Lettera uniforme n.1/2006 AGLI OPERATORI ECONOMICI
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1 Repubblica di San Marino San Marino, 15 febbraio 2006 DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO UFFICIO TRIBUTARIO Prot.n.1401/UT/8 15/02/ Lettera uniforme n.1/2006 AGLI OPERATORI ECONOMICI Oggetto: Procedura sommaria di forfetizzazione Decreto 14 novembre 2005 n.161, Titolo II, Provvedimenti fiscali diversi L art.2, Titolo II, del Decreto 14 novembre 2005 n.161 ha previsto la possibilità per gli operatori economici che hanno presentato la denuncia annuale per il rimborso dell imposta sulle importazioni relativa ai beni esportati, di chiedere l ammissione alla procedura sommaria di forfetizzazione di cui al Titolo III del Decreto 29 novembre 2004 n Detta procedura può essere richiesta relativamente ai periodi d imposta per i quali non sia stato ancora definito con l Ufficio Tributario il relativo rimborso e fino al periodo d imposta 2004 compreso. Di conseguenza coloro che nel corso del 2005 non si sono avvalsi della facoltà di cui al Titolo III del Decreto 29 novembre 2004 n. 163 possono ora chiedere l ammissione a detta procedura, alle condizioni di seguito indicate ed a decorrere dal primo periodo d imposta non ancora definito, fino al 2004; gli operatori che nel 2005 hanno invece aderito alla procedura sommaria hanno la possibilità di definire il rimborso anche per i periodi d imposta 2002, 2003 e Di seguito si riportano alcune indicazioni per la presentazione delle domande di ammissione e per il calcolo del relativo rimborso, con evidenza delle novità più rilevanti rispetto a quanto segnalato con Circolare di questo Ufficio del 22 febbraio 2005 (prot.n.744). Richiesta di ammissione (art. 4 Decreto n. 161/2005) La richiesta di ammissione alla procedura in oggetto deve essere presentata all Ufficio Tributario entro il 30 aprile 2006; dato che tale scadenza ricorre in una giornata festiva, il termine è prolungato al primo giorno feriale successivo, ossia al 2 maggio Tale termine è perentorio e non verranno accettate domande consegnate oltre tale data.
2 La richiesta deve essere presentata utilizzando la domanda di ammissione allegata. La presentazione di tale domanda è vincolante per l operatore economico, ed egli non può recedere dalla richiesta avanzata, né giungere successivamente alla definizione della misura del rimborso attraverso la procedura ordinaria. La domanda può essere presentata in relazione ai periodi d imposta per i quali è sospesa la definizione del rimborso all esportazione, per raggruppamenti di anni (1994 e precedenti; ; ; ) e dando priorità alla definizione degli anni e dei raggruppamenti cronologicamente più vecchi. Esempio: l operatore economico non può chiedere la definizione forfetaria degli esercizi dal 2002 al 2004 senza aver prima definito gli anni precedenti o chiedere, in questa occasione, la procedura sommaria anche per i raggruppamenti precedenti. Soggetti non ammessi alla procedura (art. 3 Decreto n. 161/2005) Non sono ammessi alla procedura sommaria di forfetizzazione gli operatori economici i quali, nei periodi per cui chiedono l ammissione alla procedura: a) siano stati oggetto di accertamento definitivo da parte dei competenti organi per un maggior reddito non inferiore a euro ,00; b) abbiano presentato la denuncia annuale Mod Q viziata da una condotta fraudolenta accertata. Non sono inoltre ammessi i soggetti: a) che abbiano subito condanne penali relativamente all esercizio dell attività d impresa; b) per i quali sia stata decretata la liquidazione coatta o d ufficio o la procedura di concorso fra i creditori; c) che abbiano subito la revoca del nulla osta all attività d impresa. A tale scopo l operatore deve certificare nella domanda di ammissione, sotto la propria responsabilità civile e penale, l insussistenza delle suddette cause di esclusione dalla procedura. Si noti che sono state rimosse alcune delle cause di non ammissione previste per la procedura 2005 dall art.89 della Legge n.165/2003. Definizione del rimborso (artt. 25 e 26 Decreto n.163/2004 e art. 5 Decreto n.161/2005) Per la definizione del rimborso con la procedura sommaria di forfetizzazione deve essere utilizzato il prospetto allegato, compilandone uno per ogni esercizio, da consegnarsi unitamente alla domanda di ammissione obbligatoria. I dati da indicare nel prospetto sono