IVA 2015 Tra semplificazioni e austerità sotto il controllo UE

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1 IVA 2015 Tra semplificazioni e austerità sotto il controllo UE pagina 1 di 64

2 Novità IVA 2015 Rimborsi Esportatore abituale Vies Inversione contabile Split payment Contribuenti forfettari Commercio elettronico pagina 2 di 64

3 IVA: anno 2015 con tante novità Semplificazioni 2014: rimborsi - esportatore abituale - VIES Stabilità 2015: implemento reverse charge -versamento «split» regime forfettario Regole UE: commercio on line di servizi (APP, MP3, programmi informatici, ecc.) di telecomunicazioni e di teleradiodiffusioni regime MoSS (mini sportello unico) che anticipa il regime definitivo dell imposta all interno del territorio UE pagina 3 di 64

4 Legge di Stabilità 2015 Clausole di salvaguardia con Possibile aumento aliquote IVA Dal 10% al 12% dal 1 gennaio 2016 al 13% dal 1 gennaio 2017 Dal 22% al 24% dal 1 gennaio 2016 al 25% da 1 gennaio 2017 al 25,5% dal 1 gennaio 2018 Non si adottano gli aumenti se vengono assicurate maggiori entrate o risparmi di spesa di entità equivalente pagina 4 di 64

5 Rimborsi senza garanzie e«contribuenti non a rischio» Limite rimborsi senza nessun adempimento elevato da 5.164,57 a euro Nessuna garanzia per rimborsi > euro per «contribuenti non a rischio» che devono presentare dichiarazione annuale con «visto rinforzato» (*) A. visto di conformità o sottoscrizione alternativa revisori o sindaci (nel frontespizio del modello IVA 2015) B. dichiarazione sostitutiva di atto notorio per 1. «operatività» non essere società di comodo in perdita sistematica da oltre cinque anni - Art. 30 Legge n. 724/ «solvibilità» patrimonio non diminuito oltre 40%; nessuna cessione quote versamenti regolari contributi previdenziali e assicurativa - art. 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c) Nuovo Quadro VX4 con due campi da sottoscrivere: attestazione operatività (7) + attestazione solvibilità (8) (*) visto rinforzato = visto di conformità + due dichiarazioni sostitutive di operatività e solvibilità pagina 5 di 64

6 Dichiarazione 2015 quadro VX4 pagina 6 di 64

7 Rimborsi con obbligo garanzie Contribuenti a rischio in attività da meno di 2 anni (no start-up innovative) nei due anni precedenti hanno ricevuto avvisi di accertamento o rettifica con importi graduati (10, 5 o 1 per cento per importi fino a , da a , oltre ) in caso di cessazione attività visto di conformità o dichiarazione sostitutiva mancante nella dichiarazione IVA pagina 7 di 64

8 Rimborsi con garanzia (C. 32/E del 2014) i due anni di assenza di avvisi di accertamento o di rettifica decorrono dalla data di richiesta del rimborso Esempio se richiesta di rimborso 15 marzo 2015: a) sono esclusi qualsiasi atto di accertamento o rettifica notificato prima del 15 marzo 2013; b) rientrano atti di accertamento o rettifica notificati dal 15 marzo 2013 al 14 marzo 2015 si prescinde dall esito degli avvisi di accertamento con eccezione degli atti annullati in autotutela ovvero oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato non rileva se l avviso di accertamento è stato notificato a partire dalla data di richiesta di rimborso eventuale adozione delle misure di sospensione ovvero fermo amministrativo pagina 8 di 64

9 Rimborsi senza garanzie ex contribuenti virtuosi e franchigia Sparisce la categoria dei cd contribuenti virtuosi sostituiti da quelli «non a rischio» esonerati dalla garanzia Franchigia: anche con le nuove disposizioni (in vigore dal 13 dicembre 2014) esonerati dalla presentazione di garanzie solo i rimborsi eseguiti dai concessionari (procedura semplificata) nel limite annuo di euro, il cui ammontare è pari o inferiore al 10% dei versamenti tributari e contributivi confluiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta se il rimborso eccede tale ammontare la garanzia deve essere prestata sulle somme chieste a rimborso al netto del sopra citato 10% pagina 9 di 64

