COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) PICARDI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

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1 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) MAIMERI (NA) BLANDINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) PICARDI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARENGHI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore MAIMERI FABRIZIO Nella seduta del 21/01/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso protocollato in data 16 giugno 2014, il ricorrente espone che è stato stipulato dalla moglie, nel 2007, un prestito per l acquisto di un autovettura rispetto al quale ha assunto la veste di garante e che, alla scadenza (29 settembre 2010), il coniuge manifestava l esigenza di stipulare un secondo finanziamento per il pagamento della maxi rata finale. Tuttavia, prosegue, nel 2010, sebbene vi fossero stati dei contatti, ma solo informali e telefonici, per discutere della pratica di finanziamento con un incaricato dell intermediario (all epoca diverso dal resistente), l accordo contrattuale non è mai stato formalizzato. Prosegue nell esposizione di fatti affermando che intanto dal conto corrente bancario [della moglie cointestataria del ricorso] è continuato il prelevamento delle rate mensili, come del resto venivano prelevate per il precedente finanziamento (circa 300 euro/mese) e quindi col passare del tempo la questione del rifinanziamento è stata completamente messa da parte dimenticata. Tre anni dopo ( nel giugno del 2013 ), volendo rateizzare il pagamento dell assicurazione auto, avanzava richiesta di prestito (ad altro intermediario) vedendosi però respingere la richiesta in forza di pregresse iscrizioni nei SIC. Aggiunge che nei mesi estivi, preso contatto telefonico con l intermediario resistente (subentrato nel rapporto in data 23 luglio Pag. 2/6

2 2012), apprendeva che l iban al quale riferire i bonifici al medesimo indirizzati era cambiato senza che fosse comunicata alcuna informazione in proposito. Anzi, aggiunge, nella circostanza apprendeva che pure l iban segnalato precedentemente da altro intermediario (subentrato nel rapporto dall 1 gennaio 2008) conteneva un errore. Dal mese di luglio 2013, prosegue, effettuava i bonifici al nuovo iban comunicatogli ricevendo, comunque, ulteriori sollecitazioni di pagamento da parte dell intermediario resistente. Afferma ancora che nel frattempo [ ] riusciva ad ottenere la documentazione in loro possesso dell [intermediario resistente] riscontrando la falsità delle firme apposte sul contratto [ ] con il quale sarebbe stata rifinanziata la maxi rata finale. Nelle controdeduzioni, premesso il carattere infondato e pretestuoso delle doglianze formalizzate dai ricorrenti, l intermediario precisa, quanto alla domanda di rimborso delle somme ingiustamente versate che, su richiesta dei contrenti, terminato il rimborso delle 36 rate convenute, si è proceduto a rifinanziare la maxi rata finale del prestito e tuttavia, prosegue, la moglie del ricorrente, di fatto, non ha assolto l originaria obbligazione restitutoria assunta per la maxi rata [ ] avendo di fatto interrotto il rimborso del finanziamento (72 rate decorrenti dall 8 novembre 2010), avendo regolarmente provveduto al pagamento soltanto delle prime 18 rate (sino all 8 aprile 2012) sicché, allo stato, la posizione presenta 29 rate insolute, per complessivi 9.189,70. Dal che argomenta discende quindi la manifestazione di volontà dei ricorrenti di ottemperare alla originaria obbligazione restitutoria. Quanto ai pagamenti tramite bonifico asseritamente effettuati dalla moglie del ricorrente, osserva il resistente che, espletate le verifiche del caso, risultano pervenuti unicamente il bonifico di 300,00 disposto in data 10 gennaio 2014 ed il bonifico di 300,00 disposto il 4 febbraio 2014, contabilizzati a parziale deconto dell esposizione debitoria. Precisa tuttavia che sono comunque in corso verifiche ed accertamenti ulteriori posto che dalle verifiche svolte non risultano evidenze nei [ ] sistemi operativi e che dalle copie prodotte in allegato si evidenziano transazioni differenti con analogo codice identificativo. In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni fino ad oggi patiti si limita a rilevarne l assoluta infondatezza. Con riferimento alla domanda volta alla cancellazione delle segnalazioni nei SIC, osserva che, interrotti i pagamenti nel maggio 2012, le conseguenti segnalazioni sono state precedute dall invio delle lettere deontologiche, con le modalità attualmente previste dalla specifica normativa in materia. Richiama, poi, le raccomandate del 17 gennaio e del 22 aprile 2014, inviate dalla Funzione competente tramite il professionista incaricato nelle quali è stato ribadito che il perdurare della morosità comporta la segnalazione nei SIC ex art del Codice di deontologia. Quanto alla domanda di invio di tutti i contratti originali si riporta alla risposta resa al cliente in data 22 aprile Indica, infine, il responsabile del trattamento dei dati personali, come richiesto nel ricorso. In relazione alle contrapposte argomentazioni, il ricorrente chiede rinviando al reclamo che si provveda alla cancellazione del CRIF, a risarcire i danni fino ad oggi patiti [ ], a rimborsare le somme ingiustamente versate [ ] a indicare il nominativo del funzionario responsabile del trattamento dei dati personali, a inviare [ ] tutti i contratti originali apparentemente sottoscritti. L intermediario, dal canto suo, chiede che venga dichiarato il rigetto delle domande proposte con il ricorso. Pag. 3/6

