PROTEZIONE REDDITO. Contratto di assicurazione per la tutela del reddito della persona in caso di infortunio, malattia, perdita del posto di lavoro

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1 PROTEZIONE REDDITO Contratto di assicurazione per la tutela del reddito della persona in caso di infortunio, malattia, perdita del posto di lavoro FASCICOLO INFORMATIVO Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa comprensiva del glossario Condizioni di Assicurazione Documento sul trattamento dei dati personali deve essere consegnato al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Edizione CRS 4902/T/01/15 Credemassicurazioni SpA Capitale interamente versato di euro REA presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, Reggio Emilia (Italia) - Tel: Fax: info@credemassicurazioni.it - Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e spe

2 Nota Informativa La presente Nota Informativa SVAP (cui è succeduto, a far data dal 01 gennaio 2013, IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)SVAP ora IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULLIMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Le garanzie sono prestate da a) Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata (di seguito, Credemassicurazioni); b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Mirabello, Reggio Emilia (Italia) c) Recapito telefonico: Fax: Sito Internet: info@credemassicurazioni.it d) Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005 (quanto al Ramo 10 si precisa che, per effetto rovvedimento ISVAP nr del ,. Autorizzata con provvedimento ISVAP n del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento I Autorizzata, con provvedimento Isvap n del 23/06/10 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18, Il patrimonio netto di Credemassicurazioni ammonta a 17,2 milioni di Euro di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 14,1 milioni ed il totale delle riserve patrimoniali è pari a 0,9 milioni. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Tacito Rinnovo del contratto Il contratto prevede il tacito rinnovo per un periodo pari ad un anno alla scadenza indicata nel modulo di polizza e così di seguito. È comunque possibile impedire il tacito rinnovo del contratto, alla scadenza indicata nel modulo di polizza e a quelle successive, mediante la disdetta. La disdetta può essere esercitata, sia da parte del Contraente sia da parte di Credemassicurazioni, mediante lettera raccomandata, spedita: - presso il quale è stata stipulata la polizza almeno 15 giorni prima della scadenza; - risultante alla Compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza. Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, il Contraente potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel qual caso farà fede la data o il timbro Nota informativa 1 di 11 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

3 ) o a mezzo fax, La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale. Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rim3 delle Condizioni di Assicurazione. Aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Credemassicurazioni ( 3. Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni Il contratto contiene garanzie assicurative per far fronte agli eventi che possono compromettere la capacità delurato di generare reddito. Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto. Prestazioni Assicurate Di seguito vengono elencati gli eventi che determinano il pagamento delle relative prestazioni da parte di Credemassicurazioni: GARANZIE (prestate da Credemassicurazioni) a) Decesso dovuto esclusivamente a infortunio b) In aggiunta a quanto sopra, Credemassicurazioni presta, in via alternativa fra loro, una delle seguenti garanzie c) a favore dei Lavoratori Autonomi e a questi soltanto; oppure: d) Ricovero in Istituto di Cura a favore dei Non Lavoratori e dei Lavoratori Dipendenti Pubblici; oppure: e) Perdita del posto di lavoro a favore dei Lavoratori Dipendenti Privati aventi le caratteristiche previste all'art. 7.E delle Condizioni di Assicurazione. Le coperture assicurative prestate da Credemassicurazioni devono ritenersi come parte integrante di una unica tariffa e non sono proponibili separatamente. Descrizione delle garanzie offerte GARANZIA: DECESSO DOVUTO ESCLUSIVAMENTE A INFORTUNIO In caso di decesso dovuto esclusivamente a Infortunio verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemassicurazioni garantisce un importo pari al capitale assicurato prescelto indicato sul Modulo di Polizza. del capitale assicurato prescelto può essere alternativamente determinato nei seguenti importi: Euro , Euro e Euro Per quanto riguarda la garanzia morte dovuta esclusivamente a infortunio sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo Assicurazione. Sono presenti importi massimi assicurabili espli Dunque nel caso di decesso dovuto da infortunio Credemassicurazioni indennizzerà il capitale assicurato prescelto evidenziato sul Modulo di Polizza. Nota informativa 2 di 11 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

