Vicenza, 5 giugno 2008 UNICO Novità per imprese e professionisti. RELATORE: Sandro Cerato

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1 Vicenza, 5 giugno 2008 UNICO 2008 Novità per imprese e professionisti RELATORE: Sandro Cerato

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3 UNICO 2008 Novità per imprese e professionisti Di Sandro Cerato

4 Novità reddito d impresa NOVITA QUADRO RF

5 Plusvalenze rateizzabili beni riscattati R. 397/07 Interessi passivi da finanziamento immobili patrimonio (art. 1 c. 35 L. 244/07) NUOVA DISCIPLINA INTERESSI PASSIVI: AMBITO OGGETTIVO INTERESSI PASSIVI ADDEBITATI A CONTO ECONOMICO DOPO L ULTIMAZIONE DEDUCIBILI IN BASE A NUOVO ARTICOLO 96 TUIR SITUAZIONE SPECIALE IMMOBILI PATRIMONIO INTERESSI CAPITALIZZATI ENTRANO NEL COSTO INTERESSI ADDEBITATI A C.E. IN BASE AD ART. 96 INTERESSI DA FINANZIAMENTO DEDUCIBILI, QUINDI ANCHE DOPO ULTIMAZIONE IN BASE AD ART. 96

6 Interessi relativi a violazioni sono deducibili Cass /07 Nuova disciplina art. 164 T.u.i.r. Autoveicoli D. L. 81/07 tocca 164 Tuir ex lett. a) Auto in uso promiscuo al dipendente etc. Fattispecie soppressa nuova lett. b-bis) Deducibilità ammessa se auto in uso promiscuo al dipendente 90% se uso per maggior parte periodo d imposta

7 Autoveicoli D. L. 81/07 tocca 164 Tuir Auto in uso promiscuo all amministratore Deduzione pari ad entità benefit eccedenza Deducibile 40% o 80% CESSIONE CONTRATTO DI LEASING (R.M. 212/E/2007) CEDENTE ACQUIRENTE VALORE NORMALE DEL BENE AL MOMENTO DI CESSIONE MENO CANONI RESIDUI E RISCATTO ATTUALIZZATI VALORE NORMALE DEL BENE AL MOMENTO DI CESSIONE MENO CANONI RESIDUI E RISCATTO ATTUALIZZATI SOPRAVVENIENZA ATTIVA SURPLUS RICAVO AMMORTAMENTO CON IL RISCATTO SURPLUS DEDUCIBILE IN BASE A DURATA RESIDUA

8 CESSIONE CONTRATTO DI LEASING ESEMPIO: Costo del bene , costo della locazione , riscatto Contratto ceduto a , sopravvenienza pari a Cedente: ricavo da cessione sopravvenienza Acquirente: deducibili in base A durata residua contratto ammortamento con somma dovuta Per riscatto Costi paesi Black List Codice 99 per telefoniche 20%. Ris. 104/07 ambito oggettivo (modem)

9 Codice 99 per recupero mancata deduzione costi autoveicoli 2006 ( circ. 12/07) Ammortamento terreni Art. 1, co. 81, Legge 244/2007: risolve la questione del fondo ammortamento pregresso, ossia quello riferito al , che deve essere imputato proporzionalmente al fabbricato ed al terreno Lo stesso criterio di deve applicare per i fabbricato detenuti in locazione finanziaria (non più validi i chiarimenti della C.M. 1/2007) Nel quadro RF, la ripresa a tassazione è pari al 20%/30% della quota di ammortamento o della quota capitale del canone di leasing Per le aree acquisite autonomamente, con successiva costruzione del fabbricato, lo scorporo non deve essere eseguito

10 QUADRO RS: ammortamento terreni RS 83: Colonna 1: numero fabbricati industriali detenuti in leasing Colonna 2: valore del terreno ottenuto dallo scorporo del fabbricato industriale detenuto in leasing Colonna 3: numero fabbricati industriali detenuti in proprietà Colonna 4: valore del terreno ottenuto dallo scorporo del fabbricato industriale in proprietà RS 84: Colonna 1: numero fabbricati NON industriali detenuti in leasing Colonna 2: valore del terreno ottenuto dallo scorporo del fabbricato NON industriale detenuto in leasing Colonna 3: numero fabbricati NON industriali detenuti in proprietà Colonna 4: valore del terreno ottenuto dallo scorporo del fabbricato NON industriale in proprietà R.M N. 211/E LEASING APPALTO La fattispecie del leasing appalto è assimilabile all ipotesi di acquisto autonomo dell area in precedenza (principio di equivalenza tra acquisto in leasing e acquisto in proprietà) La quota capitale riferita al terreno si determina applicando alla quota capitale complessiva la percentuale derivante dal seguente rapporto: COSTO DEL TERRENO (*) COSTO COMPLESSIVO SOSTENUTO DALLA SOCIETA DI LEASING (*) comprensivo dell imposta di registro riferibile all acquisizione del terreno

11 DIRITTO DI SUPERFICIE R.M N. 157/E R.M N. 192/E Affrontano la fattispecie: acquisto del diritto di superficie con costruzione di immobile sul terreno non di proprietà Poiché l art. 36 del DL 223/06 è finalizzato ad evitare la deducibilità fiscale del costo di acquisto di un terreno: la limitazione non si applica nel caso di acquisto del diritto di superificie a tempo determinato, in quanto non da titolo per l acquisto del terreno IN TALI IPOTESI NON VA COMPILATO IL QUADRO RS Finanziaria 2008 AMMORTAMENTI DEDOTTI FINO AL Art. 1: devono essere imputati proporzionalmente al costo dell area ed al costo del fabbricato Applicabile anche per gli immobili detenuti in leasing (con riferimento alla quota capitale dei canoni già dedotti)

12 Finanziaria 2008 EFFICACIA NORMA CONSEGUENZE RIFLESSI CONTABILI E norma di carattere interpretativo, quindi applicabile già a decorrere dal periodo d imposta 2006 Contribuenti che hanno anticipato la correzione, adottando il DL 118/07 (non convertito): la Finanziaria 2008 ratifica il comportamento adottato e quindi nessun adempimento deve essere eseguito (credito d imposta in RX Unico 2007) Contribuenti che hanno calcolato le imposte con le regole vigenti ante Finanziaria 2008: per il recupero del costo 2006, è necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il (con credito nel quadro RX) Lo storno parziale (eventuale) del debito tributario rilevato al determina una sopravvenienza attiva non imponibile ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE co. 37

