MINISTRI DEGLI INFERMI PRONTUARIO

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1 MINISTRI DEGLI INFERMI PRONTUARIO CASA GENERALIZIA ROMA 2010

2 INTRODUZIONE Alla precedente edizione sono state apportate aggiunte e correzioni per migliorare questo strumento utile, in particolare ai Superiori maggiori, ad affrontare le tante incombenze giuridiche per le quali solo pochi religiosi possiedono la necessaria perizia. Molta attenzione meritano le parti introduttive che sovente riportano norme, spiegazioni e suggerimenti per la corretta espletazione della specifica pratica. Questo testo è disponibile anche in formato elettronico sul sito camilliani.org. Di particolare utilità può risultare la parte relativa ai formulari/moduli che - una volta scaricati - possono essere adattati al caso e stampati sulla propria carta intestata. Il presente Prontuario, benché abbastanza maturo, potrà beneficiare dei vostri preziosi suggerimenti, che volentieri sollecitiamo. È quanto mai opportuno ricordare che solo una pratica ben avviata arriva in porto e celermente. Perciò, quando di fronte ad un caso concreto sentite il bisogno di delucidazioni, non esitate a rivolgervi al Procuratore generale. Roma, 14 luglio 2010 La Consulta generale 1

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4 INDICE INTRODUZIONE I DOCUMENTI ARCHIVIO PROVINCIALE... 8 PRIMA PARTE: AMMISSIONI 1. Pre-noviziato Ammissione al noviziato Ammissione di un professo perpetuo da un altro Istituto Ammissione alla professione temporanea Rinnovazione della professione temporanea Riammissione all Ordine di chi è uscito dopo il noviziato Ammissione alla professione perpetua Anticipazione della professione perpetua Ammissione ai ministeri di lettore e di accolito Ammissione al diaconato e al presbiterato SECONDA PARTE: USCITE 11. Assenza prolungata dalla casa religiosa Uscita volontaria o dimissione di un novizio Uscita volontaria di un professo temporaneo alla scadenza dei voti Uscita di un professo temporaneo durante il tempo della professione Uscita imposta alla scadenza dei voti temporanei Esclaustrazione richiesta Esclaustrazione imposta Uscita definitiva di un chierico o di un fratello Dimissione forzata dall Ordine: Dimissione ipso facto Dimissione obbligatoria per diritto Dimissione non obbligatoria per diritto Espulsione immediata dalla casa religiosa Dispensa dal celibato e dagli oneri derivanti dalla sacra ordinazione Dimissione dei diaconi dallo stato clericale

5 TERZA PARTE: NOMINE E CONFERME 22. Nomina del Superiore provinciale (o Vicario Provinciale) Nomina dei Consiglieri provinciali Approvazione dell Economo provinciale Nomina dei Superiori locali Conferma di un Superiore per un terzo triennio consecutivo QUARTA PARTE: VARIE 27. Ascrizione di un religioso ad un altra Provincia Morte di un confratello Aggregazione all Ordine QUINTA PARTE: CAPITOLI 30. Capitolo generale Capitolo provinciale Capitolo locale SESTA PARTE: ISTITUZIONI E BENI 33. Erezione canonica di una casa Erezione canonica del noviziato Soppressione di una casa Accettazione di una parrocchia Strumenti di comunicazione sociale Amministrazione dei beni temporali e progetti SETTIMA PARTE: RELAZIONI ANNUALI 39. Relazione annuale della Provincia Relazione annuale della Delegazione Relazione annuale della casa Rubrica delle case

6 OTTAVA PARTE: FORMULARI (MODULI) F 1 - Scheda personale F 2 - Inizio del noviziato F 3 - Libero Stato F 4 - Richiesta di lettere dimissorie F 5 - Professione religiosa F 6 - Scelta dello stato di vita religiosa F 7 - Cessione dell amministrazione dei beni F 8 - Rinuncia ai beni temporali F 9 - Testamento F 10 - Istituzione nei ministeri F 11 - Comunicazione al parroco di battesimo F 12 - Lettera dimissoria F 13 - Convenzione Provinciali per voce attiva/passiva F 14 - Novizi o professi temporanei usciti F 15 - Extra Domum F 16 - Uscita di un professo perpetuo F Prima ammonizione canonica F Seconda ammonizione canonica F Dimissione ipso facto F Editto per confratello irreperibile F 18 - Sospensione dall esercizio dell Ordine sacro F 19 - Non timendo scandalo F 20 - De veritate dicenda F 21 - Nomina dell Instructor causae F 22 - Nomina del notaio F 23 - Interrogatorio dell oratore F 24 - Interrogatorio dei testimoni F 25 - Relazione dell Instructor causae F 26 - Consenso ai testimoni F 27 - Relazione finale del Superiore provinciale F 28 - Professione di fede F 29 - Giuramento di fedeltà

7 I DOCUMENTI 1. Ogni documento, redatto su carta di 21x29,7 cm, deve portare l indicazione della Provincia e, se occorre, della casa, come pure la data e la firma. I documenti di carattere ufficiale devono avere il numero di protocollo e il timbro. 2. La domanda per autorizzazioni, permessi... va presentata su foglio a sé e non in una lettera che tratti contemporaneamente altri argomenti. Le domande riguardanti i religiosi devono essere inoltrate sempre corredate dal curriculum vitae. 3. Le pratiche ufficiali contemplate in questo Prontuario devono arrivare alla casa generalizia per mezzo e, secondo i casi, col parere del Superiore provinciale, fatta salva la DG Nei documenti e, possibilmente, anche nella corrispondenza, si usino i nomi dell anagrafe civile, mettendo tra parentesi gli eventuali nomi di professione religiosa. Per facilitare la distinzione tra COGNOME (sempre tutto MAIUSCOLO) e nome (sempre minuscolo) si usi il seguente ordine: COGNOME nome di battesimo. 5. Le fotocopie inviate alla casa generalizia siano fatte su carta normale; quelle a trattamento chimico sono sconsigliate per l archivio. 6. Un documento può essere inviato, in via provvisoria ed eccezionale, via o telefax; ma quanto prima deve essere spedito l originale. 7. Ogniqualvolta si invia alla Consulta una richiesta per la quale è stata effettuata una votazione, occorre specificare il numero dei voti favorevoli e contrari (ad es. per la professione perpetua). 8. Una richiesta non corredata da tutta la documentazione prescritta, a dir poco, fa perdere del tempo prezioso. Nota Bene Per le Viceprovince vale quanto stabilito per la Provincia se non è prescritto diversamente nella Costituzione e Disposizioni generali. Archiviazione Atti del Consiglio I documenti utilizzati nel raduno del Consiglio provinciale vanno conservati nell archivio provinciale. Anche gli atti prodotti a seguito di questi raduni devono essere archiviati: si noti che essi sono scritti in corsivo. Questo significa che, quando ci si raduna, occorre avere già tutti i documenti che nel Prontuario sono scritti in carattere normale. 6