4 DOVUTA A INFORTUNIO Invalidità Totale Permanente del verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemassicurazioni garantisce un importo pari al capitale assicurato prescelto indicato sul Modulo di Polizza. capitale assicurato prescelto può essere alternativamente determinato nei seguenti importi: Euro , Euro e Euro B delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia. Per quanto riguarda la garanzia Invalidità Totale Permanente dovuta a infortunio, sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo 7.B delle Cond art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Sono presenti franchigie e importi minimi e 7.B delle Condizioni di Assicurazione. Esempi A B C Percentuale di invalidità 30% 65% 66% permanente accertata Franchigia (in percentuale) 65% Somma assicurata per Invalidità Capitale assicurato prescelto Esempio A : NESSUN INDENNIZZO alla franchigia). Esempio B: NESSUN INDENNIZZO Esempio C: SINISTRO IN GARANZIA indennizzo pari al capitale assicurato prescelto (per maggiori dettagli ******************************* In caso di Inabilità Temporanea Totale, sempreché al momento del sinistro sia un Lavoratore Autonomo, Credemassicurazioni corrisponderà il primo indennizzo trascorso il periodo di franchigia fissato in 30 giorni e successivamente una somma pari a tanti indennizzi mensili ciascuno ogni ulteriori 30 giorni di Inabilità Temporanea Totale, fino ad un limite massimo di Indennizzi Mensili (6 o 12 indennizzi a seconda della combinazione prescelta in sede di sottoscrizione del Contratto e indicato nel Modulo di Polizza); ogni indennizzo successivo al primo è dunque riferito ad un periodo di 30 giorni continuativi di Inabilità Totale a decorrere dal. 7.C delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia. Per quanto riguarda la garanzia Inabilità Temporanea Totale sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione 7.C delle Condizioni di art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. 7.C delle Condizioni di Assicurazione. Nota informativa 3 di 11 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

5 Esempi A B C Giorni di Inabilità consecutivi Franchigia assoluta Periodo di carenza 30 gg. 30 gg. Somma assicurata mensile Indennizzo mensile prescelto Esempio A: NESSUN INDENNIZZO Esempio B: SINISTRO IN GARANZIA previsto il pagamento di 1 indennizzo mensile. NESSUN INDENNIZZO se inabilità dovuta a malattia Assicurazione). Esempio C: SINISTRO IN GARANZIA previsto il pagamento di 2 indennizzi mensili. NESSUN INDENNIZZO se inabilità dovuta a malattia manifestatasi durante il periodo di Si evidenzia la presenza di un periodo di riqualificazione per le denunce successive così come disciplinato Gli obblighi della Credemassicurazioni si esauriscono in caso di 3 sinistri liquidati per Inabilità Temporanea Totale. GARANZIA: RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA **************************************** In caso di Ricovero in Istituto di Cura, sempreché al momento del sinistro sia un Lavoratore Dipendente del settore Pubblico o un Non Lavoratore, Credemassicurazioni corrisponderà il primo indennizzo trascorso il periodo di franchigia fissato in 7 pernottamenti e successivamente una somma pari a tanti indennizzi mensili ciascuno ogni ulteriori 30 giorni di Ricovero in Istituto di Cura, fino ad un limite massimo di Indennizzi Mensili (6 o 12 indennizzi a seconda della combinazione prescelta in sede di sottoscrizione del Contratto e indicata nel Modulo di Polizza); ogni indennizzo successivo al primo è dunque riferito ad un periodo di 30 pernottamenti continuativi di Ricovero in Istituto di Cura a decorrere delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia. Per quanto riguarda la garanzia Ricovero in Istituto di Cura sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione delle Condizioni di di Assicurazione. Sono presenti franchigie e ma delle Condizioni di Assicurazione. Esempi A B C Pernottamenti di Ricovero Franchigia assoluta Periodo di carenza 7 pernottamenti 30 gg. Somma assicurata mensile Indennizzo mensile prescelto Esempio A: NESSUN INDENNIZZO Esempio B: SINISTRO IN GARANZIA previsto il pagamento di 1 indennizzo mensile. NESSUN INDENNIZZO se il ricovero è dovuto a malattia manifestatasi durante il periodo di carenza di c Esempio C: SINISTRO IN GARANZIA previsto il pagamento di 2 indennizzi mensili. NESSUN INDENNIZZO se ricovero dovuto a malattia Si evidenzia la presenza di un periodo di riqualificazione per le denunce successive così come disciplinato. Nota informativa 4 di 11 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

6 Gli obblighi della Credemassicurazioni si esauriscono in caso di 3 sinistri liquidati per Ricovero in Istituto di Cura. **************************************** GARANZIA: PERDITA DEL POSTO DI LAVORO In caso di Perdita del Posto di Lavoro, sempreché al momento del sinistro sia un Lavoratore Dipendente Privato che abbia superato il periodo di prova, che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi e che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, dichiari di non aver ricevuto dal datore di lavoro presso cui è assunto alcuna comunicazione scritta nella quale viene individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione e di non usufruire o non aver usufruito negli ultimi 12 mesi della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e/o Straordinaria, Credemassicurazioni corrisponderà il primo indennizzo trascorso il periodo di franchigia fissato in 60 giorni e successivamente una somma pari a tanti indennizzi mensili ciascuno ogni 30 giorni di disoccupazione, fino ad un limite massimo di Indennizzi Mensili (6 o 12 indennizzi a seconda della combinazione prescelta in sede di sottoscrizione del Contratto e indicata nel Modulo di Polizza); ogni indennizzo successivo al primo è dunque riferito ad un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione E delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia. Per quanto riguarda la garanzia Perdita del Posto di Lavoro sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione E delle Condizioni di E delle Condizioni di Assicurazione. Esempi A B C Giorni di disoccupazione come definita ai sensi di polizza Franchigia assoluta Periodo di carenza 60 gg. 90 gg. Somma assicurata mensile Indennizzo mensile prescelto Esempio A: NESSUN INDENNIZZO Esempio B: SINISTRO IN GARANZIA previsto il pagamento di 1 indennizzo mensile. NESSUN INDENNIZZO se il licenziamento si è verificato Esempio C: SINISTRO IN GARANZIA previsto il pagamento di 2 indennizzi mensili. NESSUN INDENNIZZO se il licenziamento si è verificato Si evidenzia la presenza di un periodo di riqualificazione per le denunce successive così come disciplinato Condizioni di Assicurazione. Gli obblighi della Credemassicurazioni si esauriscono in caso di 3 sinistri liquidati per Perdita del Posto di Lavoro. Persone assicurabili Le coperture assicurative vengono prestate esclusivamente a persone fisiche che alla data di adesione alla 5 anni non compiuti. Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Nota informativa 5 di 11 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

