L acquisto di obbligazioni societarie effettuato dal coniuge in comunione legale con i proventi della propria attività professionale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "L acquisto di obbligazioni societarie effettuato dal coniuge in comunione legale con i proventi della propria attività professionale"

Transcript

1 FAMIGLIA / REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI L acquisto di obbligazioni societarie effettuato dal coniuge in comunione legale con i proventi della propria attività professionale Il possibile utilizzo dei proventi dell attività separata del coniuge in comunione legale. Chiara Caramaschi, Avvocato Possibilità di utilizzare i proventi dell attività separata del coniuge in comunione legale e, in particolare, si considera la sorte dell acquisto di titoli di credito obbligazionari effettuato singolarmente dal coniuge utilizzando i proventi della propria attività professionale. IL CASO I coniugi Tizio e Caia sono sposati in regime di comunione legale dei beni. In costanza di matrimonio, Tizio sottoscrive delle obbligazioni al portatore emesse da una società per azioni per un valore nominale molto elevato: per effettuare tale operazione, egli utilizza esclusivamente i proventi del proprio lavoro di libero professionista. Successivamente, Tizio dichiara di aver smarrito il certificato obbligazionario, ottenendo dalla s.p.a. un duplicato dello stesso per un valore nominale superiore all importo versato, avendo egli dichiarato di volere reinvestire gli interessi maturati. Sennonché, la moglie Caia si presenta presso la società emittente con l originale del certificato e chiede la restituzione del capitale ed il pagamento dei relativi interessi. Il problema che si pone, oggetto di una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., Sez I, 9 ottobre 2007, n ) riguarda dunque a chi spetti il rimborso del capitale e degli interessi relativi all operazione effettuata da Tizio. Da una parte, infatti, Tizio ritiene che l investimento ed i suoi proventi spette- GENNAIO 2008 IL CIVILISTA 71 CIVILISTA ultimo.indb 71 19/12/

2 FAMIGLIA / REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI PUNTI RILEVANTI 1 Tra i coniugi vige il regime di comunione legale dei beni. 2 Gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, in costanza di matrimonio rientrano immediatamente ed automaticamente nella comunione dei beni. PUNTI CONTROVERSI 1 Utilizzo dei proventi dell attività professionale separata del coniuge: esistenza di vincoli legali di destinazione. 2 Nozione di acquisto compiuto da un coniuge. 3 I proventi dell attività separata di ciascun coniuge, invece, non ricadono immediatamente in comunione, bensì costituiscono la c.d. comunione de residuo. 4 Le obbligazioni emesse da una società per azioni sono titoli di credito di massa che fruttano interessi periodici, fissi o indicizzati. 3 La natura dell operazione di sottoscrizione di obbligazioni societarie compiuta da Tizio. 4 La posizione di Caia. rebbero a lui solo, essendo rappresentativi di diritti di credito che per la loro natura relativa e personale non possono cadere immediatamente nella comunione legale, bensì nella sola c.d. comunione de residuo, vale a dire quella comprendente, al momento dello scioglimento della comunione, i proventi delle attività separate ed i frutti dei beni personali di ciascun coniuge, qualora siano stati percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione. Dall altra, invece, Caia sostiene che l intera somma investita in obbligazioni sia di pertinenza di entrambi i coniugi, in quanto ricadente nella comunione legale, trattandosi di acquisto effettuato in costanza di matrimonio da uno dei due coniugi. TRATTAZIONE Prima di procedere all esame dei diversi punti che attengono al problema evidenziato, è necessario ricordare brevemente che il nostro ordinamento disciplina il regime di comunione legale dei beni tra i coniugi ponendo in essere una distinzione tra i beni che ricadono immediatamente nella comunione, in quanto oggetto di un operazione di acquisto compiuta - anche separatamente - da coniugi e altri beni che, invece, rimangono di pertinenza del rispettivo titolare e divengono comuni, nella misura in cui non sono stati consumati, solo al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione (c.d. comunione de residuo). Alla luce di questa distinzione, appare immediatamente evidente che la risoluzione del problema esaminato risiede nella qualificazione dell operazione effettuata dal marito Tizio. Il Codice civile, nell individuazione dell oggetto della comunione, vale a dire delle singole specie di diritti che ricadono nella comunione legale immediata, utilizza infatti una terminologia che si è rivelata nel corso degli anni inadeguata a ricomprendere la varietà dei rapporti giuridici che il coniuge può instaurare nel corso della vita coniugale, in quanto non fa alcun riferimento né alla loro fonte costitutiva (contratti o acquisti a titolo originario), né alla loro struttura (diritti di proprietà o di credito), né alla natura del bene acquistato (mobile, immobile, titolo di credito). Qualora la sottoscri- RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 177 C.C. Oggetto della comunione. Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. 72 IL CIVILISTA GENNAIO 2008 CIVILISTA ultimo.indb 72 19/12/

