Centrale Regionale Acquisti Convenzione per la fornitura di energia elettrica CONVENZIONE. Allegato 3 Convenzione Pag. 1 di 36

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1 CONVENZIONE Allegato 3 Convenzione Pag. 1 di 36

2 INDICE Articolo 1 Norme regolatrici 5 Articolo 2 Definizioni 6 Articolo 3 Oggetto 8 Articolo 4 Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura 9 Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione dei Contratti di Fornitura 10 Articolo 6 Attivazione della fornitura 12 Articolo 7 Obbligazioni del Fornitore 14 Articolo 8 Materiale per il Sito 16 Articolo 9 Monitoraggio e reportistica 16 Articolo 10 Corrispettivi 18 Articolo 11 Fatturazione e pagamenti 21 Articolo 12 Trasparenza 23 Articolo 13 Obblighi relativi al rapporto di lavoro 24 Articolo 14 Penali 24 Articolo 15 Cauzione definitiva 27 Articolo 16 Risoluzione 28 Articolo 17 Recesso 29 Articolo 18 Responsabilità civile e polizza assicurativa 30 Articolo 19 Subappalto 30 Articolo 20 Divieto di cessione del Contratto 31 Articolo 21 Brevetti industriali e diritti d autore 31 Articolo 22 Referenti del Fornitore 31 Articolo 23 Costi della Centrale Regionale Acquisti 32 Articolo 24 Foro competente 32 Articolo 25 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 33 Articolo 26 Oneri fiscali e spese contrattuali 34 Articolo 27 Codice Etico 34 Articolo 28 Condizioni risolutive espresse 34 Articolo 29 Clausola finale 35 Allegato 3 Convenzione Pag. 2 di 36

3 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA TRA Lombardia Informatica S.p.A., con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Don G. Minzoni n. 24, CAP 20154, capitale sociale Euro ,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n , REA di Milano, P. IVA , in persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante, Dott. Giovanni Catanzaro, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Gestione in data 19/10/2009 (nel seguito Lombardia Informatica S.p.A. ); E Edison Energia S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 31, capitale sociale Euro ,00 (ventiduemilioni/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Foro Buonaparte, 31, in persona del Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing. Alessandro Zunino giusta poteri allo stesso conferiti con delibera del CDA del 12/03/2009 (di seguito, per brevità, anche solo Fornitore ); PREMESSO CHE a) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ; b) con Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, le funzioni di centrale di committenza di cui all articolo 33 del D.Lgs n. 163/2006 a favore dei soggetti indicati nell articolo 1, comma 455, della Legge n. 296/2006, sono svolte da Lombardia Informatica S.p.A. che opera come Centrale Regionale Acquisti; c) ai sensi dell art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, la Centrale Regionale Acquisti sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, provvede, tra Allegato 3 Convenzione Pag. 3 di 36

4 l altro, a stipulare Convenzioni di cui all art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima stabilita in ciascuna Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, Ordinativi di Fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato articolo 1, comma 455 della Legge n. 296/2006; d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, Lombardia Informatica S.p.A. ha espletato una gara a procedura aperta, per la stipula di una Convenzione per la fornitura di energia elettrica per le Amministrazioni della Regione Lombardia, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 10/07/2009 e sulla G.U.R.I. in data 13/07/2009; e) il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura e, per l effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni ed eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti, come definite nel seguito; f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa; g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o Lombardia Informatica S.p.A. nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica nonché della prestazione dei Servizi connessi. Essa rappresenta, pertanto, le condizioni generali dei Contratti di Fornitura che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni Contraenti e dal Fornitore attraverso l emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, nei quali specificheranno il consumo annuo stimato di energia elettrica oggetto di ciascun Contratto di Fornitura. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni né tantomeno Lombardia Informatica S.p.A., all acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore aggiudicatario di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del Quantitativo massimo contrattuale stabilito, di cui al successivo Articolo 2, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia; h) resta espressamente inteso che Lombardia Informatica S.p.A. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi. Allegato 3 Convenzione Pag. 4 di 36

