Sanzioni tributarie: le modalità di calcolo per l applicazione del cumulo giuridico in caso di concorso o progressione di violazioni

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1 n. 38/2000 Pag Sanzioni tributarie: le modalità di calcolo per l applicazione del cumulo giuridico in caso di concorso o progressione di violazioni Nota del Ministero delle Finanze - (RIS) prot. n del 4 ottobre 2000 SOMMARIO Pag. I. VIOLAZIONI RILEVATE Omessa annotazione di operazione imponibile (Norma violata: art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972) Omessa regolarizzazione di operazione passiva (Norma violata: art. 41, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972) Indebita detrazione d imposta (Norma violata: art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972) Infedele dichiarazione annuale IVA (Norma violata art. 28 del D.P.R. n. 633/72) Infedele dichiarazione ai fini IRPEF (Norma violata: artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 600, del 1973) Infedele dichiarazione ai fini ILOR (Norma violata: artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 600, del 1973) Infedele dichiarazione ai fini C.S.S.N. (Norma violata: art. 14 della legge n. 413 del 1991) Infedele dichiarazione ai fini del contributo straordinario per l Europa (Norma violata: art. 3, comma 202, della legge n. 662 del 1996) 4732 II. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DELLE SANZIONI RIFERIBILI A CIASCUNA VIOLAZIONE RILEVATA E DETERMINAZIONE DEL CUMULO MATERIALE DELLE SANZIONI RELATIVE AI SINGOLI ESERCIZI 4732 III. DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI DA IRROGARE 4734 A) Ufficio delle entrate 4734 B) Ufficio Iva e ufficio imposte dirette 4737 B.1) Ufficio Iva 4737 B.2) Ufficio imposte dirette 4739 OGGETTO: SANZIONI TRIBUTARIE - Art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n Concorso di violazioni e violazioni continuate - Esempi illustrativi delle modalità di calcolo delle sanzioni Con la recente circolare n. 138/E del 5 luglio 2000 (in n. 27/2000, pag. 3582), è stata, tra l altro, illustrata la portata della modifica che il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 (in

2 Pag n. 38/ /10/2000 n. 17/2000, pag. 2289), ha apportato all art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997 (in Finanza & Fisco n. 17/2000, pag. 2302). In particolare, è stato chiarito che la finalità perseguita con la modifica non è stata quella di introdurre una nuova fattispecie di cumulo giuridico delle sanzioni del tutto svincolata da quelle esistenti, ma semplicemente di allargare il campo applicativo del concorso e della progressione a violazioni della stessa indole, commesse in periodi d imposta diversi, nelle ipotesi in cui il concorso o la progressione, regolati dai primi due commi della norma, trovino applicazione nell ambito del singolo periodo. Considerato che la suddetta modifica si aggiunge ad altre precedentemente subite dal richiamato art. 12, al fine di supportare e di uniformare l attività operativa degli Uffici, si illustrano le modalità di determinazione delle sanzioni in ipotesi di violazioni riguardanti gli anni 1995, 1996 e 1997 e rilevanti ai fini di più tributi, constatate nel 1998 con processo verbale. I. VIOLAZIONI RILEVATE Si riepilogano le violazioni rilevate con l evidenziazione per ciascuna di esse delle misure minime e massime delle sanzioni previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione è stata commessa sia da quelle successive. 1. Omessa annotazione di operazione imponibile (Norma violata: art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972) L importo della fattura non registrata ammonta: nel 1995 a L cui corrisponde un IVA di L ; nel 1996 a L cui corrisponde un IVA di L ; nel 1997 a L cui corrisponde un IVA di L a) Sanzione prevista dalla norma in vigore al momento dei fatti (art. 41, primo comma, D.P.R. n. 633/72): da due a quattro volte l imposta relativa, ossia: anno 1995: da L a L ; anno 1996: da L a L ; anno 1997: da L a L b) Sanzione prevista dalla norma in vigore dall al (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 in Suppl. al n. 24/2000, pag. 2): dal 10 al 15 per cento dell imponibile non registrato (con un minimo non inferiore a L ), ossia: anno 1995: da L a L ; anno 1996: da L a L ; anno 1997: da L a L c) Sanzione prevista dalla norma in vigore dal (art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 471/97, come sostituito dal D.Lgs. n. 203/98 in Suppl. al n. 29/98, pag. 55): dal 100 al 200 per cento dell imposta relativa (con un minimo non inferiore a L ), ossia: anno 1995: da L a L ; anno 1996: da L a L ; anno 1997: da L a L Omessa regolarizzazione di operazione passiva (Norma violata: art. 41, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972) L importo della fattura non regolarizzata ammonta: nel 1995 a L cui corrisponde un IVA di L ; nel 1996 a L cui corrisponde un IVA di L ; nel 1997 a L cui corrisponde un IVA di L a) Sanzione prevista dalla norma in vigore al momento dei fatti (art. 41, sesto comma, D.P.R. n. 633/72): da due a quattro volte l imposta relativa, ossia: anno 1995: da L a L ; anno 1996: da L a L ; anno 1997: da L a L b) Sanzione prevista dalla norma in vigore dall al (art. 6, comma 8, D.Lgs.

