AVVIA I TUOI PROGETTI STARTUP INNOVATIVE, OPPORTUNITA E STRUMENTI Forlì, 1 dicembre 2015

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1 AVVIA I TUOI PROGETTI STARTUP INNOVATIVE, OPPORTUNITA E STRUMENTI Forlì, 1 dicembre 2015 Startup e PMI innovative: l iscrizione nel registro delle imprese A CURA DI :Maria Giovanna Briganti- Conservatore Registro delle Imprese di Forlì- Cesena

2 Requisiti Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa START-UP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) Sì PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015) Sì Non quotata Residente in Italia o in Paese Ue ma con sede produttiva o filiale in Italia Origine Sì (mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione) Sì Non deve nascere da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (però è ammissibile la start up che acquista i requisiti a seguito di affitto di azienda o di ramo di azienda. Si veda parere MSE 3/09/2015 prot. n ) Sì, ma può quotarsi su una piattaforma multilaterale di negoziazione Sì Deve essere iscritta nel registro delle imprese Quindi non può essere una nuova società Può essere anche una società in precedenza iscritta come start-up innovativa

3 Requisiti Delimitazioni temporali START-UP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) Nuova o attiva da meno di 5 anni (60 mesi) + regime speciale per le società costituite da meno di 4 anni dall'entrata in vigore del DL 179/2012, ovvero: Se la start up è stata costituita dal 20 ottobre 2010 al 18 dicembre 2012, la durata massima dell applicazione della disciplina èdi 4anni, finoal 18dicembre 2016; Se la start up è stata costituita dal 20 ottobre 2009 al 19 dicembre 2010, la durata massima dell applicazione della disciplina èdi 3anni, finoal 18dicembre 2015; Se la start up è stata costituita dal 20 ottobre 2008 al 19 dicembre 2009, la durata massima dell applicazione della disciplina èdi 2anni, finoal 18dicembre Per le società già iscritte ed attive prima del 19/12/2012, i requisiti di start up devono essere posseduti non solo nel momento in cui viene presentata la pratica di iscrizione nella sezione speciale ma anche alla data del 19/12/2012 PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015) Non ci sono delimitazioni temporali, ma deve essere necessariamente attiva.

4 Requisiti START-UP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015) Delimitazioni dimensionali Delimitazioni nell'oggetto sociale Divieto di distribuzione degli utili A partire dal 2 anno di attività, meno di 5 milioni di fatturato annuo (risultante dall ultimo bilancio approvato) In via esclusiva o prevalente, deve afferire alla produzione, sviluppo e commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico Sì (anche in esercizi precedenti) Pmi ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni/attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni) No: si prescinde dalla formulazione dell oggetto sociale No

5 Requisiti START-UP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015) Bilancio certificato No Si, almeno l ultimo bilancio (+ eventuale bilancio consolidato). Occorre certificazione di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili. NB: Il MSE, con note 3/11/2015, prot. n e prot , ha chiarito che: - deve trattarsi di certificazione rilasciata nell ambito di revisione legale e non volontaria (relazione diretta all assemblea che si riunisce per l approvazione del bilancio); -- la certificazione di bilancio deve essere coeva alla approvazione del bilancio stesso (con la sola eccezione delle imprese non tenute all obbligo di certificazione che vi provvedono solo ai fini della iscrizione nella sezione speciale: per queste in sede di prima iscrizione la certificazione non può che essere successiva all approvazione del bilancio, ma va comunque depositata al RI prima della istanza di iscrizione nella predetta sezione speciale)

6 Requisiti START-UP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015) Criteri opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica Almeno 1 su 3 di: Almeno il 15% del maggiore importo tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di R&D (devono risultare dall ultimo bilancio approvato ed essere descritte in nota integrativa; in caso di nuova società vanno autodichiarate dal legale rappresentante). Sono escluse le sole spese per l acquisto e la locazione di beni immobili; Team formato per almeno 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata (personale impiegato a qualsiasi titolo, anche con forme flessibili di impiego. Si veda nota MSE 4/09/2015 prot. n ); Titolare, depositaria o licenziataria di privativa industriale (non vi rientrano i marchi), oppure titolare di software registrato. Il soggetto deve essere l effettivo utilizzatore e non necessariamente l autore (Parere MSE 29/10/2015, prot ); il requisito è valido anche per titolari di domanda di deposito di brevetto, pur non conoscendone l esito (Pareri MSE 29/10/2015 prot e 4/09/2015, prot ) Almeno 2 su 3 di: 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo ed innovazione Team formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata (valgono le stesse considerazioni espresse per le start up) Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato (valgono le stesse considerazioni espresse per le start up)