10 Rimborsi senza garanzie visto di conformità (C. 32/E del 2014) Se le scritture contabili sono tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità il contribuente può rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all apposizione del visto I soggetti che appongono il visto sono tenuti a verificare: a) la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA b) la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione I professionisti in possesso dei requisiti previsti dalle norme per apporre il visto di conformità possono autonomamente apporre il visto sulla propria dichiarazione o istanza senza essere obbligati a rivolgersi a terzi pagina 10 di 64

11 Rimborsi senza garanzie visto di conformità (C. 32/E del 2014) Anche le richieste di rimborso infrannuale (nuovo modello IVA TR da approvare) con visto di conformità o la sottoscrizione alternativa + dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per rimborso senza obbligo di garanzia Si può modificare la scelta effettuata in dichiarazione per il credito chiesto a rimborso con una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine Se non si modifica la scelta operata ma si corregge solo la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l omissione o l errore mediante presentazione di una dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni pagina 11 di 64

12 Rimborsi in corso al 13 dicembre 2014 con effetto retroattivo (C. 32/E del 2014) L estensione da 5.164,57 a euro vale anche per le richieste di rimborso presentate prima del 13 dicembre 2014: l ufficio o l agente della riscossione non richiede la garanzia dopo l entrata in vigore della nuova disposizione se al 13 dicembre 2014 la garanzia è stata già richiesta e il contribuente non vi ha già provveduto non è tenuto a presentarla il contribuente può richiedere la restituzione della garanzia già presentata se - in presenza dei presupposti previsti - il rimborso non sia ancora stato erogato al 13 dicembre 2014 (videoforum 22 gennaio 2015) pagina 12 di 64

13 Rimborsi in corso al 13 dicembre 2014 (C. 32/E del 2014) Per rimborso superiore a euro già richiesto al 13 dicembre 2014, in presenza di dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione alternativa e in assenza delle condizioni soggettive di rischio, si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all ufficio o all Agente della riscossione con fotocopia del documento di identità del soggetto legittimato a sottoscriverla La sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l apposizione del visto di conformità e la presentazione della dichiarazione sostitutiva va verificata con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e non alla data di richiesta del rimborso pagina 13 di 64

14 Rimborsi modifica della scelta (videoforum 22 gennaio 2015) Se si intende chiedere un rimborso più alto rispetto a quello già chiesto si può presentare una dichiarazione integrativa eventualmente munita di visto entro i 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione Se si intende revocare la precedente richiesta si può rettificarla presentando - entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo - una dichiarazione integrativa Se si intende apporre il visto assente nella dichiarazione originaria può essere presentata la dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione pagina 14 di 64

15 Rimborsi limite 2 anni Videoforum 22 dicembre 2014 per esercizio dell attività di impresa si intende l effettivo svolgimento dell attività stessa, che ha inizio con la prima operazione effettuata e non con la sola apertura della partita Iva il termine temporale di due anni è riferito ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale Ad esempio chi presenta la richiesta di rimborso annuale o trimestrale in data 11 aprile 2015 non è obbligato alla prestazione della garanzia qualora abbia iniziato l attività di impresa in data 11 aprile 2013 o in data anteriore pagina 15 di 64

16 Esportatore abituale Eliminato obbligo per il fornitore di comunicare all Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni d intento Trasferito onere della trasmissione telematica all esportatore abituale per le singole lettere d intento L Agenzia delle entrate rilascia all esportatore una ricevuta con l indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall esportatore abituale L esportatore abituale consegna al proprio fornitore o in dogana la lettera di intento trasmessa all Agenzia delle entrate + la copia della ricevuta di presentazione Per le dogane dovrebbe essere attivata una procedura in linea delle trasmissioni delle dichiarazioni d intento pagina 16 di 64

17 Esportatore abituale Il fornitore: può effettuare l operazione senza applicazione dell IVA solo dopo aver ricevuto la lettera d intento e la relativa ricevuta rilasciata dall Agenzia all esportatore abituale riscontrandola telematicamente per non incorrere nella sanzione riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell IVA nei confronti di singoli esportatori abituali pagina 17 di 64

