Le novità del terzo decreto correttivo

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1 I nuovi obblighi assicurativi delle Stazioni Appaltanti nei confronti dei propri progettisti e verificatori: fondamentale il terzo decreto correttivo ma ancor di più lo sarà il regolamento di attuazione La proposta integrativa di Unitel Di Sonia Lazzini Le novità del terzo decreto correttivo 1 Due sono gli interrogativi principali 1 Le norme di legge (vecchie e nuove) 2 La copertura per i progettisti 3 La copertura per i verificatori 4 Opportuna una polizza personale: perché? 5 La responsabilità amministrativa e la sua assicurabilità 6 Quale soluzione? 7 Le novità del terzo decreto correttivo Sicuramente rispetto all amara delusione del quasi azzeramento dell incentivo alla progettazione, l argomento di questo nostro contendere non riuscirà a far tornare il sorriso ai nostri delusi tecnici, ma almeno, questo lo si può affermare con assoluta tranquillità, il legislatore del terzo decreto correttivo, un piccolo passo avanti rispetto al passato (ma anche al parere contrario del Supremo Organo Giudicante Amministrativo_il Consiglio di Stato) l ha fatto per quanto concerne il pagamento, da parte dell Amministrazione di appartenenza, di contratti di assicurazione a favore dei propri dipendenti tecnici Viene infatti confermato il fatto che la Stazione appaltante deve pagare la polizza dei propri progettisti (art. 90 comma 6), viene segnalato che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l assicurazione dei dipendenti (articolo 92, comma 7 bis_novellato dal decreto legislativo 152/2008), infine,viene, definitivamente,. imposto il pagamento della polizza per i verificatori di progetto (articolo 112, comma 4 bis_novellato dal decreto legislativo 152/2008) I dubbi e le domande che però una tale scelta comporta, possono essere tante e sicuramente, ancora una volta (visto il pasticcio fatto con la richiesta di una polizza indennitaria/risarcitoria_inesistente sul mercato), si ha la netta impressione che il legislatore non abbia voluto interpellare un assicuratore prima di imporre alcuni obblighi. Due sono gli interrogativi principali Proviamo, almeno, a rispondere però a due legittimi interrogativi:

2 Qual è la portata dei nuovi obblighi assicurativi delle Stazioni appaltanti nei confronti dei proprio progettisti e verificatori di progetto, a norma dei novellati articoli 92 e 112 del codice dei contratti? Alla luce quindi delle polizze pagate dalla propria amministrazione, un tecnico comunale può comunque dormire sonni un po più tranquilli o forse è il caso che si attivi anche personalmente, attraverso la sottoscrizione di una copertura assicurativa integrativa a quella pagata dal proprio Ente? Ad entrambe queste domande, cerchiamo ora di dare una risposta che soddisfi l esigenza di tranquillità degli operatori tecnici delle Amministrazioni pubbliche. Purtroppo, dobbiamo subito fare un importante distinzione. Esiste infatti ora una linea di demarcazione invalicabile. A cosa ci riferiamo? Al futuro regolamento di attuazione al quale già la Legge Merloni prima, e ora il codice dei contratti, demanda i particolari fondamentali della reale portata di questi obblighi assicurativi Giusto per non smentire la nostra tradizionale asburgicità, aggiungiamo che comunque la norma di cui all articolo 106 del (vecchio) regolamento di attuazione della Legge 109/94 smi è ancora in vigore (non essendo prevista la sua abrogazione nell articolo 256 del codice dei contratti, ancorché novellato sempre dal terzo correttivo) Ma andiamo con ordine. Le norme di legge (vecchie e nuove) Ecco qui le norme del codice dei contratti con le quale dobbiamo confrontarci (dal 17 ottobre 2008): Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Capo IV - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (rubrica così modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 113 del 2007) Sezione I - Progettazione interna ed esterna - livelli della progettazione Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994) 5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi. Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