7 Il contratto di assicurazione può avere durata iniziale annuale o triennale a scelta del Contraente. In mancanza di disdetta, alla scadenza, così come indicata nel Modulo di Polizza, il contratto prevede il tacito rinnovo per le successive annualità. Sono presenti limitazioni di durata delle Coperture.. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4. Periodi di carenza contrattuali Sono previsti periodi di carenza per quanto riguarda le garanzie danni esplicitati agli artt. 7.C, 7.D e 7.E delle Condizioni di Assicurazione. 5. Dichiarazioni rese in sede di sottoscrizione del Contratto - Nullità Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. deve sottoscrivere le dichiarazioni riportate nel Modulo di Polizza. Qualora Reddito potranno essere prestate. Si evidenzia la necessità che il Contraente legga le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Polizza relative alla sottoscrizione delle dichiarazioni da rendere in sede di sottoscrizione del Contratto. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio Non previste. 7. Premi Il Contraente paga un premio, la cui entità dipende: - dal capitale assicurato prescelto (indicato nel Modulo di Polizza); - ndennizzo mensile prescelto (Indicato nel Modulo di Polizza); - dal numero di indennizzi mensili scelti dal Contraente (6 o 12 mesi, indicati nel Modulo di Polizza); - dalla durata (Indicata nel Modulo di Polizza); Qualora, a seguito della scelta espressa dal contraente, il contratto abbia una durata iniziale triennale, il premio è calcolato sui primi tre anni e pagato in via anticipata. Trascorsi i 3 anni, è previsto il pagamento, in unica soluzione, di un premio annuo in occasione dei rinnovi taciti del contratto. Gli importi di entrambi i premi (triennale anticipato e annuale al rinnovo) sono indicati sul Modulo di Polizza. In caso di durata annuale, è previsto il pagamento in unica soluzione in via anticipata del premio annuo è indicato sul Modulo di Polizza. Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente bancario presso Credito Emiliano S.p.A.. Credemassicurazioni, in base a valutazioni tecnico commerciali oppure a seguito di specifiche convenzioni, può applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto. Rimane fermo quanto previsto al successi emissione sia triennale. Nota informativa 6 di 11 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

8 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non previsto. 9. Diritto di recesso Nel caso la durata iniziale del contratto sia stabilita dal Contraente in tre anni si precisa che, nel corso della durata triennale, il Contratto non prevede la facoltà di recesso. In virtù della durata poliennale del contratto, Credemassicurazioni pratica una riduzione di premio per i primi tre anni, nel corso dei quali non è consentita al Contraente la facoltà di recesso dal contratto; detta riduzione di premio, può variare in funzione dei dati prescelti dal Contraente stesso (quali capitale assicurato, indennizzo mensile e numero di indennizzi mensili), da un minimo del 8,49% a un massimo del 16,17% rispetto ad analoga copertura di durata annuale. Il premio indicato nel Modulo di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. Sul Modulo di Polizza è, inoltre, indicata la percentuale di sconto applicata al contratto. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato 11. Legge applicabile al contratto Al contratto di assicurazione si applica la legge italiana. 12. Regime fiscale I premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona, alla data di redazione del presente documento, I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle Contraente. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le Si rinvia agli artt. 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E delle Condizioni di Assicurazione per quanto riguarda gli aspetti di Si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata a Credemassicurazioni per la liquidazione delle prestazioni. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario. 14. Assistenza diretta Convenzioni Non prevista. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: a - Funzione REC - Via Mirabello, Reggio Emilia; via fax al numero 0522/442041; via e-reclami@credemassicurazioni.it; Si rammenta altresì che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono anche riportate sul sito Internet di Credemassicurazioni ( IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - reclamo trattato da Credemassicurazioni. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle Nota informativa 7 di 11 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

