TRIBUNALE PENALE (sezione collegiale)

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1 1 misure cautelari personali TRIBUNALE PENALE (sezione collegiale) N. RG Trib. 1. Con ordinanza del scorso, è stata dichiarata l inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alla prima richiesta di proroga ( ). Alla luce di tale decisione va verificata la legittimità dell ordinanza di custodia cautelare emessa il nei confronti del sig. Mario Bianchi. Ordinanza che, attualmente, trova il suo esclusivo fondamento nelle dichiarazioni dei sig., in quanto assunte nel primo semestre di indagini. Si tratta, perciò, di verificare se queste risultino a loro volta, e da altri punti di vista, inutilizzabili o comunque invalide. Sono aspetti fin qui non esaminati, dato che attengono ad atti per i quali non si è ancora posto il problema della loro utilizzabilità in dibattimento. 2. Per quanto riguarda le sommarie informazioni (di cui all art. 351 c.p.p.) assunte dal sig. il, è chiaro che il relativo verbale (all.1) doveva essere interrotto dopo le seguenti frasi: La somma a me corrisposta era sempre inferiore rispetto a quanto indicato in fattura come netto da pagare. Mi veniva rilasciato un assegno per l importo indicato in fattura, a volte andavo io stesso in banca a cambiare l assegno e una parte dei soldi la restituivo a o ad una impiegata, a volte andavano loro stessi, o una impiegata, ad incassare l assegno in banca e poi mi veniva data una parte dei soldi in contanti. Anche se io firmavo sulle fatture per ricevuta della somma indicata come netto, io di fatto non ricevevo quella somma, ma una parte di essa (f. ). Si tratta, senza alcun dubbio, di una dichiarazione indiziante, di quelle regolate dall art. 63 c.p.p., la cui violazione comporta l inutilizzabilità della parte successiva. Il che, per quanto ci interessa, è rilevante laddove poi (a f. ) viene menzionato il sig. Bianchi. 3. Veniamo ora al verbale, sempre del sig., del (all. 2), qualificato come di spontanee dichiarazioni rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. Si tratta di un atto che contiene dichiarazioni relative al sig. Bianchi.

2 2 Il profilo di inutilizzabilità di quest ultimo verbale è diverso dal precedente, conseguendo al fatto che in realtà non si tratta di spontanee dichiarazioni - per le quali non è prevista l assistenza del difensore -, bensì di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini per le quali questa assistenza è invece prevista come necessaria (art. 350 co. 3 c.p.p.). Che così stiano le cose risulta da più punti di vista: a) in tal senso vale, innanzitutto, la dichiarazione del sig. in sede di incidente probatorio (all. 3): Voglio dire che i verbali di dichiarazioni da me rese non sono state spontanee dichiarazioni ma domande postemi dal ed io riferivo voci di corridoio Della sua attendibilità pare inutile dire, essendo già stata la posizione del sig. oggetto di positiva valutazione da parte di precedenti giudici. E comunque confermata, per ciò che qui interessa, da quanto segue; b) il verbale del termina con l invito a presentarsi per il, accompagnato da un legale di fiducia. Si tratta di una modalità anomala dato che l art. 350 co. 3 c.p.p. richiede il preventivo avviso, da parte della polizia giudiziaria, al difensore per il compimento dell atto. Legale (di fiducia o di ufficio) che nel nostro caso non risulta poi essere stato né nominato, né avvertito, né tantomeno presente; c) a f. del verbale che contiene le (pretese) spontanee dichiarazioni del sig. si legge - in alto, come intestazione - trattarsi invece di altre sommarie informazioni, come tali naturalmente richieste dagli operanti; d) è questo un verbale la cui redazione è iniziata alle ore e terminata alle ore. Durata che, unitamente alla sua lunghezza ed articolazione, si può certamente ritenere incompatibile con la detta spontaneità; e) per confermare l evidente anomalia cui ci troviamo di fronte che, peraltro, corrisponde ad una nota prassi di polizia -, si può rilevare ancora come a f. di tale verbale si legge la solita frase sull interruzione dell atto per l emergere degli indizi di reità, allo stesso modo di quello del. E chiaro che tale avvertimento non ha proprio alcun senso con riguardo ad un verbale di spontanee dichiarazioni, che sono tipiche della persona già indagata. Come accennato, si tratta di un atto, quello del, per il quale è prescritta la necessaria assistenza del difensore. Mancanza che ne comporta la nullità - per quanto prevedono gli art. 178 lett. c), 179 co.1 e 350 co.3 c.p.p. - insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, essendo relativa, per l appunto, all assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