7 GLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI NEI CONFRONTI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

8 ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE STARTUP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) SÌ: nella sezione speciale delle start up innovative e degli incubatori certificati (pubblicità con effetti costitutivi ai fini dell accesso ai regimi agevolati) utilizzando l apposito codice 027 della modulistica NO nella sezione speciale delle PMI innovative L iscrizione è obbligatoria (trattasi più propriamente di onere), si aggiunge a quella nella sezione ordinaria nel registro delle imprese, ed avviene automaticamente con la presentazione della domanda secondo le specifiche tecniche vigenti (Decreto MSE 22/06/2015) e quindi corredata: - dell autocertificazione del possesso dei requisiti (cod documento D30); - delle informazioni previste dalla legge (quadro 32 della modulistica) PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015) SÌ : nella sezione speciale delle PMI innovative (pubblicità con effetti costitutivi ai fini dell accesso ai regimi agevolati) utilizzando l apposito codice 050 della modulistica NO nella sezione speciale delle start up innovative e degli incubatori certificati NB: è possibile passare dalla sezione delle start up a quella delle PMI innovative senza perdere i benefici compatibili utilizzando l apposito codice della modulistica 070, indicando i motivi del passaggio ed allegando la dichiarazione del possesso dei requisiti (cod. documento D35) L iscrizione è obbligatoria (trattasi più propriamente di onere), si aggiunge alle forme di pubblicità ordinarie, avviene a seguito di presentazione della domanda (Si acquista quindi lo status di PMI innovativa con l iscrizione nel RI.), secondo le specifiche tecniche vigenti, ed è corredata: - dell autocertificazione del possesso dei requisiti (cod documento D35); -delle informazioni previste dalla legge (quadro 32 della modulistica)

9 ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE-le informazioni STARTUP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015) Le informazioni che trovano collocazione nella sezione speciale del registro delle imprese sono quelle relative a: - data e luogo di costituzione, nome ed indirizzo del notaio; - sede principale ed eventuali sedi periferiche; - oggetto sociale; -attività svolta, comprese l attività e le spese di R&D; -elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel RI con autocertificazione di veridicità (in caso di società ad azionariato diffuso e facenti ricorso all equity crowdfunding non vanno indicati i soci che partecipano a titolo di mero investimento- Nota MSE 2/09/2015, prot. n ). Nella autocertificazione vanno indicati i fiducianti (soci effettivi) delle eventuali fiduciarie ed i titolati delle partecipazioni di holding presenti nell elenco soci, se non iscritte nel RI; NB: Se sono variati i soci rispetto a quanto risulta nel RI oppure se non è mai stato depositato un elenco soci (es: soc. cooperative), occorre anche presentare il mod. S ove indicare i soci in senso formale. Le informazioni che trovano collocazione nella sezione speciale del registro delle imprese sono quelle relative a: - ragione/denominazione sociale e codice fiscale; - data e luogo di costituzione, nome ed indirizzo del notaio; - sede principale ed eventuali sedi periferiche; - oggetto sociale; -attività svolta, comprese l attività e le spese di R&D ed innovazione; - elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel RI, e agli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce (in caso di società quotate in mercati ristretti con capitale polverizzato vanno comunicate le risultanze effettive del libro soci, aggiornate in occasione degli eventi salienti della vita sociale- Nota MSE 2/09/2015, prot. n ; non vanno inoltre indicati, in caso di società ad azionariato diffuso e facenti ricorso all equity crowdfunding, i soci che partecipano a titolo di mero investimento); NB: Se sono variati i soci rispetto a quanto risulta nel RI oppure se non è mai stato depositato un elenco soci (es: soc. cooperative), occorre anche presentare il mod. S ove indicare i soci in senso formale.