18 Esportatore abituale: regime transitorio Fino all 11 febbraio 2015 gli esportatori potevano consegnare o inviare la dichiarazione d intento al proprio fornitore secondo le vecchie modalità il fornitore non era tenuto a verificare l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate Se le dichiarazioni d intento erano già state consegnate o inviate secondo le vecchie regole ma valgono anche per operazioni successe all 11 febbraio 2015: obbligo nuova disciplina a partire dal 12 febbraio 2015 due distinte ipotesi se l esportatore ha inviato al proprio fornitore la dichiarazione d intento esclusivamente in relazione ad operazioni da effettuarsi tra il 1 gennaio e l 11 febbraio 2015 vedi scheda seguente (1 caso ) se la dichiarazione d intento si riferisce anche ad operazioni da effettuarsi dal 12 febbraio 2015 vedi scheda seguente (2 caso) pagina 18 di 64

19 Esportatore abituale 1 caso: operazioni effettuate tra l 1 gennaio e l 11 febbraio 2015 con invio precedente della dichiarazione da parte dell esportatore L esportatore ha correttamente inviato la dichiarazione al fornitore Il fornitore non deve trasmettere la dichiarazione all Agenzia ma deve solo conservare la dichiarazione d intento ricevuta dopo averla numerata e registrata secondo le precedenti regole ancora vigenti Esempio dichiarazione d intento riferita ad una singola operazione effettuata il 5 gennaio La dichiarazione d intento inviata dall esportatore al fornitore deve essere da quest ultimo solo numerata, registrata e conservata non anche trasmessa telematicamente all Agenzia delle Entrate entro il 15 febbraio 2015 pagina 19 di 64

20 Esportatore abituale 2 caso: operazioni effettuate dal 12 febbraio 2015 con invio precedente della dichiarazione da parte dell esportatore L esportatore abituale deve trasmettere, secondo la nuova disciplina, la dichiarazione d intento, comprendendo anche le operazioni effettuate tra il 1 gennaio e l 11 febbraio 2015 Esempio: l esportatore abituale ha inviato al proprio fornitore, il 20 dicembre 2014, una dichiarazione d intento riferita all intero anno 2015 e a decorrere dal 1 gennaio 2015 ha già effettuato operazioni senza applicazione dell imposta. Anche se l esportatore ha già inviato al proprio fornitore la dichiarazione d intento secondo le vecchie regole per le operazioni «effettuate» dal 12 febbraio 2015 l esportatore deve applicare la nuova disciplina, trasmettendo la dichiarazione d intento all Agenzia - anche con riferimento alle operazioni effettuate tra il 1 gennaio e l 11 febbraio e curandone la consegna al fornitore insieme alla relativa ricevuta di presentazione il fornitore deve verificare l avvenuta trasmissione all Agenzia solo per le operazioni poste in essere dal 12 febbraio 2015 pagina 20 di 64

21 Vies Immediata inclusione nel VIES senza attendere i trenta giorni Il soggetto passivo ottiene l iscrizione nella banca dati VIES già al momento dell attribuzione della partita IVA (se lo richiede) immediatamente al momento in cui manifesta la volontà di operare con altri Stati UE con mod. AA7 o AA9 pagina 21 di 64

22 Vies - Provvedimento dell Agenzia delle entrate prot. 2014/ del 15 dicembre 2014 presunzione non operatività ed esclusione Prevista l esclusione dei soggetti passivi dal VIES Se non presentano nessun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi Si presume che gli stessi non intendano più effettuare operazioni intracomunitarie e l Ufficio - previo invio di apposita comunicazione all interessato - procede all esclusione della relativa partita IVA dal VIES La disposizione opera dal 2016 poiché la norma parte il 1 gennaio 2015 pagina 22 di 64

23 Vies Circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 Favor rei Nessuna sanzione per il passato Se il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non è divenuto definitivo cadono le sanzioni e il recupero dell imposta In passato per acquisti intracomunitari con IVA italiana negata la detrazione + sanzione del 100% per cessioni intracomunitarie richiesta IVA sulla vendita «interna» + sanzione del 100% pagina 23 di 64

