CNA Servizi Imola S.c.r.l.
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- Valentino Palmisano
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1 Reverse charge per servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici prime indicazioni operative Per effetto delle modifiche apportate all'art. 17, D.P.R. n 633/72, il reverse charge è esteso dal anche a prestazioni di servizi relative ad edifici di: - Pulizia, - Demolizione, - Installazione impianti, - Completamento di edifici. Ad oggi l ambito applicativo di estensione del reverse charge non è normativamente chiaro ma tentiamo comunque di definire i confini di applicazione della nuova disposizione. Chi deve applicare il nuovo reverse charge Il nuovo reverse charge deve essere applicato per i servizi di pulizia, installazione impianti, demolizione, completamento di edifici effettuati nei confronti di soggetti passivi Iva. Il nuovo reverse non si applica quindi nei confronti di soggetti privati. Il nuovo reverse charge deve essere applicato anche nei confronti di soggetti passivi esteri (UE o Extra UE), se la territorialità dell operazione è in Italia. Se la territorialità dell operazione è fuori dall Italia non deve essere assolta l Iva italiana e quindi non si applica il meccanismo dell inversione contabile che, semplicemente, sposta in capo al committente l assolvimento degli obblighi Iva. Quali sono le operazioni che devono essere assoggettate al nuovo reverse charge L ambito applicativo del nuovo reverse è ad oggi incerto. In una logica di semplificazione e ripercorrendo l ossatura logica del reverse charge in edilizia già in vigore (relativo ai subappalti resi nel settore edile, previsto dall art.17, c.6, l. a) DPR 633/72) riteniamo che la strada da percorrere sia quella dei codici Ateco. Analogamente a quanto già precisato per l applicazione del reverse charge per i subappalti in edilizia (art.17, c.6, l.a) DPR 633/72) riteniamo che l applicazione del nuovo reverse charge sia basata sull attività svolta e sul fatto che tale attività, anche se svolta occasionalmente, sia inquadrabile tra i codici Ateco di seguito riportati. Anche ai fini dell applicazione del nuovo reverse charge quindi si ritiene non rilevante la comunicazione del codice Ateco alle autorità competenti. In ogni caso si auspica che qualunque comportamento adottato in questo periodo, in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell amministrazione finanziaria in merito all ambito di applicazione della nuova disposizione, debba considerarsi non sanzionabile, data l oggettiva incertezza della norma stessa.
2 In attesa di chiarimenti diversi, quindi, si ritiene che il nuovo reverse charge sia applicabile alle operazioni che rientrano nei codici Ateco elencati di seguito. PULIZIA Pulizia generale (non specializzata) di edifici Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali Rientrano nell applicazione del nuovo reverse charge solo le operazioni di pulizia di edifici riconducibili in questo codice Ateco. Devono quindi essere escluse dall applicazione del nuovo reverse charge le operazioni di pulizia riconducibili in questo codice che riguardano impianti e macchinari industriali, dato che la norma si riferisce solo ad operazioni relative ad edifici Servizi di disinfestazione I servizi di disinfestazione riteniamo rientrino nell applicazione del nuovo reverse charge, se eseguiti su immobili, in quanto rientranti tra i codici Ateco relativi ai servizi di pulizia (gruppo 81.2). Di questa interpretazione è stata comunque chiesta conferma all Agenzia delle Entrate tramite l ufficio politiche fiscali di Cna Nazionale. Qualora l Agenzia delle Entrate non dovesse confermare l interpretazione è comunque stato chiesto che non vengano applicate sanzioni per i comportamenti tenuti prima dei chiarimenti, vista l incertezza della norma Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione Riteniamo questa attività rientri nell applicazione del nuovo reverse charge, perché: - È un attività di pulizia su edifici;
3 - Rientra nel gruppo delle voci Ateco relative al completamento di edifici. L attività rispetta quindi sia il testo della norma (che prevede l applicazione del nuovo reverse charge alle attività di pulizia su edifici) sia la richiesta di semplificazione avanzata all amministrazione finanziaria che prevede l applicazione del nuovo reverse charge alle attività inquadrate nelle voci Ateco che riguardano i servizi di pulizia, di completamento, di demolizione e di installazione di impianti. : Riteniamo non rientrino nell applicazione del nuovo reverse charge le attività comprese nel codice Ateco pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici perché, seppur relative ad attività di pulizia, la voce non rientra tra quelle inquadrate nei codici Ateco relativi ai servizi di pulizia, demolizione, completamento o installazione di impianti. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (*) Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di spegnimento Riteniamo che anche le manutenzioni e riparazioni relative agli impianti elencati rientrino nell applicazione del nuovo reverse charge, se effettuate su edifici. In questo senso è stata fatta apposita richiesta all Agenzia delle Entrate tramite l ufficio politiche fiscali di Cna Nazionale. La motivazione dell interpretazione deriva dal fatto che, basandosi sul codice Ateco, le manutenzioni e riparazioni sono incluse nei codici Ateco stessi.
