STATUTO DI ANCI LOMBARDIA

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1 STATUTO DI ANCI LOMBARDIA Adottato nell Assemblea Straordinaria Regionale nella seduta del 15 Ottobre 2005 Approvato dal Consiglio Direttivo Regionale nella seduta del 13 dicembre 2005

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3 PREMESSA Il primo Statuto di ANCI Lombardia è stato approvato dall Assemblea Regionale del 18 Febbraio 1995, sancendo il passaggio dell Associazione dallo status di Sezione Regionale dell ANCI Nazionale a quello di Associazione autonoma, operante nell ambito del diritto privato, dotata di una propria personalità giuridica e di autonomia finanziaria, pur facendo parte organicamente dell Associazione ANCI Nazionale. Tale decisione è stata assunta da tutte le ANCI Regionali nei primi anni novanta, dopo un lungo periodo di gestazione e di dibattito interno all Associazione Nazionale, per cercare di corrispondere adeguatamente alle accresciute esigenze dei Comuni, chiamati ad operare in condizioni politico-amministrative differenziate e specifiche a seguito dell avvento delle Regioni nel 1970 con potere legislativo primario. Lo Statuto risultava quindi essere sostanzialmente informato ai contenuti delle leggi approvate nei primi anni novanta, quali la legge 142/90 di riforma delle autonomie locali, la legge 241/00 sul diritto di accesso alle procedure amministrative ed in particolare lo statuto risentiva dell influsso della legge 81/93 di riforma del sistema elettorale amministrativo, che ha introdotto positivamente l elezione diretta dei Sindaci, ma anche il vincolo dei due mandati elettorali congiuntamente con la riduzione della loro durata a quattro anni. Mentre nel 1999 la durata di ciascun mandato è stata riportata a cinque anni il limite alle due tornate elettorali è rimasto invariato, nonostante le ferme prese di posizioni di ANCI e di moltissimi Amministratori locali. Allo Statuto del 1995 sono state successivamente apportate solo alcune modifiche nell Assemblea Congressuale del 1999, sostanzialmente per dare vita, in sostituzione alle precedenti Commissioni di lavoro, ai Dipartimenti, quali organismi operativi dotati di maggiore autonomia decisionale ed inoltre per attribuire rilevanza statutaria a Federsanità-ANCI Lombardia quale rinnovata Associazione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e dei Comuni della Lombardia. Lo Statuto, nella versione attuale, risulta essere profondamente riformato, secondo motivazioni e criteri ispiratori che possono essere riassunti nei seguenti punti: Mantenere sostanzialmente inalterato l impianto strutturale dello Statuto apportando modifiche rese strettamente necessarie dall esperienza intercorsa; Effettuare una rilettura critica del testo per rendere maggiormente coerenti e formalmente chiari articoli e norme che non richiedono modifiche ai principi fondamentali; Apportare modifiche ad articoli che risultavano essere non più adeguati nella situazione attuale, alla luce dei forti cambiamenti organizzativi intervenuti in questi anni, sia interni all Associazione sia nei suoi rapporti esterni, con la creazione e partecipazione a Società ed Associazioni esistenti (p. es. ANCITEL Lombardia, Lo-C.A.L.), ma anche potenziali e future; Introdurre alcune norme corrispondenti all evoluzione politicoamministrativa e ai mutati rapporti tra livelli istituzionali, con particolare riferimento al rapporto fra Comuni, singoli o associati, e Regione. Pag. 3 di 17

