DE F I NI Z I ONI ASSICURATIVE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DE F I NI Z I ONI ASSICURATIVE"

Transcript

1 DE F I NI Z I ONI ASSICURATIVE AGE NT E DI ASSICURAZIONE S oggetto che, mettendo a dispos izione del pubblico la pr opr ia competenza tecnica, svolge s tabilmente in forma pr ofessionale ed autonoma l incar ico di provvedere a pr opr io r is chio e s pes e, con compenso in tutto od in parte a pr ovvigioni, alla ges tione ed allo s viluppo degli affari di un agenzia pr omovendo la conclus ione di contratti per conto di una o più imprese di assicurazione. Gli agenti di assicurazione s ono is cr itti in un appos ito albo pr ofessionale tenuto dall ISVAP. AGGR AVAME NT O ( DE L RISCHIO) S i ha aggr avamento del rischio quando, dopo che è s tato s tipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la pr obabilità del verificarsi del rischio. L assicurato ha l obbligo di segnalare immediatamente l avvenuto aggr avamento del rischio all assicuratore. Siccome l aggr avamento del rischio determina una s ituazione nuova e più pesante per l assicuratore, quest ultimo può r eceder e dal contratto. AR B I T R AT O Procedimento per la r is oluzione ex tragiudiziale delle controver s ie che possono s or ger e fr a assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare r icor s o all arbitrato, in genere, viene pr evista già in occas ione della stipulazione del contratto di assicurazione, con appos ita claus ola. AR D (AUTO R I S CH I DIVERSI) Garanzie as s icur ative diver s e dalla Res pons abilità civile r ifer ibili al veicolo as s icur ato (es. incendio e fur to, guasti, collisione, eccetera) ASSICURATO I n termini generali, l assicurato è il soggetto es pos to al rischio. Nelle assicurazioni contro i danni, in particolare, l assicurato è il titolare dell inter esse economico pr otetto (ad es empio, il proprietario dell immobile assicurato contr o l incendio); nelle assicurazioni sulla vita, è la per s ona dalla cui morte o sopravvivenza dipende l obbligo per l assicuratore di pagare un capitale o una r endita. L assicurato non coincide necessariamente con il contraente, che è colui che s tipula il contratto di assicurazione e s i obbliga a pagare il premio; nelle assicurazioni sulla vita, può anche essere diver s o dal beneficiario che è il soggetto al quale l assicuratore corrisponde le s omme dovute. ASSICURATORE v. I mpresa di assicurazione. ASSICURAZIONE (ATTIVITA ASSICURATIVA) Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro s oggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è es pos to (natur almente o per disposizione di legge). Ad es empio, il proprietario che assicura la propria automobile contro il rischio di furto tr as fer is ce all assicuratore le cons eguenze economiche negative dell eventuale ver ificar s i del furto. La funz ione che s volge l assicurazione è l eliminazione di una s ituazione di incertezza che gr ava s u chi è s ottoposto ad un rischio deter minato. Per il proprietario dell automobile assicurata viene meno l incer tezza per ché egli sa che, in caso di furto, può contar e s ull impegno dell assicuratore a pagar e l indennizzo. L eliminazione dell incertezza s i attua gr azie al fatto che l assicuratore, assumendo un numero elevato di rischi del medesimo tipo, è in grado di calcolare la probabilità del verificarsi del rischio e di ripartirne le cons eguenze s u una plur alità di soggetti ad esso egualmente es pos ti. ASSICURAZIONE A PR I MO R I S CH I O ASSOLUTO Forma di assicurazione per la quale l assicuratore s i impegna a indennizzare il danno ver ificatos i fino a concorrenza del valore assicurato, anche s e ques t ultimo r is ulta infer ior e al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa for ma di assicurazione, la cos iddetta r egola proporzionale. ESEMPIO S e s i assicurano beni contro il rischio di furto per una s omma par i ad , al momento del sinistro che ha pr ovocato un danno di può r is ultar e che il valore dei beni sia par i a , superiore quindi al valore assicurato.

2 80.000, superiore quindi al valore assicurato. A pr es cinder e dalla differenza fra valor e assicurabile e valor e assicurato, l assicuratore indennizza entro il limite massimo del valore assicurato il danno s ubito dall assicurato, senza le r iduzioni conseguenti alla applicazione della r egola pr opor zionale. ASSICURAZIONE A VAL OR E INTERO Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui quest ultimo s ia s uper ior e al primo s i ha s ottoassicurazione, si applica la regola pr opor z ionale, per cui l assicuratore indennizza il danno s olo in parte in proporzione al rappor to tr a valore assicurato e valor e as s icur abile. ASSICURAZIONE FURTO Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore s i impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dal furto dellecose assicurate. ASSICURAZIONE INCENDIO Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore s i impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dall'incendio delle cos e assicurate. ASSICURAZIONE INFORTUNI Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore s i impegna a gar antir e all'assicurato l'indennizzo dei danni conseguenti ad un infortunio, dal quale der ivi un'invalidità per manente e un'inabilità tempor anea a s volger e un'attività lavor ativa oppur e la mor te. ASSICUR AZ I ONE INVALIDITA DA MAL ATTIA v. Assicurazione malattia ASSICURAZIONE KASKO Contratto di assicurazione con il quale l assicuratore s i impegna a indennizzare l assicurato per i cosiddetti " guasti accidentali", ossia i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada non dovuti alla r es pons abilità di terzi. Possono essere compr es i nella gar anzia anche i danni dovuti ad atti vandalici o ad eventi atmosferici. ASSICURAZIONE MALATTIA Contratto di assicurazione con il quale l assicuratore s i impegna a r imbor s ar e i costi sostenuti dall assicurato in conseguenza di ricovero o inter vento chirur gico dovuti a malattia o infor tunio, ovvero in conseguenza di visite s pecialistiche o es ami diagnostici, oppur e a gar antir e all assicurato l indennizzo dei danni conseguenti ad una malattia dalla quale der ivi un invalidità per manente o un inabilità tempor anea a s volger e un attività lavorativa. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R C AU T O Contratto di assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motor e ed i natanti che gar antisce il conducente nonché, se per s ona diver s a, il proprietario del mezzo contr o il rischio di dover risarcire a ter zi i danni provocati dalla cir colazione del veicolo o del natante. Nell assicurazione obbligator ia r.c. auto, a differenza di quanto avviene gener almente nelle assicurazioni della r es pons abilità civile, il danneggiato può r ivolger s i direttamente all assicuratore del responsabile per ottenere il risarcimento del danno (azione diretta). ASSICURAZIONI SULLA VI T A Le assicurazioni sulla vita compr endono tutti quei contratti di assicurazione che pr evedono l obbligo dell assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una r endita quando s i verifichi un evento attinente alla vita dell ass icurato (ad es empio, morte o s opr avvivenza ad una cer ta data). Nell ambito delle assicurazioni sulla vita s i possono dis tinguer e le s eguenti tipologie: polizze cas o vita, polizze cas o mor te, polizze miste.

