Scheda Centri di rottamazione e demolizione di autoveicoli fuori uso

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1 Scheda Centri di rottamazione e demolizione di autoveicoli fuori uso SOGGETTI RICHIEDENTI Chiunque intenda realizzare un centro di rottamazione e demolizione di autoveicoli fuori uso. ADEMPIMENTI Procedimento Nuovi impianti e varianti sostanziali La variante sostanziale si configura allorquando si modificano strutture e/o superficie e/o capacità produttiva degli impianti approvati, e/o incremento delle fasi della gestione dei rifiuti. Il soggetto proponente dovrà inviare apposita istanza corredata dal progetto e relativa documentazione, in triplice copia, direttamente al Settore centrale tutela dell ambiente sito in via De Gasperi n. 28 Napoli. Entro 30 giorni la Regione dovrà nominare il responsabile del procedimento. Il Settore centrale tutela dell ambiente provvederà a trasferire le istanze pervenute, unitamente a due copie del progetto e documentazione relativa, al Settore provinciale competente per territorio che convocherà apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi del c. 2 dell art. 27 del D.Lgs. 22/97, previo parere rilasciato dalla Commissione tecnico-istruttoria istituita presso ciascun Settore provinciale. Entro 90 giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di Servizi procede alla valutazione dei progetti. Le risultanze della Conferenza saranno inviate a cura dei Settori Tecnici Amministrativi provinciali al Settore centrale tutela ambiente, unitamente alla proposta di deliberazione da sottoporre all esame della Giunta regionale, per l approvazione del progetto e la realizzazione dell impianto La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, approva il progetto. Nel provvedimento di approvazione del progetto sarà stabilito anche un congruo tempo entro cui dovranno essere completati i lavori di realizzazione nonché la durata dell eventuale autorizzazione all esercizio provvisorio dell impianto. L amministrazione provinciale competente per territorio provvederà, decorso il termine fissato per la realizzazione dei lavori, alla verifica della corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato. Il verbale relativo al predetto controllo, sarà trasmesso tempestivamente dalla medesima Amministrazione provinciale al Settore centrale tutela dell ambiente che provvederà all emanazione del provvedimento di autorizzazione definitiva all esercizio dell attività con atto monocratico del Dirigente del settore medesimo. Qualora le tipologie dei progetti siano ricomprese tra quelle riportate negli Allegati A e B di cui al D.P.R. del 12 aprile 1996 così come modificato dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999, si renderà necessario acquisire anche il giudizio di compatibilità ambientale. A tal fine sarà attivata a cura del proponente la procedura di Valutazione di impatto ambientale di cui al citato D.P.R. del 12 aprile Qualora gli impianti in questione possano avere, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, incidenza significativa, a medio e lungo termine, su Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sulle Zone di protezione Speciale (ZPS) definiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli del Consiglio delle Comunità Europee, il cui elenco è stato pubblicato dal Ministero dell Ambiente sulla G.U. del 22/04/2000 D.M. del 3 aprile 2000 nonché sui Siti di Interesse Regionale (SIR) individuati sul territorio regionale in attuazione del Progetto Bioitaly-Campania, sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all art. 6 c. 3 della citata Direttiva 92/43/CEE e svolta secondo le modalità di cui all art. 5 del D.P.R. 357/97. La garanzia finanziaria (vedi punto 6 d.1 Documentazione richiesta) sarà richiesta a seguito di parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi e prima dell approvazione del progetto da parte della Giunta regionale. Con l atto di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione delle opere, disposto con delibera di Giunta regionale, il soggetto realizza le opere previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente della data di inizio dei lavori. Terminati i lavori l interessato comunica al Settore tutela ambiente ed alla Provincia l ultimazione degli stessi e contestualmente richiede l autorizzazione all esercizio. Il Settore centrale tutela ambiente rilascerà autorizzazione all esercizio previa acquisizione del certificato di conformità della opere eseguite al progetto approvato, redatto dalla competente amministrazione provinciale. Tutti i dati relativi agli impianti confluiranno in una banca dati che sarà istituita presso il Settore tutela dell ambiente, utilizzando, se del caso, il software predisposto dalla Struttura Commissariale. Il termine di conclusione del procedimento è 150 giorni.

