Provvedimenti tutelari a favore di persone maggiorenni e persone giuridiche. art. 369, 370, 371 e 372 CCS. privazione provvisoria dei diritti civili:
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- Aloisio Grande
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1 ISTRUZIONI PER L ALLESTIMENTO E L ESAME DELL INVENTARIO, DEI RENDICONTI FINANZIARI E DEI RAPPORTI MORALI DI TUTELATI, CURATELATI, ASSISTITI E RAPPRESENTATI ISTRUZIONI PER TUTORI, CURATORI, ASSISTENTI E RAPPRESENTANTI La Legge sull organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LTut) e il Regolamento d applicazione della Legge sull organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RTut) prescrivono la presentazione dell inventario, del rendiconto finanziario e/o del rapporto morale a dipendenza delle finalità delle diverse misure tutelari. Inventario 1. Obbligo dell inventario (art. 398 CCS; 20 RTut) L inventario della sostanza del tutelato deve essere compilato dal tutore unitamente ad un delegato dell autorità tutoria. La legge usa solo il termine di tutore e curatore; le disposizioni relative all inventario valgono, tuttavia, anche per l assistente e il rappresentante in applicazione delle seguenti misure. Provvedimenti tutelari a favore di persone maggiorenni e persone giuridiche tutele: privazione provvisoria dei diritti civili: curatele di amministrazione: inabilitazione di gestione: art. 369, 370, 371 e 372 CCS art. 386 cpv. 2 CCS art. 393 cifra 1-5 e 394 CCS art. 395 cpv. 2 CCS Provvedimenti tutelari a favore di minorenni curatela di amministrazione: tutela: art. 325 CCS art. 368 CCS Se il tutelato non possiede sostanza, il tutore e il delegato dovranno attestarne la nullatenenza. 2. Inventario ordinario 2.1. Procedura Non appena investito dal mandato tutelare, il tutore deve intraprendere i passi necessari per conoscere la situazione patrimoniale del tutelato. In particolare, deve prendere contatto, secondo i casi, con: - l interessato stesso, se capace di discernimento; - i familiari, i parenti stretti, ecc.; - la Commissione tutoria regionale; - l Ufficio cantonale di esazione;
2 2 - l Ufficio circondariale di tassazione; - l Ufficio esecuzione e fallimenti; - l Ufficio dei registri; - l Ufficio de conti correnti postali; - le banche e gli istituti di credito della piazza; - l Ufficio di assistenza sociale; - il datore di lavoro; - la casa per anziani, il ricovero, la casa di cura, l ospedale, ecc.; - la cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/AD. Modalità della compilazione (art. 398 cpv. 1 e 2 CCS; 20 e 21 RTut) L inventario è compilato dal tutore e dalla Commissione tutoria che si fa rappresentare da un suo membro. Il pupillo, se capace di discernimento, deve presenziare alla compilazione. Possono essere autorizzati a partecipare alle operazioni di inventario tutti coloro, parenti o terzi, la cui presenza sia utile alle operazioni stesse. È raccomandato l uso del modulo. Termine (art. 20 cpv. 2 RTut) L inventario in duplice copia deve essere trasmesso dal tutore alla Commissione tutoria, la quale provvederà ad approvarlo entro 60 giorni dall intimazione della decisione di nomina. Qualora non risultasse possibile presentare ad approvare l inventario completo entro il termine previsto di 60 giorni, il tutore dovrà inoltrare un rapporto provvisorio indicante i beni ed i valori conosciuti con la segnalazione di quelli presumibili o da verificare. Approvazione della Commissione tutoria (art. 420 cpv. 2 CCS; 7 lett. c) e 20 cpv. 2 RTut) L inventario, unitamente ai documenti giustificativi, dovrà essere esaminato ed approvato dalla Commissione tutoria, la quale ne trasmetterà una copia al tutore Contenuto L inventario deve contenere tutte le poste attive e passive. I beni vanno indicati al valore effettivo. Se un immobile è registrato al valore di stima ufficiale, ciò va evidenziato. Pure debitamente evidenziati dovranno essere la partecipazione a proprietà, l esistenza di polizze assicurative, pegni mobiliari o immobiliari, oneri o altri diritti. I beni di scarso valore sono registrati pro memoria Descrizione di alcune attive Beni mobili contanti (per esempio trovati in casa, depositati presso l istituto di cura, ecc.); conto corrente postale; conto bancario (conto corrente, conto salario, conto risparmio, ecc.); debitori (per esempio imposta preventiva da incassare); titoli (obbligazioni di cassa, azioni, carte valori, bonus, ecc.); libretto di risparmio e/o deposito; assicurazione sulla vita; prestiti a terzi;