3 dell assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una r endita quando s i verifichi un evento attinente alla vita dell ass icurato (ad es empio, morte o s opr avvivenza ad una cer ta data). Nell ambito delle assicurazioni sulla vita s i possono dis tinguer e le s eguenti tipologie: polizze cas o vita, polizze cas o mor te, polizze miste. ATTESTATO DI RISCHIO Nell assicurazione obbligatoria r c auto è il documento cons egnato all assicurato alla s cadenza del contratto di assicurazione. Esso contiene, tra l altro, l indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, nonché, nel caso che s i applichi la claus ola bonus -malus, la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione e la classe di assegnazione in base all ultima tar iffa CI P appr ovata pr ima della liberalizzazione tariffaria del B E NE F I CI AR I O Persona alla quale deve essere corrisposta la pr es tazione dell assicuratore qualor a s i verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figur a del beneficiario può non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figur e del beneficiario e dell assicurato debbono coincider e, salvo il caso dell assicurazione cauzioni. B ONU S -MAL U S Clausola del contratto di assicurazione obbligator ia r.c. auto che pr evede la var iazione del premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri provocati dall assicurato nel corso di un certo per iodo di tempo predeterminato. Tale s istema pr evede una s er ie di classi di merito, diverse da impr es a a impr es a, a cias cuna delle quali corrisponde un livello di premio. Chi si assicura per la pr ima volta è ins er ito nella cd. classe di ingresso cui corrisponde un livello di premio inter medio; negli anni successivi, il premio var ier à in aumento o in diminuzione a s econda che l assicurato abbia o meno pr ovocato s inis tr i. CAP I T AL E ASSICUR AT O Nelle assicurazioni sulla vita è la s omma dovuta al beneficiario in alternativa all erogazione di una r endita vitalizia. CAP I T AL I ZZAZIONE Contratto con il quale l assicuratore s i impegna a pagar e, dopo un certo numer o di anni (non meno di cinque), una s omma di danaro r ivalutata annualmente e quindi determinata nel suo ammontare a fronte del versamento di premi unici o pr emi periodici da par te del contraente. Il contratto di capitalizzazione s i differenzia dalle assicurazioni sulla vita per il fatto che la pr es tazione dell assicuratore non dipende dal verificarsi di eventi attinenti alla vita dell assicurato. CAR E NZ A (PER I ODO DI ) Periodo che può inter correre tr a il momento della s tipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la gar anzia offerta dall assicuratore diviene concr etamente efficace. CAR I CAME NT I Rappr es entano la par te del premio ver s ato dal contraente che è des tinata a copr ir e i costi commerciali e amministrativi dell impresa di assicurazione. La s omma del premio puro e dei caricamenti costituisce il premio di tariffa. CAR T A VER DE Documento che attesta l es tens ione dell efficacia dell assicurazione obbligator ia r c auto ai danni provocati dalla cir colazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa car ta ver de. La car ta ver de non è necessaria per la cir colazione dei veicoli nei paesi dell Unione Europea, in quanto il contratto r c auto, già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all intero territorio dell Unione s tessa. CE R T I F I CAT O DI ASSICURAZIONE Nell assicurazione obbligatoria r c auto è il documento, rilasciato dall assicuratore, che attesta l adempimento dell obbligo di assicurazione. Dal certificato deve r isultar e, tra l altro, il periodo d i assicurazione per il quale l assicurato ha pagato il premio. E obbligatorio tener lo a bor do del veicolo a dis pos izione per eventuali controlli.

4 Nell assicurazione obbligatoria r c auto è il documento, rilasciato dall assicuratore, che attesta l adempimento dell obbligo di assicurazione. Dal certificato deve r isultar e, tra l altro, il periodo d i assicurazione per il quale l assicurato ha pagato il premio. E obbligatorio tener lo a bor do del veicolo a dis pos izione per eventuali controlli. COASSICURAZIONE Contratto con il quale il medesimo r is chio viene assicurato, per quote pr efissate, da più assicuratori. In caso di sinistro, ciascuno dei coassicuratori è tenuto a corrispondere l indennizzo in proporzione alla quota assicurata di sua competenza. CONDI Z I ONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Clausole di base pr eviste da un contratto di assicurazione. Esse r iguar dano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della gar anzia, la dur ata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive. CONDI Z I ONI PARTICOLARI I nsieme di clausole contrattuali, negoziate dalle par ti, con le quali si intende ampliar e o diminuir e la gar anzia assicurativa di base pr evista dalle condiz ioni generali. CONS T AT AZ I ONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE Meglio conos ciuto con il nome di "modulo blu" o CAI, è il documento con il quale è possibile effettuare la denuncia di un sinistro nell assicurazione obbligator ia r c auto. Lo s tesso modulo cons ente inoltre di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore, anziché da quello del responsabile, attraverso la pr ocedur a CI D (Convenzione I ndennizzo Diretto) qualora: 1. il sinistro coinvolga due veicoli (esclusi ciclomotori e macchine agr icole); 2. dal sinistro non siano der ivati danni alla per s ona oppur e danni alle cos e tras por tate, indumenti ed effetti d uso; 3. siano s tati indicati i nomi delle par ti (assicurato e/o conducente) e delle impr es e di assicurazione coinvolte nell incidente; 4. risultino r ipor tate le tar ghe dei veicoli; 5. siano s tate des cr itte le modalità dell incidente; 6. il modulo s ia s tato s ottoscritto da entrambi i conducenti. CONT R AE NT E S oggetto che s tipula il contratto di assicurazione con l assicuratore e s i obbliga a pagar e il premio. Il contraente può non coincidere con l assicurato. Le due figur e coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolar e (ad es empio, un bene di sua pr opr ietà o la pr opr ia vita). CONT R ASSEGNO Nell assicurazione obbligatoria r c auto, è il documento r ilasciato dall assicuratore contenente il nome della impresa di assicurazione, l indicazione del numero di targa del veicolo o del numero di telaio del ciclomotore e la data di scadenza del periodo per il quale è s tato pagato il premio. Il contrassegno deve essere es pos to sul parabrezza del veicolo assicurato ed ha lo s copo di agevolare l accer tamento dell osservanz a dell obbligo di assicurazione da par te delle autor ità competenti, nonché l identificazione dell impresa di assicurazione da parte dei terzi danneggiati. CONT R ATTO DI ASSICURAZIONE Contratto con il quale l assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppur e a pagar e un capitale o una r endita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno s tr umento con il quale l assicurato trasferisce all assicuratore un rischio al quale egli è es pos to. CONT R OASSICURAZIONE Clausola contr attuale tipica delle assicurazioni sulla vita che pr evede una gar anzia s pecifica a completamento della gar anzia bas e del contratto. Più precisamente, nella polizza caso vita, la claus ola di controassicurazione consente la r es tituzione dei premi pagati nel caso in cui l assicurato muoia dur ante il periodo di differimento. DANNO Pregiudizio s ubito dall assicurato o, nelle assicurazioni della r es pons abilità civile, dalla vittima del fatto illecito

