NOVITA IVA ARGOMENTI. M.O.S.S. Dichiarazioni d intento Estensione Reverse Charge Split Payment. Mevio Martelli
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1 NOVITA IVA Mevio Martelli ARGOMENTI M.O.S.S. Dichiarazioni d intento Estensione Reverse Charge Split Payment 1
2 M.O.S.S. M.O.S.S. (MINI ONE STOP SHOP) Regolamento 967/2012 Regolamento 815/2012 Provvedimento Agenzia Entrate 30/09/2014 2
3 Territorialità iva servizi e-commerce Dal 1/1/2015 ai fini della territorialità Iva, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione e servizi elettronici, rese a privati residenti nell Unione Europea, si considerano territorialmente rilevanti nello Stato del committente. Elenco servizi elettronici: - Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; - Fornitura di software e relativo aggiornamento; - Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; - Fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; - Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza. La direttiva di cui sopra ha previsto la possibilità per agevolare gli operatori stabiliti nell Unione Europea che effettuano questo genere di prestazione in diversi Stati dell Unione, di identificarsi ai fini IVA e assolvere il tributo in un solo Stato Comunitario; Regime del MOSS Mediante la registrazione ad un portale telematico presente sul sito dell Agenzia delle Entrate è possibile dichiarare trimestralmente l iva assolta su detti servizi ed effettuare i relativi versamenti. Il regime ha natura opzionale, ma se il contribuente intende avvalersene in uno Stato membro, dovrà applicarlo anche negli altri Stati membri in cui effettua quel tipo di prestazioni. 3
4 Regime UE Possono registrarsi al mini sportello unico italiano i soggetti passivi aventi: domicilio in Italia; residenza in Italia, purché non abbiano stabilito il domicilio all estero; domicilio o residenza al di fuori dell Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in Italia. Regime non UE Possono registrarsi al mini sportello unico italiano i soggetti passivi aventi: domicilio o residenza al di fuori dell Unione europea e che non siano stabiliti né identificati in alcuno Stato comunitario. A questi soggetti viene rilasciata partita iva con prefisso alfabetico UE. 4
5 DICHIARAZIONI D INTENTO Norma Decreto Legislativo 21/11/2014 numero 175, articolo 20 5
6 Esportatori Abituali L articolo 20 ha modificato la modalità di trasmissione delle dichiarazioni di intento e di comunicazione dei dati ivi contenuti. Rispetto a quanto previsto precedentemente, per le operazioni effettuate dal 1/1/2015, gli esportatori abituali che intendono realizzare acquisti o servizi in regime di non imponibilità iva ex articolo 8 comma 1 lettera c) DPR 633/72 devono: trasmettere telematicamente la dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta; consegnare la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dall Agenzia delle Entrate, al proprio fornitore, ovvero in Dogana. Fornitori Esportatori abituali I fornitori degli esportatori abituali: verificano telematicamente l avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento da parte dell esportatore; non possono procedere all emissione della fattura non imponibile ex art. 8 co. 1 lettera c) DPR 633/72 in assenza della ricevuta dell Agenzia delle Entrate che attesta la ricevuta della dichiarazione di intento da parte dell esportatore abituale; riepilogano i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale. 6
7 Riepilogo Obblighi degli esportatori abituali Trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'agenzia delle Entrate. Obblighi dei fornitori Verificare telematicamente l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento. Inviare o consegnare la dichiarazione di intento e la ricevuta telematica (rilasciata dall'agenzia delle Entrate) al fornitore o in Dogana. Riepilogare nella dichiarazione annuale IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute. (segue ) Per quanto riguarda le dichiarazioni di intento presentate dall esportatore abituale in Dogana, al fine di importare i beni senza applicare l IVA, in merito è stato previsto che l Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle Agenzia delle Dogane, entro il 12/04/2015 (120 giorni dall entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014), l accesso alla Banca dati delle dichiarazioni di intento. In questo modo: l Agenzia delle Dogane riesce a verificare in autonomia le condizioni di non imponibilità IVA afferenti le operazioni di importazione; l esportatore non deve consegnare in Dogana copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute presentate. 7
8 Vecchie regole fino all 11/02/2015 Secondo quanto riportato nella Circolare Agenzia Entrate n. 31 del 30/12/2014, fino all 11/02/2015 gli esportatori abituali possono consegnare o inviare le dichiarazioni di intento secondo le modalità previgenti. In questo caso, se la dichiarazione di intento si riferisce ad un operazione da porre in essere entro l 11/02/2015 si possono applicare ancora le vecchie regole. Inoltre per le dichiarazioni di intento consegnate o inviate secondo la vecchia procedura entro l 11/02/2015, che producono effetti anche dopo tale data, dovranno essere effettuate secondo le modalità previste dalla nuova disciplina. ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE 8