8 LA FUNZIONE NOTARILE Una funzione propria e specifica del Segretario (generale, provinciale, locale) è la certificazione degli atti di governo, o attività notarile, che si esplica trascrivendo il verbale di quanto accaduto o deciso, o certificando l esistenza di un fatto o di un diritto: la sua firma fa pubblica fede della regolarità dei procedimenti e della validità degli atti. Non solo si occupa della registrazione degli atti di governo, ma cura pure la loro eventuale trasmissione ad altri organismi o persone. Il Segretario esercita una funzione notarile diretta quando redige atti di qualcosa di cui è stato testimone, e indiretta quando certifica qualcosa che c è o risulta negli atti e nei documenti. È evidente l importanza che il Segretario della (Vice)Provincia o Delegazione sia un religioso che conosca il diritto universale della Chiesa e le Regole del nostro Ordine; come pure che operi in sintonia con esse. SIGLE CDF: CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione circa alcuni aspetti dell uso degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede, 30 marzo RC: CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Renovationis causam, 6 gennaio RF: ORDINE DEI MINISTRI DEGLI INFERMI, Regolamento di Formazione. Orientamenti generali, Casa generalizia, Roma C (COSTITUZIONE) DG (DISPOSIZIONI GENERALI) DEI MINISTRI DEGLI INFERMI, 2 febbraio Can.: Canone del CODICE DI DIRITTO CANONICO (1983). 7

9 ARCHIVIO PROVINCIALE Affinché il materiale archivistico d uso corrente sia di facile reperimento e consultazione occorre un ordinamento razionale, secondo un titolario che contenga tutti gli aspetti dell attività della Provincia e del Superiore provinciale. Viene qui presentato, a titolo di modello, il seguente titolario. A. LA PROVINCIA 1. Amministrazione provinciale 1.1 Capitoli provinciali 1.2 Consigli provinciali 1.3 Atti e documenti del Superiore provinciale 1.4 Uffici provinciali: a) segreteria provinciale b) vice-postulazione 1.5 Segretariato per il ministero 1.6 Segretariato per le missioni 1.7 Segretariato per la formazione 1.8 Commissione economica 2. Curia generalizia 2.1 Documenti mandati dalla curia generalizia 2.2 Relazioni annuali 2.3 Documenti della S. Sede 3. Relazioni interprovinciali 4. Relazioni con le autorità civili 5. Relazioni con i Vescovi 6. Case 6.1 Case di ministero 6.2 Opere 6.3 Case di formazione 6.4 Parrocchie 6.5 Case soppresse Conservare i seguenti documenti: - piante, inventari - documenti giuridici - relazioni annuali, cronache - attività - corrispondenza ufficiale - relazioni con le autorità civili e religiose - relazioni e documenti economici - libro delle S. Messe 8

10 - libro dei raduni della comunità - libro dei capitoli della casa - catalogo dei religiosi - libro degli studi (nella casa di formazione) B. LE DELEGAZIONI Riprendere una classificazione analoga a quella della Provincia. C. I RELIGIOSI 1. I religiosi attuali: qui vengono collocati tutti i documenti previsti dal Prontuario. 2. I religiosi defunti: vedere nel Prontuario morte di un confratello (pag. 46). 3. I religiosi usciti: tutti i documenti che riguardano l entrata, la permanenza e l uscita. 9

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12 PRIMA PARTE AMMISSIONI 1. PRE-NOVIZIATO (POSTULANDATO) - L accoglienza del candidato compete al Superiore della casa di formazione, sulla base delle relazioni di coloro che hanno svolto il discernimento vocazionale. Nel caso si tratti di un candidato già seminarista diocesano, di un istituto religioso o di un altra nostra provincia, occorre il permesso del Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio. In questi casi è indispensabile ottenere le necessarie informazioni dai responsabili ove il candidato ha trascorso le precedenti esperienze formative. - La durata del pre-noviziato deve svolgersi entro limiti di tempo sufficienti a garantire una giusta maturazione umana, cristiana e vocazionale del candidato (cfr RC 44). Anche se i documenti della Chiesa non precisano la durata del pre-noviziato, si auspica che essa ordinariamente non sia inferiore ai sei mesi e non superi i due anni (RF 37). - Si sconsiglia che il pre-noviziato abbia luogo nella sede del noviziato o del post-noviziato. La casa scelta per l esperienza di pre-noviziato sia considerata casa di formazione a tutti gli effetti e il candidato vi dimori stabilmente almeno negli ultimi mesi (RF 38). - Gli obiettivi formativi di questo periodo di formazione sono: una progressiva conoscenza di sé; una assimilazione crescente dei valori della vita cristiana; una informazione adeguata sulla vocazione allo stato religioso con particolare attenzione al carisma camilliano; una iniziazione alla vita comunitaria (cfr RF 40). - I responsabili della formazione sono chiamati a verificare seriamente se nel candidato esistono le condizioni necessarie per intraprendere l esperienza del noviziato. Nota Bene. Ci si attenga a quanto stabilito nel Regolamento di Formazione. Documenti richiesti da conservare nell archivio di casa: 1. Scheda personale (F 1). 2. Certificato di nascita. 3. Certificato di battesimo e di confermazione. 4. Certificato medico. 5. Dichiarazione di stato libero, libera entrata e di non esigere retribuzione alcuna (F 3). 6. Documenti vari o particolari (a seconda del caso): - Relazione degli educatori, per i candidati provenienti da un seminario dell Ordine. - Relazione rilasciata dall Ordinario del luogo, dal Superiore maggiore o dal rettore per chierici o persone che furono ammesse in un seminario o in un altro istituto di vita consacrata (F 4; cfr can. 645, 2; can. 684). - Certificato di buona condotta redatto dal parroco o da un sacerdote di loro conoscenza per i candidati adulti. 7. Documento originale o copia conforme degli studi fatti ed eventuali titoli di studio conseguiti. 8. Curriculum vitae scritto dal candidato. 11