24 Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» (operativo subito) Cessione beni e prestazione servizi nei confronti di Stato, altri enti pubblici territoriali (Regioni, Provincie, Comuni), consorzi tra essi costituiti, Camera di Commercio, ASL, ospedali, istituti universitari (art. 6, quinto comma ) Inversione contabile estesa a: Prestazioni di: servizi di pulizia (oggettive e per tutti), demolizione, installazione di impianti e completamento edifici anche se con contratto diretto con proprietario immobile soggetto passivo d imposta Settore energetico, certificati e derivati pagina 24 di 64

25 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» nuovo art. 17-ter DPR 633/1972 Nuovo modello di scissione dei pagamenti c.d. split payment per le operazioni effettuate nei confronti di determinati enti pubblici (art. 6, quinto comma Stato, enti pubblici, camere di commercio, ASL, istituti universitari ecc.) con IVA addebitata in fattura dal fornitore introdotto dal 1 gennaio 2015 Non opera se la fornitura è in regime di «reverse charge» (acquisti per l attività commerciale) e per le prestazioni professionali soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul redditi I professionisti sono esclusi dal meccanismo Ai fini del rimborso le forniture sono contabilizzare con aliquota «zero» ai sensi dell art. 30, secondo comma, DPR 633/1972 e rientrano tra i «rimborsi prioritari» (vedi slide specifica) pagina 25 di 64

26 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» nuovo art. 17-ter DPR 633/1972 Le pubbliche amministrazioni anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo d imposta devono versare direttamente all Erario l IVA che è stata addebitata dai fornitori I fornitori emettere la fattura con le indicazioni prescritte dall art. 21 tra cui l evidenziazione dell imposta, apponendo l annotazione scissione dei pagamenti e registrandola nei termini di cui agli artt. 23 e 24 senza computare l IVA a debito e non calcolarla nella liquidazione mensile o trimestrale il meccanismo non si applica alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l evidenza dell imposta in fattura (piccole imprese, commercio generi monopolio, editoria, agenzie di viaggi e turismo, spettacoli e giochi, beni usati, oggetti d arte, da collezione o d antiquariato) Problemi per associazioni sportive, pro-loco, bande e cori amatoriali pagina 26 di 64

27 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Comunicato n. 7 del 9/1/15 e DM 23/1/15 Il meccanismo si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Pertanto: tutte le operazioni per le quali sia stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2014 sono escluse dalla nuova disciplina e l imposta deve essere liquidata e assolta secondo le modalità ordinarie le operazioni fatturate dopo il 1 gennaio 2015 per le quali l IVA non è ancora esigibile in quanto non sono stati pagati i corrispettivi rientrano nel nuovo meccanismo pagina 27 di 64

28 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Comunicato n. 7 del 9/1/15 e DM 23/1/15 la PA può scegliere di effettuare il pagamento dell imposta come segue: un distinto versamento dell'iva dovuta per ciascuna fattura con imposta esigibile in ciascun giorno del mese con un distinto versamento dell'iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno entro il giorno 16 di ciascun mese con un versamento cumulativo dell'iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente fino all'adeguamento dei sistemi informativi e, comunque fino al 31 marzo 2015, le amministrazioni possono accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, che deve necessariamente essere effettuato entro il termine massimo del 16 aprile 2015 pagina 28 di 64

29 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Decreto MEF 23 gennaio 2015 Pubblicato il Decreto 23 gennaio 2015 di attuazione dello split payment in GU n. 27 del 3 febbraio 2015 Precisato dall'art. 3 del Decreto che per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti l imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura, ma l amministrazione acquirente può optare per un esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura Non si applicano le regole dell articolo 6, quinto comma: il nuovo meccanismo esclude il regime dell IVA con «esigibilità differita» pagina 29 di 64

30 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Decreto MEF 23 gennaio 2015 Il versamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità: per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d Italia tramite modello F24 Enti pubblici per le amministrazioni che non siano titolari di conti presso la Banca d Italia, presso una banca convenzionata con l Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato per le amministrazioni diverse da quelle di cui ai punti precedenti, direttamente all entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203 pagina 30 di 64

31 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Decreto MEF 23 gennaio 2015 Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali annotano le fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 (fatture emesse o corrispettivi) entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente L'imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre pagina 31 di 64