9 Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. ea FIN-Net. o direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet 16. Arbitrato N. 17. Informativa in corso di contratto pubblica sul proprio sito internet ( il Fascicolo Informativo per la consultazione degli aggiornamenti. Eventuali comunicazioni al Contraente saranno conosciuto. 18. Consultazione dei rapporti assicurativi via web In conformità al Regolamento 35/2010, come integrato dal Provvedimento IVASS n 7 del 16 luglio 2013, sul sito internet di Credemassicurazioni ( la quale il Contraente, potrà accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali delle polizze sottoscritte, quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi. Credemassicurazioni e che potranno essere richieste dal Contraente, mediante procedura guidata, Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte di Credemassicurazioni non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al Contraente. Credemassicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Direttore Generale Carlo Antonio Menozzi Nota informativa 8 di 11 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

10 Glossario Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza. ASSICURATO: pil Contraente. BENEFICIARIO: soggetto a favore del quale Credemassicurazioni CAPITALE ASSICURATO PRESCELTO: Per le garanzie Decesso dovuto esclusivamente a infortunio e Invalidità Permanente Totale dovuta a infortunio esso è determinato in sede di sottoscrizione del Contratto da parte del Contraente ed è indicato nel Modulo di Polizza. Il capitale assicurato prescelto può essere alternativamente determinato nei seguenti importi: euro, euro, euro. CARENZA: periodo immediatamente successivo alla data di effetto del contratto di assicurazione durante il quale le garanzie non sono efficaci. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo Credemassicurazioni non corrisponde la prestazione assicurata. COMPAGNIA:, impresa con sede in Via Mirabello n.2, Reggio Emilia. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. CONTRAENTE: il soggetto che ha stipulato la Polizza di assicurazione. COPERTURA: la garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato da Credemassicurazioni, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento i di un Sinistro previsto dalla polizza. DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: la data a partire dalla quale le coperture assicurative hanno effetto. DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi. DISOCCUPAZIONE: c DURATA CONTRATTUALE: periodo durante il quale il contratto di assicurazione è efficace. ESCLUSIONI: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata da Credemassicurazioni, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione. FASCICOLO INFORMATIVO: l Assicurato, composto da: Nota Informativa comprensiva del glossario Condizioni di Assicurazione Documento sul trattamento dei dati personali FRANCHIGIA: la Franchigia per le Garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura, Perdita del Posto di Lavoro, è il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai curato non ha diritto ad alcuna indennità. La Franchigia per la Garanzia Invalidità Totale Permanente dovuta a infortunio è il grado percentuale pari o al di sotto del quale non viene pagato alcun indennizzo. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE: la perdita temporanea e in misura totale, a seguito di infortunio o malattia non esclusi dalla garanzia, della capacità fisica dell'assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere. INDENNIZZO: la somma dovuta da Credemassicurazioni, in base ad una Copertura prevista dalla polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro. INDENNIZZO MENSILE PRESCELTO: per le garanzie Ricovero in Istituto di Cura, Inabilità Temporanea Totale e Perdita del Posto di Lavoro esso è determinato in sede di sottoscrizione del Contratto da parte del alternativamente nei seguenti importi: 250 euro, 500 euro, 750 euro, euro. Inoltre il Contraente, in sede di sottoscrizione della Polizza, indica nel modulo anche il numero massimo di indennizzi mensili (6 o 12) che Credemassicurazioni sarà chiamata a riconoscere sussistendone tutti i presupposti. INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente Totale. Sono inoltre parificati ad Infortunio: 1. l'asfissia non di origine morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze; 3. l'annegamento; 4. l'assideramento o il congelamento; 5. i colpi di sole o di calore. INTERMEDIARIO: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Nota informativa 9 di 11 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

11 INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE (DOVUTA A INFORTUNIO): la perdita totale, definitiva ed Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65.R. del 23 febbraio 2000 n. 38). ISTITUTO DI CURA Istituto universitario, ospedale, casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni e le strutture per anziani. IVASS: istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo succeduto dal 01 gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'isvap. LAVORATORE AUTONOMO: la regolare o una professione lavoro dipendente. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscano un reddito a fronte di contratti a progetto e quelli indicati nella definizione seguente come non Lavoratori Dipendenti Privati. LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di Aziende private, in base ad un contratto di lavoro dipendente. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati i lavoratori con: - contratto a tempo determinato - contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro) - contratto di apprendistato - contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) - contratti di lavoro intermittente - i lavoratori il cui contratto legge italiana). LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO: il Lavoratore Dipendente di una Pubblica Amministrazione, cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le Camere Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario zia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. LIQUIDAZIONE: determinazione e pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi del sinistro indennizzabile. MALATTIA: alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio. : corrisponde in line assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine Nelle assicurazioni MODULO DI POLIZZA: modulo sottoscritto dal Contraente per fruire delle coperture assicurative; il Modulo di Polizza contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture. NON LAVORATORE: colui che non è né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Lavoratore Autonomo (ad esempio: benestanti, pensionati, casalinghe, studenti). NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA: l immediatamente prima del Sinistro. NOTA INFORMATIVA: documento redatto secondo le disposizioni Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che Credemassicurazioni deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche della polizza. PERDITA DEL POSTO DI LAVORO: l PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. Nota informativa 10 di 11 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