13 2. AMMISSIONE AL NOVIZIATO - Compete al Superiore provinciale, con il consenso del suo Consiglio (can. 641; C 82; DG 36-45). - Non si ammetta un giovane al noviziato solo per verificare una proposta che non è ancora chiara, oppure per uscire da una indecisione (RF 45). Per la verifica dell esistenza dei requisiti necessari per l ammissione al noviziato si veda il RF ai numeri 43 e I Superiori ammettano con la più attenta cura soltanto coloro che, oltre all età richiesta [diciassette anni compiuti], abbiano salute, indole adatta e la maturità sufficiente per assumere il genere di vita proprio dell istituto; la salute, l indole e la maturità siano anche verificati, all occorrenza, da esperti, fermo restando il disposto del can. 220 (can. 642). Spetta ai formatori il grave compito di emettere un giudizio circa la capacità del candidato di poter effettivamente assumersi gli impegni inerenti la vita religiosa camilliana. Dal canone si desume che l ammissione al noviziato, e ancor più alla professione dei voti, è vincolata al giudizio positivo sulla salute, l indole e la maturità del formando. Quindi, chi a motivo della salute o dell indole o della maturità manifestata non può dedicarsi al servizio completo dei malati non deve essere ammesso nel nostro Ordine. - I Superiori non ammettano al noviziato chierici secolari senza consultare l Ordinario del luogo, né persone gravate di debiti e incapaci di estinguerli (can. 644). - I Superiori, se pare loro necessario, possono chiedere altre informazioni, anche sotto segreto (can. 645). - Per gli impedimenti invalidanti l ammissione al noviziato si veda il can La direzione dei novizi, sotto l autorità dei Superiori maggiori, è riservata unicamente al maestro (can. 650, 2). Non può essere nominato maestro dei novizi chi non è in grado di assolvere questo compito in modo stabile, come ad es. il Superiore provinciale, un parroco, un insegnante a tempo pieno... - Il maestro dei novizi e il suo aiutante, il rettore del seminario o di un altro istituto di educazione, non ascoltino le confessioni sacramentali dei propri alunni, che dimorano nella stessa casa, a meno che gli alunni in casi particolari non lo chiedano spontaneamente (can. 985). - Il canone 646 indica quattro finalità del noviziato: far prendere meglio coscienza della vocazione propria e dell istituto; sperimentarne lo stile di vita; formarsi mente e cuore secondo il suo spirito; verificare le intenzioni e l idoneità dei novizi. - Il tempo del noviziato, di cui al canone 648, 1, sia dedicato formalmente all opera di formazione; perciò i novizi non siano occupati in studi o incarichi non direttamente finalizzati a tale formazione (can. 652, 5). La sua conclusione, tuttavia, tenga conto anche dei ritmi di maturazione personale del novizio, che possono richiedere un periodo più lungo, non oltre però sei mesi (C 79). - Per conseguire una educazione più completa i novizi delle singole province possono compiere, fuori della casa del noviziato, uno o più periodi di attività formativa, secondo le norme stabilite dal regolamento di formazione (DG 41). - In casi particolari, e a modo di eccezione, su concessione del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio, un candidato può fare il noviziato in un altra casa dell istituto sotto la guida di un religioso approvato, che faccia le veci del maestro dei novizi (can. 647, 2). Il Superiore maggiore può permettere che il gruppo dei novizi, per determinati periodi di tempo, dimori in un altra casa dell istituto, da lui stesso designata (can. 647, 3). - Salvo il disposto dei cann. 647, 3 e 648, 2, una assenza dalla casa del noviziato che superi i tre mesi, continui o discontinui, rende invalido il noviziato. Una assenza che superi i quindici giorni deve essere ricuperata. Con il permesso del Superiore maggiore competente la prima 12

14 professione può essere anticipata, non oltre quindici giorni (can. 649). L anticipo da 16 giorni ad un massimo di tre mesi è cosa illecita, ma non rende invalidi il noviziato e la professione: devono pertanto essere recuperati per la liceità. Ovviamente, una assenza superiore ai tre mesi invalida il noviziato e la professione. Per l esatto computo del tempo si vedano i cann Durante il noviziato il candidato può liberamente lasciare l Ordine; non è tenuto a manifestarne le ragioni. Ma, se non viene giudicato idoneo, può essere dimesso dai superiori maggiori durante o al termine del noviziato con una intimazione scritta. Per causa grave, anche il superiore locale, dopo aver ascoltato il maestro, può dimettere un novizio; sarà poi suo dovere darne sollecita comunicazione al provinciale (DG 45). In teoria il novizio dimesso potrebbe ricorrere (ma senza alcuna speranza): nel frattempo, il ricorso non è sospensivo. - In caso di imminenza della morte, il novizio può essere ammesso alla professione anche se non ha terminato il periodo di tempo del noviziato. Gli effetti non sono giuridici, ma solo spirituali: lui non diventa religioso, né l istituto acquista alcun diritto su di lui; la professione è comunque una consacrazione con la quale partecipa alle grazie, indulgenze e suffragi. Se non muore, però, ritorna allo stato precedente: quindi continua il noviziato con l iter ordinario. 2.1 Prima del noviziato Per il Consiglio provinciale: 1. Scheda personale aggiornata (F 1). 2. Certificato di nascita. 3. Certificato di battesimo, di confermazione. 4. Certificati medici attestanti la salute psico-fisica del candidato. 5. Dichiarazione di stato libero, libera entrata e di non esigere retribuzione alcuna (F 3). 6. Documenti vari o particolari (a seconda del caso): - Relazione degli educatori, per i candidati provenienti da un seminario dell Ordine. - Relazione rilasciata dall Ordinario del luogo, dal Superiore maggiore o dal rettore per chierici o persone già ammesse in un seminario o in un altro istituto di vita consacrata (F 4; cfr cann. 644, 645). - Certificato di buona condotta redatto dal parroco o da un sacerdote di loro conoscenza per i candidati adulti. 7. Documento degli studi fatti ed eventuali titoli di studio conseguiti. 8. Domanda al Superiore provinciale e suo Consiglio. 9. Curriculum vitae da parte del futuro novizio. 10. Atto di ammissione al noviziato da parte del Superiore provinciale col consenso del suo Consiglio. 2.2 Dopo l inizio del noviziato A. Per l archivio provinciale: documento attestante l inizio del noviziato, sottoscritto dal novizio e dal maestro del noviziato (F 2). B. Per l archivio generale (appena iniziato il noviziato): copia dei documenti 1, 8, 9, F 2. C. Per il novizio: copia del documento F 2. 13

