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1 CONSUMO DI SUOLO Proposte per la rigenerazione dei siti dismessi e per la gestione del territorio 28 maggio 2015, Sala Piemonte, Centro Congressi Unione Industriale di Torino La bonifica e la riqualificazione delle aree dismesse sul territorio della Città Metropolitana di Torino: problematiche tecniche ed amministrative ed evoluzione del quadro normativo dott. Geol. Gian Luigi Soldi Città Metropolitana di Torino Ufficio Discariche e Bonifiche Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale gian_luigi.soldi@cittametropolitana.torino.it Programma dell intervento L evoluzione del quadro normativo nazionale in materia di bonifica dei siti inquinati La bonifica delle aree dismesse sul territorio della Città Metropolitana di Torino Soluzioni adottate e problemi riscontrati Conclusioni e possibili prospettive Torino-Golder, 28 maggio

2 Responsabilità ambientale Direttiva 2004/35/CE del 21/04/2004 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del Danno Ambientale (recepita nella parte VI del D.lgs 152/2006) Protezione del suolo Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE (proposta di Direttiva SFD) COM(2006) 232 Opposizione da vari SM (UK, Germania, Olanda, Austria) Formalmente ritirata il 21 maggio 2014 Alcune previsioni della SFD sono state integrate in altre direttive comunitarie Torino-Golder, 28 maggio

3 Progress in the management of contaminated sites between 2006 and 2011, expressed per management step and against established targets where relevant Source: EEA 2015 Bonifiche dei siti inquinati sul territorio della Città Metropolitana di Torino (2014) numero di siti DECRETO "RONCHI" CRESCITA DELLE ATTIVITA D.M. 471/99 D.lgs 152/ nuovi siti totale Torino-Golder, 28 maggio

4 Bonifiche dei siti inquinati sul territorio della Città Metropolitana di Torino Ubicazione dei siti sottoposti alle procedure di bonifica perdite UST privati 5% vendita/deposito idrocarburi 29% Bonifiche dei siti inquinati sul territorio della Città Metropolitana di Torino ORIGINE DELL INQUINAMENTO PROVINCIA DI TORINO trasformatori elettrici 3% (statistica Anagrafe 2014) altro 10% attività industriale dismessa 19% gestione rifiuti 10% attività industriale attiva 14% smaltimento abusivo rifiuti 6% attività di trasporto 4% Torino-Golder, 28 maggio

5 Bonifiche dei siti inquinati nell Area Metropolitana Torinese Bonifica delle aree industriali dismesse Comuni della Città Metropolitana di Torino TORINO Settimo T.se Moncalieri Borgaro Ivrea Collegno Grugliasco Carmagnola Leinì Chivasso Ciriè Rivalta di To Nole C.se Agliè Caselle Favria Rivoli Trana Vinovo (statistica Anagrafe 2014) dismissioni industriali totale bonifiche Torino-Golder, 28 maggio

6 la Città di Torino Torino-Golder, 28 maggio

7 Torino-Golder, 28 maggio

8 Torino-Golder, 28 maggio

9 D.lgs 152/2006 Parte IV, titolo V - Bonifica dei siti contaminati 239. Principi e campo di applicazione 240. Definizioni 241. Regolamento aree agricole 241 bis Aree Militari 242. Procedure operative e amministrative 242 bis Procedura semplificata per le operazioni di bonifica 243. Acque di falda 244. Ordinanze 245. Obblighi di intervento e di notifica da parte di soggetti non responsabili 246. Accordi di programma 247. Siti soggetti a sequestro 248. Controlli 249. Aree contaminate di ridotte dimensioni 250. Bonifica da parte dell amministrazione 251. Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare 252. Siti di interesse nazionale 252 bis Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale 253. Oneri reali e privilegi speciali D.lgs 152/2006 Parte IV, titolo V - Bonifica dei siti contaminati ALLEGATI Allegato 1: criteri generali per l analisi di rischio sanitario ambientale sitospecifica Allegato 2: criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati Allegato 3: criteri generali per la selezione e l esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, dimessa in sicurezza (d urgenza, operativa o permanente) nonché per l individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sopportabili Allegato 4: criteri generali per l applicazione di procedure semplificate Allegato 5: valori di concentrazione limite accettabili: nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d uso dei siti da bonificare Torino-Golder, 28 maggio

