Comune di Crespellano REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

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1 Comune di Crespellano REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Adottato con Delibera Consiliare n. 84 del In vigore dal I n d i c e Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 - OGGETTO art. 2 - COMPETENZE Titolo II - SERVIZIO DEI CIMITERI art. 3 - CUSTODIA DEL CIMITERO art. 4 - ORARIO art. 5 - DIVIETI SPECIALI art. 6 - DIVIETO DI INGRESSO art. 7 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI art. 8 - FIORI ED ARBUSTI art. 9 - RESPONSABILITA Titolo III - IMPRESE E LAVORI PRIVATI ALL INTERNO DEL CIMITERO art OPERE PRIVATE ALL INTERNO DEL CIMITERO art RESPONSABILITA art INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI art ORARIO DI LAVORO art MATERIALI DI SCAVO art RIPRISTINO DEL SUOLO Titolo IV - SEPOLTURE NEI CIMITERI art AMMISSIONE NEL CIMITERO art TIPI DI SEPOLTURE art DURATA DELLE SEPOLTURE PRIVATE art CAUSE DI ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE art RINNOVO DELLA CONCESSIONE art REVOCA DELLA CONCESSIONE art DECADENZA DELLA CONCESSIONE art RINUNCIA DELLA CONCESSIONE art SOPPRESSIONE DEL CIMITERO art TUMULAZIONI PROVVISORIE art TUMULAZIONE DI RESTI MORTALI E CENERI art SPESE DI MANUTENZIONE Titolo V art CONCESSIONE DI SEPOLTURE COSTRUITE DAL COMUNE art TITOLARITA DELLA CONCESSIONE - 1 -

2 art LIMITI ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONI art RICHIESTA DI CONCESSIONE art CONTRATTO DI CONCESSIONE art CANONE CORRISPETTIVO art RESPONSABILITA DEI CONCESSIONARI art LIMITAZIONI AL RILASCIO DI CONCESSIONI Titolo VI - CONCESSIONI DI AREE art CONCESSIONE DI AREE art RICHIESTA DI CONCESSIONE art CONTRATTO DI CONCESSIONE art CANONE CORRISPETTIVO art RESPONSABILITA DEI CONCESSIONARI art PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DELLA SEPOLTURA art LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEPOLTURA art SPESE PER LA COSTRUZIONE art COLLAUDO DELLA SEPOLTURA art TUMULAZIONE E TRASLAZIONE DI CADAVERI E RESTI MORTALI art MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA art EPIGRAFI art DECADENZA DELLA CONCESSIONE Titolo VII - LAPIDI ED EPIGRAFI art LAPIDI SULLE SEPOLTURE COMUNI NEI CAMPI DI INUMAZIONE art LAPIDI SU SEPOLTURE PRIVATE art EPIGRAFI art FACOLTA DI COLLOCARE LAPIDI E DI DETTARE EPIGRAFI art LAVORAZIONI DI LAPIDI E MONUMENTI FUNEBRI Titolo VIII - DENUNCIA, CAUSE ACCERTAMENTO DI MORTE art DISPOSIZIONI APPLICABILI Titolo IX - PERIODO DI OSSERVAZIONE art DISPOSIZIONI APPLICABILI Titolo X - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO art DISPOSIZIONI APPLICABILI Titolo XI - TRASPORTO DEI CADAVERI art ORARIO DEI TRASPORTI art CARRI FUNEBRI art DISPOSIZIONI APPLICABILI Titolo XII - FERETRI art CHIUSURA DEL FERETRO art FORNITURA DEI FERETRI art VERIFICA DEI FERETRI art PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO Titolo XIII - 2 -

3 art ESECUZIONE DELL INUMAZIONE art DISPOSIZIONI APPLICABILI Titolo XIV - TUMULAZIONI art TUMULAZIONI art DISPOSIZIONI APPLICABILI Titolo XV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI art ESUMAZIONI ORDINARIE art ESUMAZIONI STRAORDINARIE art LIMITI ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE art ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI art RACCOLTA RESTI A SEGUITO DI ESUMAZIONI art ESTUMULAZIONI ORDINARIE art ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE art DISCIPLINA APPLICABILE Titolo XVI - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA art SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE Titolo XVII - SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO art CAPPELLE PRIVATE art SANZIONI art DISCIPLINA APPLICABILE art CONCESSIONI GIA RILASCIATE art DISCIPLINA TRANSITORIA art ABROGAZIONE DI NORME art ENTRATA IN VIGORE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Il presente regolamento disciplina: - il servizio dei cimiteri comunali; ART. 1 OGGETTO - le concessioni relative alle sepolture private nei cimiteri; - i servizi mortuari di competenza del Comune, in applicazione del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR n. 285, del titolo VII del R.D n sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del TU delle leggi sanitarie approvato con R.D n

