impianti di trasporto a fune
|
|
- Bernadetta Angeli
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 BUNDESAMT FÜR VERKEHR OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI FEDERAL OFFICE OF TRANSPORT Direttiva sui periti di impianti di trasporto a fune del 1 febbraio 2002 Direttiva dell'ufficio federale dei trasporti relativa all'articolo 51 dell'ordinanza del 10 marzo 1986 sulla costruzione e sull'esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (RS )
2 Ufficio federale dei trasporti Pagina 2 Indice 1. Scopo 2. Campo d'applicazione e basi 3. Compiti dell'impresa di trasporto a fune 4. Compiti dei periti 5. Competenza ed indipendenza dei periti 6. Oggetto e portata della perizia 7. Entrata in vigore Allegato: rapporto di perizia Abbreviazioni impiegate e basi legali UFT OIF Ufficio federale dei trasporti Ordinanza sulla costruzione e sull'esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune; RS ) DE-OIF Disposizioni d esecuzione dell'oif (ordinanza sulle teleferiche a movimento continuo, ordinanza sulle funivie a va e vieni, ordinanza sulle seggiovie, ordinanza sulle funivie) OCF Ordinanza sulla corrente forte (RS 734.2) OLEl Ordinanza sulle linee elettriche (RS ) In virtù dell'art. 51 capoverso 2 OIF, l'uft emana la presente direttiva: 1 Scopo 1.1 Il ricorso al perito intende garantire lo svolgimento, indipendentemente dall'autore del progetto, di un esame dei piani e delle prove rilevanti per la sicurezza, volto a costatarne la sicurezza e ad evitare errori di progettazione o di esecuzione, grazie al principio del duplice controllo. S'intende così assicurare la sufficiente sicurezza degli impianti di trasporto a fune. 1.2 Con il termine "perito" si fa riferimento alle funzioni di esperto, perito e ingegnere ispettore. In seguito si utilizzerà esclusivamente il termine "perito". 2 Campo d'applicazione e basi La presente direttiva disciplina le modalità del ricorso ai periti e i loro compiti durante la perizia indipendente, concernente la sicurezza, svolta nelle fasi di progettazione e di realizzazione di impianti di trasporto a fune (OIF art.33 cpv. 3).
3 Ufficio federale dei trasporti Pagina 3 3 Compiti dell'impresa di trasporto a fune e della ditta costruttrice 3.1 Relativamente all'autorizzazione d'esercizio (artt OIF), l'impresa di trasporto a fune provvede a consultare i periti, tenendo conto dell'organizzazione di progetto, e ad impartire loro dei mandati scritti comprendenti almeno i compiti elencati al punto 6 della presente direttiva. La documentazione da esaminare dev'essere elencata nel mandato. L'impresa di trasporto a fune informa l'uft sui mandati impartiti. 3.2 Relativamente all omologazione del tipo (OIF art. 27 cpv. 4), la ditta costruttrice provvede a consultare i periti e ad impartire loro dei mandati scritti. La documentazione da esaminare dev'essere elencata nei mandati. La ditta costruttrice informa l'uft sui mandati impartiti. 3.3 I periti devono ricevere tempestivamente l'incarico di perizia, possibilmente al momento dell'avvio del progetto. 4 Compiti dei periti 4.1 I periti eseguono una perizia volta ad accertare la sicurezza, in maniera indipendente dall'autore del progetto. Essi redigono un rapporto conformemente all'allegato, contenente i risultati della perizia stessa. 4.2 Con i rapporti di perizia i periti informano l'impresa di trasporto a fune e l'uft sugli esami effettuati, sulle loro constatazioni e sulle raccomandazioni concernenti le misure necessarie all'adempimento dei requisiti di sicurezza. 4.3 I periti verificano la conformità delle prove alle prescrizioni di legge (in particolare alle OIF, alle DE-OIF e, per gli impianti elettrici, all'ocf e all'olel), ai principi tecnici di sicurezza delle componenti elettriche ed alle regole della tecnica (in particolare alle norme e alle direttive dell'uft) nonché la formulazione dei requisiti e delle limitazioni importanti per la sicurezza (interfaccia, materiale, realizzazione dei componenti). 4.4 I periti possono richiedere prove o documenti supplementari, se questi sono necessari all'adempimento del loro mandato. 4.5 Essi informano quanto prima l'impresa di trasporto a fune su constatazioni che potrebbero provocare modifiche del progetto. Qualora il progetto sia modificato in base a tali constatazioni, ciò deve risultare dal rapporto di perizia. 4.6 I periti non svolgono alcuna delle funzioni dell'autore del progetto e non hanno facoltà di impartire disposizioni. 5 Competenza ed indipendenza dei periti 5.1 Per periti si intendono persone fisiche o giuridiche in possesso di conoscenze ed esperienza nel campo cui pertiene l'esame, adeguate alla complessità del progetto e alla sua rilevanza ai fini della sicurezza. Il perito deve avere personalmente realizzato progetti analoghi o averne eseguito perizie in qualità di perito.