32 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Decreto MEF 23 gennaio 2015 Rimborsi prioritari L art. 8 del Decreto include i fornitori che effettuano le operazioni cui si applica lo split payment fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell art. 38-bis comma 10 Il rimborso prioritario decorre dal 1 trimestre 2015 e non può eccedere l ammontare complessivo dell IVA applicata alle operazioni di cui all articolo 17-ter effettuate nel periodo in cui si è avuta l eccedenza d imposta detraibile oggetto della richiesta pagina 32 di 64

33 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Circolare n. 1/E, 9 febbraio 2015 Soggetti interessati: lo Stato e gli altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, anche se dotati di autonoma personalità giuridica come ad esempio istituzioni scolastiche gli enti pubblici territoriali e i relativi consorzi, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di Comuni le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative Unioni regionali gli istituti universitari le aziende sanitarie locali (ASL) gli enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza pagina 33 di 64

34 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Circolare n. 1/E, 9 febbraio 2015 Alcuni dei soggetti interessati: Aziende Sanitarie Locali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Comuni e loro Consorzi e Associazioni Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell Ordine e della Sicurezza Pubblica Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado Istituzioni per l Alta Formazione Artistica, musicale e Coreutica AFAM Organi costituzionali e di Rilievo Costituzionale Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministeri e Avvocatura dello Stato Province e loro Consorzi e Associazioni Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici pagina 34 di 64

35 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Circolare n. 1/E, 9 febbraio 2015 Soggetti non interessati: gli enti previdenziali privati o privatizzati le aziende speciali e la generalità degli enti pubblici economici, che operano con un organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico gli Ordini professionali gli enti ed istituti di ricerca le Agenzie fiscali le Autorità amministrative indipendenti (ad esempio l AGCOM) le Agenzie regionali per la protezione dell ambiente (ARPA) gli Automobile club provinciali l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) l Agenzia per L Italia Digitale (AgID) l INAIL l Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO) pagina 35 di 64

36 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Circolare n. 1/E, 9 febbraio 2015 Nessuna sanzione per il passato Se le pubbliche amministrazioni, dopo il 1 gennaio 2015, hanno corrisposto al fornitore l IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorre effettuare alcuna variazione Diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l annotazione scissione dei pagamenti, lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari In tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l IVA relativa all operazione ricevuta pagina 36 di 64

37 Reverse charge Si applica alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici vanno individuate in modo oggettivo, e quindi vale per appalti, subappalti, contratti d opera ecc. (no alle forniture) se il committente è un soggetto passivo d imposta ovvero ente non commerciale per eventuale attività d impresa Esteso ai bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (articolo 74, settimo comma) Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, dei trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestore (direttiva 2003/87/CE), dei trasferimenti di certificati relativi al gas e all energia elettrica nonché delle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore In caso di autorizzazione europea, il reverse charge potrà essere esteso anche alla cessione di beni nei confronti della Grande distribuzione (attualmente non in vigore) pagina 37 di 64

38 Black list I dati con Paesi black list sono forniti solo con cadenza annuale Nuovo limite di esonero dall obbligo di comunicazione dell operazione fissato in euro (prima 500 euro) che va riferito al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni rese e ricevute nei confronti di tutti gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list durante l anno solare (Circolare n. 31/E del 2014) Se si supera la soglia vanno dichiarate tutte le operazioni Le norme si applicano alle operazioni poste in essere dall anno solare 2014 (periodo di entrata in vigore del decreto) I contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili e trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del Tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide pagina 38 di 64

39 Sponsorizzazione associazioni sportive Con il Decreto semplificazione è stata introdotta per le associazioni senza scopo di lucro, quelle sportive dilettantistiche e le pro-loco, una percentuale unica di detrazione nella misura del 50%, sia per le prestazioni di pubblicità sia per quelle di sponsorizzazione (in precedenza prevista detrazione 10%) pagina 39 di 64

40 Spese di rappresentanza Innalzata a 50 euro anche ai fini IVA la detrazione per il valore unitario degli omaggi (prima 25,82 euro ex Lit) La disposizione interessa l articolo 2 secondo comma, il 3 terzo comma, e il comma 1 dell articolo 19 bis 1 Vale per le operazioni effettuate dal 13 dicembre 2014 pagina 40 di 64