4 Negli articoli che seguono con DPR 285/90 si intende il D.P.R. n. 285 del , con RD 1239/39 il R.D. n del con RD 1265/34 il R.D. n del , con Comune il Comune di Crespellano. ART. 2 COMPETENZE La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri nonche' lo svolgimento dei servizi mortuari in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia spettano al Comune che vi provvede tramite i competenti organi del servizio sanitario nazionale, gli addetti ai cimiteri, i privati concessionari di servizi speciali e gli uffici comunali, ciascuno per la parte di sua competenza. TITOLO II SERVIZIO DEI CIMITERI ART. 3 CUSTODIA DEL CIMITERO Nei cimiteri comunali opera un addetto agli impianti cimiteriali. L'addetto agli impianti cimiteriali svolge il servizio di custodia cosi' come previsto dal DPR 285/90. All'addetto agli impianti cimiteriali spettano in particolare i seguenti compiti: - per ogni cadavere, parti di cadavere, ossa umane, prodotto abortivo, feto ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale di stato civile, ritira altresi' l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro; - provvede alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorita': - sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita; - iscrive sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal DPR 285/90, nonche' le variazione conseguenti ad esumazioni, estumulazione, traslazioni di cadaveri o di resti, ecc.. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare del registro deve essere consegnato ad ogni fine d'anno al competente ufficio comunale per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso gli uffici del cimitero; - cura l'apposizione sulle fosse di inumazione dei cippi di cui all'art. 70 DPR 285/90;

5 - provvede alle esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune; - sorveglia a che ogni intervento sui cadaveri e resti mortali, o nelle sepolture sia debitamente autorizzato; - regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli; - durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento; - vigila e si accerta chele costruzioni di sepolcri privati, la installazioni di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato; - controlla che venga effettuata la manutenzione di tombe private da parte dei concessionari; - esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le inumazioni, le tumulazioni, le traslazioni di salme, la raccolta dei resti mortali, ecc. e quant'altro, secondo le prescrizioni di cui al DPR 285/90. - si reca sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorita'; - attende alla pulizia del cimitero, sotto i loggiati, nei campi e vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati; - provvede alla manutenzione delle cose, dei mezzi e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio; - svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dal Comune per il regolare funzionamento del cimitero. Gli addetti agli impianti cimiteriali non possono in nessun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri ne' accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali; ART. 4 ORARIO Il cimitero e' aperto al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti con ordinanza del Sindaco. Al di fuori degli orari di apertura nessuno puo' visitare il cimitero senza autorizzazione Comune. del Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi a chiave. ART. 5 DIVIETI SPECIALI - 5 -

6 Nel cimitero e' vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerita' del luogo. E' vietato pertanto a titolo esemplificativo e non esaustivo: - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; - introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale; - manomettere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe; - rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi; - buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi, accumulare neve sui tumuli; - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione; - calpestare, danneggiare aiuole, prati e alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri; - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in ispecie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta. Tale divieto e' particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attivita' nel cimitero; - collocare all'interno dell'area cimiteriali e della zona di rispetto insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicita' o propaganda, segni orizzontali reclamistici e qualsiasi mezzo pubblicitario sia fisso che mobile; - prendere fotografie di cortei, di tombe e di operazioni funebri, senza il consenso del concessionario della sepoltura o dei parenti del defunto; - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta degli aventi titolo; - chiedere elemosina, fare questue; - assistere alla esumazione ed estumulazione di cadaveri di persone non appartenenti alla propria famiglia; I divieti in quanto possano essere applicabili si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sara' dal personale del cimitero o di polizia municipale diffidato ad uscire immediatamente ed anche ove occorre, accompagnato, fatte salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge. ART. 6 DIVIETO DI INGRESSO - 6 -

