DI POLIZIA MORTUARIA

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1 COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE PROVINCIA DI ANCONA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA (approvato con atto C.C. n. 35 del 26/06/2012)

2 I N D I C E TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Riferimenti normativi Articolo 2 Oggetto Articolo 3 Atti a disposizione del pubblico Articolo 4 Competenze Articolo 5 Responsabilità Articolo 6 Servizi gratuiti e a pagamento CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI Articolo 7 Depositi di osservazione e obitori CAPO III FERETRI Articolo 8 Deposizione della salma nel feretro Articolo 9 Verifica e chiusura di feretri Articolo 10 Feretri per inumazioni, tumulazione, cremazione e trasporti Articolo 11 Fornitura gratuita di feretri Articolo 12 Piastrina di riconoscimento CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI Articolo 13 Modalità del trasporto e percorso Articolo 14 Esercizio del trasporto funebre ed attività funebre Articolo 15 Trasporti gratuiti e a pagamento Articolo 16 orari dei trasporti Articolo 17 Norme generali per i trasporti Articolo 18 - Riti religiosi Articolo 19 Trasferimento di salme senza funerale Articolo 20 Morti per malattie infettive-diffusice o portatori di radioattività Articolo 21 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 2

3 Articolo 22 Trasporto di cadavere a seguito morte accidentale Articolo 23 Trasporto di salma a richiesta dei privati Articolo 24 - Trasporti all estero e dall estero Articolo 25 Trasporto di ceneri e resti Articolo 26 Rimessa e sosta delle auto funebri TITOLO II CIMITERI CAPO I CIMITERI Articolo 27 Cimiteri Articolo 28 Disposizioni generali vigilanza Articolo 29 Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali Articolo 30 orario Articolo 31 Disciplina dell ingresso Articolo 32 Divieti speciali Articolo 33 Riti funebri Articolo 34 Epigrafi, ornamenti e decorazioni sulle lapidi dei loculi CAPO II PIANO REGOLATORE GENERALE Articolo 35 Piano regolatore Disposizioni generali Articolo 36 Piano regolatore cimiteriale Articolo 37 Sepolcri privati fuori dai Cimiteri CAPO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI Articolo 38 Inumazioni Articolo 39 Cippo Articolo 40 Tumulazioni Articolo 41 Deposito provvisorio in loculi comunali o in sepolture private Articolo 42 Esumazioni ordinarie Articolo 43 Esumazioni straordinarie Articolo 44 Estumulazioni Articolo 45 Oggetti da recuperare Articolo 46 Ricognizione CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 3

4 CAPO V CREMAZIONE Articolo 47 Modalità per il rilascio dell autorizzazione alla cremazione Articolo 48 Urne cinerarie Articolo 49 Disposizioni in materia di dispersione delle ceneri TITOLO III CONCESSIONI CAPO I TIPOLOGIE ED USO DELLE SEPOLTURE Articolo 50 Sepolture private Articolo 51 Durata delle concessioni Articolo 52 Modalità di concessione di loculi e celle ossario Articolo 53 Modalità di concessione di sepolture private (aree cimiteriali, edicole a schiera, colonne di loculi ecc.) Articolo 54 Costruzione delle opere Termini Articolo 55 Uso delle sepolture private Articolo 56 Salme appartenenti a Ordini religiosi Articolo 57 Manutenzione sepolture private CAPO II DIVISIONE, SUBENTRO, RINUNCE Articolo 58 Divisione, subentri, rinunce Articolo 59 Rinuncia a concessione di sepolture individuali, aree libere e/o con parziale e/o totale costruzione Articolo 60 Revoca concessioni di aree e manufatti Articolo 61 Morte del concessionario, decadenza della concessione di aree e manufatti Articolo 62 Estinzione della concessione TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI Articolo 63 Accesso al cimitero da parte delle imprese Articolo 64 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri Articolo 65 Recinzione di aree Materiali di scavo Orario di lavoro CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI 4

