REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

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1 1 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE Ufficio Trasporti Piazza Italia, Nuoro REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

2 2 INDICE Generalità e fonti normative... ART. 1 Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.... ART. 2 Nuove autorizzazioni.. ART. 3 Domanda di autorizzazione e relativa documentazione.. ART. 4 Conversione delle licenze rilasciate ai sensi dell art. 115 del T.U.L.P.S. n 773/ ART. 5 Definizione dei criteri rilascio nuove autorizzazioni.. ART. 6 Modalità per il rilascio di nuove autorizzazioni.. ART. 7 Capacità finanziaria. ART. 8 Attestato di idoneità professionale.. ART. 9 Responsabilità professionale... ART. 10 Deposito cauzionale ART. 11 Vigilanza e sanzioni ART. 12 Locali.... Trasferimento di sede... Tariffe.... Registro giornale... Ricevuta di consegna Rilascio di più autorizzazioni allo stesso soggetto... Norma finale di rinvio.. ART. 13 ART. 14 ART. 15 ART. 16 ART. 17 ART. 18 ART. 19

3 3 ART. 1 GENERALITÀ E FONTI NORMATIVE La Legge 8 agosto 1991 n 264 ha attribuito alle Province, in materia di disciplina dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, le funzioni amministrative inerenti a: rilascio delle nuove autorizzazioni; conversione delle licenze rilasciate dal questore ai sensi dell art. 115 del T.U.L.P.S; vigilanza in ordine alla regolarità nell esercizio delle attività. La materia del settore è regolata dalle seguenti fonti normative: Legge 8 agosto 1991 n 264; D.M. Trasporti 8/2/1992; D.M. Trasporti 9/11/1992; D.M. Trasporti 9/12/1 992; Decreto Legislativo n 285/1992; D.P.R. 16/ n 495; D.M. Trasporti 17/2/1993; L. 4/1/1994n 11; D.M. Trasporti 16/4/1996 n 338; D.M. Trasporti 26/4/1996; Legge 5/1/1996 a 11; D.M. Trasporti 2/7/1996; D.M. Trasporti 23/10/1996; Circolare n 146 del 20/11/1996 del Ministero dei Trasporti.

4 4 ART. 2 ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 1) Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza, nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla legge 264/91 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e dei natanti a motore, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato. 2) L esercizio dell attività di consulenza si riferisce anche alle attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e gli adempimenti ad essi connessi, se previsti alla data del 5/9/1991 nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell art.115 del T.U.L.P.S per il disbrigo di pratiche automobilistiche (art. 1, comma 1, legge n 11/94). 3) L attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, come definita dal comma precedente, può essere esercitata: a) da imprese o da società autorizzate dal servizio della Provincia individuato dalla Giunta Provinciale,e d ora innanzi, definito Servizio competente ; b) da uffici in regime di convenzione o concessione con gli Automobile Clubs istituiti prima del 5 settembre 1991, con autorizzazione della Provincia rilasciata a favore del titolare dell ufficio; c) da uffici gestiti direttamente o in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Clubs istituiti successivamente alla data dei 5 settembre 1991, con autorizzazione della Provincia a favore dell Automobile Club competente, in relazione agli uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta; d) direttamente dagli Automobile Clubs secondo le leggi ed i regolamenti anteriori all entrata in vigore del D.P.R. 16 dicembre 1992, n 495; e) dalle autoscuole, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto; nello svolgimento della suddetta attività, alle autoscuole si applicano le disposizioni di cui alla legge 264/91. 4) L esercizio dell attività di consulenza, senza la prescritta autorizzazione, è considerato, ad ogni effetto, attività abusiva ed incorre nelle sanzioni di cui al successivo Art.12. ART. 3 NUOVE AUTORIZZAZIONI L autorizzazione è rilasciata, dalla provincia, al titolare dell impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti: 1. sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea residente in Italia; 2. abbia raggiunto la maggiore età;

