Oggetto: Richiesta di risarcimento danni e messa in mora (artt. 145 e 148 D.Lgs , n. 209)

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1 140 Richiesta di risarcimento danni e messa in mora (artt. 145 e 148, D.Lgs , n. 209; Corte cost. 180/2009; D.L , n. 1, conv., con modif., in L , n. 27) (1) Racc. a./r. Mittente: Compagnia Via Città p.c. sig. (assicurato) Via Città Oggetto: Richiesta di risarcimento danni e messa in mora (artt. 145 e 148 D.Lgs , n. 209) Il sottoscritto, nato a il, residente in via, n. c.f., proprietario del veicolo targato, assicurato presso la compagnia, con la presente chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il in Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell autovettura targata, assicurata per la responsabilità civile auto con la società, polizza n. Si allega modulo di constatazione amichevole di sinistro. In assenza del modulo di constatazione amichevole: Si descrivono di seguito le modalità di accadimento del sinistro e i danni riportati dallo scrivente: Si invita codesta società a procedere all accertamento e alla quantificazione dei danni, precisando che al fine di consentire l ispezione diretta ad accertare l entità del danno le cose danneggiate restano a disposizione per l accertamento per due giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di

2 Form. 140 Parte Terza 466 ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell assicuratore, al seguente indirizzo: Lo scrivente procederà alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine suindicato, entro il quale dovranno essere completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si concludano prima della scadenza del predetto termine. Il sottoscritto ha anche riportato lesioni personali e a tal fine dichiara: di essere nato a il e di svolgere la professione di Allega la documentazione del reddito; ai sensi dell art. 142, co. 2, D.Lgs. 209/2005, di avere/di non avere diritto a prestazioni da parte di enti mutualistici sociali. Allega inoltre documentazione circa: la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione); la quantificazione della inabilità permanente subita; la consulenza medico-legale corredata dall indicazione del compenso richiesto dal professionista., lì Firma (1) L art. 149, D.Lgs. 209/2005 prevede, a favore del danneggiato in un incidente stradale, una speciale azione diretta da esperire contro il proprio assicuratore. La norma prevede che, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la propria richiesta di risarcimento all impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (primo comma). La disposizione limita l applicabilità del nuovo sistema (secondo comma) ai soli danni al veicolo, alle cose trasportate dell assicurato e del conducente, e al danno alla persona del conducente non responsabile, se contenuto nel limite di cui all art. 139 stesso codice (postumi pari o inferiori al 9%). Nel respingere la questione di legittimità costituzionale della norma sollevata dal Giudice di pace di Palermo ( ), la Corte costituzionale, con la sentenza 180/2009, ha precisato che l art. 149, laddove afferma che «il danneggiato può proporre l azione diretta di cui all art. 145, co. 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione», prevede una facoltà, e non un obbligo, e quindi un alternativa all azione tradizionale per far valere la responsabilità dell autore del danno. Alla base della norma vi è l idea che uno dei principali ostacoli allo sviluppo delle effettive condizioni di concorrenza nel mercato assicurativo è rappresentato dalla particolare natura del rapporto contrattuale che si instaura nella r.c. auto: l indennizzato non è il cliente dell assicurazione, ma una terza parte senza vincoli contrattuali con la compagnia di assicurazione tenuta a effettuare il rimborso.

