COMUNE DI VILLA LAGARINA

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1 COMUNE DI VILLA LAGARINA SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA Edilizia Abitativa Pubblica - LP 7 novembre 2005, n 15 ISTRUZIONI E CHIARIMENTI Le domande per la locazione di un alloggio pubblico devono essere presentate al Comune di Villa Lagarina I dati e le informazioni riportati nel presente opuscolo sono solo indicativi Introduzione Per favorire il diritto all abitazione, il Regolamento comunale recentemente approvato prevede, in applicazione della normativa provinciale, L.P. 15 e suo regolamento d attuazione, la locazione di alloggi di proprietà comunale. Il contributo integrativo per l abbattimento del canone di locazione riferito ad un alloggio locato sul libero mercato è concesso a coloro che non hanno ottenuto la locazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica per mancanza di disponibilità ed è gestito direttamente dagli uffici comprensoriali. Requisiti Il possesso dei requisiti necessari per l assegnazione dell alloggio è verificato sia al momento della presentazione della domanda che al momento della comunicazione della disponibilità dell alloggio. La mancanza di uno dei requisiti comporta la decadenza dai benefici e l eventuale esclusione dalla graduatoria. Requisiti del richiedente cittadinanza dell Unione Europea; oppure possesso di permesso di soggiorno CE 1 /carta di soggiorno ovvero possesso attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell Unione Europea ovvero possesso di documentazione attestante l iscrizione anagrafica nel Comune di residenza per soggetti stranieri extracomunitari. residenza anagrafica in un Comune della provincia di Trento in via continuativa da almeno 3 anni, (ovvero gli ultimi) alla data di presentazione della domanda; oppure iscrizione all AIRE da almeno 3 anni da parte di un emigrato trentino. 1 PERMESSO DI SOGGIORNO CE: questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. Può essere chiesto per sé o per i propri familiari dallo straniero che percepisce un reddito non inferiore all assegno sociale annuo.

2 Requisiti dell intero nucleo familiare indicatore della condizione economico-patrimoniale (ICEF) non superiore a 0,23 punti. Tale indice può aumentare o diminuire di 0,02 punti a discrezione di ciascun Ente locale, in questo caso del Comune di Villa Lagarina Nella valutazione della condizione economica-familiare vengono valutati anche i redditi e il patrimonio del coniuge non separato legalmente, anche se non facente parte del nucleo familiare. Non vengono invece valutati il reddito e la condizione economico-patrimoniale delle persone addette alla cura e all assistenza dei componenti del nucleo familiare (badanti), anche se inserite nel nucleo familiare e risultanti nel certificato anagrafico, purché in presenza di un contratto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo. Assenza di titolarità, con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, ad eccezione del caso in cui il titolo di disponibilità dell alloggio sia cessato a seguito di vendita coattiva. E considerato inadeguato l alloggio privo di servizi igienici o con servizi igienici esterni o quello per il quale sia stata dichiarata l inagibilità. La domanda può essere presentata anche in presenza di un alloggio adeguato, sia in proprietà che in usufrutto o con diritto di abitazione a favore del nucleo familiare, qualora nel nucleo familiare sia presente una persona con invalidità del 100%, che necessita di cure continuative e specialistiche, a condizione che l immobile sia ubicato a più di 50 km dal luogo di cura e la domanda venga presentata all Ente locale nel cui territorio è collocato il luogo di cura. Ulteriori requisiti Sono richiesti nel caso in cui il nucleo familiare non ottenga la locazione dell alloggio per mancanza di disponibilità e voglia beneficiare del contributo integrativo per l abbattimento del canone di locazione dell alloggio nel quale si risiede, locato sul libero mercato nel qual caso il richiedente dovrà rivolgersi direttamente agli uffici comprensoriali. titolarità in capo al richiedente di un contratto di locazione, regolarmente registrato e stipulato almeno 3 mesi prima della presentazione della domanda. Nel caso in cui, dopo la presentazione della domanda venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione, tra i due contratti non può intercorrere un periodo superiore a 30 giorni (il riferimento è alla data di registrazione dei contratti). Inoltre l alloggio in locazione deve essere ubicato nel territorio dell Ente presso cui è presentata la domanda e nel quale il nucleo abbia stabilito la propria residenza. il contratto di locazione deve essere stipulato secondo le norme di diritto comune in materia di locazioni di immobili ad uso abitativo (articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431). il contratto di locazione non deve essere stipulato tra coniugi non separati legalmente e parenti o affini di primo grado. Cosa si intende per nucleo familiare Il nucleo familiare è quello risultante dalla certificazione anagrafica. Al momento del riconoscimento del beneficio, la composizione del nucleo familiare non può variare rispetto a quella risultante nella domanda, ad eccezione dei seguenti casi: morte di un soggetto del nucleo; inclusione nel nucleo di un nuovo soggetto che sia: coniuge, convivente more uxorio 2, parente o affine di primo grado del richiedente.

