DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109"

Transcript

1 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012 n. 109 Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare. (12G0136) (GU n. 172 del ) Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2012 Art. 5 disposizione transitoria sanatoria 2012 GUIDA PER OPERATORI

2 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria Indice FINALITÀ (da relazione illustrativa 13 luglio 2012)... 3 LA PROCEDURA PUNTO PER PUNTO... 3 PER RIPASSARE: SCHEMA DELLA PROCEDURA SANATORIA 2009 E SANATORIA 2012 A CONFRONTO PUNTI SPINOSI QUALCHE RIFLESSIONE SU DENUNCIA E PERMESSO DI SOGGIORNO: ATTENZIONE ESPULSIONI OSTATIVE SEGNALAZIONI NEL SISTEMA INFORMATIVO SCHENGEN LA CANCELLAZIONE DELLE SEGNALAZIONI SCHENGEN I COSTI DELLA SANATORIA SUGGERIMENTI UTILI DA DARE LINK UTILI ALLEGATO 1: LE FONTI NORMATIVE Il testo dell articolo 5 (disposizione transitoria) Circolare n del 27 luglio Circolare n del 31 luglio Risoluzione n. 85/E del 31 agosto 2012 dell Agenzia delle Entrate Decreto interministeriale 29/08/ Circolare congiunta Ministero Interno e Ministero Lavoro e Politiche Sociali 7 settembre ALLEGATO 2: MODELLO F24 ED ESEMPI DI COMPILAZIONE

3 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria FINALITÀ (da relazione illustrativa 13 luglio 2012): Il Decreto in oggetto è recepimento della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L articolo 5 è stato introdotto nel decreto legislativo al fine di prevedere una fase transitoria entro la quale i datori di lavoro interessati possono volontariamente adeguarsi alle norme di legge ed evitare così le sanzioni più gravi dichiarando entro un termine certo il rapporto di lavoro irregolare. LA PROCEDURA PUNTO PER PUNTO: Premessa Con decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini il cui soggiorno è irregolare. Al fine di consentire quale ultima possibilità di mettersi in regola prima dell ingresso del nuovo e più severo sistema sanzionatorio è stata data la facoltà al datore di lavoro di dar corso al ravvedimento operoso avvalendosi delle disposizioni recate all art. 5 del suddetto decreto legislativo. E quindi stato pensato quale strumento incentrato prioritariamente sulla figura del datore di lavoro e solo per riflesso a beneficio del lavoratore straniero. Da ultimo sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2012 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 29 agosto 2012 recante disposizioni attuative. 1) Che cosa concretamente si prefigge il procedimento di emersione? Viene data la possibilità di legalizzare il rapporto di lavoro: irregolare. E irregolare un rapporto di lavoro instaurato con un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno revocato annullato ovvero con premesso di soggiorno scaduto e non rinnovato entro il termine di legge. E altresì da ritenersi irregolare il rapporto di lavoro intrattenuto con lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ma in possesso quest ultimo di un permesso di soggiorno non abilitante all espletamento dell attività lavorativa (a titolo di esempio: permesso di soggiorno per cure mediche per motivi di giustizia per gravidanza per richiesta asilo nei primi sei mesi per motivi religiosi per studio ove l attività lavorativa venga svolta per un monte-ore superiore alle annuali per lavoro stagionale ove l attività lavorativa venga svolta con modalità e finalità diverse da quelle riportate nell autorizzazione a suo tempo concessa); aperto non oltre il 9 maggio La norma stabilisce che il rapporto di lavoro deve essere in essere da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 109/2012 termine quest ultimo cadente il 9 agosto Ciò sta a significare che non sono ricompresi rapporti di lavoro con data apertura successiva al 9 maggio 2012 posto che non rispettano il l intervallo minimo dei tre mesi. Viceversa sono ricompresi i rapporti di lavoro con data apertura 9 maggio 2012 o in data precedente; a tempo pieno. L unica eccezione qualora si voglia regolarizzare un rapporto di lavoro a tempo parziale e comunque non inferiore alle venti ore settimanali è data in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare; che sia tuttora in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione; intrattenuto con lavoratore straniero presente nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente. Le due condizioni [1) presenza in Italia almeno dal 31 dicembre 2011; 2) in modo ininterrotto] debbono coesistere. Pertanto non sono ricompresi né i lavoratori stranieri entrati in Italia dopo il 31 dicembre 2011 né quelli che seppur presenti almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente siano poi usciti e rientrati dopo il 31 dicembre La presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. I cinque requisiti sopra indicati debbono essere tutti contestualmente presenti. 3

4 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria 2) Quali sono i benefici? Per il datore di lavoro: estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni legate all impiego illegale di manodopera straniera. Per il lavoratore straniero: estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni delle norme sull ingresso e sul soggiorno; conseguimento del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Sono esclusi i procedimenti penali ed amministrativi per le violazioni in materia di immigrazione clandestina. 3) Quanto costa? Marca da bollo di 1462 ; a titolo di contributo forfetario per ciascun lavoratore; corresponsione per un periodo pari ad almeno sei mesi ovvero alla maggior durata effettiva del rapporto di lavoro (fino alla stipula del contratto di soggiorno) delle somme dovute a titolo retributivo contributivo e fiscale. Il datore di lavoro domestico non rivestendo il ruolo di sostituto d imposta non è obbligato ad effettuare le ritenute sulla retribuzione corrisposta ma solamente il versamento dei contributi previdenziali. 4) Nello specifico in che cosa consiste regolarizzare il lavoratore sotto il profilo retributivo contributivo e fiscale? Regolarizzazione retributiva: Il datore di lavoro deve dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a sei mesi mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore stesso del pagamento degli importi dovuti in base al contratto collettivo nazionale di lavoro riferibile alle attività svolte. Regolarizzazione contributiva All atto della stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro deve altresì dimostrare di aver provveduto a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore come risulta dalla domanda di emersione fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. Regolarizzazione fiscale Il datore di lavoro con riguardo alle retribuzioni corrisposte al lavoratore per il periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a sei mesi deve provvedere entro il 16 novembre 2012 al versamento delle ritenute nonché delle trattenute operate a titolo di addizionale regionale IRPEF e addizionale comunale IRPEF. Con riferimento alle somme corrisposte a partire dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione di emersione il versamento delle ritenute e delle trattenute deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui esse vengono operate (o entro il termine previsto dall art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602). Si veda anche punto 9.III 5) Chi può attivare il procedimento di regolarizzazione? Unicamente il datore di lavoro attraverso la presentazione della domanda di emersione. Non tutti i datori di lavoro possono accedere al procedimento di emersione bensì solo i datori di lavoro: italiani; di uno Stato membro dell Unione europea; 4

5 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria stranieri titolari del permesso di soggiorno per familiare di cittadino UE (o che ne abbiano chiesto rilascio/rinnovo); stranieri titolari del permesso di soggiorno permanente per familiare di cittadino UE (o che ne abbiano chiesto rilascio/rinnovo); stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o che ne abbiano chiesto rilascio/rinnovo). Per datore di lavoro si intende sia il datore di lavoro domestico che il datore di lavoro non domestico ovvero l impresa. Pertanto con riferimento a quest ultima il requisito di cui sopra dovrà ritenersi posseduto dal titolare ovvero dal legale rappresentante dell impresa. 6) Quali sono le soglie reddituali minime al di sotto delle quali è preclusa al datore di lavoro la possibilità di presentare dichiarazione di emersione? L ammissione alla procedura di emersione è condizionata all attestazione da parte del datore di lavoro (società ente persone fisica) del possesso di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore ad una determinata soglia che è rispettivamente pari a: (trentamila) euro annui in caso di regolarizzazione di rapporto di lavoro non domestico; Per l emersione di un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare: o (ventisettemila) euro annui in caso di regolarizzazione di rapporto di lavoro domestico in presenza di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi; o (ventimila) euro annui in caso di regolarizzazione di rapporto di lavoro domestico in presenza di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito; Le soglie di cui sopra si riferiscono all ipotesi in cui si proceda a regolarizzare un solo lavoratore. Ove si proceda alla regolarizzazione di più lavoratori la congruità della capacità economica del datore di lavoro è oggetto di valutazione da parte della Direzione Territoriale del lavoro. La verifica reddituale non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l autosufficienza il quale effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza. Reddito - Il reddito per l anno 2011 si vede sulla dichiarazione dei redditi del 2012 nel modello CUD il reddito lordo annuo si trova al punto 1 della parte B relativa ai dati fiscali. 7) Quando e come deve essere presentata la dichiarazione di emersione? Dalle ore 8.00 del 15 settembre alle ore del 15 ottobre 2012 previo però avvenuto pagamento del contributo forfetario. Le dichiarazioni di emersione devono essere presentate tramite compilazione ed invio telematico previa registrazione dell utente sull apposita pagina disponibile all indirizzo 8) Cosa deve essere indicata nella dichiarazione di emersione? dati identificativi del datore (e dati del titolo di soggiorno in caso di datore straniero); generalità e nazionalità del lavoratore ed estremi del passaporto o di altro documento equipollente; tipologia e modalità di impiego; attestazione del possesso del requisito reddituale; 5

6 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria attestazione dell occupazione del lavoratore per il periodo previsto dalla norma (vedi punto 1); dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo di lavoro di riferimento; proposta di contratto di soggiorno; indicazione della data della ricevuta di pagamento di contributo forfetario di 1000 ; obbligo di regolarizzare la posizione retributiva contributiva e fiscale per un periodo pari ad almeno sei mesi ovvero alla maggior durata effettiva del rapporto di lavoro; codice a barre telematico della marca da bollo di ) Come si articola il procedimento? Principalmente in tre fasi: I. pagamento del contributo forfetario e presentazione della domanda in via telematica. L art. 2 del decreto interministeriale datato 29 agosto 2012 prevede che il pagamento del contributo forfetario pari a 1000 per ciascun lavoratore da regolarizzare deve essere effettuato esclusivamente tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (allegato e scaricabile ad esempio dal sito dell Agenzia delle Entrate: 4ELIDE/Modello+e+istruzioni+F24ELIDE/). L Agenzia delle Entrate ha così indicato i codici tributo: nella sezione CONTRIBUENTE vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento; nella sezione ERARIO ED ALTRO in corrispondenza degli importi a debito versati : nel campo tipo va indicata la lettera R ; nel campo elementi identificativi va riportato il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. In caso di numero composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17; nel campo codice va riportato il codice tributo pertinente. Nello specifico ove si provveda a regolarizzare un rapporto di lavoro: con datore di lavoro domestico si deve utilizzare il codice tributo REDO ; con datore di lavoro non domestico si deve utilizzare il codice tributo RESU ; nel campo anno di riferimento va indicato