5 della gar anzia bas e del contratto. Più precisamente, nella polizza caso vita, la claus ola di controassicurazione consente la r es tituzione dei premi pagati nel caso in cui l assicurato muoia dur ante il periodo di differimento. DANNO Pregiudizio s ubito dall assicurato o, nelle assicurazioni della r es pons abilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, se incide s ul patrimonio o s ulla s alute (danno biologico), oppur e di natura non patrimoniale (danno mor ale). DANNO B I OL OGI CO ( O ALLA S AL U T E) Danno cons eguente alla les ione dell integrità ps ico -fisica della per s ona, suscettibile di valutazione s ul piano medico. Il danno biologico è r isar cibile indipendentemente dalla s ua incidenza s ulla capacità di produzione del reddito. DANNO MOR AL E Danno di natura non patrimoniale r isar cibile s olo s e caus ato da un fatto illecito di rilevanza penale e rappr es entato dalle tempor anee s offerenze ps ico-fisiche s ubite dalla vittima del fatto illecito (ter zo danneggiato). DE COR R E NZ A DELLA GAR ANZ I A Data a par tir e dalla quale la gar anzia assicurativa diviene concr etamente efficace. DE GR ADO D U S O Deprezzamento di un bene dovuto ad us ur a, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno par ziale il deprezzamento non si applica s ul costo della manodoper a. DE NU NCI A DI SINISTRO Avviso che l assicurato deve dar e all assicuratore o all agente a s eguito di un sinistro. Salvo diver s a previsione contrattuale, l avviso deve essere dato entr o tr e gior ni dalla data in cui il sinistro s i è ver ificat o, o dalla data in cui l assicurato ne è venuto a conos cenza. DI AR I A Garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla per s ona. Essa cons is te nel versamento di una s omma, da par te dell assicuratore, per ogni giorno di inabilità tempor anea cons eguent e ad infor tunio oppur e per ogni giorno di degenza in istituti di cura dovuta a infor tunio o malattia. DI CH I AR AZ I ONI PRECONTRATTUALI I nformazioni relative al rischio for nite dal contraente pr ima della s tipulazione del contratto di assicurazione. T ali informazioni consentono all assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la s ua assicurazione. Se il contraente for nisce dati o notizie ines atti od omette di informare l assicuratore s u aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l assicuratore può chieder e l annullamento del contratto o r eceder e dallo s tesso, a s econda che il comportamento del contraente s ia s tato o meno intenzionale o gr avemente negligente. DI FFERIMENTO ( P E R I ODO DI ) I l periodo di differimento r appr es enta l inter vallo di tempo che inter corre tra il momento della s tipulazione di una polizza cas o vita ed il momento in cui l assicuratore paga il capitale o inizia a corrispondere la r endita. DI MI NU Z I ONE (DEL RISCHIO) S i ha diminuzione del rischio quando, dopo che è s tato è s tipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che r iducono la pr obabilità del verificarsi dell evento dannoso. Se l assicuratore viene infor mato dell avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro cons erva s olo il diritto di percepire un premio proporzionalmente r idotto, ferma r es tando la facoltà di recedere dal contratto. DI S DE TTA Comunicazione che il contraente deve inviar e all assicuratore, o vicever s a, entro un termine di preavviso

6 dell avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro cons erva s olo il diritto di percepire un premio proporzionalmente r idotto, ferma r es tando la facoltà di recedere dal contratto. DI S DE TTA Comunicazione che il contraente deve inviar e all assicuratore, o vicever s a, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita pr or oga del contratto di assicurazione. E S T E NS I ONE TERRITORIALE S pazio geogr afico entr o il quale la gar anzia assicurativa è oper ante. F ONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA S T R ADA Fondo avente lo s copo di provvedere alla corresponsione dell indennizzo in caso di danni provocati da autoveicoli o natanti non identificati, non assicurati o as s icur ati presso impr es e che s i trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o che vi vengano pos te s uccessivamente. I l fondo è ges tito dalla CONS AP (Concessionaria s er vizi assicurativi pubblici) che s i avvale per la liquidazione dei danni di imprese di assicurazione des ignate per territorio - e viene alimentato tr amite il versamento di un contributo (nella mis ur a mas sima del 4% ) sui premi raccolti dalle impr es e di assicurazione oper anti nel ramo RC auto. I n caso di incidente pr ovocato da un veicolo non identificato, il Fondo inter viene s oltanto per i danni alla persona. Nell ipotesi di veicolo non assicurato, il Fondo interviene anche per i danni alle cos e con una franchigia assoluta della mis ur a di 500 Euro. In caso di sinistri provocati da veicoli assicurati con imprese in liquidazione coatta, vengono r isar citi sia i danni alla per s ona che i danni alle cos e. In tutte le ipotes i i risarcimenti non possono s uper ar e i massimali minimi previsti dalla legge al momento del sinistro. F ONDI PENSIONE Fondi aventi lo s copo di offrire ad una collettività di lavoratori (dipendenti o autonomi) prestazioni pensionistiche integr ative r is petto a quelle er ogate dal sistema pr evidenziale obbligatorio pubblico. A seconda delle modalità di costituzione, i fondi pensione s i dividono in due gr andi categorie : i fondi chiusi (o negoziali) e i fondi aperti. I primi sono is tituiti sulla bas e di accor di o contr atti collettivi e s i rivolgono a categorie omogenee di lavoratori (ad es empio, i dipendenti di una s tessa impr es a o i lavoratori di un medesimo compar to economico). Ai secondi, che s ono invece istituiti direttamente da un intermediario finanziario abilitato (impr es a di assicurazione, banca, SIM o s ocietà di gestione del risparmio), possono aderire tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi, per i quali i fondi chiusi non esistono o non operano. Decorso un certo per iodo di tempo dall adesione è tuttavia possibile per il lavoratore iscr itto al fondo chius o trasferirsi ad un fondo aper to o a una for ma pens ionis tica individuale. F OR ME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI Pensioni integrative r ispetto a quelle er ogate dal sistema pr evidenz iale obbligator io pubblico des tinate a singole per s one e che s i attuano o attraverso l ades ione individuale a fondi pensione aper ti o mediante la stipulazione di contratti di assicurazione s ulla vita che pr es entino deter minate car atteristiche pr eviste dalla legge. F R ANCH I GI A/ S COP E R T O Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la gar anzia pr es tata dall assicuratore facendo s ì che una par te del danno r imanga a car ico dell assicurato. La franchigia, di regola es pr essa in cifra fissa o in percentuale, si applica s ulla s omma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a pr ior i. Essa s i differenzia pr opr io per questo dallo s coper to, in quanto quest ultimo, espresso in percentuale, si applica s ul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori. F R ANCH I GI A ASSOLUTA La franchigia s i dice assoluta quando il suo ammontare r imane in ogni caso a car ico dell assicurato, qualunque s ia l entità del danno che egli ha s ubito.

7 F R ANCH I GI A R EL AT I VA I n questo cas o, a differenza di quello della franchigia as s oluta, l applicazione o meno della franchigia dipende dall entità del danno, nel senso che s e il danno è infer ior e o uguale all ammontare della franchigia l assicuratore non corrisponde l indennizzo, ma s e il danno è s uper ior e l assicuratore lo indenn izza s enza tener conto della franchigia. GE S T I ONE SEPARATA Nelle assicurazioni sulla vita, fondo appos itamente cr eato dall impresa di assicurazione e ges tito separatamente r ispetto al complesso delle attività dell impresa. Nei fondi a ges tione s epar ata confluiscono i premi versati dai contraenti che hanno s ottos cr itto polizze r ivalutabili. Dal rendimento ottenuto con il fondo a gestione s epar ata der iva la r ivalutazione annua del capitale dovuto dall assicuratore. I MP R E S A DI ASSICURAZIONE I mpresa che es ercita pr ofessionalmente e in forma es clus iva l attività assicurativa (v. assicurazione). L impresa di assicurazione, grazie all esercizio dell attività s u basi tecniche e al numero elevato di rischi assunti (v. legge dei grandi numeri), è in grado di determinare con esattezza la pr obabilità del verificarsi di rischi determinati, ripartendone le cons eguenze negative tra una plur alità di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio. L impresa di assicurazione incassa anticipatamente i premi dai clienti, li investe s ui mercati finanziari ed immobiliari e tr ae dai premi e dai proventi degli investimenti le r isor s e per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. L impresa di assicurazione può es er citar e la pr opr ia attività nella for ma di società per azioni, di mutua assicuratrice o di società cooper ativa a r es pons abilità limitata. Le imprese di assicurazione s ono autor izzate dall ISVAP e s ottoposte alla s ua vigilanza. I NAB I L I T A T EMPOR ANEA I ncapacità fis ica, totale o par ziale, ad attendere alle pr opr ie occupaz ioni per una dur ata limitata nel tempo. I NDE NNI ZZO S omma dovuta dall assicuratore a titolo di riparazione del danno s ubito da un proprio assicurato a s eguito di un sinistro. I NVAL I DI T A PER MANENT E Nelle assicurazioni infortuni e malattia, perdita definitiva ed irrimediabile, totale o par ziale, della capacità dell assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro pr oficuo ovvero, se il contratto lo pr evede, di svolgere la propria s pecifica attività lavor ativa. Nelle assicurazioni della r es pons abilità civile, perdita definitiva ed irrimediabile, totale o par ziale, della capacità del terzo danneggiato di svolgere la pr opr ia attività lavor ativa (cui può eventualmente cons eguire una per dita di reddito) nonché dell integrità ps icofis ica, a pr es cinder e dai suoi effetti sulla capacità di produrre r eddito (cui consegue, in ogni caso, un danno biologico). I S VAP I stituto di vigilanza s ulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo s ulle impr es e di assicurazione, nonché s ugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e s ui periti per la s tima dei danni ai veicoli. L E GGE DEI GRANDI NUMERI T eorema tipico della s cienza s tatis tico-attuariale che s ta alla bas e del calcolo delle pr obabilità. Essa cons ente all assicuratore la pr evis ione s ull andamento futur o dei rischi assicurati e, dunque, la pr ecis a deter minazione del premio. Secondo la legge dei grandi numeri, la pr obabilità che la frequenza futur a di un rischio (ad esempio, il rischio di incendio di una abitazione) sia pr essoché uguale alla frequenza osservata nel passato per il medesimo r is chio (il numero di incendi di abitazioni già ver ificatis i) è tanto maggior e quanto più grande è il numero delle osservazioni effettuate (in altri termini, quanto più elevato è il numero dei sinistri considerati). L I QU I DAT OR E Collaboratore autonomo o dipendente di un impresa di assicurazione incar icato di quantificare s ul piano economico il danno ver ificatos i in conseguenza di un sinistro.