15 3. AMMISSIONE DI UN PROFESSO PERPETUO DA UN ALTRO ISTITUTO - Compete al Moderatore supremo dell uno e dell altro istituto, previo consenso dei rispettivi consigli (can. 684, 1). - Per accettare uno che proviene da un istituto secolare o da una società di vita apostolica è necessaria la licenza della S. Sede (cfr can. 684, 5). In questo caso la domanda va indirizzata al Santo Padre. - Il religioso dopo avere trascorso un periodo di prova, che deve durare almeno tre anni, può essere ammesso alla professione perpetua nel nuovo istituto. Se però non vuole emettere tale professione o non vi è ammesso dai Superiori competenti, ritorni all istituto di provenienza, a meno che non abbia ottenuto l indulto di secolarizzazione (can. 684, 2). - Il diritto proprio determini la durata e le modalità del periodo di prova che il religioso deve compiere nel nuovo istituto prima della professione (can. 684, 4). - Fino al momento della professione nel nuovo istituto, mentre rimangono vincolanti i voti, sono sospesi i diritti e gli obblighi che il religioso aveva nel precedente istituto; tuttavia fin dall inizio del periodo di prova il religioso è tenuto all osservanza del diritto proprio del nuovo istituto (can. 685). - Chi passa da un istituto al nostro non è tenuto a rifare il noviziato; chi invece è già uscito legittimamente dal proprio istituto deve rifare il noviziato, se è ammesso nel nostro. 3.1 Prima dell ammissione A. Per il Consiglio provinciale: 1. Scheda personale (F 1). 2. Fotocopia del certificato di nascita (fornita dall istituto di provenienza). 3. Fotocopia del certificato di battesimo e di confermazione (fornita dall istituto di provenienza). 4. Certificati medici attestanti la salute psico-fisica del candidato. 5. Copia della domanda scritta dal candidato al Superiore generale. 6. Copia della concessione del Moderatore supremo (o licenza della S. Sede) dell istituto di provenienza, corredata dal consenso del suo Consiglio. 7. Curriculum vitae scritto dal candidato stesso. 8. Relazione esauriente dei precedenti formatori. 9. Copia del parere favorevole sia del Superiore provinciale che del suo Consiglio. B. Per la Consulta generale: 1. Copia della scheda personale (F 1) e del curriculum vitae. 2. Domanda scritta dal religioso al Superiore generale. 3. Concessione del Moderatore supremo (o licenza della S. Sede) dell istituto di provenienza, corredata dal consenso del suo Consiglio. 4. Parere favorevole del Superiore provinciale e del suo Consiglio. 3.2 L ammissione. Il candidato, essendo un professo perpetuo, non deve fare la professione temporanea, ma se supera la prova viene ammesso direttamente alla professione perpetua. Durante o al termine della prova, può verificarsi che: a) il candidato chieda l indulto di secolarizzazione; b) il nostro Istituto non lo ritenga idoneo e, quindi, lo rinvii a quello d origine; c) l Istituto d origine l accolga o intenda dimetterlo. 3.3 Dopo l ammissione A. Per l archivio provinciale: atto di ammissione da parte del Superiore generale. B. Per l archivio generale: copia dell atto di ammissione. 14

16 4. AMMISSIONE ALLA PROFESSIONE TEMPORANEA - Compete al Superiore provinciale col consenso del suo Consiglio. - Per i criteri di ammissione alla professione temporanea si veda il RF al n Il maestro dei novizi, in tempi determinati e in particolare prima della professione, presenti al provinciale una relazione su ogni novizio, dopo aver ascoltato i cooperatori e i religiosi della comunità (DG 44). - Salvo il disposto dei canoni 647, 3 e 648, 2, una assenza dalla casa del noviziato che superi i tre mesi, continui o discontinui, rende invalido il noviziato. Una assenza che superi i quindici giorni deve essere ricuperata. Con il permesso del Superiore maggiore competente la prima professione può essere anticipata, non oltre quindici giorni (can. 649). Un novizio che è in procinto di morire può essere ammesso alla professione. Questa resta un atto di consacrazione che produce effetti spirituali e non giuridici, per cui il novizio non diventa un religioso. Difatti, se dopo la professione non muore ritorna allo stato precedente, continuando il regolare corso del noviziato. - I candidati, prima della professione temporanea, cedano l amministrazione dei beni a persona di loro fiducia e dispongano del loro uso e usufrutto (DG 46). - Spetta ai superiori, anche locali, ricevere personalmente o tramite delegati, la professione dei loro religiosi (DG 48). La delega può essere concessa caso per caso oppure per tutte le professioni. - La professione temporanea viene emessa inizialmente per un anno e viene rinnovata annualmente fino ad un minimo di tre anni (DG 49). - I voti emessi prima della professione religiosa, restano sospesi fintantoché chi li ha emessi rimane nell istituto religioso (can. 1198). - Con la professione temporanea si entra a far parte ufficialmente dell Ordine, si diventa religioso acquistando i doveri e i diritti (non tutti) degli altri membri. - I documenti relativi alla professione temporanea e alla professione perpetua siano conservati diligentemente nell archivio dell Ordine e della provincia (DG 52). - Nelle disposizioni provinciali si stabilisca se e in quale proporzione i delegati dei religiosi con vincolo temporaneo possano intervenire, senza diritto di voto, ai capitoli provinciali. Analogamente si possono stabilire norme sulla partecipazione dei religiosi di voti temporanei ai capitoli locali (DG 111). A. Per il Consiglio provinciale (Documenti originali): 1. Relazione del maestro dei novizi. 2. Domanda scritta del novizio. 3. Rinuncia alla libera amministrazione dei beni (F 7) e disposizione del loro uso e usufrutto, per coloro che al momento possiedono dei beni. 4. Atto del Superiore provinciale che ammette, con il consenso del Consiglio, il novizio alla professione temporanea. 5. Formula della professione (F 5) datata e firmata dal professo, dal Superiore o suo delegato che ha ricevuto la professione e da due testimoni. 6. Scelta dello stato (fratello o sacerdote), se lo ha già deciso (F 6). B. Per l archivio generale: copia dei documenti F 5, F 6. C. Per il professo temporaneo: copia del documento F 5. 15

