TABELLA A Allegata al decreto dirigenziale interministeriale 17 luglio 2012, integrato dal decreto dirigenziale 30 novembre 2016 (decreto OIC 2017)

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1 TABELLA A Allegata al decreto dirigenziale interministeriale 17 luglio 2012, integrato dal decreto dirigenziale 30 novembre 2016 (decreto OIC 2017) IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE (In vigore dal 1 Gennaio 2017) Con note ministeriali e commento 1-3. SOCIETA ED ENTI COLLETTIVI Adempimento 1. Iscrizione, modificazione e cancellazione Su supporto informatico digitale Con modalità telematica Note 120,00 90, Deposito bilancio ed elenco soci 92,70 62, ,00 30, Iscrizioni, modificazioni dati REA ed altre tipologie di domande, iscrizioni e depositi PER LE COOPERATIVE SOCIALI ONLUS 1. Iscrizione, modificazione e cancellazione 60,00 45, Deposito bilancio ed elenco soci 47,70 32, Iscrizioni, modificazioni dati REA 50,00 30, ed altre tipologie di domande, iscrizioni e depositi AUTORIPARAZIONE IMPIANTISTICA IMPRESE DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO 3. Iscrizione e modificazioni 50, ,00 30, , Note Ministeriali Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. Nessun diritto è dovuto per l eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del A) Nel caso di presentazione contestuale di domande al R.I. e di denunce al R.E.A, ai fini dell applicazione del diritto di segreteria da pagare (che è quello di importo superiore) è anche necessario tener presente le date degli eventi che vengono denunciati. Esemplificando: 1) una società presenta contemporaneamente il Mod. Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 1/42

2 costo della visura spedita. S1 + il Mod. S5 + un Mod. UL: - tutti con la stessa data: va pagato il solo diritto relativo all iscrizione (90,00 euro); - se invece vengono indicate date diverse (es. la data inizio attività indicata nel Mod. S5 è la stessa della data di costituzione ma la data di apertura dell UL indicata nel rispettivo Mod. UL è diversa): vanno pagati tanti diritti quanti sono gli eventi (nel caso specifico: 90,00 euro + 30,00 euro). 2) presentazione del Mod I2 (richiesta di cancellazione dal R.I.), con allegato un Mod UL per chiusura unità locale: - tutti con la stessa data: nessun diritto (solo bollo sul Mod. I2); - con date diverse: diritto dovuto per la cessazione dell unità locale. B) Presentazione contestuale di più denunce Esemplificando: 1) presentazione di due o più Mod. UL: - tutti con la stessa data: un solo diritto (30,00 euro); - con date diverse: più diritti per quanti sono gli eventi denunciati; 2) presentazione del Mod. S5 con allegato uno o più Mod. UL: - tutti con la stessa data: un solo diritto (30,00 euro); - con date diverse: più diritti per quanti sono gli eventi denunciati. 1. I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, con esclusione delle società semplici, costituite ai sensi dell art ss. Del C.C. alle quali si applicano i diritti di cui alla Voce 4. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Il diritto si applica anche per l iscrizione di sede secondaria ancorché ubicata in una provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di S.r.l. Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3 (Nota 5). 1. Per modificazione deve intendersi ogni domanda, relativa ad atti o fatti successivi alla prima iscrizione, non espressamente compresa tra quelle indicate al punto 3. A titolo esemplificativo il diritto si applica per: Atti costitutivi società ed enti collettivi iscritti nella sezione ordinaria; Atti modificativi dello statuto o dei patti sociali di società ed enti collettivi iscritti nella sezione ordinaria; Comunicazione di nomina/cessazione amministratori e sindaci di S.p.a, S.r.l. Cooperative e Consorzi ed enti collettivi; Nomina/conferma del revisore o della società di revisione; Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 2/42