8 L I QU I DAT OR E Collaboratore autonomo o dipendente di un impresa di assicurazione incar icato di quantificare s ul piano economico il danno ver ificatos i in conseguenza di un sinistro. MAR GI NE DI SOLVIBILITA Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell impr es a di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a coper tur a delle r is er ve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità r appr es enta una garanzia ulter ior e della s tabilità finanziaria dell impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell onere dei sinistri; nell assicurazione s ulla vita deve invece essere pr opor zionale agli impegni assunti. MASSIMALE S omma massima liquidabile dall assicuratore a titolo di risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il massimale s i applica, in particolare, nelle assicurazioni della r es pons abilità civile in quanto per esse, non essendo di regola possibile r ifer ire il danno ad un bene deter minato, non esiste un valore assicurabile. MOR A Periodo s usseguente alla s cadenza di polizza convenuto per il pagamento dei premi o delle r ate di premio, successivi alla pr ima r ata, entro il quale l assicurazione r es t a oper ante anche in mancanza del pagamento. NOT A I NFOR MAT I VA Documento che l assicuratore deve cons egnar e al contraente pr ima della conclus ione del contratto di assicurazione. La nota infor mativa contiene infor mazioni relative all impr es a di assicurazione e infor mazioni relative al contratto (gar anzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc. ). OP Z I ONE Nelle var ie tipologie tradiz ionali di assicurazione vita la pr es tazione dell'assicuratore viene indicata come capitale o come r endita; tra ques te due for mule es iste una cer ta inter cambiabilità ottenibile ins er endo in polizza appos ite pattuizioni denominate " opzioni". Per esempio, un capitale può essere convertito in rendita e precisamente, con l'opzione r endita, il capitale assicurato per il caso di vita viene conver tito in una r endita pagabile fino alla mor te dell'as sicur ato. P E R I ODO DI ASSICURAZIONE Periodo di tempo per il quale oper a la gar anzia assicurativa a condizione che s ia s tato pagato il premio corrispondente. P E R I T O I n genere, libero pr ofessionista incar icato dall impresa di assicurazione di stimare l entità del danno s ubito dall assicurato o, nelle assicurazioni della r es pons abilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono is cr itti in un appos ito albo pr ofessionale tenuto dall ISVAP. P OL I ZZA CAS O MOR T E Contratto di assicurazione s ulla vita che pr evede il pagamento di un capitale al beneficiario qualor a s i verifichi la mor te dell assicurato. La polizza cas o mor te può essere tempor anea, se il contratto pr evede che il pagamento s ia effettuato qualor a il decesso dell assicurato avvenga nel corso della dur ata del contratto; può essere a vita inter a, se il pagamento del capitale avviene comunque alla mor te dell assicurato, indipendentemente dal momento nel quale essa s i verifica. P OL I ZZA CAS O VI T A Contratto di assicurazione s ulla vita con il quale l assicuratore s i impegna al pagamento di un capitale o di una r endita vitalizia nel caso in cui l assicurato s ia in vita alla s cadenza pattuita. Le polizze cas o vita possono essere con o s enza controas s icur azione. P OL I ZZA COLLETTIVA Contratto di assicurazione s tipulato da un contraente nell inter esse di più assicurati. In genere, gli assicurati

9 una r endita vitalizia nel caso in cui l assicurato s ia in vita alla s cadenza pattuita. Le polizze cas o vita possono essere con o s enza controas s icur azione. P OL I ZZA COLLETTIVA Contratto di assicurazione s tipulato da un contraente nell inter esse di più assicurati. In genere, gli assicurati sono i dipendenti di un azienda (in tal caso contraente è il datore di lavoro) o gli appartenenti ad una medesima categor ia pr ofessionale. P OL I ZZA DI ASSICURAZIONE Documento compr ovante l es istenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le par ti, viene emessa dall assicuratore e cons egnata al contraente. Nella polizza s ono tr as cr itte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle gener ali sia quelle par ticolar i. P OL I ZZA I NDEX-L I NK E D Contratto di assicurazione s ulla vita ad elevato contenuto finanziar io che lega la pr es tazione dell assicuratore all andamento di un particolare indice, in genere es pr es s ivo dell evoluzione dei mercati azionari. Solitamente, il contraente ver s a un premio unico in cambio di un capitale par i al premio ver s ato r ivalutato in base all incremento r egis tr ato dall indice di riferimento nel periodo di durata del contratto. In assenza di garanzie di capitale o di rendimento, la pr es tazione può anche r isultar e infer ior e al premio ver s ato dal contraente. P OL I ZZA I NDI CI ZZATA Contratto di assicurazione per il quale l ammontare della pr es tazione dell assicuratore, del premio che il contraente deve ver s ar e e, eventualmente, di altre es pr essioni monetarie contenute nel contratto var ia secondo l andamento di particolari indici (ad es empio, l indice I S T AT del costo della vita). P OL I ZZA MI S T A Contratto di assicurazione s ulla vita che gar antisce il pagamento di un capitale o di una r endita vitalizia s e l assicurato è in vita al termine della dur ata del contratto e, al tempo s tesso, il pagamento di un capitale s e l assicurato muor e nel corso di detta dur ata. P OL I ZZA R I VAL U T AB I L E Contratto di assicurazione s ulla vita che lega il livello delle pr es tazioni dell assicuratore e, eventualmente, quello dei premi dovuti dal contraente al rendimento che l assicuratore ottiene inves tendo i premi raccolti. Questi ultimi vengono immessi in una par ticolar e ges tione s epar ata r is petto al complesso delle attività dell impresa; i rendimenti ottenuti ogni anno aumentano la pr es tazione gar antita s econdo una deter minata percentuale (aliquota di retrocessione) stabilita in contratto. P OL I ZZA U NI T -L I NK E D Contratto di assicurazione s ulla vita ad elevato contenuto finanziar io che lega la pr es tazione dell assicuratore all andamento del valore delle quote di un fondo di investimento inter no o es ter no all impr es a di assicurazione. In assenza di garanzie di capitale o di rendimento, la pr es tazione può anche r isultar e infer ior e ai premi versati dal contraente. P R E MI UNICI RICORRENTI Premi che pr es entano car atter is tiche comuni sia ai premi periodici sia ai premi unici. Come i primi, essi vengono ver s ati periodicamente; come i secondi, ogni versamento effettuato, di importo var iabile, concorre a deter minar e la pr estazione finale indipendentemente dagli altri versamenti. P R E MI O I l premio r appr es enta il prezzo che il contraente paga per acquistare la gar anzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio cos tituis ce, di regola, condizione di efficacia della gar anzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o per iodico, può essere r ateizzato (o fr azionato). Il premio ver s ato dal contraente s i compone di diversi elementi : il premio pur o, i caricamenti, le impos te. S ommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre s e s i aggiungono anche le impos te s i ottiene il premio lor do. P R E MI O DI TARIFFA S i ottiene s ommando il premio pur o e i caricamenti. Aggiungendo al premio di tariffa le impos te s i ottiene il premio lor do.