17 Nota Bene. Una volta l anno, prese informazioni dai religiosi della casa, il superiore, unitamente al maestro di spirito, trasmetta al provinciale una relazione scritta, approvata dal consiglio locale, circa la condotta dei religiosi in formazione dopo il noviziato (DG 49). Una copia va inviata alla Segreteria generale. 5. RINNOVAZIONE DELLA PROFESSIONE TEMPORANEA - Spetta al Superiore provinciale, con il consenso del suo Consiglio. - La professione temporanea viene emessa inizialmente per un anno e viene rinnovata annualmente fino ad un minimo di tre anni (DG 49). - Occorre il permesso della Consulta generale affinché il vincolo della professione temporanea possa essere prorogato oltre i sei anni, e comunque non oltre i nove. - Una infermità fisica o psichica, anche contratta dopo la professione, quando a giudizio degli esperti rende non idoneo alla vita nell istituto il religioso di cui al 1, costituisce motivo per non ammetterlo alla rinnovazione della professione o alla professione perpetua, salvo il caso che l infermità sia dovuta a negligenza da parte dell istituto, oppure a lavori sostenuti nell istituto stesso (can. 689, 2). A. Per il Consiglio provinciale: 1. Domanda scritta dal religioso professo al Superiore provinciale. 2. Testimonianza del Superiore locale col suo Consiglio (DG 49). 3. Dopo il sesto anno, richiesta di dispensa del Superiore provinciale indirizzata al Superiore generale. 4. Atto di ammissione del Superiore provinciale col suo Consiglio. 5. Formula della professione, datata e firmata dal religioso professo, da chi ha ricevuto la professione e da due testimoni (F 5). B. Per la Consulta generale: 1. Dopo il sesto anno, richiesta di dispensa del Superiore provinciale indirizzata al Superiore generale. 2. Copia del documento A4. 3. Copia della Formula della professione. Nota Bene. Una volta l anno, prese informazioni dai religiosi della casa, il superiore, unitamente al maestro di spirito, trasmetta al provinciale una relazione scritta, approvata dal consiglio locale, circa la condotta dei religiosi in formazione dopo il noviziato (DG 49). Una copia va inviata alla Segreteria generale. C. Per il religioso: copia del documento A4. 16

18 6. RIAMMISSIONE ALL ORDINE DI CHI È USCITO DOPO IL NOVIZIATO O DOPO LA PROFESSIONE - Spetta al Superiore generale con il consenso dei Consultori. Chi al termine del noviziato, oppure dopo la professione, è uscito legittimamente dall istituto, può esservi riammesso dal moderatore supremo [Superiore generale] col consenso del suo consiglio, senza l onere di ripetere il noviziato; spetterà tuttavia al moderatore stesso stabilire un conveniente periodo di prova prima della professione temporanea e la durata dei voti temporanei prima della professione perpetua, a norma dei cann. 655 e 657 (can. 690). - La norma abbraccia anche coloro che sono usciti legittimamente da professi perpetui. Chi, invece, è in extra domum, extra claustra o espulso dalla casa religiosa (cfr can. 703) è ancora un religioso e quindi non è contemplato in questa norma. - È considerato legittimamente uscito: - chi, terminato il noviziato, per una qualsiasi ragione sua o dei superiori, non ha poi fatto la professione; - chi al termine dei voti temporanei ha lasciato liberamente l Ordine; oppure non è stato ammesso alla successiva professione (can. 689); oppure, seppur ammesso, comunque non giunse alla professione (alla prima, al rinnovo o a quella perpetua); - chi, con i voti temporanei o perpetui, ha chiesto e ottenuto di uscire dall Ordine. Si ricordi che un chierico che ha ottenuto di uscire e non è stato incardinato in una diocesi o altro istituto ha il diritto di rientrare nel nostro istituto in qualsiasi momento lo desideri. - Se il Superiore generale, con il consenso dei Consultori, riammette il candidato, poi - senza bisogno del consenso o del parere dei Consultori - stabilisce quanto debba durare il periodo di prova e la durata dei voti temporanei. Il periodo dei voti temporanei del riammesso trascorso prima dell uscita può essere computato a discrezione del Superiore generale. - Chi non viene riammesso non ha possibilità di fare ricorso, salvo quello generico di ogni fedele cristiano. A. Per il Consiglio provinciale: 1. Copia della domanda dell interessato al Superiore generale. 2. Testimonianze varie. 3. Curriculum vitae. 4. Copia del parere del Superiore provinciale col suo Consiglio. 5. Atto del Superiore generale. B. Per la Consulta generale: 1. Domanda dell interessato indirizzata al Superiore generale. 2. Curriculum vitae. 3. Parere del Superiore provinciale e del suo Consiglio. 4. Copia dell atto del Superiore generale. C. Per il candidato: copia dell atto del Superiore generale. 17

19 7. AMMISSIONE ALLA PROFESSIONE PERPETUA - Compete al Superiore generale col consenso dei Consultori. - Spetta al superiore provinciale e al suo consiglio proporre al superiore generale e consultori l ammissione di un candidato alla professione perpetua (C 83) (RF 99). Quindi, la domanda del candidato verrà inoltrata alla Consulta generale solo previo parere positivo del Provinciale e suo Consiglio. - La richiesta di ammissione alla professione perpetua va inoltrata al superiore generale e consultori almeno tre mesi prima della data prevista per la celebrazione di tale atto (RF 100). - La professione perpetua può essere anticipata per giusta causa, ma non oltre un trimestre (can. 657, 3). Bisogna avere almeno 21 anni compiuti. - Prima della professione perpetua, in tempo opportuno, il provinciale o un suo delegato ascolti con discrezione tutti i religiosi della casa dove risiede il candidato e raccolga altre notizie utili all esame di ammissione (DG 50). - Spetta ai formatori il grave compito di presentare una valutazione sulla capacità del candidato di poter effettivamente assumersi gli impegni inerenti la vita religiosa camilliana. L ammissione alla professione perpetua è subordinata al giudizio positivo sulla salute, l indole e la maturità del professo temporaneo. Quindi, chi a motivo della salute o dell indole o della maturità non è ritenuto idoneo al servizio completo dei malati non può essere ammesso nel nostro Ordine. - Con l ammissione perpetua o definitiva in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica, il chierico che, a norma del can. 266, è incardinato in tale istituto o società, viene escardinato dalla propria Chiesa particolare (can. 268, 2). - Prima della professione perpetua facciano la rinuncia dei beni, e questo, se è richiesto dalle leggi, abbia la convalida civile. Possono modificare le disposizioni prese solo con la licenza del superiore maggiore (DG 46). - I documenti relativi alla professione temporanea e alla professione perpetua siano conservati diligentemente nell archivio dell Ordine e della provincia (DG 52). 7.1 Prima della professione A. Per il Consiglio provinciale: 1. Copia della domanda del religioso professo rivolta al Superiore generale e indirizzata al Superiore provinciale e suo Consiglio. 2. Documentazione attestante l idoneità psicofisica all esercizio del carisma. 3. Testimonianze dei religiosi incaricati della formazione. 4. Copia del parere personale del Superiore provinciale. 5. Copia della relazione del Superiore provinciale (o suo delegato) sull esito della consultazione (DG 50). 6. Copia del curriculum studiorum e delle attività svolte nel periodo intercorso tra il noviziato e la professione perpetua. 7. Copia (se non ancora presentata) della scelta dello stato (F 6). 8. In caso di professione anticipata (can. 657, 3), copia della domanda di richiesta e indulto concesso. 9. Rinuncia alla proprietà dei beni temporali e obbligo del testamento. - Rinuncia dei beni temporali per coloro che attualmente li posseggono (F 8). - Obbligo di redigere il testamento il giorno della professione (F 9). 10. Copia del parere favorevole del Consiglio provinciale. 11. Atto di ammissione alla professione perpetua da parte del Superiore generale. 18