5 Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Norme regolatrici 1) L esecuzione della fornitura e dei Servizi connessi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. 2) L esecuzione della fornitura e dei Servizi connessi oggetto della presente Convenzione è regolata altresì dalla normativa e dai regolamenti di settore e dai provvedimenti emanati o che verranno emanati dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas. In particolare si farà riferimento a: (i) TI (Testo Integrato) - Allegato A alla deliberazione dell AEEG n. 5/04 e s.m.i.; (ii) TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell energia elettrica) - Allegato A alla deliberazione AEEG n. 348/07; (iii) TIC (Testo Integrato Connessione) - Allegato B alla deliberazione AEEG n. 348/07 e s.m.i.; (iv) TIV (Testo Integrato Vendita) - Allegato A alla deliberazione AEEG n. 156/07 e s.m.i.. 3) Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Lombardia Informatica S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall altro potranno concordare le opportune modifiche sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. Allegato 3 Convenzione Pag. 5 di 36

6 5) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono: l Allegato A (Capitolato Tecnico), l Allegato B (Offerta Economica), l Allegato C (Modello di Ordinativo di Fornitura), Allegato D (Modulo di Reclamo). Articolo 2 Definizioni 1) Nell ambito della presente Convenzione si intende per: a) Amministrazione/i: le Amministrazioni e gli Enti aventi sede nel territorio della Regione Lombardia di cui all art. 1, comma 456 della L. n. 296/2006, come richiamato dall art. 1, comma 3 della L.R. n. 33/2007, legittimate ad utilizzare la presente Convenzione; b) Amministrazione/i Contraente/i: i soggetti di cui alla precedente lettera a) che utilizzano la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l emissione di Ordinativi di Fornitura; c) AEEG: Autorità per l energia elettrica e il gas istituita con la Legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell energia elettrica e del gas. d) Consumo annuo stimato del contratto: consumo annuo stimato della fornitura di 12 mesi consecutivi, espresso in kwh, indicato nell Ordinativo di Fornitura dall Amministrazione Contraente e calcolato sulla base del consumo storico dei singoli Punti di Prelievo oggetto dell Ordinativo di Fornitura; nel caso di attivazione di nuovi Punti di Prelievo, il predetto consumo annuo stimato sarà calcolato sulla base dei consumi presunti; e) Consumo totale stimato del contratto: valore complessivo presunto della fornitura di 24 mesi consecutivi, espresso in kwh pari a due volte il Consumo annuo stimato del contratto di cui alla precedente lettera d); f) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l emissione di un Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente Convenzione; g) Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati; h) Data di Attivazione: data di inizio di erogazione dell energia elettrica, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell Ordinativo di Fornitura nel caso di Ordinativo ricevuto dal Fornitore entro il 15 del mese ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell Ordinativo di Fornitura nel caso di Ordinativo ricevuto dopo il 15 del mese; Allegato 3 Convenzione Pag. 6 di 36

7 i) Distributore Locale: l esercente del servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell energia elettrica sulle reti di distribuzione. j) Fasce Orarie: suddivisione delle ore secondo la Tabella 6 del TIV (Testo Integrato Vendita) - Allegato A alla delibera AEEG n. 156/07 e s.m.i.; k) Fasce di Consumo: fasce che differenziano i corrispettivi dovuti per la fornitura oggetto della Convenzione in funzione dei consumi annui delle Amministrazioni secondo la seguente ripartizione: i) consumi inferiori a kwh/anno; ii) consumi superiori o pari a kwh/anno; l) Giorno/i lavorativo/i: giorno/i della settimana, esclusi sabato, domenica e festività nazionali e locali; m) Ordinativo di Fornitura: il documento, corrispondente al modello di cui all Allegato C, con il quale le Amministrazioni Contraenti concludono (stipulano) il Contratto di Fornitura, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto; n) Perdite di rete: i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 8 dell Allegato A alla deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.; o) Punto di prelievo: così come definito all art. 1 dell allegato A della deliberazione AEEG n. 348/07 e s.m.i. Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita periodo di regolazione riconducibile esclusivamente ad un amministrazione pubblica ed identificato, ai sensi dell art. 37 dell Allegato A della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i., in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e/o da un Numero Presa e dall anagrafica richiesta nell Ordinativo di Fornitura e nei relativi allegati; p) Quantitativo massimo contrattuale: ammontare presunto della fornitura di energia elettrica per tutta la durata della presente Convenzione stabilito in un quantitativo complessivo non superiore a 1440 GWh; q) Ricezione: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. Ordinativi di Fornitura) che qualora trasmessa a mezzo fax è comprovato dal rapporto di ricezione emesso dall apparato fax dell Amministrazione Contraente al momento dell invio; r) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse; Allegato 3 Convenzione Pag. 7 di 36