7 Non e' consentito l'accesso nel cimitero a: - persone con cani od altri animali; - fanciulli di eta' inferiore ai dieci anni se non accompagnati da adulti; - persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; - persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Comune. Nell'occasione di funerali o di accompagnamenti avra' accesso nel recinto del cimitero soltanto quel numero di persone che puo' essere contenuto nei viali con priorita' ai parenti dei defunti, alle autorita' ed agli invitati; - chiunque quando il Comune, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunita' del divieto. ART. 7 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI Nel cimitero non e' consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, sia a trazione animale che meccanica, tranne il carro funebre. E' fatta eccezione per i veicoli speciali o le attrezzature utilizzate dagli invalidi per la deambulazione. Per il trasporto dei materiali da costruzione da parte di privati l'ingresso dei veicoli sara' permesso, previa autorizzazione dell'addetto agli impianti cimiteriali, solo per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico/scarico, nell'intesa che l'ingombro, il peso e la capacita' di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza dei viali del cimitero, con il tipo di pavimentazione e relativo sottofondo. L'ingresso dei veicoli di cui al comma precedente deve svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti dal Comune e non e' ammesso durante i funerali e le cerimonie religiose o civili ART. 8 FIORI E ARBUSTI E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe a inumazione fiori recisi, corone e ghirlande nonche' coltivare fiori ed arbusti purche' questi non assumano proporzioni superiori a un metro in altezza e che non escano dal perimetro della tomba. Sulle lapidi dei loculi e' ammesso deporre fiori recisi negli appositi vasi, purche' non debordino dalla lapide stessa. I fiori appassiti saranno rimossi a cura degli interessati, come pure dovranno essere ridimensionati a cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro.

8 In mancanza vi provvede l'addetto agli impianti cimiteriali. E' fatto divieto di mettere vasi, ceri od altri oggetti per terra davanti alle sepolture lungo i percorsi, i viali, i porticati ed ogni altra area ad uso pubblico. ART. 9 RESPONSABILITA' Il Comune, mentre ha cura perche' nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilita' per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego dei mezzi posti a disposizione del pubblico (scale mobili per accedere alle sepolture, ecc.). TITOLO III IMPRESE E LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO ART. 10 OPERE PRIVATE ALL'INTERNO DEL CIMITERO All'interno del cimitero non puo' essere eseguita alcuna opera privata (nuova opera, restauro, modifica) senza la preventiva approvazione del progetto relativo, quando richiesto ed il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune. Per l'esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. ART. 11 RESPONSABILITA' I concessionari e gli esecutori di lavori privati all'interno del cimitero sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi. ART. 12 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI La circolazione di veicoli delle imprese e' regolata all'art. 7 del presente regolamento, la sosta deve essere nei limiti indispensabili. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti gia' lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato

9 E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche. Per esigenze di servizio, si puo' ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio. Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.. L'orario di lavoro e' fissato dal Comune. ART. 13 ORARIO DI LAVORO E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da comunicare preventivamente al Comune e durante lo svolgimento di funerali, cerimonie e in occasione di ricorrenze religiose o civili. ART. 14 MATERIALI DI SCAVO I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati alle discariche o al luogo indicato dal competente ufficio comunale, secondo l'itinerario e l'orario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiate. ART. 15 RIPRISTINO DEL SUOLO Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato. TITOLO IV SEPOLTURE NEI CIMITERI ART. 16 AMMISSIONE NEL CIMITERO Nel cimitero comunale vengono accolti: a - per essere inumati o tumulati, i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza; b - per essere inumati o tumulati, i cadaveri ed i resti avevano in vita la residenza; delle persone morte fuori Comune ma che vi - 9 -

10 c - per essere tumulati, i cadaveri ed i resti delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una sepoltura privata esistente nel cimitero; d - per essere inumati o tumulati, i nati morti ed i prodotti del concepimento; e - per essere inumati o tumulati, i cadaveri ed i resti del coniuge, dei parenti entro il 3^ grado in linea retta ed entro il 4^ grado in linea collaterale e degli affini entro il 2^ grado di: - persone gia' tumulate o inumate nel medesimo cimitero comunale; - di persone residenti nel Comune al momento della richiesta di inumazione e di concessione della sepoltura privata; ART. 17 TIPI DI SEPOLTURE Nei cimiteri comunali esistono le seguenti specie di sepoltura: a - sepoltura comune gratuita per inumazione dalla durata di anni dieci dalla data di seppellimento, salvo diversa durata motivata da valutazioni di carattere igienico-sanitario da determinare con apposito provvedimento da parte del Sindaco; b - sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di: 1 - loculi per tumulazione singola o collettiva (tomba di famiglia) costruiti dal Comune; 2 - ossari costruiti dal Comune per la tumulazione di resti mortali; 3 - aree per la costruzione di tombe di famiglia, cappelle e sepolcri. ART. 18 DURATA DELLE SEPOLTURE PRIVATE Le concessioni di cui all' articolo 17 lett. b sono a tempo determinato e della seguente durata: a - concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali: anni 30 e anni 60. b - concessione di loculi per sepolture collettive (tombe di famiglia) costruite dal Comune: anni 99 c - concessione di ossari costruiti dal Comune per tumulazione di resti mortali: anni 99 d - concessione di aree per costruzione di tombe di famiglia, cappelle o sepolcri: anni 99 Il periodo di durata della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione di cui all'art. 32 del presente regolamento ART. 19