3 Comunicazione di sottoscrizione e versamento capitale di s.p.a. e di S.r.l.; Offerta di azioni in opzione; Comunicazione di variazione consorziati; Offerta di obbligazioni convertibili; Avviso anticipata conversione obbligazioni; Comunicazione dell elenco soci, separatamente dal bilancio d esercizio; L emissione di strumenti finanziari; Iscrizione nomina amministratori presentata con Intercalare P separato dal modello base; Deposito patti parasociali; Comunicazione di decesso socio di soc. di persone; Comunicazione socio unico /ricostituzione pluralità dei soci; Comunicazione gruppi di direzione e coordinamento; Costituzione/cessazione di patrimoni destinati; Comunicazioni relative al finanziamento destinato ad uno specifico affare; Emissione di titoli di debito; Comunicazione di variazione di dati anagrafici di persone già in carica, diversi dal domicilio o dalla residenza; Iscrizione/modifica/cessazione di qualifiche R.E.A., non strettamente connesse all attività economica svolta dall impresa, per le quali non è previsto, per legge, l obbligo di denuncia al Repertorio Economico (ad esempio: responsabile L. n. 626/1994; direttore generale, responsabile legge sulla privacy, direttore di stabilimento, ecc); Istituzione/modifica/cessazione di sede secondaria ancorché ubicata in provincia diversa da quella della sede principale; Ogni altra tipologia di domanda o deposito non espressamente indicata al punto 3 Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. 2. Il diritto si applica, indipendentemente dalla natura dell impresa, anche alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni del contratto di rete effettuate da parte delle imprese di riferimento, ai sensi del comma 4-quater dell articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n I contratti di rete, istituiti con l art. 3, comma 4- quater del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, successivamente modificato dall art. 45, comma 2, della L. n. 83/2012, sono soggetti all iscrizione nel Registro delle imprese. 3. I diritti si applicano anche ai caso di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 a seguito della soppressione dei relativi ruoli, svolte in forma di società che si iscrivono nel Registro delle imprese. 4. Tali diritti non sono dovuti esclusivamente nel caso di domande di Comunicazione Unica inviate ai 3. La soppressione di tre Ruoli (agenti di commercio, mediatori e mediatori marittimi) e di un elenco (spedizionieri) è stata disposta dagli articoli 73, 74, 75 e 76 del D.Lgs. n. 59/2010. L esercizio di tali attività sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare alla Camera di Commercio tramite ComUnica. Le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA sono state successivamente stabilite con il D.M. 26 ottobre Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 3/42

4 soli fini previdenziali, assistenziali e fiscali. 5. In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la Camera di Commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato. 6. Tali diritti si applicano alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni all Albo gestori ambientali ai sensi dell articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione di quanto previsto alla nota della voce Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finale di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Il diritto è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l elenco dei soci. 4. Il diritto si applica per: Deposito bilancio d esercizio; Deposito bilancio d esercizio ed elenco soci effettuato contestualmente con un unico mod. B Deposito bilancio finale di liquidazione; Situazione patrimoniale dei consorzi; Deposito statuto aggiornato presentato separatamente dall iscrizione della relativa delibera di modifica; Deposito bilancio consolidato; Ogni altro bilancio per il quale la normativa prevede l obbligo di deposito al Registro Imprese. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. 8. Gli importi relativi alle pratiche di deposito bilancio sono maggiorati, per l anno 2010, di euro 2,7, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2009 (articolo 2, comma 86, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). 5. a) Per l anno 2008, con il Decreto dirigenziale interministeriale del 28 marzo 2008, è stata stabilita la maggiorazione di 3,00 euro, al fine di finanziare l Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella passano, rispettivamente, a 93,00 e a 63,00 euro. Il decreto è entrati in vigore dal 7 aprile b) Per l anno 2009, con il Decreto dirigenziale interministeriale del 19 dicembre 2008, è stata stabilita la maggiorazione di 3,00 euro, al fine di finanziare l Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella passano, rispettivamente, a 93,00 e a 63,00 euro. Il decreto è entrato in vigore dal 1 gennaio Alla maggiorazione di 3,00 euro per il finanziamento Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 4/42

5 dell OIC per l anno 2009 non si applica la riduzione prevista per le cooperative sociali indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 16 giugno Di conseguenza per le cooperative sociali l importo da corrispondere sarà pari a: euro 48,00 se su supporto digitale ed euro 33,00 se in modalità telematica. c) Per l anno 2010, con il Decreto dirigenziale interministeriale del 21 dicembre 2009, è stata stabilita la maggiorazione di 2,70 euro, al fine di finanziare l Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella passano, rispettivamente, a 92,70 e a 62,70 euro. Il decreto è in vigore dal 1 gennaio Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell OIC per l anno 2010 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 2 dicembre Di conseguenza per le cooperative sociali l importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se su supporto digitale e a euro 32,70, se in modalità telematica. d) Per l anno 2011, con il Decreto dirigenziale interministeriale del 28 dicembre 2010, è stata stabilita la maggiorazione di 2,60 euro, al fine di finanziare l Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 giugno 2010, passano, rispettivamente, a 92,60 e a 62,60 euro. Il decreto è in vigore dal 1 gennaio Alla maggiorazione di 2,60 euro per il finanziamento dell OIC per l anno 2011 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 giugno Di conseguenza per le cooperative sociali l importo da corrispondere sarà pari a euro 47,60, se su supporto digitale e a euro 32,60, se in modalità telematica. e) Per l anno 2012, con il Decreto dirigenziale interministeriale del 22 dicembre 2011, è stata stabilita la maggiorazione di 2,70 euro, al fine di finanziare l Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 giugno 2010, passano, rispettivamente, a 92,70 e a 62,70 euro. Il decreto è in vigore dal 1 gennaio Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell OIC per l anno 2012 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 giugno Di conseguenza per le cooperative sociali l importo da corrispondere sarà Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 5/42