4 Verificare la coerenza e la compatibilità delle norme con lo Statuto di ANCI Nazionale approvato al Congresso del 3 6 Novembre 2004 a Genova. Lo statuto attuale è stato approvato nel corso delle seguenti fasi ed atti decisionali tra loro correlati: una prima approvazione all unanimità della proposta di modifica. Tale proposta è stata sottoposta all approvazione dell Assemblea Regionale Straordinaria. L Assemblea ha proceduto alla votazione in due momenti successivi: durante la seduta convocata il 15 Ottobre 2005 con voto diretto e palese espresso all unanimità da parte dei 233 delegati presenti e successivamente, per corrispondenza, da parte dei Sindaci dei 1369 Comuni aderenti, dei quali 329 hanno espresso il voto, per un totale complessivo di 562 votanti validi, di cui 559 voti favorevoli e 3 voti contrari. Un numero superiore al quorum statutariamente previsto di 459 voti favorevoli. Infine il Consiglio Direttivo Regionale nella seduta del 13 dicembre 2005 ha ratificato il risultato finale della votazione e alla presenza del Notaio dott. Genghini ha dichiarato vigente lo Statuto nella versione che viene di seguito riportata e che necessita ora di un ultimo passaggio formale con l approvazione da parte del Consiglio Nazionale di Anci. Pag. 4 di 17

5 STATUTO DI ANCI LOMBARDIA Art. 1 Costituzione, Denominazione, Sede 1) È costituita l Associazione Regionale dei Comuni Lombardi, denominata ANCI Lombardia, quale Associazione autonoma regionale dell Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). 2) ANCI Lombardia ha sede in Milano. 3) L Associazione, che trae origine dalla tradizione e dalle aspirazioni autonomistiche della popolazione e delle comunità locali lombarde, ha per scopo la tutela delle autonomie locali, riconosciute dalla Costituzione e dei diritti e degli interessi degli Enti aderenti, secondo quanto specificato nel successivo art. 4. 4) ANCI Lombardia non ha fine di lucro. Art. 2 Autonomia Regionale 1) ANCI Lombardia aderisce all Associazione Nazionale Comuni Italiani partecipando all attività della stessa nei modi e nelle forme previste dallo Statuto nazionale. 2) L Associazione regionale ha piena competenza ed autonomia nei rapporti con la Regione Lombardia e nella tutela degli interessi degli associati nelle materie di competenza regionale. Art. 3 Soci 1) Tutti i Comuni, la Città Metropolitana, le Associazioni e/o le Unioni Comunali e gli altri Enti di derivazione comunale della Regione Lombardia, aderenti all ANCI Nazionale secondo le modalità e le condizioni previste dallo Statuto di detta Associazione, fanno parte di diritto di ANCI Lombardia. Art. 4 Scopi e Compiti 1) ANCI Lombardia rappresenta gli Enti associati nei rapporti con la Regione, avendo particolare riguardo alle peculiarità, alle prerogative, agli interessi delle singole comunità; tutela le autonomie locali sancite dalla Costituzione perseguendone la piena attuazione; promuove la partecipazione degli Enti associati a forme di collaborazione e di coordinamento; studia e promuove ricerche e iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale delle comunità e per una crescita culturale ed una sensibilità ambientale delle stesse; mantiene collegamenti operativi con le Province, la Città Metropolitana, le Comunità Montane, con le Associazioni Pag. 5 di 17

6 regionali, nazionali e comunitarie degli Enti locali, nonché con Organi ed Enti regionali, statali e comunitari che hanno relazione istituzionale e rapporti funzionali con l attività degli Enti associati. 2) Per il raggiungimento dei propri obiettivi ANCI Lombardia promuove, in modo diretto, anche attraverso società compartecipate, ovvero in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l Unione Europea e loro Enti e Organi operativi: convegni, seminari, corsi di studio, ricerche, sondaggi, studi, attività di informazione, pubblicazione di periodici su carta e on-line, attività di formazione, assistenza e consulenza, a favore degli Enti associati. Art. 5 Pari opportunità 1) ANCI Lombardia favorisce iniziative per l attuazione ed il rafforzamento del principio di pari opportunità. In tale logica la composizione degli Organi dovrà garantire la rappresentanza di donne o uomini in misura tendenzialmente non inferiore a 1/3 dei componenti. Art. 6 Autonomia finanziaria 1) ANCI Lombardia ha piena autonomia finanziaria e la esercita anche con il reperimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle assegnate dall ANCI Nazionale. Art. 7 Organi 1) Sono organi dell ANCI Lombardia: a) Il Presidente; b) L Ufficio di Presidenza; c) Il Comitato Esecutivo; d) Il Consiglio Direttivo; e) L Assemblea Regionale; f) Il Collegio dei Revisori dei conti. Art. 8 Requisiti per l elezione negli Organi 1) Può essere eletto alla carica di Presidente di cui al punto a) dell art. 7 chi ricopra la carica di Sindaco di un Comune associato. 2) Possono essere eletti negli Organi Sociali di cui ai punti b), c), d) dell art. 7 coloro che ricoprano una carica elettiva negli Enti locali o esercitino la rappresentanza Pag. 6 di 17