10 P R E MI O DI TARIFFA S i ottiene s ommando il premio pur o e i caricamenti. Aggiungendo al premio di tariffa le impos te s i ottiene il premio lor do. P R E MI O L OR DO S i ottiene s ommando il premio pur o, i caricamenti e le impos te. Corrisponde dunque a quanto ver s a concretamente il contraente. P R E MI O P E R I ODI CO Premio ver s ato per iodicamente, all inizio di ciascun periodo assicurativo (in genere, annualmente). Il premio periodico può essere s tabilito in misura fissa, e quindi rimanere invar iato per tutta la dur ata del contratto, oppur e in misura var iabile, per cui la s ua entità può cambiar e di periodo in periodo s econdo l andamento di indici predeterminati. P R E MI O P U R O Rappr es enta quella componente del premio di tariffa che viene calcolata s ulla bas e del rischio assunto dall assicuratore. Nelle assicurazioni contro i danni, il premio pur o viene calcolato s os tanzialmente in base alle pr evis ioni relative alla fr equenza e al costo medio dei sinistri; nelle assicurazioni sulla vita esso viene determinato s ulla bas e di ipotesi demografiche (pr obabilità di morte o di sopravvivenza degli assicurati) e di ipotesi finanziarie (r endimento ottenibile s ui mercati finanziari). P R E MI O R AT E I ZZATO ( O F R AZ I ONAT O) Parte del premio lor do r is ultante dalla s ua s uddivisione in più rate da ver s ar e alle s cadenze convenute (ad esempio, ogni mese o tr imes tr e). Si tratta di un agevolazione di pagamento offerta all assi curato, a fronte della quale l assicuratore applica una maggior azione (cos iddetti diritti di frazionamento). P R E MI O U NI CO Premio ver s ato in un unica s oluzione, al momento della s tipulazione del contratto. P R E S CR I Z I ONE Estinzione del diritto per mancato esercizio dello s tesso entr o i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione s i prescrivono nel termine di un anno; nell assicurazione obbligatoria r c auto il diritto del terzo danneggiato s i prescrive nel termine di due anni. P R I NCI P I O I NDE NNI T AR I O Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale pr incipio, l indennizzo cor r is pos to dall assicuratore deve s volger e la funzione di riparare il danno s ubito dall assicurato e non può r appr es entar e per quest ultimo fonte di guadagno. QU E S T I ONAR I O ANAMNE S T I CO Detto anche ques tionar io s anitar io, è il documento che il contraente deve compilare pr ima della s tipulaz ione di un assicurazione contro i danni alla per s ona o di un assicurazione s ulla vita del tip o cas o mor te o del tipo misto. Esso contiene una s er ie di informazioni relative allo s tato di salute ed alle pr ecedenti malattie o infortuni dell assicurato. Le infor mazioni fornite dal contraente s er vono all assicuratore per valutare il rischio e s tabilirne le condiz ioni di assicurabilità. QU I E T ANZ A Ricevuta attestante l avvenuto pagamento di una s omma e r ilasciata dal percettore della s tessa. L assicuratore r ilascia quietanza del pagamento del premio da par te del contraente; l assicurato o il terzo danneggiato r ilasciano quietanza del pagamento dell indennizzo da par te del R E GOL A PR OPOR Z I ONAL E Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa s i applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cos e assicurate r isulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiar ato in polizza : in questi casi, l indennizzo s pettante all assicurato non corrisponde all intero ammontare del danno, ma viene r idotto in proporzione al rappor to tr a valor e assicurato e valore della cos a al momento del sinistro.

11 Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa s i applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cos e assicurate r isulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiar ato in polizza : in questi casi, l indennizzo s pettante all assicurato non corrisponde all intero ammontare del danno, ma viene r idotto in proporzione al rappor to tr a valor e assicurato e valore della cos a al momento del sinistro. R E NDI T A VI T AL I Z I A Contratto di assicurazione s ulla vita del tipo cas o vita che pr evede il pagamento da par te dell assicuratore di una r endita per l intera dur ata della vita dell assicurato. Si distingue tra r en dita immediata, quando il pagamento della r endita decorre dal momento della s tipula del contratto, e r endita differita, quando il pagamento della r endita decorre da una cer ta data s uccessiva alla s tipula del contratto (c.d. termine di differimento). R E T R OCE SSIONE Nelle polizze r ivalutabili, la r etrocessione r appr es enta la per centuale r iconos ciuta all assicurato del rendimento ottenuto ogni anno dai fondi inseriti in una ges tione s epar ata. Il rendimento r etr ocesso aumenta quindi la pr es tazione dell assicuratore che verrà pagata a s cadenza, in aggiunta al rendimento già riconosciuto in sede di stipulazione della polizza a titolo di tasso tecnico. R E VE R S I B I L I T A Nelle assicurazioni sulla vita, clausola che pr evede, in caso di decesso del titolare di una r endita vitalizia in corso di erogazione, la possibilità che la r endita continui in favore di un altra per s ona. R I ASSICURAZIONE Operazione con la quale un assicuratore (il riassicurato) dietro cor r is pettivo riduce la pr opr ia es pos iz ione economica, sia s u un rischio s ingolo (riassicurazione facoltativa), sia s u un vasto numer o di rischi (riassicurazione obbligator ia o per trattato), attraverso la cessione ad altra impr es a assicuratrice (il riassicuratore) di parte degli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. R I DU Z I ONE I n taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza cas o mor te a vita inter a; polizza cas o vita con controassicurazione; polizza mista) facoltà dell assicurato di conservare tale qualità, per un capitale r idotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale s i riduce in proporzione al rappor to tra i premi versati e i premi originariamente pr evisti, sulla bas e di appos ite claus ole contrattuali. R I S AR CI ME NT O S omma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per risarcire il danno caus ato. Se il danneggiante è coper to da un assicurazione della r es pons abilità civile, è l assicuratore che, nei limiti del massimale convenuto, versa al terzo danneggiato il risarcimento dovuto. R I S CATTO I n taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza cas o mor te a vita inter a; polizza cas o vita con controassicurazione; polizza mista), facoltà dell assicurato di recedere dal contratto, facendosi versare anticipatamente dall assicuratore il valore di riduzione, calcolato s ulla bas e di appos ite claus ole contrattuali. R I S CH I ESCLUSI S ono quelli per i quali non è oper ante la gar anzia pr es tata dall assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in appos ite claus ole del contratto di assicurazione. Le es clus ioni possono dipender e da cir cos tanze diver s e, riguardanti la caus a dell evento dannoso (ad es empio, nell assicurazione incendio, l esclusione dell incendio pr ovocato da atti di guerra), il tipo di danno che ne è der ivato (ad es empio, nell assicurazione incendio, i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici), il tempo od il luogo in cui il sinistro s i è ver ificato, ecc. R I S CH I O Probabilità che s i verifichi un evento futur o e incer to in grado di provocare cons eguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo ver ificar s i che s i ricollega l impegno dell assicuratore di corrispondere la pr opr ia pr es tazione.