4 Ufficio federale dei trasporti Pagina I periti devono essere indipendenti dal punto di vista organizzativo nei confronti delle persone e del progetto, e non devono essersi occupati precedentemente di quest'ultimo (impianto, parti dell'impianto, elementi di costruzione). Nel progetto concreto essi non possono avere nessun altro rapporto con le ditte principalmente coinvolte nella realizzazione dell'impianto di trasporto a fune o con l'impresa di trasporto a fune, se non nella loro qualità di periti. 5.3 In casi eccezionali possono essere interpellati come periti i collaboratori di un'impresa che partecipa alla costruzione, qualora non abbiano alcun rapporto con la costruzione dell'impianto in questione, se non nella loro qualità di periti e siano sottoposti direttamente alla direzione dell'impresa. Quest'eccezione deve essere richiesta all'uft con domanda scritta, corredata di un capitolato d'oneri preciso. 5.4 Per le specializzazioni per le quali esiste un sistema di accreditamento, i periti devono essere accreditati per gli esami da eseguire o essere riconosciuti da un'autorità. 6 Oggetto ed portata della perizia 6.1 I documenti presentati per la perizia possono essere in particolare piani, schemi, rapporti tecnici, certificati, rapporti di sicurezza, prove di sicurezza, piani di controllo, di sorveglianza e di manutenzione nonché calcoli dell'autore del progetto. 6.2 Sono oggetto della verifica da parte dei periti: il piano d utilizzazione e di sicurezza, in particolare la completezza e la correttezza delle condizioni di utilizzazione, delle situazioni di pericolo, delle misure atte a garantire la sicurezza e l'efficienza funzionale, nel rispetto del concetto d'esercizio e dei fattori ambientali; la concezione del progetto per gli impianti fissi (stazioni, sostegni, fondamenta, opere d'ingegneria); valutazione riguardo alle regole della tecnica, struttura architettonica, scelta dei materiali, adeguatezza dei modelli di calcolo nel rispetto della sicurezza; le previsioni geologiche ed idrogeologiche (valutazione della completezza e della qualità dei dati), le misure proposte e, se del caso, il piano di sorveglianza; i calcoli geomeccanici, incluse le prove di stabilità (plausibilità del modello di costruzione e calcoli comparati o di verifica); le prove della solidità e della resistenza alla fatica per gli elementi di costruzione il cui guasto potrebbe costituire un pericolo immediato per la vita e l incolumità fisica, in particolare per le parti di cui ai numeri 217.4, 220.3, e DE- OIF. I relativi certificati devono essere considerati nella perizia;
5 Ufficio federale dei trasporti Pagina nuovi sistemi dei dispositivi di sicurezza che non sono ancora stati sottoposti ad esame da parte di periti indipendenti, in particolare per complesse apparecchiature elettroniche (ad es. programmi di controllo memorizzato); 6.3 Per elementi con un'omologazione del tipo dell'uft o un'altra verifica eseguita da periti indipendenti, i periti possono limitarsi ad accertare la corrispondenza dei documenti all'attuale applicazione. 7 Entrata in vigore La direttiva entra in vigore il 1 febbraio UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI BERNA, dott. Max Friedli, direttore
6 Ufficio federale dei trasporti Pagina 6 Rapporto di perizia 1. Generalità Allegato Il rapporto può comprendere diverse parti e dev'essere steso in modo logico e comprensibile. Le prescrizioni, direttive, norme, ecc. sulle quali si basa la valutazione devono essere indicate complete del dovuto riferimento. 2. Contenuto del rapporto di perizia Il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni 2.1. dati specifici a) Per ogni documento, parte, settore ecc. controllato, i dati seguenti: - data della perizia - oggetto della perizia, problematica esaminata - metodo della perizia (esame della concezione, della plausibilità, procedura per analogia, metodi di approssimazione, calcoli comparati o di verifica, misurazioni, controlli a campione o completi, ecc.) b) Risultato della perizia c) Motivo di eventuali deviazioni d) Eventuali raccomandazioni di adeguamenti del progetto o misure da adottare (decisioni in merito dell'impresa di trasporto a fune) e) Sintesi dei risultati della prova 2.2. dati organizzativi a) nome del perito b) nome del committente (indicando anche la persona di riferimento competente) c) nome di altre persone interessate d) oggetto del rapporto di perizia e) contenuto del mandato (compresa la data di affidamento del mandato) f) documentazione messa a disposizione ed eventualmente richiesta a complemento dall'esperto (indicandone la data di stesura) g) basi (per es. leggi, ordinanze, direttive, istruzioni, norme, ecc.) h) data del rapporto di perizia i) firma del perito
Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale
Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune) Modifica del 18 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) 935.412 del 12 agosto 2015 (Stato 1 settembre 2015) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo
Dettagli(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l alimentazione animale, coadiuvanti per l insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro
DettagliSCHEMA. Mandato CEN M/120 Prodotti metallici per impieghi strutturali e loro accessori.