7 legale di altro Ente associato. 3) Possono essere eletti alla carica di cui al punto f) dell art. 7 coloro che siano iscritti nel registro dei Revisori Contabili. 4) Il venire meno delle cariche elettive di cui ai precedenti commi 1) e 2, per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste nelle leggi elettorali vigenti o per dimissioni, nonché l accertamento della condizione di morosità dell Ente di appartenenza, determinano la decadenza dagli Organi dell Associazione. Art. 9 Assemblea Regionale 1) L Assemblea Regionale: a) È l organo di indirizzo generale dell ANCI Lombardia; b) È costituita da tutti gli Enti associati che risultano in regola con il pagamento dei contributi annuali alla data di convocazione dell Assemblea stessa. 2) In seno all Assemblea Regionale: a) Ogni Comune è rappresentato di diritto dal Sindaco, quale legale rappresentante, o da un suo delegato, scelto fra gli Assessori o i Consiglieri in carica; b) Gli altri Enti associati sono rappresentati dal legale rappresentante o suo delegato. 3) L Assemblea Regionale può essere convocata in seduta Ordinaria o Congressuale secondo quanto previsto dai successivi artt. 10 e 11. Art. 10 Assemblea Regionale Ordinaria 1) L Assemblea Regionale Ordinaria: a) È convocata di regola con cadenza annuale e con almeno 15 giorni di preavviso, per decisione del Consiglio Direttivo, che ne determina l ordine del giorno, al fine di affrontare temi di interesse generale del sistema delle autonomie locali e per deliberare in merito ad argomenti che non sono di competenza degli altri Organi dell Associazione; b) È altresì convocata su richiesta sottoscritta da parte di 1/10 dei rappresentanti di Enti associati, salvo quanto previsto dall art. 26; c) È validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un terzo degli associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un ora dalla prima, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati partecipanti, salvo nel caso di votazioni in merito a quanto previsto dall art. 12 comma 1, lettere b) e c) per le quali è richiesta la presenza di almeno 1/10 degli associati; Pag. 7 di 17

8 d) Ai fini della regolare costituzione sono considerati presenti gli associati rappresentati da altri associati muniti di regolare delega; e) È presieduta dal Presidente dell Associazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente Vicario o in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano d età. 2) Alla seduta dell Assemblea Regionale Ordinaria: a) Ogni Ente aderente ha diritto ad un voto; b) Ogni associato può essere formalmente delegato a rappresentare in Assemblea non più di un altro Ente associato impedito a partecipare. 3) All Assemblea Regionale Ordinaria partecipano con voto consultivo, e senza che la loro presenza sia computata ai fini della valida costituzione della seduta, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. 4) Salvo quanto previsto nel successivo art. 26, l Assemblea Regionale Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 11 Assemblea Regionale Congressuale 1) L Assemblea Regionale Congressuale: a) È convocata di norma, salvo esigenze di ordine straordinario regionale, ogni cinque anni in preparazione dell Assemblea Congressuale di ANCI Nazionale ed in concomitanza con la consultazione elettorale amministrativa di maggiore ampiezza; b) È altresì convocata su richiesta sottoscritta da parte di 1/10 dei rappresentanti di Enti associati, salvo quanto previsto dall art. 26; c) La convocazione, da parte del Presidente, deve avvenire con almeno 30 giorni di anticipo, su delibera del Consiglio Direttivo Regionale, che ne determina l ordine del giorno, al fine di affrontare temi di interesse generale del sistema delle autonomie locali, di determinare gli indirizzi programmatici pluriennali e strategici dell Associazione e per procedere al rinnovo delle cariche sociali. Il termine di convocazione può essere ridotto alla metà nel caso in cui, essendo la convocazione funzionale allo svolgimento dell Assemblea Congressuale di ANCI Nazionale, tale ultima assemblea sia convocata con preavviso di 30 giorni ai sensi dello Statuto di ANCI Nazionale; d) È validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un terzo degli associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un ora dalla prima, l Assemblea Regionale Congressuale è validamente costituita con la presenza di almeno un decimo degli associati; e) Ogni associato può essere formalmente delegato a rappresentare nell Assemblea Regionale Congressuale non più di un altro Ente associato, salvo quanto diversamente stabilito dal Regolamento congressuale nazionale in caso di Assemblea Congressuale Regionale convocata in preparazione dell Assemblea Pag. 8 di 17

