Lettere d intento: chiarimenti Videoforum
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- Sabina Buono
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Lettere d intento: chiarimenti Videoforum Nessuna comunicazione da parte del fornitore per le lettere d intento ricevute che esplicano i propri effetti per operazioni poste in essere fino all 11 febbraio 2015 Categoria: IVA Sottocategoria: Esportazioni Nell incontro con la stampa specializzata tenutosi lo scorso , l Amministrazione Finanziaria ha fornito importanti chiarimenti in merito alle dichiarazioni d intento presentate con le vecchie modalità che si riferiscono a operazioni poste in essere tra il 1 gennaio 2015 e l 11 febbraio Per tale fattispecie, viene chiarito che il fornitore non è tenuto a trasmettere all Agenzia i dati contenuti nella lettere d intento, ma è invece tenuto alla conservazione del documento ai fini di consentire il controllo da parte dell Amministrazione Finanziaria. Premessa L art. 20 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, entrato in vigore il ) trasferisce in capo al c.d. esportatore abituale (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell IVA) l obbligo di informare l'agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento. La nuova procedura può essere cos sintetizzata: Fase 1 L esportatore abituale invia all Agenzia dell Entrate i dati contenuti nella lettera d'intento 1
2 Fase 2 L Agenzia delle Entrate rilascia apposita ricevuta Fase 3 L esportatore abituale invia al fornitore la lettera di intento trasmessa all'agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa Fase 4 Il fornitore, ricevuta la documentazione, controlla telematicamente l'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento Fase 5 Terminati i controlli, il fornitore può emettere fattura in sospensione d imposta con la dicitura non imponibile I modelli Per consentire l espletamento della nuova procedura, con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del , Prot /2014, è stato approvato il modello che l esportatore abituale deve utilizzare per informare l'agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento. Con un successivo comunicato stampa, è stato reso noto che è disponibile sul sito internet dell Agenzia delle Entrate il software Dichiarazione d intento per l invio telematico delle dichiarazioni d intento che gli esportatori abituali potranno inviare, direttamente online all Agenzia delle Entrate, per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell Iva a partire dal Il nuovo software consentirà di assolvere alla prima fase della nuova procedura prescritta dall art. 20 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali Efficacia delle nuove disposizoni La nuova procedura scatta per le operazioni senza applicazione dell imposta effettuate a decorrere dal 1 gennaio Dunque, il trasferimento dell onere sull esportatore abituale di comunicare all Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle lettere d intento decorre per le operazioni senza applicazione dell imposta effettuate a decorrere dal 1 gennaio
3 Nel Provvedimento che ha approvato il modello per le dichiarazioni d intento, per garantire il rispetto dello Statuto del Contribuente, il quale prevede che dall entrata in vigore delle nuove disposizioni ( ) e la loro concreta attuazione devono decorrere almeno 60 giorni, si affermava (successivamente ribadito nella C.M. 31/E/2014) che fino all 11 febbraio 2015 gli operatori potranno consegnare la dichiarazione d intento direttamente al proprio cedente o prestatore secondo le vecchie modalità. In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate, non essendo la stessa avvenuta. Al punto 5.3 del Provvedimento viene inoltre stabilito che, per le dichiarazioni d intento consegnate o inviate secondo le vecchie modalità che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all 11 febbraio 2015, vige l obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l avvenuta presentazione della dichiarazione all Agenzia. Dichiarazioni d intento Trasferimento dell onere sull esportatore abituale Per le operazioni senza applicazione dell imposta effettuate a decorrere dal 1 gennaio per le dichiarazioni d intento inviate dall esportatore abituale nel 2014 e a gennaio 2015 (fino all 11 febbraio 2015) che esplicano i propri effetti per operazioni poste in essere fino all 11 Febbraio 2015 si applicano le vecchie modalità; - per le dichiarazioni d intento inviate dall esportatore abituale nel 2014 e a gennaio 2015 (fino all 11 febbraio 2015) che esplicano i propri effetti per operazioni poste in essere anche dopo l 11 Febbraio 2015 si applica la nuova disciplina. Periodo transitorio Per operazioni fino all 11 febbraio 2015 Gli esportatori abituali potranno consegnare le Dichiarazioni d intento con vecchie modalità 3