3 n. 38/2000 Pag n. 471/97): 15 per cento dell imponibile non regolarizzato (con un minimo non inferiore a L ), ossia: anno 1995: L ; anno 1996: L ; anno 1997: L c) Sanzione prevista dalla norma in vigore dal (art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97, come sostituito dal D.Lgs. n. 203/98): 100 per cento dell imposta non regolarizzata (con un minimo non inferiore a L ), ossia: anno 1995: L ; anno 1996: L ; anno 1997: L Indebita detrazione d imposta (Norma violata: art. 19 del DPR n. 633 del 1972) L IVA indebitamente detratta in ciascuno dei tre anni considerati ammonta a L a) Sanzione prevista dalla norma in vigore al momento dei fatti (art. 47, lettera c, del DPR n. 633/72): da L a L per ciascun anno; b) Sanzione prevista dalla norma in vigore dall (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97): somma uguale all ammontare della detrazione indebitamente compiuta, ossia L per ciascun anno. 4. Infedele dichiarazione annuale IVA (Norma violata art. 28 del D.P.R. n. 633/72) Dalla dichiarazione annuale presentata risulta un imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta. La differenza ammonta: nel 1995 a L ; nel 1996 a L ; nel 1997 a L Sia la norma in vigore al momento dei fatti (art. 43, secondo comma, D.P.R. n. 633/72) sia quella in vigore dall (art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 471/97) prevedono una sanzione da una a due volte l ammontare della differenza, ossia: anno 1995: da L a L ; anno 1996: da L a L ; anno 1997: da L a L Infedele dichiarazione ai fini IRPEF (Norma violata: artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 600, del 1973) Nella dichiarazione presentata è indicato un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a quello accertato. La maggiore imposta accertata ammonta: nel 1995 a L ; nel 1996 a L ; nel 1997 a L Sia la norma in vigore al momento dei fatti (art. 46, quarto comma, D.P.R. n. 600/73) sia quella in vigore dall (art. 1,comma 2, D.Lgs. n. 471/97) prevedono una sanzione da una a due volte l ammontare della maggiore imposta, ossia: anno 1995: da L a L ; anno 1996: da L a L ; anno 1997: da L a L Infedele dichiarazione ai fini ILOR (Norma violata: artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 600, del 1973) Nella dichiarazione presentata è indicato un reddito imponibile ai fini ILOR inferiore a quello accertato. La maggiore imposta accertata ammonta: nel 1995 a L ; nel 1996 a L ; nel 1997 a L Sia la norma in vigore al momento dei fatti (art. 46, quarto comma, D.P.R. n. 600/73) sia quella in vigore dall (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97) prevedono una sanzione da una a due volte l ammontare della maggiore imposta, ossia: anno 1995: da L a L ; anno 1996: da L a L ; anno 1997: da L a L Infedele dichiarazione ai fini C.S.S.N. (Norma violata: art. 14 della legge n. 413 del 1991) Nella dichiarazione presentata è indicato un im-

