REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELL ASSISTENZA ECONOMICA. Art. 1 AVENTI DIRITTO

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1 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELL ASSISTENZA ECONOMICA Art. 1 AVENTI DIRITTO Hanno diritto all assistenza economica i cittadini residenti nel Comune da oltre un anno ( D.P Regolamento tipo L.R. 22/ 86), fatte salve le norme legislative vigenti relative ad utenti stranieri, che non rientrano nei termini previsti dal presente Regolamento L. R. 22/ 86 Che si trovano in particolare stato di indigenza economica e/o per cause non imputabili alla loro volontà, siano nell impossibilità di svolgere lavoro proficuo. Detti interventi sono subordinati alla disponibilità finanziaria dell Amministrazione Comunale. I cittadini di cui sopra, instaureranno rapporti con l Amministrazione Comunale tramite l ufficio di Servizio Sociale. Al fine di facilitare gli aventi diritto, l ufficio di Servizio Sociale promuoverà, in accordo con l Amministrazione, iniziative atte a dare ampia pubblicizzazione alle forme dell intervento assistenziale previste dal presente Regolamento. Art.2 FORME DI ASSISTENZA La prestazione da erogare ai cittadini bisognosi si suddivide in: a) Ordinaria b) Straordinaria La prestazione ordinaria può essere erogata sotto forma continuativa. La prestazione straordinaria può essere erogata sotto forma di Una tantum. Ogni tipo di assistenza sarà connessa sulla scorta della relazione tecnica dell Assistente sociale e con deliberazione della G.M. Alla seduta della Giunta partecipa, con funzioni consultive, l Assistente sociale, coordinatore dell ufficio dei Servizi Sociali. Qualora la decisione assunta dalla Giunta Municipale sia quella di non concedere, elevare, ridurre o comunque modificare la proposta del Servizio Sociale, tale decisione deve essere ampiamente motivata nell atto deliberativo e comprovata ed integrata da ulteriore documentazione. Le decisioni assunte dalla G. M. devono avere ampia pubblicità, mediante l affissione all Albo pretorio dell elenco nominativo dei destinatari degli interventi assistenziali. Apertura del caso: Art.3 PROCEDURA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA ECONOMICA Per l apertura del caso occorre che l interessato faccia domanda scritta su apposito modello presso l ufficio di Servizio Sociale. Tale domanda dovrà essere ripetuta ogni volta che l utente rivolge una nuova richiesta di intervento e comunque non più di una volta all anno.

2 Art. 4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ASSISTENZA Il cittadino richiedente dovrà allegare all istanza la seguente documentazione: 1) Ricevuta del canone di locazione 2) Dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare, che non siano lavoratori autonomi 3) Certificato di invalidità rilasciato dalla competente Commissione Provinciale (se occorre) 4) Estratto storico di disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare in età lavorativa (al compimento del 16 anno di età) aggiornato entro 15 giorni dalla data di presentazione dell istanza 5) Certificato di detenzione o di dimissioni dal carcere (se occorre) 6) Certificato medico (se occorre) 7) Certificato di stipendio, busta paga ultimo stipendio o pensione del capo famiglia nonché dei componenti del nucleo che espletano attività lavorativa, o dichiarazione del datore di lavoro 8) Sentenza di separazione legale o di divorzio con provvedimento dell autorità giudiziaria (se occorre) Mentre saranno accertati dall ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente è tenuta a certificare. Art.5 ISTRUTTORIA DEL CASO Per ciascuna richiesta verranno effettuati due tipi di indagini: DIRETTA, attraverso la visita domiciliare effettuata dall Assistente Sociale che nella relazione avrà cura di evidenziare le condizioni socio economiche del nucleo familiare; INDIRETTA, attraverso accertamenti particolari a mezzo dei VV.UU. o degli Uffici competenti ( Conservatoria registri immobiliari Tributaria INPS Ufficio di collocamento Prefettura C.C.I.A.A. UU.SS.LL P.R.A. ecc..) nel caso in cui emergano dubbi sulla situazione Socio Economica dichiarata dal richiedente. Il servizio sociale, per le pratiche di assistenza continuativa, dovrà, entro il mese di Febbraio di ogni anno, trasmettere al Sindaco, la pratica completa di relazione e relativa proposta di intervento, pervenute entro il 31 Dicembre dell anno precedente. La G. M., entro 30 giorni, dovrà deliberare sulla proposta e poi avrà cura di trasmettere all Ufficio Servizi Sociali, gli attideliberativi corredati dalla documentazione pertinente. L esito dell intervento sarà comunicato all interessato dall ufficio preposto al servizio di assistenza sociale. L intervento conclusivo dovrà, in ogni caso, concludersi ai sensi e per gli effetti dell art. 2 L. R. 19/ 91 comma 2. Art.6 MINIMO VITALE - DEFINIZIONE Per minimo vitale s intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e famigliare, sia di carattere biofisico che sociale. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a delle esigenze. Lo stato di bisogno quindi si definisce come la condizione in cui si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del singolo e del nucleo.