3 (rubrica così modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008) (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005) 7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all intervento. (comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008) Art Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori (art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/ , comma 1-ter, legge n. 109) 4-bis. Il soggetto incaricato dell attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all interno del quadro economico; l amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno. (comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 2008) Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (G.U. n. 98 del 28 aprile 2000, s. o. n. 66/L) Art. 106 (Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione) 1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l onere [del rimborso al dipendente dei due terzi] del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge. (ovvio che ora il riferimento è l articolo 32, comma e) del codice dei contratti_ n.d.r.) (ai sensi dell'articolo 145, comma 89, della legge n. 388 del finanziaria che ha modificato l'articolo 17, comma 3, della legge n. 109 del 1994, l'onere deve essere assunto per intero dall'amministrazione) La copertura per i progettisti Detto questo, vediamo quindi che cosa cambia per i progettisti interni La risposta è molto semplice: nulla fino a che non entrerà in vigore il regolamento! Che cosa copre la polizza così come delimitata dall articolo 106 del dpr 554/99?

4 Anche in questo caso la risposta è molto semplice: quasi nulla in quanto l unico rischio della polizza sono i maggiori costi che eventualmente la stazione appaltante potrebbe risentire a causa di un errata progettazione (si presume esecutiva) che abbia generato variante. Ma questa è storia vecchia.e non è questa la sede per fare polemiche sull assoluta inutilità di una tale copertura o sul fatto che, in questo modo, viene comunque coperta una parte della responsabilità amministrativa e non civile del progettista (per buona pace dell art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008)) Quello che invece ci preme è avere uno sguardo al futuro! Ed ecco infatti, come nel regolamento, il nostro legislatore ha inteso caratterizzare il contratto di assicurazione a copertura dei rischi di natura professionale dei progettisti interni alla pa. Si legge infatti nell ultima bozza disponibile: < Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione (art. 106, d.p.r. n. 554/1999) 1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.> Questo si che è parlare chiaro! In conclusione, se questo dovesse restare l intendimento del legislatore, allora la Stazione appaltante dovrà pagare una polizza per la copertura dei rischi professionali a totale copertura di tutta la responsabilità civile extracontrattuale (ex art cc), ma, ed è questa un assoluta nota dolente, attenzione (sic) solo dei progettisti (restano fuori dalla pignatta i direttori dei lavori, i responsabili della sicurezza, i collaudatori e i RUP) La copertura per i verificatori Per questa attività, le novità a livello assicurativo, sono di notevole spessore. E crediamo di poter affermare, anche di immediata applicazione (ovvero non bisogna attendere il regolamento) Il perché di questa affermazione è molto semplice: il legislatore ha voluto imporre il pagamento della polizza di responsabilità civile professionale del verificatore di progetto alle Amministrazioni, già nel decreto legislativo 163/2006 smi ovvero elevando tale obbligo dalla fonte secondaria del regolamento (riportiamo qui sotto l art. 54 della seconda bozza) a norma primaria, esprimendo così la volontà di renderla operante con il 17 ottobre Seconda bozza di regolamento

5 Art. 54 Le garanzie 1. Il soggetto incaricato dell attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell attività di verifica, avente le seguenti caratteristiche: a) nel caso di polizza specifica limitata all incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione: 1. non inferiore al 5% del valore dell opera, con il limite di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall articolo 28, comma 1, lettera c) del codice; 2. non inferiore al 10% dell importo dei lavori, con il limite di euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a euro fino al 20% dell importo dei lavori con il limite di euro. b) nel caso in cui l affidatario dell incarico di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al punto a) per lo specifico progetto. 2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni, è a carico dell amministrazione di appartenenza, che vi deve obbligatoriamente provvedere entro a data di validazione del progetto; il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno. Indubbiamente anche questo è un notevole passo avanti, rispetto al silenzio del passato: però., viene da chiedersi, perché progettisti e verificatori, si, e tutti gli altri no!...mah E sebbene velocemente, ci auguriamo così di aver riposto al primo punto relativo alla portata innovativa dei nuovi obblighi assicurativi a carico della stazione appaltante. Opportuna una polizza personale: perché? Detto questo e ovviamente promettendoci di tornare sull argomento non appena le notizie sul regolamento si faranno più certe, vediamo di rispondere al dubbio se possiamo affermare che il tecnico possa stare tranquillo oppure se invece, è il caso di segnalare la necessità di operare anche una scelta personale. Non vi può essere alcun dubbio, già da come abbiamo impostato tutto il nostro dialogo, che riteniamo assolutamente insufficienti questi rimedi assicurativi per far fronte a tutte le responsabilità dell universo tecnico della pubblica amministrazione. Ma perché ne siamo così sicuri e quali possono essere le soluzioni? I motivi che ci induco a riflettere sulla scarsa portata delle polizze obbligatorie sono i seguenti. Non sono assicurabili tutte le figure e quindi tutte le attività tecniche I massimali sono parametrati sul valore dell opera e non sull effettiva pericolosità dell attività svolta; (per capirci è come se ci dicessero che dobbiamo essere assicurati per la responsabilità civile mentre siamo alla guida della nostra macchina, calcolando l importo del danno che