4 Pag n. 38/ /10/2000 ponibile ai fini del C.S.S.N. inferiore a quello accertato. Il maggior contributo accertato ammonta: nel 1995 a L ; nel 1996 a L ; nel 1997 a L Sia la norma in vigore al momento dei fatti (art. 46, comma 4, D.P.R. n. 600/73) sia quella in vigore dall (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97) prevedono per l infedele dichiarazione una sanzione da una a due volte l ammontare del maggior contributo dovuto, ossia: 1995: da L a L ; 1996: da L a L ; 1997: da L a L Infedele dichiarazione ai fini del contributo straordinario per l Europa (Norma violata: art. 3, comma 202, della legge n. 662 del 1996) Nella dichiarazione presentata relativamente all anno 1996 risulta un minor contributo di L rispetto a quello dovuto. Sia la norma vigente al momento dei fatti (art. 46, quarto comma, D.P.R. n. 600/73) sia quella vigente dall (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97) prevedono una sanzione da una a due volte l ammontare del maggior contributo dovuto, ossia da L a L II. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DELLE SANZIONI RIFERIBILI A CIASCUNA VIOLAZIONE RILEVATA E DETERMINAZIONE DEL CUMULO MATERIALE DELLE SANZIONI RELATIVE AI SINGOLI ESERCIzi Per comodità di calcolo, per tutte le violazioni rilevate vengono assunte le misure minime previste. La sanzione applicabile relativamente alle singole violazioni è individuata nella minore tra quelle previste, ai sensi dell art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 (in Suppl. al n. 24/2000, pag. 38). - ANNO Violazioni Sanzioni previste Sanzione applicabile Legge in vigore D.Lgs. n. 471/97 D.Lgs. n. 203/98 al momento dei fatti 1/IVA /IVA /IVA /IVA /IRPEF /ILOR /CSSN Cumulo materiale sanzioni relative al

5 n. 38/2000 Pag ANNO Violazioni Sanzioni previste Sanzione Applicabile Legge in vigore D.Lgs. n. 471/97 D.Lgs. n. 203/98 al momento dei fatti 1/IVA /IVA /IVA /IVA /IRPEF /ILOR /CSSN /C.S.Europa Cumulo materiale sanzioni relative al ANNO Violazioni Sanzioni previste Sanzione Applicabile Legge in vigore D.Lgs. n. 471/97 D.Lgs. n. 203/98 al momento dei fatti 1/IVA /IVA /IVA /IVA /IRPEF /ILOR /CSSN Cumulo materiale sanzioni relative al

6 Pag n. 38/ /10/2000 III. DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI DA IRROGARE Tenuto conto dei dati e degli elementi precedentemente evidenziati, si illustrano i possibili procedimenti da seguire ai fini della determinazione delle sanzioni da irrogare a seconda che la posizione venga unitariamente esaminata da un unico Ufficio (Ufficio delle Entrate) ovvero venga esaminata in tempi diversi da due distinti uffici (Ufficio Iva e Ufficio Imposte Dirette). A) Ufficio delle entrate 1)ANNO 1995 a)determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. Tenuto conto che le violazioni constatate interessano più tributi, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico è così determinata: - Sanzione per la violazione più grave (n. 5/IRPEF) L Aumento del 20% ex art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 472/97 (più tributi) L Sanzione base L Aumento del 25% ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 472/97 (progressione) L Cumulo giuridico L b)determinazione sanzione da irrogare. Dal confronto da eseguire ai sensi dell art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997, l importo risultante dal cumulo giuridico (L ) è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (L ). Pertanto, la sanzione da indicare nell avviso di accertamento (o di contestazione) ammonta a L Agli effetti della definizione agevolata di cui all art. 17, comma 2 (o 16, comma 3), del D.Lgs. n. 472 del 1997, è necessario confrontare l importo della sanzione indicata nell atto di accertamento (o di contestazione) con quello risultante dalla sommatoria dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Ai fini della definizione, la somma dovuta è pari ad un quarto del maggiore dei due predetti importi. - Minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo: - IVA (n. 4) L IRPEF (n. 5) L ILOR (n. 6) L CSSN (n. 7) L Totale L Somma dovuta L (pari a 1/4 di ) Agli effetti della definizione di cui all art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, occorre escludere dalla sommatoria dei minimi edittali le violazioni relative al C.S.S.N.; il relativo totale ammonta quindi a L Ne consegue che la somma dovuta a titolo di sanzione (alla quale devono ovviamente aggiungersi quelle dovute a titolo di imposta e relativi interessi) ammonta a L (pari a 1/4 di ).