5 5 3. non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l economia pubblica, l industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 623, 629, 630, 640, 646, 648 e 648/bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all art.2 della Legge 15/12/90, n 386 o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; 4. non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; 5. non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; 6. non sia stato destinatario, nei cinque anni antecedenti la data di presentazione dell istanza per l ottenimento dell autorizzazione, di: provvedimenti di sospensione o di revoca di una precedente autorizzazione all esercizio di una medesima attività; applicazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all art.12 del presente regolamento. 7. sia in possesso dell attestato di idoneità professionale di cui allo art.5 Legge 264/91; 8. disponga di locali idonei, come previsto dagli artt del D.M. 9/11/1992; 9. disponga di adeguata capacità finanziaria ai sensi dell art.4 del D.M. 9/11/1992. in caso di società di persone l autorizzazione può essere rilasciata alla società tutti i soci siano in possesso dei requisiti di cui punti del presente articolo; In caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni 1 autorizzazione può essere rilasciata alla Società quando tutti i soci accomandatari siano in possesso dei requisiti di cui ai punti l del presente articolo; Per ogni altro tipo di società previsto dal codice civile l autorizzazione può essere rilasciata alla società quando tutti gli amministratori siano in possesso dei requisiti di cui ai punti del presente articolo; Il requisito previsto dal punto 7 deve essere posseduto da almeno uno dei soci (in caso di società di persone); da uno dei soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni); da uno degli amministratori (per ogni altro tipo di società). Le società devono dimostrare la disponibilità di idonei locali come previsto dall art.13 del presente regolamento. ART. 4 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE Per ottenere l autorizzazione per l esercizio dell attività di. consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è necessario presentare o far pervenire una domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Provincia di Nuoro. Nella domanda devono essere indicati:

6 6 A) Nel caso di imprese individuali i dati del titolare relativi a: generalità complete; dati anagrafici; residenza; cittadinanza; eventuali anzianità di servizio maturata presso studi di consulenza per la circolazione automobilistica; codice fiscale; denominazione sede dell impresa; partita I.V.A.; generalità e codice fiscale del personale destinato a svolgere adempimenti esclusivamente esecutivi presso uffici pubblici; Alla domanda devono essere allegati la seguente documentazione o le dichiarazioni sostitutive: a) visura camerale (o visura di deposito per le società neo costituite in attesa della disponibilità della visura camerale); b) dichiarazione attestante il possesso del certificato di idoneità professionale con indicazione di tutti gli elementi identificativi; c) planimetria, in scala 1:50, redatta da un tecnico abilitato relativa ai locali di cui all art. 1 del D.M. 9/11/1992; d) certificato di agibilità rilasciato dal comune, indicante la destinazione d uso dei locali anche in riferimento all estratto catastale, ovvero autodichiarazione sostitutiva contenente la destinazione d uso accompagnata da certificazione igienica della A.S.L; e) attestato di capacità finanziaria di (centomilioni); f) dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio con indicazione di tutti gli elementi identificativi; g) eventuale documentazione che certifichi l anzianità di servizio della persona con attestato di idoneità professionale (copia autenticata del libretto di lavoro o del contratto professionale o eventuale autocertificazione); La Provincia provvederà d ufficio ad accertare la sussistenza dei seguenti requisiti: la insussistenza di condanne penali; la insussistenza di misure amministrative di sicurezza personali o di misure di prevenzione a carico del richiedente; la insussistenza di sentenze di interdizione o inabilitazione; la insussistenza di sentenze o di procedimenti per la dichiarazione di fallimento. B) Nel caso di società i dati di cui al punto A) del presente articolo devono essere trasmessi relativamente a: tutti i soci quando si tratta di società di persone; i soci accomandatari quando si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; tutti gli amministratori per ogni altro tipo di società.

