TREVISO. CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI DI ASSOCIAZIONI DI Volontariato e Promozione Sociale LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

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1 LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI ENTI NON PROFIT ( ASSOC. DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE) PROMOSSO DA CONSULTA DEL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI TREVISO COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO COORDINAMENTO PROVINCIALE APS RELATORE DR. ANTONIO DURANTE TREVISO 19 FEBBRAIO pag. n. 1 -

2 LE ATTIVITA DELLE ASSOCIAZIONI N.C. LE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI Le associazioni possono svolgere le attività previste dallo statuto che generalmente le suddivide in attività istituzionale e in attività connesse e collegate. Sotto il profilo fiscale le attività svolte dalle associazioni sono suddivise in attività non commerciali e attività commerciali. LE ATTIVITÀ NON COMMERCIALI Non sono considerate commerciali ( chiamate anche ttività decomercializzate): a condizione che - siano rivolte solo agli associati; - gli atti costitutivi o statuti siano redatti nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata; - gli statuti siano conformati a precise clausole le seguenti attività Per la generalità degli enti non commerciali Prestazioni di servizi non rientranti nell art c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e per corrispettivi non superiori ai costi diretti della prestazione. Raccolte di fondi che rispettino i seguenti requisiti: a) essere rivolte al pubblico; b) occasionalità; - pag. n. 2 -

3 c) avvengono anche con scambio/offerta di beni e/o servizi di modico valore; d) svolte in occasione di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione. Per le APS Contributi, a fondo perduto o corrispettivi, corrisposti da Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento convenzionale di attività istituzionali aventi finalità sociale. PRESTAZIONI EFFETTUATE IN FAVORE DEGLI ASSOCIATI E DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEGLI ASSOCIATI le attività svolte nei confronti degli associati, dei partecipanti, dei familiari conviventi degli associati, in conformità alle finalità istituzionali. le quote e i contributi associativi corrisposti all Aps dagli associati, dei partecipanti, dei familiari conviventi degli associati le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, se rese nei confronti dei propri associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale, degli associati o partecipanti di queste; la cessione, anche a terzi, non associati o partecipanti, di proprie pubblicazioni, purché le predette pubblicazioni siano comunque cedute prevalentemente agli associati; Per le APS nazionali e quelle collegate la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar presso le sedi in cui svolta l attività istituzionale e l organizzazione di viaggi e soggiorni - pag. n. 3 -

4 turistici (decommercializzazione solo ai fini Ires) se tali attività sono strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e se rese nei confronti di associati o partecipanti). Per le ODV Le attività svolte in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell organizzazione di volontariato iscritta nei registri senza l impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità. Operazioni svolte nell ambito del perseguimento di finalità di solidarietà rivolte verso i seguenti settori in cui operano le Odv: ATTIVITA ISTITUZIONALE a) Settore socio assistenziale sanitario; b) Settore civile (protezione civile,protezione dei diritti della persona,, tutela e valorizzazione dell ambiente, etc.); c) Settore culturale. ATTIVITA COMMERCIALI MARGINALI D.M Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione a condizione che la vendita sia curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario. Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari se la vendita dei prodotti é curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario. Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. Attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali con corrispettivi non superiori del 50% ai costi di diretta imputazione. - pag. n. 4 -

5 ATTIVITÀ DELLE ONLUS - ART. 10, C. 1, LETT. A) D. LGS. 460/1997 E CONNESSE Assistenza sociale e socio-sanitaria; Assistenza sanitaria; Beneficenza; Istruzione; Formazione; Sport dilettantistico; Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d interesse artistico e storico; Tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, con esclusione dell attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; Promozione della cultura e dell arte; Tutela dei diritti civili; Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente. LE ATTIVITÀ COMMERCIALI Regola generale Si considerano attività commerciali quelle svolte dall associazione nei confronti di soggetti terzi. Alcune operazioni anche rese nei confronti degli associati vengono in ogni caso considerate commerciali: cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; gestione di fiere ed esposizione carattere commerciale; gestione di spacci aziendali e di mense; somministrazioni di pasti, prestazioni di trasporto e di deposito; - pag. n. 5 -