3 Art. 7 DEFINIZIONI DI REDDITO S intende per reddito tutti gli introiti scaturenti da pensione di lavoro dipendente o autonomo o saltuario, da redditi catastali, patrimoniali o di qualsiasi altra natura, nonché da assegni di mantenimento per i coniugi separati, disposti con sentenza dal Tribunale e contributi versati da parenti tenuti agli alimenti. Il reddito preso in considerazione nell applicazione del parametro minimo è quello: a) del solo interessato, qualora viva da solo b) di tutti i componenti del nucleo famigliare. Si intendono a carico dell assistibile: 1) il coniuge che vive di fatto nel nucleo famigliare 2) i figli minori che rientrano nella fascia dell obbligo scolastico o studenti con obbligo di certificazione di frequenza sia degli Istituti di scuola media superiore o di Istituti universitari, figli inabili a proficuo lavoro. 3) tutti i conviventi Art. 8 QUANTIFICAZIONE DEL SUSSIDIO L entità della somma da erogare sarà commisurata sulla base del minimo vitale corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, annualmente aggiornata all indice ISTAT, e calcolata in base alla tabella riportata ( secondo D. P Regolamento tipo della Regione Siciliana) detraendo da tale importo il reddito dichiarato o accertato dai componenti il nucleo famigliare in età lavorativa: - Capo famiglia 75% del minimo vitale - Coniuge a carico 25% del minimo vitale - Famigliari a carico da 0 a 14 anni 35% del minimo vitale - Altri famigliari a carico 15% del minimo vitale ESEMPIO TIPO Nucleo di 5 persone: - Capo famiglia 75% del minimo vitale - Coniuge a carico 25% del minimo vitale - Figlio minorenne di 14 anni 35% del minimo vitale - Altri 2 15% del minimo vitale TOTALE Dal totale detrarre i redditi accertati o dichiarati dai componenti il nucleo in età lavorativa. ( Mod. 740, Assegno di mantenimento, ecc..) NUCLEO DI UNA PERSONA - Capo famiglia 75% Minimo vitale detratto l eventuale

4 reddito dichiarato o accertato NUCLEO DI DUE PERSONE - Capo famiglia + coniuge 75% del Minimo vitale per il C.F. aggiunto il 25% Minimo vitale per il coniuge detratto l eventuale reddito dichiarato o accertato NUCLEO DI DUE PERSONE - Capo famiglia più figlio (inferiore a 14 anni) 75% del Minimo vitale per il C.F. aggiunto il 35% del Minimo vitale per il figlio detratto - l eventuale reddito dichiarato o accertato A tale calcolo si aggiunge la quota per il canone sociale, se comprovata da ricevuta di affitto, la cui somma sarà determinata secondo le normative vigenti. Art. 9 ASSISTENZA CONTINUATIVA CATEGORIE CHE POSSONO USUFRUIRE QUANTIFICAZIONE DEL SUSSIDIO I richiedenti dovranno far pervenire entro il 31 Dicembre di ogni anno le domande per l assistenza dell anno successivo. L assistenza in forma continuativa è successa annualmente con revisione semestrale ai Cittadini residenti da oltre un anno nel Comune, al quale avanzano la richiesta, fatte salve le norme legislative vigenti relative ad utenti stranieri che non rientrano ai termini del presente regolamento L.R. N 227/ 86. Possono accedere a tale forma di intervento tutti i nuclei famigliari bisognosi il cui reddito non superi il Minimo vitale ai sensi del art.7 del presente Regolamento. Vengono esclusi dal sussidio se sussiste almeno uno dei seguenti motivi: a) reddito superiore al Minimo Vitale b) presenza di persone obbligate per Legge; c) presenza di persone tenute agli alimenti con reddito superiore a tre volte la fascia esente ai fini IRPEF, ai sensi dell art.68 della L. R. N 27/ 90 d) rifiuto da parte dell utente di soluzioni alternative all assistenza economica La somma da erogare viene quantificata ai sensi dell art.9 del presente regolamento. Art.10 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UNA TANTUM Per assistenza economica straordinaria si intende l erogazione di un contributo straordinario che va ampiamente motivato e documentato dall Ufficio di Servizio Sociale e finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale di rilevante gravità, che non dipende dalla volontà dei richiedenti. Il predetto intervento potrà essere richiesto durante l arco dell anno, non è annualmente rinnovabile e non può superare la somma di