7 n. 38/2000 Pag ANNO 1996 a) Determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. Tenuto conto che le violazioni constatate nel 1998 riguardano periodi di imposta diversi e rilevano ai fini di più tributi, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico è così determinata: - Sanzione per la violazione più grave (n. 5/IRPEF/1996) L Aumento del 20% ex art. 12, c. 3, D.Lgs. 472/97 (più tributi) L Totale L Aumento del 50% ex art. 12, c. 5, D.Lgs. 472/97 (più periodi) L Sanzione base L Aumento del 25% ex art. 12, c. 2, D.Lgs. 472/97 (progressione) L Cumulo giuridico L b) Determinazione sanzione da irrogare. Poiché l ammontare (L ) della sanzione risultante dal cumulo giuridico riguarda gli anni 1995 e 1996, agli effetti del confronto da eseguire ai sensi dell art. 12, comma. 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997, è necessario sommare preventivamente gli ammontari risultanti dal cumulo materiale relativi agli anzidetti due anni (L L = L ). Dal momento che l importo risultante dal cumulo giuridico è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale, la sanzione da indicare nell atto di accertamento (o di contestazione) ammonta a L e, quindi, al netto di quanto già indicato nell anno relativo al 1995 (L ), la sanzione relativa all anno 1996 è pari a L Minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo: - IVA (n. 4) L IRPEF (n. 5) L ILOR (n. 6) L C.S.S.N. (n. 7) L C. Str. Europa (n. 8) L Totale L Poiché il suddetto importo è superiore a quello irrogato, ai fini della definizione di cui all art. 17, comma 2 (o 16, comma 3), del D.Lgs. n. 472 del 1997, la somma dovuta ammonta a L (pari ad 1/4 di ). Ai fini della definizione di cui all art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, considerato che il totale dei minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo con esclusione del C.S.S.N. ammonta a L , la somma dovuta (a solo titolo di sanzioni, ovviamente) ammonta a L (pari ad 1/4 di ).

8 Pag n. 38/ /10/ ANNO 1997 a)determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. - Sanzione per la violazione più grave (n. 5/IRPEF/1997) L Aumento del 20% ex art. 12, comma 3, D.Lgs. 472/97 (più tributi) L Totale L Aumento del 50% ex art. 12., comma 5, D.Lgs. 472/97 (più periodi) L Sanzione base L Aumento del 25% ex art. 12, comma 2, D.Lgs. 472/97 (progressione) L Cumulo giuridico L b)determinazione sanzione da irrogare. Poiché l ammontare (L ) della sanzione risultante dal cumulo giuridico riguarda gli anni 1995, 1996 e 1997, agli effetti del confronto da eseguire ai sensi dell art. 12, comma 7, del D.Lgs. 472 del 1997, è necessario sommare preventivamente gli ammontari risultanti dal cumulo materiale relativi agli anzidetti tre anni (L L = L ). Dal momento che l importo risultante dal cumulo giuridico è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale, la sanzione da indicare nell atto di accertamento (o di contestazione) ammonta a L e quindi, al netto di quanto già indicato nell atto relativo al 1996 (L ), la sanzione relativa all anno 1997 è pari a L Minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo: - IVA (n. 4) L IRPEF (n. 5) L ILOR (n. 6) L C.S.S.N. (n. 7) L Totale L Poiché il suddetto importo è superiore a quello irrogato, ai fini della definizione di cui all art. 17, comma 2 (o 16, comma 3), del D.Lgs. n. 472 del 1997, la somma dovuta ammonta a L (pari ad 1/4 di ). Ai fini della definizione di cui all art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, considerato che il totale dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo con esclusione del C.S.S.N. ammonta a L , la somma dovuta (ovviamente a solo titolo di sanzione) a L (pari ad 1/4 di ).