12 Probabilità che s i verifichi un evento futur o e incer to in grado di provocare cons eguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo ver ificar s i che s i ricollega l impegno dell assicuratore di corrispondere la pr opr ia pr es tazione. R I S E R VA MAT EMAT I CA Principale r is er va tecnica nelle assicurazioni sulla vita. Rappr es enta il debito che l impr es a di assicurazione ha maturato nei confronti dei suoi assicurati. Essa è cos tituita dall accantonamento di una quota dei premi di tariffa pagati dal contraente. R I S E R VA PR EMI E una delle r iser ve tecniche che l impr es a di assicurazione deve accantonar e ed iscr iver e in bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri assicurati. In particolare, la r is er va pr emi alla fine di un esercizio deter minato è r appr es entata da: A. la quota dei premi contabilizzati che non è di competenza dell esercizio in parola, in quanto riferita a r is chi che s i protraggono nell esercizio s uccessivo; B. l accantonamento aggiuntivo des tinato a far fronte agli eventuali maggior i oneri per i rischi in corso. R I S E R VA S I NI S T R I E una delle r iser ve tecniche che l impr es a di assicurazione deve accantonar e ed iscr iver e in bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri assicurati. In particolare, la r is er va s inis tri rappr es enta l ammontare che l impr es a di assicurazione s tima di dover pagare in futuro per sinistri che s i sono già verificati ma non sono s tati ancora liquidati. R I S E R VE TECNICHE S omme che le impr es e di assicurazione devono accantonar e ed iscr iver e nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. R I VAL S A Diritto che, nell assicurazione obbligatoria RC auto, spetta all assicuratore nei confronti del proprio assicurato e che cons ente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l assicuratore avrebbe avuto contr attualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la pr opr ia pr es tazione, ma non ha potuto farlo dato il regime di inopponibilità delle eccez ioni contrattuali al terzo danneggiato s ancito, in questo campo, dalla legge. S AL VAT AGGI O ( S P E S E DI) Nelle assicurazioni contro i danni, esse r appr es entano le s pes e eventualmente s os tenute dall assicurato, dopo il verificarsi del sinistro, per evitare o r idur r e il danno. Le s pes e di salvataggio s ono a car ico dell assicuratore. In caso di sottoassicurazione l assicuratore r isponde di dette s pes e nella pr opor z ione esistente tra valor e assicurato e valor e assicurabile. S COP E R T O V. Franchigia / Scoperto. S I NI S T R O I l verificarsi del rischio per il quale è pr es tata la gar anzia (ad es empio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro è r appr es entato dall incendio che colpisce la cos a assicurata). S OMMA AS S I CU R AT A I mporto nei limiti del quale l assicuratore s i impegna a for nir e la pr opr ia pr es tazione. Nelle assicurazioni di cose, la s omma assicurata corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nelle assicurazioni del patrimonio o assicurazioni di spese, è l impor to pattuito che indica la massima es pos iz ione debitoria dell assicuratore (massimale). Nelle assicurazioni sulla vita, è il capitale dovuto al beneficiario in alternativa all erogazione di una r endita. S OVR ASSICURAZIONE S i verifica s opr assicurazione quando il valore delle cos e assicurate (valor e assicurato), dichiarato in polizza, risulta s uper ior e al valore effettivo delle medes ime (valor e assicurabile). Se la s opr assicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se

13 S OVR ASSICURAZIONE S i verifica s opr assicurazione quando il valore delle cos e assicurate (valor e assicurato), dichiarato in polizza, risulta s uper ior e al valore effettivo delle medes ime (valor e assicurabile). Se la s opr assicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è s tato dolo, il contratto è valido ma ha effetto s olo fino al valore r eale della cos a assicurata. S OTTOASSICURAZIONE (O ASSICURAZIONE PARZIALE) S i verifica s ottoassicurazione quando il valore delle cos e assicurate (valor e as sicurato), dichiarato in polizza, risulta infer ior e al valore effettivo delle medes ime (valor e assicurabile). Nel caso di sottoassicurazione, se s i verifica un sinistro, trova applicazione la cos iddetta r egola pr opor zionale, a meno che non sia s tato diversamente convenuto dalle par ti (come ad es empio nel caso di Assicurazione a pr imo r is chio assoluto). T ASSO MI NI MO GAR ANT I T O Garanzia di rendimento minimo che può essere offerta dall assicuratore in una polizza vita. Rappr es enta la soglia al di sotto della quale non può s cender e la r ivalutazione della pr es tazione dell assicuratore, qualunque sia il risultato della ges tione degli investimenti conseguito dall assicuratore s tesso. T ASSO T E CNI CO Nelle assicurazioni sulla vita è il rendimento minimo che viene già r iconos ciuto dall assicuratore all atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi dovuti dal contraente a fronte del capitale o della r endita inizialmente as s icur ati. T E R Z O DANNEGGI AT O Nelle assicurazioni della r es pons abilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene gar antito dall assicuratore. VAL OR E A NU OVO Espressione con la quale vengono indicate quelle par ticolar i coperture assicurative che cons entono di garantire un indennizzo par i non solo al valore della cos a assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle s pes e necessarie per riacquistare o r icos tr uire la cos a s tessa. L assicurazione del "valore a nuovo", tipica dei contratti di assicurazione incendio ( in cui prende il nome di "costo di ricostruzione), costituisce per tanto una assicurazione di spese. VAL OR E ASSICURABILE Rappr es enta la mis ur a dell interesse es pos to ad un rischio : ad es empio, il valore dell autoveicolo assicurato contro il furto. Il valore assicurabile deve coincider e, di regola, con il valore assicurato (v. l eccez ione dell assicurazione a pr imo r ischio), ma nella r ealtà ciò può non accadere. Il valore assicurabile, infatti, può risultare s uper ior e a quello assicurato (ad es empio, un abitazione che vale 200 milioni viene assicurata s olo per 150 milioni), nel qual caso s i verifica il fenomeno della s ottoassicurazione (o assicurazione par ziale) che, in sede di valutazione del danno, comporta l applicazione della cos iddetta r egola pr opor zionale. Se invece il valore assicurabile r isulta infer ior e a quello assicurato (ad es empio, un abitazione che vale 200 milioni viene assicurata per 250 milioni), si verifica il fenomeno della s ovrassicurazione. VAL OR E ASSICURATO Rappr es enta la mis ur a dell interesse s ottoposto ad assicurazione : ad es empio, la s omma assicurata per il proprio autoveicolo contr o il rischio di furto. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando cos ì vita ai fenomeni della s ottoassicurazione (o assicurazione par ziale) o della s ovrassicurazione.

