OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PPAA

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1 OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PPAA

2 OBIETTIVI DEL D.LGS 33 (DECRETO TRASPARENZA ) Favorire la prevenzione della corruzione Attivare un nuovo tipo di controllo sociale (accesso civico) Attivare un nuovo tipo di controllo sociale Sostenere il miglioramento delle performance Migliorare l accountability dei manager pubblici Abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e cittadini

3 STRUTTURA DEL DECRETO necessità di riordino degli obblighi di pubblicazione (molte norme stratificate) uniformare gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le PPAA (art.1 c.2 d.lgs165/2001) e per gli enti controllati definire ruoli, responsabilità e processi in capo alle PPAA e agli organi di controllo introduzione dell accesso civico

4 TRASPARENZA accessibilità totale delle informazioni su organizzazione e attività delle PPAA favorisce forme diffuse di controllo su perseguimento delle funzioni istituzionali utilizzo delle risorse pubbliche necessità del rispetto delle disposizioni su segreto di Stato segreto d'ufficio segreto statistico protezione dei dati personali individuazione a cura del d.lgs 33 degli obblighi di trasparenza su organizzazione e attività delle PPAA e delle modalità per la realizzazione della trasparenza

5 PUBBLICAZIONE conformità dei siti istituzionali delle PPAA alle specifiche e alle regole tecniche dell'allegato A del d.lgs 33 relativa a documenti, informazioni e dati sull'organizzazione e l'attività delle PPAA vi corrisponde il diritto di chiunque di accedere direttamente ed immediatamente ai siti, senza autenticazione ed identificazione

6 CONTENUTO DEI SITI DELLE PPAA nuovo art. 54 d.lgs n. 82 (CAD): «I siti delle PPAA contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PPAA, adottato ai sensi dell'art. 1, co. 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190»

7 DEFINIZIONI documento: qualunque cosa sia portatrice di significato, indipendentemente dal supporto ove è rappresentato documento amministrativo (art. 24, 1 c., lett. d. legge 241/1990): ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una PA e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale documento informatico (art. 1, 1 c., lett. p. CAD d.lgs n. 82): rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti atto giuridico: fatto giuridico che si sostanzia in un comportamento umano volontario, rilevante per l ordinamento giuridico. Imputabile a un soggetto di diritto (persona fisica che ha voluto il suo accadimento o persona giuridica per la quale la persona fisica ha agito in veste di organo) atto amm.vo: atto giuridico posto in essere da un autorità amm.va nell esercizio di una sua funzione amm.va. È espressione di potere amm.vo, produttivo di effetti indipendentemente dalla volontà dei soggetti cui si rivolge

8 PUBBLICITÀ E DIRITTO ALLA CONOSCIBILITÀ sono pubblici i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa effettività del principio di totale accessibilità delle informazioni la pubblicità di tutti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria è principio generale modello di derivazione USA: Freedom of Information Acts (legge del 1966 sulla libertà di informazione, impone alle amm.ni pubbliche una serie di regole per consentire a chiunque di sapere come opera il Governo federale, compreso l'accesso totale o parziale a documenti classificati, con le sole eccezioni previste dalla legge)

9 PUBBLICITÀ E DIRITTO ALLA CONOSCIBILITÀ chiunque ha diritto di conoscere tutti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ex art. 7 (dati aperti e riutilizzo) conformità al d.lgs n. 36, di attuazione della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico la trasparenza consente di attivare un economia legata a dati pubblicati in formato aperto e rielaborabili: aziende e privati possono utilizzare i dati pubblici per realizzare servizi a valore aggiunto e migliorare la qualità della vita dei cittadini

10 LIMITI ALLA TRASPARENZA in caso di obbligo di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari (art. 4, c. 1, lett. d. ed e. d.lgs 196/2003): possibilità di diffusione dei dati attraverso siti istituzionali e trattamento con modalità che ne consentano la indicizzazione e la rintracciabilità tramite motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ex art. 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali pubblicazione nei siti istituzionali di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amm.vi in attuazione del d.lgs 33: la trasparenza pubblica è finalità di rilevante interesse pubblico, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali

11 LIMITI ALLA TRASPARENZA possibilità di pubblicare sul sito istituzionale dati, informazioni e documenti di non obbligatoria pubblicazione con anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti (a seguito di osservazioni del Garante sulla privacy) se per legge o regolamento ne è prevista la pubblicazione, non intelligibilità dei dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione

12 LIMITI ALLA TRASPARENZA accessibilità delle notizie e della relativa valutazione concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica (prima previsto dall art. 19, c. 3 bis del Codice della privacy) salvi i casi di legge, non ostensibilità delle - notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro - elementi della valutazione o delle notizie sul rapporto di lavoro tra il dipendente e la PA, idonee a rivelare le informazioni di cui all'art. 4, c. 1, lett. d) d.lgs 196/2003

13 LIMITI ALLA TRASPARENZA restano fermi i limiti alla diffusione e all accesso delle informazioni di cui all'art, 24, commi 1 e 6, l. 241/90 dei dati di cui all'art. 9 d.lgs 322/1989 (norme sul sistema statistico azionale dati esternabili solo in forma aggregata e non identificabilità degli interessati per un soggetto esterno) di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli espressamente qualificati come riservati per la normativa nazionale ed europea statistica (es. Regolamento CE n. 223/2009) di quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

14 LIMITI ALLA TRASPARENZA per assicurare la trasparenza degli atti amm.vi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs 33, la Commissione per l accesso ai documenti amm.vi (art. 27 l. 241/1990) opera anche oltre la scadenza del suo mandato, senza oneri a carico del bilancio dello Stato sono esclusi dall'applicazione del d.lgs 33 i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web

15 ACCESSO CIVICO nuova forma di accesso alimenta il rapporto di fiducia intercorrente tra la collettività e le pubbliche amministrazioni promuove la cultura della legalità e la prevenzione di fenomeni corruttivi amplia il potere di controllo dei cittadini sull operato delle PPAA (introdotto a suo tempo dalla legge 241, che aveva previsto la pubblicità come regola e il segreto come eccezione)

16 ACCESSO CIVICO civico in quanto spetta a chiunque : estensione soggettiva (anche a coloro che non sono portatori di alcun interesse giuridico qualificato) del generale diritto di accesso ai documenti amm.vi ex artt. 22 ss l. 241, ove invece sono "interessati" tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di obbligatoria pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa per qualsiasi motivo la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non va motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza della PA obbligata alla pubblicazione obbligatoria, che si pronuncia su essa

17 OBBLIGHI DELLA PA IN CASO DI ACCESSO CIVICO entro 30 gg procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente ovvero, sempre entro 30 gg, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, la PA indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo - art. 2, c.9-bis l. 241, che verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione nei termini di cui al c.9-ter e provvede a pubblicazione, trasmissione e indicazione del collegamento, ex art. 5, c.3 d.lgs 33

18 TUTELA DELL ACCESSO CIVICO la tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dal codice del processo amministrativo la richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, c. 5 - per l inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa - all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare - al vertice politico della PA, e all'oiv ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità

19 QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI le PPAA garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone: integrità (modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni), costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione (disponibili a chiunque, senza necessità di registrazione), comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità (disponibili al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi), conformità ai documenti originali in possesso della PA, indicazione della provenienza e riutilizzabilità (di cui all art. 7: l uso e il riuso dei dati non dovrà essere soggetto ad alcuna restrizione derivante da copyright o brevetto) non si può omettere o ritardare la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti per assicurare una adeguata qualità delle informazioni diffuse