13 ESTROMISSIONE AGEVOLATA ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI STRUMENTALI - PER L IMPRENDITORE INDIVIDUALE - OPZIONE DA COMPIERE ENTRO IL 30/04/ VALIDA PER I BENI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE E PER NATURA FINANZIARIA 2008 ARTICOLO 1 CO. 37 RIPROPONE IL DISPOSTO CONTENUTO NELLA Rispetto alla Finanziaria 2002, la Legge 244/2007 consente l estromissione anche degli immobili strumentali per destinazione FINANZIARIA 2002 LEGGE 448/2001 ARTICOLO 3 COMMI 4, 5 E 6 ESTROMISSIONE AGEVOLATA Ambito soggettivo APPLICAZIONE Anche per i contribuenti minimi dal 2008 QUALIFICA DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE ESCLUSIONE dal 30/11/2007 al 01/01/2008 CHI CESSA DI ESSERE IMPRENDITORE INDIVIDUALE PRIMA DEL 31/12/2007 CHI HA UN CONTRATTO D AFFITTO D AZIENDA ALLA DATA DEL 01/01/2008 (C.M. 40/E/2002) CHI AVEVA UN CONTRATTO D AFFITTO D AZIENDA ALLA DATA DEL 30/11/2007 CESSATO ENTRO L ANNO

14 ESTROMISSIONE AGEVOLATA Ambito oggettivo Innanzitutto è richiesto che l immobile sia relativo all impresa C.M. 39/E/2008 e 40/E/2002: A decorrere dal 1 gennaio 1992, si considerano relativi all impresa gli immobili che risultino indicati da parte dell imprenditore individuale nell inventario (o nel libro cespiti se l impresa è in contabilità semplificata) Fino al 31 dicembre 1991, gli immobili strumentali per destinazione si considerano relativi all impresa anche se non indicati nei libri e registri contabili dell azienda ESTROMISSIONE AGEVOLATA Ambito oggettivo POSSONO ESSERE NON POSSONO ESSERE ESTROMESSI IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA E PER DESTINAZIONE IMMOBILI CONCESSI IN AFFITTO OD USUFRUTTO (nuova previsione introdotta dall art. 38-bis, d.l. 248/07 Milleproroghe) INDICATI: NEL LIBRO INVENTARI O NEI CESPITI AMMORTIZZABILI (ART. 65 CO. 1 TUIR) IMMOBILI AD USO ABITATIVO IMMOBILI IN LEASING

15 ESTROMISSIONE AGEVOLATA Data di riferimento L immobile deve essere relativo all impresa e strumentale (per natura o per destinazione) alla data del 30 novembre 2007 C.M. n. 40/E/2002: è irrilevante se successivamente alla data del 30 novembre 2007, viene meno il requisito della strumentalità (resta fermo invece il requisito di bene relativo all impresa, quindi l immobile non deve essere venduto a terzi o autoconsumato prima del 1 gennaio 2008) ESTROMISSIONE AGEVOLATA Modalità di esercizio dell opzione L estromissione dell immobile non richiede particolari adempimenti. La C.M. 39/E/2008 ha chiarito che può ritenersi sufficiente il comportamento concludente, dal quale emerga in modo inequivoco la volontà del contribuente di estromettere il bene immobile Comportamento concludente: contabilizzazione dell estromissione nei registri contabili

16 ESTROMISSIONE AGEVOLATA Costo VALORE NORMALE (rendita catastale * moltiplicatore aggiornato del 40% per cat. B e del 20% per gli altri) - = BASE IMPONIBILE VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO MAGGIORAZIONE IN CASO DI CESSIONE SOGGETTA AD IVA * 10% + EVENTUALE 30% DELL IVA Precisazione in tema di valore normale C.M , n. 12/E I coefficienti catastali (moltiplicatori), devono essere applicati alla rendita catastale rivalutata: Del 5% (Legge n. 662/96) Dell ulteriore 20% stabilito dal D.L. n. 168/2004

17 Precisazione in tema di IVA C.M. 39/E/2008: Sono escluse dal campo di applicazione dell'iva, ai sensi dello stesso art. 2, secondo comma, numero 5, del decreto IVA, le estromissioni di beni immobili per i quali l'iva non è stata detratta all'atto del relativo acquisto, compresa l'ipotesi di acquisto presso un privato o di provenienza dal patrimonio personale dell'imprenditore. Di conseguenza, in tali casi non si applica la maggiorazione dell'imposta sostitutiva. Precisazione in tema di IVA C.M. 39/E/2008: L'estromissione di tali immobili è esclusa dal campo di applicazione dell'iva anche se sugli stessi sono stati sostenuti interventi di riparazione e di recupero edilizio, per i quali, invece, si e' provveduto alla detrazione dell'imposta. In tale caso, come precisato dalla Corte di Giustizia CEE con le sentenze del 17 maggio 2001 (causa C-322/99 e C-323/99) il contribuente dovrà, in relazione all'imposta afferente a tali spese, operare la rettifica della detrazione a norma dell'art. 19-bis 2, qualora le stesse siano incrementative del valore dell'immobile e non abbiano esaurito la loro utilità all'atto dell'estromissione (rettifica non necessaria per i minimi, in quanto già effettuata al momento dell entrate nel regime)

18 ESTROMISSIONE AGEVOLATA Modalità di versamento 40% Dell imposta sostitutiva (I rata) TERMINE DI PRESENTAZIONE DI UNICO % Dell imposta sostitutiva (II rata) 30% Dell imposta sostitutiva (III rata) ENTRO IL 16 DICEMBRE 2008 ENTRO IL 16 MARZO % DI INTERESSI ESTROMISSIONE AGEVOLATA Formalità ATTI NOTARILI NO: L IMMOBILE RIMANE DI PROPRIETA DELLA STESSA PERSONA FISICA PERIODO DI POSSESSO NON SI INTERROMPE IL QUINQUENNIO EX ART. 67, CO. 1, LETT. B) PER TASSAZIONE PLUSVALENZA ICI RESTA DOVUTA NELLA MEDESIMA MISURA

19 ESTROMISSIONE AGEVOLATA Esempio Si ipotizzi l estromissione di un negozio, appartenente alla categoria catastale C1. COSTO STORICO FONDO AMMORTAMENTO VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO ,00 VALORE NORMALE CATASTALE = ,00 VAL. NORMALE VAL. FISC. RICON. = = IMPOSTA ,00 * 10% = 5.240,00 SOSTITUTIVA BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA Segue ESTROMISSIONE AGEVOLATA Esempio Ipotizzando altresì che l immobile estromesso sia assoggettato ad Iva con aliquota del 20%: IVA CALCOLATA SUL VALORE NORMALE ,00 * 20% = ,00 MAGGIORAZIONE DEL 30% SULL IVA ,00 * 30% = 7.344,00 TOTALE IMPOSTA DA VERSARE 5.240, ,00 = ,00