SCHEMA per la certificazione del controllo della produzione in fabbrica ai fini della marcatura CE di prodotti in acciai da bonifica da costruzione cui alla norma UNI EN 10343:2009 0 STORIA Edizione 0
DettagliPROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI Il presente promemoria
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso
DettagliIL DIRETTORE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO NEL NUOVO CODICE E NELLE LINEE GUIDA ANAC
IL DIRETTORE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO NEL NUOVO CODICE E NELLE LINEE GUIDA ANAC Vicenza, 27 ottobre 2016 Appaltiamo s.r.l.s. Dott. Michele Leonardi ART. 10 D.LGS. 163/2006 Per ogni singolo intervento
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) Modifica
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso
DettagliOrdinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)
Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Modifica del 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 16 dicembre 1985 1 è modificata come segue : Art. 3 cpv. 2 lett. c 2 Per i
Dettagliconcernente le corse senza sufficienti dispositivi di controllo della marcia dei treni
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Infrastruttura 1 gennaio 2016 Versione 1.0 N. registrazione/dossier:bav-511.5-00022
DettagliRegolamento degli emolumenti per le certifiazione di prodotti urgenti presso l'ente di certificazione SCESp 0008, settore tecnica
Campo d attività: principi generali Regolamento degli emolumenti per le certifiazione di prodotti urgenti presso l'ente di certificazione SCESp 0008, settore tecnica Ente di certificazione SCESp 0008 Codice
DettagliRegolamento degli emolumenti per la certificazione di prodotti dell'ente di certificazione SCESp 0008, settore tecnica
Campo d attività: principi generali Regolamento degli emolumenti per la certificazione di prodotti dell'ente di certificazione SCESp 0008, settore tecnica Ente di certificazione SCESp 0008 Codice CE08-3.i
DettagliLEGISLAZIONE E NORME DI RIFERIMENTO
Allegato A Pagina 1 di 4 Le attività oggetto dell'appalto devono essere condotte sugli impianti in conformità alle Leggi e Decreti Presidenziali e Ministeriali e Regolamenti locali vigenti. In particolare
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) Modifica del 23 novembre 2005 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del 27 marzo 2002
DettagliOrdinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione
Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione del 15 maggio 2002 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 21 capoverso
DettagliIngresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero,
DettagliDirettive della CAV PP D 03/2013. Indipendenza dei periti in materia di previdenza professionale
Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP Direttive della CAV PP D 03/2013 italiano Indipendenza dei periti in materia di previdenza professionale Edizione del: 22 ottobre 2013
DettagliOrdinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie
Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) 742.141.1 del 23 novembre 1983 (Stato 18 ottobre 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso
DettagliUFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE. Registro dell opera. per installazioni elettriche negli impianti di protezione
UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE Registro dell opera per installazioni elettriche negli impianti di protezione Divisione Infrastruttura / Agosto 2010 Ufficio federale della protezione
DettagliDirettive del Consiglio delle scuole universitarie per l accreditamento nel settore universitario svizzero
Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l accreditamento nel settore universitario svizzero (Direttive per l accreditamento LPSU) del 28 maggio 2015 Il Consiglio delle scuole universitarie,
DettagliSezione 1: Disposizioni generali
Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l accreditamento di scuole universitarie e altri istituti accademici (Direttive per l accreditamento LPSU) del... Il Consiglio svizzero delle scuole
