COMUNE DI CADONEGHE Provincia di Padova CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

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1 COMUNE DI CADONEGHE Provincia di Padova CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

2 ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO Il presente capitolato ha per oggetto l affidamento, da parte del Comune di Cadoneghe, del servizio di Brokeraggio assicurativo, così come definito dall art. 106 del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione amministrativa delle polizze. ART. 2 DURATA DELL APPALTO L appalto avrà durata di anni tre con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, o dalla data di consegna del servizio in via d urgenza effettuata prima della stipula del contratto, risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti, con possibilità di proroga nelle more dell espletamento di nuova gara. ART. 3 - COPERTURE ASSICURATIVE ATTUALI I contratti assicurativi in corso, con scadenza dei premi attualmente corrisposti al , vengono di seguito elencati ed hanno un valore economico contrattuale, in termini di premio annuo corrisposti per il 2012, complessivamente ammontante a circa euro ,00, come risulta dalla seguente tabella: POLIZZA MASSIMALI COMPAGNIA PREMIO Spese legali ,00 per sinistro Ina Assitalia 2.334, ,00 per anno R.C. patrimoniale ,00 Lloyd of London 7.600,00 Incendio Rischi Ordinari ,00 Ina Assitalia 4.071,91 Furto ,00 Ina Assitalia 1.430,02 R.C.T./R.C.O ,00 per sinistro Ina Assitalia , ,00 per persona ,00 per prestatore di lavoro RCT Protezione Civile ,00 Ina Assitalia 240,01 Infortuni cumulativa ,00 per caso di morte Ina Assitalia 658,01 Protezione civile e invalidità 5.000,00 per rimborso spese mediche 50,00 per diaria da ricovero Infortuni cumulativa ,00 conducenti Ina Assitalia 3.440,00 automezzi per morte e invalidità permanente ,00 minori in affido per morte e invalidità permanente ,00 bambini iscritti all asilo nido per morte ,00 bambini iscritti all asilo nido per invalidità permanente ,00 bambini iscritti alla ludoteca per morte e invalidità permanente

3 R.C. Auto R.C. KASKO e altri rischi ARD ,00 messi comunali per morte ,00 messi comunali per invalidità permanente ,00 per sinistro ,00 per persone ,00 per cose ,00 per rischio assoluto Unipol Ass.ni 4.890,25 Unipol Ass.ni 1.000,00 ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO Il servizio di Brokeraggio di cui al presente capitolato d appalto non comporta per la Stazione Appaltante alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant altro in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali sono o verranno stipulate le polizze assicurative del Comune di Cadoneghe. Il Broker non potrà esigere dalle Compagnie di Assicurazione un compenso maggiore rispetto a quanto offerto nella presente gara. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie interessate agli appalti relativi alle coperture assicurative della Stazione Appaltante, l importo delle provvigioni, ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui la Stazione Appaltante non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative. Il Broker, nel caso in cui venga anticipatamente sciolto il contratto, secondo le modalità contenute nel presente capitolato d appalto, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quelle in cui interviene lo scioglimento medesimo. ART. 5 VALORE DELL APPALTO Ai soli fini dell individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, il valore stimato del presente appalto è circa di ,00, calcolato applicando sul totale dei premi imponibili pagati dall Amministrazione nel corso del 2012 l aliquota del 10%, moltiplicato per la durata dell appalto. La Stazione Appaltante, in ordine a quanto disposto dall art. 26 del D. Lgs. 81/2008, precisa che non è stato predisposto il Duvri poiché, valutate le attività oggetto d appalto, non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano, pertanto, essere pari a zero. Nell offerta dell appaltatore dovranno, comunque, essere evidenziati i costi della sicurezza afferenti la propria attività, ai sensi dell art. 87 co. 4 del D. Lgs. 163/2006. Restano, infatti, immutati gli obblighi a carico dell impresa in merito alla sicurezza sul lavoro. ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il criterio prescelto per l aggiudicazione dell appalto è quello dell offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall art. 83 del D.Lgs. 163/06 con valutazione degli elementi di seguito indicati ed in base alle modalità meglio specificate di seguito nel presente articolo.