6 pari a euro 47,70, se su supporto digitale e a euro 32,70, se in modalità telematica. f) Per l anno 2013, con il Decreto dirigenziale interministeriale del 21 dicembre 2012, è stata stabilita la maggiorazione di 2,70 euro, al fine di finanziare l Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 luglio 2012, passano, rispettivamente, a 92,70 e a 62,70 euro. Il decreto è in vigore dal 1 gennaio Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell OIC per l anno 2013 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio Di conseguenza per le cooperative sociali l importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se su supporto digitale e a euro 32,70, se in modalità telematica. g) Per l anno 2014, con il Decreto dirigenziale interministeriale del 23 dicembre 2013, è stata stabilita la maggiorazione di 2,70 euro, al fine di finanziare l Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 luglio 2012, passano, rispettivamente, a 92,70 e a 62,70 euro. Il decreto è in vigore dal 1 gennaio Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell OIC per l anno 2014 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio Di conseguenza per le cooperative sociali l importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se su supporto digitale e a euro 32,70, se in modalità telematica. h) Per l anno 2015, con il Decreto dirigenziale interministeriale del 16 dicembre 2014, è stata stabilita la maggiorazione di 2,70 euro, al fine di finanziare l Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 luglio 2012, passano, rispettivamente, a 92,70 e a 62,70 euro. Il decreto è in vigore dal 1 gennaio Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell OIC per l anno 2015 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio Di conseguenza per le cooperative sociali l importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se su supporto digitale e a euro 32,70, se in modalità telematica. i) Per l anno 2016, con il Decreto dirigenziale Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 6/42

7 interministeriale del 8 gennaio 2016, è stata stabilita la maggiorazione di 2,70 euro, al fine di finanziare l Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 luglio 2012, passano, rispettivamente, a 92,70 e a 62,70 euro. Il decreto è in vigore dal 1 gennaio Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell OIC per l anno 2016 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio Di conseguenza per le cooperative sociali l importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se su supporto digitale e a euro 32,70, se in modalità telematica. l) Per l anno 2017, con il Decreto dirigenziale interministeriale del 30 novembre 2016, è stata stabilita la maggiorazione di 2,70 euro, al fine di finanziare l Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 luglio 2012, passano, rispettivamente, a 92,70 e a 62,70 euro. Il decreto è in vigore dal 1 gennaio Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell OIC per l anno 2016 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio Di conseguenza per le cooperative sociali l importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se su supporto digitale e a euro 32,70, se in modalità telematica Il diritto si applica per: comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività; comunicazione di apertura, modifica e cancellazione di unità locali; cambio di domicilio delle persone in carica; cessioni o affitti d azienda; trasferimento di sede all interno dello stesso Comune; richieste di rettifica di atti e dati già iscritti. 6. Il diritto si applica per: Comunicazione di inizio, modifica, cessazione di attività; Comunicazione di apertura, modifica, cancellazione di unità locali ancorché ubicate in provincia diversa da quella della sede principale; Cambio di domicilio delle persone in carica; Cessioni o affitti d azienda, qualora il deposito sia effettuato sulla posizione relativa ad una società o ente collettivo iscritto in sezione ordinaria; Cessioni o affitti d azienda, qualora sia il cedente sia il cessionario non sono soggetti iscritti al R.I. Trasferimento di sede all interno dello stesso comune se presentato come semplice comunicazione degli amministratori; Richieste di rettifica di atti e dati già iscritti; Nomina/modifica/cessazione di qualifiche R.EA. strettamente connesse all attività economica svolta dall impresa (preposto commercio ingrosso generi alimentari, responsabile tecnico attività di estetica/parrucchiere da parte di Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 7/42

