REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI

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1 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI In vigore dal 01 gennaio 2000 Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29 febbraio 2000 Divenuta esecutiva l 8 maggio 2000 Modificato con Delibera C.C. n. 24 del 24 febbraio 2004 Modificato con Delibera C.C. n. 18 del 22 febbraio 2005 Modificato con Delibera C.C. n. 32 del 20 marzo 2006 Modificato con Delibera C.C. n. 28 del 20 marzo 2007 Modificato con Delibera C.C. n. 20 del 23 febbraio 2010

2 Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt.52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, disciplina l applicazione dell imposta comunale sugli immobili (ICI). 2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa istitutiva del tributo (D.Lgs.504/92 e successive modificazioni). Art.2 SOGGETTI PASSIVI DELL IMPOSTA 1. L imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, sia proprietaria di immobili siti sul territorio comunale, ovvero titolare, sugli stessi, di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione (anche ai sensi dell art.540 c.c.), enfiteusi, superficie. Art.3 PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA 1. Presupposto per l applicazione dell imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale di Legnano, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi i beni strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l attività di impresa. Art.4 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FEBBRICABILE, TERRENO AGRICOLO 1. Per fabbricato si intende l unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova realizzazione è soggetto all imposta a partire dalla data di ultimazione di costruzione, ovvero dalla data in cui viene comunque utilizzato, se antecedente. 2. Per area fabbricabile si intende l area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un area sita nel proprio territorio, in base ai suddetti criteri, è fabbricabile. 3. Per terreno agricolo, si intende quello utilizzato per l attività di coltivazione, la silvicoltura, l allevamento del bestiame e attività connesse. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all ICI, usufruendo delle agevolazioni di cui all art.9 del D.Lgs.504/92. Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell art.58, c.2, D.Lgs.446/1997, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall art.11 L.9/1963, e soggette al corrispondente obbligo dell assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

3 Art.5 FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO 1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell utilizzazione. Conseguentemente la superficie dell area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. Art.6 VERSAMENTI 1. I soggetti obbligati, indicati nell art.2, devono effettuare il versamento dell imposta nei tempi e nei modi stabiliti dall art.10, comma 2, del D.Lgs. 504/92 ossia in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per più della metà del mese stesso. Nel caso il periodo si equivalga, l imposta dovrà essere pagata dal cedente. 2. Si considerano correttamente eseguiti i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un erede a nome del defunto oppure a suo nome, purchè l imposta corrisponda a quella dovuta a seguito della variazione. Tale possibilità è concessa unicamente per l anno in cui si è verificato il decesso. 3. I versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, sono ritenuti regolari, purchè l ammontare pagato corrisponda al totale dell imposta dovuta dai singoli contitolari. Il titolare che esegue il versamento cumulativo deve comunicare al Comune, entro il 31 dicembre dell anno del versamento, l immobile o gli immobili oggetto dell imposta ed i contitolari per i quali è stato fatto il versamento. In tal caso, il Comune non procederà a rimborsi in favore del contitolare versante, né a recuperi nei confronti degli altri, non comminando pertanto la sanzione connessa alla modalità di esecuzione del versamento. Resta ferma la irrogabilità di sanzioni per motivi diversi da quello sopra illustrato. 4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l importo complessivamente dovuto per l intero anno risulta inferiore a 2,00. Art.7 VALORE DELLE AREE FABBRICABILI 1. La Giunta Comunale può determinare annualmente e per zone omogenee, secondo i criteri dell art.5, comma 5 del D.Lgs.504/92, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. * 2. Qualora l imposta sia versata su un valore non inferiore al minimo individuato, non si darà luogo ad accertamento, salvo che risulti un valore superiore da atti di compravendita, donazione o successione stipulati in anni antecedenti al periodo oggetto d imposta.