4 La Stazione Appaltante si riserva di procedere all affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso in cui più offerte abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, si procederà per sorteggio. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all oggetto del contratto (art. 81 del D.Lgs 163/2006). Ai fini della determinazione dell offerta economicamente più vantaggiosa, costituiranno oggetto di valutazione: A) PROGETTO TECNICO MAX 70 punti, da attribuire per i criteri di seguito elencati: 1) Metodologie tecnico-operative con le quali realizzare un adeguata identificazione, analisi e quantificazione dei rischi con indicazione delle possibili tecniche per il conseguimento di economie di spesa: max 25 punti, attribuibili in base ai seguenti sottocriteri: 1.1.analiticità del progetto di analisi di individuazione dei rischi: max 13 punti 1.2. soluzioni adottabili per il conseguimento di economie di spesa: max 12 punti 2) Modalità di gestione del programma assicurativo ivi compresa l assistenza nelle procedure per l affidamento dei servizi assicurativi: max 30 punti, attribuibili in base ai seguenti sottocriteri: 2.1. metodo organizzativo per la corretta gestione ordinaria e straordinaria del programma assicurativo: max 5 punti 2.2. assistenza nelle fasi di gara per l affidamento dei servizi assicurativi: max 7 punti 2.3. modalità e procedure per la corretta gestione dei sinistri: max 10 punti 2.4. Progetto di formazione/aggiornamento offerto al personale dell Amministrazione comunale in materia assicurativa: max 8 punti 3) Indicazione della struttura tecnica organizzativa di interfaccia per la Stazione Appaltante e disponibilità di una unità dedicata alla gestione delle problematiche assicurative del Comune: max punti 10. Sarà valutata la composizione della struttura organizzativa che sarà concretamente messa a disposizione per la gestione del rapporto con il Comune di Cadoneghe, cui gli uffici possono fare direttamente riferimento, in aggiunta alla previsione della figura del Responsabile di cui all art. 11 del presente Capitolato. 4) servizi aggiuntivi e migliorativi in stretta correlazione con i servizi di cui al capitolato : Max punti 5, attribuibili ad esempio per la disponibilità a prestare consulenza relativa a garanzie in materia di appalto o di esecuzione di opere di urbanizzazione. Per la valutazione del progetto tecnico, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e si applicherà il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato "P" del d.p.r. n. 207/2010, punto II, lett. a) numero 4) attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula: C(a) =Σn [Wi *V(a)i ] Dove: - C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); - n = numero totale dei requisiti; - Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); - V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

5 - Σn = sommatoria I coefficienti V(a)i sono determinati, in conformità a quanto disposto dall'allegato P del D.P.R , sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In dettaglio i coefficientiv(a)i sono determinati come di seguito indicato: - ciascun commissario attribuirà ad ogni singola offerta e per ogni elemento di valutazione (criterio o subcriterio) un coefficiente compreso tra 0 e 1; - successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti per ogni elemento di valutazione relativamente a ciascuna offerta; - si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate; - infine le medie ricalcolate saranno ricondotte ai punteggi attribuibili per ciascun criterio e subcriterio. All offerente che avrà ottenuto la media di 1, sarà attribuito il punteggio massimo per un determinato criterio; agli altri concorrenti, il punteggio sarà attribuito proporzionalmente. B) OFFERTA ECONOMICA max 30 punti da attribuire come segue Il concorrente dovrà indicare la percentuale massima di commissione che sarà applicata alle compagnie di assicurazione, secondo quanto previsto dalla seguente tabella: 1 2 Commissioni applicate sulle polizze Punteggio RCA e KASKO e altri rischi ARD % di commissione più bassa 10 Commissioni applicate sulle polizze Punteggio diverse da RCA, KASKO e altri rischi ARD % di commissione più bassa 20 Al concorrente che avrà offerto la percentuale più bassa saranno attribuiti punti 10 per l offerta relativa alle polizze di cui al punto 1 della tabella e punti 20 per l offerta relativa alle polizze di cui al punto 2 della tabella. V (a)i = R a /R max dove: R a = valore offerto dal concorrente a R max = valore dell offerta più conveniente Al concorrente che avrà presentato l offerta più bassa sarà attribuito un coefficiente pari ad 1; agli altri sarà assegnato un coefficiente pari al risultato della formula. All offerta che otterrà coefficiente 1 sarà attribuito il punteggio massimo; alle altre i punteggi saranno attribuiti proporzionalmente. ART. 7 OBBLIGHI DEL BROKER