9 n. 38/2000 Pag B) Ufficio Iva e ufficio imposte dirette L esempio considera l ipotesi in cui la posizione del contribuente venga esaminata prima dall Ufficio IVA e successivamente dall Ufficio Imposte Dirette. B.1) Ufficio Iva 1)ANNO 1995 a) Determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. Tenuto conto che le diverse violazioni constatate pregiudicano, nella loro progressione, la determinazione dell imponibile e la liquidazione del tributo per l anno 1995, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico è così determinata: - Sanzione per la violazione più grave (n. 4) L Aumento del 25% ex art. 12, comma 2, D.Lgs. 472/97 (progressione) L Cumulo giuridico L b) Determinazione sanzione da irrogare. Dal confronto da eseguire ai sensi dell art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997, l importo risultante dal cumulo giuridico (L ) è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (L ). Pertanto, la sanzione da indicare nell atto di accertamento (o di contestazione) ammonta a L Ai fini della definizione ai sensi dell art. 17, comma 2 (o 16, comma 3), è dovuta la somma di L , pari ad 1/4 di L Identica somma è dovuta a titolo di sanzioni ai fini della definizione ai sensi dell art. 15 del D.Lgs. n. 218 del )ANNO 1996 a) Determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. Tenuto conto che le diverse violazioni constatate nel 1998 riguardano più periodi d imposta, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico è così determinata: - Sanzione per la violazione più grave (n. 4/IVA/1995) L Aumento del 50% ex art. 12, c. 2, D.Lgs. 472/97 (più periodi) L Sanzione base L Aumento del 25% ex art. 12, c. 5, D.Lgs. 472/97 (progressione) L Cumulo giuridico L continua

10 Pag n. 38/ /10/2000 segue b)determinazione sanzione da irrogare. Poiché l ammontare (L ) della sanzione risultante dal cumulo giuridico riguarda gli anni 1995 e 1996, agli effetti del confronto da eseguire ai sensi dell art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997, è necessario sommare preventivamente gli ammontari risultanti dal cumulo materiale relativi agli anzidetti due anni (L L = L ). Dal momento che l importo risultante dal cumulo giuridico è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale, la sanzione da indicare nell atto di accertamento (o di constatazione) ammonta a L e, quindi, al netto di quanto già indicato nell atto relativo al 1995 (L ), la sanzione relativa all anno 1996 è pari a L ). Poiché l importo del minimo edittale per la violazione più grave (L ) è superiore a quello irrogato (L ), la somma dovuta a titolo di sanzioni, ai fini delle definizioni di cui agli artt. 17, comma 2 (o 16, comma 3), del D.Lgs. n. 472 del 1997 e 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, ammonta a L (pari ad 1/4 di ). 3) ANNO 1997 a)determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. - Sanzione per la violazione più grave (n. 4/1997) L Aumento del 50% ex art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/97 (più periodi) L Sanzione base L Aumento del 25% ex art. 12, comma 2, D.Lgs. 472/97 (progressione) L Cumulo giuridico L b)determinazione sanzione da irrogare. L ammontare della sanzione risultante dal cumulo giuridico (L ) è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale delle sanzioni relative agli anni 1995, 1996 e 1997 (L L L = L ). Pertanto, la sanzione da indicare nell atto di accertamento (o di contestazione) ammonta a L e la sanzione relativa all anno 1997 (al netto dell importo di L già indicato nell atto relativo al 1996) è pari a L Poiché l importo del minimo edittale per la violazione più grave (L ) è superiore a quello irrogato (L ), la somma dovuta a titolo di sanzione, ai fini delle definizioni di cui agli artt. 17, comma 2 (o 16, comma 3) del D.Lgs. n. 472 del 1997 e 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, ammonta a L (pari ad 1/4 di ).