12 PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE: periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale, di Ricovero in Istituto di Cura o di Disoccupazione, liquidabile ai sensi di Polizza, durante denuncia relativa ad un nuovo Sinistro (denunce successive). POLIZZA: d stesso con la Compagnia. PREMIO: somma di denaro dovuta da ciascun Assicurato a Credemassicurazioni in relazione alla Copertura prestata con la Polizza. PRESCRIZIONE: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. RECESSO: d RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA: Degenza in Istituto di Cura (pubblico o privato) resa necessaria da infortunio o malattia la cui durata sia superiore a 7 pernottamenti consecutivi. SCADENZA: data in cui cessano gli effetti del contratto. SINISTRO: vper il quale viene prestata la garanzia. I dati contenuti nella presente Nota Informativa di Protezione Reddito sono aggiornati al 28 gennaio Nota informativa 11 di 11 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

13 Condizioni di Assicurazione 1. OGGETTO DELLE COPERTURE E OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, per i seguenti eventi: Decesso dovuto esclusivamente a infortunio - per tutti gli Assicurati; - per tutti gli Assicurati; solo gli Assicurati che al momento del sinistro siano Lavoratori Autonomi; Ricovero in Istituto di Cura dovuto a infortunio o malattia solo gli Assicurati che al momento del sinistro siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Pubblici; Perdita del posto di lavoro solo per gli Assicurati che al momento del sinistro siano Lavoratori Dipendenti Privati aventi le caratteristiche previste all'art. 7.E delle Condizioni di Assicurazione. La garanzie sono prestate da (di seguito Credemassicurazioni). Le garanzie non sono proponibili separatamente. 2. PERSONE ASSICURABILI - PERSONE ASSICURATE - persona fisica che: - alla d massima di 65 anni non compiuti; - abbia sottoscritto le dichiarazioni riportate nel Modulo di Polizza; sottoscriva tali dichiarazioni le garanzie Redditoessere prestate. Non sono assicurabili le persone che abbiano compiuto il 69esimo anno di età. Relativamente agli assicurati che abbiano compiuto il limite di età assicurabile in corso di contratto, la 3. DECORRENZA, DURATA DELLE COPERTURE E TACITA PROROGA DEL CONTRATTO Per ogni Assicurato le Coperture decorrono (ferme le Carenze stabilite ai rispettivi artt. 7C, 7D, 7E) dalle ore del giorno indicato nel Modulo di Polizza, se il premio è stato pagato (altrimenti dalle ore del giorno in cui Credemassicurazioni del eriodo di durata. In ogni caso, resta inteso che le coperture cessano anticipatamente alle ore del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a. b. liquidazione Il contratto prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. In mancanza di disdetta,, è prorogata per una durata pari ad un anno e così di seguito. La disdetta può essere esercitata, sia da parte del Contraente sia da parte di Credemassicurazioni, mediante lettera raccomandata, spedita: nel caso di disdetta data dal Contraente, alla sede di Credemassi presso il quale è stata stipulata la polizza almeno 15 giorni prima della scadenza; risultante alla Compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza. Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, il Contraente potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente sede di La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale. Condizioni di Assicurazione 1 di 9 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

14 4. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. 5. Nel caso la durata iniziale del contratto sia stabilita dal Contraente in tre anni si precisa che, nel corso di detta durata triennale, il Contratto non prevede la facoltà di recesso per nessuna delle Parti (Contraente e Compagnia). In virtù della durata poliennale del contratto, Credemassicurazioni pratica una riduzione di premio per i primi tre anni, nel corso dei quali non è consentita al Contraente la facoltà di recesso dal contratto; detta riduzione di premio, può variare in funzione dei dati prescelti dal Contraente stesso (quali capitale assicurato, indennizzo mensile e numero di indennizzi mensili), da un minimo del 8,49% a un massimo del 16,17% rispetto ad analoga copertura di durata annuale. Il premio indicato nel Modulo di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. Sul Modulo di Polizza è, inoltre, indicata la percentuale di sconto applicata al contratto. 6. PAGAMENTO DEL PREMIO Il prem Il premio deve essere pagato a Credemassicurazioni. In caso di durata triennale, il premio è calcolato sui primi tre anni e pagato in via anticipata. Trascorsi i 3 anni, è previsto il pagamento, in unica soluzione, di un premio annuo. Gli importi di entrambi i premi (triennale anticipato e annuale al rinnovo) sono indicati sul Modulo di Polizza. In caso di durata annuale, è previsto il pagamento in unica soluzione in via anticipata sul Modulo di Polizza. Modulo di Polizza alla firma. ll pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente bancario presso Credito Emiliano S.p.A.. Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. curazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto 01 del c.c. 7. PRESTAZIONI GARANTITE 7.A COPERTURA PER DECESSO DOVUTO ESCLUSIVAMENTE A INFORTUNIO Persone Assicurate ssicurato che abbia sottoscritto le dichiarazioni previste sul Modulo di Polizza. Rischio assicurato Il rischio assicurato è il decesso dovuto esclusivamente ad infortunio. Prestazione Assicurata In caso di Morte dovuta ad infortunio asi prima della scadenza contrattuale, Credemassicurazioni garantisce ai beneficiari indicati nel Modulo di Polizza un importo pari al capitale assicurato prescelto indicato nel Modulo di Polizza. Assicurato non viene ritrovato, Credemassicurazioni liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla Civile. Assicurato indennizzo alla restituzione, da parte dei beneficiari, Assicurato indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati. Condizioni di Assicurazione 2 di 9 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