41 Elenchi Intrastat I nuovi elenchi per i servizi conterranno solo: partita IVA della controparte importo codice del tipo di prestazione Paese di pagamento Rimangono gli elenchi per i servizi acquistati non richiesti dalla direttiva Le sanzioni relative ad errori od omissioni nella parte statistica si applicheranno solo alle imprese con spedizioni o arrivi mensili superiori a euro pagina 41 di 64

42 Fatture insolute Possibile stornare IVA sulle fatture insolute dagli accordi di ristrutturazione dei debiti (modifica articolo 26 secondo comma DPR 633/72) Oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d impresa, il fornitore/prestatore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente falcidiate per effetto dell omologazione, può recuperare l IVA originariamente versata all Erario al momento di effettuazione della fornitura/servizio anche oltre il termine dell operazione originaria pagina 42 di 64

43 Prima casa allineamento IVA Registro In precedenza l agevolazione prima casa ai fini dell imposta di registro era vincolata alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l'immobile, mentre per l'applicazione delle agevolazioni "prima casa" ai trasferimenti aventi a oggetto immobili soggetti a IVA (numero 21 della Tabella A, parte II) si faceva riferimento ai criteri dettati dal DM 2 agosto 1969 (i.e. superficie non superiore a 200 mq) Allineata la nozione di prima casa rilevante ai fini delle agevolazioni IVA a quella prevista in materia di imposta di registro prevedendo che l aliquota IVA agevolata del 4% trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9 pagina 43 di 64

44 Prima casa Abitazioni di lusso anche ai fini IVA A/1 (abitazioni di tipo signorile): unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale A/8 (abitazioni in ville): per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all ordinario A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico): rientrano in questa categoria i castelli e i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie pagina 44 di 64

45 Prima casa allineamento IVA Registro La Circolare n. 31/E del 2014 ha esteso lo stesso specifico riferimento ai requisiti catastali anche alle seguenti voci che richiamano ancora il decreto del 1969 tabella A, parte II (4%) numero 39) appalti per la costruzione delle abitazioni non di lusso tabella A, parte III (10%) numero 127-undecies cessione di abitazione diversa dalla prima casa La circolare precisa che si può applicare l aliquota ridotta anche ad una casa che in sede di contratto preliminare non avrebbe potuto beneficiare del nuovo criterio, con la conseguente variazione in diminuzione delle fatture già emesse a titolo di acconto anche oltre un anno (Risoluzione 7 dicembre 2000, n. 187) pagina 45 di 64

46 Marina resort Prorogata al 31 dicembre 2015 l aliquota ridotta del 10% nelle strutture ricettive all area aperta (c.d. porti turistici) Esclusa l aliquota ridotta per contratti superiori all anno (Telefisco 2015) pagina 46 di 64

47 Nuovi forfetari e IVA Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate senza addebito IVA senza obbligo di versare il tributo e senza diritto alla detrazione pur essendo i soggetti forniti di piena soggettività Le cessioni intracomunitarie di beni sono considerate operazioni interne senza il diritto alla rivalsa. Il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell operatore comunitario che l operazione non costituisce cessione intracomunitaria Le operazioni interne soggette al regime del reverse charge seguono le regole di tale regime. Il committente o cessionario forfetario deve integrare con IVA la fattura ricevuta e versare l imposta senza possibilità di detrazione Importazioni ed esportazioni di beni seguono le regole ordinarie ma non è possibile utilizzare il plafond dell esportatore abituale pagina 47 di 64

48 Nuovi forfetari e IVA Gli acquisti intracomunitari di beni entro la soglia di annui sono considerati non soggetti a IVA in Italia ma assoggettati nel Paese di provenienza Per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell anno precedente, hanno superato la soglia di euro ovvero per gli acquisti effettuati successivamente al superamento della medesima soglia nell anno in corso scatta l obbligo di assolvere l IVA e va integrata la fattura emessa dal cedente comunitario con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta. Si è tenuti al pagamento del tributo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni senza possibilità di detrazione Gli acquisti il prestazioni di servizi generiche da soggetti non residenti sono soggetti ad IVA in Italia con obbligo di integrazione della fattura UE e di versamento dell IVA entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione del servizio senza operare la detrazione Le prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di soggetti passivi UE sono non soggetti per carenza delle territorialità ma va emessa fattura (art. 21, co. 6 bis ) e presentato Intrastat. Quelle rese nei confronti di privati UE sono soggette secondo le regole interne in Italia (non si applica l IVA né esercitarsi la rivalsa) pagina 48 di 64