20 ESTROMISSIONE AGEVOLATA Quadro RQ Unico SOCIETA DI COMODO QUADRO RF

21 Quadro RF verifica operatività TTEST DI OPERATIVITA (nuove percentuali per alcuni beni) Determinazione reddito minimo TEST DI OPERATIVITA Società di comodo: sono le società che non superano il testi di operatività Test: si realizza confrontando i seguenti due elementi: l ammontare complessivo medio triennale dei ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico valore minimo presunto ottenuto dalla sommatoria dei valori che si ottengono applicando al valore medio triennale dei beni sensibili specifiche percentuali di redditività

22 TEST DI OPERATIVITA Media di riferimento: esercizio 2007 e due precedenti Ragguaglio: il valore dei beni ceduti ed acquistati nel corso dell esercizio va ragguagliato ad anno C.M. 11/E/2007: nella media vanno considerati anche i periodi d imposta interessati da cause di esclusione (primo periodo d imposta, accoglimento istanza interpello, ecc.) Società costituite da meno di tre periodi: il valore medio si determina con riferimento al periodo d imposta ed a quello precedente Determinazione dei ricavi presunti Voci patrimoniali Post fin per. imposta 2007 Azioni, quote di partecipazione Strumenti finanziari Obbligazioni, ecc 2% 1% se in piccoli comuni Post fin per. imposta 2008 (C.M. 9/E/2008) 2% Beni immobili classificati A10 5% 5% 1% se in piccoli comuni Immobili a destinaz. Abitativa acquistati o rivalutati nell esercizio o nei 2 precedenti Altri beni immobili Navi Altre immobilizzazioni 15% 10% se in piccoli comuni 4% 4% 1% se in piccoli comuni 6% 6% 1% se in piccoli comuni 15%

23 Determinazione del reddito minimo Voci patrimoniali Post fin per. imposta 2007 Post fin per. imposta 2008 Azioni, quote di partecipazione 1,5% 1,5% Strumenti finanziari Obbligazioni, ecc Beni immobili classificati A10 4,75% 4% 0,9% se in piccoli comuni Immobili a destinaz. Abitativa acquistati o rivalutati nell esercizio o nei 2 predecenti Altri beni immobili Navi 3% 3% 0,9% se in piccoli comuni 4,75% 4,75% 0,9% se in piccoli comuni Altre immobilizzazioni 12% 12% COSTO DEI BENI Per entrambi i test (operatività e reddito minimo), rileva l importo determinato ai sensi dell art. 110, co. 1, del TUIR, ossia al lordo delle quote di ammortamento dedotte, indipendentemente dalla deducibilità fiscale (le autovetture di cui all art. 164, co. 1, lett. b), rilevano per intero, così come i fabbricati scorporati ) Beni in locazione finanziaria: rileva sempre il coso sostenuto dal concedente (anche dopo il riscatto) Beni inferiori a euro 516,46: rilevano anche se dedotti integralmente nell esercizio Immobilizzazioni in corso: non rilevano (non idonee alla produzione di ricavi) Migliorie su beni di terzi: rilevano come altre immobilizzazioni (R.M. 180/E/2007)

24 CAUSE DI ESCLUSIONE Possono essere suddivise in tre grandi gruppi: 1. Complessive - automatiche (cause di esclusione previste dal co. 1 dell art. 30 della Legge 724/94) 2. Complessive/parziali automatiche (cause previste dal provvedimento direttoriale 14 febbraio 2008) 3. Complessive previa istanza di interpello (disapplicazione a seguito di accoglimento istanza di interpello di cui al co. 4-bis dell art. 30 della Legge 724/94) Cause di esclusione codice 1 Coloro che, per la particolare attività svolta, devono costituirsi sotto la forma di società di capitale: le società finanziarie di cui all art. 106 del D.Lgs 385/1993 per le quali vige l obbligo di iscriversi nell apposito elenco generale tenuto dal Ministero del Tesoro (non si sa se fra questi soggetti possano rientrare le holding di famiglia, le quali non svolgono attività nei confronti del pubblico); i CAF imprese e dipendenti; le società sportive dilettantistiche; le società per azioni costituite da enti locali territoriali. La circolare n. 46/1997 individua anche le banche, le società di factoring, le imprese di assicurazione, le SICAV e le società di intermediazione mobiliare.

25 Cause di esclusione codice 2 I soggetti che si trovano nel 1 periodo d imposta. Non sono tali le società risultanti da una operazione straordinaria. C.M. n. 48/E/1997 ha precisato che il primo periodo di imposta è quello in cui è assunta la partita IVA. Cause di esclusione codice 3 Presenza di amministrazioni controllate o straordinarie. N.B.: per amministrazione straordinarie il riferimento va alla gestione delle grandi imprese in crisi, cioè la cosiddetta legge Prodi, e non ad una gestione straordinaria qualunque.

26 Cause di esclusione codice 4 Società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentari italiani e esteri Dopo le modifiche della finanziaria quest esclusione riguarda: le società che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri; le società quotate; le società controllate, anche indirettamente, da società quotate. Tra i titoli negoziati devono considerarsi anche le obbligazioni e non solo le azioni, Decorrenza esclusione: dalla delibera Consob che ammette la società alla quotazione Decadenza esclusione: decorre dall effettiva cancellazione, e pertanto non assumono alcuna rilevanza le sospensioni dalla negoziazione. Cause di esclusione codice 4 La 5 causa di esclusione: le società che svolgono attività di pubblico trasporto. La ragione di questa esclusione va ricercata nella circostanza che si tratta di imprese che normalmente agiscono in regime di tariffe predeterminate in funzione della pubblica utilità dell attività, non parametrate a variabili di pura economicità della prestazione.