15 Prima della sottoscrizione del Modulo di Polizza prescelto che può essere alternativamente determinato nei seguenti importi: Euro , Euro e Euro B COPERTURA PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO Persone Assicurate Assicurato che abbia sottoscritto le dichiarazioni previste sul Modulo di Polizza. Rischio assicurato dovuta a infortunio (tale è considerata superiore al 65%) a condizione che: a) verificato durante il periodo in cui la copertura è efficace. b) P c) Credemassicurazioni abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, d) Il sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo art. 9. e) to agli on2. Prestazione Assicurata Credemassicurazioni è obbligata a corrispondere al in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente dovuta a Infortunio, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari al capitale assicurato prescelto in sede di sottoscrizione del Contratto. Come data di sinistro si intende la data di accadimento Eventuali indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Totale Temporanea o Ricovero in Istituto di Cura o Perdita del Posto di Lavoro, nel periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di liquidazione rato indica il capitale assicurato prescelto che può essere alternativamente determinato nei seguenti importi: Euro , Euro e Euro C COPERTURA PER INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA Persone Assicurate Assicurato che, al momento del sinistro, sia un Lavoratore Autonomo. Rischio assicurato malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il sinistro egli eserciti effettivamente una attività lavorativa autonoma regolare. Franchigia - Carenza La copertura assicurativa per il caso di inabilità temporanea e totale al lavoro dovuta ad infortunio o malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta di 30 giorni. La Inabilità Totale e Temporanea al lavoro dovuta a malattia diventa operante dopo un periodo di carenza di 30 giorni Prestazione Assicurata In caso di Inabilità Temporanea Totale, sempreché al momento del sinistro sia un Lavoratore Autonomo, Credemassicurazioni corrisponderà il primo indennizzo trascorso il periodo di franchigia fissato in 30 giorni e successivamente una somma pari a tanti indennizzi mensili ciascuno ogni 30 giorni di Inabilità Temporanea Totale, fino ad un limite massimo di Indennizzi Mensili (6 o 12 indennizzi Condizioni di Assicurazione 3 di 9 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

16 a seconda della combinazione prescelta in sede di sottoscrizione del Contratto e riportata sul Modulo di Polizza); ogni indennizzo successivo al primo è dunque riferito ad un periodo di 30 giorni continuativi di - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia, ferma la corresponsione massima del numero di indennizzi mensili indicati nel Modulo di Polizza. Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di franchigia. In ogni caso, Credemassicurazioni non corrisponderà, per ciascun sinistro, un numero di indennizzi superiore al numero massimo di indennizzi mensili indicato nel Modulo di Polizza. indennizzo mensile (determinato tra 250 euro, 500 euro, 750 euro e euro) o nel Modulo di Polizza (indennizzo mensile prescelto). La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 sinistri indennizzabili a termini di Polizza. Denunce successive Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 90 giorni, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia del Sinistro precedente. Resta inteso che gli obblighi assunti da Credemassicurazioni nei confronti di ciascun Assicurato cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 sinistri. 7.D COPERTURA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA DA INFORTUNIO O MALATTIA Persone Assicurate Assicurato che, al momento del sinistro, sia Dipendente Pubblico o Non Lavoratore. Rischio assicurato Il rischio assicurato è il Ricovero in Istituto di Cura dovuto a Infortunio o Malattia. Oggetto della copertura In caso di Ricovero in Istituto di Cura Credemassicurazioni a) periodo in cui la Copertura è efficace; b) il Ricovero dovuto a Malattia si sia verificato dopo il 30.mo giorno successivo alla data di c) il Ricovero abbia una durata superiore a 7 pernottamenti continuativi (franchigia assoluta); d) e) siano stati adempi2. Franchigia - Carenza La copertura assicurativa per il caso di Ricovero in Istituto di Cura dovuto ad infortunio o malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta pari a 7 pernottamenti. Il Ricovero in Istituto di Cura dovuto a malattia diventa operante dopo un periodo di carenza di 30 giorni a. Prestazione assicurata In caso di Ricovero in Istituto di Cura, sempreché al momento del sinistro sia un Lavoratore Dipendente Pubblico o un Non Lavoratore, Credemassicurazioni corrisponderà il primo indennizzo trascorso il periodo di franchigia fissato in 7 pernottamenti e successivamente una somma pari a tanti indennizzi mensili ciascuno ogni 30 giorni di Ricovero in istituto di Cura, fino ad un limite massimo di Indennizzi Mensili (6 o 12 indennizzi a seconda della combinazione prescelta in sede di sottoscrizione del Contratto e riportata sul Modulo di Polizza); ogni indennizzo successivo al primo è dunque riferito ad un periodo di 30 giorni continuativi di Ricovero lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa un nuovo Ricovero a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia, ferma la corresponsione massima del numero di indennizzi mensili indicati nel Modulo di Polizza. Condizioni di Assicurazione 4 di 9 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