6 Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà onde garantire alla Stazione Appaltante, gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. In particolare il Broker si impegna a svolgere le seguenti attività: 1. risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sul Comune, assicurati ed eventualmente da assicurare, evidenziazione delle necessità assicurative della Stazione Appaltante e delle problematiche collegate che la stessa riterrà di sottoporre; 2. analisi delle polizze assicurative esistenti: valutazione tecnico/economica delle coperture esistenti, trattazione con le Compagnie assicurative interessate delle modifiche possibili, impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed economicità, con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico della Stazione Appaltante; 3. effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere, costante monitoraggio della situazione assicurativa della Stazione Appaltante, affinché la stessa acquisisca e conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l equilibrio dei costi; 4. redazione di una relazione dettagliata, con periodicità almeno annuale, sulle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti del mercato assicurativo in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, ecc.; 5. assistenza nelle procedure di scelta del contraente nello svolgimento delle procedure di gara: predisposizione dei capitolati e dei bandi di gara più appropriati in rapporto alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia e più idonei per la stipula dei contratti assicurativi maggiormente confacenti alle esigenze di copertura della Stazione Appaltante, nonché assistenza tecnica nella fase di indizioni, esecuzione, valutazione, individuazione delle offerte col miglior rapporto qualità/prezzo, ed aggiudicazione delle suddette gare, secondo le modalità previste per legge; 6. assistenza nell esecuzione e la gestione dei contratti di assicurazione della Stazione Appaltante (a titolo esemplificativo variazioni, modifiche, appendici contrattuali, scambi di documenti e comunicazioni, segnalazione preventiva delle scadenze dei premi nonché dei termini di prescrizione dei sinistri, ecc.); 7. consulenza e assistenza in ogni situazione avente carattere e rilievo assicurativo nell ambito di contratti o convenzioni che la Stazione Appaltante dovesse stipulare con soggetti terzi per la regolamentazione di appalti o per la gestione di servizi e/o impianti; 8. gestione sinistri: assistenza nelle varie fasi di apertura, trattazione e definizione dei sinistri, con le modalità confacenti ad ogni tipo di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori. 9. presentazione di relazioni alla Stazione Appaltante, a cadenza periodica, sulla situazione generale dei sinistri aperti ed in attesa di definizione. 10. eventuali ulteriori attività e servizi aggiuntivi previsti dall'offerta tecnica in sede di gara. A specificazione del contenuto del servizio che il Broker si incarica di espletare, dovrà comunque garantire le seguenti attività: a) invio al competente Ufficio Patrimonio degli avvisi di scadenza con notifica degli importi esatti da corrispondere, con congruo anticipo; pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi, stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell incarico, che avverrà esclusivamente per il tramite del Broker (indicatario attivo di pagamento); resta intesa a favore dei contraenti la piena efficacia liberatoria anche ai termini dell art.1901 c.c. mancato pagamento del premio del pagamento così effettuato; b) richiesta, con congruo anticipo, di comunicazione di ogni elemento variabile previsto delle varie polizze assicurative (ammontare retribuzioni corrisposte al personale dipendente, numero degli amministratori in carica ecc) in fase di regolazione del premio;

7 c) invio, con congruo anticipo rispetto ai termini contrattuali previsti, delle comunicazioni per la disdetta delle polizze assicurative in scadenza (ove previste contrattualmente); d) copertura automatica dei rischi, previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, anche precedentemente all effettuazione del pagamento; e) disponibilità di un collaboratore professionalmente adeguato a presenziare, qualora necessario, alle riunioni con il personale comunale allo scopo di illustrare i tratti essenziali del programma assicurativo della Stazione Appaltante e della sua razionale gestione tecnica nonché le caratteristiche peculiari delle polizze assicurative da stipulare ex novo tramite apposita gara; f) presa d atto del sinistro, sia attivo che passivo, sulla base delle indicazioni ricevute dal competente Ufficio Patrimonio e comunicazione di apertura della procedura alla Compagnia assicurativa interessata; g) assistenza e consulenza specializzata nei confronti degli uffici comunali delegati alla predisposizione ed alla raccolta di eventuale documentazione (fotografie, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc...); h) trattazione diretta della pratica con i periti incaricati dalla Compagnia e garanzia della presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della Compagnia; i) definizione dei termini di liquidazione con la Compagnia e chiusura del sinistro nel minor tempo possibile; j) costante monitoraggio della situazione dei sinistri aperti, chiusi e a riserva, impostando una corretta gestione del rapporto sinistri/premi con le compagnie assicuratrici; k) consulenza nell analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge; l) consulenza ed assistenza, in caso di lite giudiziaria, finalizzata alla migliore definizione della controversia; m) assistenza nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa; n) assistenza agli uffici comunali competenti della gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri ai fini di una chiusura in tempi rapidi degli stessi, con attività di informazione anche nei riguardi dei terzi danneggiati per quanto concerne la data di apertura del sinistro, il numero identificativo ad esso attribuito dalla Compagnia, l indirizzo del centro liquidazione competente per territorio a seguire la pratica, i recapiti telefonici e di fax, l orario di apertura al pubblico, ed il nome del perito a cui la pratica è stata affidata con relativo recapito telefonico e di fax; o) comunicazione per scritto alla Stazione Appaltante e al terzo danneggiato delle cause ostative o di rigetto che impediscono l accoglimento o la liquidazione in tutto o in parte della pretesa avanzata e la conseguente chiusura del procedimento amministrativo avviato; p) valutazione con gli uffici comunali competenti della procedura da individuare in vista della scadenza delle polizze assicurative in essere, prevista per il ART. 8 MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA Il Broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; sarà l unico responsabile dell esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l impegno dell Ente a mettere a disposizione copia delle polizze in corso e i dati disponibili. La percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative. Nessun compenso spetta al Broker nel caso in cui l Unione ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito. La tempistica minima per alcune prestazioni previste dal precedente art. 7 è la seguente:

8 a.) annuale entro il 31/12 di ciascun anno: a.1) rapporto sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati con riferimento alla gestione dell anno precedente, unitamente alla relazione di analisi delle polizze, che dia indicazioni sull analisi dei rischi e sui rimedi proposti, formulando il programma assicurativo dell Ente. a.2) Relazione contenente il rapporto premio/sinistri, con riferimento ad ogni polizza. b.) Semestrale: reports sull andamento della liquidazione da parte delle compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati, distinti per polizza; c.) Entro il 180 giorno antecedente la scadenza delle polizze: consegna della proposta di capitolato accompagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l eventuale proposta di inserimento di franchigie e l importo presunto da mettere a base di gara. d.) Entro il 40 giorno antecedente la scadenza dei pagamenti dei premi: segnalazione della scadenza stessa. e.) Entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta: pronuncia di pareri e consulenze in materia assicurativa. f.) almeno tre mesi prima della scadenza e comunque entro i termini contrattuali previsti dalle polizze, l eventuale proposta di disdetta o di modifica delle polizze in essere. ART. 9 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI Il pagamento dei premi verrà effettuato dall Ente al Broker, che provvederà alla trasmissione degli stessi alle Compagnie di Assicurazione entro i tempi necessari a garantire alla Stazione Appaltante la continuità della copertura assicurativa. Non sono imputabili alla Stazione Appaltante gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker. ART ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ Il Broker ed è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre il Comune è sollevato dall obbligo di accettare in tutto o in parte le predette proposte; il Broker dovrà altresì osservare l obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari alla Stazione Appaltante. Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni sia chiamato a rispondere la Stazione Appaltante che si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e per i quali la Stazione Appaltante ha provveduto a stipula, modifica o integrazione. Il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non esperisca azioni atte alla modifica di condizioni contrattuali che possano comportare responsabilità degli organi comunali competenti, dirigenti o funzionari incaricati del servizio. Il Comune di Cadoneghe ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker. A tal fine il Broker dovrà essere in possesso della polizza di responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dal D. Lgs 209/2005 e successive modifiche, con un massimale che non potrà essere inferiore a ,00. Il Broker risponde altresì di eventuali danni arrecati alla Stazione Appaltante anche dopo la scadenza dell incarico purché siano riscontrabili negligenze durante la vigenza dello stesso.

9 ART RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il Broker dovrà indicare: un responsabile del servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa a cui affidare il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere, nonché le modalità per il suo reperimento e contatto da parte dei competenti uffici comunali in caso di urgenza; un sostituto del responsabile, che opererà in caso di eventuale assenza di quest ultimo: il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio. ART RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL BROKER Il Comune di Cadoneghe avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell incarico, per negligenze, errori ed omissioni del Broker. Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso a ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere la Stazione Appaltante che fin d ora si intende sollevata e indenne da ogni pretesa. Il Broker deve essere assicurato con polizza contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, ed è obbligato a mantenere in essere detta polizza o altra equivalente per tutto il periodo della durata dell incarico. ART. 13 OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO Il Broker si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Broker si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti coinvolti nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del contratto. Il Broker si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Naturalmente i suddetti obblighi vincolano il Broker anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. ART. 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA È fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell Ente. In particolare il Broker deve: - mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale; - non divulgare le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell attività contrattuale. l Ente autorizza esclusivamente l utilizzo del trattamento dei dati, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 30/06/2003 n ART GARANZIA