8 s) Sito: lo spazio web all indirizzo nel quale è reperibile la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente Convenzione. 2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del contratto disponga diversamente. Articolo 3 Oggetto 1) Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire energia elettrica nonché ad eseguire i Servizi connessi, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, nei limiti del Quantitativo massimo contrattuale. Lombardia Informatica S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l aumento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il Quantitativo massimo contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il Quantitativo massimo contrattuale fino a concorrenza di 1/5 (un quinto) di detto Quantitativo massimo contrattuale. 2) Unitamente alla fornitura di energia elettrica, il Fornitore dovrà prestare i Servizi connessi, tutto come meglio descritto al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, quali servizi ed attività comunque necessarie per l esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Il corrispettivo di tutti i predetti Servizi connessi è e deve intendersi incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto dall Amministrazione Contraente. 3) Resta fermo che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione né per Lombardia Informatica S.p.A., né per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell emissione degli Ordinativi di Fornitura costituendo la Convenzione medesima le condizioni generali dei singoli Contratti di Fornitura conclusi dalle Amministrazioni con l emissione dei predetti Ordinativi di Fornitura nei confronti dei quali il Fornitore è obbligato a dare esecuzione sino a concorrenza del Quantitativo massimo contrattuale. Si precisa che il suddetto Quantitativo massimo contrattuale esprime il limite massimo per l accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti, per tutta la Allegato 3 Convenzione Pag. 8 di 36

9 durata della Convenzione; resta inteso che, concorre al raggiungimento del suindicato Quantitativo massimo contrattuale, e quindi alla sua erosione, esclusivamente il Consumo totale stimato del contratto relativo a ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, così come definito nel precedente articolo 2 lettera e). Il Fornitore dovrà comunque erogare la fornitura di energia elettrica alle Amministrazioni Contraenti sulla base dell effettivo fabbisogno dell Amministrazione Contraente per 24 mesi a partire dalla Data di Attivazione. 4) Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni Contraenti per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore. Articolo 4 Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura 1) La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 29/12/2009 (quale data di attivazione della Convenzione); detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di Lombardia Informatica S.p.A., fino ad ulteriori 3 (tre) mesi, nell ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito il Quantitativo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell eventuale proroga, qualora sia esaurito il Quantitativo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato. 2) Per durata della Convenzione si intende il termine ultimo di utilizzazione mediante l invio da parte delle Amministrazioni Contraenti degli Ordinativi di Fornitura relativi alla presente Convenzione, che comunque resta valida, efficace e vincolante anche dopo i predetti termini per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi. 3) I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla Data di Attivazione. 4) È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura. Allegato 3 Convenzione Pag. 9 di 36

10 Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione dei Contratti di Fornitura 1) La presente Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, mediante l emissione degli Ordinativi di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. Per utilizzare la presente Convenzione, le Amministrazioni dovranno preventivamente fornire a Lombardia Informatica S.p.A. le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul Sito. 2) In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti di Fornitura si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti. 3) Ai sensi del combinato disposto dell art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni dovranno valutare, all atto dell emissione dell Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura. Pertanto: a) qualora l Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l Amministrazione, stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il Documento unico di valutazione dei rischi (c.d. DUVRI), che sarà allegato all Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso; b) qualora l Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l Amministrazione stessa dovrà indicare nell Ordinativo di Fornitura una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza. 4) L Ordinativo di Fornitura potrà consistere in un documento cartaceo sottoscritto dall Amministrazione Contraente medesima, e inviato al Fornitore, in originale, ed in copia a Lombardia Informatica S.p.A., via lettera raccomandata A/R, fax o con qualsiasi altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche; in tale ultimo caso, l originale del documento sottoscritto dovrà essere inviato al Fornitore anche a mezzo lettera raccomandata A/R. Gli Ordinativi di Fornitura dovranno essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell Amministrazione Contraente. 5) L invio degli Ordinativi di Fornitura in forma cartacea dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti, presso i seguenti recapiti del Fornitore: Edison Energia S.p.A. Servizio Clienti, Casella Postale 93, 20080, Basiglio, ovvero mediante fax al numero dedicato Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti potranno Allegato 3 Convenzione Pag. 10 di 36