20 DATI APERTI E RIUTILIZZO documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico pubblicati in formato di tipo aperto (formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi art. 68 CAD - d.lgs n. 82) riutilizzabili ex d.lgs n. 36 (attuativo della direttiva 2003/98/CE), del CAD (capo V, artt. 50 e 58), delle linee guida del del Garante per la protezione dei dati personali per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PPAA), del d.lgs n. 196 (codice della privacy), senza ulteriori restrizioni diverse (es. copyright o brevetto) dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità

21 OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DECORRENZA E DURATA dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria: 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti sono salvi i diversi termini della normativa sulla privacy (es. esito esami scolastici) e degli artt. 14, c.2, e 15, c.4 (componenti degli organi di indirizzo politico e titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza) documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria: pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale della PA documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria: pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del d.lgs 33/2013

22 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE apposita sezione nella home page dei siti istituzionali per rendere agevole l accesso ai documenti e ai dati oggetto di pubblicazione all interno dati, informazioni e documenti pubblicati ai sensi della normativa non possono essere disposti filtri e altre soluzioni tecniche per impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, documenti, informazioni e dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione i documenti possono essere trasferiti nelle sezioni di archivio anche prima della citata scadenza

23 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ ogni PA, sentite le associazioni del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (presieduto dal ministro dello sviluppo economico), adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle AAPP (art. 13 d.lgs 150/2009) b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità la norma riproduce l art. 11 del d.lgs n.150, specificandone ed integrandone i contenuti

24 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ il Programma triennale definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, comprese le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività delle segnalazioni di inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 43, c.3. le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, alle misure e agli interventi del Piano di prevenzione della corruzione, del quale è di norma una sezione

25 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa della PA, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione degli EELL la promozione di maggiori livelli di trasparenza è area strategica di ogni PA e deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali le PPAA garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance

26 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le PPAA annualmente individuano i servizi erogati agli utenti finali e intermedi, ex art. 10, c.5 d.lgs n. 279 le PPAA contabilizzano i costi e evidenziano quelli effettivi e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e ne monitorano l andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'art. 32 ogni PA presenta il Piano e la Relazione sulla performance (art.10, c.1, lett. a. e b. d.lgs 150/2009) alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza con clausola di invarianza nell'ambito del Programma triennale sono specificati modalità, tempi di attuazione, risorse dedicate e strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative del comma 1, lett. a) e b) dell art. 10

27 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ art. 10, c.5 d.lgs n. 279 i servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice

28 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ ogni PA deve in ogni caso pubblicare in «Amministrazione trasparente», anche se non espressamente previsto negli artt. successivi del d.lgs 33: a) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e lo stato di attuazione b) Piano e Relazione sulla performance (art. 10 d.lgs 150/2009) c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (art. 14 d.lgs 150/2009) d) i curricula e i compensi dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15, c.1) e i curricula dei titolari di p.o., conformi al modello europeo la trasparenza rileva nella determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi (parametri contemplati dall art. 11 d.lgs n. 286)

29 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE ai fini del d.lgs 33 per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amm.ni di cui all'art. 1, c.2 d.lgs 165/2001 alle società partecipate dalle PPAA e alle società da esse controllate ex art cc si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'ue, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, legge 190/2012 le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti

30 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (art. 1, comma 2 d.lgs 165/2001) si intendono tutte le amm.ni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amm.ni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari (ora ATER), le CCIAA e loro associazioni, tutti gli EE.PP. non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle PPAA (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs 30 luglio 1999, n. 300 fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI

31 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI E AMM.VI GENERALI sono pubblicati sui siti istituzionali con i link a «Normattiva», i riferimenti alle norme di legge statale che regolano istituzione, organizzazione e attività delle PPAA (riprende l art. 26 c.1 l. 241/1990) direttive, circolari, programmi e istruzioni emanati dalla PA e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, compresi i codici di condotta (come da indicazioni ANCI) gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati degli statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza della PA