8 imprese non artigiane, ecc.) Comunicazione di cessazione attività e/o di responsabile tecnico qualora si tratti di attività soggette ai seguenti provvedimenti normativi: L. n. 46/1990, L. n. 122/1992, L. n. 82/1994, D.M. n. 57/2001. Nel caso di REA non è prevista alcuna riduzione per le cooperative sociali. 7. Nel caso costituzione di una nuova società derivante da una cessione di azienda, vanno presentate due distinte pratiche (S1, per l iscrizione della società e TA, per il deposito dell atto di cessione di azienda), per le quali vanno pagati due distinti diritti di segreteria (120.00/90.00 e 50.00/30.00) e due imposte di bollo. Tutto ciò deriva dal fatto che a monte esistono due distinte normative (il Codice Civile, per quanto riguarda l iscrizione della società e la legge n. 310/1993 e l art. 11, comma 10, del D.P.R. n. 581/1995, per quanto riguarda l iscrizione dei trasferimenti d azienda), le quali impongono due distinti adempimenti. In questo caso non è, pertanto, applicabile la norma generale che stabilisce che nel caso di presentazione di più domande con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. E esente dal pagamento del diritto di segreteria l iscrizione dell indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive modifiche. - Per le imprese di cui: a) al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n Imprese di installazioni di impianti; b) alla legge n. 122/1992 Imprese di autoriparazione; c) alla legge n. 82/1994 e D.M. n. 274/1997 Imprese di pulizia; d) alla legge n. 57/2001, D.I. n. 221/2003 Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a euro 15, L importo dei diritti di segreteria è maggiorato di 15,00 euro per procedere agli accertamenti previsti dalle rispettive leggi. Tale maggiorazione, anche se non riportata nelle note della Tabella B, è comunque dovuta sia dalle imprese che si iscrivono al Registro delle imprese che da quelle che presentano domanda di iscrizione all Albo delle imprese artigiane (Lettera- Circolare del MAP del 23 febbraio 2005) IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOGGETTI SOLO REA Adempimento Con modalità cartacea allo sportello Su supporto informatico digitale o per via telematica Note 4. Iscrizioni e modificazioni 23,00 18, Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 8/42

9 5. Cancellazione imprese individuali AUTORIPARAZIONE IMPIANTISTICA IMPRESE DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO 4. Iscrizioni e modificazioni 23,00 + 9,00 18,00 + 9, Note Ministeriali 4. Tali diritti non sono dovuti esclusivamente nel caso di domande di Comunicazione Unica inviate ai soli fini previdenziali, assistenziali e fiscali. 5. In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la Camera di Commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato. 6. Tali diritti si applicano alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni all Albo gestori ambientali ai sensi dell articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione di quanto previsto alla nota della voce Nel caso di dichiarazione di inizio attività presentate da imprese che solo per effetto della Comunicazione Unica, e non per diverse disposizioni inerenti il Registro delle imprese, sono state precedentemente iscritte INATTIVE nel Registro delle imprese l importo del diritto di segreteria non è dovuto. Il diritto si applica anche all impresa individuale artigiana, già annotata nell apposita sezione, che chiede l iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale. Si applica, inoltre, all apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorchè ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell impresa. 1. Il diritto si applica anche per : L impresa individuale artigiana, già annotata nell apposita sezione, che chiede l iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale; L apertura, modifica cancellazione di unità locali ancorché ubicate in provincia diversa da quella della sede principale; Le cessioni o affitti d azienda qualora il deposito sia effettuato sulla posizione relativa ad una ditta individuale o ad una società semplice; La cancellazione di soggetto solo REA. La comunicazione di cessazione dell attività e/o del responsabile tecnico (anche qualora si tratti di attività soggette alle leggi n. 46/90, n. 122/92, n. 82/94 e al D.M. n. 57/01) ; Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 9/42

10 La iscrizione, le modificazioni e la cancellazione presentate da società semplici. 2. Per le società semplici non è previsto il deposito su supporto cartaceo, ma il solo deposito su supporto informatico digitale o per via telematica e, pertanto, per la iscrizione, le modificazioni e la cancellazione va applicato il solo diritto di euro. 3 Per la richiesta di cancellazione di impresa individuale non è dovuto alcun diritto di segreteria. - Per le imprese di cui: a) al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n Imprese di installazioni di impianti; b) alla legge n. 122/1992 Imprese di autoriparazione; c) alla legge n. 82/1994 e D.M. n. 274/1997 Imprese di pulizia; d) alla legge n. 57/2001, D.I. n. 221/2003 Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a euro 9, I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 a seguito della soppressione dei relativi ruoli, svolte in forma di imprese individuali e per quelle tenute all iscrizione nel REA. - I diritti si applicano, fino al 12 maggio 2013, ai casi di aggiornamento della posizione nel Registro delle imprese e nel REA delle imprese attive e già iscritte nel Ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n Il diritto si applica, indipendentemente dalla natura dell impresa, anche alle iscrizioni del contratto di rete effettuate da parte delle imprese aderenti, ai sensi del comma 4-quater dell articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, cos come modificato dal comma 2 dell articolo 45 del decreto-legge 22 giugno 2012, n L importo dei diritti di segreteria è maggiorato di 9,00 euro per procedere agli accertamenti previsti dalle rispettive leggi. Tale maggiorazione, anche se non riportata nelle note della Tabella B, è comunque dovuta sia dalle imprese che si iscrivono al Registro delle imprese che a quelle che presentano domanda di iscrizione all Albo delle imprese artigiane (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005). 5. La soppressione di tre Ruoli (agenti di commercio, mediatori e mediatori marittimi) e di un elenco (spedizionieri) è stata disposta dagli articoli 73, 74, 75 e 76 del D.Lgs. n. 59/2010. L esercizio di tali attività sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare alla Camera di Commercio tramite ComUnica. Le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA sono state successivamente stabilite con il D.M. 26 ottobre I contratti di rete, istituiti con l art. 3, comma 4- quater del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, successivamente modificato dall art. 45, comma 2, della L. n. 83/2012, sono soggetti all iscrizione nel Registro delle imprese. Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 10/42