11 essere stabilite da Lombardia Informatica S.p.A. anche nel corso di validità della presente Convenzione. 6) Gli Ordinativi di Fornitura dovranno contenere almeno l indicazione del Consumo annuo stimato del contratto, dei Punti di Prelievo e dovranno essere inviati secondo il modello di Ordinativo di Fornitura di cui all Allegato "C" della Convenzione. Qualora uno o più Punti di Prelievo non siano stati attivi nel corso dell anno precedente l Amministrazione indicherà nell Ordinativo di Fornitura una stima presunta dei relativi consumi. 7) Qualora nell Ordinativo di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare l Ordinativo di Fornitura non conforme e dovrà darne immediata comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, all Amministrazione. 8) Sarà cura del Fornitore verificare che l Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Amministrazioni legittimate all utilizzo della presente Convenzione. 9) È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nel Quantitativo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Convenzione. 10) Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l invio, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall invio e/o trasmissione dell Ordinativo di Fornitura. In caso di invio dell Ordinativo di Fornitura per posta, l Amministrazione ha la facoltà di revocare il predetto Ordinativo con comunicazione da inviare a mezzo fax entro un giorno lavorativo dall invio dell Ordinativo medesimo. La revoca dell Ordinativo di Fornitura dovrà in ogni caso indicare il numero di protocollo dell Ordinativo revocato. 11) Decorso il predetto termine, l Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell Amministrazione Contraente ed il Fornitore è tenuto, a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. Il Fornitore dovrà, quindi, entro il giorno lavorativo successivo dare conferma all Amministrazione Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax, dell Ordinativo di Fornitura ricevuto. 12) Il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l Amministrazione Contraente e chiedere l invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate. Allegato 3 Convenzione Pag. 11 di 36

12 13) Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all Ordinativo di Fornitura, in quanto proveniente da un soggetto non legittimato ad utilizzare la presente Convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza del Quantitativo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell Ordinativo, informare spiegando le ragioni del rifiuto, l Amministrazione Contraente e Lombardia Informatica S.p.A., che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale. 14) Qualora venga richiesto da Lombardia Informatica S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile. Articolo 6 Attivazione della fornitura 1) L Amministrazione s impegna a rilasciare in favore del Fornitore, contestualmente all invio dell Ordinativo di Fornitura, le deleghe (nella forma di mandato senza rappresentanza ex art c.c.) per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento ai sensi della delibera AEEG n. 111/06 e s.m.i. e del TIV. 2) Le Amministrazioni Contraenti, all atto dell Ordinativo di Fornitura, s impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli Contratti di Fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei Contratti di Fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 10. 3) In conformità alla normativa vigente il Fornitore, ai sensi della delibera AEEG n. 111/06 e s.m.i. e del TIV e, comunque, in conformità alla normativa vigente, s impegna a stipulare il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 10. Allegato 3 Convenzione Pag. 12 di 36