3 zione delle obbligazioni societarie sia qualificabile a tutti gli effetti come acquisto di beni mobili, ai sensi della lett. a) dell art. 177 c.c., l operazione ricadrà immediatamente nella comunione legale, per cui sia il capitale investito in obbligazioni sia gli interessi maturati su di esso saranno di pertinenza di entrambi i coniugi; qualora invece tale operazione sia inquadrabile come una semplice forma accantonamento di proventi, ai sensi della lett. c) dell art. 177 c.c. essa, nella parte in cui non sarà stata consumata, ricadrà solo nella comunione di residuo al momento dello scioglimento, perciò fino ad allora sia il capitale che i suoi frutti civili rimarranno di esclusiva pertinenza di Tizio. PUNTI CONTROVERSI 1 Utilizzo dei proventi dell attività professionale separata del coniuge: esistenza di vincoli legali di destinazione. Posto che il coniuge Tizio aveva ricavato con la sua attività di libero professionista una cospicua somma di denaro, esaminiamo in primo luogo le varie possibilità che egli avrebbe avuto di impiegare tale liquidità costituente il provento della sua attività separata (di cui alla lett. c) dell art. 177 c.c.). Egli avrebbe potuto porre in essere, anche individualmente, l acquisto di un bene immobile o di un bene mobile determinato, ferma la necessaria autorizzazione o la successiva convalida di Caia per gli atti immobiliari di straordinaria amministrazione, ex art. 180 c.c.: si rientra in questo caso nell ipotesi più semplice, che non desta nessuna perplessità in BENI IN COMUNIONE LEGALE: DISTINZIONI Il nostro ordinamento disciplina il regime di comunione legale dei beni tra i coniugi ponendo in essere la seguente distinzione: BENI CHE RICADONO IMMEDIATAMENTE NELLA COMUNIONE, indipendentemente da chi abbia effettuato l acquisto degli stessi. Ai sensi dell art. 177, lett. a) e d), c.c., sono beni immediatamente comuni: % gli acquisti di beni, mobili od immobili, eseguiti da ciascuno dei coniugi, insieme o separatamente (c.d. comunione di acquisti); % le aziende costituite dopo il matrimonio da entrambi i coniugi (c.d. comunione di gestione); % gli utili dell azienda di proprietà esclusiva di un coniuge ma gestite da entrambi (c.d. comunione di gestione). BENI CHE RIMANGONO DI PERTINENZA DEL RISPETTIVO TITOLARE E DIVENGONO COMUNI, nella misura in cui non sono stati consumati, SOLO AL VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI SCIOGLIMEN- TO DELLA COMUNIONE (c.d. comunione de residuo). Tali beni, che possono essere solo mobili, ai sensi dell art. 177, lett. b) e c), c.c., sono: % i frutti dei beni propri di ciascun coniuge (es. canoni di locazione di beni personali, redditi di capitale); % i proventi dell attività separata di ciascuno coniuge (es. stipendi e redditi professionali, utili netti ricavati dall esercizio di un impresa). ordine alla sorte della liquidità impiegata, in quanto essa viene trasformata nell acquisto di un diritto reale. Il bene (mobile od immobile) acquistato sarebbe infatti ricaduto senza alcun dubbio nella comunione legale, come si evince chiaramente dalla lett. a) dell art. 177 c.c. Oppure Tizio avrebbe potuto legittimamente consumare una parte dei propri RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 143 C.C. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l obbligo reciproco alla fedeltà, all assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. ART. 180 C.C. Amministrazione dei beni della comunione. L amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. GENNAIO 2008 IL CIVILISTA 73 CIVILISTA ultimo.indb 73 19/12/

4 FAMIGLIA / REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI IL RAGIONAMENTO / PUNTO 1 PROVENTI DELL ATTIVITÀ SEPARATA DEL CONIUGE IN COMUNIONE DEI BENI Il coniuge può discrezionalmente consumarli per i propri bisogni personali Il coniuge può utilizzarli per compiere operazioni di vario tipo È fatto salvo l obbligo di contribuire alle esigenze della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro % % % acquisti mobiliari od immobiliari; deposito in conto corrente bancario a lui solo intestato; sottoscrizione di fondi comuni di investimento, acquisto o sottoscrizione di obbligazioni o partecipazioni societarie Al momento dello scioglimento della comunione legale, i beni non consumati ricadono nella comunione de residuo Le suddette operazioni ricadono immediatamente in comunione se consistono nella trasformazione del capitale in un quid alii ; altrimenti ricadono solo nella comunione de residuo Schema di ragionamento: 1 I proventi dell attività separata del coniuge in comunione legale dei beni non cadono automaticamente nella comunione legale, ma rimangono nella titolarità esclusiva del coniuge fino a quando perdura il regime di comunione. 2 Il coniuge ha però l obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; la parte eccedente le esigenze familiari può essere liberamente consumata dal coniuge per la soddisfazione dei propri bisogni personali. 3 Al momento dello scioglimento della comunione legale, ciò che è rimasto di tali proventi/ risparmi ricade nella comunione de residuo, di pertinenza di entrambi i coniugi. 4 In alternativa, il coniuge può effettuare con tali proventi una serie di differenti operazioni: acquisti mobiliari od immobiliari, depositi in conto corrente, investimenti in valori mobiliari di diverso tipo. 5 Alcune delle operazioni suddette ricadono immediatamente in comunione, in quanto costituiscono trasformazione del denaro in un quid alii produttivo di nuova ricchezza; altre rimangono nella esclusiva titolarità del coniuge e ricadono nella sola comunione de residuo. risparmi per soddisfare esigenze personali (viaggi, oggetti di vestiario, beni di uso personale e lavorativo), una volta adempiuto l obbligo di partecipare ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro (ex art. 143 c.c.): la legge non pone infatti un vincolo di destinazione diretta al patrimonio famigliare nei confronti dei proventi dell attività personale, i quali non sono beni di per sé già comuni, bensì lo diventano solo se utilizzati per porre in essere un acquisto ai sensi dell art. 177, lett. a) c.c. oppu- 74 IL CIVILISTA GENNAIO 2008 CIVILISTA ultimo.indb 74 19/12/