4 antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Lavori di isolamento termico acustico o antivibrazioni Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a Il nuovo reverse charge riteniamo si applichi alle attività rientranti in questi codici Ateco solo se sono relative alla installazione (manutenzione/riparazione) di impianti su edifici. (*) Le attività di installazione riportate nella tabella sono quelle poste in essere dai soggetti comunemente denominati installatori e cioè da soggetti diversi da quelli che installano beni di propria produzione o beni oggetto della propria attività di commercio. Infatti l attività di installazione svolta dai soggetti che producono o commercializzano i beni installati/montati è inquadrata nei codici Ateco della fabbricazione o del commercio. Per questi soggetti l installazione o il montaggio dei beni è meramente accessoria all attività di produzione/commercio degli stessi. I soggetti installatori che svolgono attività rientranti tra i codici Ateco sopra indicati applicano il nuovo reverse charge se effettuano installazioni di impianti che possono essere classificate come prestazioni di servizi. Non si applica il nuovo reverse charge nei casi i cui l operazione eseguita, pur identificabile tra quelle indicate nella tabella, contrattualmente è classificabile come cessione di beni con posa in opera. Esempio L esempio non vuole avere pretesa di esaustività, ma vuole solo essere una base di ragionamento. Si sottolinea che l esempio potrebbe essere da ri valutare alla luce degli attesi chiarimenti dell amministrazione finanziaria in tema di nuovo reverse charge. Installazione caldaia Caso A: Se la caldaia viene installata dal soggetto rivenditore della stessa (soggetto che come attività svolge quella di commercio di caldaie e altri beni) si può ritenere che l operazione sia esclusa dall applicazione del nuovo reverse charge. Presumibilmente infatti il soggetto venditore svolge un attività rientrante tra quelle del codice Ateco Commercio all ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, quindi esclusa dal gruppo 43.2 relativo all istallazione degli impianti. Nel caso l installazione del bene può ritenersi meramente accessoria. Caso B: Se invece la caldaia viene installata dal soggetto installatore (che a sua volta può avere acquistato la caldaia come materia prima per lo svolgimento della sua attività) per definire l applicazione o meno del nuovo reverse charge deve essere analizzato il rapporto tra le parti.
5 Presumibilmente l installatore svolge un attività rientrante tra quelle del codice Ateco Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell aria (inclusa manutenzione e riparazione). L inquadramento farebbe propendere per l applicazione del nuovo reverse charge. E comunque opportuno fare una verifica sul rapporto contrattuale esistente tra le parti: se la volontà delle parti è comunque quella di fare qualcosa piuttosto che di dare qualcosa, sull operazione deve essere applicato il nuovo reverse charge. : Il nuovo reverse charge riteniamo non si applichi alle attività identificate dal codice Ateco Installazione di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione, delle piste degli aeroporti perché queste attività, pur rientranti tra le voci del codice Ateco relative all installazione degli impianti (gruppo 43.2), non sono relative ad edifici. Riteniamo inoltre il nuovo reverse charge non si applichi alle attività rientranti nei seguenti codici Ateco: Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) in quanto riteniamo che la piscina e il giardino non possono essere considerati edifici. COMPLETAMENTO DI EDIFICI Intonacatura e stuccatura Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Posa in opera di infissi (*), arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili Rivestimento di pavimenti e muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri Attività non specializzate di lavori edili (muratori) Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a La posa in opera di arredi, intesa come semplice montaggio e sistemazione, non è soggetta al nuovo reverse charge in quanto non è tra le prestazioni di completamento degli edifici.