17 Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di franchigia. In ogni caso, Credemassicurazioni non corrisponderà per ciascun sinistro un numero di indennizzi superiore al numero massimo di indennizzi mensili indicato nel Modulo di Polizza. (determinato tra 250 euro, 500 euro, 750 euro e euro) (indennizzo mensile prescelto). La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 sinistri indennizzabili a termini di Polizza. Denunce successive Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Ricovero in Istituto di Cura nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Ricovero se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 120 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia del Sinistro precedente. Resta inteso che gli obblighi assunti da Credemassicurazioni nei confronti di ciascun Assicurato cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 sinistri. 7.E COPERTURA PER PERDITA DEL POSTO DI LAVORO Persone Assicurate al momento del sinistro, sia Lavoratore Dipendente Privato che abbia superato il periodo di prova, che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi; al momento della sottoscrizione del presente contratto, dichiari di non aver ricevuto dal datore di lavoro, presso cui è assunto alcuna comunicazione scritta nella quale viene individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione e di non usufruire o non aver usufruito negli ultimi 12 mesi della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e/o Straordinaria. Rischio assicurato Carenza e franchigia sottoposta ad un periodo di carenza di 90 giorni e la relativa prestazione è operativa dopo una franchigia assoluta di 60 giorni. Prestazione assicurativa In caso di Perdita del Posto di Lavoro, sempreché al momento del sinistro sia un Lavoratore Dipendente Privato (con le caratteri - Persone Assicurate), Credemassicurazioni corrisponderà il primo indennizzo, permanendo lo stato di disoccupazione, trascorso il periodo di franchigia fissato in 60 giorni e successivamente una somma pari a tanti indennizzi mensili ciascuno ogni 30 giorni di disoccupazione, fino ad un limite massimo di Indennizzi Mensili (6 o 12 indennizzi a seconda della combinazione prescelta in sede di sottoscrizione del Contratto e riportata sul Modulo di Polizza); ogni indennizzo successivo al primo è dunque riferito ad un periodo di 30 giorni Nel caso in cui il Contraente/Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro momento del sinistro sia nuovamente un Lavoratore Dipendente Privato, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi. Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di franchigia. In ogni caso, Credemassicurazioni non corrisponderà, per ciascun sinistro, un numero di indennizzi superiore al numero massimo di indennizzi mensili indicato nel Modulo di Polizza. determinato tra 250 euro, 500 euro, 750 euro e euro (indennizzo mensile prescelto). La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 sinistri indennizzabili a termini di Polizza. Condizioni di Assicurazione 5 di 9 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

18 Denunce successive Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita del Posto di Lavoro, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Perdita del Posto di Lavoro se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione Lavoratore Dipendente Privato con contratto a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi. Resta inteso che gli obblighi assunti da Credemassicurazioni nei confronti di ciascun Assicurato cessano nel caso siano stati già liquidati 3 sinistri. 8. CONTROVERSIE del, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto. Qualora tra il Contraente o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data faco Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. 9. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE ESCLUSIONI Le Coperture per Decesso dovuto a Infortunio, Invalidità Totale Permanente dovuta a infortunio e Perdita del Posto di Lavoro valide in tutto il mondo. Le Coperture per Inabilità Temporanea Totale e per Ricovero in Istituto di Cura valgono soltanto per i Sinistri verifica Il rischio di decesso è coperto senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione Non sono operanti le garanzie per i Sinistri causati da: dolo del Contraente/Assicurato o del Beneficiario; partecipazione attiva dell'assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di guerra, dichiarata o di fatto; azioni volontariamente dall'assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o cuto o cronico; infortunio di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone; partecipazione a corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti; partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali a titolo esemplificativo - spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo; stati patologici preesistenti o in essere alla data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti e conseguenze; patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze; malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente; malattie od infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate; Condizioni di Assicurazione 6 di 9 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