11 CAUSE DI ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE Le concessioni di sepolture private si estinguono per decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero. scadenza del termine, per revoca, ART. 20 RINNOVO DELLA CONCESSIONE Le concessioni di cui all'art. 18 sono rinnovabili per un periodo pari a quello di concessione iniziale, a domanda degli aventi diritto. A tal fine il Comune un anno prima della scadenza della concessione si attivera' per avvisare gli interessati di tale scadenza, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi. Qualora gli aventi diritto non avanzino domanda di rinnovo, la sepoltura ritornera' nella libera disponibilita' del Comune. Al termine della concessione scaduta e non rinnovata il Comune provvedera' alla sistemazione dei resti mortali negli ossari comuni. Nell'ipotesi di rinnovo gli aventi diritto dovranno corrispondere al Comune il canone corrispettivo vigente al momento del rinnovo per sepolture con le identiche caratteristiche, o appositamente determinato dalla Giunta Comunale. ART. 21 REVOCA DELLA CONCESSIONE La revoca delle concessioni di cui all'art. 18 puo' essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita all'art. 18. I concessionari hanno diritto altresi' al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito. ART. 22 DECADENZA DELLA CONCESSIONE La decadenza della concessione puo' essere dichiarata dal Comune previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni contenute nel contratto di concessione. In tal caso nessun rimborso e' dovuto da parte del Comune al concessionario ART. 23 RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

12 Il titolare della concessione d'uso di sepolture private puo' rinunciare ad essa, a tal fine dovra' presentare formale comunicazione al Comune. Nel caso di rinuncia la sepoltura ritorna di diritto in concederla in uso ad altri. piena proprieta' del Comune, che potra' In caso di rinuncia a favore del precedente concessionario sara' corrisposta all'atto dell' accoglimento della rinuncia: a - per rinuncia a concessione perpetua: un importo pari al prezzo corrisposto all'atto della concessione, decurtato di 1/99 per tombe di famiglia, ossari ed aree e di 1/60 per i loculi, per ogni anno trascorso dalla data del contratto di concessione; b - per rinuncia a concessioni temporanee: aventi la durata trentennale, sessantennale, novantanovennale, un importo pari rispettivamente a tanti 30/mi, 60/mi, 99/mi del prezzo corrisposto all'atto della concessione, quanti sono gli anni residui di durata della concessione. Gli importi cosi' come sopra calcolati verranno decurtati del 30% nel caso di sepolture gia' utilizzate. Non si terra' conto delle frazioni di anno. In tutti i casi non verranno rimborsate le spese contrattuali e le tasse pagate. ART. 24 SOPPRESSIONE DEL CIMITERO Tutte le concessioni si estinguono per soppressione del cimitero, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore. ART. 25 TUMULAZIONI PROVVISORIE Il Comune puo' autorizzare la cessione temporanea del diritto d'uso di loculi o cellette-ossario non utilizzate dal concessionario. La cessione e' temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto. La cessione non e' consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa puo' avere fini di speculazione ART. 26 TUMULAZIONE DI RESTI MORTALI E CENERI

13 In ogni loculo il Comune puo' autorizzare la tumulazione oltre che di una salma, di una o piu' cassette di resti mortali o di urne cinerarie in relazione alla capacita' ricettiva del loculo. ART. 27 SPESE DI MANUTENZIONE Le spese di manutenzione delle sepolture private sono a carico dei concessionari. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spese a carico del inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte o irreperibilita' degli aventi diritto, il Comune puo' provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca di cui al presente regolamento. TITOLO V SEPOLTURE PRIVATE COSTRUITE DAL COMUNE ART. 28 CONCESSIONE DI SEPOLTURE COSTRUITE DAL COMUNE La concessione d'uso di sepolture private: loculi ed ossari, puo' essere essere rilasciata: a - a persone residenti, al momento della richiesta di concessione nel Comune e di eta' pari o superiore a 65 anni, per la tumulazione, anche futura, dei seguenti soggetti: - del concessionario; - del coniuge; - delle persone conviventi con il concessionario. b - per la tumulazione di cadaveri e resti di persone residenti al momento del decesso nel Comune o di cadaveri di persone morte nel Comune qualunque ne fosse in vita la residenza. In tal caso la concessione puo' essere rilasciata anche a soggetto non residente nel Comune. c - per la tumulazione di cadaveri o resti di persone aventi il coniuge o parenti in linea retta entro il 3^ grado in linea collaterale entro il 4^ grado o affini entro il 2^ grado: - gia' tumulati o inumati nel medesimo cimitero. In tal caso la concessione puo' essere rilasciata anche a soggetto non residente nel Comune. - residenti al momento della tumulazione nel Comune. Per le concessioni di tombe di famiglia non valgono le limitazioni di cui sopra