3 467 Procedimento davanti al Giudice di pace Form. 140 Creando la legge un rapporto diretto tra impresa e cliente, e stimolando la ricerca, da parte di quest ultimo, della miglior compagnia, risulta forte l incentivo, per le imprese, a investire sulla qualità di servizi offerti e sull efficienza nella gestione dei sinistri. Un interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 149 consente di mantenere, accanto all azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il codice delle assicurazioni si è limitato «a rafforzare la posizione dell assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell autore del fatto dannoso» (Corte cost. 441/2008). Il predetto codice, nel quadro di un complessivo riassetto della materia, ha introdotto un meccanismo che agevola la tutela del danneggiato e si propone di creare le condizioni per un miglioramento delle prestazioni assicurative. Pertanto, l azione diretta contro l assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, per cui deve ritenersi ammissibile, accanto all azione diretta, la tradizionale azione di responsabilità civile. Allo stesso modo in cui fu pacificamente ritenuto che l introduzione, con l art. 18, L. 990/1969, dell azione diretta contro l assicuratore non elideva l ordinaria azione di responsabilità civile nella circolazione stradale (art c.c.), parimenti la disciplina confermativa dell azione diretta (art. 144, D.Lgs. 209/2005) e l introduzione di un ipotesi speciale di essa, quella contro il proprio assicuratore (art. 149) non ha precluso l azione di responsabilità civile. A favore del carattere alternativo, e non esclusivo, dell azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore depone, poi, un esigenza di tutela dei consumatori e, più in generale, dei contraenti più deboli avuto riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio. In presenza di tale formula, appare coerente con le finalità della legge un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli, che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela. Giurisprudenza correlata Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e dell art. 9, comma 2, del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui prevedendo l azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del veicolo escluderebbero che il medesimo trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come previsto dal sistema degli artt. 1917, 2043 e 2054 c.c. I giudici rimettenti, infatti, non hanno esperito il doveroso tentativo di ricercare un interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell autore del fatto dannoso (Corte cost , n. 205). Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato. Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/2005) richiede l accertamento medico-legale, che non costituisce, però, strumento esclusivo e necessario; infatti, come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice può non disporre l accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per

4 Form. 140 Parte Terza 468 altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali può farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva (Cass. Sez. Un., , n ). È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell art. 141 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 cost., nella parte in cui, disciplinando l azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell impresa di assicurazione del vettore, non prevede l accertamento della responsabilità del conducente dell altro veicolo. Il rimettente non solo non ha descritto adeguatamente la fattispecie al suo vaglio e non ha motivato in ordine alla rilevanza, ma non ha neppure adempiuto all obbligo di ricercare un interpretazione costituzionalmente orientata, che consentisse di superare i dubbi prospettati (Corte cost , n. 440). Il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall ordinamento in favore del danneggiato. Del resto, dati i limiti imposti dalla legge delega e la necessità, già sottolineata, di interpretare la normativa delegata nel significato compatibile con principi e criteri direttivi della delega stessa, la scelta del danneggiato di procedere nei soli confronti del responsabile civile trova fondamento nella normativa codicistica, non esplicitamente abrogata. Allo stesso modo in cui fu pacificamente ritenuto che l introduzione, con l art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dell azione diretta contro l assicuratore non elideva l ordinaria azione di responsabilità civile nella circolazione stradale (art c.c.: v., da ultimo, Cass , n ), parimenti, la disciplina confermativa dell azione diretta (art. 144 Cod. ass.) e l introduzione di un ipotesi speciale di essa, quella contro il proprio assicuratore (art. 149), non può aver precluso l azione di responsabilità civile (Corte cost , n. 180). A favore del carattere alternativo, e non esclusivo, dell azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore, depone, poi, oltre all interpretazione coerente della delega (dalla quale non sembra emergere la possibilità di uno stravolgimento del sistema), uno dei principi fondamentali della stessa, che è quello (art. 4, comma 1, lettera b) della «tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli avuto riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio». In presenza di tale formula, appare coerente con le finalità della legge delega un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli, che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela (Corte cost , n. 180). Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111 della Costituzione (Corte cost , n. 180). La sosta di un veicolo a motore su un area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell art c.c. e dell art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell art. 122 del D.Lgs. n. 209 del 2005), anch essa gli estremi della fattispecie «circolazione», con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l evento dannoso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto risarcibili da parte dell assicuratore i danni cagionati da un incendio propagatosi da un autocarro parcheggiato in sosta immediatamente dopo il manifestarsi di alcune avarie al motore) (Cass , n. 3108; tratta da Ipsoa). Nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale proponga la domanda di risarcimento nei confronti dell assicuratore del responsabile dopo l entrata in vigore del codice delle assicurazioni (1 gennaio 2006) non è tenuto a reiterare la richiesta scritta di risarcimento con le nuove modalità previste dagli artt. 145 e 148 del suddetto codice, se a tale adempimento abbia già provveduto nel vigore dell abrogata L. 24 dicembre 1969 n. 990, con le modalità previste dall art. 22 di tale legge (Cass , n. 9140; tratta da Ipsoa).