7 7 In caso di società che intendono gestire più di una agenzia, l attestato di idoneità può essere posseduto anche da un preposto (ai sensi della circolare n 146 del 20/11/1996). Alla domanda dovranno essere inoltre allegate: la ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale di (cinque milioni) le cui modalità sono indicate nell articolo 11; la ricevuta comprovante il versamento del contributo una tantum di (cinquantamila), da versarsi a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato - sez. di Nuoro sul c/c p. 7088, nella cui causale deve essere indicato il capitolo 2454 dello stato di previsione delle entrate del ministero del tesoro cui la predetta somma deve essere imputata; la ricevuta comprovante il versamento della tassa di concessione governativa se ed in quanto prevista dalla normativa vigente. ART. 5 CONVERSIONE DELLE LICENZE RILASCIATE AI SENSI DELL ART.115 DEL T.U.L.P.S. N. 773/1931 La Provincia, ai sensi della legge 264/1991, provvede a domanda, alla conversione di tutte le licenze che sono state rilasciate dal Questore ai sensi dell art.115 del T.U.L.P.. Coloro che alla data del esercitano effettivamente da oltre 3 anni l attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono l autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell attestato professionale. Coloro che alla data del non abbiano maturato i 3 anni di effettivo esercizio della attività di cui al comma precedente, conseguono l autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell attestato professionale a condizione che venga dimostrata la frequenza con profitto di uno dei corsi di formazione professionale organizzati dal Ministero dei Trasporti. Gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che alla data del esercitano l attività di agenzie per il disbrigo di pratiche automobilistiche sono esentati dal dimostrare l idoneità dei locali e l adeguata capacità finanziaria come previsto dagli artt.13 e 8 del presente regolamento. E compito della Provincia, entro 30 giorni dall approvazione del presente regolamento, inviare una circolare a tutti gli studi di consulenza già esistenti per richiedere l invio della documentazione necessaria per provvedere alla conversione delle licenze già esistenti. Nel caso in cui le agenzie non provvedano ad inviare, entro il termine di 30 giorni, i documenti richiesti, la Provincia provvederà ad applicare le sanzioni previste dall art.12 del presente regolamento. ART. 6 DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI A livello provinciale il numero di autorizzazioni che può essere rilasciato annualmente è

8 8 strettamente proporzionale al numero dei veicoli circolanti immatricolati come previsto dall art. 1 del D.M. 9/12/1992. E compito della Provincia richiedere annualmente agli uffici della M.C.T.C. il numero aggiornato dei veicoli immatricolati, al fine di verificare e predisporre l eventuale rilascio di nuove autorizzazioni. Se il numero delle autorizzazioni esistenti alla data del 5/9/1991 risulta superiore rispetto a quello stabilito secondo le modalità dei precedenti commi, la Provincia provvederà comunque alla riconversione di tutte le licenze valide ed operanti. Saranno consentite autorizzazioni in sovrannumero anche nel caso di cessione di azienda per atto inter vivos o mortis causa se riferite ad aziende già operanti alla data del 5/9/1991. Nel caso in cui la Provincia attesti che il numero delle autorizzazioni risulti, alla data del 5/9/1991, inferiore rispetto al numero stabilito secondo le modalità dei precedenti commi, verrà rilasciato a cura della Provincia stessa un numero di autorizzazioni pari alla predetta differenza. In caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l avente causa, è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una nuova autorizzazione in sostituzione di quella del dante causa, contestualmente alla revoca di quest ultima. Il rilascio è subordinato all accertamento dei requisiti previsti dal1 art.3 del presente regolamento. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell impresa individuale l attività può essere proseguita in via provvisoria, per un periodo massimo di 2 anni, prorogabile di un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo che dovranno dimostrare, entro tale periodo, di essere in possesso dell attestato di idoneità professionale di cui all art.9 del presente regolamento. Nel caso di società, in seguito a morte o sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell amministratore in possesso dell attestato di idoneità professionale, l attività può essere proseguita, in via provvisoria, per un periodo, massimo di 2 anni, prorogabile per giustificati motivi di un altro anno, da una altro socio o da un altro amministratore, che devono, tuttavia dimostrare, di essere in possesso dell attestato di idoneità professionale. ART. 7 MODALITA PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI 1. Qualora si rendessero disponibili nuove autorizzazioni, in base all aggiornamento della programmazione numerica, la Provincia provvederà, a pubblicare, almeno una volta all anno, avviso pubblico. Tale avviso verrà affisso all albo pretorio della Amministrazione provinciale ed inviato ai comuni della provincia ed alle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale. 2. L avviso pubblico dovrà contenere: il numero delle autorizzazioni disponibili; l indicazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle domande; le modalità per il rilascio dell autorizzazione; i criteri in base ai quali verrà predisposta la graduatoria in caso di eccedenza delle domande rispetto al numero di nuove autorizzazioni.