7 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria Una volta compilato il modello F24 Versamenti con elementi identificativi secondo le indicazioni sopra riportate ci si dovrà recare ai fini del materiale pagamento del contributo forfetario presso gli sportelli bancari ovvero postali ovvero presso gli sportelli di Equitalia. La data a decorrere dalla quale sarà possibile provvedere al pagamento di detto contributo è fissata al 7 settembre Da ultimo si evidenzia che il contributo forfetario va versato preventivamente alla presentazione della domanda di emersione non verrà restituito in caso di irricevibilità archiviazione o rigetto della domanda nonché che esso è indeducibile ai fini dell imposta sul reddito. II. III. attività di controllo interna volta a verificare l ammissibilità della domanda. In particolare la Direzione territoriale del lavoro verifica la capacità economica del datore di lavoro e la congruità delle condizioni di lavoro applicate mentre la Questura verifica che non vi siano motivi ostativi all accesso alla procedura sia con riguardo al datore di lavoro che con riguardo al lavoratore straniero; convocazione presso lo Sportello unico una volta acquisito il parere positivo sia della Direzione territoriale del lavoro che della Questura del datore di lavoro e del lavoratore straniero ai fini della stipula del contratto di soggiorno e della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. All atto della convocazione dovranno essere prodotti tutti i documenti a corredo della domanda di emersione ivi compresi quelli del pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo contributivo e fiscale per i controlli di rito a cura dello Sportello unico. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro effettua la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l impiego in caso di rapporto di lavoro non domestico ovvero in caso di rapporto di lavoro domestico all INPS. Nello specifico in relazione all aspetto della regolarizzazione retributiva contributiva e fiscale all atto della stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro fermo restando l obbligo di aver provveduto al versamento di tutte le somme secondo quanto dettagliatamente indicato in corrispondenza di ciascuna delle voci debitorie riportate al punto 5) dovrà farsi carico a certificazione dell avvenuto assolvimento dei sotto riportati adempimenti: o quanto a regolarizzazione retributiva: dovrà essere prodotta apposita attestazione redatta congiuntamente al lavoratore certificante il pagamento degli importi dovuti in base al contratto collettivo nazionale di lavoro riferibile alle attività svolte; o quanto a regolarizzazione contributiva: se trattasi di rapporto di lavoro non agricolo dovrà essere prodotta copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto di regolarizzazione. Lo Sportello Unico per l immigrazione al fine di appurare la veridicità della documentazione prodotta provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui dovrà emergere a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché se dovuti dei versamenti alla Cassa edile; 7

8 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria se trattasi di rapporto di lavoro agricolo dovrà essere prodotta copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all INPS. Lo Sportello Unico per l immigrazione al fine di appurare la veridicità della documentazione prodotta provvederà a richiedere in via telematica all INPS la certificazione di regolarità contributiva da cui dovrà emergere a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore l avvenuta denuncia del lavoratore stesso nonché la correttezza e la correntezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro; se trattasi di rapporto di lavoro domestico dovrà essere prodotta copia del bollettino MAV attestante l avvenuto pagamento degli oneri contributivi. o quanto a regolarizzazione fiscale: dovrà essere prodotta apposita autocertificazione. 10) Come può concludersi il procedimento? in senso positivo. Gli effetti saranno quelli di cui al punto 3). in senso negativo attraverso l emanazione e la notifica da parte dello Sportello unico di un provvedimento di rigetto o di archiviazione. Il provvedimento di archiviazione viene disposto ove le parti non si presentino all invito di convocazione dello Sportello unico senza giustificato motivo. Le conseguenze in caso di esito negativo sono: per il datore di lavoro: riattivazione dei procedimenti penali e amministrativi rimasti temporaneamente sospesi nelle more della definizione della procedura aventi ad oggetto le violazioni legate all impiego illegale di manodopera straniera. Si procede comunque all archiviazione di tali procedimenti nella sola ipotesi in cui l esito negativo della procedura di emersione derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro; per il lavoratore straniero: 1. riattivazione dei procedimenti penali e amministrativi rimasti temporaneamente sospesi nelle more della definizione della procedura aventi ad oggetto le violazioni delle norme sull ingresso e sul soggiorno; 2. mancato rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 3. possibilità di essere espulso. 11) Nelle more del procedimento cosa succede? Per il datore di lavoro: sospensione dei procedimenti penali e amministrativi attinenti alle violazioni legate all impiego illegale di manodopera straniera. Per il lavoratore straniero: 1. sospensione dei procedimenti penali e amministrativi attinenti alle violazioni delle norme sull ingresso e sul soggiorno; 2. temporanea inespellibilità a meno che nel frattempo non sopraggiunga uno dei fattori ostativi ad esclusione del primo riportati al punto 11). La sospensione opera: nei confronti di coloro che non accedono al procedimento di emersione per il periodo che va dal 9 agosto al 15 ottobre 2012; nei confronti di coloro che accedono al procedimento di emersione per il periodo che va dal 9 agosto 2012 fino alla data di notifica del provvedimento di rigetto ovvero di archiviazione. Sono esclusi i procedimenti penali ed amministrativi per le violazioni in materia di immigrazione clandestina. 8

9 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria 12) Quali sono i datori di lavoro che non possono accedere al procedimento? Trattasi dei datori di lavoro: condannati negli ultimi cinque anni anche non in via definitiva anche a seguito di patteggiamento per uno dei seguenti reati: favoreggiamento dell immigrazione clandestina prostituzione e sfruttamento dei minori; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; impiego illegale di manodopera straniera; che dopo aver chiesto il nulla osta al lavoro in precedenti decreti flussi o presentato domanda nell ambito di pregressi procedimenti di emersione non hanno provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro; se stranieri qualora non siano in possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti ovvero del permesso di soggiorno per familiare di cittadino UE ovvero del permesso di soggiorno permanente per familiare di cittadino UE; che non raggiungono le soglie reddituali minime di cui al punto 6) 13) Quali sono i lavoratori stranieri che non possono accedere al procedimento? Trattasi dei lavoratori stranieri: non aventi il requisito della permanenza in Italia in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011; nei confronti dei quali venga emesso a cura del Ministro dell interno un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ovvero a cura del Ministro dell interno o per delega dal Prefetto un provvedimento di espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo ovvero a cura del Prefetto un provvedimento di espulsione per motivi di pericolosità sociale. Le espulsioni prefettizie per violazione delle norme sull ingresso e il soggiorno non costituiscono fattore ostativo ai fini dell accesso al procedimento di emersione (vedi risposta* data dal Ministero dell interno alla domanda n. 8 in Focus emersione settembre 2012 ); che risultino segnalati per la non ammissione in area Schengen (segnalazioni S.I.S.); che risultino condannati anche in via non definitiva anche a seguito di patteggiamento per uno dei reati di cui all art. 380 del codice di procedura penale (arresto obbligatorio in flagranza con reclusione da un minimo di cinque anni a un massimo di venti anni); che siano considerati pericolosi per l ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi dell area Schengen. Nel giudizio di pericolosità sociale si tiene conto anche di condanne anche non definitive anche patteggiate per uno dei reati di cui all art. 381 del codice di procedura penale (arresto facoltativo in flagranza con reclusione da tre a cinque anni). Pertanto a differenza delle condanne su art. 380 del codice di procedura penale quelle su art. 381 del medesimo codice non sono automaticamente ostative bensì hanno la necessità di essere associate ad un giudizio di pericolosità sociale. Ciò alla luce dei principi affermati di recente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 172 del 2 luglio * È possibile procedere all emersione nei confronti di uno straniero colpito da un provvedimento di espulsione o nei cui confronti è stato già avviato un procedimento per violazione delle norme sull ingresso o il soggiorno? Si è possibile regolarizzare anche stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull ingresso ed il soggiorno. 9

10 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria PER RIPASSARE: SCHEMA DELLA PROCEDURA CHI PRESENTA LA DOMANDA? Il datore di lavoro DATORI DI LAVORO: CHI PUO PARTECIPARE? o italiani o cittadini di uno Stato membro dell Unione europea o cittadini stranieri in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero in possesso del permesso di soggiorno per familiare di cittadino UE ovvero in possesso del permesso di soggiorno permanente per familiare di cittadino UE ovvero che abbiano presentato richiesta di rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti o di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario; o hanno alle loro dipendenze quando presentano la domanda di emersione lavoratori stranieri almeno dal 9 Maggio 2012; o limiti di reddito: : per persone fisiche enti o società risultanti dall ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente; Per l emersione di un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare: o o o nel caso di nucleo familiare costituito da un solo soggetto; quando il nucleo familiare che assume un lavoratore domestico sia composto da più persone. Il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere a questi limiti anche se non conviventi; non dovranno dimostrare un reddito sufficiente i datori di lavoro affetti da patologie o handicap che regolarizzeranno un assistente alla persona. In tale situazione dovrà essere presentata una dichiarazione di non autosufficienza; in caso di dichiarazione presentata da un datore per più lavoratori la congruità della capacità economica del datore in rapporto al numero delle richieste presentate è valutata dalla direzione territoriale del lavoro. LAVORATORI STRANIERI: o devono essere impiegati irregolarmente almeno dal 9 Maggio 2012; o o devono essere presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente. La presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere provata da documentazione proveniente da organismi pubblici; che sono impiegati full time (tranne colf e badanti che possono essere impiegati part time) Rif: Dlgs 109/2012 art.5 commi 1 e 2; circolare Mininterno n del 27 luglio 2012; art. 3 decreto interministeriale 29/08/12 QUANTO COSTA? Marca da bollo CONTRIBUTO di per ciascun lavoratore Il contributo di 1000 dovrà essere versato tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi prima della presentazione della domanda di emersione a partire dal 7 settembre Non è deducibile ai fini dell imposta sul reddito e non verrà restituito in caso di archiviazione rigetto o irricevibilità della domanda + o quando verrà firmato il contratto di soggiorno il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver pagato il contributo di 1000 e di aver pagato al lavoratore le somme dovute (retribuzione contributi tasse) per almeno sei mesi*; o nel caso di rapporti di lavoro superiori ai 6 mesi ci sarà l obbligo di pagare le somme dovute (retribuzioni contributi e tasse) per l intero periodo. ATTENZIONE! Quando verranno convocati allo Sportello Unico per l immigrazione datore e lavoratore dovranno anche presentare la documentazione che provi la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011 proveniente da organismi pubblici! Rif: Dlgs 109/2012 art.5 comma 5; art. 5 decreto interministeriale 29/08/12; risoluzione Agenzia delle Entrate n. 85/E del 31 agosto