5 Per i casi di malattia, di soggetti in stato di indigenza di cui all art.1 del presente Regolamento, per i quali necessita l urgente ricovero presso strutture ospedaliere fuori sede, laddove la patologia acuta o cronica come da richiesta dal medico ospedaliero o universitario specialista per la patologia di cui è affetto il paziente non sia trattabile presso strutture sanitarie locali o richieda indagini specialistiche strumentali e terapie non in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, le cui spese non sono rimborsabili da altri Enti pubblici obbligati per legge, il Sindaco sentito il parere dell ufficio di Servizio Sociale, che dovrà essere espresso entro 7 giorni o in mancanza interviene con un contributo straordinario la cui entità sarà stabilita in rapporto alle spese che il richiedente dovrà sostenere, ma che comunque non potrà superare i (tre milioni). Le spese sostenute dal richiedente dovranno essere successivamente ampiamente certificate o documentate anche dai suoi aventi causa. Per tali finalità e comprovati su proposta dell ufficio di servizio sociale, la G.M può disporre, a gravare sui fondi dell economato, l erogazione di sussidi straordinari nei limiti fissati annualmente dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione. Art.11 ALTERNATIVA AL RICOVERO L intervento di alternativa al ricovero su richiesta dell utente viene proposto dall ufficio di Servizio Sociale e deliberato dalla G.M a favore di minori di età non superiore a quella dell obbligo scolastico, anziani, handicappati che, avendo i requisiti per il ricovero in Istituto a carico del Comune, restano in famiglia. Il sussidio da erogare è stabilito fino al 50% della spesa che il Comune dovrebbe sostenere per il ricovero. Per i minori, il sussidio viene erogato per la durata massima dell anno scolastico, su presentazione del certificato d iscrizione e frequenza scolastica ed è commisurato fino al 50% della retta prevista a semiconvitto stabilita con convenzione tra l Ente e l Istituto. Tale intervento si estende ai minori, anziani e handicappati ricoverati da oltre sei mesi nelle strutture residenziali, mentre non si estende ai minori il cui ricovero in Istituto è, o è stato deciso con sentenza del Tribunale dei minori. Art. 12 MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL ASSISTENZA Non possono usufruire dell assistenza economica di cui al presente Regolamento: 1) I nuclei famigliari che beneficiano di ricoveri in Istituti educativo assistenziali o asili nido per i propri figli; 2)I nuclei famigliari di cui il reddito complessivo superi il Minimo Vitale o che siano proprietari di immobili (come art. 9 comma d); 3) I nuclei famigliari ove risulti la presenza di obbligati per legge, di parenti tenuti agli alimenti (art. 433 C.C.) con reddito superiore a tre volte la fascia esente IRPEF ai sensi dell art. 68 della L.R. N 22/ 86 come dall art. 8 L. R. n 27/ 90; 4) I nuclei famigliari che beneficiano di altre forme di assistenza da parte della Pubblica Amministrazione sino a ricoprire il Minimo Vitale; 5) I nuclei famigliari che non ottemperano all obbligo scolastico per i figli. Art.13 LIMITI DI RICHIESTA