9 9 La graduatoria sarà approvata con determinazione del dirigente competente, in base al punteggio complessivo ottenuto applicando i criteri di seguito indicati: a) Professionalità ed esperienza nel settore: verranno attribuiti 3 punti per ogni anno di servizio documentato (0.25 per ogni mese o per frazioni superiori ai 16 gg per un massimo di 10 anni) prestato dal titolare dell attestato di idoneità professionale, in qualità di dipendente o collaboratore professionale o socio lavoratore presso uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Il servizio dovrà essere documentato tramite presentazione del libretto di lavoro e\o contratto professionale o di autocertificazione resa nelle forme di legge a firma dell interessato. b) Informatizzazione: il punteggio di cui al punto A verrà raddoppiato qualora lo studio di consulenza automobilistica presso il quale il titolare dell attestato di idoneità professionale ha prestato servizio sia. informatizzato. Per informatizzazione si intende in particolare; l attivazione del collegamento con il CED della MCTC. Fa quindi fede l autocertificazione prodotta dall interessato relativamente alla data di autorizzazione a tale collegamento da parte dell Ispettorato Provinciale Motorizzazione Civile. c) Livello di scolarizzazione raggiunto dal titolare dell idoneità professionale: diploma di laurea breve: 2 punti diploma di laurea: 3 punti d) Parità di punteggio: In caso di parità di punteggio l autorizzazione verrà rilasciata a favore del richiedente che ha chiesto l apertura dell agenzia in un comune sprovvisto di detto servizio. In caso dì ulteriore parità di requisiti l autorizzazione verrà rilasciata a seguito di estrazione a sorte del nominativo beneficiano, alla presenza degli interessati. 3. Agli interessati verrà data comunicazione scritta della graduatoria ed i vincitori saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, pena l esclusione dalla graduatoria, i seguenti documenti: a) attestato di capacità finanziaria come previsto dall art.8 del presente regolamento; b) il deposito cauzionale nelle forme previste dall art.11 del regolamento; c) la ricevuta del versamento del contributo una tantum come previsto dal D.M. dei trasporti del 16/04/96 e della circolare 146 del 20/11/96 del predetto ministero; d) la ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa, se ed in quanto prevista dalla normativa vigente. 4. Ai richiedenti non inseriti in graduatoria verrà comunicato, per iscritto e con provvedimento motivato, il mancato accoglimento dell istanza. 5. L autorizzazione viene rilasciata, con riferimento alla graduatoria prevista al precedente comma 2, a tempo indeterminato, a favore: a) del titolare nel caso di imprese individuali; b) della Società, nel caso di società; c) dell Automobile Club, in relazione agli uffici dello stesso ACI specificatamente indicati nell istanza presentata.