11 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria QUANDO SI PUO PRESENTARE LA DOMANDA? dalle ore 800 del 15 settembre alle ore 2400 del 15 ottobre 2012 Non si tratta di un click day!!! Il datore dovrà consegnare al lavoratore copia della ricevuta dell'invio della dichiarazione di emersione! Rif: Dlgs 109/2012 art.5 comma 1 Circolare congiunta Interno-Lavoro del 7 settembre 2012 CHI NON PUO PARTECIPARE? CITTADINI STRANIERI: o Che sono impiegati a tempo parziale tranne colf e badanti; o che hanno ricevuto espulsioni tranne che in questi casi cioè: - per ingresso illegale (art. 13 comma 2 lettera a del Testo Unico) - per soggiorno irregolare (art.13 comma 2 lettera b del testo Unico); o che sono stati segnalati per non poter entrare nel territorio dello Stato; o che sono stati condannati anche con sentenza non definitiva anche a seguito di patteggiamento per uno dei reati previsti dall art. 380 del codice di procedura penale; o che sono considerati una minaccia per l ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi dell area Schengen. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne anche con sentenza non definitiva ovvero anche a seguito di patteggiamento per uno dei reati previsti dall art. 381 del codice di procedura penale; o non presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno dal 31 dicembre DATORI DI LAVORO: o che sono stati condannati negli ultimi cinque anni anche con sentenza non definitiva anche a seguito di patteggiamento per: - favoreggiamento dell immigrazione clandestina verso l Italia; - favoreggiamento dell immigrazione clandestina verso altri Stati; - reati legati alla prostituzione sfruttamento minorile in attività illecite; - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; - aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato o con permesso di soggiorno revocato; o o o che dopo aver partecipato a decreti flusso o sanatoria non hanno sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo sportello unico o assunto il lavoratore straniero tranne per motivi indipendenti dal datore di lavoro; che se extracomunitari non hanno il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o quello per familiare di cittadino UE o il permesso permanente per familiare di cittadino UE; che non rispettano i requisiti di reddito. Rif: Dlgs 109/2012 art.5 commi e 13; circolare Mininterno n del 27 luglio 2012 COSA SUCCEDE AI PROCEDIMENTI PENALI ED AMMINISTRATIVI? Dal 9 agosto 2012 fino alla conclusione della procedura sono sospesi sia per i lavoratori che per i datori di lavoro i procedimenti (penali ed amministrativi) per: o o ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale tranne nel caso di favoreggiamento dell immigrazione clandestina; aver violato questa legge o aver impiegato illegalmente cittadini stranieri. Se si concluderà con esito positivo la procedura (cioè sarà firmato il contratto di soggiorno data comunicazione obbligatoria di 11

12 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria assunzione al Centro per l Impiego o all INPS e rilasciato il permesso di soggiorno) questi reati ed illeciti verranno per sempre eliminati. ATTENZIONE! Verranno comunque archiviati i procedimenti penali e amministrativi del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento è indipendente dalla sua volontà o dal suo comportamento. SE IL DATORE DI LAVORO O IL LAVORATORE NON SI PRESENTANO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO il procedimento di emersione VERRA ARCHIVIATO e i procedimenti amministrativi e penali aperti a carico del datore di lavoro e del lavoratore VERRANNO RIAPERTI. Rif: Dlgs 109/2012 art.5 commi e 11 LO STRANIERO E' ESPELLIBILE DURANTE LA PROCEDURA? Nelle more della definizione del procedimento di emersione il lavoratore straniero non può essere espulso sempre che non sia nel frattempo attinto da una delle cause di esclusione che la norma identifica quale fattore ostativo ai fini dell accesso all emersione medesima (come espulsioni pesanti SIS condanne da 380 pericolosità sociale associata a condanne da 381. Si veda il punto chi non può partecipare? ). Rif: Dlgs 109/2012 art.5 comma 11 SANZIONI PENALI: chiunque presenti false dichiarazioni o attestazioni ovvero concorra al fatto nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo è punito ai sensi del codice penale nonché delle leggi speciali in materia di autocertificazione ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. Rif: Dlgs 109/2012 art.5 comma 15 12

13 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria SANATORIA 2009 E SANATORIA 2012 A CONFRONTO ARGOMENTO SANATORIA 2009 SANATORIA 2012 CONTRIBUTO contributo forfetario per lavoratore contributo forfetario per lavoratore pari a pari a 500 SETTORI LAVORATIVI COINVOLTI atteneva solo al lavoro domestico concerne sia il lavoro domestico che quello subordinato non domestico (imprese) UNITÀ LAVORATIVA DA aveva il vincolo di un collaboratore non prevede alcun limite legale quanto a unità REGOLARIZZARE domestico ovvero di due badanti lavorative da regolarizzare postulava solo il pagamento del postula oltre al preventivo pagamento del contributo forfetario contributo forfetario l avvenuta corresponsione CONTRIBUTI della regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo contributivo e fiscale per un periodo pari ad almeno sei mesi prevede l accesso ai benefici dell emersione agli stranieri irregolari presenti in Italia in modo REQUISITO DELLA PRESENZA IN ininterrotto dalla data del 31 dicembre 2011 o ITALIA precedentemente fermo restando che tale requisito dovrà essere attestato da documentazione promanante da organismi pubblici individua anche con riferimento alla classe dei datori di lavoro quelli suscettibili di essere esclusi dall accesso alla procedura. Trattasi dei datori di lavoro che risultino (i) condannati per talune DATORI DI LAVORO ESCLUSI tipologie penali ovvero che (ii) non abbiano sottoscritto il contratto di soggiorno o non provveduto all assunzione dei lavoratori extracomunitari allorché si siano avvalsi di decreti flussi ovvero di precedenti procedimenti di emersione prevede la possibilità che quand anche il procedimento di emersione sortisse esito negativo e tale esito non sia imputabile alla volontà o ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTI comportamento del datore di lavoro quest ultimo PENALI E AMMINISTRATIVI comunque possa beneficiare dell archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi aperti a suo carico. in caso di condanna del lavoratore per reati ex art. 381 del c.p.p. tale condanna di per sé sola non potrà costituire motivo automatico di rigetto ma FATTORI OSTATIVI LAVORATORE avrà la necessità di essere associata ad un giudizio di pericolosità sociale. Sono stati quindi recepiti i principi affermati di recente dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 172/2012 ORGANI DI CONTROLLO Prefettura e Questura Prefettura Questura e Direzione territoriale del lavoro 13

14 PUNTI SPINOSI: Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria 1) presenza ininterrotta sul territorio nazionale almeno dalla data del 31/12/2011: criticità a. come ci si comporta di fronte a coloro che sono sì presenti da detta data ma non in modo ininterrotto? b. come ci si comporta nei confronti di quegli stranieri che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale avvalendosi del beneficio dell esenzione del visto d ingresso? c. sono ancora incerti i criteri che saranno adottati per valutare la prova di presenza continuativa del lavoratore in Italia. Bisogna tenere in considerazione il fatto che il regime di autocertificazione in materia di immigrazione opera a partire dal 1 gennaio 2013 (art. 17 comma 4-quater decreto legge n. 5/2012) e che la giurisprudenza del TAR e del Consiglio di Stato asserisce sempre che seppur inserite nella materia dell immigrazione le disposizioni afferenti alle procedure di sanatoria hanno una loro peculiarità e vivono di luce propria atteso che sono da ritenersi disposizioni di natura eccezionale; 2) giudizio di pericolosità sociale in presenza di lavoratore extracomunitario attinto da condanna per reati ex art. 381 c.p.p. come fattore che provoca l esclusione dello straniero dalla procedura: a differenza delle Sanatoria 2009 il giudizio di pericolosità sociale che è quello che solitamente viene promosso sui dinieghi ai lungo soggiornanti rappresenta una valutazione esclusivamente di natura amministrativa a totale discrezionalità del Questore; 3) estrema difficoltà da parte del lavoratore di sapere se il suo datore di lavoro rientri nel novero dei soggetti esclusi; 4) preclusione sempre che non si tratti di lavoro domestico dei rapporti di lavoro a tempo parziale. La norma infatti sancisce unicamente la regolarizzazione di rapporti di lavoro a tempo pieno; 5) sbilanciamento sulla condotta del datore di lavoro circa gli esiti del procedimento di emersione. Totale dipendenza da parte del lavoratore regolarizzando alla volontà del datore di lavoro; 6) a differenza della Sanatoria 2009 questa non stabilisce se la dichiarazione di emersione determini la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro presentata in occasione di precedenti decreti flusso; 7) il lavoratore straniero irregolare ha un potere d interdizione pressoché nullo allorché si tratti di convincere il proprio datore di lavoro ad avvalersi del procedimento di emersione; 8) difficoltà da parte dello straniero irregolare a sapere se i provvedimenti di espulsione notificatigli a suo tempo possano essere quelli [ingresso illegale o soggiorno irregolare: art. 13 comma 2 lettere a) e b) TU] per i quali non vi è la preclusione ad avvalersi dei benefici del procedimento di emersione; 9) assenza di una disposizione a favore del lavoratore che faccia propri anche per quest ultimo i benefici che sono previsti per il datore di lavoro così come sancito dal comma 10 ultimo periodo. In altri termini se in caso di emersione sfociata con esito negativo per motivi non imputabili al datore di lavoro la disposizione prevede che quest ultimo comunque beneficerà dell archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi aperti a suo carico perché tale possibilità è stata invece preclusa all altro soggetto in causa ovvero il lavoratore extracomunitario? 14