9 Congressuale di ANCI Nazionale; f) Ai fini della regolare costituzione dell Assemblea Regionale Congressuale sono considerati presenti gli associati rappresentati da altri associati muniti di regolare delega. 2) I lavori dell Assemblea Regionale Congressuale sono aperti dal Presidente dell Associazione che presiede alla elezione, a maggioranza dei presenti, del Presidente dell Assemblea, da individuarsi tra gli associati. 3) Il Presidente dell Assemblea Regionale Congressuale procede: a) Alla nomina di un Ufficio di Presidenza dell Assemblea composto dal Presidente e dai Vice Presidenti dell ANCI Lombardia, dal Rappresentante di ANCI Nazionale, se presente, e da cinque associati; b) Alla nomina di una Commissione per la Verifica dei Poteri composta da almeno tre associati; c) Alla nomina di almeno tre scrutatori. 4) All Assemblea Regionale Congressuale partecipano con voto consultivo, e senza che la loro presenza sia computata ai fini della valida costituzione dell Assemblea, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. 5) Salvo quanto previsto dal successivo art. 26, l Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 12 Compiti dell Assemblea Regionale Ordinaria 1) Spetta all Assemblea Regionale Ordinaria: a) Deliberare in merito agli indirizzi ed alle scelte politico-amministrative dell Associazione, nonché procedere alla verifica ed alla valutazione dell attività svolta dalla stessa nel periodo intercorrente fra due Assemblee Regionali Ordinarie; b) Deliberare, in via straordinaria e per ragioni di urgenza che non consentano, nell interesse precipuo dell Associazione, il rinvio all Assemblea Regionale Congressuale, le modificazioni allo Statuto dell Associazione; c) Procedere, in caso di cessazione dell incarico da parte del Presidente, alla elezione di un nuovo Presidente che, in tal caso, rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista per il termine del mandato del Presidente cessato; d) Decidere in merito alle eventuali proposte del Consiglio Direttivo sull istituzione di coordinamenti territoriali di cui al successivo art. 16 lettera c). 2) La nomina del Presidente, nell ipotesi di cui al precedente comma 1 lettera c), avviene a maggioranza assoluta dei presenti in prima votazione; nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi ottiene la maggioranza relativa ed in caso di parità di voti, il più anziano d età. Pag. 9 di 17

