Termini e modalità di presentazione del 770/2014. La presentazione entro il 31 luglio 2014
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Termini e modalità di presentazione del 770/2014 La presentazione entro il 31 luglio 2014 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 770/2014 Il 770/2014 si compone di due modelli: 770 Semplificato che viene utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare i dati fiscali dei contribuenti, relativi alle ritenute operate nell'anno solare precedente. Deve contenere i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti, alle indennità di fine rapporto, ai redditi di lavoro autonomo, alle prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione e alle provvigioni. 770 Ordinario che deve essere compilato e presentato dai sostituti d'imposta, gli intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, quali le trattenute operate sui dividendi, sui proventi di partecipazione, sui redditi di capitale, sulle operazioni di natura finanziaria e sulle indennità di esproprio. In questi modelli vanno anche inseriti i dati sui versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti di imposta utilizzati. Un soggetto può presentare uno solo o entrambi i modelli, che vanno inviati per via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. Entrambi i modelli devono essere consegnati online entro il 31 luglio Si resta comunque in attesa della proroga (ormai puntualmente concessa da anni) che dovrebbe spostare la scadenza a fine settembre. Premessa La dichiarazione del sostituto d imposta si compone di due parti, in relazione ai dati in essa contenuti: 770 Semplificato e 770 Ordinario. Ai sensi dell art. 4, commi 3-bis e 4-bis, D.P.R. n. 322/1998, è previsto un unico termine di presentazione sia per il Mod. 770 Semplificato, sia per il Mod. 770 Ordinario, fissato al 31 luglio. 1
2 MODELLO 770/2014 Presentazione all intermediario abilitato Spedizione telematica diretta SEMPLIFICATO ORDINARIO 31 LUGLIO 2014 Pertanto la presentazione delle suddette dichiarazioni relative all anno 2013 dovrà essere effettuata per entrambe entro il 31 luglio 2014, anche se ormai da anni viene concessa puntualmente una proroga. Oggi, più che mai, la situazione appare complicata e la proroga opportuna: i ritardi accumulati dal software Gerico, lo stesso rinvio dei pagamenti di UNICO 2014, le criticità sulla gestione della Tasi e dell Imu, inducono a ritenere necessario lo slittamento della scadenza. L Associazione Nazionale Commercialisti ha ritenuto doveroso pertanto, chiedere che per la trasmissione della dichiarazione modello 770, da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio, sia previsto, con urgenza, un provvedimento di proroga al 30 settembre Modalità di presentazione In relazione alle modalità di presentazione, occorre tenere in considerazione che entrambe le dichiarazioni possono essere presentate esclusivamente in via telematica: direttamente o avvalendosi di uno degli intermediari abilitati ai sensi dell art. 3, comma 2, D.P.R. n. 322/1998. I Modelli 770/2014 Semplificato ed Ordinario devono essere presentati esclusivamente per via telematica ed in modo autonomo rispetto al Mod. UNICO. Non è pertanto consentita la presentazione tramite banche convenzionate od uffici postali, né i soggetti che si trovano momentaneamente all estero possono presentare la dichiarazione a mezzo raccomandata od altro mezzo equivalente. 2
3 Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l invio, un messaggio che conferma solo l avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all utente un altra comunicazione attestante l esito dell elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l avvenuta presentazione della dichiarazione. Pertanto, soltanto quest ultima comunicazione costituisce la prova dell avvenuta presentazione della dichiarazione. TRASMISSIONE TELEMATICA PRESENTAZIONE PROVA DELLA PRESENTAZIONE Vale il giorno di conclusione della ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle Entrate Comunicazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate a) Presentazione telematica diretta I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato. In tal caso devono obbligatoriamente utilizzare: il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti; il servizio telematico Fisconline, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti. Per la determinazione del numero di soggetti in relazione ai quali deve essere utilizzato l uno o l altro servizio telematico occorre far riferimento: per il Modello 770 Semplificato: al numero di comunicazioni indicate nel riquadro Redazione della dichiarazione contenuto nel Frontespizio; per il Modello 770 Ordinario: al numero complessivo dei righi compilati nei quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR. Qualora più righi siano compilati con riferimento ad uno stesso soggetto, essi devono essere conteggiati più volte. 3