11 6. BOLLATURA E VIDIMAZIONI 6.1 Bollatura libri sociali 25, Vidimazione registro carico e scarico dei rifiuti 25, Vidimazione registro di cui all articolo 1, ultimo comma, della legge 17 luglio 1975, n , Note Ministeriali 12. Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio. 1. Il diritto si applica per la richiesta di bollatura delle scritture contabili, indipendentemente dal numero delle pagine cui è composto il libro. 2. Con D.I. 16 giugno 2008 (in vigore dal 1 luglio 2008) è stato ridotto il costo della bollatura dei libri sociali da 30,00 euro a 25,00 euro. Con lo stesso decreto è stato istituito il nuovo diritto per la Vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, fissando per la stessa il medesimo costo previsto per la bollatura dei libri sociali. 3. La voce 6.3. è stata introdotta dal decreto 2 dicembre 2009 (in vigore dal 1 gennaio 2010). 4. L'articolo 10, comma 7, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (recante "Disposizioni per lo sviluppo e l internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009), nel modificare l'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400 (recante "Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi), ha previsto che il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi, ai sensi dell'art. 38, primo comma, del R.D. n. 267/1942, non dovrà più essere vidimato da almeno un componente del Comitato dei creditori, ma dovrà essere preventivamente vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare del 16 ottobre 2009, n (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2009), a proposito della terminologia usata dall'art. 10, comma 7, della legge n. 99/2009, dove si parla di vidimazione effettuata "con procedure semplificate", ha tenuto a precisare che, a tale proposito, "si ritiene sufficiente l'applicazione di un timbro con data e l'indicazione del numero delle pagine del registro". Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 11/42

12 Lo stesso Ministero ha inoltre precisato che tale procedura vale solo per le procedure liquidatorie delle società cooperative prive del Comitato di sorveglianza. Per le procedure con nomina di tale organo, la vidimazione potrà essere effettuata, senza oneri, dal Presidente o da altro componente del Comitato dallo stesso delegato. 7. CERTIFICATO CNS SU DISPOSITIVO USB 7.1 Primo rilascio all impresa 40, Ulteriore rilascio 70,00 1 Note Ministeriali 1. Con D.M. 29 agosto 2007 (in vigore dal 12 settembre 2007) è stato soppresso il precedente diritto relativo alla richiesta della Partita IVA da parte delle imprese e sostituito da un nuovo diritto di segreteria relativo al rilascio al titolare di carica di impresa del Certificato CNS su dispositivo USB. Dal 5 giugno 2007 è infatti disponibile il nuovo dispositivo di firma e di autenticazione di InfoCamere: la Business Key. Business Key è una chiave USB evoluta che non necessita di installazione e permette di avere sempre con se la propria azienda. Permette di firmare digitalmente e utilizzare i propri documenti ufficiali estratti dal Registro Imprese. La Business Key è considerata l'evoluzione della firma digitale che consente all'imprenditore di viaggiare con i più importanti documenti della sua azienda sempre disponibili utilizzando un qualsiasi personal computer. Infatti la Business Key è una chiave USB portatile, facile da usare, che non necessita di installazioni e utilizzabile su qualsiasi Personal computer. Non richiede l'utilizzo di particolari hardware e l'installazione di software. Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 12/42