3 3 4. Senza per nulla trascurare anzi il profilo di inutizzabilità, questa volta per ciò che prevede l art. 191 c.p.p., che consegue ad un atto certamente illecito, tanto da integrare l ipotesi di cui all art. 479 c.p. 5. Il verbale del ha però anche un altro rilievo, per quanto attiene quelli immediatamente successivi, riguardanti gli altri, le cui posizioni sono identiche a quella del sig.. Questo con riguardo alla parte nella quale (a f. ) egli afferma che: Lo stesso meccanismo di emissione di fatture maggiorate nei miei confronti è stato messo in atto anche nei confronti di buona parte, se non tutti, gli altri funzionari delle. Il che dà luogo, senza alcun dubbio, ad una specifica accusa nei confronti di tutti gli altri, sentiti in seguito solo come persone informate sui fatti, anziché come indagati. Con il conseguente duplice (e solito) problema di inutilizzabilità (art. 63 c.p.p.) e di nullità (art. 178 lett. c), 179 co.1 e 350 co.3 c.p.p.) delle loro dichiarazioni. Il che oltretutto conferma, nello specifico, la prassi di polizia di cui si è detto al punto Peraltro, quelle rese dal sig. sono state confermate davanti al pubblico ministero il ( Confermo integralmente le mie dichiarazioni rese al in data ) (all.4). Conferma che sarebbe solo astrattamente idonea a superare i vizi, di cui si è detto, contenuti nei due precedenti verbali. Ciò in quanto l atto del è del tutto autonomo rispetto ai precedenti, di cui recepisce il contenuto. Esaminiamo dunque tale verbale: a) si tratta (come si legge a f. ) di una presentazione spontanea, perciò regolata dall art. 374 c.p.p., mediante la quale la persona indagata rilascia al pubblico ministero esclusivamente le proprie dichiarazioni; b) nonostante tale qualificazione ( NON HO DIFENSORE IN QUANTO MI PRESENTO OGGI SPONTANEAMENTE PER RENDERE ALCUNE DICHIARAZIONI ), il contenuto dell atto è certo ben diverso: il sig. non espone soltanto le proprie ragioni bensì, per la quasi totalità, risponde alle domande del pubblico ministero; c) eventualità questa che è espressamente contemplata dall art. 374 co.2 c.p.p., che però richiede la preventiva contestazione del fatto. In tal modo l atto equivale ad un interrogatorio; d) se non che, sappiamo per certo che l atto del è qualificabile fin dal suo inizio come interrogatorio. Ciò risulta, con certezza, dall annotazione di del (all. 5), dove si legge:

4 4 Si precisa che il sottoscritto, in data u.s., aveva contattato telefonicamente il per convocarlo presso questo al fine di riferirgli a voce che alle ore del si sarebbe dovuto trovare davanti all ufficio del Sost.Proc. Dr. per essere da lui sentito in relazione al procedimento di cui sopra. e) da cui due conseguenze che paiono di tutta evidenza. Da una parte siamo in presenza di un interrogatorio cui fa difetto il suo elemento essenziale dato, come detto, dalla preventiva contestazione prevista dall art. 65 co.1 c.p.p. Ciò che ne comporta la radicale invalidità (di nullità e comunque di invalidità per tale fattispecie v., ad esempio, Cass , Profilo, n.3607; , Vicino, n. 3422; , Mesic Senad, in Giust.pen., 1998, III, c.364; , Magaddino, n.13273; , Ursino, n. 9338). f) dall altra, si ripropone quanto già esposto sopra al punto 4., con la conseguente inutilizzabilità dell interrogatorio in applicazione dell art. 191 c.p.p. Ciò in quanto si tratta di un atto falsamente qualificato come di presentazione spontanea, dato che il sig. era stato espressamente convocato per un interrogatorio. La diversità fra questi è del tutto chiara, nella connotazione di minor garanzia relativa al primo. Riepilogando sull interrogatorio, diciamo che: - l invito a nominare un difensore risale al ; - il sig. non ha mai, neanche in seguito, provveduto in tal senso; - l invito è stato rinnovato il ; - l avviso per l interrogatorio del davanti al pubblico ministero è, come abbiamo visto, di due giorni prima; - non è stata rispettata la previsione di cui all art. 375 c.p.p., con riguardo al contenuto dell invito a presentarsi ed al relativo termine previsto dal co. 4; - non è stato nominato un difensore di ufficio cui notificare l avviso previsto dall art. 364 co.3 c.p.p.; - difensore che è stato recuperato solo nel momento dell effettuazione dell interrogatorio; - non è stata fatta alcuna contestazione e, ciò nonostante, sono state formulate ripetute domande. Qualcosa di diverso rispetto alle previsioni normative sarebbe stato difficile fare. 7. A conferma di quanto detto sopra, al punto 5., abbiamo il verbale di altre sommarie informazioni del, relativo al sig., dove si legge:

5 5 Preciso che le fatture materialmente venivano emesse da, come se le avessi emesse io. Poi ho aperto la Partita Iva nel. Capitava che una o più volte all anno, su mia richiesta o su iniziativa del, se servivano dei soldi a me, venivano emesse delle fatture da euro di imponibile ciascuna, cosa che avveniva anche nei confronti di tutti gli altri funzionari, nessuno escluso. Veniva subito emesso un assegno per l importo dell Iva, io andavo alla banca di via a cambiare l assegno in cassa e intascavo i soldi dell assegno per l Iva. Contemporaneamente all emissione dell assegno per l importo dell Iva, emetteva altro assegno per l importo dell imponibile, che tratteneva nel suo ufficio. Dopo mesi si andava in banca per cambiare l assegno dell importo dell imponibile. I soldi naturalmente andavano a finire nelle tasche di. Ciò ribadisce il coinvolgimento di tutti gli altri che, pertanto ed ancora, avrebbero dovuto certamente essere sentiti come indagati. 8. Questo verbale del sig. consente un altra osservazione. Avrebbe cioè dovuto per le ragioni già esposte sopra, al punto 2., con riguardo alla posizione del sig. essere sospeso dopo le dichiarazioni (auto ed etero) indizianti appena citate. Solo dopo le quali viene fatta menzione del sig. Bianchi. 9. Per quanto detto, si chiede che il Tribunale - ritenuta l inutilizzabilità e comunque la nullità di tutte le dichiarazioni rese dai sig., richiamate nell ordinanza di custodia cautelare - voglia disporre la revoca di quest ultima. avv.

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