4 3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all eccedenza d imposta versata a tale titolo. *Art.7 comma 1: annullato dall Organo Regionale di Controllo di Milano con atto n.64 del 08/05/2000, nella parte in cui viene attribuita alla Giunta Comunale la competenza a determinare i valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili per violazione del contributo disposto degli artt.32 L.142/90 e 59 D.Lgs.446/97. Art.8 AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI 1. Agli effetti dell applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. 2. Si intendono pertinenze: i garage o box o posti auto, le tettoie chiuse o aperte, la soffitta, cantina purchè ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l abitazione principale. 3. Le pertinenze dell abitazione principale usufruiscono dell aliquota ridotta prevista per la stessa, a condizione che vi sia coincidenza di titolarità e l utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare di diritto reale di godimento. 4. La detrazione di cui all art.8, comma 2, del D.Lgs.504/92 spetta per l abitazione principale e per le pertinenze di cui al comma Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in relazione al periodo d imposta in corso al 01/01/2000 e, in ogni caso, non danno diritto a rimborsi d imposte già corrisposte per annualità precedenti. 7. Ai sensi dell art.8, comma 3, del D.Lgs.504/1992, la detrazione d imposta spettante per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale è elevata ad Euro 258,23 a favore dei soggetti passivi d imposta, qualora nel nucleo familiare (inteso anagraficamente come risulta nello stato di famiglia) vi sia la presenza di: o soggetti minori con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (L.289/90); o soggetti minori invalidi con totale e permanente invalidità lavorativa al 100% e: con l impossibilità di deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80).

5 8. Per poter usufruire della detrazione di cui al comma precedente occorre che il soggetto passivo d imposta presenti, entro il 31 dicembre dell anno di imposizione, apposita dichiarazione da redigere su modulistica predisposta dal Servizio Tributi, allegando la certificazione rilasciata dalla Commissione medica per l accertamento delle invalidità civili. Occorre inoltre che i soggetti minori, di cui al comma 7, non siano ospitati, in modo continuativo, in strutture pubbliche o private. Art.8 bis ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE 1. A norma dell art. 1 del D.L. 93/2008, convertito in Legge 126/2008 è esente dall imposta l unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente, così come definita dall art. 8 comma 2, del D.Lgs. 504/92, e le fattispecie ad essa assimilate, tenuto conto dei limiti indicati nella norma richiamata; Art.9 ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO O IN USO GRATUITO A PARENTI 1. Ai fini dell esenzione dell imposta, ex art. 1 del D.L. 93/2008, convertito in Legge 126/2008, si considerano abitazioni principali, comprese le pertinenze di cui all art. 8, comma 2 del presente regolamento, le unità immobiliari ad uso abitativo, concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2 grado che nelle stesse stabiliscono la propria residenza. 1 bis. Ai fini dell applicazione dell imposta, si considerano abitazioni principali, comprese le pertinenze di cui all art. 8, comma 2 del presente regolamento, le unità immobiliari ad uso abitativo, concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito ad affini fino al 2 grado che nelle stesse stabiliscono la propria residenza. 2. Per effetto della assimilazione di cui al comma 1 bis, l imposta sulle predette unità immobiliari si calcola con la stessa aliquota stabilita per l abitazione principale; non compete però la detrazione spettante all abitazione principale di cui all art. 8, comma 2 del D.Lgs. 504/ Per ottenere l esenzione o l agevolazione tributaria, disposta dai commi precedenti, gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo fornito dal Comune, contenente autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n L istanza va presentata al Comune entro il 31 dicembre dell anno di riferimento e dovrà necessariamente indicare il mese di inizio dell agevolazione. Sarà cura del contribuente provvedere al versamento dell ICI laddove dovuta, tenendo conto dell agevolazione richiesta, che decorrerà dal mese indicato nell istanza. In caso di istanza presentata tardivamente, l esenzione o l agevolazione decorrerà dal 1 gennaio dell anno di presentazione dell istanza. Non si darà comunque luogo a rimborsi in relazione alle fattispecie d imposta di cui ai commi 1 e 1bis del presente articolo. In caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l esenzione o l agevolazione, il contribuente deve presentare apposita comunicazione negli stessi tempi, decorrenza e modalità di applicazione sopra previste.