10 definizione di CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC) (D.lgs 152/2006, art. 240) i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati; Torino-Golder, 28 maggio

11 CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO Preparazione ed analisi del campione D.lgs 152/2006 Campionamento in sito Vagliatura 2 cm (in campo) Vagliatura 2 mm (in laboratorio) confronto con CSC o CSR (rif. tot. materiali secchi, scheletro compreso) ANALISI passante 2 mm (laboratorio) FONDO NATURALE Fonte: ARPA Piemonte 2013 Torino-Golder, 28 maggio

12 Fonte: ARPA Piemonte 2013 Fonte: ARPA Piemonte 2013 Torino-Golder, 28 maggio

13 ART. 242 (procedure operative e amministrative) 1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. Procedura ordinaria di bonifica ex D.lgs 152/2006 Misure di Prevenzione Misure di M.S.E. evento potenzialmente contaminante o contaminazione storica soggetto responsabile soggetto responsabile C>CSC PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE Piano di monitoraggio Messa in Sicurezza Operativa C<CSR sito in attività DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO C>CSR PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA o di Messa in Sicurezza Permanente a cessazione dell attività BONIFICA o M.S.P. BONIFICA o M.S.P. Torino-Golder, 28 maggio

14 ART. 242 (procedure operative e amministrative) entro 24 ore dall evento potenzialmente in grado di contaminare il sito Il responsabile Attua le misure di prevenzione Comunica ai sensi dell art. 304, comma 2 a: COMUNE PROVINCIA REGIONE PREFETTO Ministero dell Ambiente ART. 242 (procedure operative e amministrative) entro 48 ore dalla precedente comunicazione Il responsabile svolge un indagine preliminare sui parametri oggetto dell inquinamento Se C<CSC ripristina zona inquinata autocertifica a COMUNE PROVINCIA Conclusione del procedimento (l Autorità Competente può effettuare verifiche nei successivi 15 giorni) Torino-Golder, 28 maggio

15 ART. 242 (procedure operative e amministrative) Se C>CSC il responsabile: dà immediata comunicazione a COMUNE PROVINCIA con descrizione delle misure di messa in sicurezza di emergenza adottate Entro i successivi 30 giorni trasmette il Piano della Caratterizzazione a: COMUNE PROVINCIA REGIONE ART. 242 (procedure operative e amministrative) La Regione entro 30 giorni, convocata la Conferenza dei Servizi autorizza il Piano della Caratterizzazione Entro 6 mesi dall approvazione del P.d.C. il responsabile trasmette il Documento di Analisi di Rischio e la determinazione delle CSR La Regione entro 60 giorni, convocata la Conferenza dei Servizi con almeno 20 giorni di preavviso, approva il Documento di Analisi di Rischio Torino-Golder, 28 maggio

16 Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) ANALISI DI RISCHIO - modello concettuale (da APAT, 2005) ART. 242 (procedure operative e amministrative) Se C<CSR la Conferenza dichiara concluso il procedimento e può prescrivere lo svolgimento di un piano di monitoraggio Il responsabile entro 60 giorni trasmette un Piano di Monitoraggio a REGIONE PROVINCIA Entro i successivi 30 giorni la Regione approva il Piano, sentita la Provincia Allo scadere del periodo di monitoraggio il responsabile trasmette una relazione tecnica riassuntiva degli esiti. Torino-Golder, 28 maggio

17 ART. 242 (procedure operative e amministrative) Se C>CSR Il responsabile, entro 6 mesi dall approvazione dell analisi di rischio, trasmette un Progetto Operativo degli interventi di Bonifica o di Messa in Sicurezza Operativa o Permanente Entro i successivi 60 giorni la Regione approva il Progetto, acquisito il parere della Provincia e del Comune mediante Conferenza e sentito il soggetto responsabile Il termine suddetto può essere sospeso una volta sola per la richiesta motivata di integrazioni o di approfondimenti ART. 242 (procedure operative e amministrative) Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. Torino-Golder, 28 maggio

18 Bonifiche dei siti inquinati sul territorio della Provincia di Torino capping dig & dump (in impianto) dig & dump (in rec. amb.) inertizzazione/vetrificazione landfarming soil w ashing phytoremediation bioremediation biopila bioventilazione SVE biosparging AS attenuazione naturale barriere statiche PRB riduzione/ossidazione chimica pump & treat recupero surnatante MPE MSP discariche altro TECNOLOGIE APPLICATE terreno acque sotterranee totale 180 siti MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (D.lgs 152/2006, art. 240) l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. Torino-Golder, 28 maggio