14 ART. 29 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE La concessione puo' essere concessa ad uno o piu' persone fisiche. Nel caso di concessione di loculi per sepolture individuali e di ossari, nell'ipotesi di cui all'art. 28 lett. a) il requisito della residenza e dell'eta' deve essere posseduto da almeno uno dei concessionari. Il concessionario trasmette il diritti d'uso per eredita' ai suoi legittimi successori, con esclusione di ogni altro caso. Il mancato rispetto del divieto di cui al comma precedente e' causa di decadenza immediata con perdita di ogni diritto pagato, della concessione senza pregiudizio per l'applicazione di ogni altra sanzione. Il diritto d'uso della sepoltura acquisito per eredita', nell'atto di concessione: e' riservato, oltre che alle persone indicate - alla persona del concessionario; - ai famigliari del concessionario. Per famigliari si intendono: - il coniuge; - i parenti in linea retta fino al 6^ grado; - i parenti in linea collaterale fino al 6^ grado; - le persone conviventi con il concessionario al momento del decesso; - le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario. Nel caso di concessione con piu' titolari ogni operazione relativa alla sepoltura privata, nonche' relativa al cadavere e/o resti tumulati, puo' essere compiuta singolarmente da ciascun concessionario, previa presentazione al Comune, di apposita dichiarazione circa il parere favorevole di tutti gli altri concessionari. ART. 30 LIMITI ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONI Non e' ammessa la concessione di oltre quattro loculi allo stesso richiedente. Nelle costruzioni a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi piu' di due loculi nella stessa fila orizzontale. Le richieste di loculi in numero superiore a due saranno verticale. accolte assegnandoli secondo il senso

15 Nel caso di cui all'art. 28 lett. b) e c), oltre alla concessione della sepoltura per il cadavere o resti mortali da tumulare puo' essere concessa un'altra sepoltura per la tumulazione futura del coniuge o del figlio della persona da tumulare. ART. 31 RICHIESTA DI CONCESSIONE Per ottenere la concessione di sepolture private costruite dal Comune, gli aventi titolo dovranno presentare domanda al Comune con l' indicazione dell'oggetto della richiesta, della individuazione della sepoltura nel cimitero, della durata della concessione quando si tratti di loculi, dei dati dei cadaveri o resti da tumulare nella sepoltura. Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovra' versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula del relativo contratto di concessione d'uso entro il termine assegnato, pena la decadenza. Il Comune non terra' conto delle richieste tendenti ad ottenere la concessione futura di sepolture private. ART. 32 CONTRATTO DI CONCESSIONE La disciplina dei rapporti tra Comune e concessionario sara' oggetto di apposito contratto redatto secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta Comunale, le cui spese di bollo, tasse ecc., sono interamente a carico del concessionario. ART. 33 CANONE CORRISPETTIVO Il concessionario e' tenuto al pagamento del canone corrispettivo che sara' stabilito ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto, per le sepolture costruite a cura del Comune, del costo delle opere. La Giunta Comunale nel determinare i corrispettivi puo' tenere conto altresi' delle caratteristiche del soggetto che richiede la concessione, ovvero del cadavere o dei resti da tumulare. ART. 34 RESPONSABILITA' DEI CONCESSIONARI Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o piu' persone, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione. ART. 35 LIMITAZIONI AL RILASCIO DI CONCESSIONI