5 re se non consumati al momento dello scioglimento della comunione. Il nostro ordinamento ha in sostanza lasciato alla discrezionalità dei coniugi il possibile utilizzo dei frutti e dei proventi personali, i quali possono essere impiegati o per la soddisfazione dei bisogni familiari - secondo l inderogabile proporzione stabilita dagli artt. 143, comma 3 c.c. e 148 c.c. - o per l acquisto di beni di uso personale, o infine per l acquisto di beni da acquisire in comunione. Parte della giurisprudenza della Suprema Corte aveva ritenuto che tali proventi «entrassero di pieno diritto a far parte della comunione immediata», essendo destinati indistintamente al consumo della famiglia (Cass. civ., Sez. I, 23 settembre 1997, n. 9355). Tale orientamento però non ha ricevuto l adesione della dottrina e della maggior parte della giurisprudenza, la quale, al contrario, ha ribadito che, nel silenzio della normativa - che non pone obblighi di destinazione sui beni oggetto della comunione de residuo né limiti o controlli alla facoltà di consumazione - l esercizio di quest ultima, vale a dire l impiego nei più vari modi di tali proventi, sottrae lecitamente cespiti a quella che, al momento dello scioglimento della comunione, diverrà appunto la comunione de residuo. Per non vedere pregiudicate le proprie aspettative su quest ultima, sono concessi tuttavia all altro coniuge numerosi mezzi di tutela: egli potrà infatti sia chiedere l anticipata separazione dei beni per cattiva gestione del coniuge nei propri affari (ex art. 193 c.c.), sia avvalersi di strumenti di tutela di carattere generale spettanti ad ogni creditore (come le azioni revocatorie e surrogatorie o il risarcimento dei danni), sia, infine, invocare il principio di buona fede ed il divieto dell abuso del diritto, fermo l obbligo, per il coniuge dissipatore, di rendere il conto delle sue entrate e di come sono state spese (Cass. civ., Sez. I, 12 settembre 2003, n ). Ulteriori possibilità concesse a Tizio per impiegare i proventi del proprio lavoro sono offerte dalle operazioni bancarie o di investimento in strumenti mobiliari, sebbene sul punto sia necessario operare una distinzione. Tizio avrebbe potuto decidere di accantonare i risparmi aprendo un conto corrente bancario a lui solo intestato in cui far confluire i compensi percepiti; oppure - e si tratta della scelta compiuta da Tizio nel caso in esame - avrebbe potuto porre in essere veri e propri investimenti finanziari, acquistando o sottoscrivendo azioni od obbligazioni societarie o fondi comuni di investimento. Nulla dice espressamente il Legislatore in merito a questi tipi di utilizzo dei proventi, che rappresentano dal punto di visto civilistico contratti da cui derivano rapporti creditizi per le parti: se essi cioè possono rientrare nella nozione di acquisti o se possono considerarsi mere modalità di consumo dei proventi a scopo personale. 2 Nozione di acquisto compiuto da un coniuge. L orientamento più risalente della Cassazione ha interpretato per lungo tempo la definizione di acquisti contenuta nell art. 177 lett. a) c.c. come comprendente esclusivamente gli atti implicanti RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 193 C.C. Separazione giudiziale dei beni. La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze o capacità di lavoro. La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante. La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi. La sentenza è annotata a margine dell atto di matrimonio e sull originale delle convenzioni matrimoniali. GENNAIO 2008 IL CIVILISTA 75 CIVILISTA ultimo.indb 75 19/12/

6 FAMIGLIA / REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI IL RAGIONAMENTO / PUNTO 2 OPERAZIONE COMPIUTA DA UN CONIUGE SEPARATAMENTE IN COSTANZA DI MATRIMONIO CON I PROVENTI DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE Se consiste nell acquisto di un bene mobile od immobile o di un bene giuridico diverso che costituisce una trasformazione del denaro in una forma d investimento (es.: obbligazioni e azioni di società di capitali, titoli di stato, fondi di investimento) Ricade immediatamente nella comunione legale: è di pertinenza di entrambi i coniugi, in quanto è automaticamente acquisita nella comunione legale Se consiste nel semplice accantonamento di proventi derivanti dall attività separata del coniuge (es.: apertura di conto corrente bancario intestato ad un solo coniuge) Ricade nella comunione de residuo: rimane nella titolarità esclusiva del coniuge, che può utilizzare il denaro per i suoi bisogni individuali. Diventa di pertinenza di entrambi i coniugi solo al momento dello scioglimento della comunione Schema di ragionamento: 1 Quando il coniuge decide di investire i proventi della propria attività professionale ponendo in essere una operazione diversa dal semplice consumo, la sorte di tale negozio giuridico dipende dal tipo di operazione compiuta. 2 Se l operazione consiste nell acquisto di un bene mobile od immobile oppure nell esecuzione di un investimento che comporta una trasformazione del denaro in un bene giuridico diverso produttivo di nuova ricchezza (obbligazioni e azioni di società di capitali, titoli di stato, fondi di investimento), tale operazione ricade automaticamente nella comunione legale. 3 Se viceversa l operazione compiuta consiste nel mero accantonamento di risparmi, come accade nel caso in cui i proventi siano depositati in un conto corrente bancario intestato al solo coniuge che lo ha acceso, essa ricade nella sola comunione de residuo e le somme versate nel conto corrente rimangono nella disponibilità di tale coniuge fino allo scioglimento della comunione. l effettivo trasferimento della proprietà di un bene o la costituzione di diritti reali sullo stesso (Cass. civ., Sez. V, 1 aprile 2003, n. 4959; Cass. civ., Sez. II, 27 gennaio 1995, n. 987). Questa interpretazione portava all esclusione, dal novero degli atti ricadenti immediatamente nella comunione, delle acquisizioni di diritti di credito sorti dai contratti conclusi separatamente da un coniuge, data la loro natura relativa e personale. Secondo questa rigida lettura dell articolo, infatti, il regime di comunione coniugale avrebbe dovuto coinvolgere i soli acquisti di beni in senso stretto e non avrebbe potuto invece concernere l instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali l apertura di un conto corrente bancario nel corso della convivenza coniugale (Cass. civ., Sez. I, IL CIVILISTA GENNAIO 2008 CIVILISTA ultimo.indb 76 19/12/