19 permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento. Inoltre le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura non sono operanti nei seguenti casi: Infortuni o Malattie derivanti da stato di incapacità di intendere o di volere da sé stesso procurato; aborto volontario non terapeutico; vità documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni; mal di schiena e patologie assimilabili. La copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Lavoro è esclusa nei seguenti casi: le dimissioni; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; licenziamenti tra congiunti (ascendenti e discendenti; collaterali; altri parenti e affini) - ed il congiunto sia socio e/o amministratore della società stessa; licenziamenti tra persone conviventi; le cessazioni, alla loro scadenza di: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), contratti di lavoro intermittente; i contratti di lavoro stipulati all'estero (salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana); risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria. 10. CRITERI DI INDENNIZZABILITA' corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio o della malattia. Se al momento del sinistro l'assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio o la malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato. n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL). 11. BENEFICIARI Beneficiario della presente Polizza è il Contraente/Assicurato. In caso di decesso del Contraente/Assicurato dovuto esclusivamente ad infortunio, i beneficiari delle prestazioni di cui alla polizza sono espressamente designati nel Modulo di Polizza; in assenza di detta designazione specifica, i beneficiari saranno gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi del Contraente/Assicurato. 12. DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI OBBLIGHI RELATIVI Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del sinistro ed una altrettanto rapida e compilino correttamente il modulo di denuncia del sinistro. Condizioni di Assicurazione 7 di 9 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

20 Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a:, via Mirabello 2, Reggio Emilia con le seguenti tempistiche: - in caso di morte dovuta a infortunio entro sessanta giorni dalla data del decesso; - nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro; - nei casi di Inabilità Temporanea Totale entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro; - n - nei casi di Perdita del Posto di Lavoro non oltre il sessantesimo giorno dal licenziamento. Oltre al modulo di sinistro è necessario inoltrare a Credemassicurazioni la seguente documentazione relativa in relazione alla richiesta di indennizzo per Invalidità Totale e Permanente dovuta a infortunio: - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - certificazione di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico eventuale verbale di incidente stradale; - erbo i medici curanti nel dare informazioni a Credemassicurazioni; - ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesto. Sinistro. in relazione alla richiesta di indennizzo per Inabilità Totale Temporanea e Ricovero in Istituto di Cura: - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri o altra eventuale documentazione medica con - i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea); - documentazione che attesti, in caso di Inabilità Temporanea Totale, che alla data del sinistro successiva al sinistro, partita IVA..) - dichiarazione co visitato e/o curato; - ogni documento inerente il Sinistro che possa ragionevolmente essere richiesto In relazione alla richiesta di indennizzo per Perdita del Posto di Lavoro: - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - copia della lettera di assunzione; - copia della lettera di licenziamento; - copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per - ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesto. in relazione alla richiesta di indennizzo per decesso dovuto a infortunio, i beneficiari devono presentare: - copia telefonico della persona denunciante il decesso; - - documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero; - - qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri circa il reimpiego della quota spettante al minorenne; Condizioni di Assicurazione 8 di 9 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

21 - sinistro, nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto. Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si l c.c. I dati contenuti nella presenti Condizioni di Assicurazione relativamente al prodotto Protezione Reddito sono aggiornati al 28 gennaio Condizioni di Assicurazione 9 di 9 Mod.A4/CRS/4902/T/01/15

22 CREDEMASSICURAZIONI SPA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A Introduzione Credemassicurazioni SpA in qualità di Titolare del trattamento - desidera informarla circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati personali nonché circa i diritti che il Codice in materia di protezione dei dati personali Le riconosce. B Fonte dei dati personali Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice ) stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi. C Finalità del trattamento cui sono destinati i dati natura obbligatoria o facoltativa del consenso Trattamento dei dati personali per finalità assicurative 1 I Suoi dati personali sono necessari per l acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto con Credemassicurazioni, per l esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemassicurazioni ovvero per l adempimento di leggi e/o di disposizioni impartite dalle Autorità di Vigilanza. In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti per l esecuzione degli obblighi previsti da disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemassicurazioni sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali È invece Sua facoltà prestare il consenso, barrando le apposite caselle nello specifico modulo, a che i Suoi dati vengano utilizzati per le seguenti finalità: - rilevazione del Suo grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi da Credemassicurazioni, eseguita direttamente oppure attraverso l opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ; - ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché attività promozionali o di vendita di servizi e/o prodotti di Credemassicurazioni. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, La informiamo che i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all estero - come autonomi titolari: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non impedisce a Credemassicurazioni di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti. D - Modalità di trattamento dei dati personali In relazione alle sopra indicate finalità, i dati sono trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità, strumenti e procedure manuali, informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.. 1 La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. Documento sul trattamento dei dati personali Pagina 1 di 3 Mod. A4/CRS/2397/01/14 Credemassicurazioni SpA Capitale interamente versato di euro REA presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, Reggio Emilia (Italia) Tel: Fax: info@credemassicurazioni.it Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla Comunicazione standard etici consultabile sul sito

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