Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale 70/2015. Ripristino perequazione pensioni anni 2012/2013.

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1 Roma, 12 maggio 2015 Ai Coordinatori Regionali ITAL Uil Agli Uffici di Patronato delle Cst Uil Alle Strutture Regionali Uilp Alle Strutture Territoriali Uilp Alle Leghe Territoriali Uilp e p.c. Carmelo Barbagallo Segretario Generale Uil Pierpaolo Bombardieri Segretario Organizzativo Uil Domenico Proietti Segretario Confederale Uil LORO SEDI Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale 70/2015. Ripristino perequazione pensioni anni 2012/2013. Vi trasmettiamo, di seguito, una prima nota tecnica elaborata congiuntamente dall Ital e dalla UilPensionati sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 che ha dichiarato incostituzionale il blocco per il biennio 2012/ della perequazione delle pensioni,. Forniamo alcune prime considerazioni di carattere tecnico-pratico non certamente esaustive ai fini delle iniziative da intraprendere e che soffrono del complesso quadro che si sta delineando sulla vicenda anche in relazione a ipotesi di non applicazione della sentenza tout-court. Sarà nostra cura seguire attentamente gli sviluppi della vicenda assieme alla Confederazione e garantire ai pensionati il rispetto dei loro diritti. Vi informiamo, inoltre, che la UilPensionati ha indetto per il giorno 15 maggio p.v. un presidio di protesta davanti al Ministero Economia dalle ore 10 alle 13. Fraterni saluti. Il Presidente ITAL UIL Gilberto De Santis Il Segretario Generale UIL PENSIONATI Romano Bellissima ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2 Sulla G. U. serie speciale - n. 18 del 6 maggio 2015 è stata pubblicata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 con la quale è stata dichiarato incostituzionale il blocco - per gli anni 2012 e della perequazione automatica delle pensioni di importo lordo superiore a tre volte l importo del trattamento minimo. La vicenda ormai a tutti nota, domina da giorni e ancor prima della sua pubblicazione in G.U. la scena politica e sta determinando un ampio e complesso dibattito sia per quanto attiene l operato del Giudice delle Leggi ma ancor di più sul fronte della sua applicazione (tempistica e modalità per adeguare l importo del rateo corrente di pensione; tempistica e modalità di corresponsione delle somme arretrate). Dopo le dichiarazioni pubbliche della Confederazione e della UilPensionati in merito alla Sentenza, in attesa degli ulteriori sviluppi anche sul piano normativo - che la vicenda assumerà nei prossimi giorni, in questa fase forniamo alcuni primi elementi di carattere tecnico a supporto degli Uffici Ital e delle strutture Uilp impegnati a dare ascolto e assistere i pensionati che si rivolgono presso i nostri sportelli. In allegato, vi trasmettiamo la nota del Servizio Politiche Previdenziale della nostra Confederazione con la quale viene effettuata una ricognizione degli effetti della Sentenza attraverso alcune esemplificazioni di situazioni che rendono l idea della mancata attribuzione della perequazione nel biennio 2012/2013. Per agevolare gli Uffici, abbiamo realizzato una utility, di semplice utilizzo, tramite lo sviluppo di un foglio excel che di seguito alleghiamo. L utility, una volta indicato l importo del/dei trattamento/i pensionistici spettanti prima del blocco della perequazione (dicembre ), consente di visualizzare: o o il confronto tra l importo di pensione percepito oggi dal pensionato (blocco perequazione anni 2012/2013 e calcolo perequazione 2014/2015) e l importo spettante a seguito della dichiarazione di incostituzionalità (ricalcolo mancata perequazione 2012/2013 e ricalcolo perequazione 2014/2015) ; evidenziazione delle somme arretrate spettanti a seguito della dichiarazione di incostituzionalità calcolate fino al 30 giugno Per quanto attiene ulteriori informazioni circa la disciplina della perequazione delle pensioni nel tempo vi rimandiamo ai messaggi e alle circolari su questa materia trasmessi nel corso degli anni passati. E evidente lo scopo di questa utility nell attività di corretta e completa informazione ai pensionati interessati dalla Sentenza della Corte. In relazione agli sviluppi della vicenda, sarà nostra cura perfezionare l utility di cui sopra anche ai fini di un utilizzo legato alle eventuali iniziative da intraprendere nei confronti dell Inps a tutela dei pensionati. Sulla partita più strettamente operativa vi segnaliamo che ad oggi non vi è stata nessuna occasione di incontro/confronto tra la Direzione Generale dell Inps e i Patronati. Facciamo presente che l Istituto previdenziale ha emanato nei giorni scorsi il messaggio 3135/ non caricato sul sito istituzionale e 1 INPS - Messaggio 07 maggio 2015, n Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 (illegittimità dell art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre, n. 201 per contrasto con articoli 3, 36 e 38 Cost.) Sulla Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale - Corte Costituzionale - n. 18 del 6 maggio 2015 è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre, n In particolare, la suddetta sentenza ha dichiarato l illegittimità dell articolo 24 comma 25 del citato decreto, nella parte in cui prevede che "in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento". Ciò premesso, l'istituto, in applicazione di quanto previsto dall articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, non potrà definire eventuali richieste di ricostituzione relative ai trattamenti pensionistici interessati dalla sentenza, fino all adozione delle relative iniziative legislative.