7 aprile 2004, n. 8002), o la sottoscrizione di titoli di credito, o ancora l acquisto di tutti quegli strumenti finanziari che, pur essendo valori mobiliari, non rappresentano un investimento suscettibile di tradursi in immediata ricchezza e perciò costituiscono meri strumenti per l acquisizione di una diversa utilità economica futura (Trib. Venezia 4 luglio 1986). Tali rapporti creditizi, qualora avessero avuto ad oggetto i proventi derivanti dall attività professionale e separata di uno dei due coniugi, sarebbero quindi rimasti di esclusiva pertinenza del coniuge stesso, il quale avrebbe potuto, fino al momento dello scioglimento, utilizzarli per i propri bisogni personali e per le proprie esigenze, salvo ricadere nella comunione stessa solo al verificarsi di una causa di scioglimento di essa, nella misura in cui non fossero stati consumati in costanza di comunione. L interpretazione suddetta è apparsa ben presto inadeguata in relazione alla trasformazione della società e dell economia nazionale, che ha portato a numerosi cambiamenti nell ambito della tipologia di investimenti effettuati normalmente dalle famiglie moderne: in qualità di piccolo risparmiatore, la famiglia impiega attualmente i propri risparmi in una serie piuttosto variegata e complessa di operazioni, che comprende non soltanto gli acquisti immobiliari, bensì sempre più spesso la titolarità di azioni e strumenti finanziari di diverso tipo. 3 La natura dell operazione di sottoscrizione di obbligazioni societarie compiuta da Tizio. Il problema dell inquadramento dei rapporti creditizi nella nozione di acquisti, alla luce di tale rigido orientamento della Cassazione, si poneva in special modo per quelle forme di investimento del denaro che comportano l acquisto di titoli di credito o di titoli partecipativi, quale la sottoscrizione o l acquisto di azioni societarie, o di quote di fondi di investimento, o di obbligazioni di s.p.a.: si tratta infatti di valori mobiliari i quali, pur costituendo componenti patrimoniali aventi una loro portata economica, non potevano essere considerati acquisti ai sensi della disciplina prevista per la comunione patrimoniale tra i coniugi, in quanto non costituiscono diritti reali, bensì comportano un insieme di situazioni personali e relative collegate allo status di socio, di investitore, di obbligazionista. Mentre in relazione al saldo del deposito in conto corrente bancario dei proventi professionali del coniuge la Cassazione si era espressa concordemente sulla sua natura di mero accantonamento di denaro non riconducibile ad un operazione di investimento e, a maggior ragione, di acquisto (Cass. civ., 20 gennaio 2006, n. 1197), la questione è parsa immediatamente più complessa e meno ovvia in merito agli investimenti fatti dal coniuge-risparmiatore in azioni, obbligazioni o fondi di investimento, considerando l importanza che nella società attuale hanno acquistato tali forme di impiego del denaro. Facendo specifico riferimento al caso in questione, le obbligazioni societarie acquistate da Tizio appartengono al genus di diritti che la Suprema Corte ha in un primo tempo escluso dall ambito di applicazione dell art. 177 lett. a) c.c.: secondo quanto disposto dall art c.c., esse sono infatti titoli di credito di massa, al portatore o nominativi, offerti ai risparmiatori a fronte di un operazione di finanziamento dell emittente di durata più o meno lunga, destinati alla circolazione. Il corrispettivo a favore del risparmiatore è costituito dall interesse che esse fruttano, il quale può essere fisso o indicizzato a determinati parametri prestabiliti. Nel corso della loro durata, il valore dell obbligazione può essere molto diverso da quello di emissione e di rimborso, in quanto è collegato alle fluttuazioni del mercato in relazione all andamento generale dei tassi d interesse e L acquisto di titoli di credito non possono essere considerati acquisti ai sensi della disciplina prevista per la comunione patrimoniale tra i coniugi GENNAIO 2008 IL CIVILISTA 77 CIVILISTA ultimo.indb 77 19/12/

8 FAMIGLIA / REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI Le obbligazioni costituiscono in primis una forma d investimento della ricchezza in cui l aspetto patrimoniale è assolutamente prevalente all affidabilità dell emittente: quest ultima, infatti, può a sua volta mutare nel tempo in relazione alle sue fortune economiche, tanto che sia la remunerazione che la rischiosità dell investimento è in genere rimessa alla sua solidità finanziaria, non essendo normalmente garantita la sicura ed integrale restituzione del capitale ed il pagamento degli interessi. Dalla definizione sopra fornita appare evidente come, alla stregua delle partecipazioni in società per azioni, le obbligazioni costituiscano in primis una forma d investimento della ricchezza in cui l aspetto patrimoniale è assolutamente prevalente. Proprio tale elemento dell operazione è stato colto dal recente orientamento della Suprema Corte, il quale ha considerato la sottoscrizione di obbligazioni come rientrante a tutti gli effetti nella portata della lett. a) dell art. 177 c.c., considerando oramai superata la tesi secondo la quale solo i diritti reali potrebbero rientrare tra gli acquisti previsti dalla suddetta norma nella comunione legale tra i coniugi (Cass. civ., Sez. I, 9 ottobre 2007, n ). L acquisto di obbligazioni societarie, infatti, comporta l impiego del denaro - provento dell attività personale e separata di uno dei coniugi - trasformandolo in un bene giuridico diverso che cosituisce una forma di investimento: tale provento viene perciò a tramutarsi in un quid alii che, secondo la regola generale posta dalla lett. a) dell art. 177 c.c. per tutti gli acquisti compiuti da ciascun coniuge in regime di comunione legale con i proventi della propria attività, entra a far parte della comunione legale immediata, e non della comunione de residuo di cui alla lett. c) del medesimo articolo. Ciò si accorda, secondo la Cassazione, alla stessa finalità dell istituto della comunione, la quale tende infatti non già «alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto. Con la conseguenza che, in linea di principio, anche i crediti - cosi come diritti a struttura complessa come i diritti azionari - in quanto beni ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, o per effetto di donazione o successione RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 179 C.C. Beni personali. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all atto dell acquisto. L acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l altro coniuge. ART. 184 C.C. Atti compiuti senza il necessario consenso. Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell articolo L azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l azione non può essere proposta oltre l anno dallo scioglimento stesso. Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell altro è obbligato su istanza di quest ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell equivalente secondo i valori correnti all epoca della ricostituzione della comunione. 78 IL CIVILISTA GENNAIO 2008 CIVILISTA ultimo.indb 78 19/12/