49 Nuovi forfetari e IVA Salvo i casi di versamento dell imposta, sono esonerati da tutti gli obblighi previsti dal decreto IVA ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti Nessun obbligo di registrazione dei corrispettivi e degli acquisiti, di presentazione della dichiarazione annuale e della comunicazione annuale e vige l esonero di tutti gli altri adempimenti previsti come lo spesometro e la presentazione telematica delle operazioni effettuate nei confronti di operatori in Paesi black list Resta l obbligo di presentare gli elenchi intrastat delle operazioni per le quali il contribuente risulti debitore dell imposta, ai sensi dell articolo 50, comma 6, del DL n. 331 del 1993 pagina 49 di 64

50 Dichiarazione annuale 2015 (dal 2016) La dichiarazione annuale dal prossimo anno (2016 per l annualità d imposta 2015) esce dal modello Unico e va presentata dal 1 al 28 (o 29) febbraio Conseguente soppressione della comunicazione annuale In attesa della dichiarazione europea dal 2017 (con cadenza mensile o trimestrale) pagina 50 di 64

51 Commercio elettronico - telecomunicazioni e teleradiodiffusioni Nuove regole dal 2015 (da recepire con decreto legislativo): Soggette ad IVA nazionale le vendite a privati consumatori Se consumatore italiano: IVA assolta in Italia Se consumatore UE: IVA assolta nello Stato del consumatore Istituzione MoSS (mini sportello unico): IVA pagata per tutti gli Stati UE dal prestatore nel Paese ove esso è stabilito con una apposita dichiarazione trimestrale Anticipazione del sistema definitivo IVA con assolvimento dell imposta nel Paese del cedente pagina 51 di 64

52 Territorialità 2015 Cambiano regole per la tassazione dei servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione nei rapporti B2C (da soggetti passivi verso consumatori finali) Servizi tassati sempre con IVA e regole del Paese ove è stabilito il consumatore finale Necessità per i prestatori italiani di conoscere le regole e le aliquote di ciascuno Stato ove cedono i servizi a persone non soggetti passivi/privati consumatori pagina 52 di 64

53 Articoli Decreto IVA interessati dalle novità Modificati artt. 7-sexies e septies territorialità art. 38-bis2 rimborsi a soggetti UE art. 38-ter rimborsi a soggetti non UE Sostituiti Art. 74 quinquies regime speciale MoSS prestatori non UE Art, 74 sexies regime speciale MoSS prestatori UE Art. 74 septies diposizioni per prestatori non UE identificati in altro Stato UE Nuovi articoli art. 38-bis3 rimborsi eccedenze versamenti MoSS Art. 54 quater liquidazione MoSS soggetti non residenti Art. 54 quinquies accertamenti MoSS soggetti non residenti Art. 74 octies riscossione e ripartizione dell imposta pagina 53 di 64

54 Sintesi novità dal 2015 luogo di tassazione 1) Servizi elettronici sono soggetti ad IVA in Italia se resi da prestatori/soggetti passivi stabiliti nella UE a favore di privati stabiliti in Italia non sono più tassati in Italia quelli resi da prestatori/soggetti passivi nazionali a favore di privati fruitori stabiliti in altro Paese della UE pagina 54 di 64

55 Sintesi novità dal 2015 luogo di tassazione 2) Telecomunicazioni e teleradiodiffusioni: sono tassate con IVA in Italia se rese da prestatori/soggetti passivi stabiliti nella UE a favore di privati stabiliti in Italia sono tassate con IVA in Italia se rese da prestatori/soggetti passivi stabiliti fuori della UE a favore di privati stabiliti in Italia pagina 55 di 64

