COMUNE DI MALFA. SALINA- ISOLE EOLIE (ME) "Eolie - Patrimonio dell'umanità"

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1 COMUNE DI MALFA SALINA ISOLE EOLIE (ME) "Eolie Patrimonio dell'umanità" Codice Fiscale C.A.P Tei /300 Fax /179 ORDINANZA SINDACALE N 32 /2015 OGGETTO: Modalità di esecuzione del conferimento RR.SS.UU. e similari su tutto il territorio Comunale. IL SINDACO Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", che sostituisce il Decreto Legislativo n. 22/97 "Decreto Ronchi"; Ritenuto necessario procedere nel breve termine all'adeguamento del sopra citato Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani alle nuove norme in materia ambientale; Considerato che è possibile procedere alla definizione degli orari per il conferimento e la raccolta ed alla semplificazione delle modalità di esecuzione del conferimento RR.SS.UU. e similari, nelle more della predisposizione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale di un nuovo regolamento, adeguato alla normativa vigente in materia; Ritenuto che al fine di garantire un elevato livello di efficienza del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei RR.SS.UU. e per la salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, si rende necessario ed opportuno regolamentare le operazioni di conferimento dei rifiuti solidi Urbani da parte dei cittadini, delle attività commerciali e degli esercizi pubblici e le modalità della successiva raccolta, trasporto e smaltimento; Considerato, inoltre, che è necessario procedere con urgenza allfawio della raccolta differenziata ed alla relativa regolamentazione; Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", in particolare l'art. 7 bis, commi 1 e 1 bis, che prevede, salvo diversa disposizione di legge, in caso di violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, Papplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 25,00 e non superiore a 500,00 e che la stessa sanzione amministrativa si applica anche alle violazioni e alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme e regolamenti; Considerato, pertanto, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dellfart. 7 bis del D. Lgs, 18 agosto 2000, n 267, inserito dall'alt. 16 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, ed integrato dall'ari 1 quater, comma 5, della L. 20 maggio 2003, n 116, e del capo 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, che la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alla presente ordinanza consiste nel pagamento di una somma non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00; Che per Pinosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza in ordine alla modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti, per mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che vengono dettagliate nel dispositivo. ORDINA A modifica ed integrazione di tutte le precedenti Ordinanze inerenti i Rifiuti Solidi Urbani, quanto di seguito riportato. A tulle le utenze pubbliche e private l'applicazione delle seguenti modalità di conferimento deirr.ss.uu.: 1. La detenzione dei rifiuti urbani ed assimilati deve avvenire esclusivamente all'interno dei

2 locali di formazione del rifiuto stesso. Il produttore deve conservare i rifiuti separatamente a seconda della loro destinazione in conformità con le disposizioni riguardanti la raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente o cattivo odore. 2. Per tutte le Utenze ubicate all'interno del territorio comunale di Malfa è previsto il ritiro porta a porta ed è fatto obbligo di attenersi al calendario per i mesi di maggio e giugno (quello relativo ai rimanenti mesi dell'anno sarà reso noto dalla ditta che gestisce il servizio successivamente) e alle istruzioni (ad eccezione degli ingombranti che saranno regolamentati nel corpo della presente ordinanza) che sono allegati alla presente ordinanza, avendo cura, altresì, di predisporre il rifiuto differenziato negli appositi sacchetti o contenitori e metterlo a disposizione degli operatori esclusivamente nei seguenti orari: Utenze Private dall'i706 al 30/09: dalle ore alle ore 06.00; Utenze Commerciali e Pubblici esercizi. dalpl/01 al 31/05 e dalpl/10 al 31/12 dalle ore 06,00 alle ore 10,00. dalpl/06 al 30/09 dalle ore 06,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00: 3. E1 vietato conferire e/o esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti in giorni diversi e fuori dall'orario e programma previsto dal predetto calendario allegato e quelli che saranno resi noti successivamente (sanzione da 100,00 ad 500,00); 4. E* vietato lasciare, anche temporaneamente, il/i sacchetto/i dei rifiuti nei locali ad uso comune o altro luogo pubblico (sanzione da a 500,00); 5. Il conferimento dei rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i sistemi e i contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio, o con lo stesso gestore concordato (sanzione da 50,00 a 500,00); 6. E' vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, rifiuti definiti speciali, rifiuti pericolosi e/o tossici e nocivi, ai sensi del D.I.gs. 152/2006 e successive modifiche, (sanzione da 50,00 ad 500,00); 7. Ciascuna frazione di rifiuto dovrà essere conferita esclusivamente nel contenitore per essa predisposta e, in particolare, non possono essere conferiti, mescolati sia in cassonetti che in sacchi: rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sostanze liquide, materiali (metallici e non) che possano arrecare danni ai mezzi meccanici per la raccolta e trasporto, oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto (sanzione da 50,00 ad 500,00); 8. Nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico è vietato gettare, versare e depositare abusivamente qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido ed in generale materiale di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti e il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, ecc. (sanzione da 200,00 ad 400,00); 9. E* vietato il conferimento di imballaggi terziari di ogni genere (es. pallet, scatoloni, ecc.) nei luoghi pubblici o aree private; il conferimento è consentito nelle aree di raccolta autorizzate (sanzione da 100,00 ad 400,00); 10. E* vietato conferire beni durevoli che abbiamo esaurito la loro utilità o abbandonarli o depositarli in maniera incontrollata (sanzione da 200,00 ad 500,00); ILE* vietato lo smaltimento e/o immissione in pubblica fognatura dei rifiuti in forma diversa da quella prevista dalle disposizioni di legge e dai regolamenti comunali, quali ad esempio residui provenienti da combustione (sanzione da 100,00 ad 500,00); 12, E* vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori del sistema di raccolta porta a porta, come regolamentato dalla presente ordinanza (sanzione da 50,00 ad 500,00); 13, E* vietato il conferimento degli scarti animali provenienti dalle lavorazioni effettuate dagli esercizi commerciali, come pescherie e macellerie, ai quali è fatto obbligo di stipulare apposita convenzione per lo smaltimento con ditte autorizzate; 14, E* vietato il conferimento di tutti i rifiuti non assimilabili ai rifiuti solidi urbani che