13 4) Il Fornitore si impegna a fornire l energia elettrica dalla Data di Attivazione, ossia dal primo giorno del secondo mese successivo alla Ricezione dell Ordinativo di Fornitura in caso di Ricezione dell Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla Ricezione dell Ordinativo in caso di Ricezione dell Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura e a prestare i servizi sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella presente Convenzione e nei relativi allegati. 5) Il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti indicate nell Allegato A al Capitolato Tecnico - Indicazioni preliminari sui consumi - nel limite del Quantitativo massimo contrattuale. Il Fornitore è altresì obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni non incluse nell Allegato A al Capitolato Tecnico che abbiano aderito alla Convenzione, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti: a) il consumo annuo stimato di energia elettrica richiesto complessivamente nel medesimo Ordinativo di Fornitura sia non inferiore a kwh; b) il consumo annuo stimato medio di energia elettrica richiesto nel medesimo Ordinativo di Fornitura, pari al rapporto tra il quantitativo complessivamente richiesto nell Ordinativo stesso ed il numero dei Punti di Prelievo ivi elencati, sia non inferiore a kwh. Resta salva la facoltà del Fornitore di accettare Ordinativi di Fornitura con consumi inferiori a quanto sopra specificato. 6) Resta inteso che, nel caso in cui il consumo totale effettivo della singola fornitura fosse inferiore al Consumo totale stimato del contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della Ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Convenzione e nei relativi allegati. 7) Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente Contratto di Fornitura di energia elettrica, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura. 8) Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore Locale, verrà disattesa la Allegato 3 Convenzione Pag. 13 di 36

14 Data di Attivazione indicata nell Ordinativo di fornitura, il Fornitore s impegna a darne tempestiva comunicazione all Amministrazione. 9) Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a Lombardia Informatica S.p.A. e al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione) relativamente ai rispettivi Ordinativi di Fornitura. Articolo 7 Obbligazioni del Fornitore 1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei Servizi connessi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione. 2) Il Fornitore garantisce l esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d arte, nel rispetto: - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della Convenzione, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne Lombardia Informatica S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella Convenzione e nei suoi Allegati, e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a: - assistere le Amministrazioni nella predisposizione di tutti gli atti necessari all utilizzo della Convenzione; - stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell Amministrazione il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all attivazione della fornitura; - garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati; - manlevare e tenere indenne Lombardia Informatica S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero Allegato 3 Convenzione Pag. 14 di 36

15 avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a Lombardia Informatica S.p.A. e a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi connessi alle norme previste nella presente Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute. 4) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite: - senza interferire nel normale lavoro dei locali, definendo con le Amministrazioni stesse le modalità ed i tempi di intervento; - nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati; - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all attività lavorativa in atto. 6) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. 7) Il Fornitore si obbliga a consentire a Lombardia Informatica S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal Fornitore, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, Lombardia Informatica S.p.A. si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, utilizzando all eventualità il supporto di terzi all uopo incaricati. Allegato 3 Convenzione Pag. 15 di 36

16 8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, di Lombardia Informatica S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 9) Il Fornitore s impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. Articolo 8 Materiale per il Sito 1) Il Fornitore si obbliga a consegnare a Lombardia Informatica S.p.A., nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di Ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo fax, un documento informatico, anche su supporto ottico, contenente almeno: la descrizione delle Forniture inclusiva delle principali caratteristiche; le informazioni sul Fornitore; ciò al fine di pubblicare detto materiale sul Sito, nonché tutte le informazioni utili agli utenti, pena l applicazione delle penali di cui oltre. 2) In ogni caso Lombardia Informatica S.p.A., si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel precedente comma 1, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione di detto materiale sul Sito, da far pervenire a Lombardia Informatica S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l applicazione delle penali di cui oltre. Articolo 9 Monitoraggio e reportistica 1) Lombardia Informatica S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l applicazione e l esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione, utilizzando all eventualità il supporto di una società esterna all uopo autorizzata. In particolare, l esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, nonché alla gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti di cui al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico. Detto Allegato 3 Convenzione Pag. 16 di 36