9 [art. 179, comma 1, lett. b)] ove specificamente stabilito nell atto di liberalità ovvero nel testamento, oppure attraverso lo speciale meccanismo di acquisizione previsto dall art. 177, lett. a)». 4 La posizione di Caia. Il coniuge Tizio, in sostanza, ha impiegato i proventi della propria attività professionale ponendo in essere un operazione mobiliare assimilabile all acquisto, in quanto ha effettuato un vero e proprio investimento produttivo di nuova ricchezza e modificativo del capitale, che ricade immediatamente nella comunione legale. Assumendo per dato tale orientamento della Cassazione, si pone il problema dunque della posizione di Caia: essa, pur non avendo partecipato all operazione, diviene contitolare dell intera operazione, potendone liberamente disporne senza l autorizzazione di Tizio, nei limiti del compimento degli atti di ordinaria amministrazione (art. 180 c.c.). È infatti importante rilevare che la comunione legale fra i coniugi, a differenza da quella ordinaria contemplata dagli artt ss. c.c., è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto tutti i beni di essa (Corte. Cost., 17 marzo 1988, n. 311; Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2006, n. 4890). Di conseguenza, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge può disporre da solo dell intero bene comune, mentre il consenso dell altro coniuge (ex art. 180, comma 2 c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione) rappresenta un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove semplicemente un limite all esercizio del potere dispositivo sul bene. Quando si tratta di un bene immobile o di un bene mobile registrato, tale autorizzazione rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell atto di disposizione, la cui mancanza comporta unicamente la possibilità dell altro coniuge di chiedere l annullamento dell atto di disposizione nei termini fissati dall art. 184 c.c. Per ciò che concerne gli atti di disposizione di beni mobili, l art. 184 c.c. non prevede tale consenso, limitandosi a porre a carico del coniuge che ha effettuato l atto in questione l obbligo di ricostituire, ad istanza dell altro, la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell atto o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l equivalente del bene secondo i valori correnti all epoca della ricostituzione della comunione, senza stabilire alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia per l atto compiuto in assenza del consenso del coniuge, atto che resta, pertanto, pienamente valido ed efficace. Quest ultima disciplina si applica altresì agli atti dispositivi di titoli di credito. CONCLUSIONI L orientamento più recente della Cassazione considera la sottoscrizione o l acquisto di obbligazioni societarie compiute separatamente dal coniuge in comunione legale alla stregua dell acquisto di diritti reali. Questa interpretazione si inserisce coerentemente nel già consolidato orientamento della giurisprudenza, il quale ritiene che le partecipazioni azionarie e, più in generale, gli investimenti di liquidità in valori mobiliari siano da considerarsi acquisti ai sensi dell art. 177 lett. a) c.c., in quanto operazioni modificative del capitale e comportanti un cambiamento nell assetto patrimoniale del coniuge. Ciò comporta una diversa sorte dei risparmi del coniuge che abbia effettuato con essi investimenti mediante l acquisto o la sottoscrizione di valori mobiliari, quali l acquisto di fondi di investimento, di partecipazioni azionarie, di obbligazioni societarie. Qualora, infatti, il coniuge decida di investire i proventi della propria attività professionale separata, nella parte in cui non sia stata utilizzata per le esigenze di sostentamento della famiglia, nell acquisto di strumenti finanziari produttivi di nuova ricchezza, egli compie a tutti gli effetti La comunione legale fra i coniugi è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto tutti i beni di essa GENNAIO 2008 IL CIVILISTA 79 CIVILISTA ultimo.indb 79 19/12/

