CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Quarta Commissione consiliare

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1 Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 05/11/ CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Quarta Commissione consiliare ^ Consiglio Regionale del Veneto N del 05/11/2014 Prot: Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor PRESIDENTE del Consiglio regionale SEDE OGGETTO: Progetto di legge n. 447 "Disciplina della raccolta e cessione di piante della flora spontanea". rx LEGISUVTURA Con riferimento alla vostra nota n del 17/07/2014, si comunica che la quarta commissione consiliare, nella seduta del 29 ottobre 2014, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al provvedimento in oggetto, con modifiche al testo. Hanno votato il presidente Bond ( Popolo della libertà - Fl per il Veneto), il vicepresidente Azzalin (Partito Democratico Veneto) ed i consiglieri Possamai, Falconi e Stoppato (Liga Veneta - Lega Nord Padania), Gerolimetto (Popolo della Libertà - Forza Italia per il Veneto), Tesserin (Nuovo Centro Destra), Bortoli (Partito Democratico Veneto) e Peraro (Unione di Centro). Si è astenuto il consigliere Furlanetto (Gruppo Misto). Della relazione in aula è stato incaricato il presidente Bond. Cordiali saluti. D'ORDINE DEL PRESIDENTE Dario Bond IL DIRIGENTE DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI icesco Brichese Allegati: testo e relazione scheda procedimento legislativo Agricoltura - Foreste Caccia e pesca Bonifica Economia montana San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia te/ >j<com.com4@ cons iglioveneto.it

2 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura, Bonifica, Caccia e Pesca, Economia Montana, Foreste) Progetto di legge relativo a: DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E CESSIONE DI PIANTE DELLA FLORA SPONTANEA Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 25 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del PROGETTO DI LEGGE n. 447 di iniziativa dei consiglieri Davide Bendinelli, Nicola Ignazio Fineo, Leonardo Padrin, Sandro Sandri e Moreno Teso. Licenziato il 29 ottobre 2014 nella seduta n. 112 con la seguente votazione: Voti rappresentati n. 46 Maggioranza richiesta n. 24 Favorevoli Contrari Astenuti 42 4 Incaricato a relazionare in aula il consigliere Bond

3 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E CESSIONE DI PIANTE DELLA FLORA SPONTANEA Relazione: Le zone agroforestali conservano potenzialità intrinseche enormi legate ai contesti naturalistici, paesaggistici, storici, turistici. Proprio un afflusso turistico più consapevole, attento e esigente in fatto di offerte "green" sta riportando l'attenzione delle aziende e degli operatori delle aree rurali su aspetti da sempre considerati marginali, ma che ora possono rappresentare fattori di crescita e sviluppo economico. In molte realtà geografiche del Veneto, la raccolta della flora spontanea il cui uso rientra nelle antiche consuetudini', in particolare per scopi alimentari, sta ricevendo un forte impulso grazie alla richiesta derivante dal turismo straniero, in particolare del nord Europa e dall 'attenzione ali 'utilizzo di cibi sani e naturali. L'uso di piante spontanee per insaporire cibi o arricchire pietanze oppure come prodotti per la casa o per il benessere personale è ancora assai presente nelle tradizioni popolari e recentemente tali tradizioni hanno trovato nuovi proseliti, complici le nuove tendenze della ristorazione di qualità che, in tempi di crisi, riscopre la cucina del territorio e i locali a tema e la domanda di prodotti naturali. Tuttavia, secondo la normativa regionale vigente e fatte salve le specie di cui è vietata la raccolta, la quantità raccoglibile di specie della flora spontanea è pari a "non più di sei steli floriferi al giorno, per persona"; quantità questa che, oltre a essere inferiore per alcune specie a quella detenibile per uso familiare stabilita dal regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (che costituisce la norma statale di riferimento), rappresenta un limite irragionevole sia dal punto di vista della salvaguardia della biodiversità floristica del territorio, sia per promuovere un 'attività di raccolta che potrebbe rappresentare un 'utile integrazione di reddito e un elemento caratterizzante il patrimonio culturale del territorio. La legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora", se da un lato ha il grande pregio di aver tutelato specie floristiche rare e di grande valore botanico, dall'altro, fissando una tale franchìgia, scoraggia di fatto qualsiasi tipo di raccolta che non sia a fini scientifici. La proposta di legge intende istituire un elenco positivo delle specie di piante spontanee che rientrano negli impieghi consuetudinari e disciplinarne la raccolta e l'impiego, sia a carattere commerciale che per uso personale. La figura del raccoglitore di erbe selvatiche non appartiene solo al passato e non rappresenta una figura ancestrale, come si potrebbe ritenere. Ci possono essere raccoglitori di montagna, collina o di zone marine costiere e si tratta sempre di persone preparate, in possesso o meno di specifici titoli di studio, ma caratterizzate dalla perfetta conoscenza dell'identità botanica delle piante spontanee. Si tratta di un 'attività che può essere svolta nel tempo libero e che può rappresentare un 'integrazione di reddito e un 'offerta turistica alternativa.