27 Cause di esclusione codice 6 La 6 causa di esclusione: società con numero di soci superiore a 50 (ante finanziaria 2008 era 100 soci). Il legislatore ha ritenuto che nel caso di elevato numero dei soci ciò rappresenti una garanzia sufficiente per dimostrare l operatività della società. Nuove cause di esclusione finanziaria 2008 codice 7 NUMERO DIPENDENTI MAI INFERIORE A 10 NEI 2 PERIODI PRECEDENTI CONDIZIONE DA VERIFICARE IN CIASCUN GIORNO DEL PERIODO D IMPOSTA C.M. 9/2008: verifica non solo per i 2 esercizi precedenti, ma anche per quello in corso Non rilevano co.co.co., assimilati, amministratori, ecc. Dipendenti part-time: dovrebbero rilevare per intero

28 Nuove cause di esclusione codice 8 PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA CONCORDATO PREVENTIVO Ad esclusione del concordato preventivo, si tratta di un riordino normativo di quanto già previsto dalla prassi (C.M. 25/E/2007) Provv , prot. 2008/23681: l esclusione riguarda anche il periodo precedente alla dichiarazione di assoggettamento alla procedura Nuove cause di esclusione codice 9 VALORE DELLA PRODUZIONE SUPERIORE AL TOTALE ATTIVO VERIFICA DA ESEGUIRE SOLO PER L ESERCIZIO DI RIFERIMENTO SI CONSENTE DI VERIFICARE TALE CAUSA DI ESCLUSIONE CON RAPIDITA E CON FACILITA APPLICABILE ANCHE PER IL PRIMO ESERCIZIO C.M. 9/E/2008: società in contabilità semplificata potranno verificare tale situazione redigendo un apposito prospetto economico-patrimoniale redatto sulla base delle risultanze contabili

29 Nuove cause di esclusione codice 10 SOCIETA PARTECIPATE DA ENTI PUBBLICI E RICHIESTA UNA PARTECIPAZIONE SOCIALE MINIMA ALMENO DEL 20% (C.M. 9/2008: la % deve essere posseduta per la maggior parte del periodo d imposta) CONGRUITA E COERENZA AGLI STUDI DI SETTORE Nuove cause di esclusione codice 11 NECESSITA DI DOPPIA VERIFICA: RICAVI E INDICI TEMPISTICA: L EVENTUALE ISTANZA DI INTERPELLO PUO ESSERE OTTENUTA IN 90 GIORNI, MA LA CONOSCENZA DELLA CONGRUITA SI OTTIENE SOLO CON IL CALCOLO DELLE IMPOSTE: necessaria verifica dei tempi LIVELLO DI CONGRUITA : C.M. 9/2008: il livello di congruità è quello puntuale comprensivo degli indicatori in normalità economica di cui al co. 2 dell art. 10-bis della L. 146/1998 e del co. 14 dell art. 1 della L. 296/2006 LA CONGRUITA OTTENIBILE ANCHE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO COERENZA: C.M. 9/2008: è quella degli indicatori tradizionali è non quella prevista dai nuovi indicatori VERIFICA REQUISITO: C.M. 9/2008: nel solo esercizio di riferimento e non del triennio

30 Nuove cause di esclusione provv prot. 2008/23681 codice 20 Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria La disapplicazione si applica al periodo d imposta precedente all inizio delle procedure i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all inizio delle procedure medesime (per il periodo di procedura, sussiste la causa di disapplicazione per legge codice 8) Nuove cause di esclusione provv prot. 2008/23681 codice 30 Società sottoposte a sequestro penale o a confisca (art. 2-sexies e 2-nonies, L , n. 575) o in altre fattispecie in cui il tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario l esclusione si applica al periodo nel corso del quale è emesso il provvedimento e per quelli successivi

31 Nuove cause di esclusione provv prot. 2008/23681 codice 40 Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione: ad Enti pubblici Locati a canone vincolato in base alla legge 431/98 o a altre leggi regionali o statali La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili (obbligo quindi di compilare il prospetto per il test di operatività) Nuove cause di esclusione provv prot. 2008/23681 codice 50 Società che detengono partecipazioni in: Società considerate non di comodo Società escluse dall applicazione della disciplina delle società non operative anche per l effetto dell accoglimento dell interpello Società collegate residenti all estero le quali si applica la relativa disciplina CFC (art. 168) La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni (obbligo quindi di compilare il prospetto per il test di operatività)

32 Nuove cause di esclusione provv prot. 2008/23681 codice 60 Società che hanno ottenuto l accoglimento dell istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo d imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell istanza di interpello che non hanno subito modificazioni nei tre periodi di imposta La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive (obbligo quindi di compilare il prospetto per il test di operatività) Nuove cause di esclusione provv prot. 2008/23681 codice 99 Società in stato di liquidazione a cui non sia applicabile lo scioglimento agevolato delle società di comodo Si impegnino in dichiarazione dei redditi a richiedere la cancellazione dal R.I. entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva La disapplicazione opera per: il periodo in corso il periodo precedente il periodo successivo La parte di periodo ante liquidazione

33 Istanze disapplicative Presentazione delle istanze RISPOSTE ISTANZE DA PARTE DELLA DRE Termine di presentazione massimo : entro 30 aprile (90 giorni antecedenti il termine di presentazione del modello Unico) PER UNO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE, SI PREVEDE LA POSSIBILITA DI RISPOSTA ANCHE VIA FAX O POSTA ELETTRONICA RESTA VALIDA ANCHE QUELLA PER PLICO RACCOMANDATO CON AVVISO DI RICEVIMENTO L accoglimento dell istanza può essere anche parziale. Il quadro RF prevede infatti tre caselle distinte (Imposte sul reddito, Irap e Iva), da barrare a seconda della modalità di accoglimento Irap C.M , N. 21/E: conferma il contenuto della precedente C.M. n. 5/E/2007, precisando che il valore minimo della produzione Irap per le società non operative è pari al reddito minimo presunto ai fini Ires maggiorato dei componenti non deducibili ai fini Irap (costi del personale, compensi ai collaboratori, compensi occasionali, interessi passivi, ecc.) Tale criterio si applica a prescindere dalla circostanza che il reddito effettivo Ires sia inferiore o superiore a quello minimo, in quanto il presupposto risiede nella verifica di operatività La società che non ha superato il testi di operatività, infatti, anche se con reddito effettivo superiore a quello minimo, continua ad essere soggetta a tutte le altre conseguenze (limitazioni riporto perdite, credito Iva, valore della produzione minima ai fini Irap), in relazione alle quali può presentare l istanza di interpello disapplicativa parziale