16 Nel caso di scarsita' di sepolture private, ovvero quando si prospetti tale situazione, la Giunta Comunale puo' fissare, temporaneamente, limitazioni al rilascio di concessioni. TITOLO VI CONCESSIONI DI AREE ART. 36 CONCESSIONE DI AREE La concessione puo' essere rilasciata ad una o piu' persone fisiche per la costruzione di tombe di famiglia, cappelle, sepolcri. Il diritto d'uso della sepoltura da costruire e' riservato: - alla persona del concessionario; - ai famigliari del concessionario. Per famigliari si intendono: - il coniuge; - i parenti in linea retta fino al 6^ grado; - i parenti in linea collaterale fino al 6^ grado; - le persone conviventi con il concessionario al momento del decesso; - le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario. Nel caso di concessione con piu' titolari ogni operazione relativa alla sepoltura privata, nonche' al cadavere o resti tumulati, puo' essere compiuta singolarmente da ciascun concessionario, previa presentazione al Comune, di apposita dichiarazione circa il parere favorevole di tutti gli altri concessionari. Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa una tomba di famiglia, cappella o sepolcro nei tempi e con le modalita' fissati dal Comune all'atto del rilascio della concessione. Allo scadere del periodo di concessione la sepoltura diviene di proprieta' del Comune, senza il pagamento di alcuna somma da parte del Comune. ART. 37 RICHIESTA DI CONCESSIONE Per ottenere la concessione dell'area l'interessato dovra' presentare domanda al Comune con l'indicazione dell'oggetto della richiesta, dell'individuazione dell'area, dei dati delle salme o dei resti da tumulare, ed allegare alla stessa copia del progetto della sepoltura da realizzare

17 ART. 38 CONTRATTO DI CONCESSIONE La disciplina dei rapporti tra Comune e concessionario sara' oggetto di apposito contratto redatto secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta Comunale, le cui spese di bollo, tasse ecc., sono interamente a carico del concessionario. ART. 39 CANONE CORRISPETTIVO Il concessionario e' tenuto al pagamento del canone corrispettivo che sara' stabilito ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale. ART. 40 RESPONSABILITA' DEI CONCESSIONARI Nel caso che la concessione dell'area sia fatta a due o piu' persone, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione. ART. 41 PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DELLA SEPOLTURA Il progetto di tomba di famiglia, cappella o sepolcro di cui all'art. 37 dovra' essere redatto in conformita' alle prescrizioni e procedure previste per le opere soggette a concessione edilizia e nel rispetto dei requisiti previsti dal DPR 285/90 e dal presente regolamento. I progetti di costruzione delle sepolture di cui sopra devono essere approvati mediante concessione edilizia, sentita la competente autorita' sanitaria e la commissione edilizia. Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. ART. 42 LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEPOLTURA I lavori di costruzione della sepoltura dovranno eseguirsi con tutta sollecitudine ed essere condotti in modo da non arrecare comunque danni, guasti o ingombri ingiustificati alle immediate adiacenze del cantiere. I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle norme di cui al titolo 3^ del presente regolamento. ART. 43 SPESE PER LA COSTRUZIONE

18 Tutte le spese di progetto, di contratto, per visite tecniche e sanitarie relative a tutte le fasi per il perfezionamento della concessione di cui all'art. 36 e seguenti, sono a intero carico del concessionario, al quale potra' essere richiesto un preventivo deposito a garanzia da parte del Comune. ART. 44 COLLAUDO DELLA SEPOLTURA La sepoltura non potra' essere posta in uso se prima non apposita commissione tecnico-sanitaria. sara' favorevolmente collaudata da ART. 45 TUMULAZIONE E TRASLAZIONE DI CADAVERI E RESTI MORTALI Per ogni tumulazione e traslazione di cadaveri o resti nella o dalla sepoltura, sono dovute al Comune le tariffe per i servizi cimiteriali. ART. 46 MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA La sepoltura deve essere mantenuta in perfetto stato di manutenzione e nel dovuto ordine a cura e spese del concessionario. Nel caso di abbandono a posti di perpetuita' gia' avuti in concessione il Comune ha il diritto di rientrate nel suo pieno impero di uso e di possesso pubblico dei posti abbandonati, venendo automaticamente anche in proprieta' ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con liberta' di cessione a chiunque. Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte di tutti gli aventi diritto il Comune puo' provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi ove occorra anche per pubbliche affissioni. ART. 47 EPIGRAFI Nessun motto, epitaffio o scritto funerario in genere potra' stabilmente collocarsi sia esternamente che internamente alla sepoltura senza la preventiva autorizzazione del Sindaco ART. 48 DECADENZA DELLA CONCESSIONE Il concessionario trasmette il diritti d'uso per eredita' ai suoi legittimi successori, con esclusione di ogni altro caso.