6 organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere, di alloggio; prestazioni di servizi portuali e aeroportuali; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. LA GESTIONE DELLE ENTRATE Le associazioni possono trarre le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività ricorrendo a: LA GESTIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE Annualmente i soci devono versare la quota associativa prevista dallo statuto. Le quote associative non sono mai considerati ricavi e non sono in regime iva. Il documento tipico che viene emesso è la ricevuta collegata alla tessera. Il versamento della quota associativa va trascritto sul libro soci e deve essere documentato da una delibera dell organo direttivo. LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLE REGIONI Nello svolgimento della propria attività commerciale e/o istituzionale gli enti non commerciali possono percepire, a vario titolo, contributi da enti pubblici. Tali contributi possono essere percepiti sulla base di una convenzione, in regime di accreditamento con l ente pubblico o in assenza di vincoli contrattuali. CONTRIBUTI EROGATI SULLA BASE DI CONVENZIONE - pag. n. 6 -

7 Imposte dirette: non sono soggetti a tassazione i contributi a fondo perduto se la convenzione è stipulata con enti pubblici, se le attività oggetto del contributo hanno finalità sociali e se sono esercitate in conformità ai fini istituzionali dell ente. Iva: non sono soggetti i contributi generici (senza natura di corrispettivo) per sostenere la struttura o l attività dell ente Ritenuta d acconto del 4%: non si applica. CONTRIBUTI EROGATI IN ASSENZA DI CONVENZIONE O IN REGIME DI ACCREDITAMENTO CONTRIBUTI PER L ATTIVITA ISTITUZIONALE: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO Imposte dirette: non sono soggetti a tassazione. Iva: fuori campo Iva. Ritenuta d acconto del 4%: non si applica. CONTRIBUTI PER L ATTIVITA COMMERCIALE: CONTRIBUTI CORRISPETTIVO Imposte dirette: costituiscono un ricavo imputabile secondo il principio di competenza. Iva: l esenzione dipende dalla natura dell attività esercitata (es. le attività educative e didattiche sono esenti). Ritenuta d acconto del 4%: si applica. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO. Imposte dirette: costituiscono una sopravvenienza imputabile secondo il principio di cassa. Iva: fuori campo Iva. - pag. n. 7 -

8 Ritenuta d acconto del 4%: si applica. CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI ALL ATTIVITA COMMERCIALE (a fondo perduto e senza controprestazione). Imposte dirette: costituiscono reddito. Iva: fuori campo Iva. Ritenuta d acconto del 4%: non si applica. Si analizzano di seguito alcuni casi particolari: CONTRIBUTI EROGATI ALLE ONLUS CONTRIBUTI PUBBLICI Ires: non sono soggetti a tassazione. Ritenuta d acconto del 4%: non si applica né per l attività istituzionale, né per quella commerciale. CONTRIBUTI PUBBLICI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ODV i proventi con natura di corrispettivo se erogati a seguito di convenzioni con enti pubblici, se rientranti negli scopi istituzionali sono fuori campo iva. - pag. n. 8 -

9 La riscossione di contributi dello Stato, delle Regioni, della Ue ecc. è un attività non commerciale ed in quanto tale non rientra tra i ricavi imponibili fiscalmente e nel regime iva. Debbono essere gestiti solo con il Codice Fiscale. Il documento di riscossione è il documento di pagamento o può essere rappresentato da una ricevuta emessa dalla associazione. Se si tratta di contributi in conto gestione sono sottoposti alla trattenuta fiscale del 4%. LA GESTIONE DI CONVENZIONI PUBBLICHE La riscossione di contributi/corrispettivi per la gestione di convenzioni pubbliche non sono considerati ricavi imponibili fiscalmente. Deve trattarsi di servizi da un lato di carattere sociale e dall altro devono essere svolti in conformità alle finalità istituzionali tipiche dell associazione. I contributi a fondo perduto sono da considerarsi non in regime iva e come tali non sono soggetti alla ritenuta del 4%. Il documento che bisogna emettere è una semplice ricevuta. Se si tratta invece di corrispettivi per servizi organizzati in modo continuativo, pur mantenendo la non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito, rientrano nel regime iva. In tal caso si dovrà gestire la contabilità dell iva. LA RACCOLTA DI FONDI Le raccolte di fondi che rispondono ai requisiti di seguito esposti, non rientrano in regime iva e anche per la cessione di prodotti non vanno emessi scontrini o ricevute fiscali o fatture. Per tutte queste attività è necessario mantenere le informazioni per poterne redigere a fine anno una contabilità per tipologia di entrata. L attività di raccolta fondi è condizionata al rispetto di regole precise: - pag. n. 9 -