3 3 mobilio e suppellettili; veicoli; attrezzature, macchinari; opere d arte (quadri, sculture, ecc.); gioielli; Altri valori; cartelle ipotecarie; cassetta di sicurezza. Nell inventario devono figurare i saldi dei conti di liquidità. Per i titoli deve essere esposto il valore nominale al momento della compilazione dell inventario, mentre per le polizze di assicurazione sulla vita è consigliabile esporre il valore di riscatto. Per le altre poste contabili quali mobilio e suppellettili, veicoli, attrezzature, macchinari, ecc. vanno registrati pro memoria. Per gioielli, le opere d arte (quadri, statue, sculture, mobili di pregio, ecc.), altri valori, ecc. determinante è elencare gli oggetti nell inventario, anche se non se ne conosce il valore effettivo (sarà quindi opportuno valutare se ci si potrà riferire a valori d assicurazione). Beni immobili casa d abitazione, casa di vacanza; terreni non edificati. Per le proprietà in comunione ereditaria o in comproprietà deve essere indicata la quota di partecipazione del tutelato Descrizione di alcune poste passive crediti (per esempio fatture impagate, ecc.); conto corrente bancario passivo; prestiti ipotecari (ipoteca); altri prestiti passivi. I debiti contratti verso l Ufficio del sostegno sociale devono figurare nel rapporto morale a titolo indicativo. Vanno pure segnalate le fideiussioni o altre garanzie prestate. Documenti giustificativi All inventario devono essere allegati tutti i documenti giustificativi che attestano la veridicità delle cifre esposte sia all attivo sia al passivo. In particolare si deve allegare il libro di cassa, l estratto del conto corrente bancario, l elenco titoli, ecc. per i conti di liquidità; l estratto censuario nel quale figura il valore di stima dei beni immobiliari; l elenco delle fatture impagate, i documenti bancari relativi al conto corrente bancario passivo, al credito bancario, al prestito ipotecario, altri prestiti passivi, ecc. per le poste passive. Situazione patrimoniale iniziale della gestione
4 4 La somma di tutte le poste attive dedotta la somma di tutte le poste passive costituisce la sostanza patrimoniale iniziale, la quale serve per l allestimento del primo rendiconto di gestione. 3. Inventario pubblico (art. 398 cpv. 3 CCS; 22 RTut) In caso di difficoltà nella compilazione dell inventario, l autorità di vigilanza può, se le circostanze lo richiedono e su richiesta della Commissione tutoria o del tutore, ordinare l inventario pubblico. L autorità di vigilanza impartirà le necessarie istruzioni con decisione motivata, mediante la quale verrà designato il notaio che dovrà procedere alla pubblicazione delle gride. Terminate le operazioni di inventario, il notaio lo chiude trasmettendolo al tutore e alla Commissione tutoria. Rendiconti 1. Rendiconto finanziario 1.1. Obbligo del rendiconto (art. 413; 24 e 25 RTut) Il tutore deve presentare alla Commissione tutoria il rendiconto finanziario del tutelato, indipendentemente dall ammontare della sostanza di quest ultimo. La legge utilizza solo il termine di tutore: le disposizioni seguenti sui rendiconti finanziari valgono tuttavia anche per il curatore, l assistente e il rappresentante in applicazione delle seguenti misure: Provvedimenti tutelari a favore di persone maggiorenni o persone giuridiche tutele: privazione provvisoria dei diritti civili: curatele di amministrazione: inabilitazione di amministrazione: art CCS art. 386 cpv. 2 CCS art. 393 cifra 1-5 e 394 CCS art. 395 cpv. 2 CCS Provvedimenti tutelari a favore di persone minorenni Curatela di amministrazione: tutela: art. 325 CCS art. 368 CCS E raccomandato l uso del formulario ufficiale per permettere la presentazione del rapporto economico (conto d esercizio) e della situazione patrimoniale in modo chiaro e completo. Si sottolinea che di principio non è prevista la presentazione del rendiconto per la curatela educativa (art. 308 CCS) Rendiconti ordinari Termine (24 cpv. 1 RTut) Il tutore deve presentare il rendiconto finanziario alla Commissione tutoria entro il mese di febbraio di ogni anno. Una proroga può essere concessa alla Commissione tutoria.