19 Il mancato rispetto del divieto di cui al comma precedente e' causa di decadenza immediata con perdita di ogni diritto pagato, della concessione senza pregiudizio per l'applicazione di ogni altra sanzione. Il mancato rispetto dei tempi fissati dal Comune per la costruzione del sepolcro e' causa di decadenza della concessione con perdita di ogni diritto pagato. TITOLO VII LAPIDI ED EPIGRAFI ART. 49 LAPIDI SULLE SEPOLTURE COMUNI NEI CAMPI DI INUMAZIONE Sulle sepolture comuni gratuite nei campi di inumazione puo' essere autorizzata dal Comune, l'apposizione di lapidi, croci, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti, in luogo del cippo di cui all'art. 70 DPR 285/90. Le lapidi dovranno rispettare le prescrizioni stabilite in apposita deliberazione della Giunta Comunale. Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati i materiali, le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti di cui si chiede la posa in opera sulle sepolture. All'atto della esumazione ordinaria della salma, il materiale non ritirato dai familiari entro il termine loro assegnato, passera' di diritto nella piena proprieta' del Comune. ART. 50 LAPIDI SU SEPOLTURE PRIVATE Sulle sepolture private deve essere mesi dalla tumulazione una lapide. collocata, quando non gia fornita dal Comune, entro due L'apposizione di lapidi o monumenti, quando non gia' preventivamente autorizzata. fornita dal Comune deve essere Le lapidi ed i monumenti dovranno rispettare le prescrizioni previste con apposito atto dalla Giunta Comunale. Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati i materiali, le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti di cui si chiede la posa in opera sulle sepolture. Nel caso in cui all'atto della concessione della sepoltura sia stata fornita dal Comune anche la lapide, quest'ultima, allo scadere della concessione rimane di proprieta' del concessionario

20 Allo scadere della concessione il materiale non ritirato dai familiari entro il termine loro assegnato, passera' di diritto nella piena proprieta' del Comune. ART. 51 EPIGRAFI Sulle lapidi puo' essere autorizzata la collocazione di epigrafi nel rispetto delle prescrizioni previste in apposita deliberazione della Giunta Comunale. Il testo dell'epigrafe deve essere comunicato al Comune unitamente alla richiesta di apposizione lapide, ovvero separatamente qualora la lapide venga fornita dal Comune all'atto della concessione. La collocazione dell 'epigrafe e' preventivamente autorizzata dal Comune. Le modifiche e le aggiunte di epigrafi devono essere parimenti preventivamente autorizzate. ART. 52 FACOLTA' DI COLLOCARE LAPIDI E DI DETTARE EPIGRAFI La facolta' di chiedere il collocamento e le eventuali modifiche di lapidi e di dettare il testo di epigrafi e' riconosciuta: - per le sepolture comuni: in ordine di precedenza al parente piu' prossimo del defunto; - per le sepolture private: al concessionario. ART. 53 LAVORAZIONI DI LAPIDI E MONUMENTI FUNEBRI Le lapidi ed i monumenti funebri non possono essere lavorati all'interno del cimitero ma dovranno esservi introdotti gia' completamente finiti e pronti per il montaggio. TITOLO VIII DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE ART. 54 DISPOSIZIONI APPLICABILI Si osservano per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo I del DPR 285/

21 TITOLO IX PERIODO DI OSSERVAZIONE ART. 55 DISPOSIZIONI APPLICABILI Si osservano per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo II e III del DPR 285/90. TITOLO X PERMESSO DI SEPPELLIMENTO ART. 56 DISPOSIZIONI APPLICABILI Si osservano, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo I del DPR 285/90. TITOLO XI TRASPORTO DEI CADAVERI ART. 57 ORARIO DEI TRASPORTI Il trasporto dei cadaveri e dei resti mortali viene effettuato negli orari, secondo le modalita' e seguendo i percorsi stabiliti con ordinanza del Sindaco. ART. 58 CARRI FUNEBRI I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dalle competenti autorita' sanitarie le quali ne controllano annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneita' deve essere conservata nel carro. ART. 59 DISPOSIZIONI APPLICABILI

22 Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo IV del DPR 285/90. TITOLO XII FERETRI ART. 60 CHIUSURA DEL FERETRO La chiusura del feretro e' fatta dal necroforo comunale ed eccezionalmente da privato esperto con l'assistenza del necroforo. In ogni caso e' eseguita dopo l'autorizzazione alla chiusura del feretro ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti i cadaveri ed il feretro. ART. 61 FORNITURA FERETRI Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per l'inumazione di cadaveri di persone bisognose. ART. 62 VERIFICA DEI FERETRI Ogni feretro prima dell'impiego deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui e' destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria. ART. 63 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e la data di morte. Per cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. TITOLO XIII INUMAZIONE