13 8. CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS) 8.1 Rilascio CNS all impresa 25, Certificato CNS 7,00 1 Note Ministeriali 5. In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la Camera di Commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato. 1. Con D.M. 29 agosto 2007 (in vigore dal 12 settembre 2007) è stato esemplificato il punto 8, prevedendo anche il rilascio del certificato CNS. Per quanto riguarda il rilascio della CNS è bene ricordare la Nota 3, nella quale si stabilisce che, in occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la Camera di Commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato. Il rilascio di un nuovo certificato CNS sul dispositivo già in possesso del titolare è soggetto al pagamento di 7,00 euro per diritti di segreteria, con le stesse modalità previste per la prima emissione. Il rinnovo può essere effettuato: autonomamente tramite l'applicazione DikeUtil scaricabile dal sito di InfoCert; presentandosi di persona presso l'ufficio di registrazione della Camera di Commercio. Gli importi dovuti per il rinnovo dei certificati presenti nella Carta Nazionale dei Servizi sono i seguenti: Rinnovo del certificato di sottoscrizione 12,00 euro (IVA inclusa) (tariffa InfoCert), con versamento da effettuarsi con carta di credito o sul Conto Corrente Postale n intestato a Infocamere S.c.p.a.; Rinnovo del certificato di autenticazione CNS 7,00 euro (diritti di segreteria), con versamento da effettuarsi in contanti o sul CC Postale intestato alla Camera di Commercio. Il rinnovo effettuato via internet deve essere pagato con carta di credito. La CNS ha una validità di 6 anni e deve essere rinnovata ogni 3 anni, perciò è consentito un solo rinnovo. Alla scadenza dei 6 anni sarà necessario chiedere il rilascio di una nuova CNS. Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 13/42

14 9-13. CERTIFICATI 9. RICHIESTA ALLO SPORTELLO CAMERALE 9.1 Iscrizione nella sezione ordinaria 5, Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato 5, Iscrizione di sede secondaria / unità locale 5, Iscrizione di poteri personali 5, Anagrafico 5, Repertorio Economico Amministrativo 5, Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento 5, Deposito 5, Assetto della compagine sociale 5, Non iscrizione 5, Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al R.I. 5, Storico 7, Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura antimafia) 10, Anagrafico (con dicitura antimafia) 10, Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia) 10, RICHIESTA ALLO SPORTELLO TELEMATICO 10.1 Iscrizione nella sezione ordinaria 5, Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato 5, Iscrizione di sede secondaria / unità locale 5, Anagrafico 5, Repertorio Economico Amministrativo 5, Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al R.I. 5, Storico 7, RICHIESTA ALLO SPORTELLO TELEMATICO, IN FORMATO ELETTRONICO 11.1 Iscrizione nella sezione ordinaria 3, Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato 3,00 Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 14/42

15 11.3 Iscrizione di sede secondaria / unità locale 3, Anagrafico 3, Repertorio Economico Amministrativo 3, Storico 5, Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura antimafia) 7, Anagrafico (con dicitura antimafia) 7, Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia) 7, RICHIESTA DA TERMINALE REMOTO (15) (16) 12.1 Iscrizione nella sezione ordinaria 2, Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato 2, Iscrizione di sede secondaria / unità locale 2, Anagrafico 2, Repertorio Economico Amministrativo 2, Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al R.I. 2, Storico 2, RICHIESTA DA TERMINALE REMOTO, IN FORMATO ELETTRONICO (15) ( Iscrizione nella sezione ordinaria 1, Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato 1, Iscrizione di sede secondaria / unità locale 1, Anagrafico 1, Repertorio Economico Amministrativo 1, Storico 1, Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura antimafia) 7, Anagrafico (con dicitura antimafia) 7, Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia) 7, Note Ministeriali 13. Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente Registro delle ditte, ma non iscritte 1. I certificati possono essere richiesti: a) allo sportello camerale (Voce 9) b) allo sportello telematico (Voce 10); Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 15/42

16 nel Registro delle imprese. 14. E esente dal pagamento del diritto di segreteria l estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import-export (operatori con l estero) e allo stato delle pratiche del Registro delle imprese relativi all impresa della quale è un legale rappresentante. 15. I diritti si applicano anche ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico. 16. Solo ai fini dell applicazione di tale voce di diritto di segreteria per terminale remoto si devono intendere le associazioni e gli ordini con convenzione nazionale Telemaco. c) allo sportello telematico in formato elettronico (Voce 11); d) da terminale remoto (Voce 12); e) da terminale remoto, in formato elettronico (Voce 13). Nel primo modo la richiesta viene fatta direttamente agli sportelli camerali aperti al pubblico. Nel secondo e terzo modo la richiesta avviene collegandosi al sistema informativo della Camera di Commercio tramite Telemaco. Nel quarto e quinto modo la richiesta avviene da terminale remoto, collegato al sistema informativo delle Camere di Commercio, messo a disposizione dalla Camera di Commercio presso particolari postazioni ritenute idonee e facilmente raggiungibili dagli utenti (Uffici comunali, Comunità montane, Associazioni di categoria, ecc). 2. Nel caso il certificato sia soggetto ad imposta di bollo, il costo dello stesso va aumentato dell importo di Euro ogni 100 righe (o frazioni superiori), per imposta di bollo assoluta in modo virtuale. 3. Il modello di dichiarazione sostitutiva potrà essere richiesto in sostituzione del certificato vero e proprio e potrà essere sottoscritto con la firma autografa, se il certificato verrà richiesto in formato cartaceo, o con firma digitale, nel caso il certificato sia memorizzato su supporto informatico. In questo caso il modello di dichiarazione sostitutiva godrà dell esenzione dell imposta di bollo. 4. I certificati di iscrizione al Registro delle imprese e quelli anagrafici con "dicitura antimafia" sono equiparati a tutti gli effetti alle comunicazioni o segnalazioni rilasciate in materia dalle Prefetture. La richiesta di certificato con dicitura antimafia può essere presentata presso qualsiasi Camera di Commercio, precisando il Registro delle imprese in cui l impresa è iscritta. Il sistema informativo delle Camere di Commercio, in collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura di Roma, verificherà l inesistenza di cause ostative al rilascio del certificato con dicitura antimafia per le persone titolari di cariche o qualifiche nell impresa. A seconda delle differenti forme d impresa viene effettuata la verifica sulle seguenti persone: per l impresa individuale: l imprenditore; per la società in nome collettivo: tutti i soci; per la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni: i soci accomandatari; per la società per azioni, la società a responsabilità limitata e la società cooperativa: il legale rappresentante e tutti i membri del consiglio di amministrazione; Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 16/42