5 Articolo 66 Funzioni e licenza Articolo 67 Divieti TITOLO V SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE CAPO I Articolo 68 Oggetto del servizio Articolo 69 Gestione del servizio Articolo 70 Richiesta e durata del servizio Articolo 71 Esecuzione dei lavori di allaccio Articolo 72 Tariffe Articolo 73 Inadempienze Articolo 74 Divieti Articolo 75 Sospensioni e interruzioni della fornitura TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I DISPOSIZIONI VARIE Articolo 76 Assegnazione gratuta di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti Articolo 77 Schedario dei defunti Articolo 78 Scadenzario delle concessioni Articolo 79 Disposizioni transitorie e finali Articolo 80 - Cautele 5

6 TITOLO I DISPISIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Riferimenti normativi Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 9/07/2002, del D.P.R. n. 254 del 10/07/2003, della Legge regionale n. 3 del 01/02/2005 e del Regolamento Regionale di attuazione 09/02/2009 n. 3. A tali normative occorre fare riferimento per tutto quanto non previsto. Articolo 2 Oggetto Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali e impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e di manufatti destinati a sepoltura privata, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri, sul servizio di illuminazione lampade votive e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Articolo 3 Atti a disposizione del pubblico Presso gli uffici comunali e nel cimitero sono tenuti a disposizione di chiunque ne abbia interesse: a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (registro delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni e delle variazioni) cronologicamente aggiornato dagli addetti; b) copia del presente regolamento comunale; c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285); d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241. E inoltre tenuto ben visibile al pubblico l orario di apertura e chiusura del cimitero. 6

7 Articolo 4 Competenze Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio, ai sensi dell art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n Concorrono all esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell Ufficio Tecnico per la parte tecnica e il Responsabile dell Ufficio di Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonchè a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L. Articolo 5 Responsabilità Il Comune cura che all interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose; non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l uso diverso dal consentito di strumenti a disposizione del pubblico. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale. Articolo 6 Servizi gratuiti e a pagamento Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e precisamente: a) la visita necroscopica; b) il trasporto di cadaveri dal luogo del decesso alla camera mortuaria del Cimitero su ordine dell autorità giudiziaria; c) l inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all esumazione ordinaria, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune; d) l esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari; e) le estumulazioni per scaduto termine di concessione e qualora vi sia disinteresse da parte degli aventi diritto, 7

8 f) la deposizione delle ossa in ossario comune, g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune ove esistente; h) l inumazione di arti anatomici chiesta dall Azienda Sanitaria Locale. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Servizi Sociali secondo le modalità previste dal regolamento comunale per l erogazione dei servizi sociali. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l assenza permanente di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura entro 5 giorni dal decesso. Qualora, successivamente alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l eventuale fornitura gratuita del feretro o l eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall avvio del procedimento conseguente all accertamento degli atti di interesse per la salma. Per familiari, ai fini dell applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre disposizioni del regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato. Tutte le operazioni cimiteriali a richiesta sono sottoposte al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Municipale. Qualora tale deliberazione non venga adottata, si intendono confermate le tariffe previgenti. Ove la legge muti l individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare. CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI Articolo 7 Depositi di osservazione e obitori Il Comune provvede al deposito di osservazione e all obitorio in locali idonei nell ambito del cimitero, presso la camera mortuaria di cui il cimitero deve essere dotato ai sensi dell art. 64 del D.P.R. n. 285/1990. L ammissione nel deposito di osservazione o nell obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l intervento del servizio di recupero e 8

9 trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall Autorità Giudiziaria anche per mezzo della Polizia Giudiziaria. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l accesso alle persone non autorizzate. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L., nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 e succ. mod. e int. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. Nel caso che il deposito di osservazione e l obitorio siano istituiti al di fuori dell ambito del Cimitero o siano inesistenti, il Comune stipulerà apposita convenzione con l ente o Istituto gestore. CAPO III FERETRI Articolo 8 Deposizione della salma nel feretro Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 11. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Se la morte è dovuta a malattiva infettiva-diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Articolo 9 9