15 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria QUALCHE RIFLESSIONE SU DENUNCIA E PERMESSO DI SOGGIORNO: ATTENZIONE Il Decreto in esame aggiunge il comma 12 quater all art. 22 del TU Immigrazione : esso consente di accedere a un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dal Questore su parere dell Autorità giudiziaria valido sei mesi e rinnovabile per un anno ovvero per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale per quegli stranieri che abbiano subito gravi forme di sfruttamento lavorativo. Lo step di partenza è costituito dalla presentazione della denuncia a cui farà seguito l espletamento dei successivi passi processuali. E evidente che la procedura ai fini dell ottenimento di tale nuovo permesso di soggiorno non potrà essere intesa come qualcosa di generalizzato e automatico tale da indurre a produrre denuncia nei confronti di qualsiasi datore di lavoro. Al contrario ci debbono essere a monte precisi e inderogabili requisiti di natura penale. Trattasi infatti dei parametri fissati dall art. 603 bis del codice penale che identificano lo sfruttamento come una condizione lavorativa caratterizzata da un attività organizzativa di intermediazione reclutando manodopera o organizzandola ai fini dello sfruttamento mediante violenza minaccia o intimidazione approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. Il permesso di soggiorno può essere poi revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso ovvero qualora vengano meno le condizioni che hanno giustificato a suo tempo il rilascio. Avente le stesse finalità del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e stante il richiamo alle disposizioni del permesso di soggiorno per motivi umanitari si ha fondato motivo di ritenere che il permesso di soggiorno ex art. 22 comma 12 quater sia suscettibile di conversione in permesso di soggiorno per lavoro. ESPULSIONI OSTATIVE Fra i fattori ostativi sul versante lavoratori vi è la presenza di alcune tipologie di espulsione amministrativa (sicurezza dello Stato pericolosità sociale e terrorismo). La logica è quella di escludere coloro che in un modo o nell altro si siano macchiati di responsabilità che vanno ben oltre a quella di far scadere il permesso di soggiorno o di entrare illegalmente sul territorio nazionale. Ci siamo chiesti se pur non essendo stato previsto espressamente dalla norma siano da ritenersi ugualmente esclusi coloro che abbiano ricevuto provvedimenti di espulsione promananti dall Autorità giudiziaria come quelli sanciti dagli artt. 235 e 312 del codice penale o quelli stabiliti dall art. 86 del D.P.R. n. 309/1990 ovvero dagli artt. 15 e 16 del Testo Unico. Il caso classico è il provvedimento di espulsione disposto dal giudice del dibattimento nella sentenza di condanna per reati collegati allo spaccio di stupefacenti o quello emesso dal magistrato di sorveglianza. A questi si può aggiungere l espulsione giudiziale che può disporre il giudice di pace sul reato di clandestinità del 10 bis. Sebbene la norma non contempli questo tipo di provvedimenti espulsivi non ce la sentiamo di non considerare questo tipo di espulsioni come non ostative. Riservandoci di approfondire la questione anche alla luce delle circolari che verranno emesse riteniamo quindi che le uniche espulsioni non ostative siano quelle per ingresso illegale (art. 13 comma 2 lettera a del Testo Unico) e per soggiorno irregolare (art.13 comma 2 lettera b del testo Unico). Tutte le altre sono ostative. SEGNALAZIONI NEL SISTEMA INFORMATIVO SCHENGEN Tra i fattori di esclusione dalla procedura di emersione vi è la presenza di segnalazioni a carico del lavoratore straniero nel Sistema Informativo Schengen. Non è detto che lo straniero sappia di essere segnalato nel SIS ma non sarà comunque possibile inviare lettere di accesso al SIS per tutti gli interessati ed avere risposta entro lo scadere dei termini per la presentazione della domanda di emersione. Quindi bisognerà spiegare a chi si rivolge a noi (e che a proprio carico ha una segnalazione SIS o non lo 15

16 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria sa ma potrebbe averla) che se vorrà dovrà presentare la domanda di Sanatoria fermo restando che dovrà mettere in conto obbligatoriamente un contenzioso col TAR sperando di avere un buon legale. Quindi bisognerà fare una forzatura presentando la domanda con l auspicio di rimuovere tramite ricorso al TAR il fattore ostativo (la segnalazione nel SIS). Riportiamo comunque un interessante approfondimento pubblicato su Melting Pot: LA CANCELLAZIONE DELLE SEGNALAZIONI SCHENGEN Tra le cause ostative alla possibilità di perfezionare il procedimento di emersione dei lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno è compresa anche la segnalazione nella banca dati Schengen. Si tratta di segnalazioni che non solo l Italia ma tutti i paesi facenti parte dell accordo possono mettere in atto. Il caso più frequente è quello che riguarda i respingimenti (sopratutto dai paesi dell est europeo come la Polonia) di cittadini extraue (moldavi ucraini etc) che hanno tentato l attraversamento della frontiera verso l Europa anche se in questo caso l Italia non tiene conto della segnalazione. Ma l inserimento nella banca dati Schengen può avvenire anche a causa di una vera e proprio espulsione dagli stessi paesi. Fin da subito si evidenzia la sproporzione di una tale previsione tenuto conto del fatto che una espulsione dal territorio italiano non è considerata ostativa alla regolarizzazione mentre si ritiene ostativo un provvedimento prodotto da un diverso paese europeo. Per far fronte a questa situazione affinché il procedimento di regolarizzazione possa perfezionarsi occorre svolgere due diverse operazioni. 1 - Verifica dell esistenza di una segnalazione Schengen. Sarà necessario in primo luogo verificare l esistenza di una segnalazione Schengen a carico del lavoratore. Per farlo è possibile inviare una richiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno (preoccupandosi ovviamente di conservare copia della documentazione). L indirizzo a cui inviare la richiesta è: Ministero dell Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza Ufficio di coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia Divisione N. SIS via Torre di Mezzavia n ROMA La busta dovrà contenere: Lettera in cui si richiede di venire a conoscenza della segnalazione Schengen eventuale (se possibile indicando anche il paese che potrebbe aver effettuato la segnalazione richiedendo inoltre di conoscere l autorità al quale inviare l evenutale richiesta di cancellazione l autorizzazione a ricevere la risposta anche via fax per accorciare i tempi); copia del passaporto del cittadino straniero di cui si richiede la verifica dell esistenza della segnalazione ; eventuale delega firmata dal cittadino straniero che incarica altra persona nella verifica della segnalazione; documento di identità del delegato 2- Richiesta di cancellazione dalla banca dati Schengen. La richiesta di cancellazione dalla banca dati Schengen dovrà essere inoltrata all autorità che ha effettuato la segnalazione. In alcuni casi è possibile effettuare la domanda di cancellazione anche attraverso la rappresentanza consolare dello Stato in Italia come per esempio per le segnalazioni in capo alla Repubblica d Ungheria (anche via fax) oppure nel caso dell Austria (anche se occorrerà recarsi presso la sede del consolato) mentre per altri Stati (come ad esempio la Polonia) la cancellazione delle segnalazioni SIS potrà avvenire solo individuando l autorità che l ha emessa e quindi inoltrando ad essa la domanda. La domanda può essere inviata in inglese o francese. L esito della richiesta di cancellazione dipende dalla legislazione del paese che l ha effettuata (per esempio i termini di validità l eventuale automaticità del rinnovo) ma anche dalle motivazioni che sostengono la richiesta. Nel caso della regolarizzazione di colf e badanti sarà quindi utile specificare: 16

17 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria L esistenza in Italia di una legge(legge 78/2009 n.) che offre la possibilità di regolarizzare la situazione di soggiorno sul territorio italiano; L esistenza di un datore di lavoro che esprime la volontà di regolarizzare il rapporto di lavoro (documentabile allegando copia della ricevuta della domanda di emersione); L inesistenza di altre cause ostative alla regolarizzazione ed in generale di condanne o denunce a proprio carico; L eventuale presenza di legami familiari in Italia con persone regolarmente soggiornanti o in fase di regolarizzazione. La cancellazione delle segnalazioni per: La Polonia E necessario conoscere l autorità che ha effettuato la segnalazione e la data della stessa. Per cancellarla non si potrà fare riferimento al Consolato polacco in Italia ma si dovrà inviare la richiesta in lingua presso l autorità polacca. L Austria Le segnalazioni effettuate dall Austria potranno essere cancellate dall Italia ma è necessario recarsi al Consolato austriaco con tutta la documentazione compreso il provvedimento emesso dall autrorità austriaca. Spesso però siamo in assenza di provvedimenti formali notificati agli interessati e quindi sarà necessario procedere con la richiesta al Ministero dell Interno (come sopra) che urgentemente potrà indicare l autorità e la data dell inserimento nella banca dati SIS. Per maggiori informazioni sulle modalità di cancellazione delle segnalazioni austriache 06/ L Ungheria L iter per la cancellazione delle segnalazioni in capo alla Repubblica di Ungheria è relativamente più semplice. E necessario inviare al numero di fax 06/ la documentazione relativa alla procedura di emersione e una copia del passaporto richiedendo la cancellazione dalla banca dati SIS che avverrà contro il pagamento di una sanzione. Ovviamente solamente nel caso in cui siano trascorsi i termini previsti per la cancellazione. Questa procedura serve infatti ad evitare che la segnalazione venga automaticamente rinnovata. Inviando la richiesta dunque alla scadenza dei termini della segnalazione la stessa verrà cencellata. Dal sito di Melting Pot è possible scaricare il fac-simile della richiesta per conoscere l esistenza di eventuali segnalazioni. I COSTI DELLA SANATORIA Il conto per sei profili professionali. Calcolo dei versamenti da effettuare per la regolarizzazione di alcune delle principali categorie di lavoratori. Valori in Euro. Da Il sole 24 Ore Attenzione: il totale è comprensivo di stipendio. Se si vuole avere un idea del costo della sanatoria senza gli stipendi bisogna sommare ai 1000 di contributo e ai 1462 di marca da bollo i valori riportati nella colonna Contribuzione INPS c/datore di lavoro (che vanno moltiplicati per minimo 6 mesi). Qualifica Paga lorda mensile Contribuzion e INPS c/datore di lavoro Totale Mese Totale 6 mesi Contributo forfait 1000 Totale (comprensivo di stipendio) Manovale edile (I livello azienda artigiana) (con accantonamen to cassa edile)

18 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria Qualifica Paga lorda mensile Contribuzion e INPS c/datore di lavoro Totale Mese Totale 6 mesi Contributo forfait 1000 Totale (comprensivo di stipendio) Cameriere (IV livello pubblici esercizi) Colf (livello A part time 20 ore con paga pari all assegno sociale) Bracciante agricolo comune (mese intero) Meccanico (V livello azienda artigiana) Meccanico (III livello azienda industriale < 15 dipendenti)

19 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria Volendo fare un calcolo che tenga conto solo dei contributi da versare e non della retribuzione è possibile fare riferimento a questa tabella pubblicata su Italia Oggi l 1/9/12. Quindi: Emersione di una colf : 20 ore settimanali; paga oraria di 5 per 6 mesi (520 ore di lavoro) il costo è di: 1000 contributo forfetario marca da bollo contributi/tasse Totale: Se a questo si aggiunge lo stipendio (429 /mese x 6 mesi) si arriva a circa

20 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria Emersione di un operaio edile: Full time IV livello CCNL 18 giugno 2008 per 6 mesi il costo è di: contributo forfetario marca da bollo contributi INPS+ 200 IRPEF Totale: Se a questo si aggiunge lo stipendio (1.328 /mese x 6 mesi) si arriva a circa SUGGERIMENTI UTILI DA DARE: cercate di informarvi il più possibile sul vostro datore di lavoro! Molte persone hanno ricevuto un diniego nella Sanatoria 2009 perché il datore non aveva requisiti di reddito o perché se straniero non era in possesso di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo! Dovete verificare che il datore abbia tutti i requisiti richiesti e che non abbia già partecipato ad altre sanatorie o decreti flusso senza aver poi firmato il contratto di soggiorno o assunto il lavoratore! Se avete conservato i provvedimenti di espulsione ricevuti finora fateceli vedere in modo da capire se potete comunque partecipare a questa procedura: se i provvedimenti sono per ingresso illegale o soggiorno irregolare - art. 13 comma 2 lettere a) e b) TU Immigrazione - non vi impediscono di partecipare al procedimento di emersione! Fate attenzione a chi dice che andando a denunciare il proprio datore di lavoro si ottiene un permesso di soggiorno! Gli stranieri che hanno subito gravi forme di sfruttamento lavorativo potranno chiedere un permesso per motivi umanitari ma il rilascio del permesso non è automatico e bisogna denunciare il proprio datore. Fate attenzione perché è considerata sfruttamento una condizione lavorativa caratterizzata da un attività organizzativa di intermediazione reclutando manodopera o organizzandola mediante violenza minaccia o intimidazione approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori (art. 603 bis codice penale) e non il semplice lavoro in nero. Provate a valutare la possibilità di presentare prima della domanda di emersione o in parallelo ad essa istanza di riabilitazione penale nel caso in cui ci siano condanne penali ostative. In molti casi infatti la giustizia amministrativa ha annullato i rigetti della Sanatoria 2009 fondati sull ostativo penale ove gli avvocati di parte dimostravano nelle more del procedimento l avvenuta riabilitazione penale del proprio assistito. Questo passaggio è un po delicato e quindi non lo abbiamo messo nello schema che consegniamo ai cittadini stranieri. Sarebbe auspicabile però dare questo suggerimento a chi ci chiede consulenza. LINK UTILI: Pagina ASGI dedicata alla Regolarizzazione 2012 : Focus Emersione Ministero del Lavoro e dell'interno: Melting Pot- Speciale Sanatoria 2012: Sito Ministero Interno: 20