56 Commercio elettronico operazioni rientranti e non Rientrano: software, sito o una pagina web, la fornitura di immagini, testi (e-book), APP (applicazioni), gli abbonamento a giornali o riviste on line, la fornitura di spazio pubblicitario, di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politiche, culturali, artistiche, sportive, scientifiche o di intrattenimento, lo «scarico» di musica su computer e su telefoni cellulari, la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza (e-learning), ecc Non rientra il commercio di beni mobili materiali o tangibili che sono trasportati fisicamente per la vendita da un Paese all altro. Si segue ancora regole per importazione, esportazione, acquisto o cessione intracomunitaria Non rientra cessione di CD ROM, floppy disk, consulenza professionale di avvocati, commercialisti, ecc. vendita di biglietti online per spettacoli o manifestazioni pagina 56 di 64

57 Telecomunicazioni - operazioni rientranti I servizi di telecomunicazione sono quelli aventi per oggetto: 1. la trasmissione, l emissione o la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici 2. accesso a Internet al WWW 3. sistemi VoiP 4. servizi di posta vocale 5. chiamata a tre, fax, telegrafo e telex 6. collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore pagina 57 di 64

58 Teleradiodiffusioni - operazioni rientranti I servizi di teleradiodiffusione comprendono i servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi. Ad esempio: 1. programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale per l ascolto o la visione simultanei sulla base di un palinsesto 2. i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva 3. Pay tv pagina 58 di 64

59 Vendita di servizi on-line La vendita può essere 1. diretta dal produttore, editore, ideatore, artista, scrittore, titolare del diritto ecc. che vende direttamente sul web 2. tramite intermediario La maggior parte dei servizi digitali sono resi al consumatore finale attraverso un intermediario ossia uno store che facilita e diffonde in tutto il modo il commercio elettronico (ad esempio APP, musica, giochi ecc. scaricati su cellulari o tablet) L intermediario può vendere: 1. in nome proprio ma per conto altrui (senza rappresentanza) 2. in nome e per conto del titolare del diritto (con rappresentanza) pagina 59 di 64

60 MoSS Mini One Stop Shop Istituzione MoSS (mini sportello unico): IVA pagata dal prestatore nel Paese ove è stabilito per tutti gli Stati UE con una apposita dichiarazione trimestrale Anticipazione del sistema definitivo IVA con assolvimento dell imposta nel Paese del fornitore ma con aliquote vigenti nel Paese del cliente privato Centro operativo di Venezia - ufficio incaricato per fornitori italiani o prestatori extraue che scelgono l Italia per la vendita online dei servizi a privati in tutti i Paesi UE pagina 60 di 64

61 Obblighi del fornitore italiano (1) Iscrizione (su opzione) al MoSS di Venezia mantenendo propria partita IVA e acquisendo codice di accesso Dichiarazione per trimestre solare delle vendite a privati residenti in altri Stati UE - diversi dall Italia - entro 20 del mese successivo Versamento contemporaneo dell imposta dovuta per tutti i Paesi di vendita UE (escluso Italia) pagina 61 di 64

62 Obblighi del fornitore italiano (2) Nessuna detrazione d imposta (pagata in altri Stati UE) e nessuna compensazione Le vendite effettuate in Italia seguono le normali regole interne e dalla propria posizione IVA si può detrarre l imposta assolta in Italia per i costi sostenuti per l intero commercio Conservazione dei documenti per dieci anni ed controllo sia di Venezia che dell Amministrazione fiscale del Paese di consumo pagina 62 di 64

63 E-book L art. 98 della direttiva Iva al paragrafo 2, comma secondo, prevede espressamente che «Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica» L articolo 1, comma 667, della legge di stabilità 2015 stabilisce, invece, che ai fini dell applicazione dell aliquota IVA ridotta del 4% «sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica». La norma richiama espressamente il numero 18) della tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972 fornendo, così, l interpretazione autentica di ciò che sono da considerarsi «libri» Rischio di possibile procedura di infrazione dalla Commissione UE pagina 63 di 64

64 Fattura elettronica Dal 6 giugno 2014 obbligatoria per i fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale Dal 31 marzo 2015 obbligo esteso per le Amministrazioni incluse nell elenco Istat (ad eccezione delle amministrazioni locali, per le quali la data di decorrenza sarà stabilita successivamente con decreto MEF) I maggiori problemi sono dovute alle modalità di conservazione elettronica dei documenti medesimi. pagina 64 di 64

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