17 monitoraggio viene svolto anche attraverso l analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare a Lombardia Informatica S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati. 2) Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato da Lombardia Informatica S.p.A., anche mediante l uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. 3) Lombardia Informatica S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore apposita reportistica contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, con le modalità ed i termini di seguito indicati; il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a Lombardia Informatica S.p.A. in formato elettronico tutti i dati e la documentazione di rendicontazione della fornitura e dei Servizi connessi. 4) In particolare, a decorrere dall attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, fino all emissione dell ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore dovrà trasmettere a Lombardia Informatica S.p.A. la reportistica mensile con almeno l indicazione, per ciascun Ordinativo di Fornitura ricevuto, salva diversa disposizione: - della data di emissione dell Ordinativo di Fornitura; - del Consumo annuo stimato del contratto; - della Data di Attivazione della Fornitura; - dei Punti di prelievo con relativo codice POD e dei relativi consumi presunti indicati nell Ordinativo di Fornitura; - dei consumi rilevati suddivisi per Amministrazione Contraente e per ciascun Punto di prelievo completi di: consumo mensile per Fascia Oraria, diagramma di prelievo; - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente; - numero di fattura e data di fatturazione; da consegnare entro il termine del giorno 15 del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l applicazione delle penali di cui oltre. A seguito della stipula della Convenzione, Lombardia Informatica S.p.A. indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. 5) In ogni caso Lombardia Informatica S.p.A., al fine di monitorare l andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel precedente comma, Allegato 3 Convenzione Pag. 17 di 36

18 l elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da far pervenire a Lombardia Informatica S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l applicazione delle penali di cui oltre. 6) Qualora venga richiesto da Lombardia Informatica S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura di cui all Articolo 6, divenuti irrevocabili. 7) Lombardia Informatica S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti tramite indagini di Customer Satisfaction, in ragione di quanto stabilito al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico. 8) Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Lombardia Informatica S.p.A, due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenete l anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo forniti nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni Contraenti e l indicazione della scadenza dei singoli Contratti di Fornitura. L anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un attivazione; a titolo indicativo e non esaustivo, dovrà contenere le informazioni presenti nell Allegato A al Capitolato Tecnico - Indicazioni preliminari sui consumi. Articolo 10 Corrispettivi 1) I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura, saranno calcolati applicando gli sconti alle basi d asta differenziate per tipologia di misuratore, tipologie di contratto e Fasce Orarie. 2) (il Fornitore aggiudicatario non ha valorizzato il coefficiente H, quindi tale comma non è applicabile) I corrispettivi che le Amministrazioni Contraenti dovranno pagare per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno differenziati, altresì, per Fasce di Consumo secondo la seguente ripartizione: i) consumi inferiori a kwh/anno; ii) consumi superiori o pari a kwh/anno. Tali Fasce di Consumo saranno determinate sulla base del Consumo annuo stimato del contratto indicato nell Ordinativo di Fornitura inviato dalle Amministrazioni Contraenti. Indicazioni su tali consumi sono riportati nell Allegato A al Capitolato Tecnico Indicazioni preliminari sui consumi. 3) (il Fornitore aggiudicatario non ha valorizzato il coefficiente H, quindi tale comma non è applicabile) Qualora al termine dei primi dodici mesi di fornitura, i consumi effettivi ricadano nella Fascia di Consumo superiore a quella dichiarata nell Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a conguagliare quanto dovuto all Amministrazione Contraente per l applicazione Allegato 3 Convenzione Pag. 18 di 36

19 dei prezzi relativi alla Fascia di Consumo superiore per tutta l energia elettrica effettivamente erogata. Qualora i consumi effettivi ricadano nella Fascia di Consumo inferiore a quella dichiarata nell Ordinativo di Fornitura il Fornitore avrà diritto a conguagliare la differenza per l applicazione dei prezzi relativi alla Fascia di Consumo inferiore per tutta l energia elettrica effettivamente erogata. L eventuale posizione di credito a favore dell Amministrazione Contraente risultante dalle suddette operazioni di conguaglio dovrà essere liquidata dal Fornitore entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall emissione della fattura di conguaglio. 4) Oltre ai corrispettivi di cui ai precedenti commi, sono totalmente a carico dell Amministrazione Contraente: a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero, così come definiti nell Allegato A, Tabella 8 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i., e definiti come segue: i. MSD - Corrispettivo per l approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento così come definito nell Allegato A. all art. 44 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.; ii. UESS - Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema così come definito nell allegato A, all art. 45 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.; iii. DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna così come definito nell Allegato A, all art. 46 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.; iv. Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti così come definito nell Allegato A, all art. 47 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.; v. CD - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva così come definito nell Allegato A, all art. 48 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.; vi. INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico così come definito nell Allegato A all art. 73 deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i. del mese di riferimento. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all ultimo corrispettivo effettivo fatturato. b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall Autorità per l energia elettrica e il gas; Allegato 3 Convenzione Pag. 19 di 36

