili sul mercato. Benché sul portale di Consip s.p.a. sia disponibile una sezione benchmark che mostra la percentuale di risparmio su ciascun lotto in vendita, non è al momento possibile ricondurre ciascun acquisto in deroga, allo specifico lotto di appartenenza. Si può comunque affermare che, aggregando la domanda di più amministrazioni, Consip riesce mediamente ad abbattere i costi unitari d'acquisto (in media il 15-20% in meno, secondo rilevazioni dell'istat), mantenendo al contempo standard qualitativi elevati nelle forniture. 17

18 Di seguito viene riportato il link, della sezione di benchmark e della vetrina delle convenzioni per le pubbliche amministrazioni: La presente relazione finale è resa disponibile sul sito internet di Unife, ai sensi dell art. 26, comma 4 della legge n. 448/99 è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n

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