4 Dal '74 ad oggi la pianificazione territoriale ha raggiunto un livello estremamente complesso, andando a monitorare, classificare e definire le aree di rilevante pregio naturalistico per la presenza di specie fioristiche e faunistiche importanti. Le direttive 43/92CEE "Habitat" e 409/79CEE "Uccelli" definiscono in maniera spesso dettagliata le peculiarità presenti nelle varie aree classificate al momento come SIC o ZPS. Tra l'altro per tutte le ZPS venete sono stati redatti i piani di gestione in attesa di approvazione da parte della Giunta regionale. In tale contesto, grazie alle conoscenze del territorio da parte delle strutture competenti in materia forestale, è agevolmente possibile verificare i livelli di pressione esercitati dal prelievo sulla popolazione fioristica ed eventualmente intervenire qualora l'attività di raccolta di piante o parti di esse rappresenti un pericolo per la conservazione delle specie stesse o per gli habitat ad esse collegati. La presente proposta legislativa istituisce, nell 'ambito dell 'elenco allegato al progetto di legge e nel rispetto delle relative quantità, un regime di raccolta di piante spontanee di tipo amatoriale per uso familiare assieme a un regime di raccolta a scopo commerciale, realizzata da "raccoglitori " o erboristi, in deroga ai quantitativi previsti dal suddetto allegato. L'articolo 1 definisce le finalità culturali ed economiche dell'intervento normativo, precisando che le specie che possono essere oggetto di raccolta e cessione sono diverse da quelle tutelate dall'articolo 7 della legge regionale 53/1974. L'articolo 2 disciplina la raccolta amatoriale e l'impiego familiare delle piante di fiora spontanea, secondo l'elenco e le quantità indicate nell'apposito allegato. Per tale tipo di raccolta non viene richiesto alcun titolo autorizzatorio. Vengono fatti salvi i diritti dei proprietari dei terreni e degli utenti delle regole. L'articolo 3 riguarda la disciplina la raccolta e la cessione a fini commerciali di specie di fiora spontanea incluse nel succitato elenco; la raccolta può essere esercitata da operatori professionali, come nel caso degli erboristi diplomati dei soggetti aventi titoli equipollenti, oppure da parte di raccoglitori che abbiano conseguito il titolo alla raccolta attraverso la frequenza di specifici corsi base e di formazione continua. L'articolo 4 disciplina l'inosservanza delle disposizioni alla legge, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, laddove la trasgressione non costituisce reato. L'irrogazione e l'introito delle relative somme sono di competenza degli enti preposti ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10. La IV commissione consiliare ha iniziato l'esame in sede referente il 23 luglio 2014 e l'ha concluso il 29 ottobre 2014, licenziando il testo per l'aula con parere favorevole a maggioranza.

5 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E CESSIONE DI PIANTE DELLA FLORA SPONTANEA Art. 1 - Finalità. 1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione del Veneto la raccolta e la cessione delle specie della flora spontanea, diverse da quelle elencate all'articolo 7 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora", al fine di: a) favorire l'offerta di prodotti naturali; b) promuovere forme di offerta turistica gastronomica legata alle tradizioni popolari locali; c) creare opportunità di integrazione del reddito in ambito rurale e montano; d) formare operatori qualificati. Art. 2 - Raccolta a usi familiari e diritti di riserva. 1. La raccolta per usi familiari di specie della flora spontanea allo stato fresco il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali, è ammessa con le modalità e i limiti quantitativi unitari e giornalieri indicati in allegato alla presente legge. 2. La raccolta di cui al comma 1 non richiede il rilascio di titolo alla raccolta ed è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite l'affissione di apposite tabelle. Art. 3 - Raccolta a carattere commerciale. 1. La raccolta di specie della flora spontanea allo stato fresco per il trattamento, la trasformazione e la vendita di prodotti alimentari è ammessa, per le specie indicate nell'allegato dell'articolo 2 e senza limiti quantitativi e temporali, per quanti superano lo specifico corso di formazione professionale, organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati". 2. Costituisce titolo per la raccolta commerciale delle piante di flora spontanea il tesserino rilasciato dalla Giunta regionale agli iscritti all'elenco di cui al comma 3, accompagnato da idoneo documento di identità. 3. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale degli operatori abilitati alla raccolta commerciale e alla trasformazione delle piante della flora spontanea per usi alimentari. 4. L'iscrizione all'elenco regionale è subordinata al superamento del corso di cui al comma 1; l'iscrizione avviene d'ufficio per i diplomati erboristi. 5. In qualsiasi momento, tenuto conto dellarispostafloristicaall'intervento, la Giunta regionale può interdire la raccolta per ragioni ambientali o climatiche. Art. 4 - Sanzioni amministrative. 1. Per la inosservanza delle disposizioni della presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, laddove il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

6 a) da euro 20,00 a euro 50,00 per la violazione ai divieti e vincoli di cui all'articolo 2; b) da euro 100,00 a euro 250,00 per le violazioni ai divieti e ai vincoli di cui all'articolo Nei casi di cui al comma 1 si applica inoltre la confisca amministrativa delle piante delle specie di cui alla presente legge. 3. Le sanzioni di cui al presente articolo, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", sono comminate e introitate dagli enti competenti per territorio che impiegano le relative somme per lo svolgimento di attività di promozione e informazione in materia ambientale.