5 Contenuto Il rendiconto finanziario deve contenere il rapporto economico (o conto d esercizio) che rileva l utile o la perdita di gestione e la nuova situazione patrimoniale. Rapporto economico Il rapporto economico deve specificare tutte le entrate e le uscite della gestione (dall 1.1 al 31.12). Descrizione di alcune entrate ricorrenti rendita AVS rendita AI assegno grande invalido (AGI) stipendio pensione interessi attivi (per esempio obbligazionari oppure maturati su un libretto di risparmio LR) affitti attivi contributi diversi ecc. Descrizione di alcune uscite ricorrenti spillatico affitto riscaldamento retta della casa per anziani spese luce e acqua contributi AVS, AI, AD premi cassa malati imposte e tasse interessi passivi mercede del tutore spese bancarie ecc. Nel rapporto economico devono essere registrate tutte le operazioni finanziarie dell anno (per esempio incasso 12 rendite AVS, incasso interessi attivi al lordo, pagamento 12 rette casa per anziani, prelevamenti/versamenti dal libretto di risparmio, dal conto corrente postale, acquisto e/o vendita di titoli, ammortamenti, ecc.). Siccome il rapporto economico serve unicamente per la trascrizione di tutte le entrate e di tutte le uscite dell anno corrente, sono da evitare i riporti dei saldi dei conti patrimoniali. Le registrazioni dei movimenti finanziari (entrate e uscite) possono essere trascritte nel conto d esercizio sia giornalmente sia mensilmente. Situazione patrimoniale La situazione patrimoniale deve specificare lo stato dell avere in conto a fine esercizio dei singoli conti patrimoniali attivi e passivi che corrispondono a quelli figuranti nell inventario (vedi punto 2.2).
6 6 Nella situazione patrimoniale sia iniziale che finale devono essere ripresi i saldi esatti dei singoli conti patrimoniali. La situazione patrimoniale deve essere aggiornata allorquando si verificano operazioni finanziarie quali la restituzione del debito ipotecario (ammortamento), il pagamento di vecchi debiti iscritti al passivo, l acquisto o la vendita di titoli, la vendita di una vettura (se inventariata), la vendita o l acquisto di un immobile, ecc. Le variazioni patrimoniali relative al valore di stima degli immobili (per esempio revisione stime) e alle quotazioni annuali dei titoli non devono essere registrate nella nuova situazione patrimoniale. Documenti giustificativi Uscite ed entrate, tranne quelle di minima importanza, devono essere comprovate dal relativo documento giustificativo. Il tutore deve trasmettere alla Commissione tutoria anche i documenti giustificativi relativi ai capitali, titoli, valori, ecc. per attestare la veridicità dei dati esposti nella situazione patrimoniale. Dopo l approvazione, il tutore conserverà i documenti giustificativi per 10 anni (vedi per analogia art. 962 cpv. 1 CO): gli stessi potrebbero essere richiamati dall autorità di vigilanza in occasione di ispezioni presso le Commissioni tutorie. Altri consigli È consigliabile eseguire, di regola, i pagamenti una volta al mese e per mezzo di un unico conto e di limitare l impiego del conto cassa (contanti). Il tutore deve richiedere il recupero dell imposta preventiva ed evitare la gestione di libretti bancari al portatore Alcune indicazioni inerenti la gestione della tutela Impiego e custodia di capitali (art. 399, 401, 402 CCS; 23 RTut) I beni del pupillo devono essere impiegati secondo criteri conservativi e di sicurezza. La sostanza di patrimoni attivi netti di una certa consistenza può essere investita applicando, a titolo orientativo, i criteri validi in materia di investimenti della previdenza professionale. Il tutore o curatore deve evitare che siano depositati su un libretto di risparmio somme considerevoli o in ogni caso superiori ai bisogni della tutela. I titoli, gli oggetti preziosi, i documenti importanti devono essere depositati in luogo sicuro secondo le istruzioni della Commissione tutoria. La Commissione tutoria è tenuta ad assicurare la continua sorveglianza sul patrimonio tutelato o curatelato e a disporre in modo da evitare prelevamenti senza il proprio consenso. I capitali il cui impiego non sembri abbastanza sicuro devono essere impiegati altrimenti. La conversione non deve avvenire intempestivamente, bensì avendo riguardo degli interessi del tutelato.