10 10 6. L assegnatario dell autorizzazione dovrà provvedere all effettivo avvio dell attività entro il termine di 90 giorni dalla data di rilascio dell autorizzazione. In caso di giustificati e comprovati motivi, da comunicare al Servizio competente della Provincia per iscritto almeno 20 giorni prima della succitata scadenza, potrà essere accordata una proroga non superiore ad ulteriori 45 giorni. Entro tale termine perentorio, l attività dovrà essere avviata, pena la revoca dell autorizzazione. 7. Il rilascio dell autorizzazione verrà disposto dal Dirigente del servizio competente. ART. 8 CAPACITA FINANZIARIA Le imprese individuali e le Società che richiedono alla Provincia l autorizzazione per iniziare ex novo o che subentrino ad altri nella attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono dimostrare di possedere una capacità finanziaria di (cento milioni) che può essere attestata da aziende o istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a (cinque miliardi), come previsto dall art.4 del D.M. 9/11/1992. Le imprese individuali e le società che già esercitano, sulla base della licenza di cui all art.115 del T.UL.P.S., l attività di consulenza per 1a circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5/9/1991 sono esentati dal dimostrare l adeguata capacità finanziaria. ART. 9 ATTESTATO DI IDONEITA PROFESSIONALE L attestato di idoneità professionale, rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C., previo superamento di un esame rappresenta uno dei requisiti necessari per ottenere il rilascio di: una nuova autorizzazione; una autorizzazione in caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare; una autorizzazione, a favore degli eredi o degli aventi causa, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell impresa individuale; una autorizzazione, a favore di un altro socio od amministratore, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell amministratore in possesso dell attestato di idoneità professionale. ART. 1O RESPONSABILITA PROFESSIONALE La responsabilità professionale per l esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell impresa individuale, ovvero nel caso di società sui soci o amministratori in possesso dell attestato di idoneità professionale.

11 11 L impresa o la Società che esercita attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di dipendenti non in possesso dei requisiti previsti dai punti indicati nell art.3 del presente regolamento. Gli studi di consulenza devono, entro 30 gg dal ricevimento di apposita circolare che la Provincia stessa avrà cura di inviare agli studi stessi entro 30 gg dall entrata in vigore del presente regolamento, comunicare alla Provincia i dati relativi ai dipendenti e collaboratori di cui al comma precedente. La Provincia previa verifica d ufficio dei requisiti di cui al precedente comma ne prende atto. Ogni variazione relativa al citato personale deve essere comunicata alla Provincia entro 10 giorni dal verificarsi dell evento. La Provincia, se ritenuto opportuno, potrà. predisporre per ciascuno studio di consulenza idoneo documento per individuare il personale idoneo a svolgere gli adempimenti previsti dalla legge. ART. 11 DEPOSITO CAUZIONALE La cauzione pecuniaria di sarà versata contestualmente al rilascio dell autorizzazione, mediante deposito su buono fruttifero da individuarsi da parte del depositante, a condizione che la provincia ne riconosca l idoneità e l affidabilità. (D.M.T. 17/02/93) Il deposito può essere svincolato con il consenso scritto della Provincia. In tutti i casi in cui vi sia modifica della titolarità dell impresa di consulenza operante, con conseguente rilascio di nuova autorizzazione, si rende necessario un nuovo deposito cauzionale previo svincolo del deposito precedente. ART. 12 VIGILANZA E SANZIONI La vigilanza sull applicazione delle norme contenute nella Legge 264/91 e successive modificazioni e integrazioni, è attribuita al personale della Provincia all uopo incaricato. In particolare saranno oggetto di verifica: la regolarità dell esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; l osservanza delle tariffe minime e massime; la regolarità della tenuta del registro giornale; la regolarità delle ricevute attestanti la consegna dei documenti di circolazione e dei mezzi di trasporto; la permanenza delle condizioni necessarie per l esercizio dell attività di consulenza. La Provincia, previa istruttoria avviata d ufficio o su iniziativa dei Comuni emana le prescritte sanzioni così come stabilito dalla normativa vigente.