9 Norma Legge 23/12/2014 numero 190, articolo 1, commi 629, 631 e 632 Definizione L'inversione contabile (reverse charge) è un meccanismo di applicazione dell' IVA, per il quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è obbligato all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore. In questo caso, il venditore emette fattura senza addebitare l'imposta, applicando la norma che prevede l'utilizzo del regime del reverse charge e il destinatario integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e dell importo propria della operazione e registra il documento sia nel registro IVA delle fatture emesse sia nel registro IVA degli acquisti (doppio protocollo). 9
10 Settori di interesse prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici (art. 17 comma 6, lettera a-ter) DPR 633/72); trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 17 comma 6, lettera d-bis) DPR 633/72); trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE (art. 17 comma 6, lettera d-ter) DPR 633/72); trasferimenti di certificati relativi al gas e all energia elettrica (art. 17 comma 6, lettera d-ter) DPR 633/72); cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore di cui all art. 7-bis co. 3 lett. a) DPR 633/72 (art. 17 comma 6, lettera d-quater) DPR 633/72); cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74 comma 7 DPR 633/72). Il meccanismo del reverse charge si applica dal 1/1/2015 e per le operazioni riguardanti il settore energetico si applicherà per un periodo di 4 anni, vale a dire dal 1/1/2015 al 31/12/2018. SPLIT PAYMENT 10
11 Norma Legge 23/12/2014 numero 190, articolo 1, commi 629, 630 e 632 Decorrenza Come precisato dal comunicato stampa del Mef del 9/01/2015 n. 7, è stato chiarito che la nuova disciplina si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015, per le quali l esigibilità dell imposta si verifica successivamente a tale data. 11
12 Ambito applicativo Rientrano nel regime dello split payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese agli enti pubblici di seguito elencati: lo Stato; gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; gli enti pubblici territoriali ei consorzi tra essi costituiti ex art. 32 del D.Lgs. 267/2000; le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; gli istituti universitari; le aziende sanitarie locali; gli enti ospedalieri; gli enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico; gli enti pubblici di assistenza e beneficienza; gli enti pubblici di previdenza. Definizione L articolo 1 sopra citato ha modificato i criteri di applicazione dell iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, introducendo al DPR 633/72 l articolo 17-ter. La norma dovrebbe essere subordinata al rilascio di una deroga da parte del Consiglio Europeo, ma l art. 1 comma 632 della L. 190/2014 ha previsto che, nelle more del rilascio di tale deroga, la disposizione trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l iva è esigibile a partire dal 1/1/2015. In base al nuovo articolo: l ente pubblico destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi corrisponde al fornitore il solo corrispettivo concordato per l operazione (base imponibile); l imposta relativa alla cessione è corrisposta dall ente direttamente all Erario, entro termini e modalità definiti da un apposito Decreto. 12
13 (segue ) Il fornitore emette fattura secondo le regole ordinarie ai sensi dell art. 21, esponendo l imposta con l annotazione scissione dei pagamenti e registrando la fattura nei registri previsti dagli articoli 23 e 24, ma senza computare l imposta, con iva a debito, in liquidazione periodica (articolo 2 Decreto Mef del 23/01/2015 in corso di pubblicazione sulla G.U.). Esclusioni Sono escluse dal nuovo regime: le operazione in cui l Ente pubblico assume la qualifica di debitore d imposta, in caso di acquisti di beni o prestazioni di servizi in reverse charge; le prestazioni di servizi da parte dei lavoratori autonomi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d imposta sul reddito. A riguardo su esplicita domanda a Telefisco 2015 il funzionario dell Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale espressione si riferisce anche ai soggetti che subiscono la ritenuta a titolo di acconto. Si può affermare che i lavoratori autonomi non sono interessati all applicazione dello split payment; le operazioni assogettate a regimi speciali che non prevedono l evidenza dell imposta in fattura e che ne dispongono l assolvimento secondo regole proprie (ad esempio: regime del margine e agenzie di viaggio). 13
14 Accesso ai rimborsi I soggetti che applicano lo split payment possono chiedere il rimborso del credito iva a partire dal 1 trimestre 2015, rispettando i requisiti di cui all art. 30, comma 3 lettera a DPR 633/72(aliquota media); i rimborsi saranno ottenuti in via prioritaria ex art. 38-bis comma 10, per un importo non superiore all ammontare complessivo dell imposta applicabile ai sensi dell art. 17-ter nel periodo durante il quale il credito si è formato. grazie per l attenzione 14
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