4 Dichiarazioni d intento con efficacia successiva all 11 febbraio 2015 L esportatore abituale deve effettuare l invio telematico all Agenzia delle Entrate con il nuovo modello a partire dal 12 febbraio. Il fornitore dovrà effettuare i relativi controlli sempre una volta ricevuta la documentazione dall esportatore abituale. Per consentire al fornitore dell esportatore abituale che riceve la lettera di controllare via web la presentazione telematica della comunicazione è stato attivato, sul sito dell Agenzia delle Entrate, il nuovo servizio online Verifica ricevuta Dichiarazione d intento. A breve, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica. Questa seconda modalità richiede tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento. Dichiarazioni d intento con vecchie modalità Per le dichiarazioni d intento inviate dall esportatore abituale al fornitore con le vecchie modalità, che esplicano i propri effetti fino all 11 Febbraio 2015, si poneva il problema di stabilire se il fornitore fosse comunque obbligato ad effettuare la comunicazione all Amministrazione Finanziaria, per sopperire al mancato invio da parte dell esportatore abituale. IL DUBBIO Per le Dichiarazioni d intento inviate dall esportatore abituale al fornitore con le vecchie modalità, che esplicano i propri effetti per operazioni poste in essere fino all 11 Febbraio 2015, il soggetto fornitore è obbligato ad effettuare la comunicazione all Agenzia delle Entrate? IL CHIARIMENTO Per le Dichiarazioni d intento inviate dall esportatore abituale al fornitore con le vecchie modalità, che esplicano i propri effetti per operazioni poste in essere fino all 11 Febbraio 2015, il fornitore non è tenuto a trasmettere all Agenzia i dati contenuti nella lettere d intento, ma è invece tenuto alla conservazione del documento ai fini di consentire il controllo da parte dell Amministrazione Finanziaria. 4
5 Dichiarazione d intento inviata al fornitore dall esportatore abituale con le vecchie modalità a dicembre 2014 che si riferisce a operazioni poste in essere a Gennaio La dichiarazione d intento ricevuta dal fornitore non dovrà essere comunicata né da quest ultimo né dall esportatore abituale all Agenzia delle Entrate. Il fornitore è tenuto alla conservazione del documento ai fini di consentire il controllo da parte dell Amministrazione Finanziaria. Dichiarazioni d intento con efficacia post 11 Febbraio 2015 Per le Dichiarazioni d intento inviate dall esportatore abituale al fornitore, che esplicano i propri effetti per operazioni poste in essere post 11 Febbraio 2015, anche se l esportatore abituale ha inviato al fornitore la dichiarazione d intento con le vecchie regole, questo dovrà comunque effettuare la comunicazione telematica all Agenzia a partire dal 12 Febbraio 2015, e la consegna del Modello con la relativa ricevuta al fornitore. Tale dichiarazione d intento dovrà contenere anche i dati delle operazioni poste in essere tra il 1 gennaio e l 11 Febbraio Il fornitore, ricevuta la documentazione, controlla telematicamente l'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento per le operazioni poste in essere dopo l 11 febbraio Dichiarazione d intento inviata dall esportatore abituale con le vecchie modalità al fornitore a gennaio 2015; la Dichiarazione d intento si riferisce a operazioni poste in essere per tutto il La dichiarazione d intento ricevuta dal fornitore con le vecchie modalità, dovrà essere comunicata telematicamente all Agenzia delle Entrate da parte dell esportatore abituale a partire dal 12 Febbraio Tale dichiarazione d intento dovrà contenere anche i dati delle operazioni poste in essere tra il 1 gennaio e l 11 Febbraio L Agenzia delle Entrate rilascerà apposita ricevuta. L esportatore abituale invierà al fornitore la lettera di intento trasmessa all'agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa. Il fornitore, ricevuta la documentazione, controlla telematicamente l'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento. Terminati i controlli, il fornitore può emettere fattura in sospensione d imposta con la dicitura non imponibile. 5
6 Il Modello delle Dichiarazioni d inteto In merito alle Dichiarazioni d intento è stato chiesto all Agenzia quali operazioni devono essere ricomprese nel campo 6 (operazioni straordinarie), del rigo A2, del nuovo modello delle dichiarazioni d intento approvato con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del , Prot /2014. È stato chiarito che in tale campo vanno ricomprese le operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile, come affitto d azienda, conferimenti, fusione e anche nel caso di trasformazioni. - Riproduzione riservata - 6
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