11 B.2) Ufficio imposte dirette n. 38/2000 Pag ) ANNO 1995 a) Determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. Tenuto conto che le violazioni constatate rilevano ai fini di più tributi, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico è così determinata: - Sanzione per la violazione più grave (n. 5/IRPEF) L Aumento del 20% ex art. 12, comma 3, D.Lgs. 472/97 (più tributi) L Sanzione base L Aumento del 25% ex art. 12, comma 2, D.Lgs. 472/97 (progressione) L Cumulo giuridico L b) Determinazione sanzione da irrogare. Dal confronto da eseguire ai sensi dell art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997, l importo risultante dal cumulo giuridico (L ) è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (L ). Pertanto, la sanzione da indicare nell atto di accertamento (o di contestazione) ammonta a L e la sanzione da irrogare, al netto di quella già irrogata dall Ufficio IVA (L ), è pari a L Agli effetti della definizione agevolata di cui all art. 17, comma 2 (o 16, comma 3), del D.Lgs. n. 472 del 1997, è necessario confrontare l importo della sanzione indicata nell atto di accertamento (o di contestazione) con quello risultante dalla sommatoria dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Ai fini della definizione, la somma dovuta è pari ad un quarto del maggiore dei due predetti importi. - Minimi edittali delle violazioni più gravi relative a ciascun tributo: - IVA (n. 4) L IRPEF (n. 5) L ILOR (n. 6) L CSSN (n. 7) L Totale L Somma dovuta L (pari a 1/4 di ) Agli effetti della definizione di cui all art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, occorre escludere dalla sommatoria dei minimi edittali le violazioni relative al C.S.S.N. ; il relativo totale ammonta quindi a L Ne consegue che la somma dovuta a titolo di sanzione (alla quale devono ovviamente aggiungersi quelle dovute a titolo di imposta e relativi interessi) ammonta a L (pari a 1/4 di ). Al riguardo, si evidenzia che: - le predette somme dovute in caso di definizione devono essere diminuite dell importo pagato dal contribuente a titolo di sanzioni (L ) per definire la controversia insorta a seguito dell atto emesso per il 1995 dall Ufficio IVA; - in mancanza di avvenuta definizione della controversia relativa all atto emesso per il 1995 dall Ufficio IVA, la quota di sanzione afferente l IVA (L , pari a 1/4 di ) pagata per definire la controversia con l Ufficio Imposte Dirette non potrà essere richiesta nuovamente. Ad esempio, qualora la sanzione irrogata dall Ufficio IVA dovesse rendersi definitiva, in sede di riscossione sarà richiesta al contribuente la somma di L , pari alla differenza tra L e L