6 In caso di istanza presentata tardivamente, l esenzione o l agevolazione cesserà comunque dal mese indicato nella comunicazione. L omessa presentazione della denuncia di cessazione è punita con una sanzione minima di 51,65 oltre interessi di legge e l applicazione delle ulteriori sanzioni previste dai D.Lgs.471, 472, 473 del 18/12/1997. Art.10 ABITAZIONI DI ANZIANI 1. Ai sensi dell art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996 n.662, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente esenzione di cui all art. 8 bis del presente Regolamento l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che in tale immobile l anziano o il disabile aveva la residenza prima del ricovero in istituto, e che lo stesso non risulti locato o altrimenti utilizzato. 2. Per le modalità di ottenimento dell esenzione di applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell art. 9 del presente regolamento. L istanza può essere presentata anche dai parenti stretti per conto e in nome dell interessato, nel caso in cui lo stesso non sia in grado di redigere l autocertificazione. Non si darà comunque luogo a rimborsi d imposta in relazione alle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Art.11 ABITAZIONI CONCESSE IN AFFITTO CONVENZIONATO 1. Ai sensi dell art. 2, commi 3 e 4, della L. 431/1998, viene applicata un aliquota ICI ridotta rispetto a quella ordinaria per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale i propri immobili, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente norma, alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. 2. Per usufruire dell aliquota agevolata, che verrà stabilita ogni anno in sede di determinazione delle aliquote ICI, gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo fornito dal Comune. A tale istanza dovrà essere allegata copia del contratto sottoscritto e debitamente registrato. 3. L istanza va presentata al Comune entro il 31 dicembre dell anno di decorrenza del contratto. L agevolazione decorrerà dal mese successivo alla data di stipulazione dello stesso. In caso di istanza presentata tardivamente, l agevolazione decorrerà dal 1 gennaio dell anno di presentazione dell istanza. L aliquota, come deliberata per gli anni di competenza potrà essere poi applicata dal proprietario dell immobile fino alla scadenza del contratto. In caso di rinnovo, l interessato dovrà comunicare tale proroga al Comune, con le stesse modalità di cui sopra.

7 In caso di cessazione o di risoluzione anticipata del contratto, l interessato dovrà fornire apposita comunicazione al Comune; l aliquota ridotta non potrà più essere applicata dal mese successivo a quello di risoluzione anticipata. Art.12 IMMOBILI NON LOCATI Ai sensi dell art. 6, comma 2, del D. Lgs. 504/1992 che consente di diversificare l aliquota I.C.I. in misura non superiore al 7 per mille nei riguardi degli alloggi non locali, e dell art. 2, comma 4, della L.431/1998 che consente ai Comuni ad alta densità abitativa di derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, è facoltà dell Amministrazione Comunale applicare un aliquota maggiore di quella ordinaria agli alloggi non locati, intendendo per tali le unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A (ad eccezione della categoria A 10) e le relative pertinenze (cantine, garage, box, tettoie e simili classificati nelle categorie catastali C2, C6 e C7). Tale aliquota viene applicata agli alloggi non locati nell anno di imposizione, per i quali non risultino altresì essere stati registrati contratti di locazione riferiti ai due anni precedenti il periodo d imposta. Restano comunque escluse le seguenti fattispecie: - unità immobiliari ad uso abitativo, concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti o ad affini fino al 2 grado ai sensi dell art. 9 del presente regolamento; - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituiti di ricovero o sanitari, ai sensi dell art. 10 del presente regolamento; - abitazioni, comprese le pertinenze, realizzate per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto, esclusivo o prevalente, dell attività la costruzione e l alienazione di immobili, limitatamente ai primi 3 anni successivi alla data di ultimazione dei lavori; - unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da cittadini italiani residenti all estero alle quali i applica l aliquota prevista per l abitazione principale. Nel caso in cui l alloggio venga locato, con regolare contratto registrato nel corso dell anno d imposizione, per i mesi nei quali è efficace tale contratto si applica l aliquota ordinaria. È facoltà dell Amministrazione Comunale prevedere idonee forme di comunicazione a cura del contribuente, circa la sussistenza o meno delle fattispecie di cui al presente articolo.