3 La domanda è inammissibile - Quando il nucleo familiare è già inserito in altre due graduatorie, cioè sono state presentate più di due domande presso enti locali diversi. - Quando il nucleo familiare ha già rifiutato, nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda, un alloggio localizzato sul territorio del medesimo Ente locale. - Quando il nucleo familiare ha rifiutato, nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda un alloggio ubicato negli ambiti territoriali liberamente scelti. Tuttavia nel caso di rinuncia di un alloggio proposto dall Ente locale in un ambito territoriale diverso da quello prescelto, la domanda è ammissibile. - Quando il richiedente è già assegnatario di un alloggio pubblico sottoposto a provvedimento di revoca per morosità o per gravi e ripetute violazioni delle condizioni contrattuali. - Quando il richiedente è destinatario di un provvedimento di sfratto da uno degli alloggi di edilizia abitativa pubblica causato da morosità, se permane il debito. E ammissibile la domanda presentata da un richiedente destinatario di un provvedimento di revoca dell alloggio di edilizia abitativa pubblica adottato per morosità, purché abbia sottoscritto un piano di rateizzazione per il rientro del debito. 2 CONVIVENTE MORE UXORIO: Con il termine more uxorio si indica genericamente l unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio. Domande Prima di presentare la domanda, presso gli uffici comunali è necessario ottenere l attestazione ICEF, relativa alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare. Sia nel rendere la dichiarazione ICEF, che nel presentare la domanda agli uffici comunali, il richiedente sottoscrive dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Queste dichiarazioni devono essere compilate con la massima attenzione, considerate le conseguenze penali previste per il rilascio di dichiarazioni false e la decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere. La veridicità delle dichiarazioni è oggetto di controlli a campione. Attestazione ICEF L attestazione ICEF è rilasciata dai CAF (Centri di assistenza fiscale), sulla base delle dichiarazioni rilasciate da ciascun componente il nucleo familiare, è gratuita e riporta il coefficiente ICEF del nucleo. Il coefficiente ICEF è un indicatore che misura la condizione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare tenuto conto del numero di componenti e della eventuale presenza di soggetti invalidi. Qualunque componente maggiorenne del nucleo familiare può rilasciare la dichiarazione per conto di qualunque altro componente del proprio nucleo familiare. Per ottenere l attestazione ICEF è necessario concordare telefonicamente un appuntamento, presso lo sportello di un soggetto accreditato a tale scopo. Per l accesso all edilizia abitativa pubblica l indicatore ICEF è determinato considerando il reddito e il e patrimonio di due anni. Se la domanda presso l Ente locale viene presentata dal 10 gennaio al 30 giugno, l ICEF è determinato con riferimento al reddito e al patrimonio del secondo e del terzo anno antecedente la presentazione