quelli riportati nel documento denominato Modello Q regolarmente presentato, e precisamente quelli riportati nel quadro riepilogativo Q4, di cui fanno parte integrante anche gli eventuali prospetti di riconciliazione rilevanti ai fini della determinazione della competenza e del rimborso allegati al Modello Q. I predetti documenti (Q4 ed i relativi prospetti nel caso in cui siano rilevanti ai fini del rimborso) devono essere allegati in copia alla scheda di calcolo. Si rammenta che tra i prospetti rilevanti, al fine di vedersi riconosciuto il rimborso analitico sui resi a fornitore, è incluso il prospetto riepilogativo (fattura di acquisto e fattura di reso) riportante imponibile
3 e imposta rimborsabile, che deve essere stato a suo tempo allegato alla denuncia annuale Modello Q. Nel caso in cui l operatore non allegasse tale prospetto, ovvero nel caso in cui esso non fosse stato allegato originariamente, le predette cessioni fruiranno comunque del rimborso monofase con i criteri generali. Per la determinazione dell imposta figurativa relativa agli acquisti da fornitori sammarinesi, fatto salvo quanto di seguito indicato, devono essere utilizzate le seguenti aliquote convenzionali: 1) per gli esercizi fino al 1994 compreso, l 1,5%; 2) per gli esercizi dal 1995 al 1998, compresi, il 2%; 3) per gli esercizi dal 1999 al 2001, e dal 2002 al 2004, compresi, il 2,5%. Qualora il rapporto fra gli acquisti rimborsabili da fornitori sammarinesi (come indicato nel quadro riepilogativo Q4 ) e gli acquisti totali rimborsabili (acquisti import al lordo dell imposta sulle importazioni e al lordo dei resi a fornitore + acquisti a San Marino lordi) sia superiore al 20%, utilizzando due decimali senza arrotondamenti, le aliquote convenzionali sopra indicate sono raddoppiate (come previsto all ultimo comma dell art.25 del Decreto n.163/2004 e all art. 5, 1 comma, del Decreto n. 161/2005). Lo stesso rapporto, tra acquisti interni ed acquisti totali, è rilevante anche agli effetti della liquidazione dell eventuale importo a credito dei singoli esercizi nella seguente misura: a) qualora il predetto rapporto sia inferiore al 5%, o non vi siano acquisti interni, l importo a credito dell operatore è diminuito del: 10% per i periodi di imposta fino al 1994; 15% per i periodi di imposta 1995, 1996, 1997 e 1998; 20% per i periodi di imposta 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e b) qualora il predetto rapporto sia pari o superiore al 5%, l importo a credito dell operatore è quello risultante dal calcolo, senza nessun abbattimento. Per gli operatori economici in regime forfettario che hanno presentato la denuncia annuale Modello Q non completa di tutti i dati necessari al fine della determinazione del rimborso, lo stesso sarà adeguatamente verificato da parte dell Ufficio Tributario. Determinazione e liquidazione della somma (art. 6 Decreto n.161/2005) La procedura sommaria di forfetizzazione si conclude con la sottoscrizione di un verbale tra l operatore economico e l Ufficio Tributario, dal quale risulti l importo a credito o debito dell Ufficio per i vari anni richiesti, con il saldo complessivo degli stessi. Dall eventuale saldo a credito dell operatore l Ufficio Tributario provvede a trattenere gli importi a debito del contribuente, certi e scaduti, per imposte dirette o indirette nonché per relative sanzioni ed interessi, per i quali al momento della definizione dell importo liquidabile l operatore risulta essere debitore nei confronti dell Ufficio Tributario. L importo finale, a credito o a debito dell operatore risultante dopo queste eventuali detrazioni, deve esser indicato in apposito verbale (verbale della compensazione) redatto a conclusione della procedura e sottoscritto dall operatore economico e dall Ufficio