10 Art. 13 Compiti dell Assemblea Congressuale Regionale 1) Spetta all Assemblea Congressuale Regionale: a) Deliberare in merito agli indirizzi ed alle strategie politico-amministrative dell Associazione nonchè procedere alla verifica ed alla valutazione dell attività svolta dalla stessa nell intero periodo intercorrente dalla precedente Assemblea Congressuale Regionale; b) Approvare lo Statuto dell Associazione e le sue modificazioni, salvo quanto previsto all art. 12 lettera b); c) Eleggere il Presidente della Associazione, salvo quanto previsto all art. 12 lettera c); d) Eleggere il Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei componenti nel limite massimo del 5% degli Enti associati; e) Eleggere, nel caso di concomitante Assemblea Congressuale Nazionale, i componenti del Consiglio Nazionale spettanti ad ANCI Lombardia ed i Delegati Regionali all Assemblea Congressuale Nazionale in base al Regolamento Congressuale Nazionale. 2) La nomina del Presidente avviene a maggioranza assoluta dei presenti in prima votazione; nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi ottiene la maggioranza relativa; in caso di parità di voti il più anziano d età. 3) L elezione del Consiglio Direttivo avviene di norma su lista concordata che rappresenti le varie realtà associate, tenendo conto che almeno il 70% devono essere rappresentanti dei Comuni. In caso di presentazione di più liste si procede al riparto proporzionale dei seggi fra tutte le liste che hanno ottenuto almeno il 5% dei voti validi. Art. 14 Presidente 1) Il Presidente, salvo il caso previsto dal precedente art. 12 lettera c), è eletto direttamente dall Assemblea Congressuale Regionale ai sensi dell art. 13 comma 1, lettera c). 2) Spetta al Presidente: a) Rappresentare l Associazione in ogni suo rapporto; b) Convocare, su delibera del Consiglio Direttivo, l Assemblea Regionale Ordinaria; c) Presiedere l Assemblea Regionale Ordinaria; d) Convocare, su delibera del Consiglio Direttivo, l Assemblea Regionale Congressuale; Pag. 10 di 17

11 e) Aprire i lavori dell Assemblea Regionale Congressuale; f) Presiedere il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e l Ufficio di Presidenza; g) Proporre al Comitato Esecutivo la nomina di due Vice Presidenti scelti fra i componenti del Comitato Esecutivo stesso; h) Delegare, su conforme parere del Comitato Esecutivo, al Segretario Generale, in modo temporaneo o permanente, il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, in nome e per conto dell Associazione; i) Assumere provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di urgenza da sottoporre a ratifica del Comitato Esecutivo nella sua prima adunanza utile. 3) Il Presidente o suo delegato, partecipa alla Conferenze dei Presidenti delle Associazioni Regionali, costituita a sensi dello Statuto di ANCI Nazionale, al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività della gestione fra Associazione Nazionale e Associazione Regionale. 4) Nel caso di decesso, decadenza, impedimento permanente o di dimissioni del Presidente eletto, salvo diversa delibera di proroga da parte del Consiglio Direttivo, le funzioni saranno assunte dal Vice Presidente Vicario o, in sua mancanza, dal Vice Presidente più anziano d età. Il Vice Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, convoca, entro i successivi 90 giorni, l Assemblea Regionale Ordinaria, se nel corso dell anno non è prevista la convocazione dell Assemblea Congressuale Regionale, per la nomina del nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla normale scadenza delle cariche sociali. 5) In caso di contemporaneo impedimento o di dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti, le funzioni e la proposta di convocazione dell Assemblea, secondo quanto previsto dal punto precedente, saranno svolte dal Componente del Comitato Esecutivo più anziano d età. Art. 15 Ufficio di Presidenza 1) L Ufficio di Presidenza è un Organo collegiale di coordinamento dell attività dell Associazione e di collaborazione con il Presidente ed ha funzioni propositive e di impulso nei confronti del Comitato Esecutivo. 2) L Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell Associazione e da due Vice Presidenti, nominati dal Comitato Esecutivo in base all art 17 comma 3 lettera a); Il Comitato Esecutivo potrà eventualmente nominare un Vice Presidente Vicario scelto tra i due Vice Presidenti. 3) All attività dell Ufficio di Presidenza partecipa il Segretario Generale. Pag. 11 di 17