7 INDICE Art. 1 - Finalità.3 Art. 2 - Raccolta a usi familiari e diritti di riserva 3 Art. 3 - Raccolta a carattere commerciale 3 Art. 4 - Sanzioni amministrative 3

8 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 447 RELATIVO A: DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E CESSIONE DI PIANTE DELLA FLORA SPONTANEA ALLEGATO (articolo 2)

9 Allegato (articolo 2) ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI IL CUI UTILIZZO RIENTRA NELLE ANTICHE CONSUETUDINI LOCALI NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE PARTI RACCOLTE QUANTITÀ (in chilogrammi allo stato fresco) Achillea millefolium L.s.l. Millefoglio infiorescenze 1/2 Alchemilla vulgaris L. Erba stella partì aeree 1/2 Amaria petiolata (M.B.) Cavara et Grande Amaria comune parti aeree 1/2 Amaranthus retroflexus Amaranto Parti aeree 2 Arctium lappa L. Bardana maggiore radice 1/2 Arctostaphilos uva-ursi (L.) Sprengel Uva ursina foglie 1/2 Artemisia absinthium L. Assenzio Foglie e sommità fiorite 1/2 Aruncus dioìcus (Walt.) Fernald Asparago di monte germogli 1 Capsella bursa pastoris (L:) Medìcus Borsa pastore parti aeree 1/2 Cetraria islandica (L.) Ach, Lichene islandico tallo 1/2 Chamomilla recutita (L.) Rauschert Camomilla fiori 1/2 Chelidonium majus L. Celidonia, Erba da porri foglie 1/2 Chenopodium album L. Farinello comune, Rèpesi Parti aeree 2 Chenopodium bonus-henricus L Spinacio di monte, Comedole, Parti aeree 2 Caltri, Sonkraut Cicerbita alpina, L, Walir Radicchio d'orso Germogli 2 Clamatisi vitalba L. Vitalba germogli 1/2 Crataegus monogyna Jacq. Biancospino fiori 1/2 Diplotaxis tenui folia (L.) DO. Rucola selvatica parti aeree 1/2 Equisetum arvense L. Coda cavallina parti aeree 1/2 Euphrasia officinalis sp.p. Eufrasia pianta in flore 1/2 Filipendula ulmaria Maxim. Ulmaria sommità fiorite 1/2 Fumaria officinalis L. Fumana, Fumosa parti aeree 1/2 Galium odoratum (L.) Scop. Asperula parti aeree 1/2 Galium verum L Caglio sommità fiorite 1/2 Genere Mentha L. sp.p. Menta foglie, fiori 1,/2 Hìeracium pilosella L. Pelosella parti aeree 1/2 Humutus lupulus L. Luppolo germogli ed infruttescenze 1/2

10 Hypericum perforatum L. Iperico infiorescenze 1/2 Lamium album L. Ortica bianca, Falsa ortica sommità fiorite 1/2 Laurus nobilis L. Alloro foglie 1/2 Malva neglecta Wallr Malva fiori foglie 1/2 Melilotus officinalis (L.) Pallas Meliloto sommità fiorite 1/2 Nasturtium officinale R.Br Crescione foglie 1/2 Papaver rhoeas L. Papavero comune, Rosolaccio rosetta basale/ fiori 1/2 Parietaria Lsp. p. Parietaria, Vetriola parti aeree 1/2 Pinus mugo Turra s.l. Mugo gemme/ amentì (infiorescenza maschile) e pigne verdi 1/2 Plantago major L. s.l. Piantaggine maggiore parti aeree _ 1/2 Portulaca oleracea L. Porcellana comune parti aeree 1/2 Sambucus nigra L. Sambuco infiorescenze e frutti 2 Silene alba (Miller) Krause Sìlene bianca parti aeree 1/2 Silene vulgaris (Moench) Garcke Strigoli parti aeree 1/2 Solidago virgaurea (L.) Verga d'oro comune parti aeree 1/2 Tamus communis L. Tamaro germogli 1/2 Taraxacum officinale Weber s.l. Dente di leone Rosetta basale, fiorì e radici 2 Tilia cordata Miller Tiglio selvatico infiorescenze con brattee 1/2 Tilia platyphyllos Scapoli Tiglio nostrano infiorescenze con brattee 1/2 Tussilago farfara (L) Tussilaggine, Farfare, Farferugìne partì aeree 1/2 Urtica dioica L Ortica Partì aeree 2 Valeriana officinalis L. sp.p. Valeriana comune radici 1/2 Valehanella locusta (L.) Laterrade Valerianella, Nosioì rosetta basale 1/2

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