3 intercettato su web con il quale precisa che a eventuali istanze di ricostituzione per applicazione della sentenza l Istituto non potrà dare seguito fino all emanazione delle relative iniziative legislative. Platea dei pensionati interessati Considerato che il blocco della perequazione oggi dichiarato incostituzionale ha operato per il biennio 2012/2013 e preso atto delle modalità per l attribuzione della perequazione stessa, gli effetti della Sentenza vengono a ricadere su tutti i pensionati il cui importo del/dei trattamento/i pensionistici sia superiore a tre volte l importo del trattamento minimo e a condizione che la decorrenza della pensione sia collocata entro il Le pensioni con decorrenza entro il hanno subito il blocco per il biennio 2012/2013, mentre quelle con decorrenza nell anno 2012 hanno subito il blocco per il solo anno Al contrario le pensioni con decorrenza successiva a dicembre 2012 non hanno subito alcun blocco, ma solo l attribuzione della perequazione secondo i criteri introdotti dalla legge di stabilità Un particolare discorso meritano le pensioni di reversibilità. Infatti, in relazione al decesso del pensionato dante causa nell anno 2012 ovvero successivamente si vengono a determinare, per via della mancata perequazione, effetti plurimi: sia in capo al dante causa sia in capo al superstite. Prendiamo ad esempio il pensionato con pensione superiore a tre volte il TM deceduto a ottobre del 2012 che ha quindi subito la mancata perequazione. Si producono i seguenti effetti: mancata perequazione mesi gennaio-ottobre 2012 (da recuperare da parte degli eredi come ratei maturati e non riscossi). erronea liquidazione della pensione ai superstiti in quanto liquidata in base ad un importo della pensione del dante causa decurtato della mancata perequazione (riliquidazione pensione ai superstiti). mancata perequazione (per l anno 2013) della pensione ai superstiti nel caso l importo della stessa fosse superiore a tre volte il TM. Ulteriore particolarità è rappresentata dai pensionati deceduti dopo il laddove non vi sono soggetti superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità. Per questi casi, in presenza di oggettive difficoltà affinché l Inps possa operare d ufficio, si dovranno attivare gli eredi con presentazione di istanza di rate maturate e non riscosse.