21 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria ALLEGATO 1: LE FONTI NORMATIVE Il testo dell articolo 5 (disposizione transitoria) 1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'unione europea ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l immigrazione previsto dall articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il Ministro per la cooperazione internazionale e l integrazione e con il Ministero dell economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. 2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo i rapporti di lavoro a tempo parziale fatto salvo quanto previsto dal comma 8 in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare. 3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni anche con sentenza non definitiva compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale per: a) favoreggiamento dell immigrazione clandestina verso l Italia e dell immigrazione clandestina dall Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell art.603-bis del codice penale; c) reati previsti dall articolo 22 comma 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Non è ammesso altresì alla procedura di cui al presente articolo il datore di lavoro che a seguito dell espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro. 5. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 è presentata previo pagamento con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo di un contributo forfetario di euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell imposta sul reddito. La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata all atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E fatto salvo l obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi. 6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative: a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni; b) al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario fiscale previdenziale o assistenziale. 7. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l emersione del rapporto di lavoro 8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 è indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e in caso di lavoro domestico l orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dall articolo 30- bis comma 3 lettera c) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n Lo sportello unico per l'immigrazione verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione di cui al comma 5. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro deve 21

22 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'impiego ovvero in caso di rapporto di lavoro domestico all'inps. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno. 10. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione di cui al presente articolo ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione la sospensione di cui al comma 6 cessa rispettivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro. 11. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo lo straniero non può essere espulso tranne che nei casi previsti al successivo comma 13. La sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano rispettivamente per il datore di lavoro e per il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni. 13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13 commi 1 e 2 lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni; b) che risultino segnalati anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'italia ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati anche con sentenza non definitiva compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall articolo 380 del medesimo codice; d) che comunque siano considerati una minaccia per l ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne anche con sentenza non definitiva compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall articolo 381 del medesimo codice. 14. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il Ministro per la cooperazione internazionale e l integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario di cui al comma 5 del presente articolo tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni ovvero concorre al fatto nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. 16. In funzione degli effetti derivanti dall attuazione del presente articolo il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 43 milioni di euro per l anno 2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall anno Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo pari a 4355 milioni di euro per l anno 2012 a 169 milioni di euro per l anno 2013 a 270 milioni di euro per l anno 2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall anno 2015 si provvede quanto a 4355 milioni di euro per l anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e quanto a 169 milioni di euro per l anno 2013 a 270 milioni per l anno 2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall anno 2015 mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell Ente per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. 22

23 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria Circolare n del 27 luglio prime indicazioni in ordine al decreto legislativo n. 109 del 2012 Con circolare n del 27 luglio 2012 il Ministero dell interno dirama le prime indicazioni in ordine al decreto legislativo n. 109 del 2012 emanato di recente. Dalla lettura del documento esso non fa che riprendere pedissequamente il dettato normativo delle singole disposizioni costituenti l anzidetto decreto legislativo. Degne di nota risultano essere solo due precisazioni rese con riferimento al procedimento di emersione. 1) La prima intercetta nell ambito dei datori di lavoro deputati ad avvalersi dei benefici dell emersione anche i titolari del permesso di soggiorno per familiare di cittadino UE ovvero del permesso di soggiorno permanente per familiare di cittadino UE. 2) La seconda tende a puntualizzare il perimetro delle cause di esclusione ascrivibili al lavoratore straniero. In altri termini oltre a quelle espressamente previste dal comma 13 dell art. 5 (espulsioni pesanti SIS condanne da 380 pericolosità sociale con o senza condanne da 381) l Amministrazione richiama la condizione ostativa rappresentata dal non essere il lavoratore straniero presente sul territorio nazionale ininterrottamente almeno dal 31 dicembre Viene fatto l esempio dello straniero intercettato in fase di ingresso sul territorio nazionale in data successiva al 31 dicembre

24

25

26

27

28

29 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria Circolare n del 31 luglio 2012 Al pari di quella del 27 luglio anche tale circolare riprende pedissequamente il dettato normativo. In particolare questi i passaggi degni di nota: 1) il fatto che venga richiesto a differenza della sanatoria del 2009 il parere della Questura anche sul datore di lavoro. Ciò per i motivi legati all ostatività sancita dal comma 3; 2) vengono esplicitate le modalità con cui dovrà essere formulato il giudizio di pericolosità sociale in riferimento alle condanne ex art. 381 c.p.p. (comma 13 lettera d) che dovranno tenere conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 172/2012 (e non come erroneamente scritto dal Ministero n. 182/2012): irragionevolezza di presunzioni assolute specie quando limitano un diritto fondamentale della persona ; valutazione caso per caso della effettiva e concreta pericolosità sociale. 24

30 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE Direzione Centrale per le Politiche dell'immigrazione e dell'asilo Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'immigrazione e dell'asilo OGGETTO: Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative assunzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e irregolare." È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2012 serie generale n. 172 il decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative assunzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e irregolare" che entrerà in vigore il prossimo 9 agosto La Direttiva che viene recepita intende rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale introducendo il divieto per i datori di lavoro di impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e irregolare nonché norme minime relative assunzioni e a provvedimenti nei confronti di tali datori di lavoro. Il predetto divieto in realtà è già presente nel nostro ordinamento che - all'articolo 22 comma 12 del decreto legislativo 286/ prevede che l'impiego di stranieri il cui soggiorno e irregolare sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro per ogni lavoratore impiegato. Il decreto legislativo in oggetto reca delle ipotesi aggravanti nei casi in cui l'impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno e irregolare sia caratterizzato da "particolare sfruttamento" riconducibili alle ipotesi in cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale. Particolare interesse per le procedure di competenza degli Sportelli Unici per l'immigrazione riveste la modifica apportata al citato art. 22 con l'introduzione del comma 5 ter. Tale disposizione prevede che il nulla osta lavoro debba essere rifiutato ovvero nel caso sia stato rilasciato debba essere revocato nell'ipotesi in cui: gli specifici documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati o contraffatti; lo straniero non si rechi presso lo Sportello Unico competente per la firma del contratto di soggiorno entro il termine previsto dalla norma salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nullaosta viene comunicata al Ministero degli Affari Esteri con un collegamento telematico appositamente predisposto anche per gli eventuali adempimenti correlati alla successiva revoca del visto di ingresso. Si segnala inoltre l'abrogazione del comma 7 del già richiamato art. 22. Tale disposizione va correlata con l'attuale sistema della comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego che assorbe con l'invio del modello unico gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro nei confronti della competente Prefettura. Al fine di consentire ai datori di lavoro interessati di adeguarsi volontariamente alle norme di legge ponendo in atto un ravvedimento operoso e di evitare così sanzioni più gravi è stata prevista una fase transitoria entro la quale può essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare. L'art. 5 del provvedimento normativo titolato "Disposizione transitoria" ha introdotto quindi la possibilità per i datori di lavoro italiani o stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo occupano irregolarmente da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di immersione lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2000 e 11 o precedentemente e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione. Si fa presente che le indicazioni circa le modalità di presentazione della dichiarazione di immersione del rapporto di lavoro o quelle necessarie per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo contributivo e fiscale pari almeno a sei mesi nonché i limiti di reddito di lavoro di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali con il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle Finanze da adottarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo. Si evidenziano di seguito alcuni punti della normativa di particolare rilevanza e si fa riserva di fornire le indicazioni operative non appena sarà adottato il predetto decreto interministeriale. In particolare: il lavoratore straniero per il quale presentata la domanda di emersione deve trovarsi nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente e la sua presenza deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici;

31 la dichiarazione di emersione è rivolta ai lavoratori subordinati stranieri occupati in tutti i settori; sono specificate le cause di inammissibilità alla procedura per il datore di lavoro tra le quali la mancata stipula con il medesimo del contratto di soggiorno e la mancata assunzione del lavoratore a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso per lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro; il contributo forfettario da versare prima della presentazione della dichiarazione ammonta a e uno; all'atto della stipula del contratto di soggiorno devono essere altresì regolarizzate le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi; è prescritto che il parere della questura venga spesso anche nei riguardi del datore di lavoro e che venga acquisito anche il parere della Direzione Territoriale del Lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicati; sia il datore di lavoro sia il lavoratore dovranno essere convocati presso lo Sportello Unico per la presentazione della documentazione richiesta e per la firma del contratto di soggiorno; la comunicazione obbligatoria di assunzione del lavoratore al Centro per l'impiego o all'inps in base alla tipologia di lavoro deve essere effettuata contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno; i requisiti di accesso alla procedura riguardanti il lavoratore straniero sono stati previsti tenendo conto di quanto indicato nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2012 in merito alla valutazione della pericolosità sociale degli stranieri con riferimento ai reati previsti dall'art. 381 del cpp. Si ringrazia per l'attenzione IL DIRETTORE CENTRALE (Malandrino)

32 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria Risoluzione n. 85/E del 31 agosto 2012 dell Agenzia delle Entrate Con questa risoluzione l Agenzia delle entrate ha provveduto ad istituire i codici tributo nonché a fornire le istruzioni operative ai fini del versamento del contributo forfetario. 25

33 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti RISOLUZIONE N. 85/E Roma 31 agosto 2012 OGGETTO:Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi del contributo forfettario dovuto ai sensi dell articolo 5 comma 5 del decreto legislativo del 16 luglio 2012 n. 109 L articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109 prevede che I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'unione europea ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione [ ]. La dichiarazione e' presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 [ ]. L articolo 5 comma 5 del citato decreto stabilisce che tale dichiarazione e' presentata previo pagamento [ ] di un contributo forfettario di euro per ciascun lavoratore. [ ]. In attuazione del predetto disposto normativo è stato emanato il decreto del Ministro dell'interno del 29 agosto 2012 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto all articolo 2 prevede che il pagamento del contributo forfettario sia effettuato esclusivamente tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi.