20 B. Per la Consulta generale: 1. Domanda del religioso al Superiore generale. 2. Documentazione attestante l idoneità psicofisica all esercizio del carisma. 3. Testimonianze dei religiosi incaricati della formazione. Il responsabile, se ha assunto da poco il suo ufficio, consulti il suo predecessore e le relazioni degli anni precedenti. 4. Relazione a seguito della consultazione (DG 50) dei religiosi della casa dove il candidato risiede attualmente e dei religiosi della casa dove ha vissuto negli ultimi 12 mesi. 5. Parere personale del Superiore provinciale. 6. Curriculum vitae, degli studi, delle attività e relazioni annuali (se non già inviate) inerenti il periodo intercorso tra il noviziato e la richiesta di professione perpetua. 7. Scelta dello status di religioso fratello o padre, se non ancora presentata (F 6). 8. In caso di professione anticipata (can. 657, 3), copia della domanda di richiesta e indulto concesso. 9. Una foto personale a colori (mezzo busto con veste camilliana). 10. Copia della rinuncia dei beni e del testamento (F 8 e F 9). 11. Atto del Consiglio provinciale in cui si esprime il parere favorevole. Non è sufficiente trascrivere l esito della votazione (quanti pro o contrari): eventuali pareri non favorevoli alla professione devono essere motivati e riportati negli atti del Consiglio. 12. Copia dell atto di ammissione alla professione perpetua da parte del Superiore generale. Nota bene. Descrivere e valutare con particolare cura la personalità del candidato: - stato di salute fisica e psichica, temperamento, carattere, doti, limiti, progressi nel lavoro compiuto su se stesso nelle varie aree personali, con particolare attenzione a quella affettiva, aspetti sui quali il candidato deve continuare a lavorare, rendimento scolastico; - giudizio sull interiorizzazione dei valori della vita religiosa camilliana, sulla disposizione ad assumere gli obblighi dei voti e sulla capacità di osservarli, sull idoneità a vivere la vita fraterna in comunità e a svolgere l apostolato specifico dell Ordine (RF 101). C. Per il religioso: 1. Copia dell atto di ammissione alla professione perpetua da parte del Superiore generale. 2. Copia della rinuncia dei beni e del testamento (F 8 e F 9). 7.2 Dopo la professione A. Per l archivio provinciale: 1. Formula della professione (F 5), datata e sottoscritta dal professo, dal Superiore che ha ricevuto la professione e da due testimoni. 2. Copia della comunicazione dell avvenuta professione alla parrocchia di battesimo. 3. Copia del testamento (F 9). B. Per l archivio generale: 1. Copia della formula di professione. 2. Copia del testamento. C. Per il religioso: formula della professione (F 5), datata e sottoscritta dal professo, dal Superiore che ha ricevuto la professione e da due testimoni. 19

21 8. ANTICIPAZIONE DELLA PROFESSIONE PERPETUA - Compete al Superiore generale col consenso dei Consultori. - La professione perpetua può essere anticipata per giusta causa, ma non oltre un trimestre (can. 657, 3). A. Per il Consiglio provinciale: 1. Copia della domanda del religioso al Superiore generale. 2. Copia del parere favorevole del Consiglio provinciale. 3. Copia della lettera del Superiore provinciale al Superiore generale. 4. Atto del Superiore generale. B. Per la Consulta generale: 1. Domanda del religioso al Superiore generale. 2. Parere favorevole del Consiglio provinciale. 3. Lettera del Superiore provinciale al Superiore generale. 4. Copia dell atto del Superiore generale. C. Per il religioso: copia dell atto del Superiore generale. 9. AMMISSIONE AI MINISTERI DI LETTORE E DI ACCOLITO - Compete al Superiore provinciale con il consenso del suo Consiglio (DG 36). - Perché uno possa essere ammesso ai ministeri, si richiedono: a) la domanda liberamente compilata e sottoscritta dall aspirante al superiore maggiore, cui spetta l accettazione; b) l età conveniente e le speciali qualità, che devono essere determinate dalla Conferenza Episcopale; c) la ferma volontà di servire fedelmente Dio e il popolo cristiano (Ministeria quaedam, VIII). - Fra il conferimento del lettorato e quello dell accolitato siano rispettati gli interstizi, stabiliti dalla Santa Sede e dalle Conferenze Episcopali, tutte le volte che alle medesime persone viene conferito più di un ministero (Id. X). - I candidati al diaconato e al presbiterato debbono ricevere i ministeri del lettore e dell accolito, se non l hanno già fatto, ed esercitarli per un conveniente periodo di tempo, perché meglio si dispongano ai futuri servizi della Parola e dell altare (Id. XI). - Per gli scrutini si veda CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Gli scrutini sulla idoneità dei candidati, A. Per il Consiglio provinciale: 1. Domanda del candidato di ammissione ai ministeri, indirizzata al Superiore provinciale. 2. Testimonianze da parte dei formatori. 3. Documento di ammissione redatto dal Superiore provinciale, col consenso del suo Consiglio. 4. Documento dell avvenuto conferimento (F 10). B. Per l archivio generale: copia del documento dell avvenuto conferimento (F 10). C. Per il religioso: copia del documento dell avvenuto conferimento (F 10). 20