5 469 Procedimento davanti al Giudice di pace Form. 140 L obbligazione dell assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli nei confronti della vittima di un sinistro stradale ha natura di debito di valuta; essa tuttavia, nei limiti del massimale, va liquidata secondo i criteri propri dei debiti di valore, perché di valore è l obbligazione risarcitoria che determina l entità del debito indennitario. Quando, invece, il credito della vittima ecceda il massimale, l obbligazione dell assicuratore del responsabile va liquidata applicando le regole dettate per le obbligazioni di valuta dall art c.c. (Cass , n. 8988; tratta da Ipsoa). Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall art c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell altro conducente onde stabilire se quest ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l eventuale inosservanza di dette norme comportare l affermazione di una colpa concorrente (Cass , n. 9528). La presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall art. 2054, comma secondo, c.c., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (Cass , n. 3704; tratta da Ipsoa). In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell incidente, all accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell accertamento dell esistenza o dell esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all art c.c. (Cass , n. 1028).

6 Form. 141 Parte Terza Richiesta di risarcimento danni al Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 283, D.Lgs , n. 209) Racc. a./r. Mittente: Spett.le Oggetto: Richiesta di risarcimento danni ex art. 283, D.Lgs. 209/2005 (1) Il sottoscritto, nato a il, residente in via, n. c.f., proprietario del veicolo (o natante) tipo, modello, n. di immatricolazione, con la presente intende chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il in Il sinistro si è verificato per responsabilità del conducente del veicolo o natante non identificato / non assicurato / assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa / veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, tipo, modello, n. targa Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: I danni riportati dallo scrivente consistono in Pertanto, si invita codesta società a procedere all accertamento e alla quantificazione dei danni, precisando che al fine di consentire l ispezione diretta ad accertare l entità del danno le cose danneggiate restano a disposizione per l accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell assicuratore, al seguente indirizzo: Lo scrivente procederà alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine suindicato, entro il quale dovranno essere completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si concludano prima della scadenza del predetto termine.

7 471 Procedimento davanti al Giudice di pace Form. 141 In caso di lesioni: Poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig., c.f., residente in, professione, reddito, si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince: la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione); la quantificazione della inabilità permanente eventualmente residuata; se il danneggiato abbia diritto a percepire l indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Il sottoscritto dichiara di aver fornito le informazioni summenzionate in modo completo e veritiero., lì Firma (1) Si riporta, di seguito, il testo dell art. 283, D.Lgs. 209/2005 in materia di sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica: «1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell usufruttuario, dell acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria; d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all art. 1, comma 1, lett. bbb), e nel periodo indicato all art. 1, comma 1, lett. fff), n. 4bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione; d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. 2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lett. b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lett. c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lett. d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose. 3. Nel caso previsto dal comma 1, lett. a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all art. 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico

8 Form. 141 Parte Terza 472 delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 4. Nei casi previsti dal comma 1, lett. b), c), d), d-bis) e d-ter), il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all art. 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno. 5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l importo pagato, nei diritti dell assicurato, del danneggiato verso l impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all art. 258, comma 4, lett. a). L impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell art. 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell impresa di assicurazione del veicolo responsabile». Giurisprudenza correlata Partendo dal presupposto che la disciplina di cui al d.leg. n. 209/2005 non può essere applicata al sinistro in questione perché avvenuto prima del 1º gennaio 2006, data di entrata in vigore della legge (il che esclude anche l operatività del fondo di garanzia per le vittime della strada) la società di assicurazione risponde dei danni procurati anche se sono derivati da un fatto doloso, come, nel caso di specie, il tentativo di rapina, fatto salvo il diritto di rivalsa; in base a quanto disposto dall art. 1 L. 990/69, nella materia di responsabilità civile da circolazione stradale e in particolare in riferimento all obbligo di risarcimento dell assicuratore, non si opera alcuna distinzione tra fatti dolosi e colposi che hanno cagionato il danno; in materia si applica la disciplina di specie di cui alla L. 990/69 e non l art. 1917, 1º comma, c.c. che esclude dall assicurazione il danno derivante da fatti dolosi (Giudice di pace Acerra, ). Deve essere respinta, per carenza di legittimazione passiva, la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dell Uci e del fondo di garanzia per le vittime della strada, rispettivamente ai sensi degli artt. 125 e 126 d.leg. n. 209/2005 e ai sensi dell art. 283 stesso d.leg., qualora l attore non abbia provato la nazionalità del veicolo straniero presunto responsabile del sinistro (Giudice di pace Torre Annunziata, ). Il caso di un pedone investito sulle strisce pedonali da un autovettura non identificata, si inquadra nella previsione di cui all art. 283, 1º comma, lett. a), che stabilisce le facoltà della vittima di richiedere il risarcimento dei danni subìti al fondo di garanzia per le vittime della strada, qualora il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato; nel caso di specie il danneggiato dopo avere sporto denuncia contro ignoti per i fatti accaduti e per omissione di soccorso, ha richiesto con atto di messa in mora il risarcimento dei danni alla Generali assicurazioni spa quale impresa designata per la regione Campania per il Fgvs; a norma di quanto esposto nell art. 287, 3º comma, l azione di risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell impresa designata; a nulla vale l eccezione della società convenuta volta a rilevare una causa di improcedibilità dell azione, nella mancanza della messa in mora alla Consap s.p.a. richiesta dall art. 287, 1º comma, in quanto eccezione inesistente perché formulata tardivamente soltanto nella comparsa conclusionale (Giudice di pace Caserta, ). Il ritardo nel compiere la denuncia-querela contro ignoti, nel caso di incidente stradale causato da veicolo sconosciuto, violando il generale obbligo di correttezza e buona fede, di cui all art c.c., posto in capo al soggetto che richiede il risarcimento dei danni ex art. 283, 1º comma, lett. a) d.leg. 209/2005, pregiudica colpevolmente un favorevole esito delle ricerche, volto ad individuare ed accertare l effettivo colpevole dell incidente e impedisce conseguentemente al fondo di garanzia vittime della strada di rivalersi economicamente nei confronti di quest ultimo; pertanto, tale inerzia determina, ai sensi dell art. 92, 2º comma, c.p.c., l integrale compensazione delle spese di lite (Giudice di pace Palermo, ).

9 473 Procedimento davanti al Giudice di pace Form. 141 In tema di risarcimento danni prodotti a veicolo da sinistro stradale, poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il veicolo, il risarcimento comprende anche l iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta e a meno che il danneggiato, per l attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell iva versata (Giudice di pace Taranto, ). In caso di sinistro con danni gravi alla persona provocato da veicolo non identificato e verificatosi sotto il vigore dell art. 283, 2º comma, d.leg. n. 209/2005, prima delle modifiche apportate dal d.leg. n. 198/2007 che ha previsto a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada il risarcimento sia dei danni fisici che di quelli materiali, alla luce della dir. 2005/14/Ce dell 11 maggio 2005 (non recepita dalla normativa nazionale al momento del sinistro), il risarcimento del danno deve essere esteso anche alle cose (Giudice di pace Acireale, ). In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, la controversia avente ad oggetto la domanda di regresso proposta, ai sensi dell art. 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dall impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada contro il responsabile del danno da circolazione di veicoli, si deve ritenere compresa nella competenza del giudice di pace per materia, con il limite di valore, relativo alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale, di cui al secondo comma dell art. 7 c.p.c. (Cass , n ; tratta da Ipsoa). In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l art. 26 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ratione temporis applicabile nella specie), che estende all azione diretta del danneggiato nei confronti dell impresa designata per la liquidazione dei danni coperti dal fondo di garanzia per le vittime della strada nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione (nonché all azione diretta del danneggiato contro l assicuratore) il termine di prescrizione dell azione verso il responsabile va interpretato nel senso che a prescindere dalla sussistenza o meno di solidarietà tra le varie obbligazioni operano nei confronti dell impresa designata (nonché dell assicuratore) le cause di interruzione e sospensione verificatesi, in concreto, in relazione all azione contro il responsabile, atteso che il legislatore non ha operato, per unificare i termini di prescrizione nei confronti di tutti i soggetti passivi dell azione risarcitoria, con la tecnica del richiamo diretto dell art. 2947, secondo comma, c.c., bensì con quella del riferimento alla durata del termine di prescrizione dell azione esperibile dal danneggiato nei confronti del danneggiante, e ciò in coerenza con la ratio di impedire l estinzione anticipata dell azione proprio nei confronti di quegli organismi attraverso i quali si intende garantire il danneggiato (Cass , n. 4943; tratta da Ipsoa). In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. a), legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto; a quest ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall autorità giudiziaria, per l identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (Cass , n ; tratta da Ipsoa). Deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), per l insussistenza della prospettata lesione degli evocati parametri. Infatti, nel quadro di un complessivo «riassetto della materia», il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneg-