10 A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dall esecuzione del contratto, la cooperativa affidataria, dovrà presentare nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La mancata prestazione della garanzia di cui al comma 1, comporta la revoca dell affidamento. ART PREROGATIVE DELL ENTE La Stazione Appaltante autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. È esplicitamente convenuto che restano in capo alla Stazione Appaltante: l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. di intraprendere rapporti con qualsivoglia Compagnia di assicurazione, a prescindere dal rapporto contrattuale con il Broker e dalla presenza della clausola di Brokeraggio nelle polizze stipulate dal Comune. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker. In particolare, le proposte di capitolato predisposte dal Broker per l espletamento delle gare d appalto per l affidamento delle coperture assicurative dell Ente saranno valutate, dai competenti uffici comunali, da un punto di vista tecnico-economico; la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; l adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Comune; la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali. ART. 17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il Broker è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall articolo 3 della legge 136/2010 e, in particolare, a: a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; b) registrare sui predetti conti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni del presente contratto, salvo quanto previsto al comma 3 dell art. della legge 136/2010; c) effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, che deve riportare il codice identificativo di gara, fatte salve le eccezioni di cui al comma 2 del citato articolo 3, per le quali è consentito l utilizzo di strumenti di pagamento diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l intero importo dovuto; d) comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dall accensione o, se successiva, dalla stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; e) comunicare ogni eventuale successiva modifica dei dati trasmessi ai sensi del punto precedente. In tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il contratto verrà risolto per inadempimento, ai sensi dell art del Codice Civile. ART. 18 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Tenuto conto della particolare natura dell oggetto di questo capitolato d appalto, l aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali; è fatto pertanto divieto di cedere il contratto

11 o subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso. ART PENALITÀ In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel contratto, nel presente capitolato speciale ovvero nell offerta tecnica del Broker, la Stazione Appaltante provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta, con diffida ad adempiere, a mezzo fax o posta elettronica certificata, assegnando al Broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte. Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull ammontare della cauzione definitiva, per ritardo nell adempimento rispetto ai termini contrattualmente previsti. ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, oltre ai casi espressamente disciplinati dalla legge e dal presente capitolato e nei seguenti casi: - gravi inadempienze normative; - inosservanza del capitolato e dei suoi allegati; - non conformità del servizio alla proposta operativa presentata in sede di gara; - a seguito di diffida ad adempiere, in caso di accertata inadempienza, qualora l Aggiudicatario non provveda entro il termine perentorio assegnato, fatta salva l applicazione delle eventuali penali. - inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio; - accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio; - irregolarità nei rapporti di lavoro; - cessione o subappalto totale o parziale del servizio; - inosservanza dell art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. La risoluzione del contratto sarà dichiarata con preavviso di quindici giorni da trasmettere con lettera raccomandata A.R ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata. All Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti. Si procederà altresì all incameramento della cauzione prestata all atto della firma del contratto. Resta salvo per l Ente l esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Si darà luogo alla risoluzione del contratto nel caso e con le modalistà disciplinata dall art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, ART. 19 VARIANTI E MODIFICHE AL SERVIZIO Ai sensi dell art. 311 del DPR 207/2010, nessuna modifica può essere introdotta dall esecutore, se non preventivamente autorizzata dal Direttore dell Esecuzione del Contratto. Sono ammesse unicamente le varianti di cui all art. 312 del DPR 207/2010. ART. 20 REGOLARE ESECUZIONE Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del contratto sarà emessa l attestazione di regolare esecuzione.

12 Successivamente all emissione dell attestazione di cui al comma precedente si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. ART CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata autenticata. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto quali, a semplice e non esaustivo titolo esemplificativo, imposta di bollo, se dovuta, registrazione, diritti di segreteria, bolli di quietanza ecc. sono, nessuna esclusa, interamente a carico dell aggiudicatario. ART CONTROVERSIE In merito alle controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il Borker in ordine all esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Padova con espressa esclusione dell arbitrato.

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