Caricamenti Carta verde Certificato di assicurazione Condizioni generali di assicurazione Constatazione amichevole di incidente Contraente

Caricamenti Carta verde Certificato di assicurazione Condizioni generali di assicurazione Constatazione amichevole di incidente Contraente Glossario A Agente di Assicurazione - Soggetto che, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l incarico di provvedere a

Dettagli

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Circolare N.73 17 Maggio 2012 DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Gentile cliente,

Dettagli

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO REGOLAMENTO N. 40 DEL 3 MAGGIO 2012 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CUI ALL ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012

Dettagli

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Premessa Il Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat ha stipulato in data 15/11/2005 con la società GENERALI VITA S.p.A. (di seguito indicata

Dettagli

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. C C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l

Dettagli

Il mercato mobiliare

Il mercato mobiliare Il mercato mobiliare E il luogo nel quale trovano esecuzione tutte le operazioni aventi per oggetto valori mobiliari, ossia strumenti finanziari così denominati per la loro attitudine a circolare facilmente

Dettagli

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? Esame: Test C Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? 1) 1. Bonus Malus 2) 2. A franchigia fissa 3) 3. A

Dettagli

Bisogn0 di gestione dei rischi puri. Assicurazione previdenza

Bisogn0 di gestione dei rischi puri. Assicurazione previdenza Bisogn0 di gestione dei rischi puri Assicurazione previdenza Bisogni e prodotti BISOGNI PRODOTTI Assicurazione (unità in surplus) Previdenza (unità in surplus) Assicurazione (unità in deficit) Polizze

Dettagli

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI

Dettagli

Servizio Studi e Gestione Dati Divisione Studi e Statistiche

Servizio Studi e Gestione Dati Divisione Studi e Statistiche Servizio Studi e Gestione Dati Divisione Studi e Statistiche Premi lordi contabilizzati a tutto il terzo trimestre 2014 dalle Imprese di assicurazione nazionali e dalle Rappresentanze per l Italia delle

Dettagli

ATTESTATO DI RISCHIO. Che cos è. L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di

ATTESTATO DI RISCHIO. Che cos è. L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di ATTESTATO DI RISCHIO Che cos è L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di assicurazione rilascia in prossimità della scadenza annuale della polizza RCA, nel quale sono indicate

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI IL CONSULENTE: TUTTO QUELLO CHE C E DA SAPERE L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8/E del 1 aprile 2016 con cui fornisce dei chiarimenti

Dettagli

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI 1 Indice Definizione di contratto finanziario Contratti finanziari bilaterali e multilaterali Contratto di debito Contratto di partecipazione Contratto assicurativo Contratto

Dettagli

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Periodo di rendita 2 1.2 Riserva matematica di inventario 2 1.3 Riserva matematica sufficiente 2 1.4

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche Partita Iva: vantaggi e svantaggi L apertura della partita iva consente di diventare liberi professionisti, con conseguenti vantaggi e svantaggi. Lavorare come liberi professionisti, consente di poter

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

Data ultimo aggiornamento: 07/2014 TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela

Dettagli

1) Risarcimento Diretto

1) Risarcimento Diretto 1) Risarcimento Diretto Cos'è È la nuova procedura di rimborso assicurativo, in vigore dal 1 febbraio 2007, che in caso di incidente stradale ti consente di ottenere il risarcimento direttamente dalla

Dettagli

36-11-000101 Alle Imprese di assicurazione e riassicurazione LORO SEDI. e, p.c.

36-11-000101 Alle Imprese di assicurazione e riassicurazione LORO SEDI. e, p.c. SERVIZIO STUDI SEZIONE STUDI UFFICIO STATISTICA Roma 7 dicembre 2011 Prot. n. All.ti n. 4 36-11-000101 Alle Imprese di assicurazione e riassicurazione LORO SEDI Alle Rappresentanze per l Italia delle imprese

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>. Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi

Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi Allegato 1 A) Istruzioni di carattere generale a) I casi di erronea annotazione per i quali è consentito lo storno ai sensi dell articolo

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) Acquistare la casa: quanto costa il notaio? Le tabelle qui pubblicate riportano di massima i compensi dovuti al notaio per gli atti

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano

Dettagli

Mini Guida. Le classi di merito

Mini Guida. Le classi di merito Mini Guida Le classi di merito Guida realizzata da Con il patrocinio ed il contributo finanziario del LE CLASSI DI MERITO Non sempre chi si accinge a stipulare un contratto assicurativo R.C. Auto conosce

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

Nota Informativa. Distribuito da

Nota Informativa. Distribuito da Nota Informativa Distribuito da Premessa e Presentazione della Società Definizioni Nota Informativa Informazioni relative al contratto Informazioni in corso di contratto pag.3 pag.4 pag.6 pag.6 pag.9 UFFICIO

Dettagli

IL NUOVO TFR, GUIDA ALL USO A cura di Tommaso Roberto De Maria

IL NUOVO TFR, GUIDA ALL USO A cura di Tommaso Roberto De Maria LIBERA Confederazione Sindacale Li.Co.S. Sede nazionale Via Garibaldi, 45-20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel.: 02 / 39.43.76.31. Fax: 02 / 39.43.75.26. e-mail: sindacatolicos@libero.it IL NUOVO TFR, GUIDA

Dettagli

INDICE. Prefazione alla decima edizione... Abbreviazioni... INTRODUZIONE CAPITOLO I

INDICE. Prefazione alla decima edizione... Abbreviazioni... INTRODUZIONE CAPITOLO I INDICE Prefazione alla decima edizione.......................... Abbreviazioni.................................... V VII INTRODUZIONE CAPITOLO I A. L ASSICURAZIONE COME OPERAZIONE ECONOMICA...............

Dettagli

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al Fondo Pensione Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole. Il Fondo Pensione Gruppo

Dettagli

CONTABILITA GENERALE

CONTABILITA GENERALE CONTABILITA GENERALE 7 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 20 novembre 2010 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 F. Scritture relative all

Dettagli

ROMA, 12 GIUGNO 2014. Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI

ROMA, 12 GIUGNO 2014. Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI ROMA, 12 GIUGNO 2014 1. I reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

SCHEDA TECNICA SETTE MASSIMA CLIENT LUGLIO 2013

SCHEDA TECNICA SETTE MASSIMA CLIENT LUGLIO 2013 TARIFFA 7S09C - Assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo rivalutabile con facoltà di versare premi unici aggiuntivi, con rivalutazione annua del capitale collegate alla

Dettagli

Il presente documento è valido a decorrere dal 1 gennaio 2007. 1. DETERMINAZIONE DELLA RENDITA

Il presente documento è valido a decorrere dal 1 gennaio 2007. 1. DETERMINAZIONE DELLA RENDITA Piano Individuale Pensionistico Fondo Pensione DOCUMENTO DI RENDITA Il presente documento integra il contenuto delle Condizioni Generali di Contratto relative a Feelgood - Piano Individuale Pensionistico

Dettagli

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance

Dettagli

G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it

G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it Regolamento ISVAP n 5/2006 ALLEGATO 7B Ai sensi della vigente normativa, l intermediario

Dettagli

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO Questo prospetto informativo è parte integrante del Codice volontario di condotta in materia di informativa precontrattuale relativa ai contratti di mutuo destinati

Dettagli

IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE

IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE CHE COSA È IL RISARCIMENTO DIRETTO Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1 febbraio 2007 in caso di incidente stradale consente

Dettagli

7. CONTABILITA GENERALE

7. CONTABILITA GENERALE 7. CONTABILITA GENERALE II) SCRITTURE DI GESTIONE OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 1 Definizione Per poter acquisire i fattori produttivi da impiegare nel processo produttivo l impresa necessita del fattore

Dettagli

Il Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione Il Contratto di Assicurazione Concas Alessandra Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all'altra parte, che prende il nome di

Dettagli

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L UTILIZZO DEL TFR

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L UTILIZZO DEL TFR LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L UTILIZZO DEL TFR 1 SISTEMA PENSIONISTICO ATTUALE 1^ PILASTRO: previdenza obbligatoria (Inps,Inpdap,Casse professionali ecc ) ASSICURA LA PENSIONE BASE 2^ PILASTRO

Dettagli

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro 1 Consolidamento della disciplina Per la maggior parte

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

Le Politiche Pensionistiche. Corso di Politiche Sociali Facoltà di Scienze della Formazione Università Milano Bicocca Anno Accademico 2011-2012

Le Politiche Pensionistiche. Corso di Politiche Sociali Facoltà di Scienze della Formazione Università Milano Bicocca Anno Accademico 2011-2012 Le Politiche Pensionistiche Corso di Politiche Sociali Facoltà di Scienze della Formazione Università Milano Bicocca Anno Accademico 2011-2012 In generale la pensione è una prestazione pecuniaria vitalizia