20 c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente. 5) Gli oneri di cui al precedente comma 4 verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore. 6) Con i suindicati corrispettivi si intenderanno remunerati anche: a. gli oneri su emissioni di CO 2 come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e s.m.i.; b. gli oneri di sbilanciamento così come definito dall art. 40 della delibera AEEG 111/06 e s.m.i., per i quali le Amministrazioni non sosterranno alcun costo aggiuntivo; 7) I corrispettivi contrattuali, su indicati si intendono al netto delle perdite di rete ai sensi del TI. 8) Resta inteso che per le Amministrazioni Contraenti dotate di misuratori bi-orari (cioè atti a rilevare l energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1 e FB2 di cui al Testo Integrato) saranno applicati i medesimi corrispettivi alle Amministrazioni Contraenti dotate di misuratore monorario (cioè non atti a rilevare l energia elettrica per ciascuna delle Fasce Orarie). 9) I prezzi di cui al presente articolo, saranno aggiornati, con le modalità di seguito riportate, con cadenza mensile a partire dalla data di attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa, anche prorogata, e dei singoli Contratti di Fornitura. 10) Il corrispettivo di cui al comma 1 verrà aggiornato mensilmente secondo la formula di seguito riportata: dove: P i = è il corrispettivo contrattuale di cui al precedente comma 1 al netto delle perdite di rete, espresso in Eurocent/kWh differenziato per tipologia di misuratore, tipologia di contratto, Fascia Oraria e Fascia di Consumo, relativo al mese di prelievo i; P o = è il corrispettivo contrattuale offerto al netto delle perdite di rete, espresso in Eurocent/kWh differenziato per tipologia di misuratore, tipologia di contratto, Fascia Oraria e Fascia di Consumo; I o = è l indice di aggiornamento calcolato alla data di pubblicazione pari a 2,88 Eurocent/kWh. I i = è l indice di aggiornamento relativo al mese di prelievo i espresso in Eurocent/kWh, troncato alla seconda cifra decimale, calcolato secondo la seguente formula: dove: P = P + ( I I ) o i o I i = [( 0,0423* BRENTi) + (0,0051* BTZi)] - BRENT i = è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo i, delle medie mensili delle quotazioni giornaliere mid del Brent Dated (DTD) International dei Crude price assessments pubblicate sul Platt s Oilgram Price Report, espresse in $/bbl i Allegato 3 Convenzione Pag. 20 di 36

21 e trasformate in /bbl applicando, a ciascuna delle predette medie mensili, la corrispondente media mensile dei valori giornalieri del cambio /$ pubblicati dall Ufficio Italiano Cambi; - BTZ i = è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo i, delle medie mensili delle quotazioni giornaliere mid del Fuel oil 1.0% CIF NWE/Basis ARA cargoes degli European Products pubblicate sul Platt s European Marketscan, espresse in $/mt e trasformate in /mt applicando, a ciascuna delle predette medie mensili, la corrispondente media mensile dei valori giornalieri del cambio /$ pubblicati dall Ufficio Italiano Cambi. 11) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura dell energia elettrica, anche della prestazione dei Servizi connessi, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 12) I corrispettivi contrattuali, su indicati, si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati nei precedenti commi. 13) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 10, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall esecuzione dei Contratti di Fornitura e delle Richieste di Consegna e dall osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Articolo 11 Fatturazione e pagamenti 1) I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato al precedente articolo 10. Tali corrispettivi saranno dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura. 2) Ciascuna fattura dovrà essere emessa dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente Convenzione e dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate e dovrà essere intestata ed inviata all Amministrazione Allegato 3 Convenzione Pag. 21 di 36

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