10 Verifica e chiusura di feretri La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico all uopo incaricato, vigile e controlla l applicazione della norma di cui all art. 11. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall A.S.L. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, il corretto confezionamento per il trasporto, nonché l identificazione del cadavere. Articolo 10 Feretri per inumazioni, tumulazione, cremazione e trasporti La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione: -il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice cc.) -le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3 -la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all art. 75 del D.P.R n. 285; -i feretri di salme tumulate ai sensi del successivo articolo 11, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b) per tumulazione: -la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l una in legno (preferibilmente esterna) l altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all art. 30 del D.P.R n c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all estero o dall estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o di pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché agli art. 27, 28, 29 del D.P.R n. 285 qualora il trasporto sia per o dall estero. d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100Km: è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell art. 30, punto 5 del D.P.R n e) Cremazione: -la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per i trasporti interni al Comune di decesso; -la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso; -la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. I trasporti di salme di persone morte per malattiva infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l una di legno e l altra di metallo ermeticamente chiusa 10

11 mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti. La regolarità della cassa e del suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 9. Per le inumazioni non è consentito l uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall estero o da altro Comune e per i quali sussiste l obbligo della doppia cassa di metallo, questa dovrà preferibilmente collocata all esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all interno del feretro, prima di procedere all inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditura di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell A.S.L. o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo. Nella inumazione l impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n Per la cremazione è consentito solo l uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell introduzione nel forme, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo). Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l obbligo della doppia cassa di cui all art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l utilizzo di materiale biodegradabile da porre all interno della cassa di legno, purchè autorizzato dal ministero della Sanità che ne garantisca la impermeabilità per il periodo necessario al trasporto. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del propri coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. E consentita l applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. 11

12 Articolo 11 Fornitura gratuita di feretri Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose e per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purchè siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del servizio, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali. Articolo 12 Piastrina di riconoscimento Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI Articolo 13 Modalità del trasporto e percorso Gli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco (Art. 22 D.P.R. 285/90), con particolare riguardo a: a) orari di svolgimento dei trasporti funebri; b) orari di arrivo ai cimiteri; c) giorni di sospensione dell attività funebre. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, b) il tragitto alla chiesa, al luogo di culto comunque denominato o al luogo dove si svolgono le esequie, c) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 12

13 Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si deve lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della AUSL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, all occorrenza ne riferisce al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità. Articolo 14 Esercizio del trasporto funebre ed attività funebre Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall uno all altro di questi luoghi, mediante l utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest ultimo e il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10., n. 285, dai vigenti regolamento locali di igiene ei Polizia mortuaria e nell ambito del comunale dalle seguenti norme regolamentari. L ASL vigila e controlla ai fini igienici e sanitaria, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari. Per attività funebre si intende il servizio finalizzato allo svolgimento in forma congiunta delle seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d affari di cui all art. 115 del RD773/81 b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale Il servizio di trasporto funebre e l attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. L impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall art.385 del codice penale e come modificato dalla legge n. 86 Articolo 15 Trasporti gratuiti e a pagamento 13

14 I trasporti funebri sono: a) gratuiti a carico del Comune, per le salme di persone indigenti, sconosciute, abbandonate, come individuate nel precedente articolo 6. b) a pagamento in ogni altro caso. Articolo 16 Orari dei trasporti I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Il Responsabile del Servizio di Stato Civile potrà fissare l ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l ordinanza sindacale di cui al 1^ comma e con l organizzazione degli orari delle sepolture da effettuarsi nel cimitero. Articolo 17 Norme generali per i trasporti In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all art. 8 del presente regolamento. Il feretro è preso in consegna dall incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. L incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato. Il corteo funebre, di norma, dopo la funzione religiosa o l elogio funebre, si dirige celermente al cimitero di destinazione. Il Sindaco può autorizzare speciali onoranze o tragitti diversi da quelli consentiti. Il trasporto interno al cimitero comunale è considerato trasferimento interno di spoglia mortale ed è eseguito a cura del Comune con spese a carico dei richiedenti il trasporto. Articolo 18 Riti religiosi I ministri dei culti riconosciuti dallo stato italiano, intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. Articolo 19 Trasferimento di salme senza funerale Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le 14