4 I soggetti già abilitati al servizio telematico Entratel devono continuare ad avvalersi in ogni caso di tale servizio, come precisato con Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 21/E del 5 marzo PRESENTAZIONE DI UN UNICO MODELLO Se il contribuente presenta un solo modello, sia esso il Modello 770 Semplificato o il Modello 770 Ordinario, il numero di soggetti da prendere in considerazione ai fini della determinazione del servizio telematico da utilizzare è quello indicato in precedenza (numero di soggetti superiore o inferiore a 20). Con particolare riferimento al Modello 770 Semplificato, il riquadro Redazione della dichiarazione si suddivide in 4 sezioni, alternative fra di loro, dalle quali è possibile desumere il dato che interessa. Facciamo un esempio: Il contribuente è tenuto alla presentazione del solo Modello 770 Semplificato e lo invia in modo unitario. N comunicazioni = 20 Il sostituto d imposta deve utilizzare il servizio Fisconline per l invio telematico del 770. N comunicazioni = 20 Il sostituto d imposta deve avvalersi del servizio Entratel per l invio telematico del 770. PRESENTAZIONE 770 SEMPLIFICATO PRESENTATO IN DUE PARTI Se il contribuente opta per la presentazione del Modello 770 Semplificato in due parti, la verifica del numero di soggetti deve essere effettuata tenendo conto separatamente del numero di comunicazioni indicato in ciascuna delle due parti, e prendendo in considerazione il maggiore dei due valori. 4
5 In pratica, il contribuente deve: 1. verificare il numero di comunicazioni presenti nella prima parte del 770 Semplificato (Comunicazioni dati di lavoro dipendente ed assimilati); 2. verificare il numero di comunicazioni presenti nella seconda parte del 770 Semplificato (Comunicazioni di lavoro autonomo e provvigioni); 3. determinare il maggiore dei due importi. Se tale numero supera le 20 unità va utilizzato il servizio Entratel altrimenti deve essere utilizzato il servizio Fisconline. Facciamo un esempio: Il contribuente è tenuto alla presentazione del solo Modello 770 Semplificato e lo suddivide in due parti. I parte Certificazione lavoro dipendente II parte certificazione lavoro autonomo Il maggiore importo è 19 rispetto a 16. Pertanto essendo 19 inferiore a 20, si potrà procedere con l invio tramite Fisconline. Se invece avessimo avuto un n. di comunicazioni per certificazione di lavoro dipendente pari a 21 e un n. pari a 3 di Certificazione di lavoro autonomo, il maggiore importo sarebbe stato dato da 21 (maggiore di 3), ed essendo 21 maggiore di 20, si avrebbe dovuto procedere con l invio tramite Entratel. b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni) Gli intermediari individuati ai sensi dell art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l impegno della presentazione per via telematica avvalendosi del servizio telematico Entratel. 5
6 Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997; le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico - linguistiche; i Caf dipendenti; i Caf imprese; i notai iscritti nel ruolo indicato nell art. 24 della L. 16 febbraio 1913, n. 89; coloro che esercitano abitualmente l attività di consulenza fiscale; gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari. gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal Decreto Dirigenziale 18 febbraio 1999 e da tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni. Gli intermediari abilitati sono obbligati a trasmettere all Amministrazione finanziaria in via telematica le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Hanno la facoltà di accettare le dichiarazioni che il contribuente consegna loro già compilate. Una volta accettate, queste devono essere trasmesse in via telematica e l intermediario può richiedere un corrispettivo per l attività prestata. 6
7 INVIO TELEMATICO INTERMEDIARI ABILITATI Dichiarazioni predisposte dagli intermediari Dichiarazioni predisposte dai contribuenti Obbligo di trasmettere Facoltà di accettare Documentazione che l intermediario deve rilasciare al dichiarante L incaricato della trasmissione, deve: rilasciare al sostituto d imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all assunzione dell incarico per la sua predisposizione, l impegno a trasmettere per via telematica all Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall Amministrazione del lo Stato, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro Impegno alla presentazione telematica posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale; rilasciare altresì al sostituto d imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l avvenuto ricevimento. Detta comunicazione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli; 7
8 conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell eventuale esibizione in sede di controllo ( fino al 31 dicembre 2018). Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell intermediario, segnalando eventuali inadempienze all Ufficio competente e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione. La comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione La comunicazione attestante l avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa attraverso lo stesso mezzo all utente che ha effettuato l invio. Tale comunicazione, è consultabile nella Sezione Ricevute del sito, La comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall intermediario) a qualunque Ufficio dell Agenzia delle Entrate. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999). Responsabilità dell intermediario abilitato In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall art. 7-bis del D.Lgs. del 9 Luglio 1997 n È prevista altresì la revoca dell abilitazione quando nello svolgimento dell attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività da parte dei centri di assistenza fiscale. 8
9 Termini di presentazione L art. 42, comma 7-ter, D.L. n. 207/2008, modificando l art. 4, comma 3-bis, D.P.R. n. 322/98, ha previsto un unico termine di presentazione sia per il Mod. 770 Semplificato sia per il Mod. 770 Ordinario, fissato al 31 luglio. Pertanto la presentazione delle suddette dichiarazioni relative all anno 2013 dovrà essere effettuata per entrambe entro il 31 luglio UNICO TERMINE DI PRESENTAZIONE 31 LUGLIO 2014 MOD. 770 SEMPLIFICATO + MOD. 770 ORDINARIO - Riproduzione riservata - 9
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