23 ART. 64 ESECUZIONE DELL'INUMAZIONE Per calare nella fossa un feretro si avra' la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verra' fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno puo' rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E' pure vietato severamente spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.. ART. 65 DISPOSIZIONI APPLICABILI Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo XIV del DPR 285/90. TITOLO XIV TUMULAZIONI ART. 66 TUMULAZIONI I cadaveri possono essere tumulati in sepolture costituite da tombe individuali o per famiglie, in luogo della inumazione. Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie (loculi o cripte), costruite dal Comune o dai concessionari di aree di cui all'art. 90 del DPR 285/90. ART. 67 DISPOSIZIONI APPLICABILI Per le tumulazioni si osservano in particolare le disposizioni contenute nel Capo XV del DPR 285/90. TITOLO XV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ART. 68 ESUMAZIONI ORDINARIE

24 Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dall'ufficio comunale competente. ART. 69 ESUMAZIONI STRAORDINARIE Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'autorita' giudiziaria o per autorizzazione del Comune per trasportarle in altra sepoltura o per cremarle. Tali esumazioni vengono eseguite alla presenza delle autorita' sanitarie competenti e dell'addetto agli impianti cimiteriali. ART. 70 LIMITI ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE Salvi i casi ordinati dall'autorita' giudiziaria non straordinarie: possono essere eseguite esumazioni a - nei mesi da maggio a settembre; b - quando trattasi di cadavere di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla inumazione e l'autorita' sanitaria dichiari che essa puo' farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. ART. 71 ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI Le esumazioni saranno eseguite nelle ore in cui il cimitero e' chiuso al pubblico. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto. ART. 72 RACCOLTA RESTI A SEGUITO DI ESUMAZIONI Le ossa ed i resti che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di deporle in cellette-ossario avuti in concessione ART. 73

25 ESTUMULAZIONI ORDINARIE Le estumulazioni, quando non si tratti di cadaveri tumulati in sepolture a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione ed esse sono regolate dall'ufficio comunale competente. I feretri devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. ART. 74 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE Il Sindaco puo' autorizzare, dopo qualsiasi tempo, la estumulazione di feretri per il trasporto in altra sede, o per la riduzione dei cadaveri, previo accertamento e dichiarazione da parte dell' autorita' sanitaria competente che l' operazione puo' eseguirsi senza alcun pericolo per la pubblica sicurezza. ART. 75 DISCIPLINA APPLICABILE Per le esumazione ed estumulazioni si applicano in particolare le disposizioni contenute nel capo XVII del DPR 285/90. TITOLO XVI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ART. 76 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE Il Comune provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture, con esclusione delle fosse di inumazione, o in amministrazione diretta o mediante affidamenti in gestione a ditta privata, in base a deliberazione consiliare che fissera' in entrambi i casi, le norme di esercizio. TITOLO XVII SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

26 ART. 77 CAPPELLE PRIVATE Per la costruzione ed uso di cappelle private fuori dal cimitero comunale, si applicano le norme di cui al capo XIII del DPR 285/90. TITOLO XVIII DISPOSIZIONI FINALI ART. 78 SANZIONI I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del R.D. 1265/34 e successive modificazioni. ART. 79 DISCIPLINA APPLICABILE Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del DPR 285/90, RD 1239/39, del RD 1265/34. Le concessioni di aree e di sepolture costruite dal Comune sono disciplinate dalle norme vigenti al momento della richiesta di concessione, indipendentemente dalla data di stipula del contratto di concessione. ART. 80 CONCESSIONI GIA' RILASCIATE Le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano confermate e possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, nel caso di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune salvi i casi di estinzione di cui ai precedenti articoli del presente regolamento. Le concessioni a tempo determinato gia' rilasciate alla data del , restano confermate per la durata originariamente concessa. ART. 81 DISCIPLINA TRANSITORIA

27 Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 76 DPR 285/90 nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato, pertanto le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e difformi alle prescrizioni dell'art. 76 DPR 285/90 sono modificate. ART. 82 ABROGAZIONE DI NORME Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono regolamentari con esso incompatibili. abrogate tutte le altre disposizioni ART. 83 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore dopo l' esecutivita' del provvedimento di approvazione, il giorno 1 gennaio

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