3 DIRITTO Delle molte questioni sollevate, quella iniziale sembra al Collegio essere quella della asserita falsità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di rifinanziamento della maxi rata finale. La segnalazione nei SIC, così come la domanda risarcitoria, infatti, si configurano quali domande conseguenziali (la prima discendendo dal presunto perfezionamento dell accordo di rifinanziamento, disconosciuto dal ricorrente e dalla moglie, e dal correlato mancato versamento delle rate che da esso derivano, l altra riferita a pregiudizi tra i quali, senz altro, quelli dipendenti dalla segnalazione di cui sopra asseritamente patiti per effetto della complessiva situazione venutasi a determinare). Tra gli allegati al ricorso, figura una Relazione tecnico-grafica di parte e relativi allegati finalizzata a comprovare il carattere aprocrifo della sottoscrizione in calce all accordo di finanziamento per il pagamento della maxi rata. Detta perizia, redatta con metodo grafologico da un professionista iscritto all Albo del Tribunale di riferimento quale consulente tecnico sulla base di una serie di esami comparativi delle sottoscrizioni apposte su una pluralità di documenti, conclude nel senso di considerare apocrife le firme apposte sul contratto sia dal ricorrente sia dalla consorte. A questo riguardo il Collegio rileva, anzitutto, come l Arbitro, tenuto a decidere sulla base della (sola) documentazione raccolta nell ambito dell istruttoria, possa senz altro valutare, ai fini probatori, e quindi per la formazione del proprio convincimento, i documenti consulenziali prodotti dalle parti. Si segnala, di recente, in argomento il passaggio contenuto nella decisione del Collegio di Napoli, n. 19/2014, che salvi i casi di grossolana falsificazione argomenta nei termini che seguono: a sostengo della propria pretesa, il ricorrente sostiene che la sottoscrizione apposta sul modulo con il quale si dichiara di aver ricevuto la prescritta informativa sia stata falsificata, come emergerebbe da una perizia calligrafica versata in atti. Al riguardo, richiamando la propria consolidata giurisprudenza, il Collegio deve rilevare che la valutazione in ordine alla veridicità della sottoscrizione non possa essere rimessa alle proprie valutazioni. Ma la situazione ora menzionata si presenta per la verità in modo un po ambiguo. Infatti, l altra questione, come detto, è quella dei pagamenti effettuati tramite bonifico atteso che, sebbene l intermediario affermi di aver ricevuto unicamente il bonifico di 300,00 disposto in data 10 gennaio 2014 ed il bonifico di 300,00 disposto il 4 febbraio 2014, tra gli allegati al ricorso figurano pagamenti eseguiti tramite bonifico in precedenza effettuati in data 12 novembre 2013, 11 ottobre 2013, 12 settembre 2013 e 12 agosto Ed è proprio questo il profilo che desta qualche sospetto e qualche ambiguità: è infatti singolare l allegazione al ricorso di tali pagamenti, riferiti a un contratto quello di finanziamento della maxi rata finale che il ricorrente disconosce di aver stipulato assumendo il carattere apocrifo della sottoscrizione. Pare illogico affermare da un lato, di non aver sottoscritto alcun accordo di finanziamento e, dall altro, allegare disposizioni di bonifico che attestano l effettuazione di pagamenti riferiti (proprio) al contratto oggetto di disconoscimento. Inoltre in disparte le difficoltà ricostruttive della vicenda fattuale a fronte dell estrema approssimazione nella narrazione e collocazione temporale dei fatti da parte del ricorrente della consorte sembra poco verosimile quanto affermato nel ricorso a proposito degli addebiti effettuati sul conto corrente del ricorrente una volta ultimato il rimborso (ultima rata del 28 settembre 2010) del finanziamento, al netto della maxi rata finale ( intanto dal conto corrente bancario [del ricorrente] è continuato il prelevamento delle rate mensili, come del resto venivano prelevate per il precedente finanziamento (circa 300 euro/mese) e quindi col passare del tempo la questione del rifinanziamento è stata completamente messa da parte dimenticata ). Ciò in considerazione del fatto che il ricorrente come del resto esplicitamente ammesso nel ricorso era ben consapevole dell avvenuta estinzione Pag. 4/6