7 Alienazione di cose mobili (art. 400 CCS) Quando l interesse del tutelato lo richiede, le altre cose mobili sono vendute agli incanti pubblici o alienate a trattative private secondo le istruzioni dell autorità tutoria. Non devono essere alienati, pur quanto possibile, gli oggetti che hanno uno speciale valore tutelato personalmente o per la sua famiglia Vendita di beni immobili (art. 404 CCS; 11 lett. m RTut) La vendita di fondi di tutelati può aver luogo unicamente se l interesse dei pupilli lo esige. La vendita ha luogo agli incanti pubblici e l aggiudicazione deve essere approvata dalla Commissione tutoria. Eccezionalmente la vendita può essere effettuata a trattative private, con l autorizzazione dell autorità di vigilanza (vedi circolare vendite immobili ) Commerci e industrie (art. 403 CCS) La Commissione tutoria impartisce le necessarie istruzioni per la liquidazione o per la continuazione di un commercio, di un azienda industriale o simili che si trovassero nella sostanza Atti vietati (art. 408 CCS) Non si possono fare fideiussioni o considerevoli donazioni (ad esclusione dei regali d uso) o erigere fondazioni a carico della sostanza del tutelato. Tale divieto vale per la tutela in senso stretto; si applica per analogia anche alle curatele e alle inabilitazioni (art. 395 cpv. 2 CCS) qualora l interessato sia incapace di discernimento Concorso delle autorità di tutela Il tutore deve richiedere alla Commissione tutoria, rispettivamente all autorità di vigilanza, il consenso per gli atti eccedenti la normale amministrazione della tutela di cui agli articoli 404, 421 e 422 CCS. Tali disposizioni si applicano, anche alla curatela (art. 392, 393 e 394 CCS) e all inabilitazione di amministrazione (art. 395 cpv. 2 CCS) quando l interessato non è in grado di fornire lui stesso il consenso (art. 417 e 419 cpv. 2 CCS). Art. 421 CCS Il consenso della Commissione tutoria è necessario per i seguenti atti: 1. comperare e vendere immobili e per costituire pegni od oneri reali sui medesimi; 2. comperare, vendere e dare in pegno altri beni, in quanto questi atti non entrino nell amministrazione e gestione ordinarie; 3. fare costruzioni eccedendo i limiti dell amministrazione ordinaria; 4. prendere e dare denaro a mutuo; 5. obbligarsi in via cambiaria; 6. concludere contratti di affitto per una anno o più, o di pigione per tre anni o più; 7. autorizzare il tutelato all esercizio indipendente di una professione o di un mestiere; 8. stare in causa, stipulare transazioni, compromessi o concordati, riservate le disposizioni provvisorie del tutore nei casi urgenti; 9. concludere convenzioni matrimoniali e di divisione d eredità; 10. fare dichiarazioni di insolvenza;
8 8 11. concludere contratti d assicurazione sulla vita del tutelato; 12. concludere contratti di tirocinio professionale del tutelato; 13. abrogato; 14. il cambiamento di domicilio del tutelato. Art. 422 CCS Il consenso dell autorità di vigilanza, previa decisione dell autorità tutoria (!), è richiesto per gli atti seguenti: 1. l adozione di un tutelato o l adozione da parte di un tutelato; 2. l acquisto o la rinuncia di una cittadinanza; 3. l acquisto o la liquidazione di un negozio e l entrata in una società con responsabilità personale illimitata o con considerevole partecipazione di capitale; 4. i contratti di vitalizio e di rendita vitalizia; 5. l accettazione o la rinuncia di un eredità e la stipulazione di contratti successori; 6. abrogato; 7. i contratti fra il tutelato e il suo tutore. Art. 404 cpv. 3 CCS L autorizzazione dell autorità di vigilanza è inoltre necessaria per la vendita a trattative private di immobili Concorso del tutelato (art. 409 e 413 cpv. 3 CCS; 24 cpv. 2 RTut) Il