34 Irap IQ 66: riporto del reddito minimo presunto Ires di cui al rigo RF85, colonna 5 IQ67 e IQ68: aumento del reddito minimo Ires per la determinazione del valore della produzione Irap (costi non deducibili Irap) IQ69: valore della produzione Irap minimo Tale sezione non deve essere compilata dalle società che hanno ottenuto l accoglimento dell istanza di interpello per la disapplicazione delle società di comodo ai fini Irap Scioglimento o trasformazione agevolata ART. 1 CO. 130 RIPROPONE LA POSSIBILITA DI SCIOGLIMENTO AGEVOLATO O TRASFORMAZIONE IN SOCIETA SEMPLICE MEDESIME CONDIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 296/06 RIDUZIONE ALIQUOTE IMPOSTA SOSTITUTIVA AL DAL 25% AL 10% RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA PER AFFRANCAMENTO RISERVE DI RIVALUTAZIONE DAL 10% AL 5%

35 Scioglimento e trasformazione agevolate REQUISITI COMUNI 1. Società non operativa nel Società con il primo periodo d imposta nel Delibera entro il Cancellazione dal Registro imprese entro un anno da delibera 5. Soci devono essere tutti persone fisiche iscritti a libro soci al o entro il ma con atto con data certa anteriore al Scioglimento agevolato Reddito d impresa compreso tra inizio e chiusura liquidazione Imposta sostitutiva Ires/Irap del 10% Le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione Riserve e fondi in sospensione d imposta Imposta sostitutiva Ires/Irap del 10% Saldi attivi di rivalutazione Imposta sostitutiva Ires/Irap del 5%

36 Trasformazione agevolata Differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto Imposta sostitutiva Ires/Irap del 10% Le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione Riserve e fondi in sospensione d imposta Imposta sostitutiva Ires/Irap del 10% Saldi attivi di rivalutazione Imposta sostitutiva Ires/Irap del 5% Imposte indirette CESSIONI E ASSEGNAZIONI AI SOCI 1. Imposta di registro dell 1% 2. Non sono considerate cessioni ai fini IVA 3. Imposte ipotecaria e catastale su immobili misura fissa 4. Imponibile per tassazione immobili non inferiore valore catastale

37 Imposte indirette CESSIONI E ASSEGNAZIONI AI SOCI Rettifica detrazione per assegnazioni ai soci (C.M. 11/E/2007) È considerato Autoconsumo soggetto ad Iva la cessione dei beni a seguito di trasformazione in s.s. (C.M. 11/E/2007) Con IVA non detratta al momento dell acquisto, non opera la rettifica della detrazione: Per l assegnazione dei beni ai soci Per l Autoconsumo per trasformazione in s.s. RQ9:SCIOGLIMENTO AGEVOLATO RQ10: TRASFORMAZIONE SOCIETA SEMPLICE RQ11 E RQ12 IMPOSTA SU RISERVE IN SOSPENSIONE E SALDI DI RIVALUTAZIONE

38 Quadro EC Novità 2008: spese ricerca e sviluppo (anche quadro RU) Opportunità Finanziaria 2008: eliminazione vincolo patrimoniale e riassorbimento eccedenze (quadro RQ) D.M CATEGORIA OMOGENEA: OGNI RIGO DI QUADRO EC (INTERA CATEGORIA DA RIALLINEARE). E POSSIBILE ESCLUDERE DALLA CATEGORIA OMOGENEA I BENI REALIZZATI PRIMA DEL VERSAMENTO DELL IMPOSTA OPZIONE PER RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI A QUELLI CIVILISTICI: APPLICAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA ALLA DIFFERENZA TRA VALORE CIVILE (COLONNA 4) E VALORE FISCALE (COLONNA 5)

39 ELIMINAZIONE VINCOLO PATRIMONIALE: NESSUN EFFETTO SUL VALORE DEI BENI RQ21: DIFFERENZE SEZ. I QUADRO EC RQ22: DIFFERENZE SEZ. II QUADRO EC RQ23: DIFFERENZE SEZ. III QUADRO EC RQ24: IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA RQ25: PRIMA RATA (30% DI RIGO RQ24, DA VERSARE ENTRO O CON MAGGIORAZIONE 0,4%) Raccordi con il quadro EC Deduzioni e tassazioni extracontabili

40 ESEMPIO deduzione 2007 e riallineamento differenza 1/ zero EC1: computer acquistato nel 2005 per Euro (aliquota 20%): Colonna 1 = ammortamenti anticipati dedotti 2005 e 2006 Colonna 2 = ammortamento anticipato dedotto 2007 Colonna 4 = valore civilistico residuo Colonna 5 = valore fiscale residuo EC2: macchinario acquistato 2006 per Euro (aliquota 15%) Colonna 1 = ammortamenti anticipati dedotti 2005 e 2006 Colonna 2 = ammortamento anticipato dedotto 2007 Colonna 4 = valore civilistico residuo Colonna 5 = valore fiscale residuo ESEMPIO deduzione 2007 e riallineamento differenza 1/ VINCOLO PATRIMONIALE EC21, col. 1: Sommatoria delle eccedenze extracontabili dedotte al termine del periodo d imposta (sommatoria dei totali delle singole sezioni, già al netto di eventuali riassorbimenti) EC21, col. 2: imposte differite correlate alle deduzioni extracontabili (nell esempio, Ires + Irap, calcolate sull importo di colonna 1 le imposte differite devono già tener conto delle nuove aliquote Ires e Irap, per un totale di 31,4%) EC21, col. 3: ammontare delle riserve e degli utili a nuovo vincolabili (secondo quanto precisato dalla CM 27/2005, le riserve di utili, compresa la legale, e quelle di capitale, nonché l utile dell esercizio se non distribuito in sede di approvazione del bilancio. Sono escluse le riserve di rivalutazione, in quanto già vincolate)

41 ESEMPIO deduzione 2007 e riallineamento differenza 1/ zero La base imponibile del riallineamento è dato dalle eccedenze contabili nette. L importo è desumibile dalla differenza tra colonna 4 e 5 di ciascun rigo (categoria omogenea). Il vincolo patrimoniale è desumibile dalla differenza tra EC21, colonna 1, e EC21, colonna 2 (la riduzione della fiscalità differita comporta un aumento del vincolo) ASSORBITO DALL OPZIONE PER L IMPOSTA SOSTITUTIVA Rigo RQ20: deve essere compilato se la società intende procedere all eliminazione del solo vincolo patrimoniale Rigo RQ21: devono essere indicate le differenze da assoggettare ad imposta sostitutiva relativamente alle categorie omogenee della sezione I del quadro EC. Il riallineamento produce effetti anche sul vincolo patrimoniale (in tal caso, nell esempio, non sarà quindi necessario compilare il rigo RQ20)