15 caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall esterno. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell ASL, può autorizzare il trasporto all interno dell abitazione o, in casi eccezionali al luogo di speciali onoranze, i predetti trasferimenti, antecedenti al funerale sono eseguiti in forma privata con l esclusione di quello di cui al primo comma. Il trasferimento di salme per autopsie, per consegna gli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l impiego del mezzo di cui al primo comma. Articolo 20 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene Pubblica dell ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, lo stesso dirigete detterà le opportune istruzioni affinchè il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all art. 6 anche prima che si trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l inumazione, la tumulazione, o la cremazione. E consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidermica della malattia che ha causato la morte. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica del ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto,ai trattamenti ed alla destinazione. Articolo 21 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Il trasporto di salme, di cadaveri, di resti mortali, di ossa o di urne cinerarie al Cimitero di un altro Comune è autorizzato dall Ufficio di Stato Civile a domanda degli interessati. La richiesta deve essere corredata da apposita dichiarazione di tutti gli aventi titolo sulla salma. Tuttavia, in caso di concorrenza di più parenti prossimi nello stesso grado, è data facoltà ad uno solo di essi, il quale se ne assume tutte le responsabilità, di dichiarare che tutti i parenti di pari grado sono a conoscenza e acconsentono a far eseguire l operazione cimiteriale oggetto della richiesta. Le misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di urne cinerarie, di ossa umane o di resti mortali a esse assimilabili. 15

16 Le ossa umane, i resti mortali a esse assimilabili o le ceneri devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco chiusa con saldatura e recante nome e cognome del defunto, oppure, se questi sono sconosciuti, deve indicare il luogo e la data di rinvenimento. E ammesso l impiego di contenitori di altro materiale quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti. L autorizzazione al seppellimento è rilasciata dall ufficiale dello Stato Civile. All autorizzazione al trasporto è allegata la certificazione dell Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico delegato, relativa alla verifica sull idoneità del feretro alla sepoltura e al trasporto nonché sull identificazione del cadavere. Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. Le salme provenienti da altro Comune, nel caso in cui non siano richieste speciali onoranze all interno del territorio del Comune, sono trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano. Il trasporto di cadavere ad altro Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito è autorizzato con unico provvedimento dall Ufficio di Stato Civile. Articolo 22 Trasporto di cadavere a seguito morte accidentale In caso di decesso sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), il Comune di Belvedere Ostrense è tenuto a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune stesso come deposito di osservazione o obitorio presso il Cimitero. Qualora la Pubblica Autorità disponga l avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito dalle imprese che abitualmente esercitano l attività funebre nel territorio comunale, secondo il criterio della turnazione, con connessi oneri a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto. Il trasporto è disposto dalla Pubblica Autorità mediante il rilascio di una copia dell autorizzazione all incaricato del trasporto e una copia della stessa al Responsabile del servizio di custodia. Nel caso che la Pubblica Autorità certifichi il suo disinteresse all ispezione cadaverica, cioè quando non esista indizio o sospetto di reato, il cadavere deve essere rimosso a cura dell impresa di onoranze funebri incaricata, acquisita la documentazione sanitaria attestante l intervenuto decesso. Gli oneri conseguenti sono a carico dei familiari del 16

17 defunto qualora la salma sia trasferita in luoghi diversi dalla Camera mortuaria del Cimitero. Articolo 23 Trasporto di salma a richiesta dei privati Qualora il decesso avvenga in luogo pubblico o in abitazioni o in locali dichiarati antigienici dall A.S.U.R. le salme sono trasportate, sia su richiesta dei familiari che per disposizione del Sindaco o dell Autorità Giudiziaria, per l osservazione o per l esecuzione del riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento, presso l obitorio comunale sito presso il Cimitero, o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. A richiesta dei familiari le salme possono essere trasportate, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso, alla sala del commiato, ove esistente, oppure alla abitazione propria o dei familiari. In tali ipotesi il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Durante il trasporto la salma è posta in contenitore impermeabile non sigillato al fine che non siano ostacolate eventuali manifestazioni di vita. Gli oneri relativi sono a carico dei richiedenti. Articolo 24 Trasporti all estero e dall estero Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del , approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle dici agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all art. 25 del regolamento precitato. Articolo 25 Trasporto di ceneri e resti Il trasporto fuori Comune, oppure da o per l estero, di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. 17

