Newsletter. Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa. Edizione Speciale. 13 aprile 2015

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1 Newsletter Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa Edizione Speciale 13 aprile 2015 Nuove ipotesi di reverse charge: i chiarimenti dell Agenzia

2 Nuove ipotesi di reverse charge: i chiarimenti dell Agenzia L Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 14/E/2015, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle nuove fattispecie di reverse charge introdotte dalla Legge di stabilità per l anno In particolare, è stato previsto che - a decorrere dal 1 gennaio il predetto meccanismo si applica anche: 1) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; 2) ai trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra; 3) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all energia elettrica; 4) alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo - rivenditore; 5) alle cessioni di bancali di legno recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. a) Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del reverse charge Per individuare le prestazioni di servizi alle quali a decorrere dal 1 gennaio 2015 si applica il meccanismo del reverse charge, l Agenzia ha chiarito che occorre fare riferimento unicamente ai codici attività della tabella ATECO Nello specifico, tale criterio deve essere utilizzato per individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative agli edifici. Pertanto, occorre considerare che i soggetti passivi che rendono le predette prestazioni devono applicare il regime reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile ossia che svolgono un attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO Inoltre, qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell art. 35, comma 3, del DPR 633/72, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell inversione contabile, con l obbligo da parte dello stesso prestatore di procedere all adeguamento del codice ATECO. Infine, l Agenzia ha rilevato che, in linea con il suo consolidato orientamento, sono escluse dall applicazione del meccanismo del reverse charge le forniture di beni con posa in opera, in quanto le stesse rilevano ai fini IVA come cessioni di beni e non quali prestazioni di servizi. b) Reverse charge nell ambito dei servizi di pulizia e nel settore edile Definizione di edifici Al fine di meglio tracciare l ambito oggettivo di applicazione del reverse charge, la circolare ha precisato che la definizione di edifici è quella rinvenibile sia nella Risoluzione n. 46/E/1998 che nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n del , dove è precisato che per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome. Ciò premesso, l Agenzia ha, quindi, chiarito che utilizzando il termine edifici il legislatore abbia volutamente circoscritto l ambito di applicazione della norma in parola soltanto alle prestazioni relative ai fabbricati, siano essi a destinazione abitativa o strumentale, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché parti di essi. Di conseguenza, non rientrano in tale definizione i terreni, le parti del suolo, i parcheggi, le piscine, i giardini salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell edificio stesso, come ad esempio impianti fotovoltaici collocati sui tetti, i giardini pensili e le piscine collocate sui terrazzi. Identificazione dei servizi relativi agli edifici Come anticipato, al fine di individuare quali siano i servizi relativi agli edifici, l Agenzia delle Entrate ha ritenuto che occorra fare riferimento alle attività ricomprese nei codici attività della Tabella ATECO Servizi di pulizia (Rif. Allegato A) Sono, invece, escluse dall applicazione del meccanismo del reverse charge le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto questi non rientrano nella nozione di edifici. Demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici Allo stesso modo, la circolare ha individuato le seguenti prestazioni: Demolizione (Rif. Allegato B) Installazione di impianti relativi ad edifici (Rif. Allegato C) Completamento degli edifici (Rif. Allegato D). Il riferimento ai suddetti codici permetterebbe di superare le incertezze interpretative legate alla formulazione della norma che non prevede i servizi di manutenzione tra quelli soggetti al meccanismo del reverse charge. Infatti, poiché l attività di manutenzione è ricompresa tra quelle di Installazione di impianti relativi ad edifici previsto dal codice , la posizione dell Agenzia è quella di far rientrare nell ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge anche i servizi di manutenzione relativi agli impianti. Importanti sono anche le indicazioni rese nella circolare in commento in merito al concetto di completamento di edifici. L Agenzia, sopperendo all atecnicismo utilizzato dal legislatore, ha chiarito che per individuare le prestazioni rientranti in tale nozione soccorrono nuovamente le classificazioni fornite dai codici attività ATECO Inoltre ha precisato che, mentre nelle attività di completamento rientrano anche quelle di rifacimento della facciata di un edificio, ne sono al contrario escluse quelle relative alla preparazione del cantiere, in quanto le stesse non sono riferibili alla fase di completamento, ma a quella propedeutica alla costruzione. Significativo è anche il chiarimento relativo al caso in cui in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di servizi alcuni dei quali soggetti al reverse charge mentre altri all applicazione dell IVA secondo le regole ordinare, occorre scomporre le operazioni al fine di individuare a quali si esse si applica l inversione contabile. Tuttavia, in presenza di un unico contratto di appalto avente ad oggetto più interventi, in un ottica di semplificazione si ritiene che trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge. c) Reverse charge nell ambito energetico Relativamente all applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore energetico, l Agenzia ha chiarito che rientrano nello stesso anche i certificati che hanno la finalità di incentivare l efficienza energetica o la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali ad esempio i certificati bianchi e quelli verdi. E invece esclusa la cessione di GPL, in quanto tale sostanza presenta caratteristiche più simili agli oli minerali che non ai gas 2

3 vettoriali tramite sistemi o reti di gas naturale. d) Reverse charge e regimi speciali Per quel che attiene al rapporto tra reverse charge e split payment, l Agenzia ha chiarito che i servizi resi alla Pubblica Amministrazione sono soggetti al meccanismo dell inversione contabile soltanto se sono acquistati da questa nell esercizio dell attività commerciale. Con riferimento all applicazione del reverse charge nel caso in cui si sia optato per il regime dell esigibilità dell IVA per cassa, l Agenzia ha precisato che il primo prevale sempre sul secondo, in quanto essendo lo stesso un regime speciale non è applicabile in relazione alle operazioni per le quali l imposta è applicata secondo regole peculiari. Nel caso di adozione del nuovo regime forfetario, invece, il meccanismo del reverse charge non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che adottano il suddetto regime, non essendo l operazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto. Se, invece, detti soggetti acquistano beni o servizi soggetti al meccanismo del reverse charge, essi assumono il ruolo di debitori di imposta tenuti ad assolverla, ma non potendo esercitare il contestuale diritto alla detrazione, dovranno versare l imposta a debito così generata. e) Acquisti di servizi promiscui da parte di enti non commerciali Infine, l Agenzia ha chiarito che nel caso in cui il committente sia un ente non commerciale che acquista servizi soggetti al meccanismo del reverse charge da destinare promiscuamente sia all attività commerciale sia a quella istituzionale, occorrerà fare riferimento a criteri oggettivi al fine di individuare le corrette modalità di applicazione del tributo. In particolare, occorrerà fare riferimento agli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, all entità del corrispettivo pattuito, al carattere dimensionale degli edifici interessati. Appare evidente che al fine di evitare l applicazione di sanzioni, il prestatore dei servizi deve aver cura di chiedere al suo cliente quale sia la quota parte dei servizi resi attinente alla sfera commerciale e quale relativa alla sfera istituzionale, con evidente complicazione nella gestione dei rapporti che oramai dovrebbero essere esclusivamente telematici dato l obbligatorietà della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 3

4 Allegato A Pulizia generale (non specializzata) di edifici Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali Allegato B Demolizione Allegato C Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. Allegato D Intonacatura e stuccatura Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri Attività non specializzate di lavori edili - muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. 4

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