10 Form. 141 Parte Terza 474 giato anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative assolutamente coerente, nonché espressiva comunque di scelte che rientrano nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi (la legge delega e il decreto legislativo) (Corte cost., , n. 73; tratta da Ipsoa). Deve essere respinta la questione di legittimità costituzionale relativa all articolo 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), per l omessa previa verifica di una interpretazione costituzionalmente compatibile di detta norma. Infatti, il tribunale rimettente non muove dal presupposto dell esclusività dell azione, ma ritiene debba esercitarsi anche nei confronti del Fondo di garanzia, prospettando quindi la violazione della legge delega e il contrasto con l art. 24 Cost., mentre la norma censurata è finalizzata alla più razionale esplicazione dell attività solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada e funzionale anche all eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l introduzione di un meccanismo quello appunto dell invio della doppia raccomandata che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell azione giudiziaria (Corte cost., , n. 73; tratta da Ipsoa).

11 475 Procedimento davanti al Giudice di pace Form Atto interruttivo della prescrizione (art. 145, D.Lgs , n. 209) (1) Racc. a./r. Oggetto: Sinistro n. Spett.le Assicurazioni s.p.a. Direzione Generale Via, n. - Nell interesse della s.r.l., p. iva in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. c.f. con sede in via, n., faccio presente che, con nota del indirizzata anche all ispettorato sinistri di e all assicurato, la mia cliente ha chiesto il risarcimento dei danni riportati in conseguenza dell incidente descritto nella lettera che allego in copia. Poiché tale richiesta è rimasta senza esito, sollecito nuovamente a formulare una congrua offerta risarcitoria entro breve termine, con l espressa avvertenza che in mancanza sarò costretto ad adire l autorità giudiziaria competente nell interesse della mia rappresentata. La presente viene sottoscritta anche dal legale rappresentante pro-tempore della società ai fini dell interruzione della prescrizione., lì Sig. Avv. (1) Ai sensi dell art. 145, co. 1, D.Lgs. 209/2005, nel caso in cui si applichi la procedura di cui all art. 148, D.Lgs. 209/2005, l azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni, ovvero 90 in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato ha chiesto all impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti all art Analogamente, nel caso in cui si applichi la procedura di cui all art. 149, D.Lgs. 209/2005, l azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i