17 per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentino stabilmente in Italia; per i soggetti Rea: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione; per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, nonché i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione. Nel caso in cui le interrogazioni effettuate dalle Camere di Commercio diano esito positivo, nel senso che la persona su cui si sta effettuando la ricerca è iscritta nell archivio della Prefettura, il certificato antimafia viene bloccato e l interessato è invitato a richiedere la comunicazione antimafia direttamente alla Prefettura competente, senza che ciò implichi la sussistenza di provvedimenti restrittivi nei confronti del soggetto. Al contrario, nell ipotesi di insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza, il certificato rilasciato recherà in calce l elenco completo dei soggetti per i quali si è effettuata la verifica e riporterà la dicitura concernente il nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. Le certificazioni rilasciate dalle Camere di commercio, recanti l apposita dicitura antimafia, sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio VISURE ORDINARIE ALLO SPORTELLO TELEMATICO 14. SOCIETA DI CAPITALE (14) (17) (18) 14.1 Visura ordinaria 5, Visura singoli blocchi informativi: 14.2 Visura capitale e strumenti finanziari 1, Visura sede e unità locali 1, Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione 1, Visura amministratori 1, Visura sindaci, membri organi di controllo 1, Visura titolari di altre cariche o qualifiche 1,00 Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 17/42

18 14.8 Visura trasferimenti di rami d azienda, fusioni, scissioni, subentri 1, Visura attività, albi ruoli e licenze 1, Visura società o enti controllanti 2, Visura pratiche in istruttoria 1, Visura partecipazioni in altre società 2, Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni 2, Fascicolo 10, Copia atti e bilanci 3, Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato 3, Scheda persona con cariche attuali 0, Scheda persona con cariche cessate 0, Scheda persona completa 1, Scheda dati di lavoro 1, Visura contratto di rete 2, SOCIETA DI PERSONE (14) (17) (22) Min: 15.1 Visura ordinaria 3, Visura singoli blocchi informativi: 15.2 Visura informazioni patrimoniali 1, Visura sede e unità locali 1, Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione 1, Visura socie e titolari di altre cariche o qualifiche 1, Visura trasferimenti di rami d azienda, fusioni, scissioni, subentri 1, Visura attività, albi ruoli e licenze 1, Visura società o enti controllanti 2, Visura pratiche in istruttoria 1, Visura partecipazioni in altre società 2, Fascicolo 6, Copia atti 3, Visura informazioni patti sociali, ultimi patti depositati 3, Scheda persona con cariche attuali 0, Scheda persona con cariche cessate 0, Scheda persona completa 1, Scheda dati di lavoro 1, Visura contratto di rete 2,00 Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 18/42