10 - deve essere pubblica, con ciò intendendosi che si deve rivolgere a una massa indistinta di soggetti; - deve essere occasionale; - può anche avvenire mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori; - deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; Dal punto di vista contabile l ente che ha svolto attività di raccolta pubblica di fondi ha l obbligo di redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio un apposito rendiconto di tale specifica attività, indipendentemente dal rendiconto economico e finanziario annuale. LE LIBERALITÀ Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle APS, purché iscritte ai registri, possono usufruire della detrazione dell Irpef nella misura del 19% dell erogazione effettuata. L importo detraibile non può superare 2.065,83. Le persone giuridiche che effettuano erogazioni in denaro o in natura posso usufruire una riduzione del reddito d impresa nella misura massima di 1.549,37 o del 2% del reddito di impresa dichiarato. Per usufruire dell agevolazione è necessario che le erogazioni liberali in denaro siano effettuate tramite bonifico bancario o tramite ufficio postale. Affinché il donatore possa valersi della deduzione fiscale, occorre, infine, che il beneficiario dell erogazione: - tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione; - rediga entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, un apposito documento attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione. Il contribuente che in modo indebito espone deduzioni della propria base imponibile operate in violazione delle disposizioni su indicate sarà soggetto ad una sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta. - pag. n. 10 -

11 Il versamento deve essere di tipo postale o bancario (carta di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari); tale modalità deve risultare dalla ricevuta rilasciata dall associazione. LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI L associazione nel momento in cui svolge operazioni che fiscalmente sono considerate commerciali, è soggetto passivo iva come le normali imprese, salvo opzione per regime forfettario L. 398/91. E quindi: obbligato ad applicare l imposta; deve adempiere le formalità contabili e quelle relative alle dichiarazioni annuali; può detrarre l iva sugli acquisti connessi alle operazioni imponibili. Le operazioni in regime iva vanno gestite utilizzando la Partita Iva, tenendo una contabilità separata e distinta dalle altre operazioni. L associazione che svolge solamente attività istituzionale e attività non commerciali non può detrarre l iva sugli acquisti. LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ IN IVA Le attività in iva vanno gestite con la tenuta dei libri iva e della contabilità Iva che prevede il versamento periodico dell iva per differenza rispetto all iva pagata sugli acquisti relativi alle attività commerciali. LA GESTIONE DEI COMPENSI Le APS per lo svolgimento della propria attività si avvalgono della collaborazione su base volontaria e a titolo gratuito dei propri associati. Tuttavia, la Legge prevede che esse possano ricorrere, in parte ed in via eccezionale a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze e a collaborazioni di personale non socio. - pag. n. 11 -

12 Qualora l attività non venga svolta a titolo gratuito il soggetto avrà con l APS un rapporto di lavoro che potrà essere inquadrato nel modo seguente: - contratto di Collaborazione Coordinata a Progetto; - contratto di lavoro dipendente. In entrambi i casi l APS si dovrà rivolgere al Consulente del Lavoro per gli adempimenti necessari che mensilmente elaborerà il cedolino e provvederà ad inoltrare all APS i modelli F 24 legati al versamento dei contributi previdenziali e alle relative ritenute d imposta. L APS potrà inoltre avvalersi dell attività di professionisti esterni soci e non. In tal caso il professionista emetterà regolare fattura per la prestazione erogata. Si ricorda che all atto del pagamento della parcella scatta l obbligo da parte dell APS al versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo al pagamento. L APS potrà inoltre avvalersi di un rapporto di collaborazione occasionale. In tal caso è opportuno evidenziare che il rapporto di collaborazione occasionale non potrà superare le 30 gg lavorative e il lavoro svolto potrà anche superare il mese di lavoro ma non il numero complessivo di 240 ore lavorative. Si ricorda inoltre che qualora il compenso complessivo annuale percepito dal collaboratore occasionale superi euro 5.000,00 lordi, scatta l obbligo di iscrizione all INPS nella gestione separata. A tal fine pertanto opportuno predisporre un contratto di lavoro autonomo occasionale in cui il collaboratore dichiari di non superare l importo annuo complessivo di euro 5.000,00 GLI ADEMPIMENTI E LE SCADENZE FISCALI Dichiarazione dei redditi - pag. n. 12 -