18 Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto, o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 48. Articolo 26 Rimessa e sosta delle auto funebri Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione. L idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda Sanitaria Locale salva la competenza dell Autorità di P.S. e del servizio antincendi. 18

19 TITOLO II CAPO I CIMITERI Articolo 27 Cimiteri Ai sensi dell articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n e succ.modif., il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale. All interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione di resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, compresi gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza. Articolo 28 Disposizioni generali vigilanza E vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dai cimiteri, salvo le autorizzazioni di cui all articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n e succ. modif., e agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n L ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime., ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale autorizzato dal Comune.Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n L Azienda sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e dei trasporti funebri proponendo al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio. 19

20 Articolo 29 Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti mortali, le ceneri e le parti anatomiche di persone ovunque decedute. Articolo 30 Orario Il cimitero è aperto al pubblico con il seguente orario: nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio dalle ore 07,00 alle ore 17,00 nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 07,00 alle ore 20,00. L entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell orario. E data facoltà al Responsabile del servizio di apportare modifiche all orario di apertura al pubblico. Articolo 31 Disciplina dell ingresso Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. E vietato l ingresso: a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone non vedenti; b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni in ogni caso in contrasto con il carattere del cimitero; c) a coloro che intendono svolgere all interno del cimitero attività di questua; Articolo 32 Divieti speciali Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie: a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; b) entrare con veicoli a motore non autorizzati; c) introdurre oggetti irriverenti; d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi; e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, accumulare neve sui tumuli; f) danneggiare aiuole, alberi, imbrattare lapidi o muri; g) posizionare vasi di fiori e lumi di cera sui marciapiedi antistanti i colombari, tranne che nel periodo dal 25 ottobre al 31 dicembre, tenuto conto delle usanze inerenti la commemorazione dei defunti; 20

21 h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari; i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di custodia e l assenso dei familiari interessati; l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d uso; m) assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio di custodia; Chiunque tenesse nell interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal responsabile di custodia, diffidato a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all autorità giudiziaria. Articolo 33 Riti funebri All interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti. Articolo 34 Epigrafi, ornamenti e decorazioni sulle lapidi dei loculi La luce votiva e il vaso portafiori dovranno essere posizionati rispettivamente a destra e a sinistra, della lapide, in modo da creare una simmetria con gli altri loculi ed evitare lo sgocciolamento dell acqua sulle lampade stesse. Le epigrafi dovranno essere contenute nello specchio d apertura della lapide e non dovranno essere occupati gli spazi circostanti di separazione dei loculi attigui. L epigrafe dovrà contenere il nome e cognome del defunto, l anno di nascita e del decesso. Tale epigrafe potrà contenere altre indicazioni o decorazioni previa approvazione dell Ufficio competente. I materiali per le iscrizioni, per le cornici porta-foto, per i vasi, per i lumi o altri elementi decorativi, dovranno essere in armonia con il manufatto e/o il blocco di riferimento. (Sono vietati colori decisi quali nero, verde, rosso ecc. e l uso dell acciaio inox). Gli ornamenti di fiori freschi devono essere tolti appena avvizziti, a cura di chi li ha impiantati o deposti. Nel caso in cui i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio dispone la loro rimozione o l estirpazione e provvede per la loro distruzione. 21

22 CAPO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Articolo 35 Piano Regolatore - Disposizioni generali L articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10/09/1990 stabilisce che i cimiteri devono avere campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali e fissa le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l ordine d impiego e le misure delle fosse. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree e opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel comune, esclusi unicamente i cimiteri militari, l ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n Articolo 36 Piano regolatore cimiteriale Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell arco di almeno 20 anni, includendo anche eventuali cimiteri particolari esistenti nel comune. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell Azienda sanitaria locale. Nella elaborazione del piano si deve tener conto: a) dell andamento medio della mortalità nell area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti; b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati; e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni; 22