32 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELL ORGANIZZAZIONE DELLE PPAA pubblicano e aggiornano informazioni e dati sulla propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento (riprende l art. 54 d.lgs 82/2005 sul contenuto necessario dei siti delle PPAA). Pubblicano tra l altro i dati relativi a: a) organi di indirizzo politico e di amm.ne e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze b) articolazione degli uffici, competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici c) illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amm.ne, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche d) elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di PEC dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali (riprende l art. 21 l. 69/2009)

33 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE RELATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO documenti ed informazioni relativi a tutti i componenti delle PPAA titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale: a) atto di nomina o proclamazione, con la durata dell'incarico o del mandato elettivo b) curriculum c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso EEPP o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti f) dichiarazioni ex art. 2 legge 5 luglio 1982 n. 441, nonché attestazioni e dichiarazioni ex artt. 3 e 4 stessa legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2 grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di questa lett. f) concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni su dati aperti e riutilizzo (art. 7)

34 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE RELATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO le PPAA pubblicano i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico entro 3 mesi dalla elezione o dalla nomina e per i 3 anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni sulla situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il 2 grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio

35 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SU DIRIGENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI le PPAA pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amm.vi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico b) curriculum vitae c) dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o di attività professionali d) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17, c.22, l. 127/1997, che estende ai dirigenti delle PPAA l art. 12 della l. 441/1982 sulla pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti, con particolare riguardo al c.2 (dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e mobili iscritti in pp.rr.., azioni, quote di società, esercizio di funzioni di amm.re o sindaco di società, copia dell ultima dichiarazione dei redditi, spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda elettorale )

36 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SU DIRIGENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI atti di conferimento di incarichi, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato - dirigenziali a soggetti estranei alla PA - di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso devono essere pubblicati i relativi estremi nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento FP - dei relativi dati ex art. 53, c.14, 2 periodo, d.lgs 165/2001 pubblicazione e comunicazione sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi le PPAA pubblicano e mantengono aggiornati sui siti istituzionali gli elenchi dei consulenti indicando oggetto, durata e compenso dell'incarico. Il Dipartimento FP consente la consultazione, anche per nominativo, di tali dati

37 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SU DIRIGENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI atti di conferimento di incarichi, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato - dirigenziali a soggetti estranei alla PA - di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso richiedono la pubblicazione dei relativi estremi nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ex art. 53, c.14, 2 periodo, d.lgs 165/2001 sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi le PPAA pubblicano e mantengono aggiornati sui siti istituzionali gli elenchi dei consulenti indicando oggetto, durata e compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, di tali dati

38 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SU DIRIGENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI in caso di omessa pubblicazione dei dati sui conferimenti di incarichi, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 d.lgs n. 104 (codice del processo amm.vo: danno ingiusto derivante dall illegittimo esercizio dell azione amm.va o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. La prova del danno incombe sul proponente) le PPAA pubblicano i dati sui conferimenti di incarichi entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico le PPAA pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle PPAA, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (comunicate al Dip. FP ex art. 1, cc. 39 e 40, l. 190/2012)

39 PUBBLICAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DEL COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO le PPAA pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute (art. 60, c.2, d.lgs 165/2001): dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo indicazione della distribuzione del costo tra le qualifiche e aree professionali, anche per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico le PPAA nel conto annuale separatamente evidenziano i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico le PPAA pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (già previsto dall art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69)

40 PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO le PPAA pubblicano annualmente, nel conto annuale del personale e delle relative spese sostenute e di quanto previsto dal comma 1 dell art. 16, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con: le diverse tipologie di rapporto la distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato le PPAA pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo determinato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

41 PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INCARICHI CONFERITI AI DIPENDENTI PUBBLICI sul sito della PA di appartenenza viene pubblicato l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico per fornire un quadro complessivo degli incarichi attribuiti per permettere di verificare il rispetto del limite alle retribuzioni percepite a carico della finanza pubblica in aggiunta alla pubblicazione del singolo incarico sul sito della PA conferente, diversa da quella di appartenenza per i soggetti esterni alla PA l elenco complessivo degli incarichi affidati è invece ricavabile consultando la banca dati del Dipartimento FP, ex art. 15, c. 2