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE)
L 301/22 18.11.2015 REGOLAMENO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2066 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del arlamento europeo e del Consiglio, i requisiti
DettagliOrdinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa
Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA) del 14 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 8 capoverso 4 della legge federale dell 8
DettagliCAPITOLO M PROGRAMMA DI QUALITÀ E CONTROLLO
CAPITOLO M PROGRAMMA DI QUALITÀ E CONTROLLO Obiettivi generali M1 M2 M3 Ogni impianto a tecnologia complessa deve essere progettato, realizzato e condotto secondo i principi della garanzia della qualità,
DettagliOrdinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti
Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell UFT, OseUFT) Modifica del 16 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
Dettagli(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)
Regolamento del Consiglio dello IUFFP su offerte di formazione, titoli e disciplina dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 settembre
Dettagli4.10 PROVE, CONTROLLI E COLLAUDI
Unione Industriale 55 di 94 4.10 PROVE, CONTROLLI E COLLAUDI 4.10.1 Generalità Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per le attività di prova, controllo e collaudo allo
DettagliOrdinanza sull organizzazione della statistica federale
Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre
DettagliModulo di richiesta per la costituzione di una fondazione d'investimento
Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP Allegato 1 delle direttive della CAV PP D 01/2016 Requisiti per le fondazioni d'investimento (cap. 3.1) Modulo di richiesta per la costituzione
DettagliEsame professionale federale. Maestro/a conducente DIRETTIVA. 13 marzo 2014
DIRETTIVA Esame professionale federale Maestro/a conducente 13 marzo 2014 Organo responsabile Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC Effingerstrasse 8 Casella postale 8150 3001 Berna 031 812
Dettaglimercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione
Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR Circolare 1/2007 concernente le informazioni riguardo all'abilitazione, ai documenti da presentare in sede di inoltro e all'obbligo di notificazione (Circ.
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici (Ordinanza sull audiometria) 941.216 del 9 marzo 2010 (Stato 1 gennaio 2015) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti
DettagliL accreditamento dei laboratori: la verifica di competenza di chi fa le prove
L accreditamento dei laboratori: la verifica di competenza di chi fa le prove Silvia Tramontin - Direttore Dip. Laboratori di prova La conoscenza quale riferimento del giornalismo di informazione: spiegare
Dettaglidel 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) 741.414
DettagliOrdinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici
Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT) 819.11 del 12 giugno 1995 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliDECRETO MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 20 FEBBRAIO 1992
DECRETO MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 20 FEBBRAIO 1992 APPROVAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE DI CUI ALL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO DI
DettagliIMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI DI LAVORO. Legislazione, documentazione e verifiche e controlli sugli impianti elettrici
IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI DI LAVORO Legislazione, documentazione e verifiche e controlli sugli impianti elettrici IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI DI LAVORO Le installazioni elettriche, generalmente,
DettagliPER L ATTIVITA DI ISPEZIONE Rev. 3 Pag 1 di 6 CSI - ISP REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI ISPEZIONE ISPEZIONE DI TIPO A.