4 La sentenza della Corte ha reso giustizia a milioni di pensionati. Dalla sua applicazione un contributo alla crescita e alla ripresa dei consumi. Dichiarazione del Segretario Confederale UIL Domenico Proietti Con l applicazione della sentenza della Corte Costituzionale una pensione che nel era di 1500 euro lordi, appena superiore alle 3 volte il minimo, avrà una rivalutazione di circa 85 euro al mese e euro circa come rimborso per i due anni di blocco 2012 e 2013 e per gli effetti che questi hanno avuto sul Il Governo applichi subito la sentenza a tutti i pensionati ristabilendo equità e giustizia. L applicazione della sentenza dando più disponibilità di reddito a milioni di pensionati è anche un contributo importante alla ripresa dei consumi interni e quindi un sostegno alla ripresa della crescita e delle attività produttive con beneficio per l occupazione. Analisi ed Elaborazioni del Servizio Politiche Previdenziali UIL Lo studio prende in esame l importo dell assegno mensile lordo per diverse fasce di reddito da pensione. L analisi che abbiamo svolto riguarda gli effetti che i blocchi dell indicizzazione hanno prodotto su queste. Nella tabella 1 mostriamo l andamento delle pensioni dal ad oggi applicando la legislazione vigente, quindi applicando sia il blocco Fornero, sia quello previsto dal Governo Letta con la Legge di Stabilità Dall esame di questi dati si evidenzia come le pensioni superiori a 3 volte il minimo ma inferiori alle 4 volte (negli esempi quelle da euro e da 1800 euro), nel abbiano subìto un adeguamento minimo se confrontate con il dato del 2015, rispettivamente meno di 20 euro lorde mensili per quelle da euro e meno di 25 euro lorde mensili per quelle da euro. Servizio politiche Fiscali e Previdenziali UIL 1

5 Quando lo Stato provvederà all adeguamento dei trattamenti eliminando il blocco Fornero: - il pensionato che nel percepiva un trattamento pari a 4 volte il minimo, euro lordi, percepirà annualmente sulla pensione in erogazione nel 2015 circa euro in più; - il pensionato con un trattamento pari a 5 volte il minimo, 2500 euro lordi, percepirà annualmente sulla pensione in erogazione nel 2015 circa euro in più; Pensioni attuali calcolate con blocco indicizzazione 1 Pensioni con Blocco Fornero Pensioni Con Blocco Letta Ind. 3% Ind. 2,60% Ind. 1,10% Ind. 0,30% 3 volte TM 2 467,43 480,53 495,43 500,88 502,38 3 volte TM 600,00 618,00 634,06 641,03 642,95 3 volte TM 1.200, , , , ,87 4 volte TM 1.500, , , , ,59 4 volte TM 1.800, , , , ,62 5 volte TM 2.500, , , , ,52 10 volte il TM 5.000, , , , ,99 14 volte il TM 7.000, , , ,38* 7.022,69 20 volte il TM , , , ,17* 9.847* * Contributo solidarietà 6 % 3 Tabella 1 Pensioni come diventeranno Senza blocco indicizzazione Fornero e con il solo blocco previsto dalla Legge di Stabilità Pensioni senza Blocco Fornero Pensioni Con Blocco Letta Ind. 3% Ind. 2,60% Ind. 1,10% Ind. 0,30% 3 volte TM 467,43 480,53 495,43 500,88 502,38 3 volte TM 600,00 618,00 634,06 641,03 642,95 3 volte TM 1.200, , , , ,87 4 volte TM 1.500, , , , ,11 4 volte TM 1.800, , , , ,59 5 volte TM 2.500, , , , ,64 10 volte il TM 5.000, , , , ,59 14 volte il TM 7.000, , , ,61* 7.316,73* 20 volte il TM , , , ,62** ,12** * Contributo solidarietà 6 % ** Contributo solidarietà 12 % 5 Tabella 2 1 pensionistico mensile lordo, con perequazione calcolata applicando le norme provvisorie del DL 201/ per gli anni ed applicando le norme provvisorie della Legge di Stabilità 2014 per gli anni I trattamenti pensionistici fino a tre volte il minimo sono esclusi dal blocco Fornero. 3 Il contributo di solidarietà è al 6% sulla quota eccedente 14 volte il trattamento minimo, al 12 % sulla quota eccedente 20 volte il trattamento minimo. 4 pensionistico mensile lordo, con perequazione calcolata applicando le norme ordinarie per gli anni ed applicando le norme provvisorie della Legge di Stabilità 2014 per gli anni Il contributo di solidarietà è al 6% sulla quota eccedente 14 volte il trattamento minimo, al 12 % sulla quota eccedente 20 volte il trattamento minimo. Servizio politiche Fiscali e Previdenziali UIL 2