Circolare N.116 del 31 Luglio Immigrati e lavoro: un occasione per regolarizzare i rapporti in corso

Circolare N.116 del 31 Luglio Immigrati e lavoro: un occasione per regolarizzare i rapporti in corso Circolare N.116 del 31 Luglio 2012 Immigrati e lavoro: un occasione per regolarizzare i rapporti in corso Immigrati e lavoro: un occasione per regolarizzare i rapporti in corso Gentile cliente, con la

Dettagli

Immigrati e lavoro: un occasione per regolarizzare i rapporti in corso

Immigrati e lavoro: un occasione per regolarizzare i rapporti in corso CIRCOLARE A.F. N. 116 del 31 Luglio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Immigrati e lavoro: un occasione per regolarizzare i rapporti in corso Premessa Come noto, la direttiva 2009/52/CE ha previsto l introduzione

Dettagli

OGGETTO: Regolarizzazione immigrati e contributo forfettario

OGGETTO: Regolarizzazione immigrati e contributo forfettario Informativa per la clientela di studio N. 133 del 05.09.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Regolarizzazione immigrati e contributo forfettario Gentile Cliente, con la stesura del presente documento

Dettagli

Nello specifico l art. 5 del decreto contiene le norme sulla regolarizzazione che sono entrate in vigore lo scorso 9 agosto.

Nello specifico l art. 5 del decreto contiene le norme sulla regolarizzazione che sono entrate in vigore lo scorso 9 agosto. Dal 15 settembre al via la regolarizzazione di stranieri in Italia Dal prossimo 15 settembre al 15 ottobre sarà possibile regolarizzare la posizione di stranieri presenti irregolarmente sul territorio

Dettagli

Le disposizioni relative alla "Dichiarazione di attivita di assistenza e di sostegno alle famiglie"

Le disposizioni relative alla Dichiarazione di attivita di assistenza e di sostegno alle famiglie Legge 102/2009 con la conversione del Dl Anticrisi n. 78/2009 Le disposizioni relative alla "Dichiarazione di attivita di assistenza e di sostegno alle famiglie" Legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012 n. 109 Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012 n. 109 Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni

Dettagli

SINDACALE E PREVIDENZIALE

SINDACALE E PREVIDENZIALE OGGETTO: CITTADINI EXTRACOMUNITARI PRIVI DI VALIDO TITOLO DI SOGGIORNO - REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO (DAL 15 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2012) L art. 5 del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n.

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 29 agosto 2012 Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare. (12A09682) IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109 Decreto Legislativo n. 109 del 16/07/2012 Articolo 5 Disposizione Transitoria DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012 n. 109 Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni

Dettagli

Emersione dal lavoro irregolare per lavoratori stranieri anno 2012

Emersione dal lavoro irregolare per lavoratori stranieri anno 2012 Emersione dal lavoro irregolare per lavoratori stranieri anno 2012 La normativa di riferimento Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 29 agosto 2012 Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare. (12A09682) IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto

Dettagli

SANATORIA 2012 DECRETO LEGISLATIVO 109/2012 ART. 5 (C.D. RAVVEDIMENTO ONEROSO, REGOLARIZZAZIONE O EMERSIONE DAL LAVORO NERO)

SANATORIA 2012 DECRETO LEGISLATIVO 109/2012 ART. 5 (C.D. RAVVEDIMENTO ONEROSO, REGOLARIZZAZIONE O EMERSIONE DAL LAVORO NERO) SANATORIA 2012 DECRETO LEGISLATIVO 109/2012 ART. 5 (C.D. RAVVEDIMENTO ONEROSO, REGOLARIZZAZIONE O EMERSIONE DAL LAVORO NERO) A cura di Salvatore Fachile aggiornata al 10 settembre 2012 Quali datori di

Dettagli

SANATORIA PER LE BADANTI E LE COLF E SOSPENSIONE DELLE MISURE PER COMBATTERE LA CLANDESTINITA

SANATORIA PER LE BADANTI E LE COLF E SOSPENSIONE DELLE MISURE PER COMBATTERE LA CLANDESTINITA SANATORIA PER LE BADANTI E LE COLF E SOSPENSIONE DELLE MISURE PER COMBATTERE LA CLANDESTINITA Commento a cura del Dott. Massimo Linarello (Ufficiale di P.M. del Comune di Perugia) www.poliziamunicipale.it

Dettagli

Immigrati, arriva la sanatoria Giovedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Luglio :08

Immigrati, arriva la sanatoria Giovedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Luglio :08 E' in arrivo una nuova sanatoria. Il 15 settembre sarà il giorno cruciale: la domanda di ottenimento del permesso potrà essere inoltrata entro il giorno 15 del mese do ottobre. A condizione di dimostrare

Dettagli

LA REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI

LA REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI LA REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI La legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione con modificazione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, pubblicata nel S.O. della Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009,

Dettagli

Sanatoria extraue soft: cancellati i requisiti di idoneità alloggiativa, permessi più semplici

Sanatoria extraue soft: cancellati i requisiti di idoneità alloggiativa, permessi più semplici CIRCOLARE A.F. N. 118 del 17 Luglio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Sanatoria extraue soft: cancellati i requisiti di idoneità alloggiativa, permessi più semplici (Art. 9 DL n. 76/2013) Premessa Con

Dettagli

CITTÀ DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione

CITTÀ DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CITTÀ DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 113 Operativa OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. Modifiche normative in tema di:

Dettagli

Qui i dettagli della norma transitoria ( cioè della regolarizzazione): NON CHIAMATELA SANATORIA Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Agosto :39

Qui i dettagli della norma transitoria ( cioè della regolarizzazione): NON CHIAMATELA SANATORIA Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Agosto :39 Chiamatela piuttosto ravvedimento operoso o norma transitoria, così come è stata definita dal Ministro per l'integrazione Riccardi in alcuni interventi e interviste rilasciate, l'ultima al Sole 24 Ore

Dettagli

SANATORIA A cura di Salvatore Fachile, aggiornato Quali datori di lavoro possono presentare la domanda di sanatoria?

SANATORIA A cura di Salvatore Fachile, aggiornato Quali datori di lavoro possono presentare la domanda di sanatoria? SANATORIA 2012 DECRETO LEGISLATIVO 109/2012 ART. 5 (C.D. RAVVIDIMENTO ONEROSO, REGOLARIZZAZIONE O EMERSIONE DAL LAVORO NERO) A cura di Salvatore Fachile, aggiornato 26.09.2012 Quali datori di lavoro possono

Dettagli

Oggetto Disposizione transitoria per l emersione di lavoratori extracomunitari. Articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012.

Oggetto Disposizione transitoria per l emersione di lavoratori extracomunitari. Articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012. DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE RISCHI Circolare n. 48 Roma, 2 ottobre 2012 Al Ai Dirigente Generale Responsabili di tutte le Strutture Centrali e Territoriali e p.c. a: Organi Istituzionali Magistrato

Dettagli

PARTE SPECIALE E REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE

PARTE SPECIALE E REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE PARTE SPECIALE E REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 1 DI 6 SOMMARIO D.Lgs. 231/2001 1. RIFERIMENTI NORMATIVI... 3 2. I FATTORI

Dettagli

Operativa dal la sanatoria per i lavoratori stranieri ExtraUE irregolari

Operativa dal la sanatoria per i lavoratori stranieri ExtraUE irregolari CIRCOLARE A.F. N.133 del 26 settembre 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Operativa dal 15.9.2012 la sanatoria per i lavoratori stranieri ExtraUE irregolari Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

EMERSIONE U.T.G. Prefettura di Treviso - dott.ssa Paola De Palma

EMERSIONE U.T.G. Prefettura di Treviso - dott.ssa Paola De Palma EMERSIONE 2012 L emersione dal lavoro irregolare e le procedure di regolarizzazione previste dal decreto l.vo 16.7.2012 n.109 e D.M. 29.8.2012: attuazione della direttiva 209/52/CE che introduce norme

Dettagli

Prot.5575/p/cv Roma, 24 settembre Oggetto: Dlgs n.109/2012 Videoconferenza 27/9/2012

Prot.5575/p/cv Roma, 24 settembre Oggetto: Dlgs n.109/2012 Videoconferenza 27/9/2012 Prot.5575/p/cv Roma, 24 settembre 2012 A tutte le Casse Edili e p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Lettera circolare n. 27/2012 Oggetto: Dlgs n.109/2012 Videoconferenza 27/9/2012

Dettagli

Permesso di soggiorno e diniego di rinnovo

Permesso di soggiorno e diniego di rinnovo Permesso di soggiorno e diniego di rinnovo Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro, Note a sentenza Massima Non è legittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno motivato

Dettagli

Circolare N.118 del 17 Luglio 2013

Circolare N.118 del 17 Luglio 2013 Circolare N.118 del 17 Luglio 2013 Sanatoria extraue soft. Cancellati i requisiti di idoneità alloggiativa, permessi più semplici Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che per effetto

Dettagli

Paesi che hanno accordi con l Italia da impiegare in qualsiasi settore (anche lavoro domestico) provenienti da:

Paesi che hanno accordi con l Italia da impiegare in qualsiasi settore (anche lavoro domestico) provenienti da: Flussi 2010/2011 Paesi che hanno accordi con l Italia da impiegare in qualsiasi settore (anche lavoro domestico) provenienti da: 52.080 4.500 cittadini albanesi 1.000 cittadini algerini 2.400 cittadini

Dettagli

REGOLARIZZAZIONEDEL LAVORODOMESTICO. Vademecum utileperla valutazionedifatibilità delsingolocaso.

REGOLARIZZAZIONEDEL LAVORODOMESTICO. Vademecum utileperla valutazionedifatibilità delsingolocaso. REGOLARIZZAZIONEDEL LAVORODOMESTICO Vademecum utileperla valutazionedifatibilità delsingolocaso. REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO DOMESTICO Vademecum utile per la valutazione di fattibilità del singolo caso.