42 BANDI DI CONCORSO ogni PA pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale restano fermi gli altri obblighi di pubblicità legale la PA pubblica e costantemente aggiorna l'elenco dei bandi in corso e di quelli espletati nell'ultimo triennio, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate

43 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E DISTRIBUZIONE DEI PREMI AL PERSONALE le PPAA pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, come già previsto dall art. 11, c. 8, lett. c), d.lgs 150/2009 all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi (come già previsto dall art. 11, c. 8, lett. c), d.lgs 150/2009) al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità per i dirigenti e per i dipendenti ai livelli di benessere organizzativo

44 DATI SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA le PPAA pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche fermo restando quanto previsto dall'art. 47, c.8, d.lgs 165/2001 (i contratti e accordi collettivi nazionali e le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella GU oltre che sul sito dell'aran e delle PPAA interessate), le PPAA pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, c.1, d.lgs 165/2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini

45 DATI RELATIVI AGLI EEPP VIGILATI, AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO, ALLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI DIRITTO PRIVATO ogni PPAA pubblica e aggiorna annualmente l'elenco degli EEPP, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla PA stessa ovvero per i quali la PA ha il potere di nomina degli amm.ri dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della PA o delle attività di servizio pubblico affidate l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l entità, nonché le funzioni attribuite e le attività svolte in favore della PA o delle attività di servizio pubblico affidate l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo della PA, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della PA o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di AAPP, oppure gli enti costituiti o vigilati da PPAA nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi rappresentazioni grafiche con i rapporti tra la PA e gli enti di cui sopra

46 DATI RELATIVI AGLI EEPP VIGILATI, AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO, ALLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI DIRITTO PRIVATO per ciascuno degli enti sono pubblicati la ragione sociale, la misura della eventuale partecipazione della PA, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della PA, il numero dei rappresentanti della PA negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, i risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari, gli incarichi di amm.re dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo nel sito della PA è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti citati, ove sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, ex artt. 14 e 15 (obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza) nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte della PA le PPAA titolari di partecipazioni di controllo promuovono, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime PPAA, l applicazione dei citati principi di trasparenza, esclusa per le società, partecipate da AAPP, quotate in mercati regolamentati e loro controllate

47 PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMM.VI le PPAA pubblicano e aggiornano ogni 6 mesi, in distinte partizioni di «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, in particolare quelli finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riguardo alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera (art. 24 d.lgs 150/2009) d) accordi stipulati dalla PA con soggetti privati o con altre AAPP per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui sopra il contenuto, l'oggetto, l eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono pubblicati nella forma di scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto

48 DATI AGGREGATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA le PPAA che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amm.va, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati le PPAA pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'art. 1, c.28, legge 190/2012 (le PPAA provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale)

49 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTROLLI SULLE IMPRESE le PPAA, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative

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56 SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI le PPAA pubblicano gli atti di determinazione (ex art. 12 l. 241) di criteri e modalità cui le stesse PPAA devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed EEPP e privati concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di importo superiore a 1000

57 SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI la pubblicazione ex art. 26 d.lgs 33 costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di importo complessivo superiore a 1000 nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario l eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amm.va, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è rilevabile dal destinatario della concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte della PA ex art. 30 d.lgs 2 luglio 2010 n. 104 è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati

58 SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI la pubblicazione degli atti di concessione deve comprendere a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato le informazioni sono riportate, nell'ambito in «Amministrazione trasparente» con modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo (art. 7 d.lgs 33) e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola PA

59 RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI E PROVINCIALI regioni, prov. autonome di TN e BZ e province pubblicano i rendiconti (art.1, c.10, d.l. 174/2012 conv. in l. 213/2012) dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate, con gli atti e le relazioni degli organi di controllo la mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno

60 BILANCIO, PREVENTIVO E CONSUNTIVO, PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO, DATI SUL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI le PPAA pubblicano i dati del bilancio di previsione e consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con rappresentazioni grafiche, per assicurare piena accessibilità e comprensibilità il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 19 d.lgs 91/2011), con le integrazioni e gli aggiornamenti dell art.22

61 BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO; CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITÀ DELL'AMM.NE le PPAA pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amm.va e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività della PA o di singoli uffici

62 SERVIZI EROGATI E TEMPI DI PAGAMENTO le PPAA pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10, comma 5: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»

63 TRASPARENZA DEGLI ONERI INFORMATIVI i regolamenti ministeriali o interministeriali, i provvedimenti amm.vi a carattere generale adottati dalle PPAA dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi onere informativo è qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla PA ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella GU, gli atti di cui sopra sono pubblicati sui siti istituzionali delle PPAA, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'art. 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (d.pcm 14/11/2012 n GU 04/02/2013 n.29)

64 PROCEDIMENTI AMM.VI E CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI le PPAA pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi utili b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria c) il nome del responsabile del procedimento, i recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di p.e. istituzionale d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati in GU, gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

65 PROCEDIMENTI AMM.VI E CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI le PPAA pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso della PA h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'art. 36 m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento

66 PROCEDIMENTI AMM.VI E CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI le PPAA non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La PA non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo le PPAA pubblicano nel sito istituzionale a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle PPAA procedenti ex artt. 43, 71 e 72 d.pr 445/2000 b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del CAD (d.lgs 7 marzo 2005 n. 82) c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle PPAA

67 INFORMAZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI INFORMATICI Le PPAA pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art. 5 del CAD

68 EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI CON MODALITÀ INFORMATICHE i soggetti cui si applica il d.lgs 33 sono tenuti dall ad accettare i pagamenti a q.siasi titolo anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: a) devono pubblicare nei propri siti istituzionali e specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria (art. 3 d. MEF n. 293), coi quali chi versa può effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del ccp 2) i codici identificativi del pagamento da indicare, obbligatori per il versamento b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati con ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (costituite ex art. 1, c.455, l , n. 296), per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione, effettua il riversamento al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione della PA, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento, i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui ccp intestati a PPAA sono regolate dalla convenzione tra il MEF e Poste Italiane S.p.A. stipulata ex art. 2, c.2, d.l n. 487, c.c.m. dalla l n. 71

69 CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE ogni PA pubblica le informazioni sulle procedure per l affidamento e l esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi, forniture previste dal d.lgs 163/2006, in particolare: - art. 63, avviso di preinformazione (importi di appalti o accordi quadro per forniture e servizi, o caratteristiche di lavori sopra soglia comunitaria, che si intendono aggiudicare l anno successivo) - art. 65, avviso sui risultati della procedura di affidamento - art. 66, modalità di pubblicazione di avvisi e bandi - art. 122, disciplina per i contratti di ll.pp. sotto soglia - art. 124, appalti di servizi e forniture sotto soglia - artt. 206 e 223, estensione di alcune disposizioni ai settori speciali

70 CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE restano fermi gli altri obblighi di pubblicità legale, in particolare il c.32 dell art. 1 della l. 190/2012: le stazioni appaltanti devono pubblicare sul sito web: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate le informazioni sono pubblicate in tabelle riassuntive per anno, liberamente scaricabili le PA trasmettono in formato digitale le informazioni all'avcp, che le pubblica sul proprio sito web. AVCP trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle PA che hanno omesso di trasmettere e pubblicare le informazioni in formato digitale standard aperto si applica l'art. 6, comma 11, del d.lgs 163/2006 (sanzione amm.va sino a rifiuto/omissione o dati non veritieri) le PPAA sono tenute a pubblicare, nel caso di cui all'art. 57, c.6 d.lgs 163/2006 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando-selezione dell operatore economico), la delibera a contrarre

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