Pag 1 di 6 CSI - ISP REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI ISPEZIONE ISPEZIONE DI TIPO A Indice 1. Generalità 2. Definizioni 3. Accesso ai servizi di ispezione 4. Accettazione della richiesta 5. Attività d ispezione
DettagliPRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)
Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) Allegato III - MODULO F Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature
DettagliAllegato n. 1 verbale n. 3
Concorso elettricisti PROVA NUMERO UNO 1) T1 D Quali caratteristiche devono avere i materiali, le apparecchiature, i macchinari o le installazioni secondo la Legge 186 del 1968? T9 D La Dichiarazione di
DettagliLA SICUREZZA NEI CANTIERI DI RESTAURO
LA SICUREZZA NEI CANTIERI DI RESTAURO 15 dicembre 2008 ing. Claudio BALDANI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali 1 I riferimenti normativi (norme prescrittive) D.P.R. 27.04.1955 n. 547 Norme
DettagliOrdinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia
Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia (Ordinanza PAGIRUS) del 16 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliCOMUNE PERANO. (Provincia di Chieti) GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE
COMUNE PERANO (Provincia di Chieti) Committente: Amministrazione Comunale di Perano Oggetto: GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE
DettagliIT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 301/22 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2066 DELLA COMMISSIONE. del 17 novembre 2015
L_2015301I.01002201.xml http://eur-lex.europa.eu/legal-content/i/x/hml/?uri=celex:32015r2066&fro... agina 1 di 5 18.11.2015 I Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 301/22 REGOLAMENO DI ESECUZIONE (UE)
DettagliI. Procedura d iscrizione nel registro di commercio A. Trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera (art. 4 cpv. 1 D)
Ordinanza d esecuzione 531.541 del decreto del Consiglio federale concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali del 12 aprile 1957 Il Consiglio
DettagliOrdinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità
Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità (Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO) 1 730.010.1 del 24 novembre 2006 (Stato 1 gennaio 2014) Il Dipartimento
DettagliComune di Morsano al Tagliamento Provincia di Pordenone
Comune di Morsano al Tagliamento Provincia di Pordenone Determinazione nr. 172 Del 11/08/2016 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO OGGETTO: APPALTO PER LA FORNITURA DI N.RO 1 TRATTORE, 4 RUOTE MOTRICI DELLA POTENZA
DettagliOrdinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco
Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (Ordinanza sul tabacco, OTab) Modifica del 22 agosto 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato
DettagliOrdinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 26 gennaio 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza. del 16 novembre 2016
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) del 16
DettagliOrdinanza sui fondi d investimento
Ordinanza sui fondi d investimento (OFI) Modifica del 25 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1994 1 sui fondi d investimento è modificata come segue: Art. 1a
DettagliVersione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.
Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale. 741.414 Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli
DettagliAzienda USL della Romagna
SEMINARIO AZIENDA USL DELLA ROMAGNA Dipartimento di Sanita Pubblica Sicurezza sul lavoro nei cantieri privati: rapporti tra Committenza e Coordinatori Rimini 25 Novembre 2016 Relatore: Marino Casadio UOPSAL
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato
Dettagli(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili
Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili del Avamprogetto del 11.05.2012 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso
DettagliDirezione Generale DETERMINAZIONE N. 66/2016
Oggetto: Accreditamento all uso del sistema degli Elenchi degli operatori qualificati per l affidamento di opere e lavori e di servizi di ingegneria e architettura istituito presso l Assessorato regionale
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 giugno 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione
Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione (Ordinanza sugli impianti di accumulazione, OIA) 721.102 del 7 dicembre 1998 (Stato 30 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOggetto e campo d applicazione
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e i requisiti tecnici per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (ORTV 3) del 1 mm
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali del 18 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso 2 della legge del 1 luglio
DettagliOrdinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale
Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA) Modifica del 3 dicembre 2013 L Ufficio federale delle strade (USTRA), d intesa con la Direzione generale
Dettaglitra Il Ministero dell economia e delle finanze-dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rappresentato dal dott...,
CONVENZIONE STIPULATA AI SENSI DELL ARTICOLO 5 SENSI DELL ARTICOLO 5, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 17 LUGLIO 2016, N. 135, CONCERNENTE LA REVISIONE
DettagliRegolamento interno della Commissione della concorrenza
Regolamento interno della Commissione della concorrenza 251.1 del 1 luglio 1996 (Stato 1 febbraio 2009) Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996 La Commissione della concorrenza, visto l articolo
Dettagli#ST# Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici. Procedura di consultazione
#ST# Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici Procedura di consultazione Dipartimento federale dell'interno Ordinanza concernente l'organizzazione d'intervento in caso d'aumento della radioattività
DettagliOrdinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati
Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 1 sulla
DettagliEsigenze per i punti di vendita di dispositivi medici destinati al pubblico
Esigenze per i punti di vendita di dispositivi medici destinati al pubblico Basi legali Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer,
DettagliOrdinanza dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l omologazione semplificata di preparati di allergeni
Ordinanza dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l omologazione semplificata di preparati di allergeni (Ordinanza sugli allergeni, OAllerg) dell 11 dicembre 2009 Il Consiglio dell
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico del 6 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2013) 46320 Addetta/Addetto del pneumatico Reifenpraktikerin/Reifenpraktiker
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 viene modificata come segue: Art. 17 cpv.