2 Documentazione richiesta La documentazione va presentata in triplice copia. 1. Domanda in carta libera completa di tutte le indicazioni necessarie; 2. Copia del titolo di proprietà, ovvero contratto di fitto o di comodato d uso debitamente registrato, dell area dell impianto; 3. Certificato di iscrizione alla CCIAA aggiornato, comprensivo dei controlli antimafia; 4. Piano per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.; 5. Dichiarazione di accettazione dell incarico da parte del Direttore Tecnico; 6. Garanzie finanziarie di cui alla Delib.G.R. 254/90 debitamente autenticata; 7. Quadro progettuale: 7.1 relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni: a) descrizione delle caratteristiche fisiche e tecniche delle opere principali e accessorie proposte, nonché delle tecnologie adottate; b) descrizione delle principali caratteristiche di processo e di funzionamento e indicazioni delle risorse utilizzate comprese acqua ed energia, precisando il loro approvvigionamento; c) indicazione sulla gestione operativa dell impianto; 7.2 corografia scala 1:25000 e planimetria 1:5000 con la localizzazione dell area oggetto dell intervento; 7.3 planimetria dell insediamento in scala 1:500 o 1:1000; 7.4 planimetria in scala 1:100 o 1:200 dei corpi di fabbrica; 7.5 sezioni e prospetti dei corpi di fabbrica in scala 1:100 o 1:200; 7.6 planimetria in scala 1:500 con gli schemi delle reti impiantistiche con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque e del sistema antincendio; 7.7 particolari costruttivi significativi dell impianto; 8 Inquadramento territoriale: 8.1 dati urbanistici e catastali: a) estratto del vigente Piano Regolatore Generale e relative norme tecniche di attuazione; b) estratto planimetria catastale; c) certificato di destinazione urbanistica e specificazione degli eventuali vincoli insistenti sull area ivi compresa l appartenenza o meno alle aree a rischio idrogeologico perimetrate dalla competente Autorità di Bacino; d) studio e scelta della viabilità di accesso; 8.2 indagine idrogeologica mirata al tipo di intervento; 8.3 informazioni relative alla classificazione del territorio per quanto concerne l ammissibilità delle emissioni sonore di cui alla L. 477/95; 8.4 informazioni relative alle emissioni in atmosfera; 8.5 relazione descrittiva dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull ambiente ed eventuali misure compensative adottate. 9 Relazione tecnico-descrittiva contenente le seguenti indicazioni: 9.1 elenco delle tipologie di rifiuti da stoccare secondo codifica europea; 9.2 modalità di stoccaggio; 9.3 quantità massima stoccabile per tipologia di rifiuto e movimentazione massima annua, che non deve essere superiore al peso di una carcassa di autoveicolo tal quale (mediamente 1 t.) per ogni 40 mq. di superficie e per un periodo di 6 mesi; 9.4 periodo massimo di stoccaggio per tipologia di rifiuto nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i.; 9.5 descrizione dettagliata del processo di recupero; 9.6 indicazione sulla collocazione finale del prodotto recuperato e/o da destinare al riutilizzo; 9.7 destinazione degli scarti ; 9.8 indicazione della superficie del centro di autodemolizione; 9.9 aree di stoccaggio dei veicoli prima del trattamento (in mq); 9.10 area di smontaggio (in mq); 9.11 area di stoccaggio pezzi di ricambio (in mq); 9.12 area destinate ad uffici e servizi (in mq); 9.13 aree impermeabilizzate (in mq); 9.14 ubicazione serbatoi posti fuori terra per la raccolta di oli esausti;