6 Nella tabella 2 abbiamo mostrato a quanto ammonteranno i trattamenti mensili con l applicazione delle sentenza della Corte Costituzionale per il 2012 e per il 2013, senza l applicazione degli interessi dovuti ai pensionati, mantenendo comunque nel calcolo le modifiche al sistema di indicizzazione introdotte dal Governo Letta In questa ipotesi, chi percepiva mensilmente 1500 euro di pensione lorda nel nel 2012 ha diritto a euro lordi mensili, mente nel 2013 ha diritto 1584 euro lordi mensili, così nel 2015, applicando la riduzione prevista dal blocco Letta, dovrebbe percepire 1605 euro al mese, 99 euro in più rispetto a quanto percepisce con la legislazione vigente (tabella 3). Oltre all applicazione della sentenza i pensionati dovranno ricevere un rimborso per il mancato adeguamento per gli anni 2012 e 2013 ed una integrazione per l adeguamento avvenuto con il blocco Letta per il 2014 ed il Così un pensionato che nel percepiva un trattamento pari a 4 volte il minimo, lordi dovrà avere, per l anno 2012 circa 530 euro, circa euro sia per l anno 2013 che per l anno 2014, su queste somme dovranno essere applicati, ovviamente, anche gli interessi maturati. Quanto guadagneranno le pensioni senza blocco Fornero e con il solo blocco previsto dalla Legge di Stabilità 2014 Pensioni senza Blocco Fornero Pensioni Con Blocco Letta 3 volte TM 467,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3 volte TM 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 volte TM 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 volte TM 1.500, , , , ,52 4 volte TM 1.800, , , , ,97 5 volte TM 2.500, , , , ,12 10 volte il TM 5.000, , , , ,60 14 volte il TM 7.000, , , ,23* + 294,04* 20 volte il TM , , , ,45** + 399,98** * Contributo solidarietà 6 % ** Contributo solidarietà 12 % 6 Tabella 3 6 Il contributo di solidarietà è al 6% sulla quota eccedente 14 volte il trattamento minimo, al 12 % sulla quota eccedente 20 volte il trattamento minimo. Servizio politiche Fiscali e Previdenziali UIL 3

7 Se si calcolano invece le rivalutazioni degli assegni senza applicare né il blocco Fornero né il blocco Letta, tabella 4, si noterà come gli assegni attuali sono pesantemente penalizzati. Il pensionato che nel percepiva 1500 euro lordi mensili oggi avrebbe dovuto avere un assegno lordo mensile di 1606 euro, ed invece percepisce 1519 euro lorde mensili (tabella 1), con una differenza in negativo di 87 euro al mese (tabella 5); se si estende su 12 mensilità la perdita è di 1044 euro, ovvero 2/3 di quello che attualmente percepisce mensilmente. In breve le pensioni superiori a 3 volte il minimo perdono, ad oggi, più della metà di un assegno mensile ogni anno. Ovviamente tale penalizzazione è proporzionale al reddito del pensionato ed aumenta con il crescere dell assegno mensile preso ad esempio. Pensioni come avrebbero dovuto essere Con indicizzazione ordinaria 7 Pensioni senza Blocco Fornero Pensioni Senza Blocco Letta Ind. 3% Ind. 2,60% Ind. 1,10% Ind. 0,30% 3 volte TM 467,43 480,53 495,43 500,88 502,38 3 volte TM 600,00 618,00 634,06 641,03 642,95 3 volte TM 1.200, , , , ,87 4 volte TM 1.500, , , , ,07 4 volte TM 1.800, , , , ,31 5 volte TM 2.500, , , , ,33 10 volte il TM 5.000, , , , ,86 14 volte il TM 7.000, , , , ,68 20 volte il TM , , , , ,88 Tabella 4 Differenza tra pensioni attuali e pensioni con indicizzazione ordinaria Pensioni con Blocco Fornero Pensioni con Blocco Letta 3 volte TM 467,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3 volte TM 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 volte TM 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 volte TM 1.500,00-44,13-84,00-85,63-86,48 4 volte TM 1.800,00-64,72-112,10-113,21-113,69 5 volte TM 2.500,00-70,95-134,18-139,05-142,81 10 volte il TM 5.000,00-127,20-240,28-267,19-273,87 14 volte il TM 7.000,00-172,20-324,93-369,87-366,99 20 volte il TM ,00-239,70-452,48-702,44-713,74 Tabella 5 7 Pensioni calcolate senza alcun blocco dell indicizzazione con il sistema di perequazione ordinario. Servizio politiche Fiscali e Previdenziali UIL 4

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