Dettagli

Sport & Sicurezza. le SocietàSportive affiliate UISP. ed i singoli Soci UISP

Sport & Sicurezza. le SocietàSportive affiliate UISP. ed i singoli Soci UISP Sport & Sicurezza per le SocietàSportive affiliate UISP ed i singoli Soci UISP Sport & Sicurezza È un Agenzia Assicurativa formata con capitali provenienti 50% Carige Assicurazioni 50% U.I.S.P. I Prodotti

Dettagli

Convenzione FUNZIONARI E DIPENDENTI UGL (incluso pensionati ex dipendenti) e loro familiari conviventi

Convenzione FUNZIONARI E DIPENDENTI UGL (incluso pensionati ex dipendenti) e loro familiari conviventi DIVISIONE UNIPOL Agenzia Generale Roma 2174 Via Nizza 67 00198 Roma tel. 06.44252499 fax 06.44252595 mail: roma.nizza.agente@agenzia.unipol.it Convenzione FUNZIONARI E DIPENDENTI UGL (incluso pensionati

Dettagli

SCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750)

SCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750) SCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750) TIPOLOGIA TARIFFARIA AsSìpro 1 è un assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte costituita dalle seguenti tariffe: a) La tariffa 6G07BG; b)

Dettagli

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122

Dettagli

Assicurazione professionale

Assicurazione professionale Assicurazione professionale dei medici-chirurghi e odontoiatri Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Nell analisi delle

Dettagli

IL RISCHIO D IMPRESA ED IL RISCHIO FINANZIARIO. LA RELAZIONE RISCHIO-RENDIMENTO ED IL COSTO DEL CAPITALE.

IL RISCHIO D IMPRESA ED IL RISCHIO FINANZIARIO. LA RELAZIONE RISCHIO-RENDIMENTO ED IL COSTO DEL CAPITALE. IL RISCHIO D IMPRESA ED IL RISCHIO FINANZIARIO. LA RELAZIONE RISCHIO-RENDIMENTO ED IL COSTO DEL CAPITALE. Lezione 5 Castellanza, 17 Ottobre 2007 2 Summary Il costo del capitale La relazione rischio/rendimento

Dettagli

DOCUMENTO SULLE RENDITE Aggiornato al 23/06/2015

DOCUMENTO SULLE RENDITE Aggiornato al 23/06/2015 DOCUMENTO SULLE RENDITE Aggiornato al 23/06/2015 Per l erogazione della rendita COMETA ha stipulato, al termine della selezione prevista dalla normativa, una convenzione assicurativa, in vigore fino al

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR

SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR COSA È Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma che viene corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto

Dettagli

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO Questo prospetto informativo è parte integrante del Codice volontario di condotta in materia di informativa precontrattuale relativa ai contratti di mutuo destinati

Dettagli

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate LE CARATTERISTICHE Che cosa è E una polizza collettiva contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, che può essere sottoscritta esclusivamente dai titolari di conti correnti di una delle Banche

Dettagli

Libero Domani. Documento sul regime fiscale

Libero Domani. Documento sul regime fiscale Società del Gruppo Sara Libero Domani Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

I Fondi pensione aperti

I Fondi pensione aperti 50 I Fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine aperti, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa (lavoratore

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli

l Assicurazione italiana in cifre luglio 2009

l Assicurazione italiana in cifre luglio 2009 l Assicurazione italiana in cifre luglio 29 L industria assicurativa italiana fornisce un contributo significativo all economia, mettendo a disposizione una vasta gamma di servizi per la protezione dei

Dettagli

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.

Dettagli

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

Dettagli

L Assicurazione R.C. auto in Italia: analisi e proposte

L Assicurazione R.C. auto in Italia: analisi e proposte L Assicurazione R.C. auto in Italia: analisi e proposte INTRODUZIONE INDICE PRIMA PARTE: ANALISI DEL MERCATO ANALISI TECNICA DEL RAMO R.C. AUTO IN ITALIA DAL 1994 AL 1999 Premessa 1. I premi del lavoro

Dettagli

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO A PARTIRE DALL 01.01.2007 IN APPLICAZIONE DELL ART. 8 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005 N. 252 Ogni lavoratore del settore

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

Scritto da Alessandro Quattrone Lunedì 16 Settembre 2013 13:33 - Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Settembre 2013 15:37

Scritto da Alessandro Quattrone Lunedì 16 Settembre 2013 13:33 - Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Settembre 2013 15:37 Le polizze vita sono dei contratti stipulati tra privati cittadini e compagnie assicurative che obbligano queste ultime a liquidare un beneficiario con una somma oppure sotto forma di una rendita qualora

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Glossario Dei Termini Previdenziali: La Previdenza Complementare

Glossario Dei Termini Previdenziali: La Previdenza Complementare Glossario Dei Termini Previdenziali: La Previdenza Complementare www.logicaprevidenziale.it A Albo (delle forme pensionistiche complementari): Elenco ufficiale tenuto dalla COVIP cui le forme pensionistiche

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

RCA AUTO E MEDIAZIONE

RCA AUTO E MEDIAZIONE RCA AUTO E MEDIAZIONE L art. 5 del d.l. 28/2010 stabilisce l obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di

Dettagli

Comunicato Stampa ASSIMOCO VITA LANCIA ALTO VALORE LA NUOVA POLIZZA A PREMIO UNICO RICORRENTE

Comunicato Stampa ASSIMOCO VITA LANCIA ALTO VALORE LA NUOVA POLIZZA A PREMIO UNICO RICORRENTE Comunicato Stampa ASSIMOCO VITA LANCIA ALTO VALORE LA NUOVA POLIZZA A PREMIO UNICO RICORRENTE Segrate, 18 gennaio 2005 Alto Valore è la nuova polizza di Assimoco Vita che consente di realizzare un piano

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi INAIL: sconto sui premi 2013/2014 al 14,17% Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l INAIL, con la determina del 11.03.2014

Dettagli

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al fondo pensione aperto a contribuzione definita

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL

Dettagli

Previdenza Complementare Tra necessità e opportunità PRESENTAZIONE A CURA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI UIL

Previdenza Complementare Tra necessità e opportunità PRESENTAZIONE A CURA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI UIL Previdenza Complementare Tra necessità e opportunità CHE COS E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE? E COMPLEMENTARE E UN SISTEMA A CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE E UN SISTEMA A CONTRIBUZIONE DEFINITA E UN SISTEMA

Dettagli

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015 IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015 PREMESSA IL FONDO PENSIONE E ARTICOLATO NELLA GESTIONE ORDINARIA E NELLA GESTIONE INTEGRATIVA CARATTERIZZATE DA NORME DIVERSE PER QUANTO

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO 1. Premessa La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha vietato la commissione di massimo scoperto (CMS)

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE TUTELA SALUTE (Predisposta ai sensi dell art.185 del Codice delle Assicurazioni)

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE TUTELA SALUTE (Predisposta ai sensi dell art.185 del Codice delle Assicurazioni) NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE TUTELA SALUTE (Predisposta ai sensi dell art.185 del Codice delle Assicurazioni) La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema

Dettagli

Il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto 3 Il risarcimento diretto La legge n. 254/2006 dichiara che per alcuni tipi di sinistri, avvenuti dal 1 febbraio 2007, le assicurazioni sono obbligate ad applicare il risarcimento diretto. Il risarcimento

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1993 1 sull

Dettagli

Premessa. by Gestione Processi Formativi 2

Premessa. by Gestione Processi Formativi 2 Premessa Una presentazione in cui si affronta il tema della fiscalità delle polizze vita e delle forme di previdenza complementare. Viene ripreso il vecchio regime fiscale (valido per tutte le polizze

Dettagli