42 Imposta sostitutiva Si applica a scaglioni, con le seguenti aliquote: 12% per valori fino a 5milioni 14% sulla parte di valori superiori a 5milioni e fino a 10milioni 16% sulla parte di valori eccedenti 10milioni Il versamento deve avvenire in tre rate annuali, rispettivamente pari al 30%, 40% ed al 30% dell imposta dovuta, da corrispondere entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d imposta in cui avviene l opzione Opzione ed efficacia L opzione si esercita tramite il versamento della prima rata di imposta sostitutiva L effetto è immediato, con conseguente riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali, e liberazione delle riserve, le quali sono già distribuibili a decorrere dall inizio del periodo d imposta L opzione può essere esercitata anche nei periodi d imposta successivi (in presenza di più riallineamenti eseguiti in diversi periodi, per l applicazione delle aliquote è necessario eseguire la sommatoria dei riallineamenti eseguiti anche in precedenza)

43 Riallineamento e Irap Finanziaria 2008: prevede il riallineamento obbligatorio ai fini Irap delle eccedenze con tassazione in sei quote costanti L opzione per l imposta sostitutiva rileva anche ai fini Irap, se eseguita con effetto dal 1 gennaio 2008 Se l opzione è eseguita nei periodi d imposta successivi, le quote riprese a tassazione ai fini Irap costituiscono componenti negativi ai fini Irap nel periodo d imposta in cui viene esercitata l opzione (al contrario, se nel frattempo la società ha eliminato il vincolo patrimoniale, l imposta dell 1% non può essere restituita) Il vincolo sui beni I beni oggetto del riallineamento non devono essere realizzati prima dell inizio del quarto periodo d imposta successivo a quello di esercizio dell opzione (mantenimento fino al 31/12/2001 se l opzione è esercitata nel 2008) In caso di vendita prima del suddetto termine, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza), il costo fiscale dei beni è ridotto delle differenze assoggettate ad imposta sostitutiva e dell eventuale maggior ammortamento dedotto. L imposta sostitutiva già pagata è scomputata dalle imposte sui redditi

44 Il vincolo sui beni Esempio: cespite con differenza tra valore civile e fiscale pari a (valore civile 1.000, valore fiscale zero). Imposta sostitutiva dovuta: x 12% = 120 Negli esercizi 2008 e 2009, il valore residuo di viene ammortizzato (e dedotto) Nel 2010, la società vende il cespite per 300. la plusvalenza è: Pari a 300 civilisticamente Pari a fiscalmente (prezzo di vendita pari a , importo corrisponendente agli ammortamenti dedotti) Valutazioni di convenienza Alcune variabili di cui tener conto nella valutazione di convenienza per l opzione: Risparmio fiscale: il differenziale è consistente (circa il 20%, se l imposta sostitutiva è del 12%, contro un risparmio del 31,4%) Aspetto finanziario: il recupero avviene gradualmente (ad esempio, con la deduzione degli ammortamenti), ma anche l imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali Presenza di perdite pregresse: in tal caso, sembra più conveniente differire l opzione negli esercizi successivi, dopo l assorbimento delle perdite Vincolo quadriennale: poiché il riallineamento deve riguardare singole categorie omogenee, è probabile il mancato rispetto di tale vincolo pr alcuni beni Fiscalità differita: l esercizio dell opzione determina altresì la riduzione del fondo imposte differite stanziato a fronte delle differenze temporanee oggetto di riallineamento

45 IRAP RIEPILOGO DEDUZIONI IRAP FINANZIARIA 2007 Art. 11 co.1 lettera a) punto 1 : deduzione dalla base imponibile dei contributi e delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro Art. 11 co.4-bis: da a in relazione alla base imponibile DEDUZIONI FRA LORO ALTERNATIVE Art. 11 co.1 lettera a) punto 2: deduzione di per ogni dipendente a tempo indeterminato Art. 11 co.1 lettera a) punto 3: deduzione di per ogni dipendente a tempo indeterminato in determinate regioni Art. 11 co.1 lettera a) punto 4: deduzione dei relativi contributi assistenziali e previdenziali Art. 11, co. 1, lett. a), n. 5): deduzione dei costi per il personale di ricerca e sviluppo Art. 11 co.4-bis.1: deduzione di per un massimo di 5 dipendenti (base imponibile inferiore ) Art. 11 co.4-quater, 4-quinquies, 4-sexies: deduzione per incremento occupazionale Art. 11, co. 1, lett. a), n. 5): deduzione per apprendisti, disabili e formazione lavoro FINANZIARIA 2005

46 DEDUZIONE DIPENDENTI (CUNEO FISCALE) Art. 11, co. 1, lett. a, n. 2, 3 e 4 d.lgs. 446/1997 c.m , n. 61/E Deduzione dipendenti La Finanziaria 2007 introduce una nuova deduzione, stabilendo che è deducibile: Un importo pari a su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato; con ragguaglio ai giorni di durata in caso di part-time (cd. deduzione base ) Un importo pari a per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabrai, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; con ragguaglio ai giorni di durata in caso di part-time (cd. deduzione maggiorata ) I contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori a tempo indeterminato (cd. deduzione contributi )

47 Deduzione dipendenti Si ricorda che: la deduzione base è liberamente fruibile, nel rispetto delle condizioni di legge; la deduzione maggiorata è invece soggetta alle regole de minimis, secondo cui l importo complessivo delle agevolazioni concesse a tale titolo, ad una singola impresa, non può eccedere euro nell arco di tre esercizi finanziari la deduzione base e quella maggiorata sono alternative tra loro (ove possibile), anche se la scelta può essere fatta per singolo dipendente la deduzione contributi spetta per i contributi versati dal datore di lavoro, ma non solo per obbligo di legge, ma anche a forme pensionistiche complementari, o integrative (C.M. 61/E/2007, che ha chiarito inoltre che per la tredicesima gli oneri sociali devono essere calcolati pro-quota con riferimento ai singoli mesi) Soggetti Società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata Enti pubblici e privati che esercitano attività commerciale Società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle equiparate Persone fisiche, società semplici ed equiparate Produttori agricoli, esclusi quelli con volume d affari non superiore a che si avvalgono del regime di esonero