3 potranno essere conferiti dagli utenti, il mercoledì di ogni settimana, previo accordo con la ditta che gestisce il servizio, mentre per il conferimento di tutti i rifiuti non assimilabili ai rifiuti solidi urbani, le utenze commerciali hanno l'obbligo di provvedere allo smaltimento conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente per ciascuna categoria; 15. Chi in qualsiasi maniera sporchi o imbratti aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e obbligato alla pulizia delle stesse (sanzione da 50,00 ad ); 16. Ef obbligatorio tenere pulite le aree private e i cantieri edili prospicienti i luoghi pubblici (sanzione da 50,00 ad 500,00); 17. Per le utenze commerciali e gli esercizi pubblici sarà possibile organizzare altra forma di conferimento e/o di raccolta (es assegnare a gruppi di utenze commerciali contenitori dotati di chiusura, oppure un ritiro concordato in regime privato, previo assenso dell'ente Pubblico, ecc.) da definire con il gestore del servizio, al di fuori delle suddette fasce orarie; 18.1 concessionari occupanti i posti vendita in qualsiasi area pubblica e/o di uso pubblico, i venditori ambulanti dovranno mantenere pulito il suolo attorno ai rispettivi posteggi, ' raccogliendo e conferendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori o sacchi predisposti e forniti dal gestore del servizio, nel pieno rispetto delle regole per il conferimento (sanzione e da 200,00 a 6500,00), mentre per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento di rifiuti generali in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in aree pubbliche, deve essere sottoscritta apposita convenzione con il Comune, il quale fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamenti e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato; 19, Le utenze commerciali non raggiungibili con i normali mezzi adibiti per la raccolta dei rifiuti, dovranno provvedere al loro conferimento al punto più vicino alla propria attività e sempre nel rispetto degli orari di cui al precedente punto (2); 20,1 trasgressori di quanto sopra saranno passibili di sanzioni amministrative, come sopra determinate, e penali previste dalla normativa vigente in materia; 21. Per quanto non espressamente indicato si applicano le norme di cui al D Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le norme tecniche, di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali; 22. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla Polizia Municipale, da tutti gli Agenti della Forza Pubblica, nonché dai Funzionali competenti al controllo del servizio, dalla Società di regolamentazione dei rifiuti (Me Isole Eolie S.c.r.1.) direttamente e attraverso loro incaricati abilitati. DISPONE Al Settore Tecnico Comunale, nelle more dell'avviamento delle attività dell'aro Salina, di procedere all'adeguamento del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Raccolta e Smaltimento dei RR.SS.UU. con le nuove disposizioni di legge (D Lgs 152/2006 e s. m.i.) A tutti gli Agenti della Forza Pubblica di fare osservare la presente Ordinanza. Alla Ditta gestore del servizio di effettuare la raccolta, cosi come prevista nel calendario allegato, provvedendo a dare massima diffusione e conoscenza agli utenti e conformemente ai criteri previsti dalla presente Ordinanza. La trasmissione della presente Ordinanza al Responsabile del Settore Tecnico, al Responsabile del Settore Finanziario e all'ufficio di Polizia Municipale. TRASMETTERE altresì, la presente Ordinanza al Comando Stazione dei Carabinieri di S. Marina Salma, all'azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Messina Distretto di Lipari, alla Ditta che esegue il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti solidi urbani Caruter s.r.l, alle ditte che eseguono i trasporti dei rifiuti solidi urbani, Eolie Multiservizi s.r 1. e Green Fleet s.r.l, alla Società di

4 regolamentazione rifiuti Me Isole Eolie s.c.r.l, alla Prefettura di Messina e alpass.to AlPAss.to Reg.le per l'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. AVVERTE che, ai sensi delpart. 3, comma 4, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.3 così come recepito dalla Regione Siciliana con l'art 3, comma 4, della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso amministrativo giurisdizionale, alternativamente, al "Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia sezione di Catania" o al "Capo dello Stato", rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione. Altresì, ai sensi del combinato disposto delpart. 1, comma 1 e 2, del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, può essere presentato ricorso gerarchico innanzi al sig. Prefetto di Messina, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Malfa, lì

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