3 9.15 ubicazione dei siti e delle modalità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi. Le indicazioni elencate dal punto 9.7 al punto 9.15 dovranno essere riportate anche negli elaborati cartografici di cui al precedente punto 7.3. Integrazione tipologie rifiuti L integrazione dell autorizzazione avviene con emanazione del Decreto Dirigenziale. Il soggetto proponente è tenuto a presentare direttamente al Settore centrale tutela ambiente della Regione Campania alla via De Gasperi n. 28 Napoli, la seguente documentazione: 1. Domanda in carta libera; 2. Certificato di iscrizione alla CCIAA aggiornato, comprensivo dei controlli antimafia; 3. Perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la compatibilità dell impianto di gestione dei rifiuti precisandone i quantitativi; 4. Copia dei provvedimenti di autorizzazione alla gestione dei rifiuti. ONERI A far data dall esercizio delle competenze in materia da parte della Giunta regionale, per l esame istruttorio delle istanze i richiedenti sono tenuti al pagamento delle somme di seguito indicate, quale contributo delle spese di istruttoria: Variazione assetto societario: 154,00; Rinnovo e integrazione autorizzazione: 258,00; Nuova autorizzazione: 516,00. Gli importi dovranno essere corrisposti mediante versamento su conto corrente bancario n. 40/5 acceso presso il Banco di Napoli intestato alla Regione Campania Servizio Tesoreria Enti Diversi Via del Forno Vecchio Napoli. Cod. ABI 1010 CAB 3593, con indicazione della seguente causale: Spese amministrative per istruttoria di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o di rinnovo della stessa. SCADENZE/RINNOVI Il rinnovo delle autorizzazioni avviene con emanazione del Decreto dirigenziale. Il soggetto proponente è tenuto a presentare direttamente alla Regione Campania Settore centrale tutela ambiente la seguente documentazione (fermo restando che l ufficio potrà comunque richiedere documentazione integrativa laddove si presentino casi particolari): 1. Domanda in carta libera; 2. Garanzie finanziarie; 3. Certificato di iscrizione alla CCIAA comprensivo dei controlli antimafia; 4. Certificato di destinazione urbanistica con indicazione dell eventuale appartenenza dell area ove è ubicato l impianto alle zone a rischio idrogeologico così come perimetrate dalla competente Autorità di Bacino; 5. Perizia giurata di tecnico qualificato attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell impianto alle norme urbanistiche e edilizie vigenti nella realtà di riferimento; ove fosse in itinere procedura di condono edilizio, occorre produrre attestazione dell amministrazione comunale dalla quale si evinca che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata. 6. Dichiarazione asseverata di professionista abilitato concernente la conformità dell impianto al progetto approvato; 7. Certificazione dell amministrazione provinciale competente per territorio attestante la capacità residua dell invaso, qualora trattasi di impianto di discarica. SANZIONI L'art. 51 del decreto Ronchi sanziona l attività di gestione di rifiuti non autorizzata stabilendo dal c. 1 al c. 6 che: 1. chiunque effettua un attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito con: a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 2582,00 a euro 25820,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

4 b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2582,00 a euro 25820,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al punto 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2582,00 a euro 25820,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5164,00 a euro 51640,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai punti 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito con la pena di cui al punto 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2582,00 a euro 25820,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2582,00 a euro 15493,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli artt. 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e 12, e 48, c. 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 1549, I soggetti di cui all'art. 48, c. 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del c. 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25,00 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del c. 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5,00 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del c. 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 0,05 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene. 9. Le sanzioni di cui al c. 6-ter sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all'alinea del medesimo c. 6-ter. 10. I soggetti di cui all'art. 48, c. 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a euro 51,00. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del c. 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25,00 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del c. 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5,00 tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del c. 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 0,05 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Normativa nazionale D.M. del 12 giugno 2002, n. 161, Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate. D.P.C.M. 3 settembre 1999, Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, c. 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale. D.M. del 5 febbraio 1998, Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt 31 e 33 del D.Lgs. 22/97. D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

5 D.P.R. 12 aprile 1996, Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Normativa regionale Delib.G.R del 26 dicembre 2002 Delib.G.R del 8 giugno 2001 ENTI TITOLARI Regione Campania Settore Centrale Tutela dell Ambiente

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