8 Art.12 bis ESENZIONI PER ENTI NON COMMERCIALI In applicazione della facoltà di cui all articolo 59, comma 1 lettera c) del D. Lgs. 15/12/1997 n.446, si stabilisce che l esenzione prevista dall art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti dall ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario. Art.12 ter ESENZIONI A FAVORE DELLE O.N.L.U.S. 1. Sono esenti dal pagamento dell ICI sia le unità immobiliari utilizzate e possedute in via esclusiva e/o prevalente dalle O.N.L.U.S. (diritto di proprietà diritto reale di godimento), sia le unità immobiliari solamente utilizzate in via esclusiva e/o prevalente dalle O.N.L.U.S. (contratto locazione contratto comodato). 2. Potranno beneficiare dell esenzione ICI, in quanto considerate O.N.L.U.S., ai sensi della Legge 460/97, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità: a) gli enti iscritti all anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze di cui all art. 10 D.L. 460/97; b) le cooperative sociali O.N.L.U.S., di cui alla L. 381/91; c) le Organizzazioni Non Governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri ai sensi della L. 49/87; d) le organizzazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni senza scopo di lucro; e) le organizzazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale; f) le organizzazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare; g) le organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato; 3. L esenzione spetta per il periodo di tempo nel corso del quale permane l utilizzo del bene ad attività istituzionale. Nel caso in cui le unità immobiliari siano solamente utilizzate in via esclusiva e/o prevalente dalle O.N.L.U.S. i soggetti passivi per beneficiare dell esenzione devono presentare al Comune copia del contratto di locazione o comodato, debitamente registrato. In ogni caso il Comune si riserva di chiedere l attestazione dell iscrizione dell O.N.L.U.S. negli appositi registri previsti dalle norme di riferimento.

9 Art.13 RIMBORSI 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di legge, che decorreranno a partire dalla data dell eseguito versamento. 2. Non si fa luogo a rimborso se l importo, comprensivo degli interessi, non supera 17,00. Art.14 ATTIVITA DI CONTROLLO 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all accertamento d ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative e tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni. 2. Non si fa luogo all accertamento, né all iscrizione a ruolo qualora l ammontare dovuto, comprensivo di eventuale sanzione ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d imposta, non superi l importo di 17,00. La predetta disposizione non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento. Art.15 INTERESSI Agli avvisi di accertamento ed ai rimborsi, emessi dal 01/01/2007, si applicano gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno.

10 Art.16 RATEIZZAZIONE Su domanda del contribuente, può essere concessa la rateizzazione del pagamento dell ICI (interessi e sanzioni compresi) dovuta a seguito di notifica di avvisi di liquidazione e/o accertamento. L individuazione delle fattispecie meritevoli di dilazione è rimessa al funzionario responsabile. In ogni caso la dilazione non potrà riguardare cifre inferiori a 516,46 (per il raggiungimento di tale cifra si possono sommare atti relativi a più annate, dello stesso soggetto passivo oppure di soggetti passivi tra loro legati da stretto vincolo di parentela, notificati in un periodo massimo di tre mesi). Le rate potranno essere in misura massima di otto, con cadenza trimestrale. L importo minimo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 154,94. Sull importo delle somme dilazione sono dovuti gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno. Art.17 COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA 1. Ai sensi dell art.59, comma 1, lettera p, del D. Lgs. 15/12/0997 n.446 e dell art. 3, comma 57, della L. 23/12/1996 n.662, viene attribuito un compenso incentivante a tutto il personale di ruolo che partecipa all attività di controllo dell ICI, in misura pari al 3% (da intendersi al netto della quota di oneri accessori a carico dell ente) delle somme, comprensive di sanzioni ed interessi, effettivamente riscosse a seguito di notifica di avvisi di accertamento liquidazione. L attribuzione del suddetto compenso, quantificato entro il 31 marzo relativamente all anno precedente, viene determinato su proposta del funzionario responsabile e a cura del dirigente del settore. Art.18 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio2000. Limitatamente alla delibera di approvazione *, il suddetto regolamento viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. *Art.18 ultimo comma: annullato dall Organo Regionale di Controllo di Milano con atto n.64 del 08/05/2000, nella parte in cui viene previsto che il Regolamento limitatamente alla Delibera di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 gg. Dalla sua esecutività per violazione dell art.52, comma 2, D. Lgs. 446/97 ai sensi del quale i regolamenti sulle entrate devono essere inviati al Ministero delle Finanze unitamente alla relativa delibera.

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