22 10. AMMISSIONE AL DIACONATO E AL PRESBITERATO - Compete al Superiore provinciale, con il consenso del suo Consiglio (DG 36). Spetta al Superiore provinciale concedere le lettere dimissorie per il diaconato e per il presbiterato e inviarle al vescovo. - Il religioso di voti perpetui può sempre chiedere di accedere agli ordini sacri. Sarà necessario un periodo di adeguata preparazione, e per l ammissione è richiesto il giudizio di idoneità da parte del superiore, udito il parere della comunità, e il consenso del provinciale con il suo consiglio (DG 47). - Perché uno possa essere promosso ai sacri ordini si richiedono i seguenti documenti: 1 certificato degli studi regolarmente compiuti a norma del can. 1032; 2 certificato di diaconato ricevuto, se si tratta di ordinandi al presbiterato; 3 se si tratta di promovendi al diaconato, certificato di battesimo e di confermazione e dell avvenuta ricezione dei ministeri di cui al can. 1035; ugualmente il certificato della dichiarazione di cui al can (can. 1050). - Per quanto riguarda lo scrutinio circa le qualità richieste nell ordinando, si osservino le norme che seguono: 1 vi sia l attestato del rettore della casa di formazione, sulle qualità richieste per ricevere l ordine, vale a dire la sua retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l attitudine ad esercitare il ministero; ed inoltre, dopo una diligente indagine, un documento sul suo stato di salute sia fisica sia psichica (can. 1051). - Il presbiterato sia conferito solo a quelli che hanno compiuto i 25 anni di età e posseggano una sufficiente maturità, osservato inoltre l intervallo di almeno sei mesi tra il diaconato e il presbiterato; coloro che sono destinati al presbiterato, vengano ammessi all ordine del diaconato soltanto dopo aver compiuto i 23 anni di età. [ ] È diritto delle Conferenze episcopali stabilire una norma con cui si richieda un età più avanzata per il presbiterato e per il diaconato permanente (can. 1031). - Il religioso con l ordinazione diaconale viene incardinato come chierico nel nostro Ordine. Oltre ai diritti e doveri della vita consacrata, diventa soggetto di diritti e doveri propri dello stato clericale (cfr cann ). A. Per il Consiglio provinciale: 1. Dichiarazione del candidato redatta e firmata di suo pugno, nella quale attesta che intende ricevere l ordine (diaconato o presbiterato) spontaneamente e liberamente. 2. Testimonianze da parte dei formatori. 3. Atto del Superiore provinciale che, con il consenso del suo Consiglio, ammette all ordine. 4. Copia delle lettere dimissorie inviate al Vescovo, concesse dal Superiore provinciale (F 12). 5. Atto dell avvenuta ordinazione emesso dalla curia diocesana. 6. Copia della comunicazione dell avvenuta ordinazione alla parrocchia di battesimo (F 11). B. Per l archivio generale: copia dell atto dell avvenuta ordinazione. C. Per il religioso: copia dell atto dell avvenuta ordinazione. 21

23 22

24 SECONDA PARTE USCITE 11. ASSENZA PROLUNGATA DALLA CASA RELIGIOSA 1. Non superiore ad un anno. Il Superiore provinciale può: da solo negare; oppure, con il consenso del proprio Consiglio, concedere ad un religioso di vivere fuori da qualsiasi casa dell Ordine per una giusta causa (da parte del religioso o da parte dell Ordine) per un periodo non superiore ad un anno (cfr can. 665, 1). Il permesso di un anno può essere rinnovato, anche più volte, se perdura la causa per cui il religioso ebbe il permesso. Come pure, se sorgesse una nuova giusta causa, può essere concessa una licenza (sempre non superiore ad un anno). 2. Superiore ad un anno. Il Superiore provinciale, con il consenso del suo Consiglio, può concedere un tempo maggiore per ragioni di: a) infermità: qualsiasi tipo di malattia del religioso e per tutto il tempo che si ritiene necessario o conveniente; b) di studi: sia per imparare che per insegnare non importa quale disciplina; c) di apostolato da svolgere a nome dell Ordine: deve, quindi, esserci il mandato del legittimo Superiore. - Il Superiore provinciale può ritirare il permesso concesso quando lo ritiene opportuno; il religioso, che durante l assenza comunque gode della voce attiva e passiva, ha il diritto di ritornare in comunità anche prima della scadenza del permesso. - Il religioso rimane a tutti gli effetti membro dell Ordine, con tutti i diritti e doveri, eccetto quelli non compatibili con la sua nuova condizione di assente. - Non ha bisogno del permesso del Vescovo per risiedere e celebrare (per gli altri ministeri, sì). A. Per il Consiglio provinciale: 1. Domanda scritta del religioso con indicazione dei motivi. 2. Permesso scritto indicante il periodo dell assenza e i rapporti da mantenere con l Ordine (F 15). B. Per l archivio generale: copia del permesso concesso. C. Per il religioso: copia del permesso concesso. 23

25 12. U SCITA VOLONTARIA O DIMISSIONE DI UN NOVIZIO - Il novizio può liberamente lasciare l istituto, e d altra parte l autorità competente dell istituto può dimetterlo (can. 653, 1). - I superiori maggiori possono dimettere dal noviziato un novizio non idoneo. Per causa grave, anche il superiore locale, dopo aver ascoltato il maestro, può dimettere un novizio; sarà poi suo dovere darne sollecita comunicazione al provinciale (DG 45). A. Per l archivio provinciale: documento col quale il Provinciale, udito il Consiglio, dichiara l uscita o la dimissione del novizio. B. Per l archvio generale: notifica dell avvenuta uscita tramite il modulo F USCITA VOLONTARIA ALLA SCADENZA DEI VOTI Colui che, scaduto il tempo della professione, vuole uscire dall istituto, lo può abbandonare (can. 688, 1). A. Per l archivio provinciale: documento di uscita per il non avvenuto rinnovo del legame temporaneo o per la non avvenuta domanda della professione perpetua, con indicazione dei motivi (F 14). B. Per l archivio generale: al momento dell uscita, notifica di questa (F 14). 14. USCITA VOLONTARIA DI UN RELIGIOSO PROFESSO TEMPORANEO DURANTE IL TEMPO DELLA SUA PROFESSIONE Compete al Superiore generale con il consenso dei Consultori, constatata l esistenza di una grave causa e l urgenza (cfr can. 688, 2). L accettazione o il rifiuto dell indulto deve essere documentato. Se entro 10 giorni dalla notifica non c è risposta, il rescritto perde il suo valore. A. Per il Consiglio provinciale: 1. Copia della domanda del religioso. 2. Copia del parere del Superiore provinciale e del suo Consiglio. 3. Indulto del Superiore generale. B. Per la Consulta generale: 1. Domanda del religioso indirizzata al Superiore generale. 2. Parere del Superiore provinciale e del suo Consiglio. 3. Copia dell indulto del Superiore generale. C. Per il richiedente: copia dell indulto del Superiore generale. 24