19 16. IMPRESE INDIVIDUALI E ALTRE FORME (14) (17) (25) 16.1 Visura ordinaria 3, Visura singoli blocchi informativi: 16.2 Visura pratiche in istruttoria 1, Visura partecipazioni in altre società 2, Copia atti 3, Scheda persona con cariche attuali 0, Scheda persona con cariche cessate 0, Scheda persona completa 1, Scheda dati di lavoro 1, Visura contratto di rete 2,00 Note Ministeriali 14. E esente dal pagamento del diritto di segreteria l estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import-export (operatori con l estero) e allo stato delle pratiche del Registro delle imprese relativi all impresa della quale è un legale rappresentante. 15. I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di Commercio e non comprendono i costi del servizio telematico. 16. Solo ai fini dell applicazione di tale voce di diritto di segreteria per terminale remoto si devono intendere le associazioni e gli ordini con convenzione nazionale Telemaco. 17. I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite sportello telematico attivato dalla Camera di Commercio della sede o residenza, comprendono i costi del servizio telematico. 18. I diritti si applicano ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in 1. Le visure possono essere richieste: a) allo sportello telematico (Voci: 14, 15, 16, 17, 18, 19); b) da terminale remoto (Voci: 20, 21, 22, 23, 24, 25); c) allo sportello camerale (Voci: 26, 27, 28, 29, 30, 31). Nel primo modo la richiesta avviene collegandosi al sistema informativo della Camera di Commercio tramite Telemaco. Nel secondo modo la richiesta avviene da terminale remoto, collegato al sistema informativo delle Camere di Commercio, messo a disposizione dalla Camera di Commercio presso particolari postazioni ritenute idonee e facilmente raggiungibili dagli utenti (Uffici comunali, Comunità montane, Associazioni di categoria, ecc). Nel terzo modo la richiesta viene fatta direttamente agli sportelli camerali aperti al pubblico. 2. Qualsiasi tipo di visura è sempre e in ogni caso esente da imposta di bollo in quanto priva di ogni valore certificativi e non firmata da alcun funzionario o impiegato che l ha rilasciata. 3. La Scheda persona è il documento che elenca le cariche e le qualifiche ricoperte dalle persone nella società. L importo, a decorrere dal 1 marzo 2007, è stato ridotto da 0,30 a 0,15 euro. 4. La Scheda dati di lavoro è la scheda informativa che può essere estratta dal servizio Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 19/42

20 accomandita semplice, le società in nome collettivo. Le società tra professionisti, le imprese individuali. 19. Si intende per visura ordinaria delle società di capitale il documento composto da: informazioni dello statuto; capitale sociale; sede e unità locali; procedure concorsuali e scioglimenti; amministratori; sindaci; titolari di altre cariche; trasferimento di ramo d azienda;; fusioni / scissioni / subentri attività albi e ruoli; soci e titolari di diritti su quote o azioni. Telemaco in relazione al dato da modificare o da integrare. Viene introdotto il rimborso della Scheda Dati di Lavoro se entro 30 giorni dalla sua richiesta viene presentata, per la stessa impresa, un istanza (pratica) al Registro Imprese. Nel caso di utenti con modalità prepagata (TelemacoPay) l'importo della Scheda Dati di Lavoro viene scalato dal plafond all'atto della richiesta e successivamente riaccreditato dopo la trasmissione della pratica. Gli utenti che utilizzano la modalità a consuntivo troveranno, nella fattura mensile dei diritti di segreteria, le relative voci di addebito e di riaccredito della Scheda. 20. Si intende per fascicolo delle società di capitale il documento composto dalla: visura ordinaria, lo statuto vigente, l ultimo bilancio depositato, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società. 21. Gli importi relativi verranno restituiti automaticamente a seguito dell invio telematico, entro 30 giorni, di un istanza al Registro delle imprese per la medesima impresa. 22. Il diritto si applica alle società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti. 23. Si intende per visura ordinaria delle società di persone il documento composto da: informazioni da patti sociali; informazioni patrimoniali; sede e unità locali; procedure concorsuali e scioglimenti; soci e titolari di altre cariche; trasferimento di ramo d azienda;; fusioni / scissioni / subentri attività albi e ruoli. 24. Si intende per fascicolo delle società di persone documento composto dalla: visura ordinaria, i patti sociali con le modifiche depositate, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 20/42

21 le partecipazioni in altre società. 25. Il diritto si applica alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA. 26. Si intende per visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme il documento composto da: informazioni costitutive; sedi e unità locali; procedure concorsuali e scioglimenti; titolari di cariche; trasferimento di ramo d azienda;; fusioni / scissioni / subentri attività albi e ruoli. 27. La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente Registro delle ditte, ma non iscritte nel Registro delle imprese Si intende per visura storica il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche. 29. Si intende per fascicolo storico il documento composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO TELEMATICO 17. SOCIETA DI CAPITALE (14) (17) (18) (27) 17.1 Visura storica 6, Visura singoli blocchi informativi: 17.2 Visura storia delle modifiche 2, Visura storia dei trasferimenti di quote 3, Visura partecipazioni in altre società storica 3, Visura società o enti controllanti storica 3, Fascicolo storico 11, Visura contratto di rete 3,00 Tuttocamere Camera di Commercio - Diritti di segreteria Tabella A Note e commento Gennaio 2017 Pag. 21/42

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