10 FAMIGLIA / REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI un acquisto che ricade immediatamente nella comunione legale. Diversamente accade nel caso in cui i risparmi personali del coniuge siano dallo stesso semplicemente accantonati in un conto corrente bancario intestato a lui solo: in questo caso, non trattandosi di trasformazione dei proventi in un quid alii, essi rimangono nella disponibilità esclusiva del coniuge e, qualora non consumati al momento dello scioglimento della comunione, ricadranno nella comunione de residuo. GIURISPRUDENZA RILEVANTE TITOLI E DIRITTI DI CREDITO ACQUISITI DURANTE IL MATRIMONIO DA UN SOLO CONIUGE Orientamento maggioritario Cass. civ., Sez. I, , n , «D&G» 2007 La Corte, puntualizzando che deve ritenersi superata la posizione secondo la quale solo i diritti reali, e non anche i diritti di credito possono entrare a far parte della comunione legale, afferma che i titoli obbligazionari acquistati dal coniuge in regime patrimoniale di comunione legale con i proventi della sua attività lavorativa sono da considerare una forma di investimento, e come tali rientrano nella nozione di acquisti di cui all art. 177 c.c. ed entrano subito a far parte della comunione, e non ricadono nella comunione de residuo. Cass. civ., Sez. I, , n I titoli di partecipazione azionaria acquistati, in costanza di matrimonio, da uno solo dei coniugi ed allo stesso intestati, sono suscettibili di essere compresi nel regime della comunione legale contemplata dall art. 177, comma 1, lett. a), c.c. Trib. Bologna, Sez. I, , n Il dossier titoli accedente ad un conto corrente è da considerarsi ex art. 177 c.c. bene ricadente nella comunione dei beni insistente tra i coniugi cointestatari del conto corrente di riferimento, giacché esso non sfugge alla generalissima categoria degli acquisti fatti in costanza di matrimonio. App. Genova Rientra nella comunione legale sussistente tra coniugi un dossier di titoli acquistato con denaro personale di uno di essi, ove non sia espressamente dichiarata nell atto di acquisto la provenienza individuale delle somme. Orientamento minoritario Cass. civ., Sez. V, , n La comunione legale tra coniugi di cui all art. 177 c.c. riguarda gli acquisti, vale a dire gli atti implicanti l effettivo trasferimento della proprietà di un bene o la costituzione di diritti reali sullo stesso, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro natura relativa e personale, pur se strumentali e finalizzati all acquisto di un bene, non sono suscettibili di rientrare in una comunione legale dei beni. Cass. civ., Sez. II, , n. 987, «Riv. Not.» 1996, 551 Nella comunione legale tra coniugi sono ricompresi tutti gli acquisti nei quali viene posta in essere la costituzione od il trasferimento dei diritti reali. Non sono pertanto ricompresi in questa gli eventuali diritti di credito che trovino la loro causa in un preliminare d acquisto posto in essere da uno soltanto dei coniugi senza il necessario consenso dell altro, il quale non ne potrà pertanto chiedere l esecuzione in forma specifica ex art c.c. DESTINAZIONE DEL SALDO DI CONTO COR- RENTE INTESTATO AD UN SOLO CONIUGE Orientamento maggioritario Cass. civ., Sez. I, , n. 1197, «Guida al diritto» 2006, 13, 82 Il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga, come nella specie, dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né d altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall art. 177, primo comma, lettera a), c.c., cioè come un operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell assetto patrimoniale del depositante. Cass. civ., Sez. I, , n. 8002, «Giust. civ. Mass.» 2004, 4 Il regime di comunione coniugale di cui all art. 177 c.c. coinvolge i soli acquisti di beni e non inerisce invece alla instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali quelli connessi, ad esempio, all apertura di un conto corrente bancario nel corso della convivenza coniugale, i quali, se cointestati, non esorbitano dalla logica di un tal tipo di rapporti e non conoscono quindi alcuna preclusione legata al preventivo scioglimento della comunione legale coniugale e - quindi - al preventivo passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Orientamento minoritario Cass. pen., , n. 6216, «Cass. Pen.» 1999, 243 La circostanza che, vigendo il regime di comunione legale, siano intestati ad uno solo dei coniugi contratti di conto corrente o depositi bancari, non fa venir meno il regime predetto sulle somme e sugli altri beni che di tali contratti costituiscono l oggetto, deve ritenersi infatti che anche il denaro depositato in un istituto bancario resta oggetto della comunione in via di presunzione assoluta ai sensi degli artt. 177 e 195 c.c., e ciò sia che provenga dall attività di uno solo dei coniugi sia che provenga dalle singole attività di ciascuno di essi; ne deriva che è legittimo il provvedimento di sequestro conservativo avente ad oggetto la metà dei valori esistenti in conti correnti e depositi intestati esclusivamente al coniuge dell imputato. 80 IL CIVILISTA GENNAIO 2008 CIVILISTA ultimo.indb 80 19/12/

11 GIURISPRUDENZA RILEVANTE UTILIZZO DEI PROVENTI DELL ATTIVITÀ SEPARATA DEL CONIUGE Orientamento maggioritario Cass. civ., Sez. I, , n «D&G» 2003, 35, 39 I redditi individuali dei coniugi, tanto che si tratti di redditi di capitali [art. 177, lettera b), c.c.], quanto che si tratti di proventi della loro attività separata [art. 177, lettera c), c.c.], non cadono automaticamente in comunione, ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo a diventare comuni, nella misura in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione (...). Nel silenzio della normativa la quale non pone obblighi di destinazione sui beni oggetto della comunione de residuo né limiti o controlli alla facoltà di consumazione, l esercizio di quest ultima, ovvero l impiego nei più vari modi, ma senza che l operazione comporti nuovi, durevoli acquisti, sottrae lecitamente cespiti a quella che, al momento dello scioglimento della comunione, diverrà esattamente la comunione de residuo anzidetta, tanto da costituire un fatto impeditivo suscettibile di essere opposto al coniuge il quale dimostri il godimento di determinate entrate da parte dell altro (potendosi altrimenti presumere che quelle sostanze siano state semplicemente occultate), laddove, in mancanza di una espressa previsione legislativa che imponga al singolo coniuge di amministrare i redditi individuali, in modo da non pregiudicare le aspettative dell altro, quest ultimo potrà, a tale scopo, sia chiedere l anticipata separazione dei beni (art. 193 c.c., il quale, in caso di cattiva gestione di uno dei coniugi nei propri affari o di mala amministrazione dei beni, riconosce l interesse dell altro coniuge, esprimendo un concetto che può comprendere l aspettativa inerente la comunione residuale), sia avvalersi di strumenti di tutela di carattere generale spettanti ad ogni creditore, del genere delle azioni revocatoria e surrogatoria nonché del risarcimento dei danni, sia, infine, in via di estremo subordine, invocare il principio di buona fede ed il divieto dell abuso del diritto, fermo l obbligo, per il coniuge dissipatore, di rendere il conto delle sue entrate e di come sono state spese. Cass. civ., Sez. II, , n I frutti dei beni propri e i proventi dell attività separata, che, se non consumati, si considerano oggetto della comunione allo scioglimento della stessa, non possono che consistere in beni mobili (denaro, in particolare) ovvero in diritti di credito verso terzi, come si evince dalla chiara lettera della legge. Orientamento minoritario Cass. civ., Sez. I, , n Ai sensi dell art. 177 lett. c) c.c., costituiscono oggetto della comunione i proventi dell attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati. Tale norma deve correttamente interpretarsi nel senso che i proventi dell attività separata di ciascuno dei coniugi sono destinati indistintamente al consumo della famiglia e, qualora non siano stati consumati all atto dello scioglimento della comunione, entrano nella comunione de residuo in via assoluta, senza che possa ammettersi una prova contraria ai sensi dell art. 195, ultima parte, c.c. NATURA DELLA COMUNIONE LEGALE TRA I CONIUGI Orientamento maggioritario Cass. civ., Sez. I, , n. 4890, «D&G» 2006, 14, 44 La comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell intero bene comune, ponendosi il consenso dell altro coniuge (richiesto dal comma 2 dell art. 180 c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato, si traduce in un vizio da far valere nei termini fissati dall art. 184 c.c. Per ciò che concerne, invece, gli atti di disposizione su beni mobili, l art. 184, comma 3, c.c. non prevede detto consenso, limitandosi a porre a carico del coniuge che ha effettuato l atto in questione l obbligo di ricostituire, ad istanza dell altro, la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell atto o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l equivalente del bene secondo i valori correnti all epoca della ricostituzione della comunione, senza stabilire alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia per l atto compiuto in assenza del consenso del coniuge, atto che resta, pertanto, pienamente valido ed efficace. GENNAIO 2008 IL CIVILISTA 81 CIVILISTA ultimo.indb 81 19/12/