19 messa in sicurezza permanente di rifiuti mediante barriera superficiale esempio: PACCHETTO DI COPERTURA messa in sicurezza permanente di rifiuti mediante barriera superficiale esempio: ATTRAVERSAMENTO STRADALE Torino-Golder, 28 maggio

20 Provincia di Torino Siti interessati da B.M.S. e M.S.P. ex D.M. 471/99 (al mese di aprile 2006) Limiti tabellari Analisi di Rischio Rifiuti interrati 20 0 PP/PD approvato bonifica e rip. amb. 35 con Misure di Sicurezza 21 Messa Sicurezza Permanente Bonifiche dei siti inquinati sul territorio della Provincia di Torino TIPOLOGIA DI INTERVENTO (progetti approvati) Bonifica 29 (statistica anagrafe 2013, 631 siti) BMS (ex DM 471/99) Messa in Sicurezza Permanente MSP totali certificati 3 MS Operativa Torino-Golder, 28 maggio

21 ANALISI di RISCHIO e MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE Esempi di VINCOLI PERMANENTI Obbligo di mantenere l impermeabilizzazione superficiale per garantire l interruzione dei percorsi diretti di contaminazione Obbligo di mantenere l impermeabilizzazione superficiale per ridurre l infiltrazione delle acque Divieto di immissione di acque nel sottosuolo Obbligo di mantenere uno strato di terreno superficiale conforme a limiti più conservativi rispetto al terreno profondo (es. aree a verde) Obbligo di mantenere sistemi di monitoraggio Divieto di realizzare edifici chiusi Divieto di realizzare locali interrati Divieto di scavo per presenza di rifiuti o terreno contaminato Divieto di utilizzo delle acque sotterranee per scopi specifici Divieto di permanere all interno del sito per un tempo superiore alla frequenza di esposizione indicata nella analisi di rischio Torino-Golder, 28 maggio

22 Bonifiche dei siti inquinati sul territorio della Città Metropolitana di Torino PROCEDIMENTI AVVIATI PROVINCIA DI TORINO certificati 6% chiusi con Analisi di Rischio o MiSE 32% (statistica anagrafe 2014, 672 siti) con procedimento in corso 62% Progetto di Bonifica/MiSO approvato 152 Iter di approvazione in corso 262 ART. 249 (aree contaminate di ridotte dimensioni) 1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'allegato 4 alla parte quarta del presente decreto ALLEGATO 4 Criteri generali per l applicazione di Procedure Semplificate Torino-Golder, 28 maggio

23 Allegato 4 Criteri generali per l applicazione di Procedure semplificate Si applicano per le aree contaminate di ridotte dimensioni (es. la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino are circoscritte, anche nell ambito di siti industriali di superficie non superiore a 1000 metri quadri Si attivano nel caso di superamento delle CSC con comunicazione a Comune, Provincia e Regione Sono previsti 3 casi, dei quali 1 prevede la semplice chiusura al termine della MSE e l autocertificazione entro 30 giorni dalla comunicazione 2 casi prevedono la presentazione di un PROGETTO UNICO che deve essere approvato dall autorità competente entro 60 giorni (non sono invece definiti termini chiari per la presentazione), nonché la certificazione finale Il PROGETTO UNICO comprende le risultanze della Caratterizzazione, l Analisi di Rischio e la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire D.lgs 152/2006, Parte IV, titolo V Obbligo di bonifica GERARCHIA RESPONSABILE obbligo PROPRIETARIO o altro soggetto interessato PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Comune - Provincia/Città Metropolitana) facoltà azione di rivalsa intervento sostitutivo Torino-Golder, 28 maggio

24 ART. 245 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione) 1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili. 2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi dì bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità. ART. 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione) Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. Torino-Golder, 28 maggio

25 ART. 253 (oneri reali e privilegi speciali) 1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. 2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. 3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità. ART. 253 (oneri reali e privilegi speciali) 4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito. 5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Torino-Golder, 28 maggio