12 12 ART.13 LOCALI 1. Nei locali sede degli uffici dell Automobile Club d Italia (ACI) e degli Automobile Club possono essere svolte esclusivamente, le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell ACI stesso. 2. Nei locali sede degli uffici delle Società e delle imprese che esercitano l attività di cui all art. 2 del presente regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto. 3. L altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi. di trasporto. 4. Tali locali, ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 9 novembre 1992, devono comprendere: a - b - un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, di cui non meno di 20 mq. utilizzabili per l ufficio, se posti in ambienti diversi. L ufficio, aerato e illuminato, deve essere dotato di un arredamento atto a permettere il temporaneo e agevole stazionamento del pubblico; servizi igienici composti da bagno, e antibagno illuminati e aerati. 5. Qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso. anche dell autorizzazione a svolgere attività. di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi dì trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi sempre nell osservanza di quanto prescritto dal punto 4 - lett. a- e b-. 6. Gli studi di consulenza devono preventivamente comunicare alla Provincia ogni variazione che intendano apportare alla ubicazione dell attività. 7. I criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano alle imprese o società ché già esercitano l attività di consulenza per la circolazione dei mezzi dì trasporto anteriormente alla data del 5/9/1991. Tuttavia nel caso in cui tali imprese o società trasferiscano la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data del 5/9/1991, sono tenuti al rispetto dei criteri stabiliti dal presente articolo. ART. 14 TRASFERIMENTI DI SEDE Il trasferimento di sede può avvenire esclusivamente nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni.

13 13 Il trasferimento verrà consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, mediante rilascio di specifico nulla osta con presa d atto ed aggiornamento dell autorizzazione. ART. 15 TARIFFE Le tariffe minime e massime per la attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei Trasporti su conforme deliberazione di una commissione nominata da stesso Ministro. La Provincia e i Comuni interessati hanno l obbligo di vigilare sulla conformità delle tariffe praticate dalle imprese o dalle società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Le stesse imprese o società di consulenza devono garantire l affissione, in modo leggibile per il pubblico, della tabelle indicanti le tariffe praticate. ART. 16 REGISTRO GIORNALE Il titolare dell impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società gli amministratori, hanno l obbligo di redigere un registro-giornale che indichi gli elementi necessari per identificare il committente, il mezzo di trasporto, la data, la natura dell incarico e gli adempimenti cui l incarico stesso si riferisce. Il registro-giornale deve essere redatto contestualmente al ricevimento dell incarico. Il registro-giornale prima di essere utilizzato deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio ai sensi dell art.2215 del c.c. e vidimato annualmente ai sensi dell art.2216 del codice civile. Il registro giornale è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni. ART. 17 RICEVUTE DI CONSEGNA L impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciano all interessato una ricevuta conforme al modello approvato dal Ministero dei Trasporti in tutti i casi in cui, per gli adempimenti di competenza, il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato. La ricevuta sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato per una durata massima di 30 giorni dalla data del rilascio che deve essere lo stesso giorno annotato nel registro-giornale. La ricevuta non può essere prorogata ma solo rinnovata nel caso in cui l ufficio competente non abbia potuto adempiere.

14 14 ART.18 RILASCIO DI PIU AUTORIZZAZIONI ALLO STESSO SOGGETTO Nel caso in cui una stessa persona richieda l autorizzazione all apertura ex novo di più studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e necessario che: 1. per ogni nuova sede sia prevista la figura di un preposto che possegga tutti i requisiti previsti dall art.3 del presente regolamento; 2. per ogni nuova sede sia versato il deposito cauzionale di L ; 3. per ogni nuova sede sia versato il contributo una tantum di L ; 4. ogni nuova sede disponga di locali idonei come indicato dall art.13 del presente regolamento; 5. ogni nuova, sede disponga di una capacità finanziaria di L Nel caso in cui le autorizzazioni siano richieste da una stessa società si intende inoltre richiamato l art.3 del presente regolamento. Le autorizzazioni saranno rilasciate compatibilmente al programma annuale predisposto dall Amministrazione Provinciale. ART. 19 NORMA FINALE DI RINVIO Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.

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