23 f ) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro; g) di ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: a) campi di inumazione; b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie; c) tumulazioni individuali (loculi); d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale,colonne di loculi); e) aree destinate alla dispersione delle ceneri; f) cellette ossario; g) nicchie cinerarie; h) ossario comune; i) cinerario comune. l) Camera mortuaria m) Obitorio La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata. Gli spazi tra le sepolture private di cui alla lettera b) del comma precedente, al fine di facilitarne la pulizia, potrà essere lastricato con lastre di breccia lavata o altro materiale adeguato, posizionate a cura e spese dei concessionari interessati. Il piano regolatore cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite le misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori a un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25 di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90 pari a 13 centimetri. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore a un parallelepipedo con il lato più lungo di m. 0,70 di larghezza m.0,30 e di altezza m. 0,30. Ogni cinque anni il Comune è tenuto a riesaminare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, del cimitero esistente nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale. Articolo 37 23

24 Sepolcri privati fuori dai Cimiteri E possibile, al di fuori dell area cimiteriale, ai sensi degli artt. 101 e seguenti del D.P.R. 285 del 10/09/1990, la costruzione di cappelle private purchè contornate da un area di rispetto, previo parere dell ASUR e dell ARPAM secondo le rispettive competenze (Legge regionale n.3 del 1/02/2005 e Regolamento di attuazione n. 3 del 09/02/2009). CAPO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI Articolo 38 Inumazioni Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta altra sepoltura; b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione. A richiesta è possibile eseguire trattamenti enzimatici per favorire la mineralizzazione della salma. Articolo 39 Cippo Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Il cippo avrà applicata una targhetta in ottone con l indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. Sarà a carico del privato l eventuale apposizione di foto. Il responsabile del servizio di custodia provvederà alla rimozione di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., collocati fuori dalle aree concesse o che coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. Articolo 40 Tumulazioni Sono a tumulazione le sepolture di feretri, di cassette per resti mortali o ossa e urne cinerarie in opere murarie loculi, cellette, edicole a schiera, tombe private - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, come risulta espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato. 24

25 Le richieste di tumulazione in edicole a schiera e tombe private devono essere corredate da apposita dichiarazione del concessionario della sepoltura o da tutti gli aventi titolo. Tuttavia, in caso di concorrenza di più parenti prossimi nello stesso grado al concessionario, è data facoltà a uno solo di essi, il quale se ne assume tutte le responsabilità, di dichiarare che tutti i parenti di pari grado più prossimi al concessionario sono a conoscenza e acconsentono a far eseguire l operazione cimiteriale oggetto della richiesta. Nei loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocate, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, fino al quarto grado in linea retta ascendente e discendente, marito e moglie, fratelli rispetto al beneficiario del loculo stesso e il convivente more uxorio, purché la convivenza risulti anagraficamente al momento del decesso del convivente. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento. Articolo 41 Deposito provvisorio in loculi comunali o in sepolture private A richiesta degli aventi titolo sulla salma, eccezionalmente, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena e illimitata disponibilità del Comune, a seguito di autorizzazione rilasciata dall Ufficio cimiteriale e previo pagamento del canone stabilito. La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi: a) per coloro ai quali è stata già concessa un area cimiteriale allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; b) per coloro che devono eseguire lavori di ripristino (sopraelevazione, ampliamento ecc) di sepolcri privati, specificando già in fase di istruttoria della pratica che alla fine dei lavori le salme, i resti mortali, ecc. dovranno essere ricollocati nel sepolcro in cui erano già tumulati; c) per coloro che hanno ottenuto la concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, non ancora agibile. d) per il periodo necessario a rendere disponibili alla tumulazione definitiva loculi già concessi, mediante estumulazione con riduzione delle salme se ciò è consentito dal presente regolamento e dalle vigenti leggi in materia. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell ufficio, limitatamente al periodo previsto per l ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 48 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 72 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione, le frazioni di semestre sono computate come semestre intero. Tale canone non dovrà essere versato nel caso in cui la tumulazione avvenga in loculo o ossario concesso ad altra famiglia. 25

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