tutore sottopone, se possibile, il rendiconto finanziario all esame del tutelato in quanto questi sia capace di discernimento e abbia compiuto i sedici anni, e lo invita ad apporvi il suo visto; se ciò non avviene, il tutore dà motivazione alla Commissione tutoria, la quale ne prenderà atto a verbale. Il tutore è tenuto in generale a coinvolgere il tutelato capace di discernimento nelle decisioni sugli affari importanti, che esulano dalla normale amministrazione, e in 1.4. Rendiconti straordinari (art. 451 CCS) Il tutore è tenuto inoltre a presentare un rendiconto finanziario, rispettando le modalità prescritte per i rendiconti ordinari, nei seguenti casi: sostituzione del tutore; trasferimento della pratica di tutela ad un altra Commissione tutoria, quando ciò implica la sostituzione del tutore; cessazione della misura tutelare; ogniqualvolta ciò venga richiesto dalla Commissione tutoria per motivi particolari. Sempre su richiesta della Commissione tutoria il tutore deve essere in grado di giustificare, in ogni momento, l esistenza dei titoli e dei lavori di spettanza del tutelato Approvazione e ricorso (art. 420 cpv. 2 e 423 CCS; 24 cpv. 3 RTut) La commissione tutoria esamina ed approva i rendiconti finanziari sia ordinari (entro il 30 giugno) sia straordinari con formale decisione che può essere impugnata da ogni interessato all autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica.
9 9 È riservata l azione di responsabilità di competenza del giudice civile conformemente all articolo 430 CCS. 2. Rapporto morale 2.1. Obbligo (art. 24 RTut) Unitamente al rendiconto finanziario, il tutore e il rappresentante provvisorio devono presentare pure un rapporto morale. Per le gestioni prive di patrimonio che si verifica in particolare per le tutele in favore di minorenni in applicazione dell articolo 368 CCS dovrà essere presentato soltanto il rapporto morale. La curatela educativa, conformemente all articolo 308 cpv. 1 CCS, esige unicamente il rapporto morale. Il curatore amministrativo nominato in base all articolo 393 CCS e l assistente nominato in base all articolo 395 cpv. 1 CCS e /o 2 CCS non devono presentare alcun rapporto morale trattandosi di misure prettamente amministrative Contenuto Il rapporto morale deve contenere le condizioni personali del tutelato, con speciale riguardo al suo sviluppo fisico e intellettuale e al suo indirizzo professionale. Se il tutelato è minorenne, il tutore riferisce alla Commissione tutoria, nel rapporto morale, anche circa le misure che intende adottare per la sua educazione o istruzione professionale. In entrambi i casi farà riferimento al progetto d intervento definiti nella decisione di istituzione delle misure (art. 19 RTut) Rapporti morali ordinari Il rapporto morale ordinario deve essere consegnato alla Commissione tutoria entro il mese di febbraio di ogni anno. Una proroga può essere concessa dalla Commissione tutoria Rapporti morali straordinari (art. 451 CCS) Il tutore è tenuto inoltre a presentare un rapporto morale nei seguenti casi: sostituzione del tutore; trasferimento della pratica di tutela a un altra Commissione tutoria, quando ciò implica la sostituzione del tutore; cessazione della misura tutelare; ogniqualvolta ciò venga richiesto dalla Commissione tutoria per motivi particolari Concorso del tutelato Valgono per il rapporto morale le disposizioni applicabili ai rendiconti finanziari (vedi punto 3.7) Approvazione e ricorso (art. 420 cpv. 2 e 423 CCS) La Commissione tutoria approva il rapporto morale con formale decisione, che può essere impugnata da ogni interessato all autorità di vigilanza entro il termine di 10 giorni dalla notifica.
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