26 evoluzione normativa LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 91 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea Ulteriori modificazioni: DL 12 settembre 2014, n. 133, Convertito con Legge 11 novembre 2014 n. 164 Legge 11 agosto 2014 n. 116, conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 Art. 242-bis. Procedura semplificata per le operazioni di bonifica si può applicare a tutti i procedimenti di bonifica in corso, inclusi i Siti di Interesse Nazionale (SIN), indipendentemente dalle loro dimensioni riguarda solo la bonifica del suolo non delle acque sotterranee gli obiettivi da raggiungere sono le CSC: non è prevista la possibilità di ricorrere all Analisi di Rischio gli interventi sono approvati con determinazione conclusiva della Regione (o di altra Autorità Competente, ove delegata dalla Regione) entro 90 giorni dalla convocazione della Conferenza dei Servizi e debbono concludersi entro 18 mesi, più eventuali altri 6 mesi massimi di proroga; deve essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali oggetto della bonifica conclusi gli interventi, il soggetto attuatore presenta un Piano della Caratterizzazione che deve essere approvato espressamente entro 45 giorni (fatto salvo, in via sperimentale, il silenzio-assenso per i procedimenti avviati entro il 31/12/2017); Torino-Golder, 28 maggio

27 Legge 11 agosto 2014 n. 116, conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 Art. 242-bis. Procedura semplificata per le operazioni di bonifica il Piano della Caratterizzazione deve essere eseguito in contraddittorio con ARPA che valida i dati; la validazione costituisce certificazione di avvenuta bonifica del suolo La certificazione consente l utilizzo dell area in conformità alla destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici, salva la valutazione del rischio sanitario in caso di contaminanti volatili presenti nelle acque sotterranee in caso di mancato rispetto dei tempi o di mancato raggiungimento delle CSC, entro i successivi 45 giorni, devono essere presentate le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 242 o 252. riqualificazione delle aree industriali dismesse PROBLEMI EMERSI (1/2) scarsa compatibilità dei criteri del D.lgs 152/2006 e s.m.i con i tempi e le modalità di intervento necessarie per la riqualificazione delle aree dismesse non è prevista alcuna facilitazione o supporto nei confronti del proprietario incolpevole approccio tardivo da parte dei proponenti alle problematiche inerenti la bonifica delle aree da riqualificare (carenza di approccio integrato e attenzione focalizzata principalmente sulla riedificazione) Mancato coordinamento con le procedure edilizie adozione di diverse prassi amministrative e tecniche a livello locale ( deriva interpretativa locale) intasamento degli uffici delle PA coinvolte eccessiva durata delle procedure autorizzative ritardi nella conclusione degli interventi e nell ottenimento della certificazione finale di avvenuta bonifica Torino-Golder, 28 maggio

28 riqualificazione delle aree industriali dismesse PROBLEMI EMERSI (2/2) scarso utilizzo di tecnologie di bonifica che permettano l effettiva rimozione della massa di sostanze inquinanti presenti nelle matrici ambientali necessità di efficaci strumenti di registrazione dei vincoli e delle limitazioni d uso derivanti dall applicazione dell analisi di rischio e dalla messa in sicurezza permanente difficoltà nella gestione di materiali da scavo derivanti dalla bonifica e dalla realizzazione delle opere edilizie inadeguata comunicazione e coinvolgimento della popolazione nelle scelte di bonifica effettuate generale incremento del contenzioso e dell abbandono nell ambito dei procedimenti già avviati modifiche normative intervenute successivamente, volte principalmente ad individuare scorciatoie, piuttosto che soluzioni riqualificazione delle aree industriali dismesse POSSIBILI PROSPETTIVE Adozione di una normativa specifica per gli interventi di bonifica connessi riqualificazione delle aree dismesse Alleviamento degli oneri di bonifica nei confronti del proprietari incolpevoli (es. tempistiche, garanzie finanziarie, ecc.) Adozione di una normativa definitiva e dettagliata sulla gestione dei materiali di scavo e di riporto Eliminazione delle derive interpretative locali Adozione di facilitazioni economiche (es. fiscali) per gli interventi di bonifica connessi alla riqualificazione delle aree dismesse Adozione di strumenti di pianificazione territoriale che disincentivino l utilizzo dei greenfields a favore del recupero dei brownfields (es. il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino) Maggiore ricorso agli accordi di programma Torino-Golder, 28 maggio

29 GRAZIE PER L ATTENZIONE Torino-Golder, 28 maggio

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