12 Pag n. 38/ /10/2000 2) ANNO 1996 a)determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. Tenuto conto che le violazioni constatate nel 1998 riguardano periodi di imposta diversi e rilevano ai fini di più tributi, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico è così determinata: - Sanzione per la violazione più grave (n. 5/IRPEF/1996) L Aumento del 20% ex art. 12, c. 3, D.Lgs. 472/97 (più tributi) L Totale L Aumento del 50% ex art 12, c. 5, D.Lgs. 472/97 (più periodi) L Sanzione base L Aumento del 25% ex art. 12, c. 2, D.Lgs. 472/97 (progressione) L Cumulo giuridico L b)determinazione sanzione da irrogare. Poiché l ammontare (L ) della sanzione risultante dal cumulo giuridico riguarda gli anni 1995 e 1996, agli effetti del confronto da eseguire ai sensi dell art. 12, comma. 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997, è necessario sommare preventivamente gli ammontari risultanti dal cumulo materiale relativi agli anzidetti due anni (L L = L ). Dal momento che l importo risultante dal cumulo giuridico è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale, la sanzione da indicare nell atto di accertamento (o di contestazione) ammonta a L e, quindi, al netto di quanto già indicato nell anno relativo al 1995 (L ), la sanzione relativa all anno 1996 è pari a L La sanzione da irrogare per l anno 1996, al netto di quella già irrogata dall Ufficio IVA (L ), è pari a L Minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo: - IVA (n. 4) L IRPEF (n. 5) L ILOR (n. 6) L C.S.S.N. (n. 7) L C. Str. Europa (n. 8) L Totale L Poiché il suddetto importo è superiore a quello irrogato, ai fini della definizione di cui all art. 17, comma 2 (o 16, comma 3), del D.Lgs. n. 472 del 1997, la somma dovuta ammonta a L (pari ad 1/4 di ). Ai fini della definizione di cui all art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, considerato che il totale dei minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo con esclusione del C.S.S.N. ammonta a L , la somma dovuta (a solo titolo di sanzioni, ovviamente) ammonta a L (pari ad 1/4 di ). Al riguardo si evidenzia che: - le predette somme dovute in caso di definizione devono essere diminuite dell importo pagato dal contribuente a titolo di sanzione (L ) per definire la controversia insorta a seguito dell atto emesso per il 1996 dall Ufficio IVA; - in mancanza di avvenuta definizione della controversia relativa all atto emesso per il 1996 dall Ufficio IVA, la quota di sanzione relativa all IVA (L , pari ad 1/4 di ) pagata per definire la controversia con l Ufficio Imposte Dirette non potrà essere richiesta nuovamente.

13 n. 38/2000 Pag ) ANNO 1997 a) Determinazione cumulo giuridico delle sanzioni. - Sanzione per la violazione più grave (n. 5/IRPEF/1997) L Aumento del 20% ex art. 12, comma 3, D.Lgs. 472/97 (più tributi) L Totale L Aumento del 50% ex art. 12., comma 5, D.Lgs. 472/97 (più periodi) L Sanzione base L Aumento del 25% ex art. 12, comma 2, D.Lgs. 472/97 (progressione) L Cumulo giuridico L b) Determinazione sanzione da irrogare. Poiché l ammontare (L ) della sanzione risultante dal cumulo giuridico riguarda gli anni 1995, 1996 e 1997, agli effetti del confronto da eseguire ai sensi dell art. 12, comma 7, del D.Lgs. 472 del 1997, è necessario sommare preventivamente gli ammontari risultanti dal cumulo materiale relativi agli anzidetti tre anni (L L = L ). Dal momento che l importo risultante dal cumulo giuridico è inferiore a quello risultante dal cumulo materiale, la sanzione da indicare nell atto di accertamento (o di contestazione) ammonta a L e quindi, al netto di quanto già indicato nell atto relativo al 1996 (L ), la sanzione relativa all anno 1997 è pari a L La sanzione da irrogare per l anno 1997, al netto di quella già irrogata dall Ufficio IVA (L ), è pari a L c) Somme dovute in caso di definizione - Minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo: - IVA (n. 4) L IRPEF (n. 5) L ILOR (n. 6) L C.S.S.N. (n. 7) L Totale L Poiché il suddetto importo è superiore a quello irrogato, ai fini della definizione di cui all art. 17, comma 2 (o 16, comma 3), del D.Lgs. n. 472 del 1997, la somma dovuta ammonta a L (pari ad 1/4 di ). Ai fini della definizione di cui all art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, considerato che il totale dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo con esclusione del C.S.S.N. ammonta a L , la somma dovuta (ovviamente a solo titolo di sanzione) a L (pari ad 1/4 di ). Al riguardo, si evidenzia che: - le predette somme dovute in caso di definizione devono essere diminuite dell importo pagato dal contribuente a titolo di sanzione (L ) per definire la controversia insorta a seguito dell atto emesso per il 1997 dall Ufficio IVA; - in mancanza di avvenuta definizione della controversia relativa all atto emesso per il 1997 dall Ufficio IVA, la quota di sanzione relativa all IVA (L , pari a 1/4 di ) pagata per definire la controversia con l Ufficio Imposte Dirette non potrà essere richiesta nuovamente.

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