26 15. USCITA IMPOSTA ALLA SCADENZA DEI VOTI TEMPORANEI - Compete al Superiore provinciale, che deve sentire, per la validità, il suo Consiglio ma non è tenuto a seguirlo poiché non è necessario il suo consenso. - Scaduti i voti, un candidato può non essere ammesso - se sussistono giuste cause - a rinnovare la professione o alla professione perpetua. In definitiva, il soggetto è ritenuto non idoneo alla vita religiosa nel nostro Ordine e quindi deve abbandonarlo. - Il canone 689 ricorda che non può essere dimesso un religioso che ha contratto malattia fisica o psichica per negligenza da parte dell Ordine o per lavori sostenuti in esso; e neppure nel caso fosse divenuto demente dopo la professione. A. Per l archivio provinciale: 1. Relazione dei formatori. 2. Atto del Superiore provinciale. B. Per l archivio generale: all uscita, copia dell atto del Superiore provinciale o F 14. C. Per il religioso: copia dell atto del Superiore provinciale. 16. ESCLAUSTRAZIONE RICHIESTA - La può ottenere solo un professo perpetuo. - Compete al Superiore generale, con il consenso dei Consultori, per non più di tre anni (cfr can. 686, 1). A distanza di tempo, può essere di nuovo concessa dalla Consulta generale. Una immediata proroga dell indulto o una concessione superiore a tre anni compete alla S. Sede. La richiesta dell oratore va inoltrata alla S. Sede anche qualora vi fosse un parere negativo della Consulta generale circa la concessione della proroga dopo i tre anni o per un periodo superiore ai tre anni. - Se si tratta di un chierico, è necessario il consenso dell Ordinario del luogo in cui dimorerà. - Il religioso non è obbligato a rimanere fuori fino al giorno stabilito dall indulto; può ritornare in comunità in qualsiasi momento. Chi ha concesso l indulto (Superiore generale o S. Sede) può obbligare il religioso a rientrare nell Ordine in qualsiasi momento. Inoltre, il religioso deve rientrare se è cessata la causa per la quale ha ottenuto l esclaustrazione. - Il religioso esclaustrato: dipende dal suo Superiore e dall Ordinario del luogo; non ha voce attiva né passiva; può portare la veste camilliana, a meno che non sia stabilito diversamente dal decreto (cfr can. 687). A. Per il Consiglio provinciale: 1. Copia della domanda dell interessato e suo curriculum vitae. 2. Copia del parere del Superiore provinciale e del suo Consiglio. 3. Per un chierico, il consenso scritto dell Ordinario del luogo. 4. Indulto del Superiore generale o della S. Sede con indicazione della data, durata e rapporti da stabilirsi. B. Per la Consulta generale: 1. Domanda scritta dell interessato, indirizzata al Superiore generale, indicante i motivi della richiesta e suo curriculum vitae. 2. Parere del Superiore provinciale e del suo Consiglio. 3. Per un chierico, consenso scritto dell Ordinario del luogo. 4. Copia dell indulto del Superiore generale o della S. Sede. C. Per il religioso: copia dell indulto del Superiore generale o della S. Sede. 25

27 17. ESCLAUSTRAZIONE IMPOSTA - Compete alla S. Sede, su richiesta del Superiore generale e con il consenso dei Consultori (cfr can. 686, 3). - Può essere imposta anche ad un professo temporaneo. - Il religioso esclaustrato: dipende dal suo Superiore e dall Ordinario del luogo; non ha voce attiva né passiva; può portare la veste camilliana, a meno che non sia stabilito diversamente nel decreto (cfr can. 687). A. Per l archivio provinciale: 1. Copia della relazione scritta dal Superiore provinciale. 2. Decreto della S. Sede. B. Per la Consulta generale: 1. Relazione scritta del Superiore provinciale, con il parere del suo Consiglio, indicante i motivi della richiesta. 2. Copia della richiesta del Superiore generale e consenso dei Consultori inviati alla S. Sede. 3. Copia del decreto della S. Sede. C. Per la S. Sede: 1. Relazione scritta del Superiore provinciale, con il parere del suo Consiglio, indicante i motivi della richiesta. 2. Richiesta del Superiore generale e consenso dei Consultori. 18. SECOLARIZZAZIONE DI UN CHIERICO O USCITA DEFINITIVA DI UN FRATELLO PROFESSO PERPETUO - Il professo perpetuo non ha alcun diritto di lasciare l istituto, ma lo può domandare come un atto di misericordia, una grazia, che la Chiesa può concedere a nome di Dio. Le cause per l abbandono della vita religiosa devono essere simili a quelle richieste per domandare il rescritto di perdere lo stato clericale. Deve essere un rimedio straordinario come lo è la dispensa dal celibato e la laicizzazione di un chierico. - Il religioso presenta la domanda, rivolta al S. Padre, al Superiore generale il quale è tenuto a trasmetterla alla S. Sede con il voto - anche se negativo - suo e dei Consultori. - Per secolarizzazione si intende il passaggio di un religioso chierico al clero secolare/diocesano con o senza un periodo di prova. Compete alla S. Sede. - Un chierico (diacono o presbitero) non può ottenere l indulto di lasciare l Ordine se non trova un Vescovo che lo accoglie nella sua diocesi. L accoglienza in una diocesi avviene in due modi: a) per immediata incardinazione (pure et simpliciter): il religioso assume gli obblighi e i diritti dei sacerdoti diocesani in modo definitivo. Si ha così il distacco completo dall Ordine. b) In prova con la promessa di incardinazione (praevio experimento). Il religioso assume gli obblighi e i diritti dei sacerdoti diocesani, dipendendo solo dal vescovo, ma rimane ancora membro dell Ordine. Trascorsi cinque anni, il religioso è automaticamente incardinato nella diocesi; però nel frattempo potrebbe essere respinto dal Vescovo: in questo caso rientra nell Ordine con tutti i diritti e i doveri di ogni religioso. 26

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