48 Soggetti esclusi Non possono fruire delle deduzioni in oggetto: Le Amministrazioni Pubbliche Le Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale e della Presidenza della Repubblica Gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale Le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori delle cd. public utilities (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento di rifiuti) Dipendenti agevolati Le deduzioni spettano con riferimento agli assunti con contratto a tempo indeterminato e parziale (in tal caso, la deduzione è ridotta in misura proporzionale) Come si desume dalla Relazione alla Finanziaria 2007, la deduzione mira anche a trasformare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Pertanto, la trasformazione, nel corso del periodo agevolato, di un altra tipologia contrattuale a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato dovrebbe garantire la fruizione della deduzione

49 Decorrenza La decorrenza delle nuove deduzioni è stabilita: Dal mese di febbraio 2007; In misura pari al 50% fino al mese di giugno 2007; Per l intero ammontare a partire dal mese di luglio 2007 QUADRO IQ Nel quadro IQ è stato inserito un apposito prospetto per l indicazione delle deduzioni spettanti Si ricordano i seguenti principi: L importo delle deduzioni ammesse non può superare il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro L alternatività delle deduzioni (cuneo fiscale da un lato, e vecchie deduzioni dall altro) si riferisce al singolo dipendente

50 UNICO SC SEMPRE CUMULABILE CON ALTRE DEDUZIONI LIMITE MASSIMO DEDUZIONE CUNEO FISCALE ALTERNATIVE TRA LORO ALTRE DEDUZIONI SOMMATORIA DEDUZIONI IQ106 IQ107 IQ108 IQ109 (CUNEO FISCALE + CONTRIBUTI ASSICURATIVI + APPRENDISTI/FORMAZIONE/DISABILI). Si ricorda che la deduzione di cui al rigo IQ109 è alternativa a quelle di cui ai righi IQ107 E IQ108 SOMMATORIA DEDUZIONI IQ110 IQ111 IQ112 (DEDUZIONE FINO A CINQUE DIPENDENTE + INCREMENTO OCCUPAZIONALE) NOTA BENE: IQ58 + IQ63 non può eccedere l importo indicato in IQ115 (totale deduzioni)

51 L alternatività tra le nuove e le vecchie deduzioni Per ciascun dipendente la deduzione forfetaria di o euro (IQ107) e deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali (IQ108) sono alternative alle seguenti deduzioni: deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo (IQ109), deduzione di euro fino a 5 dipendenti (IQ110) deduzione base ed ulteriore deduzione per incremento della base occupazionale (IQ111 E IQ112) Resta ferma comunque la deducibilità dei contributi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro (IQ106) LAVORO AUTONOMO Novità modello Unico 2008 quadro RE

52 Cessione clientela e altri elementi immateriali Ammortamento, leasing, locazione e spese Spese auto (40% più recupero costi 2006) e spese telefoniche (80%) Quadro RE lavoro autonomo RE4 - plusvalenze patrimoniali Sono le plusvalenze conseguite (criterio di cassa) a seguito di cessione di beni strumentali, derivanti da: Cessione a titolo oneroso Risarcimento, anche assicurativo, per perdita o danneggiamento dei beni Autoconsumo o destinazione a finalità estranee RE 18 minusvalenze patrimoniali Sono deducibili alle stesse condizioni previste per le plusvalenze, ad eccezione di quelle derivanti da autoconsumo, le quali sono sempre indeducibili

53 Quadro RE lavoro autonomo Rilevano: le plusvalenze e/o le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali realizzate: Nel periodo d imposta 2007, relativamente a beni mobili acquisiti dopo il 4 luglio 2006 Dal (per effetto della finanziaria 2007) rilevano anche le plusvalenze sugli immobili (solo per immobili acquisiti nel ) Sono sempre escluse quelle relative ad oggetti d arte o da collezione, in quanto detti beni, non sono deducibili dal reddito professionale Le minusvalenze da autoconsumo non sono deducibili Cessione di beni il cui costo è parzialmente deducibile: la plusvalenza o la minusvalenza rileva nella stessa proporzione in cui il costo è stato dedotto. al professionista, che determina il proprio reddito secondo il principio di cassa: no rateazione in più esercizi della plusvalenza realizzata CESSIONE ELEMENTI IMMATERIALI RE3: altri proventi lordi In tale rigo devono essere inclusi i corrispettivi incassati per la cessione della clientela, del marchio e di altri elementi immateriali, rilevanti ai sensi dell art. 54, co. 1-quater, del TUIR (possibilità di tassazione separata se corrispettivo incassato in unica soluzione) C.M. 11/E/2007: conferma tassazione separata se corrispettivo dilazionato, ma incassato nello stesso periodo d imposta

54 CESSIONE CONTRATTO LEASING RE3: altri proventi lordi Nell art. 54 non vi sono disposizioni che regolano la fattispecie della cessione del contratto di leasing nell ambito del lavoro autonomo (nel reddito d impresa, la norma di riferimento è l art. 88, co. 5, del TUIR) Videoconferenza MAP del : la cessione del contratto di leasing rientra tra le cessioni di elementi immateriali, tassabile ai sensi dell art. 54, co. 1-quater, del TUIR CESSIONE CONTRATTO LEASING Osservazioni: Determinazione componente positivo tassato: corrispettivo percepito per la cessione del contratto (differenza con il reddito d impresa, in cui la sopravvenienza attiva è pari alla differenza tra valore normale del bene e valore attuale dei canoni residui e del prezzo di riscatto) Al pari delle plusvalenze, si ritiene che siano rilevanti le cessioni riferite a contratti stipulati dopo il 4 luglio 2006

55 Quadro RE lavoro autonomo Deducibilità veicoli L impatto nella modulistica è duplice, in quanto: a decorrere dal periodo d imposta 2007, si rende applicabile la nuova percentuale di deducibilità del 40%; riferita agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria, ovvero a quelli di noleggio, nonché per le spese di impiego, stabilita dal D.L. n. 81/07. Tale percentuale è elevata al 90% per le spese riferite ad autovetture concesse in uso promiscui ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta; è possibile procedere al recupero del maggior costo deducibile (ammortamento, canoni di leasing o di noleggio, e spese di impiego) per il periodo d imposta In particolare, il DL n. 81/07 ha previsto che la percentuale di costi deducibile sia pari al 30%, con conseguente recupero del maggior 5% spettante (il DL n. 262/06 aveva infatti previsto una deducibilità pari al 25% dei costi auto per il 2006). Veicolo Ammortamento Leasing Noleggio Spese impiego Recupero costi 2006 Utilizzato dal professionist a (*) RE7 (40%) RE8 (40%) RE9 (40%) RE19 (40%) RE19 Quadro RE lavoro autonomo Spese telefoniche Il co. 402 della Legge n. 296/06, modificando il co. 3-bis dell art. 54 del TUIR, dispone che il limite di deducibilità per le quote d ammortamento, i canoni di leasing o di noleggio e le spese per di impiego e manutenzione dei telefoni cellulari è aumentato dal 50% al 80%. L ammontare delle spese deducibili per il periodo d imposta 2007, deve essere indicato nei seguenti righi del quadro RE del modello UNICO 2008: RE7: 80% delle quote di ammortamento relative all acquisto dei telefoni fissi e cellulari; RE8: 80% dei canoni di leasing di competenza del 2007 relative all acquisizione di telefoni fissi e cellulari; RE9: 80% dei canoni di locazione e/o di noleggio riferiti alla disponibilità di telefoni fissi e cellulari; RE14: 80% delle spese sostenute nell anno per l utilizzo dei telefoni fissi e mobili; RE19: 80% delle spese di manutenzione relative agli apparecchi telefonici fissi e cellulari.