10 ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE REGISTRO IMPRESE- le informazioni STARTUP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015) - l elenco delle società partecipate; - indicazione dei curricula dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa (quindi no soci amministratori che non svolgano anche attività lavorativa), con esclusione di eventuali dati sensibili; - indicazione dell esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; - ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL (estremi deposito- solo per imprese già operative); - elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale - l elenco delle società partecipate; - l indicazione dei curricula dei soci e del personale che lavora nella PMI innovativa, con esclusione di eventuali dati sensibili (quindi no soci amministratori che non svolgano anche attività lavorativa); - indicazione dell esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; - notizia in merito all ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; - elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale; - numero dei dipendenti (al momento di presentazione della domanda); - sito internet.

11 INFORMATIVA PERIODICA STARTUP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) aggiornamento semestrale (Mod S2 riquadro 32), sia in caso di modifica delle informazioni già comunicate (vanno indicate solo le informazioni aggiornate), sia in caso di conferma Secondo l interpretazione del MSE con circolare n del 29 agosto 2014: - il 1 adempimento va effettuato entro 6 mesi dalla iscrizione nella sezione speciale; - a partire dal 2 adempimento le scadenze per la denuncia semestrale sono uniformate rispettivamente al 30 giugno o al 31 dicembre di ciascun anno. Inoltre la dichiarazione che scade nel semestre successivo alla chiusura dell esercizio sociale può essere effettuata unitamente all attestazione annuale del mantenimento dei requisiti ex comma 15 NB: Qualora in corso d anno mutino i requisiti che consentono la permanenza nella sezione speciale, questi devono essere verificati continuativamente e vanno subito denunciati al RI attraverso l informativa periodica: in caso di modifica rilevante la denuncia va fatta subito senza attendere il termine massimo semestrale (nota MSE 3/11/2015 prot. n ) I predetti adempimenti si aggiungono a quelli ordinariamente previsti nei confronti del RI (es: variazione compagine sociale) PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015) aggiornamento annuale, il 30 giugno (Mod S2 riquadro 32 ) sia in caso di modifica delle informazioni già comunicate (vanno indicate solo le informazioni aggiornate), sia in caso di conferma L informativa annuale può essere effettuata unitamente all attestazione annuale del mantenimento dei requisiti. I predetti adempimenti si aggiungono a quelli ordinariamente previsti nei confronti del RI (es: variazione compagine sociale)

12 DICHIARAZIONE MANTENIMENTO REQUISITI STARTUP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) dichiarazione annuale: va resa a partire dall anno successivo a quello di iscrizione. (Mod S2 riquadro 32 + modello dichiarazione firmato digitalmente dal legale rappresentante codificato con codice D30). A) confermativa B) denuncia di variazione dei requisiti La data da valorizzare per la conferma dei requisiti coincide con quella di deposito al registro delle imprese. Termine: entro 30 giorni dall approvazione del bilancio e comunque non oltre 6 mesi dalla chiusura dell esercizio. NB: la conferma del possesso dei requisiti può avvenire solo in presenza di un bilancio regolarmente approvato la dichiarazione può essere resa solo successivamente o contestualmente- al deposito del bilancio nel RI (Nota MSE 11/09/2015, prot. n ). La mancata presentazione della dichiarazione annuale comporta la cancellazione dalla sezione speciale del RI e la perdita dei benefici di legge PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015) dichiarazione annuale: va resa a partire dall anno successivo a quello di iscrizione. (Mod S2 riquadro 32 + modello dichiarazione firmato digitalmente dal legale rappresentante codificato con cod. D35). A) confermativa B) denuncia di variazione dei requisiti La data da valorizzare per la conferma dei requisiti coincide con quella di deposito al registro delle imprese. Termine: entro 30 giorni dall approvazione del bilancio e comunque non oltre 6 mesi dalla chiusura dell esercizio. NB: L approvazione, la certificazione ed il deposito del bilancio (con relativa certificazione) nel registro delle imprese sono presupposti necessari anche per il deposito della dichiarazione di conferma dei requisiti La mancata presentazione della dichiarazione annuale comporta la cancellazione dalla sezione speciale del RI e la perdita dei benefici di legge Anche la mancata certificazione contestuale al bilancio comporta la cancellazione immediata dalla sezione speciale senza possibilità di proroghe o remissioni intermine (Circolare MSE 3/11/2015 n.3683).