4 della domanda. Se la domanda presso l Ente locale viene presentata dal 10 luglio al 31 dicembre, l ICEF è determinato con riferimento al reddito e al patrimonio dell anno precedente e di due anni antecedenti la presentazione della domanda. L indicatore ICEF è determinato con riferimento al nucleo famigliare del soggetto richiedente risultante dalla certificazione anagrafica al momento di presentazione della domanda. Domanda di accesso all edilizia abitativa pubblica Come si presenta la domanda La domanda per ottenere un alloggio in locazione è redatta dal Comune di Villa Lagarina sulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente ed è valida nel momento in cui è sottoscritta dallo stesso. Con il rilascio della ricevuta attestante la presentazione della domanda, il Comune di Villa Lagarina è tenuto ad informare il soggetto richiedente del punteggio ottenuto ai fini della formazione della graduatoria. La domanda di ammissione alla partecipazione al bando, redatta su apposito modulo, è soggetta a marca da bollo di 14,62 e dovrà pervenire, completa degli allegati, alla Segreteria del Comune di Villa Lagarina P.tta E. Scrinzi, VILLA LAGARINA entro e non oltre le ore del giorno 13 ottobre Cosa si dichiara con la domanda In fase di presentazione della domanda il richiedente dichiara i propri dati anagrafici e il possesso dei requisiti per l accesso all agevolazione, nonché tutti gli elementi necessari per il calcolo del punteggio e quindi per la formazione della graduatoria. Alcuni dati sono acquisiti dall operatore, direttamente dalla banca dati ICEF. Il punteggio per la formazione della graduatoria è determinato, con riferimento al nucleo familiare del richiedente, tenendo conto della condizione economico-patrimoniale (ICEF), della condizione familiare e di quella localizzativa, come previsto dall allegato 3 del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15. Allegati alla domanda Alla domanda va allegata l attestazione ICEF del nucleo familiare. Inoltre è consigliato allegare fotocopia della seguente documentazione: certificato di invalidità; permesso di soggiorno ovvero permesso di soggiorno CE; certificazione attestante la provenienza da strutture, enti, aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, recupero e da strutture carcerarie (se e in quanto necessario); Graduatorie Le graduatorie sono formate con le domande presentate nei tempi previsti dal bando di assegnazione. Il punteggio di ciascuna domanda è composto dal punteggio attribuito per le condizioni economiche (indicatore ICEF), condizioni familiari (composizione ed età nel nucleo familiare, situazioni di invalidità, condizione abitativa), e per le condizioni localizzative (ad es.: periodo di residenza).

5 Le domande mantengono validità fino al 31 dicembre 2012 a condizione che il nucleo familiare non abbia subito variazioni. Non sono considerate variazioni: la morte di un componente e/o l inserimento di un nuovo soggetto, in qualità di coniuge, convivente more uxorio, parente o affine di primo grado del richiedente. In caso di variazioni del nucleo familiare la domanda ha validità fino all approvazione della graduatoria successiva ed il nucleo richiedente può presentare una nuova domanda, sulla base della nuova situazione. La mancata presentazione di una nuova domanda comporta la decadenza del diritto alla stipula del contratto di locazione. Le domande sono inserite in graduatoria in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio la posizione in graduatoria è determinata con i seguenti criteri: a parità di data di stabilimento della residenza, è data precedenza alla domanda riferita al nucleo con ICEF inferiore; è data precedenza alla domanda riferita al nucleo familiare che ha come componente il soggetto che ha stabilito da più tempo la propria residenza in provincia di Trento e, in aggiunta, nel Comune di Villa Lagarina. in caso di ulteriore parità, la posizione è determinata tramite sorteggio. Contro i provvedimenti relativi alla formazione, aggiornamento e revisione della graduatoria chiunque abbia interesse può fare ricorso all organo esecutivo dell Ente locale competente, entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa. Contratto di locazione I contratti di locazione saranno stipulati secondo le norme di diritto comune in materia di locazioni di immobili ad uso abitativo in conformità alla legge n. 431/1998. Il Comune di Villa Lagarina comunica ai richiedenti, in posizione utile nella graduatoria, la disponibilità di alloggi idonei alle esigenze del proprio nucleo familiare e chiede la presentazione della documentazione necessaria a verificare il possesso dei requisiti. Nell eventualità che da parte di un assegnatario non venga presentata la documentazione completa entro la data stabilita, il Comune di Villa Lagarina ha facoltà di escludere lo stesso dalla graduatoria e procedere a nuova assegnazione dell alloggio al primo nominativo successivo utile. Ad avvenuta accettazione dell alloggio da parte del richiedente il Comune di Villa Lagarina provvede alla stipula del contratto di locazione. Il contratto di locazione ha durata 4 anni e può essere rinnovato purché il nucleo familiare mantenga i requisiti previsti per il rinnovo. Il rifiuto dell alloggio comporta la decadenza dal beneficio e l esclusione del nucleo familiare dalla graduatoria. Per informazioni su alloggio idoneo consultare l allegato 2 del Regolamento di esecuzione della LP 15/05.

