A) LE NORME CHE REGOLANO LA PRELAZIONE AGRARIA E LA DEFINIZIONE DI COLTIVATORE DIRETTO
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1 A) LE NORME CHE REGOLANO LA PRELAZIONE AGRARIA E LA DEFINIZIONE DI COLTIVATORE DIRETTO Legge del 26 maggio 1965, n. 590 Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1965, n. 142 Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. TITOLO I - Provvedimenti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice Articolo 8 - [Esercizio del diritto di prelazione] In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. (1) La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica. Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreché siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune. Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni. (2) Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti. Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno. In tal caso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal 1 / 5
2 regolamento di esecuzione della presente legge. (3) In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito. Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purché la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione. Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempreché l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici. L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma è demandato allo Ispettorato agrario provinciale competente per territorio. Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore. Legge del 14 agosto 1971, n. 817 Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1971, n. 261 Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. Articolo 7 - [Esercizio del diritto di prelazione] Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni. Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche: 1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756; 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti. Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi. Legge del 26 maggio 1965, n. 590 Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1965, n. 142 Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. 2 / 5
3 Articolo 31 - [Coltivatori diretti] Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo. La presente disposizione - a modifica di quanto previsto al n. 2 dell'articolo 2 della L. 6 agosto 1954, n. 604, - si applica anche agli interventi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni. Ulteriori interventi legislativi in tema di prelazione agraria: Una lieve modifica alla disciplina è stata introdotta dall art. 2 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 il quale dispone che: "l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile". B) SULLA FORMA DELLA NOTIFICA AL COLTIVATORE DIRETTO La Cassazione è divisa sulla forma che deve rivestire la notifica al coltivatore diretto (affittuario ovvero confinante). 1 ORIENTAMENTO: in applicazione del principio generale della libertà delle forme per la comunicazione degli atti giuridici e delle manifestazioni delle volontà negoziali, ove una determinata forma non sia prevista dalla legge a pena di nullità o ad substantiam, la comunicazione ai fini della prelazione di cui all'art 8 L. 26 maggio 1965 n. 590 ed all'art 8 l. 14 agosto 1971 n. 817, al coltivatore o al confinante, della proposta di alienazione del fondo a terzi, non essendo stata prevista da tale normativa a pena di nullità, può essere validamente effettuata dal proprietario alienante (con le indicazioni richieste) in qualsiasi modo equipollente ed anche verbalmente, non ostandovi il disposto dell'art 1350 c.c., atteso che tale comunicazione non ha valore di proposta contrattuale, sempreché di siffatta conoscenza della proposta da parte del coltivatore vi sia prova certa orale o documentale (Cass. n. 7250/1992; Cass. 9 ottobre 1998 n , Cass. 29 maggio 1998 n. 5306, Cass. 9 febbraio 2000 n 1443, Casa. 14 aprile 2000 n. 4858, Cass. 17/01/2001, n 577, Cass. 19/05/2003. n. 7768). 2 ORIENTAMENTO: l'orientamento più risalente nel tempo, confermato però da alcune recenti pronunce, rileva che la c.d. denuntiatio (ossia la notifica al coltivatore diretto), avendo natura di proposta contrattuale di trasferimento di bene immobile, a norma dell'ari 1350 c.c., deve necessariamente avere la forma scritta, prevista dalla legge. (Cass. 5/10/1991 n.10429, Cass. n.5568/1983, Cass. n.8485/1987; Cass. 30/11/2005 n 26079; Cass.20/04/2007 n.9519). 3 / 5
4 C) IL CONCETTO DI FONDO CONFINANTE Il concetto di fondo confinante è stato ritenuto corrispondente oltre che alla definizione giuridica anche alla contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione sia questa linea di demarcazione meramente ideale oppure costituita da muri, siepi, recinzioni o altri segnali. La giurisprudenza ha esaminato una lunga casistica di situazioni di fatto che escludono la contiguità e di conseguenza la prelazione del confinante: -strada interpoderale: deve considerarsi confinante anche il fondo non unito materialmente a quello posto in vendita se la separazione materiale sia dovuta solo ad una stradella interpoderale che insista sul terreno dei due fondi e non impedisca, quindi, la possibilità di estensione delle coltivazioni e di accorpamento delle aziende agrarie; -strada pubblica: i terreni non sono confinanti se sono separati da una strada comunale; -strada privata: vanno ritenuti non contigui i fondi posti ai lati di una strada privata agraria, non insistente né sul fondo di proprietà del venditore,né su quello di proprietà del confinante; -fossi: la prelazione opera ancorché l attività di coltivazione del vicino non sia estesa fino alla linea di confine per l esistenza di un fosso entro il quale scorra la linea di confine tra i due fondi agricoli; -strada vicinale: il terreno che costituisce la sede di una strada vicinale non aperta al pubblico transito, ovvero di una strada privata agraria, può risultare dall'unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti; in siffatta ipotesi queste porzioni non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, così da risultare soggette a servitù di passaggio a favore degli altri, ma danno luogo alla formazione di un nuovo bene, oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà; ne consegue che i fondi posti ai suoi lati non possono essere considerati contigui tra loro, ma vanno considerati come fondi non confinanti ai fini dell'istituto della prelazione agraria; -acqua pubblica: non si ha fondo contiguo nell ipotesi di fondi separati da un corso naturale d'acqua avente carattere pubblico, a nulla rilevando che detto corso sia a volte in secca e che lo stesso non sia incluso nell'elenco delle acque demaniali, stante il carattere dichiarativo e non costitutivo di detti elenchi; -acqua privata: debbono considerarsi confinanti due fondi anche se separati da un canale di scolo delle loro acque, ove, mancando una contraria prova, questo canale debba presumersi comune, ai sensi dell'art. 897 cod. civ., con la conseguente contiguità materiale dei fondi, che si estendono fino alla metà del canale fra essi interposto; -striscia di terreno del venditore: non è possibile creare artificiosi diaframmi al fine di eliminare il requisito della confinanza fisica tra i suoli onde precludere, l esercizio della prelazione (così il riservarsi una porzione di terreno allo scopo di precludere la prelazione); -costruzione aderente: non integra la situazione che conferisce il diritto di prelazione l'essere proprietario di un immobile, confinante con il fondo oggetto di compravendita, la cui superficie risulta occupata per la maggior parte da una casa di civile abitazione, da un magazzino, da un piazzale e da una strada privata di accesso,cosicché resta a destinazione agricola una area così esigua da non poterle attribuire quella qualifica di terreno coltivato; -edificio rurale: qualora questo sia organizzato al servizio del contiguo terreno agricolo, col quale costituisce un complesso unitario, la prelazione opera; 4 / 5
5 -terreno utilizzato a campeggio: non vi è diritto di prelazione se il terreno circostante è adibito a campeggio, oppure ad insediamento industriale o turistico. D) DIRITTO DI PRELAZIONE E CONFINANTE COLTIVATORE DIRETTO USUFRUTTUARIO DEL TERRENO. Non ho trovato alcuna interpretazione giurisprudenziale che abbia esteso il diritto di prelazione al confinante usufruttuario del terreno nonché coltivatore diretto. Poiché la legge prevede che il coltivatore diretto confinante debba essere proprietario per essere legittimato all esercizio della prelazione non credo che possa estendersi tale facoltà al titolare del solo diritto di usufrutto. 5 / 5
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