13 CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE STARTUP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) A) Volontaria: su istanza (si veda parere MSE 19/01/2015, prot. n 6064); anche per passaggio alla sezione delle PMI innovative (cod. 070) B) per perdita dei requisiti o decorso del termine massimo: d ufficio; ammissibile anche l istanza di parte PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015) A) Volontaria: su istanza B) per perdita dei requisiti: d ufficio; ammissibile anche l istanza di parte

14 BOLLI E DIRITTI STARTUP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015) Esonero da imposta di bollo e diritti di segreteria per qualsiasi adempimento RI. Si applicano, però, bolli e diritti ordinari per l istanza di iscrizione nell albo nazionale delle cooperative; parimenti scontano bolli e diritti anche le cessioni di quote di start-up in quanto trattasi di atti tra soggetti diversi dalla società. Esonero dal pagamento del diritto annuo dal momento dell iscrizione nella sezione speciale. Il diritto annuo è dovuto a partire dall anno in cui la società perde i requisiti. Va inoltre tenuto presente che l esonero è limitato al solo ramo di azienda (ossia alla sola UL o sede secondaria) che effettivamente svolge l attività inerente e non si estende all intera società se la stessa volge attività diverse Esonero da imposta di bollo fino ad un massimo di 5 anni; diritti di segreteria ordinariamente previsti: 90,00 ( 45 se cooperativa sociale); Applicazione del diritto annuo secondo la disciplina ordinaria

15 NUOVE OPPORTUNITA PER LE START-UP INNOVATIVE E PROGETTI DI SISTEMA IN CANTIERE IL TAG AUTODESCRITTIVO Viene data alla start up innovativa l opportunità di esprimere in modo immediatamente percepibile ed accattivante la propria essenza e di darne pubblicità all esterno, mediante inserimento nel proprio fascicolo elettronico di ulteriori informazioni che non trovano collocazione in altre sezioni della banca dati del registro delle imprese/rea. In particolare è possibile presentare la propria società e fornire una descrizione sintetica dell attività effettivamente svolta secondo una terminologia non giuridico-economica, ma di natura sostanzialmente fattuale ed operativa. Tali informazioni dall 11 novembre vengono rese pubbliche anche mediante il popolamento sul sito di #ltalyfrontiers, la nuova piattaforma istituzionale per le startup e le PMI innovative italiane progettata in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con Unioncamere, consultabile anche in inglese, ed aperta a tutti. La piattaforma web prevede che per ogni startup o PMI innovativa sia disponibile una vetrina di dettaglio articolata in due sezioni: - una che presenta le informazioni ufficiali del Registro Imprese; - l altra contenente le informazioni inserite direttamente dal legale rappresentante dell azienda che le ha sottoscritte con firma digitale.

16 NUOVE OPPORTUNITA PER LE START-UP INNOVATIVE E PROGETTI DI SISTEMA IN CANTIERE IL MODELLO STANDARD TIPIZZATO E in arrivo il decreto del MSE per la costituzione e la modifica dell atto costitutivo di start-up innovative senza l intervento del notaio (attuativo dell art. 4 comma 10-bis del D.L. 24 gennaio 2015, n.3 convertito nella Legge 24 marzo 2015, n. 33), aventi le seguenti caratteristiche: si compilerà con una procedura telematica guidata; recherà la firma digitale dei soci; verrà trasmesso al registro delle imprese mediante una pratica di comunicazione unica Permarrà la facoltà di ricorrere al notaio per l inserimento di particolari condizioni e clausole negli atti costitutivi.

17 DOVE REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI E LE GUIDE AGLI ADEMPIMENTI - SITO - SITO Accessibili anche dal sito istituzionale della camera di Accessibili anche dal sito istituzionale della camera di commercio di Forlì-Cesena nella sezione informazioni ed assistenza

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