12 Art. 16 Consiglio Direttivo 1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l anno. 2) La convocazione può essere richiesta dal Comitato Esecutivo o da almeno un terzo dei componenti. 3) Spetta al Consiglio Direttivo: a) Esprimere gli indirizzi generali sugli orientamenti e le direttive dell azione dell ANCI Lombardia; b) Deliberare la Convocazione dell Assemblea Regionale in seduta Ordinaria o in seduta Congressuale, determinandone l ordine del giorno dei lavori; c) Proporre all Assemblea Regionale Ordinaria o Congressuale, tenendo anche conto della specificità organizzative esistenti a livello locale, l eventuale istituzione di Coordinamenti territoriali o intercomunali, quali articolazioni funzionali di ANCI Lombardia, al fine di elevare il grado di partecipazione e di rappresentatività dell Associazione; d) Eleggere il Comitato Esecutivo; e) Nominare il Segretario Generale determinandone i relativi emolumenti ed i rimborsi spesa; f) Determinare la costituzione di Dipartimenti e Gruppi di Lavoro, stabilendo, per ciascuno di essi, il numero dei componenti; g) Nominare il Collegio dei Revisori dei conti e il suo Presidente; h) Deliberare, su proposta del Comitato Esecutivo, in relazione all attribuzione e all importo delle indennità, dei gettoni di presenza, dei rimborsi spese spettanti ai componenti degli Organi dell Associazione, dei Dipartimenti e dei Gruppi di Lavoro; i) Determinare l addizionale regionale alle quote associative; j) Approvare il budget preventivo, il bilancio consuntivo e il programma annuale di attività predisposto dal Comitato Esecutivo; k) Approvare i regolamenti; 4) Partecipano al Consiglio Direttivo, con voto consultivo: a) I Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia, qualora non lo siano ad altro titolo; b) I componenti lombardi del Consiglio Nazionale per la loro durata in carica; c) Gli ex Presidenti e gli ex Segretari Generali dell Associazione Regionale, qualora non lo siano ad altro titolo; d) Il Presidente ed il Vice Presidente della Federsanità-ANCI Lombardia; e) I Presidenti dei Dipartimenti qualora non ne fossero già membri ad altro titolo. 5) Il Consiglio Direttivo procede altresì alla surroga per cooptazione di propri componenti deceduti, decaduti o dimissionari e surroga, altresì, i componenti del Pag. 12 di 17

13 Comitato Esecutivo deceduti, decaduti o dimissionari. 6) Il Consiglio Direttivo, in prima seduta, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti di nomina elettiva; in seconda seduta da tenersi alla distanza di almeno un ora dalla prima è validamente costituito con la presenza di almeno ¼ dei suoi componenti; 7) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Art. 17 Comitato Esecutivo 1) Il Comitato Esecutivo è composto da 14 membri oltre al Presidente dell Associazione, che lo presiede. 2) Il Comitato Esecutivo è eletto dal Consiglio Direttivo, convocato appositamente dal Presidente entro venti giorni dall Assemblea rinnovo cariche. 3) Spetta al Comitato Esecutivo: a) Nominare i Vice Presidenti e eventualmente nominare fra loro il Vice Presidente Vicario; b) Nominare il Vice Segretario, scelto fra i Coordinatori dei Dipartimenti, con funzioni di collaborazione con il Segretario Generale e di sua sostituzione in caso di assenza; c) Deliberare in materia d ordinaria amministrazione di competenza dell ANCI Lombardia; d) Nominare i componenti dei Dipartimenti o dei Gruppi di Lavoro istituiti dal Consiglio Direttivo; e) Nominare i Coordinatori dei Dipartimenti; f) Nominare i rappresentanti dell ANCI Lombardia in Enti ed Istituzioni esterne; g) Designare i rappresentanti dell ANCI Lombardia nelle Commissioni permanenti dell ANCI Nazionale; h) Conferire particolari incarichi ai componenti degli organi sociali; i) Avvalersi dell opera di consulenti e collaboratori esterni di riconosciuta competenza per determinati problemi; j) Sottoporre all approvazione del Consiglio Direttivo, proposte relative all attribuzione ed all importo delle indennità, dei gettoni di presenza, dei rimborsi spese spettanti ai componenti degli Organi dell Associazione, dei Dipartimenti e dei Gruppi di Lavoro. k) Sottoporre all approvazione del Consiglio Direttivo, lo schema di budget preventivo e di bilancio consuntivo, predisposto da Segretario Generale, unitamente al programma d attività; l) Stabilire l organico dei dipendenti e provvedere alle relative assunzioni; m) Proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Generale, Pag. 13 di 17