6 (*) Rientrano in questo codice Ateco i soggetti che eseguono la posa in opera di infissi che non sono prodotti o commercializzati dai soggetti stessi. I soggetti che producono gli infissi sono infatti inquadrati nel codice Ateco (fabbricazione infissi in legno) o nel codice Ateco (infissi in materie plastiche). Per questi soggetti la posa in opera degli infissi prodotti si ritiene accessoria alla fabbricazione. Essendo inquadrati nei codici Ateco prima detti ( e non nel gruppo 43.3) ai produttori di infissi (che montano gli stessi) riteniamo non si applichi il nuovo reverse charge. Analogo discorso può essere fatto per i soggetti che commercializzano gli infissi e che quindi svolgono attività inquadrate nei codici Ateco (commercio all ingrosso di infissi) o nel codice (commercio al dettaglio di infissi). : Riteniamo che non si applichi il nuovo reverse charge alle attività rientranti nei seguenti codici Ateco: Realizzazione di coperture Noleggio di gru e altre attrezzature con operatore per la costruzione e la demolizione Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a in quanto appartenenti ad un gruppo di voci della Tabella Ateco (altri lavori specializzati di costruzione) che non riguarda le attività di completamento degli edifici. DEMOLIZIONE DI EDIFICI Demolizione Osservazioni e conseguenze dell applicazione del nuovo reverse charge Applicazione aliquote Iva Nel meccanismo del reverse charge gli adempimenti Iva sono spostati in capo al committente. E quindi il committente che deve attribuire la corretta aliquota Iva all operazione. Territorialità Il nuovo reverse charge si applica solo nei casi in cui le operazioni sono territorialmente rilevanti in Italia. Solo in questi casi, infatti, devono essere adempiuti gli obblighi Iva previsti dal decreto Iva.
7 Applicazione del reverse charge nei confronti di soggetti con applicazione del pro rata I committenti soggetti passivi che applicano il pro rata di detrazione e che ricevono fatture con reverse charge non possono beneficiare della neutralità del meccanismo dell Iva insita nel sistema stesso di inversione contabile. Questi soggetti, infatti, devono applicare la limitazione alla detrazione anche all operazione ricevuta in reverse charge, con probabile conseguente versamento di tutta (o parte) dell Iva vendite relativa all operazione stessa. Esempio: Medico che nel 2015 riceve mensilmente la fattura dall impresa che si occupa della pulizia dell ambulatorio. Il medico deve assolvere agli obblighi Iva relativi alla fattura ricevuta con reverse charge e deve integrare il documento, registrandolo poi nel registro Iva vendite e Iva acquisti. Se il medico applica per il 2015 una percentuale di pro rata (detrazione) pari a zero: - Non può detrarre l Iva acquisti relativa all operazione in reverse charge; - Deve versare l Iva vendite relativa all operazione in reverse charge entro i termini ordinari di liquidazione. Il medico per il 2015 presumibilmente quindi si troverà in una situazione anomala rispetto ad una analoga situazione che poteva essere accaduta nel 2014 in quanto deve eseguire le liquidazioni Iva periodiche con i relativi versamenti a debito. Nuovo reverse charge e Split Payment Dal 2015 nei rapporti con lo Stato, gli organi dello Stato, gli enti pubblici territoriali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti universitari, le unità sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e di beneficienza e quelli di previdenza deve essere applicato il meccanismo dello split payment. In base a tale meccanismo l Iva addebitata in fattura viene versata direttamente all Erario da parte della pubblica amministrazione. Il meccanismo dello split payment non si applica nei casi in cui l operazione è assoggettata a reverse charge. Il reverse charge si applica solo alle operazioni, appositamente individuate dalla norma, effettuate nei confronti di committenti soggetti passivi. Quindi, in caso di effettuazione di servizi relativi a pulizie, demolizione, completamento, installazione impianti di edifici effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, le modalità di fatturazione sono le seguenti: - applicazione del reverse charge, se la pubblica amministrazione è un soggetto passivo Iva; - applicazione dello split payment se la pubblica amministrazione non è un soggetto passivo Iva. In fattura indicare: operazione soggetta a Reverse Charge senza addebito di iva ai sensi dell' art 17 lett a-ter dpr Area fiscale Cna Servizi Imola 27 gennaio 2015
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