DettagliE I D G. I N S P E K T O R AT F Ü R A U F Z Ü G E I S P E T T O R AT O F E D E R A L E D E G L I A S C E N S O R I
E I D G. I N S P E K T O R AT F Ü R A U F Z Ü G E I S P E T T O R AT O F E D E R A L E D E G L I A S C E N S O R I Procedura operativa Rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza per l immissione
DettagliOrdinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario
Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OAASF) del 18 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) Il Dipartimento federale dell ambiente,
DettagliOrdinanza sulla navigazione militare
Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Modifica del 13 gennaio 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 marzo 2006 1 sulla navigazione militare è modificata come segue: Sostituzione
DettagliOrdinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori
Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sui revisori del 22 agosto
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio
Dettagli1 Basi legali. Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Notifiche di eventi concernenti impianti a fune Note esplicative Basi legali,
DettagliPRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008
Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 PR.PART. PRS/FGAS-304/2008 Rev. 0
DettagliSCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI MANICOTTI PER GIUNZIONI MECCANICHE DI BARRE DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO SECONDO LA NORMA UNI :2007
SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI MANICOTTI PER GIUNZIONI MECCANICHE DI BARRE DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO SECONDO LA NORMA UNI 11240-1:2007 Il presente documento è stato approvato dalla Commissione Prodotti
DettagliOrdinanza del DFGP sulle prestazioni e le caratteristiche qualitative per i laboratori di analisi forense del DNA
Ordinanza del DFGP sulle prestazioni e le caratteristiche qualitative per i laboratori di analisi forense del DNA (Ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA) 363.11 dell 8 ottobre 2014 (Stato
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Modifica del... AVAMPROGETTO del 5.7.2010 Il Consiglio federale svizzero
DettagliPRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2014/33/UE ALLEGATO VI Garanzia della Qualità del Prodotto dei Componenti di Sicurezza per Ascensori
Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2014/33/UE ALLEGATO VI Garanzia della Qualità del Prodotto dei Componenti di Sicurezza per Ascensori
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione
DettagliUNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS Provincia CA
UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS Provincia CA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE LOCALI EX OFFICINA ERSAT LOC. CASTIADAS CENTRO DEL COMUNE DI CASTIADAS Committente UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS
DettagliIstruzione per la procedura di qualificazione per la professione di cuoco in dietetica
Istruzione per la procedura di qualificazione per la professione di cuoco in dietetica Indice: Pagina: 1. Introduzione / Competenza 1 2. Basi 1 3. Procedura / Organizzazione / Attuazione 2 4. Estensione
DettagliRegolamento tecnico Voto elettronico (RT VE)
Progetto Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE) del xx XX 01 La Cancelleria federale svizzera, visti gli articoli 7e capoverso, 7f capoverso 1, 7g capverso, 7i capoverso e 7l capoverso dell'ordinanza
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli
DettagliLegge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato
Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato 425.1 del 6 ottobre 1978 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 sexies della Costituzione
DettagliPRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)
Titolo PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) Allegato III - MODULO G - Conformità basata sulla verifica dell unità Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PR PART
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru
Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru (Ordinanza sulle gru) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 settembre 1999 1 concernente la sicurezza nell uso delle
DettagliDirettiva. Controllo e manutenzione degli impianti d'illuminazione per strade e luoghi pubblici. ESTI n. 244 versione 1016 i. Sostituisce.
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI ESTI n. 244 versione 1016 i Direttiva Controllo e manutenzione degli impianti d'illuminazione per strade e luoghi pubblici Autore ESTI Validità
DettagliProroga e modifica del 30 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta:
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell installazione elettrica e dell installazione delle telecomunicazioni Proroga
DettagliCon riferimento poi, al punto 2) del quesito posto, si conferma che, come prescritto all'art 8.1.b
GARA CIG : 6628948CEE RISPOSTE AI QUESITI QUESITO N. 1 si chiedono due chiarimenti in merito ai requisiti minimi di capacità economico finanziaria di cui al Punto XII. Lettera b) del Bando di Gara. 1)
DettagliII. SCOPO III. CAMPO DI APPLICAZIONE
PROCEDURA GENERALE PER L INSTALLAZIONE, L ACCETTAZIONE E IL COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ALL INTERNO DELL AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II I. PREMESSA Le apparecchiature
DettagliPRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
Città di Partinico Provincia di Palermo Affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione e segnalazione semaforica, della manutenzione e gestione degli impianti e della progettazione ed
Dettagli