6 Gli utenti che beneficiano di una forma di assistenza economica non possono essere ammessi ad altre forme di assistenza. Art.14 MODALITÀ DI PAGAMENTO Il pagamento delle somme concesse agli assistiti, dopo l adozione dei relativi atti deliberativi, avverrà a mezzo di emissione di mandato da parte dell ufficio Ragioneria, esigibile presso la Tesoreria Comunale. Art. 15 ASSISTENZA ECONOMICA SOTTO FORMA DI BUONO CASA Per i nuclei famigliari in stato di accertato bisogno a seguito di intimazione di sgombero per inagibilità dei locali accertata dagli organi competenti e questo determini il rilascio coattivo dall alloggio, accertato lo stato di particolare disagio economico, in alternativa al ricovero presso strutture alberghiere a carico dell Amministrazione Comunale, quest ultima interviene erogando al nucleo famigliare indigente un buono casa per la durata massima di un anno, al fine di consentire di provvedere alla locazione di un alloggio. Il contributo sotto forma di buono casa sarà commisurato in rapporto alla composizione numerica del nucleo famigliare e su presentazione di istanza corredata di documentazione pertinente di cui all art.4, nonché da dichiarazione sostitutiva attestante l impossidenza di altro alloggio idoneo al proprio nucleo famigliare a cui seguirà il certificato della Conservatoria dei registri Immobiliare e nuovo contratto di locazione. L entità del contributo compreso il deposito cauzionale per un anno non potrà superare la somma di e sarà erogato mensilmente su presentazione della relativa ricevuta. Il predetto importo massimo di dovrà essere annualmente adeguato in base all indice di rivalutazione ISTAT. Il presente regolamento non ha alcuna valenza nei casi di calamità naturale (terremoti, alluvioni, ecc..ecc..), i quali saranno appositamente regolati da Leggi e Decreti che gli organi preposti (Regione Siciliana e stato Italiano) riterranno opportuni in sede di legiferazione. Art.16 ASSISTENZA SANITARIA In osservanza alle disposizioni in materia di assistenza socio- sanitaria contenute nella legge ex 537 del e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla disponibilità dei finanziamenti annualmente stanziati per le specifiche esigenze del Ministero degli interni, il Comune interviene a favore degli aventi diritto, con la concessione di assistenza sanitaria. Art.17 AVENTI DIRITTO Possono richiedere l assistenza sanitaria per se o per il proprio nucleo famigliare i cittadini di cui all art.1 del presente regolamento, non indicati nelle categorie esenti alla compartecipazione della spesa sanitaria giusto art.8 della citata Legge 537/ 93 e che pertanto, secondo le disposizioni nello stesso impartite, devono sostenere a totale o parziale carico la spesa sanitaria per l acquisto di farmaci per prestazioni diagnostiche o terapeutiche. Detta assistenza è assicurata fino alla concorrenza della somma accreditata al Comune di Valverde dal Ministero dell Interno e fino a diversa e contraria disposizione in materi socio- sanitaria.

7 Art.18 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL ASSISTENZA SANITARIA Su proposta dell ufficio di Servizio Sociale la G.M. delibererà l ammissione all assistenza sanitaria degli aventi diritto. Agli stessi sarà rilasciata apposita tessera individuale o per nucleo famigliare da esibire, alla USL o al farmacista, al momento della richiesta della relativa prestazione sanitaria, con verifica semestrale da parte del Servizio Sociale che darà conferma. Art. 19 PROTOCOLLO D INTESA Al fine di evitare all utente il disagio economico derivante dall anticipazione delle spese sanitarie, il Sindaco o l Assessore delegato ai Servizi Sociali è autorizzato alla stipula di un protocollo d intesa con la U.S.L. territoriale e con le farmacie site nel territorio Comunale per fissare i termini e le modalità di rimborso da parte dell Amministrazione Comunale alle stesse, delle spese sanitarie anticipate all utente. Art.20 DISPOSIZIONI FINALI 1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolamentano la materia, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione alla cittadinanza mediante pubblicazione all Albo Pretorio del Comune, a norma di legge. 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti normative in materi. 3. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell articolo 62, comma 3, T.U. N 383 DEL 03/03/1943, e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte della Commissione Regionale di Controllo, (Co. Re. Co.).

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