56 Gli immobili strumentali Legge Finanziaria 2007: per gli immobili strumentali, acquisiti nel triennio , sono ammesse in deduzione quote di ammortamento secondo i coefficienti tabellari di cui al D.M. 31 dicembre 1988 Le regole in materia di deduzione dell ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l esercizio dell arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo 106 La nozione di strumentalità Si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l esercizio dell arte o della professione da parte del possessore. Si ritiene, quindi, che nessuna rilevanza assuma la categoria catastale dell immobile utilizzato. Ad esempio, è strumentale anche l immobile A3 in cui il professionista esercita esclusivamente la propria attività. 107

57 Gli immobili strumentali Per i periodi di imposta 2007, 2008 e 2009 gli importi deducibili sono ridotti ad un terzo Esempio: acquisto indistinto di un fabbricato e di una area sottostante al prezzo complessivo di ,00 Periodo Aliquota % ded. Amm. ded % 0,8% 800, % 0,8% 800, % 0,8% 800, % 2,4% 2.400, Lo scorporo delle aree Applicabilità dell art. 36, commi 7 e 7-bis, del D.L. 223/2006 Pertanto, la parificazione con la disciplina già prevista nel reddito di impresa comporta che anche per gli esercenti arti e professioni sia necessario scorporare il valore dell area su cui insiste il fabbricato strumentale al fine di non tenere conto di tale costo nel processo di ammortamento 109

58 Le particolarità dello scorporo delle aree nel lavoro autonomo Valore di iscrizione in bilancio dell area Fabbricato industriale Acquisto dell area e successiva costruzione Non applicabile Non configurabile Applicabile 110 Lo scorporo delle aree Acquisto indistinto di fabbricato e area sottostante Acquisto separato dell area e successiva costruzione del fabbricato strumentale 20% Valore dell area= Prezzo di acquisto 111

59 Ammortamento a regime Acquisto indistinto di fabbricato e area sottostante Acquisto separato dell area e successiva costruzione del fabbricato strumentale 3% su 80% del costo complessivo 3% sul costo di costruzione del fabbricato strumentale 112 Quadro RE lavoro autonomo Deducibilità beni immobili uso esclusivo di proprietà Operazione Acquistato o costruito dal al Acquistato o costruito dal al Acquistato o costruito fino al Limite deducibilità Quote di ammortamento ridotta a 1/3 per 2007, 2008 e 2009 Criterio imputazione Competenza Nessuna deduzione ===== Quote di ammortamento Competenza Norma Co. 334, 335 L. 296/06 Art. 54 co. 2 Tuir Art. 54 co. 3 Tuir

60 Quadro RE lavoro autonomo Deducibilità beni immobili uso esclusivo - leasing Operazione Limite deducibilità Criterio imputazione Norma Leasing stipulato dal al Canone di locazione ridotto a 1/3 per gli anni 2007, 2008 e 2009 Durata minima del contratto 15 anni Competenza Co. 334, 335 L. 296/06 Leasing stipulato dal al Rendita catastale Competenza Art. 54 co. 2 Leasing stipulato dal al Canone di locazione Durata minima 8 anni Competenza Art. 54 co. 2 Leasing stipulati ante Canone di locazione Cassa Art. 54 co. 2 Quadro RE lavoro autonomo Deducibilità beni immobili uso promiscuo - proprietà Operazione Limite deducibilità Criterio imputazione Norma 50% della rendita catastale Acquistato o costruito A condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all attività professionale nel medesimo comune Competenza Art. 54 co. 3 - Tuir

61 Quadro RE lavoro autonomo Deducibilità beni immobili uso promiscuo - leasing Operazione Limite deducibilità Criterio imputazione Norma 50% del canone Leasing stipulato dal A condizione che non possegga altri immobili adibiti esclusivamente all attività nello stesso comune Competenza Co. 334 L. 296/06 Quadro RE lavoro autonomo Deducibilità beni immobili uso esclusivo Operazione Limite deducibilità Criterio imputazione Norma In affitto Canone di locazione Cassa Istruzioni quadro RE Deducibilità beni immobili uso promiscuo Operazione Limite deducibilità Criterio imputazione Norma 50% del canone In affitto A condizione non abbia altro immobile esclusivo nel comune Cassa Art. 54 co. 3

62 Spese per ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di beni immobili - uso professionale esclusivo Medesima regola sancita dall art. 102, comma 6, del Tuir per le imprese Spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di immobili utilizzati nell esercizio esercizio di arti e professioni, l art. l 54, comma 2, del Tuir stabilisce che: se non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel periodo d imposta di sostenimento, nei limiti del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili; l eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d imposta d successivi 118 Spese per ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di beni immobili - uso professionale esclusivo Problema per le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria sostenute dal 1 gennaio 2007 in riferimento ad immobili acquistati dal professionista prima di tale data. Non è più vigente, infatti, la disposizione che prevedeva la deducibilità di tali spese in cinque anni Problema per le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria sostenute su beni di terzi in quanto per esse non ha senso parlare di capitalizzazione sul costo del bene. Deducibili per cassa? 119

63 Spese per ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di beni immobili - uso promiscuo Per quanto concerne le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di immobili utilizzati promiscuamente, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, l art. l 54, comma 3, del Tuir stabilisce che le stesse sono deducibili nella misura del 50% Nessun limite: non vi è il riferimento al plafond di deducibilità del 5%. Deducibilità nell esercizio di sostenimento. 120 STUDI DI SETTORE 121

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