6 Rinnovo e disdetta del contratto e recesso Il contratto di locazione è rinnovato subordinatamente alla verifica dei seguenti requisiti, riferiti all intero nucleo familiare: residenza nell alloggio oggetto del contratto di locazione; indice ICEF non superiore a 0,34; assenza di titolarità, a far data dalla stipulazione del contratto di locazione in scadenza, di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato (art. 6 comma 2 del Regolamento di esecuzione, ad eccezione del caso in cui il titolo di disponibilità dell alloggio sia cessato a seguito di vendita coattiva. E dei seguenti requisiti, riferiti ad almeno un componente del nucleo: cittadinanza dell Unione Europea; appartenenza al nucleo familiare risultante al momento della stipula del contratto di locazione; Il Comune di Villa Lagarina verifica il possesso dei requisiti e si riserva di rinnovare il contratto di locazione. Il Comune di Villa Lagarina procede alla disdetta del contratto di locazione in assenza dei requisiti, oppure in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta per la verifica dei medesimi. Nel periodo di vigenza del contratto di locazione il locatario ha la facoltà di recedere con un preavviso minimo di 6 mesi. Ospitalità Il nucleo familiare in locazione in un alloggio pubblico può ospitare persone non facenti parte del proprio nucleo per un periodo massimo di 15 mesi. Tuttavia decorsi i primi 3 mesi è necessario richiedere al Comune di Villa Lagarina la possibilità di ospitare una persona nell alloggio in locazione. In caso di ospitalità non autorizzata il nucleo familiare è tenuto a corrispondere il canone massimo di mercato e alla scadenza il contratto di locazione non verrà rinnovato. Contributi integrativi Per coloro che non hanno ottenuto la locazione dell alloggio di edilizia abitativa pubblica per mancanza di disponibilità e sono in locazione in un alloggio locato sul libero mercato, per ottenere il contributo integrativo, concesso per la durata di 12 mesi, dovranno fare domanda direttamente agli uffici comprensoriali Contributo integrativo per alloggi già in locazione sul libero mercato Il contributo è concesso, secondo l ordine della graduatoria, previa verifica della persistenza dei requisiti e delle condizioni e fino all esaurimento delle risorse stanziate a tale scopo. Il contributo ha durata iniziale di 12 mesi ed è erogato a decorrere dal mese successivo alla data del provvedimento di concessione. Cessa in caso di mancata accettazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica che si è reso disponibile per la locazione. Alla scadenza dei 12 mesi il contributo integrativo può essere rinnovato dall Ente locale per altri 6 mesi, previa verifica dei requisiti e delle condizioni, nonché secondo l ordine della graduatoria in vigore e nel limite delle risorse disponibili. Successivamente il contributo integrativo può essere

7 nuovamente rinnovato, con le medesime modalità, per ulteriori 6 mesi. La durata complessiva del contributo integrativo, anche non continuativa, non può superare i 36 mesi. E consentita la presentazione di una nuova domanda purché siano trascorsi almeno 24 mesi dall ultima rata di contributo erogata (ovvero la 36-esima rata). Il nucleo familiare può presentare una nuova domanda, tuttavia, se la composizione del nucleo familiare non è variata rispetto a quella dell ultimo rinnovo, devono prima trascorrere 24 mesi dall ultima mensilità erogata. Il nucleo familiare beneficiano del contributo integrativo che trasferisce la propria residenza in un alloggio ubicato nel territorio di un altro Ente locale della Provincia ha l obbligo di trasmettere all Ente che eroga il contributo, entro 15 giorni dalla stipula, copia del nuovo contratto di locazione. In tal modo il nucleo familiare mantiene il diritto al beneficio. Verifica annuale I nuclei familiari in locazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica hanno l obbligo di presentare la documentazione necessaria per la verifica annuale dei requisiti. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i nuclei familiari in locazione in un alloggio di edilizia abitativa pubblica hanno l obbligo di presentare al Comune di Villa Lagarina l attestazione dell indicatore ICEF per l edilizia pubblica. Il valore dell attestazione ICEF è determinato a cura dei CAF con riferimento al reddito e al patrimonio al 31 dicembre dell anno precedente e con riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di presentazione dell attestazione. L esito della verifica produce i suoi effetti a decorrere dal 1 gennaio successivo alla presentazione della documentazione. La mancata presentazione dell attestazione indicatore ICEF comporta il pagamento del canone di mercato (canone oggettivo aumentato del 20%). L indicatore della condizione economico-patrimoniale familiare (l.c.e.f.) La Provincia Autonoma di Trento ha previsto l introduzione, per tutti coloro che richiedono agevolazioni pubbliche, di un unica metodologia per la valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali. I criteri di valutazione sono stati elaborati da un apposito Comitato per le politiche equitative e successivamente approvati dalla Giunta provinciale. La valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare è espressa da un coefficiente. La valutazione tiene conto: dei redditi e del patrimonio di tutti i componenti della famiglia; della composizione del nucleo e dei gradi di parentela; della presenza di particolari situazioni che richiedono delle specifiche valutazioni (situazioni di handicap, genitore unico con figli, ecc). I dati raccolti per il rilascio delle attestazioni ICEF sono gestiti in un unica banca dati accessibile sul territorio provinciale da parte degli operatori autorizzati attraverso la rete telematica.

8 Determinazione dell ICEF per l accesso ai benefici di edilizia abitativa pubblica. Ai fini dell accesso ai benefici di edilizia abitativa pubblica l ICEF è determinato con l applicazione della metodologia e dei criteri generai fissati dalla Giunta provinciale (delib. n dd. 08/08/08) nonché con le seguenti ulteriori specificazioni e parametri di ponderazione degli elementi di reddito e di patrimonio: a) L I.C.E.F. del nucleo familiare è riferito al biennio antecedente la data di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1 gennaio al 30 giugno si fa riferimento alla media aritmetica semplice dell ICEF calcolato sul reddito e sul patrimonio del secondo e terzo anno antecedente; per le domande presentate dal 1 luglio al 31 dicembre si fa riferimento alla media aritmetica semplice dell ICEF calcolato sui reddito e sul patrimonio del primo e secondo anno antecedente. Il nucleo di riferimento per la definizione dell ICEF è quello risultante dalla certificazione anagrafica al momento di presentazione della domanda. b) Il valore del diritto di proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili, posseduti dal nucleo familiare, non è considerato fino alla soglia complessiva di e concorre alla definizione dell indicatore lcef nella misura del 20 % per la parte eccedente detta soglia. c) Il valore del patrimonio mobiliare, esclusa la quota non dichiarabile, non è considerato fino alla soglia complessiva di e concorre alla definizione dell indicatore ICEF nella misura del 20 % per la parte eccedente detta soglia. d) Per i nuclei familiari con uno o più componenti con invalidità certificata pari o superiore al 75%, il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare, eccedente le soglie di cui alle precedenti lettere b) e c), è considerato nella misura del 10%. Determinazione deil ICEF per il calcolo del canone sostenibile e delle spese sostenibili di gestione nonché per il mantenimento dei benefici di edilizia abitativa pubblica. Ai fini del calcolo del canone sostenibile e spese sostenibili di gestione, nonché per il mantenimento dei benefici di edilizia abitativa pubblica, l indicatore ICEF, è determinato con l applicazione della metodologia e dei criteri generai fissati dalla Giunta provinciale, nonché con le seguenti ulteriori specificazioni e parametri di ponderazione degli elementi di reddito e di patrimonio: a) L ICEF del nucleo familiare è determinato con riferimento al reddito e al patrimonio del secondo anno precedente per le attestazioni presentate dal 1 gennaio al 30 giugno e con riferimento al reddito e al patrimonio dell anno precedente per le attestazioni presentate dal 1 luglio al 31 dicembre. Ai fini della verifica annuale dei requisiti l ICEF è determinato con riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di presentazione dell attestazione. b) Dal reddito non è deducibile l onere relativo al canone di locazione dell abitazione. c) Il valore del diritto di proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili, posseduti dal nucleo familiare, non è considerato fino alla soglia complessiva di e concorre per la parte restante alla definizione dell indicatore lcef nel seguente modo: per la parte eccedente il valore di e fino a ,00 nella misura del 10%; per la parte eccedente il valore di ,00 nella misura del 20%. d) Il valore del patrimonio mobiliare, esclusa la quota non dichiarabile, non è considerato fino alla soglia complessiva di e concorre per la parte restante alla definizione dell indicatore lcef nel seguente modo: per la parte eccedente il valore di ,00 e fino a ,00 nella misura del 10%; per la parte eccedente il valore di ,00 nella misura del 20%.

9 e) Per i nuclei familiari con uno o più componenti con invalidità certificata pari o superiore al 75%, il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare, eccedente le soglie di cui alle precedenti lettere c) e d), è considerato nella misura del 10% per la parte eccedente il valore di ,00 e fino a ,00 e nella misura del 15% per la parte eccedente il valore di ,00.

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