12 Form. 142 Parte Terza 476 quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni, ovvero 90 in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato ha chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all impresa di assicurazione dell altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli artt. 149 e 150 (art. 145, co. 2). Giurisprudenza correlata Qualora la domanda di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale sia stata inviata e ricevuta dall assicurazione del danneggiante dopo l entrata in vigore del d.leg. n. 209/05, pur essendo il sinistro avvenuto prima di tale data, per il principio tempus regit actum tale domanda è disciplinata dal decreto legislativo suddetto ed in particolare dagli artt. 145 e 148 che prevedono requisiti di contenuto e forma della richiesta danni più complessi rispetto alla precedente normativa, come ad esempio l integrazione della documentazione sanitaria che, nella fattispecie, non è mai stata fornita dal danneggiato; tutto ciò ha comportato l interruzione dei termini concessi all assicurazione del danneggiante per formulare un offerta ex art. 148, 5º comma, d.leg. n. 209/05, rendendo pertanto automaticamente improcedibile il ricorso per ottenere il risarcimento danni (Giudice di pace Lanciano, ; tratta da Il Foro italiano, ed. 2010). L art. 148, 5º comma, cod. assicuraz., che contempla un effetto interruttivo dei termini per l offerta, non opera anche per l esercizio dell azione risarcitoria giacché l incompletezza della messa in mora per la procedura di indennizzo diretto non è ostativa all esercizio dell azione risarcitoria (Trib. Nocera Inferiore, ; tratta da Il Foro italiano, ed. 2010). In base ad un interpretazione costituzionalmente orientata, la sospensione dei termini relativi agli accertamenti medico-legali richiesti dall impresa di assicurazione al danneggiato ex art. 148, 3º comma, cod. assicuraz., riguarda unicamente il termine di novanta giorni a carico dell impresa di assicurazione di cui al 2º comma del medesimo articolo e non anche il termine per proporre l azione di risarcimento di cui all art. 145, 1º comma, cod. assicuraz. (Trib. Bologna, ; tratta da Il Foro italiano, ed. 2010). In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, una volta che il danneggiato abbia inviato la richiesta risarcitoria di cui all art. 22 L. 24 dicembre 1969 n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell art. 145 d.leg. 7 settembre 2005 n. 209) ed atteso lo spatium deliberandi ivi previsto, lo stesso non è soggetto ad alcun termine di decadenza per l introduzione della azione di risarcimento; ne consegue che quando, a seguito della richiesta risarcitoria, l azione sia stata esercitata in giudizio, l esaurimento di quest ultimo in modo non satisfattivo della pretesa risarcitoria, per ragioni che non precludano la possibilità di esercitare nuovamente l azione, non comporta la necessità di inviare una nuova richiesta ai sensi del citato art. 22 (nella specie il danneggiato di un sinistro stradale aveva proposto una prima domanda di risarcimento in un giudizio conclusosi con una pronuncia di estinzione, per trasferimento dell azione civile in sede penale, e coltivato, peraltro, solo da altro danneggiato; riproposta la medesima domanda, la stessa era stata dichiarata improponibile dai giudici di merito, che avevano ritenuto necessaria una nuova richiesta risarcitoria ai sensi dell art. 22 L. n. 990 del 1969; in applicazione del riportato principio la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata) (Cass , n ). L onere imposto al danneggiato dall art. 22 L. n. 990 del 1969 di richiedere il risarcimento del danno all assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria sebbene non rigidamente vincolato alla forma prevista della lettera raccomandata non può essere adempiuto con la stessa citazione introduttiva del giudizio risarcitorio, neppure subordinando la vocatio in ius all inutile decorso del termine suindicato e fissando l udienza di comparizione oltre il sessantesimo giorno dalla notifica, sia perché la norma in questione esige, implicitamente ma chiaramente, che la richiesta risarcitoria sia effettuata con atto distinto da quello

13 477 Procedimento davanti al Giudice di pace Form. 142 con cui viene esperita l azione, sia perché la citazione determina comunque la pendenza della lite in concomitanza con la sua notifica, con la conseguenza che, essendo la richiesta un presupposto processuale, essa deve preesistere alla domanda, dato che, diversamente, verrebbero in gran parte frustrate le finalità della disposizione, diretta a favorire la liquidazione stragiudiziale dell indennizzo, a prevenire la lite, ad evitare spese improduttive ed a limitare il contenzioso in materia (Cass , n ). In tema di risarcimento danni da responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il termine di adempimento di 60 giorni che la legge accorda all assicuratore per adempiere la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato rileva anche nei rapporti con l assicurato, in quanto la colposa violazione di quel termine fa sorgere in capo all assicuratore una responsabilità per mala gestio nei confronti dell assicurato, se a causa del ritardo il massimale, capiente all epoca del sinistro, sia divenuto incapiente, sicché, ricorrendo tale ipotesi, l assicuratore è obbligato a tenere indenne l assicurato per l intero risarcimento cui questi sia tenuto verso il danneggiato (Cass , n. 1083). Nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale proponga la domanda di risarcimento nei confronti dell assicuratore del responsabile dopo l entrata in vigore del codice delle assicurazioni (1º gennaio 2006) non è tenuto a reiterare la richiesta scritta di risarcimento con le nuove modalità previste dagli artt. 145 e 148 del suddetto codice, se a tale adempimento abbia già provveduto nel vigore dell abrogata L. 24 dicembre 1969 n. 990, con le modalità previste dall art. 22 di tale legge (Cass , n. 9140).

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