6 potremo produrre al valore della vettura: quindi guidando una Cinquecento ci sono possibilità di fare meno danni che non guidando una Ferrari_ ma in quale film???) Sebbene, in virtù della norma costituzionale dell articolo 28, la responsabilità civile diretta dei dipendenti pubblici, si estende anche al proprio ente di appartenenza (questo significa che nella maggior parte dei casi, sarà la pa( o il suo assicuratore), in quanto legittimata passiva, a pagare direttamente i terzi danneggiati; creando quindi un minor bisogno assicurativo del dipendente pubblico, non dimentichiamo che, davanti al giudice civile, ad assoluta discrezionalità del danneggiato, anche il dipendente tecnico potrebbe venir chiamato a rispondere del proprio operato : di conseguenza comunque i massimali di polizza devono essere adeguati; Resta comunque esclusa la copertura per la responsabilità amministrativa da danno erariale, a seguito di sentenza della Corte dei Conti. Quest ultima affermazione merita però un ulteriore, noiosa, precisazione. La responsabilità amministrativa e la sua assicurabilità Dal momento in cui l Amministrazione pubblica si trova a dover risarcire un terzo (qualunque sia stato il giudice competente, quindi sia per la lesione di un diritto assoluto (espropriazioni) _giudice civile_sia per la lesione di un interesse legittimo (appalti)_ Tar e Consiglio di Stato_), tutti gli importi, usciti fuori bilancio dalle casse pubbliche, devono essere segnalati al giudice contabile che,da norme costituzionali, è la Corte dei Conti. La responsabilità, chiamata amministrativa/contabile, davanti a questo giudice è personale. Ma non per questo non assicurabile (come quella penale) in quanto, dottrina e giurisprudenza si trovano d accordo nell affermare che si tratta di una responsabilità a carattere risarcitorio: in pratica il singolo responsabile deve risarcire alla propria amministrazione (o ad altre se interessate) il danno prodotto a seguito del proprio comportamento doloso o gravemente colposo. Ed è questo, a parere di chi scrive, il vero rischio dell attività di un dipendente pubblico, sia esso un tecnico ma anche con funzioni amministrative. Oramai un consolidato orientamento giurisprudenziale ci insegna l assoluta illegittimità del pagamento di una tale copertura da parte dell ente di appartenenza ; l anno scorso anche il nostro legislatore è voluto intervenire con il seguente articolato: art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008): < E nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo> Nulla però impedisce alla singola persona di sottoscrivere per proprio conto, una polizza con pagamento a totale carico della stessa come ci insegna, da ultimo, proprio un giudice contabile:

7 tratto da Corte Conti _ Sezione Giurisdizionale per il Veneto_ con la sentenza numero 756 dell 8 luglio 2008 (il testo intero è stato pubblicato sul sito < Ciò, però, produce non l impossibilità sostanziale e giuridica di stipulare polizze separate a copertura della responsabilità civile verso i terzi e della responsabilità erariale (operazione quest ultima vietata se del pagamento del relativo premio è onerata l Amministrazione pubblica), ma solo una maggiore difficoltà a rinvenire sul mercato società disposte alla stipula alle rigide condizioni prefissate dagli Enti pubblici.> Quale soluzione? Giunti quindi alla fine di questo nostro percorso, ci preme sottolineare che una soluzione a questo problema è già stata trovata da Unitel, la quale, assieme al proprio consulente assicurativo e avvalendosi dell indipensabile supporto di un primario broker assicurativo italiano, sta già studiando un testo di polizza, da proporre alle singole persone, che, nel tener conto di tutte le attuali e future novità legislative, sia in grado di offrire un ampia copertura assicurativa ad un prezzo di assoluta competitività Sonia Lazzini

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