14 determinando i relativi emolumenti ed i rimborsi spesa. 4) Al Comitato Esecutivo partecipano con voto consultivo, senza che la loro presenza sia computata ai fini della valida costituzione dell Organo, i componenti lombardi del Comitato Direttivo Nazionale per il periodo di durata in carica ed i Presidenti dei Dipartimenti qualora non ne fossero già membri ad altro titolo. 5) Al Comitato Esecutivo partecipano, a pieno titolo il Presidente ed il Vice Presidente di Federsanità-ANCI Lombardia. 6) Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti in prima convocazione; per la seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno dopo un ora, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti in carica. Art. 18 Collegio dei Revisori dei conti 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Revisori, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. 2) È nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell art. 16 lettera g). 3) Il loro incarico è incompatibile con quello di componenti degli altri Organi associativi, alle adunanze dei quali tuttavia possono partecipare nelle ipotesi previste da presente Statuto, nonché su invito e comunque nell ambito delle proprie competenze. 4) Il Collegio dei Revisori rimane in carica per tre anni ed i suoi Componenti sono rieleggibili per una sola volta. Art. 19 Ineleggibilità e Decadenza 1) I componenti degli organi collegiali che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica. 2) Il Segretario Generale informa il Presidente e l interessato, che entro i successivi quindici giorni dovrà far pervenire eventuali giustificazioni. 3) Nella prima seduta successiva alla scadenza di tale termine, il Consiglio Direttivo dichiara l eventuale decadenza e procede alla cooptazione di componenti in surroga. 4) Analogamente, il Consiglio Direttivo procederà per reintegrare gli organi collegiali in caso di perdita del requisito minimo richiesto per l elezione negli organi sociali. 5) Quest ultima causa di decadenza è riscontrabile d ufficio da parte del Segretario Generale. 6) Il Comitato Esecutivo sospende dagli organi coloro che sono rinviati a giudizio per reati inerenti l esercizio del mandato di pubblico amministratore. Pag. 14 di 17

15 Art. 20 Dipartimenti e Gruppi di lavoro 1) Sono costituiti appositi Dipartimenti, e Gruppi di lavoro per affrontare i principali problemi di interesse degli Enti associati. 2) Tali Dipartimenti e Gruppi di lavoro sono disciplinati da un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo che ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento. 3) I Dipartimenti, di norma, sono presieduti da un Componente del Comitato Esecutivo; nel caso di Presidente esterno, lo stesso partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo. 4) Fanno parte dei Dipartimenti e dei Gruppi di lavoro Amministratori ed Esperti qualificati, preferibilmente dipendenti degli Enti associati. 5) È istituita la Conferenza dei Presidenti di Dipartimenti con il fine di favorire la reciproca conoscenza del lavoro e delle tematiche all esame dei Dipartimenti, nonché di definire eventuali collaborazioni e coordinamenti; la Conferenza di riunisce almeno tre volte all anno. Art. 21 Segretario Generale 1) Il Segretario Generale sovrintende al regolare funzionamento dell Associazione e cura l attuazione delle decisioni assunte degli Organi sociali. 2) Il Segretario Generale: a) Partecipa senza diritto di voto, degli Organi dell Associazione; per gli stessi, nell ambito delle proprie competenze, esprime pareri, formula proposte di deliberazione, redige e sottoscrive i verbali unitamente al Presidente; b) Dirige l attività dei Coordinatori dei Dipartimenti e del Personale; cura i rapporti con i Consulenti Esterni e ne coordina il lavoro; c) Risponde della gestione finanziaria e contabile; d) Svolge le attività che gli sono attribuite dal presente Statuto. Art. 22 Coordinatori dei Dipartimenti 1) I Coordinatori dei Dipartimenti sono nominati dal Comitato Esecutivo su proposta dell Ufficio di Presidenza e sentito il parere del Segretario Generale. 2) Hanno compito di predisporre, curare ed dare corso all attività dei Dipartimenti e dei Gruppi di lavoro istituiti. 3) Partecipano, su invito, alle riunioni degli Organi dell Associazione con funzione referente sulle materie e sull attività di loro competenza. 4) Coadiuvano i Presidenti dei Dipartimenti, o loro delegati, nei rapporti esterni con le Pag. 15 di 17