4 del (primo) prestito avendo ammesso di aver richiesto la rateizzazione della maxi rata finale. La mancata corrispondenza logica di comportamento in capo al ricorrente e a sua moglie in ordine alla presunta apocrifia del contratto e al seguente pagamento delle rate del contratto stesso impedisce al Collegio di accogliere, a parte la precisazione sopra menzionata sui limiti del giudizio dell Arbitro, la eccezione di falsità della sottoscrizione avanzata dal ricorrente. Piuttosto, risultano provati gli inadempimenti del ricorrente nell assolvere gli oneri economici assunti col prestito ricevuto, sicché i presupposti per una segnalazione negativa in SIC del medesimo sembrano sussistere. Di quel che invece l intermediario non fornisce prova è la ricezione, da parte del segnalato, del preavviso di segnalazione, dal momento che le lettere prodotte non risultano provate né la spedizione né il ricevimento. Sul punto questo Collegio richiama quanto ha già avuto modo di stabilire nella decisione n del 25 febbraio 2014: Come è noto, due sono i requisiti di legittimità della segnalazione di un nominativo, il primo attinente alla veridicità dei fatti di inadempimento segnalati, e il secondo al rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della prossima sua iscrizione in una centrale rischi. Nel caso di specie il requisito attinente al necessario preavviso scritto non appare documentato. Le fonti normative che impongono all intermediario segnalante di comunicare previamente al segnalando la possibilità che il suo nominativo venga inserito in una centrale rischi, nulla dispongono circa la forma della comunicazione. Infatti, l art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia si limita a disporre che «al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l interessato circa l imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie»; mentre l art. 125, co. 3, del T.u.b., come modificato dall art. 1, comma 1, del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, prevede che «i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma». Conformemente alla consolidata giurisprudenza di questo Arbitro non può ritenersi sufficiente la formazione del preavviso (e neppure la prova della sua spedizione), ma occorre la dimostrazione, di cui è onerato l intermediario, che essa sia pervenuta a conoscenza della persona alla quale era destinato. In base alla regola generale stabilita dal art c.c., le dichiarazioni dirette ad una determinata persona si «reputano conosciute nel momento in cui giungono all indirizzo del destinatario». Donde l onere della prova che incombe sull intermediario della circostanza del recapito della missiva al domicilio del cliente (v. Collegio Napoli, decisione n. 234/2012, Collegio di coordinamento, decisione n. 3089/2012). Nel caso di specie, l intermediario, allegando copia dei solleciti, non ha tuttavia dimostrato né la spedizione (l intermediario non ha dato infatti documentazione dell uso del servizio postel), né la ricezione da parte del destinatario (è infatti riconosciuto che il sistema postel non è di per sé idoneo a garantire la ricezione della relativa corrispondenza: v. Collegio Roma, decisione n. 929/2013), donde l inevitabile conclusione in merito all illegittimità della segnalazione in centrale rischi e la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente relativamente all obbligo dell intermediario di provvedere alla cancellazione del suo nominativo dalle banche date in cui è stata riportata la segnalazione medesima. Quanto infine alla domanda di risarcimento dei danni fino ad oggi patiti il Collegio rileva, come peraltro posto in luce anche dalla parte resistente, la genericità della medesima, quanto a presupposti, quantificazione e correlati profili probatori. Pag. 5/6

5 P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l intermediario tenuto a procurare la cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6

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