13 Gli Enti non Profit possono essere interessate alle scadenze fiscali ed in particolare alla presentazione della dichiarazione dei redditi che per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare scade il 31 settembre. Sono in ogni caso interessate alla presentazione del modello UNICO le organizzazioni che nell'anno precedente hanno svolto attività di natura commerciale, anche se in perdita. Dichiarazione sostituti di imposta La presentazione, esclusivamente in via telematica, riguarda quelle associazioni che nel periodo di imposta hanno pagato compensi per redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente, per prestazioni di lavoro autonomo o per prestazioni occasionali. In pratica, se l'associazione - anche nello svolgimento di attività non commerciali - ha pagato ad un professionista o ad altro collaboratore un compenso soggetto a ritenuta di acconto, è obbligata alla presentazione della dichiarazione sopra indicata. Dichiarazione IRAP. Un altro tributo che può interessare le associazioni è l'imposta Regionale sulle Attività Produttive. Tale imposta e la relativa dichiarazione può riguardare anche le associazioni che nell'esercizio non hanno svolto attività di natura commerciale, ma solo attività di natura istituzionale. Sono infatti colpite dal tributo quelle associazioni che, pur non svolgendo attività commerciale, hanno pagato nell'anno compensi per: - prestazioni di lavoro dipendente; - prestazioni assimilate al lavoro dipendente come le collaborazioni a progetto; - prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Diventa obbligatorio inviare poi la certificazione della ritenuta all'autonomo/professionista, oltre alla redazione e invio del 770; LE IMPOSTE SUL REDDITO L IRES - pag. n. 13 -

14 Le APS sono assoggettate alla disciplina degli enti non commerciali e pertanto relativamente all attività resa all interno della vita associativa, fruiscono di un particolare regime agevolato in presenza di condizioni espressamente disposte a tal fine. RICAVI DERIVANTI DA: Attività Istituzionale Attività commerciale, spettacoli, sponsorizzazioni, ecc. NON TASSABILI TASSABILE in base al regime adottato Regime ordinario o semplificato: il reddito d impresa è determinato dalle risultanze del conto economico. Regime forfettario art. 145: il reddito d impresa è determinato applicando i coefficienti di redditività a cui si dovranno aggiungere le plusvalenze, le sopravvenienze attive, i dividendi e interessi e i proventi immobiliari. Regime L. 398/91: il reddito d impresa è determinato applicando il coefficiente di redditività del 3%. Una volta determinata la base imponibile si applica l aliquota del 27,5% Il reddito imponibile e l ammontare dell imposta dovuta dovranno essere dichiarati presentando il Modello Unico Enti non commerciali L IRAP La base imponibile dell Irap è diversa a secondo l APS svolga attività istituzionale e/o attività di natura commerciale. Se l APS svolge solo Attività Istituzionale, la base imponibile si determina sommando: - le retribuzioni spettanti al personale dipendente; - pag. n. 14 -

15 - l ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, compensi agli amministratori e ai sindaci; - compensi per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Se l APS svolge attività istituzionale ed attività commerciale, in tal caso avremo uno sdoppiamento della base imponibile Irap che sarà costituita dalla somma della: - base imponibile ai fini dell attività istituzionale costituita da: - dalle retribuzioni spettanti al personale dipendente; - dall ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, compensi agli amministratori e ai sindaci; - dai compensi per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale. - base imponibile dell attività commerciale costituita: - pag. n. 15 -

16 MODELLO EAS IL MODELLO EAS E stato pubblicato il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi. Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti alla data del 29 novembre 2008 sia da quelli costituitisi successivamente a tale data. Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali. Sono esonerate dalla presentazione del modello anche le associazioni pro-loco che optano per l applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Per gli enti già costituiti alla data del29 novembre 2008, il modello doveva essere presentato entro il 31 dicembre Per gli enti costituitisi dopo il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 30 ottobre 2009, il modello deve essere presentato entro tale data. Il modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. In tale caso è richiesto di reinserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati. In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l apposita sezione Perdita dei requisiti. Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione Dichiarazioni del rappresentante legale, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e pag. n. 16 -

17 La trasmissione del modello avviene esclusivamente per via telematica e può essere eseguita direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti. Si ricorda che il modello si considera presentato nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l avvenuto ricevimento. Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione del modello a conferma dei dati ivi indicati. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato MODELLO EAS, reso disponibile gratuitamente dall Agenzia delle entrate nel sito RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE Il decreto Milleproroghe ha riaperto i termini per l invio del Modello Eas fissando la nuova scadenza il giorno 31 marzo 2011, permettendo così agli enc che non avessero provveduto per tempo alla presentazione del modello, di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell amministrazione finanziaria. Si ricorda a tal proposito che la mancata presentazione del modello comporterà per l ente l impossibilità di accedere ai benefici fiscali con la conseguenza che l intera attività, istituzionale e non, sarà soggetta a tassazione. Treviso, 19 febbraio 2011 Dr. Antonio Durante Commercialista in Treviso, Via S. Bona vecchia, 43 tel pag. n. 17 -

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