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.)

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) COSTITUZIONE AMMINISTRAZIONE EFFICACIA OPPONIBILITA REVOCATORIA CESSAZIONE REGIME FISCALE DOTT.SSA ALESSANDRA DE LEONARDIS OBIETTIVI DEL FONDO CONCETTO DI FAMIGLIA

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Prot. 795 Salerno, lì 9 Luglio 2014 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 122/2014. Libera professione. Diritto Civile La Comunione legale dei beni Comunione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

IL REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI Disciplina delle spettanze e dei poteri dei coniugi in ordine all acquisto e alla gestione dei beni

IL REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI Disciplina delle spettanze e dei poteri dei coniugi in ordine all acquisto e alla gestione dei beni IL REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI Disciplina delle spettanze e dei poteri dei coniugi in ordine all acquisto e alla gestione dei beni REGIMI PATRIMONIALI TIPICI COMUNIONE DEI BENI: disciplina della

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

RISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.

RISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A. RISOLUZIONE N. 58/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 marzo 2003 OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale Paolo Tonalini Notaio Il fondo patrimoniale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia in collaborazione con Banca Generali Relazione al Convegno del 6 marzo 2015 NOTAIO PAOLO

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

Capitolo I Generalità

Capitolo I Generalità Prefazione................................. VII Capitolo I Generalità 1. Principi generali sul regime patrimoniale fra coniugi.......... 1 1.1. Introduzione......................... 1 1.2. Le convenzioni

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA

FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA Il Fondo patrimoniale: profili di (in)utilità? Tutela del patrimonio: disamina dei diversi strumenti a disposizione e criteri di scelta Data 02/07/2015 FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA Negozio di destinazione(costituente)

Dettagli

FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI

FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI TUTELA PATRIMONIALE FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI Fonti normative FONDO PATRIMONIALE: artt. 167 ss. cod. civ. Fonti normative FONDO PATRIMONIALE: artt. 167 ss. cod. civ.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

Il dopo di noi La sostituzione fedecommissaria L usufrutto

Il dopo di noi La sostituzione fedecommissaria L usufrutto Il dopo di noi E comune, per i genitori o per il coniuge o comunque per gli stretti parenti di una persona con disabilità, la preoccupazione per l ipotesi in cui il loro familiare abbia da sopravvivere

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c.

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c. SOCIETÀ DI PERSONE Società semplice (s.s.) 2251-2290 c.c. Società in nome collettivo (s.n.c.) 2291-2312 c.c. Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2313-2324 c.c. SOCIETÀ SEMPLICE La società semplice

Dettagli

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009 RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Aumenti reali del capitale sociale

Aumenti reali del capitale sociale Aumenti reali del capitale sociale Gli aumenti del capitale sociale possono essere: virtuali con gli aumenti virtuali non aumentano i mezzi a disposizione della azienda e il suo patrimonio netto, che si

Dettagli

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo Proposta di autorizzazione all acquisto di azioni ordinarie proprie, ai sensi dell art. 2357 del codice civile, dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, con la modalità di

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

CIRCOLARE N. 61/E. Roma, 27 dicembre 2010. OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust.

CIRCOLARE N. 61/E. Roma, 27 dicembre 2010. OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust. CIRCOLARE N. 61/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 dicembre 2010 OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust. PREMESSA Come noto, l articolo 1, commi da 74 a 76, della

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento

Dettagli

OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili

OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili RISOLUZIONE N. 179/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 dicembre 2005 OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione

Dettagli

Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa

Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa REGOLAMENTO DEI PRESTITI SOCIALI Art. 1 - Definizione dei prestiti sociali 1. I depositi in denaro effettuati da soci esclusivamente per il conseguimento dell oggetto sociale con obbligo di rimborso per

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull

Dettagli

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA.

GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI: RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. EDOARDO GUFFANTI 18 Aprile

Dettagli

4. FONDO PATRIMONIALE E GRATUITÀ DELL ATTO DI DESTINAZIONE DEI BENI AI BISOGNI FAMILIARI

4. FONDO PATRIMONIALE E GRATUITÀ DELL ATTO DI DESTINAZIONE DEI BENI AI BISOGNI FAMILIARI 4. FONDO PATRIMONIALE E GRATUITÀ DELL ATTO DI DESTINAZIONE DEI BENI AI BISOGNI FAMILIARI 4 FONDO PATRIMONIALE E GRATUITÀ DELL ATTO DI DESTINAZIONE DEI BENI AI BISOGNI FAMILIARI. L ESPERIBILITÀ DELL AZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO RISTORNO COOPERATIVO. Premesso che

REGOLAMENTO RISTORNO COOPERATIVO. Premesso che REGOLAMENTO RISTORNO COOPERATIVO L Assemblea della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Premesso che La BCC ispira la propria attività ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE

SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE COSTITUZIONE RAGIONE SOCIALE L AMMINISTRAZIONE DELLA S.A.S. DIVIETO DI IMMISTIONE TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SCIOGLIMENTO DELLA S.A.S. Mastrangelo dott. Laura NOZIONE

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003 RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

IL FONDO OGGI E DOMANI

IL FONDO OGGI E DOMANI IL FONDO OGGI E DOMANI Lo schema di gestione che ha caratterizzato il Fondo fin dalla sua origine nel 1986 prevede un unico impiego delle risorse su una linea assicurativa gestita con contabilità a costi

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. RISOLUZIONE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 gennaio 2015 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. Con l interpello

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO. PER L'OFFERTA DEL PRESTITO OBBLlGAZlONARlO BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. 20/05/2015 20/05/2021 TASSO FISSO 2.

DOCUMENTO INFORMATIVO. PER L'OFFERTA DEL PRESTITO OBBLlGAZlONARlO BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. 20/05/2015 20/05/2021 TASSO FISSO 2. DOCUMENTO INFORMATIVO PER L'OFFERTA DEL PRESTITO OBBLlGAZlONARlO BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. 20/05/2015 20/05/2021 TASSO FISSO 2.00% EMISSIONE N. 27/2015 CODICE lsln IT0005108672 Il presente documento

Dettagli

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo SUPPLEMENTO AL PROSPETTO COMPLETO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI APPARTENENTI AL SISTEMA INVESTITORI Investitori America

Dettagli

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010 Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi IL QUESITO Il giudice, a conclusione di una causa tra me ed

Dettagli

SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it)

SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAVE S.P.A. ( SAVE ) AI SENSI DELL ART. 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ASSEMBLEA ORDINARIA

Dettagli

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

1. PREMESSA... 3 2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3

1. PREMESSA... 3 2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all ordine del giorno (Proposta di Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie) ai sensi dell'art. 73 del Regolamento

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012)

Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012) Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012) Avv. Lucia Secchiaroli lucia.secchiaroli@studiopirola.com Novità normative Art. 13 ter

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE I sottoscritti: -... nato a... il... e residente

Dettagli

Articolo 7. (Patrimonio dello Stato S.p.a.) Articolo 8. (Società per il finanziamento delle infrastrutture)

Articolo 7. (Patrimonio dello Stato S.p.a.) Articolo 8. (Società per il finanziamento delle infrastrutture) SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1425 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (TREMONTI) di concerto col

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è RISOLUZIONE N. 121/E Roma, 13 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine DPR 29 settembre 1973, n. 601, articoli 15 e seguenti Contratti

Dettagli

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale Aspetti fiscali del fondo patrimoniale GLI ASPETTI FISCALI DEL FONDO PATRIMONIALE IMPOSTA DI DONAZIONE E REGISTRO IPOTECARIE E CATASTALI IMPOSIZIONE DIRETTA Come concetto generale FONDO PATRIMONIALE è

Dettagli

INQUADRAMENTO FISCALE DEI CONFIDI

INQUADRAMENTO FISCALE DEI CONFIDI INQUADRAMENTO FISCALE DEI CONFIDI Milano 12 marzo 2013 Fedart Relatore: Dott. Ferruccio Dal Lin Determinazione Base Imponibile Trattamento delle ritenute sui frutti di capitale Ace Altre considerazioni

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 1 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. con sede legale in Mura di Porta Galliera n. 1/2 A 40126 Bologna 051242557 e sede amministrativa:

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari

Dettagli

ANALISI QUALITATIVA DEL CAPITALE I FINANZIAMENTI

ANALISI QUALITATIVA DEL CAPITALE I FINANZIAMENTI CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ECONOMIA AZIENDALE e RAGIONERIA APPLICATA ALLE IMPRESE TURISTICHE Anno Accademico 2011 2012 Lezione 6 ANALISI QUALITATIVA DEL CAPITALE I FINANZIAMENTI

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

Il trasferimento generazionale della farmacia privata: il patto di famiglia e il trasferimento mortis causa

Il trasferimento generazionale della farmacia privata: il patto di famiglia e il trasferimento mortis causa Il trasferimento generazionale della farmacia privata: il patto di famiglia e il trasferimento mortis causa Dott. Marino Mascheroni Professore a contratto di Diritto Tributario Università di Milano Il

Dettagli

Fiscal News N. 108. Natura contabile finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 10.04.2014. Premessa

Fiscal News N. 108. Natura contabile finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 10.04.2014. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 108 10.04.2014 Natura contabile finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Nell'ambito delle problematiche di

Dettagli

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA Fino al 31/12/97 l arrotondamento veniva fatto ai sensi del comma 2 dell art. 40 del DPR 1092/73 (vedi allegato 1). L anzianità complessiva era arrotondata in

Dettagli

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Art. 1 Scopo Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, sia persone fisiche che giuridiche, in conformità all art. 4 dello Statuto

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale. RISOLUZIONE N. 64/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

Dettagli

Roma, 23 gennaio 2009

Roma, 23 gennaio 2009 RISOLUZIONE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 gennaio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo sulle comunicazioni riguardanti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo

Dettagli