4 Tributario. Nel caso in cui l operatore presenti un saldo complessivamente a credito e non siano state rilevate difformità tra i dati risultanti dal prospetto presentato ed il controllo eseguito dell Ufficio, la sottoscrizione dei due verbali potrà essere contestuale, all atto della compensazione. L eventuale somma a credito dell operatore, al netto di quanto sopra indicato, viene liquidato a cura dell Ufficio Tributario secondo le seguenti modalità: a) 1/5 successivamente alla sottoscrizione del verbale secondo le ordinarie procedure di liquidazione di spesa della Pubblica Amministrazione previste dalla legge; b) 2/5 saranno liquidati con valuta a favore del contribuente pari al 31/12/08; c) 2/5 saranno liquidati con valuta a favore del contribuente pari al 31/12/09. Qualora l eventuale saldo a credito dell operatore economico sia di importo inferiore o pari ad euro 2.500,00, la corresponsione della somma avviene in una unica soluzione successivamente alla sottoscrizione del verbale e secondo le ordinarie procedure di liquidazione di spesa della Pubblica Amministrazione. In relazione alla liquidazione delle porzioni pari ai 2/5 del rimborso, l Ufficio Tributario può rilasciare all operatore, dietro sua richiesta, un apposita lettera di credito ai sensi del Decreto 12 dicembre 2005 n Qualora l importo finale della procedura sommaria sia a debito dell operatore economico, lo stesso è tenuto al pagamento di quanto dovuto entro e non oltre 120 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale. Disposizioni finali Presso l Ufficio Tributario è disponibile un foglio di calcolo aggiornato (formato excel) che gli operatori possono ritirare presentandosi con apposito floppy, utile alla definizione del calcolo secondo le modalità stabilità nella presente circolare. Si segnala che questo foglio di calcolo contiene alcune modifiche rispetto a quello predisposto per la procedura sommaria L Ufficio Tributario è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. IL DIRETTORE (Dott. Paolo Ugolini) Allegati: - domanda di ammissione alla procedura sommaria di forfetizzazione - scheda di calcolo per la definizione del rimborso
5 Repubblica di San Marino DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO UFFICIO TRIBUTARIO DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SOMMARIA DI FORFETIZZAZIONE DEI RIMBORSI DELL IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI (TITOLO II DECRETO 14 NOVEMBRE 2005 N. 161) IL SOTTOSCRITTO IN QUALITÀ DI 1 DELLA DITTA / SOCIETÀ C.o.e. CORRENTE IN (località) Via/Piazza n.civ. ATTIVITÀ SVOLTA PRESENTA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA LIQUIDAZIONE CON PROCEDURA SOMMARIA DI FORFETTIZZAZIONE DEI RIMBORSI DELL IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI PER GLI ANNI: Con riferimento a quanto previsto all articolo 3 del Decreto 14 novembre 2005 n. 161 il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, quanto segue: la società/ditta, per gli anni di cui chiede l ammissione alla procedura sommaria, ha presentato regolarmente le relative denuncie annuali Mod. Q e che tali denunce non sono viziate da una condotta fraudolenta accertata; la società/ditta per gli anni di cui sopra, non è stata oggetto di accertamento definitivo da parte dei competenti organi per un maggior reddito non inferiore a ,00; la società/ditta non ha subito condanne penali relativamente all esercizio dell attività d impresa; nei confronti della società/ditta non è stata decretata la liquidazione coatta o d ufficio o la procedura di concorso fra i creditori; la società/ditta non è stata oggetto di provvedimento di revoca del nulla osta all attività d impresa. Si allegano alla presente, e fanno parte integrante della stessa: i conteggi distinti per anno relativi al rimborso monofase richiesto, quantificati e determinati sulla base delle denuncie annuali Mod. Q già presentate a suo tempo nei termini di legge e secondo le disposizioni e criteri stabiliti nei Decreti n. 163/2004 e n. 161/2005; copia del Mod. Q4 relativo agli anni oggetto di richiesta di forfetizzazione, dichiarando che le suddette copie sono perfettamente conformi agli originali presentati a suo tempo nei termini di legge. Con la presente domanda la società/ditta prende atto ed accetta le condizioni e i termini di pagamento e liquidazione delle eventuali somme a debito o a credito nei confronti dell Ufficio Tributario così come previsto all art. 27 del Decreto n.163/2004 e all art. 6 del sopraccitato Decreto n.161/2005. La società/ditta prende altresì atto che la definizione dei rimborsi mediante la presente procedura sommaria di forfetizzazione può essere oggetto di revisione e nullità qualora, entro 5 anni successivi al suo perfezionamento, l Amministrazione finanziaria accerti fatti comportamenti illeciti dell operatore in relazione ai rimborsi stessi. In fede, lì IL RICHIEDENTE 1 ( 1 ) Titolare, Amministratore, Legale Rappresentante
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