16 Istituzioni, gli Enti, le Associazioni, e con ANCI Nazionale. 5) Collaborano con il Segretario Generale nell attività corrente dell Associazione anche attraverso riunioni periodiche di coordinamento. 6) Dispongono del personale preposto all attività esecutiva e di supporto ai Dipartimenti e ai Gruppi di Lavoro. Art. 23 Uffici e Personale 1) ANCI Lombardia ha una propria struttura amministrativa che può essere costituita sia da personale assunto dall esterno sia da personale distaccato a sensi delle vigenti ed applicabili disposizioni normative, sia da collaboratori esterni convenzionati. 2) La struttura amministrativa assicura l attività necessaria per l attuazione delle decisioni degli organi sociali. Art. 24 Finanze, Contabilità, Patrimonio 1) In attuazione dell art. 6 il finanziamento dell ANCI Lombardia è costituito da: a) Compartecipazione alla quota associativa annua obbligatoria trasferita in misura percentuale e secondo quanto stabilito dallo Statuto di ANCI Nazionale; b) Eventuale quota addizionale regionale alla quota obbligatoria in misura determinata dal Consiglio Direttivo. Tale quota regolarmente approvata è obbligatoria per tutti gli associati ed è finalizzata esclusivamente al finanziamento dell Associazione Regionale; c) Contributi volontari e straordinari derivanti da attività di servizi resi agli associati anche in accordo con le società compartecipate da ANCI Lombardia nonché con Istituzioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali. 2) L esercizio finanziario corrisponde all anno solare. 3) L erogazione delle spese è fatta su mandato del Segretario Generale. 4) Il Segretario Generale risponde della gestione finanziaria e contabile, congiuntamente al Tesoriere, se nominato. 5) Il bilancio dell ANCI Lombardia è redatto secondo la disciplina contenuta nel Codice Civile in materia di società per azioni. 6) Il bilancio consuntivo viene trasmesso entro tre mesi dall approvazione all ANCI nazionale corredato dalla relazione dei Revisori del conto. 7) Il patrimonio dell ANCI Lombardia è dato dalla risultanza netta del conto patrimoniale e da eventuali beni mobili e immobili di proprietà. Pag. 16 di 17

17 Art. 25 Federsanità-ANCI Lombardia 1) In considerazione della particolare rilevanza del settore della Sanità nell attività degli Enti locali ed al riconoscimento del ruolo delle istituzioni sanitarie in seno all Associazione regionale è costituita la Federsanità-ANCI Lombardia. 2) Federsanità-ANCI Lombardia è attivata con proprio statuto e regolamento. 3) Federsanità-ANCI Lombardia tratta i problemi relativi alle funzioni, al ruolo e alle attività dei Comuni, delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e delle altre Istituzioni sanitarie, fornendo indicazioni e proposte all Associazione. Art. 26 Modifiche Statutarie 1) Lo Statuto può essere modificato, ai sensi degli art. 12 comma 1 lettera b) e 13 comma 1 lettera b), dall Assemblea Ordinaria Regionale e, rispettivamente, dall Assemblea Congressuale Regionale validamente costituite, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo oppure su richiesta e proposta di almeno un terzo degli Enti associati. Art. 27 Norma Finale 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti. Pag. 17 di 17

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