Dettagli

Roma, 10/08/2009. e, per conoscenza, Circolare n. 101

Roma, 10/08/2009. e, per conoscenza, Circolare n. 101 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale Entrate Roma, 10/08/2009 Circolare n. 101 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari

La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari Guida operativa per le imprese associate La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari 2012 Direzione Sindacale Welfare Sicurezza sul lavoro Servizi Assistenza Mercato del Lavoro

Dettagli

Documenti aggiuntivi sono infatti richiesti per l assunzione se il lavoratore è:

Documenti aggiuntivi sono infatti richiesti per l assunzione se il lavoratore è: Badanti straniere Documenti badanti straniere All atto dell assunzione, tutti i lavoratori domestici (italiani e stranieri) sono tenuti a consegnare al datore di lavoro una copia dei seguenti documenti:

Dettagli

OSSERVATORIO ITALIANO

OSSERVATORIO ITALIANO OSSERVATORIO ITALIANO Appendice a cura di Paolo Bonetti Leggi, regolamenti e decreti statali 5. Decreto del Ministro dell interno 29.8.2012 1 Attuazione dell art. 5 del d.lgs. n. 109/2012, in materia di

Dettagli

Al via la regolarizzazione dei lavoratori domestici

Al via la regolarizzazione dei lavoratori domestici Il punto di pratica professionale Al via la regolarizzazione dei lavoratori domestici a cura di Alessandro Millo Funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena La legge prevede la possibilità

Dettagli

IL LAVORATORE STRANIERO: INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO LA TUTELA DEL LAVORATORE IRREGOLARE

IL LAVORATORE STRANIERO: INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO LA TUTELA DEL LAVORATORE IRREGOLARE IL LAVORATORE STRANIERO: INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO LA TUTELA DEL LAVORATORE IRREGOLARE Corso di formazione sul diritto degli stranieri per i difensori d ufficio presso i centri di identificazione

Dettagli

PRONTUARIO MISURE CONTRO L IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. Violazione Condotta Sanzione D.Lvo 286/98 art.13.c.13 Rientro in Italia senza autorizzazione

PRONTUARIO MISURE CONTRO L IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. Violazione Condotta Sanzione D.Lvo 286/98 art.13.c.13 Rientro in Italia senza autorizzazione PRONTUARIO MISURE CONTRO L IMMIGRAZIONE CLANDESTINA Violazione Condotta art.13.c.13 Rientro in Italia senza autorizzazione Straniero espulso dal T.N. (ed uscito dal T.N) con provvedimento nr.. emesso dal

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LIVIA TURCO, DAMIANO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, PICIERNO, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LIVIA TURCO, DAMIANO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, PICIERNO, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3852 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LIVIA TURCO, DAMIANO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, PICIERNO, MAURIZIO

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 16 LUGLIO 2012, N. 109 (INTEGRATO CON IL DECRETO INTERMINISTERIALE DI ATTUAZIONE E LA CIRCOLARE APPLICATIVA)

DECRETO LEGISLATIVO 16 LUGLIO 2012, N. 109 (INTEGRATO CON IL DECRETO INTERMINISTERIALE DI ATTUAZIONE E LA CIRCOLARE APPLICATIVA) SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROCEDURA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE DECRETO LEGISLATIVO 16 LUGLIO 2012, N. 109 (INTEGRATO CON IL DECRETO INTERMINISTERIALE DI ATTUAZIONE E LA CIRCOLARE APPLICATIVA) a

Dettagli

(p. l Area Immigrazione) -Coordinatori Regionali Inca. -Direttori Provinciali Inca. -Uffici zona Inca. loro sedi. Roma, 18 novembre 2016

(p. l Area Immigrazione) -Coordinatori Regionali Inca. -Direttori Provinciali Inca. -Uffici zona Inca. loro sedi. Roma, 18 novembre 2016 Area Immigrazione Prot. n. 8/2016 -Coordinatori Regionali Inca -Direttori Provinciali Inca -Uffici zona Inca loro sedi Roma, 18 novembre 2016 Oggetto: DLGS 203/2016 - Disposizioni nell ambito dell ingresso

Dettagli

soggiornare in Italia da almeno 5 anni ed essere in regola con il permesso di soggiorno;

soggiornare in Italia da almeno 5 anni ed essere in regola con il permesso di soggiorno; PERMESSO DI SOGGIORNO CE LUNGO SOGGIORNANTI (EX CARTA DI SOGGIORNO) Il cittadino extracomunitario in possesso dei requisiti di seguito riportati, può richiedere, per sè e per i propri familiari, il 'permesso

Dettagli

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE DEI LAVORATORI STRANIERI EXTRACOMUNITARI IMPIEGATI NEL SETTORE DOMESTICO Frequently Asked Questions 1. Da quando sono in vigore le procedure per l emersione? Dal 21 agosto

Dettagli

INDICE SISTEMATICO. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

INDICE SISTEMATICO. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 INDICE SISTEMATICO Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO Commento per articolo Art.

Dettagli

Circolare N.02 del 08 Gennaio 2013

Circolare N.02 del 08 Gennaio 2013 Circolare N.02 del 08 Gennaio 2013 Sanatoria extra UE. Più tempo per la presentazione delle domande se si è versato il contributo Sanatoria extraue: più tempo per la presentazione delle domande se si è

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale VISTO l articolo 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante

Dettagli

Il documento unico di regolarità contributiva

Il documento unico di regolarità contributiva Il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C. A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA GIUGNO 2008 Riferimenti normativi attuali D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito nella L. 22.11.2002, n. 266 Art.

Dettagli

Zanzar Sistem S.p.A Corso Europa, z.i. 74023 Grottaglie (TA) P.IVA 02059890737 Oggetto: aggiornamento reati riconducibili al mod. 231. Impiego lavoratori stranieri Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla

Dettagli

PRATICA DI REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI

PRATICA DI REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI PRATICA DI REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI Compilare tutti i campi del presente modulo Il modulo è compilabile a video DATI DELLO STUDIO Studio Persona di riferimento Codice Fiscale Partita Iva Telefono

Dettagli

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE DEI LAVORATORI STRANIERI EXTRACOMUNITARI 2012 Frequently Asked Questions 1.- Quando si può presentare la domanda di emersione? La dichiarazione di emersione potrà essere

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale VISTO l articolo 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del

Dettagli

Decreto legislativo 109/2012 su laoratori senza permesso di soggiorno

Decreto legislativo 109/2012 su laoratori senza permesso di soggiorno Decreto legislativo 109/2012 su laoratori senza permesso di soggiorno DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109 Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a

Dettagli

Il/la sottoscritto/a nato/a a il / /

Il/la sottoscritto/a nato/a a il / / AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAGLIARI c/o Palazzo di Giustizia Piazza della Repubblica 09125 CAGLIARI ***** ISTANZA PER L AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Il/la sottoscritto/a

Dettagli

TELEGRAMMA URGENTISSIMO ROMA, 3 GENNAIO 2007 AI SIGG. PREFETTI U.T.G. DELLA REPUBBLICA AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

TELEGRAMMA URGENTISSIMO ROMA, 3 GENNAIO 2007 AI SIGG. PREFETTI U.T.G. DELLA REPUBBLICA AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE TELEGRAMMA URGENTISSIMO ROMA, 3 GENNAIO 2007 E, P.C.: AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA AI SIGG.

Dettagli

Documentazione per la scelta e revoca del Medico di Medicina Generale /Pediatra di Libera Scelta

Documentazione per la scelta e revoca del Medico di Medicina Generale /Pediatra di Libera Scelta Documentazione per la scelta e revoca del Medico di Medicina Generale /Pediatra di Libera Scelta Prima iscrizione Pediatra - Codice fiscale (in visione, già risulta nel sistema ASUR) - Se proveniente da

Dettagli

Il volume è stato chiuso in redazione il 4 settembre 2009

Il volume è stato chiuso in redazione il 4 settembre 2009 Il volume è stato chiuso in redazione il 4 settembre 2009 ISBN: 978-88-324-7345-2 2009 - Il Sole 24 ORE S.p.A. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa 91, 20149 Milano Redazione: Via G. Patecchio,

Dettagli

Per i lavoratori italiani o di paesi dell Unione Europea

Per i lavoratori italiani o di paesi dell Unione Europea Lavoratori Domestici: COSA FARE PRIMA DELL'ASSUNZIONE A seconda della provenienza e dell età del lavoratore sono richiesti adempimenti diversi sia al datore di lavoro sia al lavoratore. Per i lavoratori

Dettagli

Rev. 0 del 25/03/2011 REGOLAMENTO PER LA DILAZIONE/SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI

Rev. 0 del 25/03/2011 REGOLAMENTO PER LA DILAZIONE/SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI Rev. 0 del 25/03/2011 REGOLAMENTO PER LA DILAZIONE/SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI 1 SOMMARIO Art. 1... 3 Requisiti... 3 Art. 2... 3 Modalità e termini di presentazione della domanda... 3 Art. 3... 3 Controlli...

Dettagli

ATTENZIONE. Allo Sportello Unico per l Immigrazione competente

ATTENZIONE. Allo Sportello Unico per l Immigrazione competente Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro subordinato ai sensi degli artt. 14 comma 6 e 38 comma.7 del DPR. n. 39499 e successive modifiche ed integrazioni Allo Sportello Unico per

Dettagli

CITTADINI STRANIERI PRESUPPOSTI PER L INGRESSO E LA PERMANENZA CONTROLLI DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE L ESPULSIONE

CITTADINI STRANIERI PRESUPPOSTI PER L INGRESSO E LA PERMANENZA CONTROLLI DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE L ESPULSIONE CITTADINI STRANIERI PRESUPPOSTI PER L INGRESSO E LA PERMANENZA CONTROLLI DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE L ESPULSIONE D.LGS 25 luglio 1998 n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109 DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109 Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini

Dettagli

Alla Segreteria del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Torino

Alla Segreteria del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Torino Alla Segreteria del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Torino Organismo iscritto al n. 122 del Registro degli organismi di mediazione Il/ La sottoscritt nat a prov./naz. il codice fiscale

Dettagli

OGGETTO: Lavoratori domestici. Denunce a seguito di emersione ai sensi dellâ art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n Chiarimenti.

OGGETTO: Lavoratori domestici. Denunce a seguito di emersione ai sensi dellâ art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n Chiarimenti. Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 09-12-2009 Messaggio n. 28660 OGGETTO: Lavoratori domestici. Denunce a seguito di emersione ai sensi dellâ art. 1-ter

Dettagli

Pagina 2 di 8 Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli

Pagina 2 di 8 Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli Pagina 1 di 8 DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109 Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano

Dettagli

Decreto Semplificazioni Le modifiche alle sanzioni in materia di lavoro

Decreto Semplificazioni Le modifiche alle sanzioni in materia di lavoro Decreto Semplificazioni Le modifiche alle sanzioni in materia di lavoro Vitantonio Lippolis Responsabile Area Vigilanza 2 - DTL di Modena Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell

Dettagli

INDICE. Capitolo I LO STRANIERO

INDICE. Capitolo I LO STRANIERO Presentazione di FRANCESCO ABATE... XIII Capitolo I LO STRANIERO 1. La nozione di «straniero» e la legislazione sull immigrazione... 1 2. L art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale... 14 3. La

Dettagli

All Organismo di Conciliazione dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza

All Organismo di Conciliazione dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza All Organismo di Conciliazione dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza Organismo iscritto al n. 107 del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto

Dettagli

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Decreta:

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Decreta: Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 Documento unico di regolarità contributiva. (pubblicato nella G.U. n 279 del 30/11/2007) IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA

Dettagli

QUESTURA DI TREVISO - UFFICIO IMMIGRAZIONE - Via Carlo Alberto 37 Treviso - Cap Tel.0422/ Fax 0422/577134

QUESTURA DI TREVISO - UFFICIO IMMIGRAZIONE - Via Carlo Alberto 37 Treviso - Cap Tel.0422/ Fax 0422/577134 QUESTURA DI TREVISO - UFFICIO IMMIGRAZIONE DOCUMENTI PER IL PRIMO RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 1) Marca da bollo da 14,62 2) fotocopia del passaporto e dell eventuale visto di ingresso e originale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI CITTA DI MARTINENGO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI TESTO COORDINATO - APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMNUNALE N. 70 DEL 14.11.2016

Dettagli

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, oggetto di riscossione con ingiunzione fiscale.

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, oggetto di riscossione con ingiunzione fiscale. Regolamento per la definizione agevolata delle entrate del Comune oggetto di riscossione con COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2784 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dettagli

Il nuovo ravvedimento operoso

Il nuovo ravvedimento operoso Il nuovo ravvedimento operoso RIFERIMENTI: Art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - Art. 1, comma 637,

Dettagli

F.A.Q. sulla regolarizzazione delle Colf e Badanti Le risposte fornite sono date sulla base della normativa legale, amministrativa e contrattuale

F.A.Q. sulla regolarizzazione delle Colf e Badanti Le risposte fornite sono date sulla base della normativa legale, amministrativa e contrattuale Page 1 of 7 F.A.Q. sulla regolarizzazione delle Colf e Badanti Le risposte fornite sono date sulla base della normativa legale, amministrativa e contrattuale la pagina dedicata alla regolarizzazione Chi

Dettagli

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni. Direzione Centrale Organizzazione

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni. Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Direzione Centrale Organizzazione Roma, 16 Settembre 2005 Circolare n. 104 Allegati 4 Ai Dirigenti

Dettagli

L INGRESSO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER MOTIVI DI LAVORO

L INGRESSO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER MOTIVI DI LAVORO L INGRESSO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER MOTIVI DI LAVORO IMMIGRATI E LAVORO: DIRITTI E DOVERI Bergamo, 6 aprile 2011 1. LE FONTI NORMATIVE 2. I FLUSSI DI INGRESSO PER LAVORO 3. LO SPORTELLO UNICO

Dettagli

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA: I SOGGETTI OBBLIGATI, LE MODALITA DI RICHIESTA, I REQUISITI E LE FORME DEL DURC

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA: I SOGGETTI OBBLIGATI, LE MODALITA DI RICHIESTA, I REQUISITI E LE FORME DEL DURC DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA: I SOGGETTI OBBLIGATI, LE MODALITA DI RICHIESTA, I REQUISITI E LE FORME DEL DURC NORMATIVA Legge N. 266/2002 Decreto Legislativo N. 273/2003 Convenzione 15 aprile

Dettagli

COMUNE DI BUSALLA PROVINCIA DI GENOVA

COMUNE DI BUSALLA PROVINCIA DI GENOVA COMUNE DI BUSALLA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI APPROVATO CON D.C.C. N. 42 DEL 26-10-2015 INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento Art.

Dettagli

La carta Blu UE per gli stranieri altamente qualificati

La carta Blu UE per gli stranieri altamente qualificati CIRCOLARE A.F. N.118 del 2 Agosto 2012 Ai gentili clienti Loro sedi La carta Blu UE per gli stranieri altamente qualificati Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stato pubblicato

Dettagli

Ingresso in Italia Lavoratori extracomunitari altamente qualificati: la Carta blu UE

Ingresso in Italia Lavoratori extracomunitari altamente qualificati: la Carta blu UE Ingresso in Italia Lavoratori extracomunitari altamente qualificati: la Carta blu UE Marzo 2013 Recepimento e attuazione della Direttiva 2009/50/CE per l'ingresso in Italia di cittadini di paesi terzi

Dettagli

NOVITÀ DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DEL JOBS ACT COSTITUZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

NOVITÀ DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DEL JOBS ACT COSTITUZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Circolare informativa n 6/2015 del 22 Ottobre 2015 Area di interesse: PAGHE E CONTRIBUTI Argomento: NOVITA DECRETO JOBS ACT NOVITÀ DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DEL JOBS ACT D. Lgs. 14.09.2015, n. 151 -

Dettagli

ALLONTANAMENTO DEI COMUNITARI

ALLONTANAMENTO DEI COMUNITARI ALLONTANAMENTO DEI COMUNITARI FONTI ATTUALI Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle libertà fondamentali Regolamenti e Direttive (es. direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei

Dettagli

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/86/CE RELATIVA AL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. 1. Il decreto attua una direttiva europea europea del 2003 in materia di

Dettagli

Parte Speciale O : Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso. Codice documento: MOG PSO

Parte Speciale O : Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso. Codice documento: MOG PSO Parte Speciale O : Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso Codice documento: REV. BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO DATA 0 EMISSIONE 10.03.2015 1 2 3 4 5 Tutti i cambiamenti

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno Prot. n. 200708014-15100/14865 Roma, 8 agosto 2007 CIRCOLARE N. 45 - AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA L O R O S E D I - AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI - AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA

Dettagli

ATTENZIONE. Allo Sportello Unico per l Immigrazione competente

ATTENZIONE. Allo Sportello Unico per l Immigrazione competente Domanda di nulla osta al lavoro per il rilascio della Carta blu UE ai sensi dell'art. 27-quater del D.Lgs. 25.07.1998, n.286 e successive modifiche e integrazioni Allo Sportello Unico per l Immigrazione

Dettagli

PARTE SPECIALE N IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE

PARTE SPECIALE N IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE PARTE SPECIALE N IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE PARTE SPECIALE N IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IEEGOLARE 1. Le fattispecie dei delitti di impiego di cittadini

Dettagli

Il permesso di soggiorno: nozione, richiesta, termini, durata ed oneri

Il permesso di soggiorno: nozione, richiesta, termini, durata ed oneri Il permesso di soggiorno: nozione, richiesta, termini, durata ed oneri Autore: DS redazione In: Diritto amministrativo Il permesso di soggiorno è l autorizzazione amministrativa, rilasciata dalla questura

Dettagli

INPS - Circolare 17 aprile 2007, n. 78

INPS - Circolare 17 aprile 2007, n. 78 INPS - Circolare 17 aprile 2007, n. 78 Oggetto: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), art. 1, commi 1202-1210. Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche

Dettagli

Permessi di soggiorno per lavoro

Permessi di soggiorno per lavoro Permessi di soggiorno per lavoro Entro 8 giorni dall ingresso in Italia, il lavoratore immigrato deve richiedere alla Questura della Provincia nella quale intende soggiornare il permesso di soggiorno.

Dettagli

Risoluzione n. 279/E

Risoluzione n. 279/E Risoluzione n. 279/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2007/138604 Roma, 04 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero dell Interno Trattamento

Dettagli

SPAZIO AZIENDE OTTOBRE 2017

SPAZIO AZIENDE OTTOBRE 2017 Ai Nostri Clienti Loro Indirizzi Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarle il n. 10 di SPAZIO AZIENDE OTTOBRE 2017 LE ULTIME NOVITÀ Contratti di solidarietà: al via la riduzione

Dettagli

COMUNE DI CAPENA (Provincia di Roma)

COMUNE DI CAPENA (Provincia di Roma) COMUNE DI CAPENA (Provincia di Roma) Ufficio Anagrafe Marca da bollo. 16,00 RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO COMUNITARIO O DI UN FAMILIARE COMUNITARIO (Ai sensi della legge n. 1228/1954,

Dettagli

Circolare N.145 del 3 novembre Contratti pubblici. Per importi non superiori a euro, l autocertificazione può sostituire il Durc

Circolare N.145 del 3 novembre Contratti pubblici. Per importi non superiori a euro, l autocertificazione può sostituire il Durc Circolare N.145 del 3 novembre 2011 Contratti pubblici. Per importi non superiori a 20.000 euro, l autocertificazione può sostituire il Durc Contratti pubblici: per importi non superiori a 20.000 euro,

Dettagli

Il/lasottoscritto/a Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dall art. 125 T.U. n. 115/02, dichiara e premette quanto segue:

Il/lasottoscritto/a Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dall art. 125 T.U. n. 115/02, dichiara e premette quanto segue: Alla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato T.A.R. LAZIO ROMA Il/lasottoscritto/a Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dall art. 125 T.U. n. 115/02, dichiara e premette

Dettagli

COMUNE DI MULAZZANO Servizi Demografici

COMUNE DI MULAZZANO Servizi Demografici COMUNE DI MULAZZANO Servizi Demografici Richiesta per il rilascio dell attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell Unione Europea (Artt. 7, 9, 13 del D. Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007) Il sig....

Dettagli

2) E nel caso in cui non sia obbligatorio presentare il DURC, i lavoratori autonomi come dimostrano la loro regolarità contributiva?

2) E nel caso in cui non sia obbligatorio presentare il DURC, i lavoratori autonomi come dimostrano la loro regolarità contributiva? 1) Nel caso di Lavori Pubblici, da svolgersi ad opera di lavoratori autonomi (con o senza dipendenti), è la Stazione Appaltante a dover richiedere il DURC, visto che il Dlgs 494/96 e s.m.i. art. 3 comma

Dettagli

Il Pds UE Slp A cura di Nicola Savioli e Gianbattista Ziletti : Il Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Introdotto nell ordinamento italiano dal D.lgs. 3/2007 in recepimento della

Dettagli

Le misure agevolate rientrano nell ambito degli interventi introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 a sostegno dei redditi delle famiglie.

Le misure agevolate rientrano nell ambito degli interventi introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 a sostegno dei redditi delle famiglie. Circolare n : 14/2017 Oggetto: Bonus asilo nido e altri supporti Sommario: L INPS, con la Circolare n. 88 del 22 maggio scorso, ha reso note le modalità e i criteri per la presentazione delle domande relative

Dettagli

CQC - Documenti necessari per richiedere il DUPLICATO della Carta di Qualificazione del Conducente

CQC - Documenti necessari per richiedere il DUPLICATO della Carta di Qualificazione del Conducente Il duplicato della CQC può essere rilasciato, oltre che per rinnovo di validità allo scadere del quinquennio, anche:a) per deterioramento; b) per smarrimento, furto o distruzione. Inoltre, i conducenti

Dettagli

I Requisiti per richiedere la Cittadinanza Italiana per Matrimonio

I Requisiti per richiedere la Cittadinanza Italiana per Matrimonio I Requisiti per richiedere la Cittadinanza Italiana per Matrimonio Il cittadino straniero, coniugato con un cittadino italiano, ha il diritto di chiedere l acquisizione della cittadinanza italiana. Questa

Dettagli

Circolare N. 95 del 26 Giugno 2015

Circolare N. 95 del 26 Giugno 2015 Circolare N. 95 del 26 Giugno 2015 Premi di secondo livello 2014: decontribuzione più leggera nel limite dell'1,6% della retribuzione del lavoratore Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli