MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DLG. 231/01. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

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1 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DLG. 231/01 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

2 Deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 settembre 2010 SOMMARIO SOMMARIO QUADRO NORMATIVO INTRODUZIONE FATTISPECIE DI REATO SANZIONI DELITTI TENTATI REATI COMMESSI ALL ESTERO CARATTERISTICHE DEL MODELLO CARATTERI FONDAMENTALI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO DELLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO COOPERATIVO SCOPO DEL MODELLO OBIETTIVI PERSEGUITI CON L ADOZIONE DEL MODELLO REATI EX D. LGS. 231/2001 E MISURE DI CONTRASTO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Malversazione a danno dello Stato Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Truffa Frode informatica Concussione Corruzione REATI CONTRO LA PUBBLICA FEDE Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollati Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell ingegno o prodotti industriali e messa in commercio di prodotti con segni falsi 3.3 REATI SOCIETARI False comunicazioni sociali Falso in prospetto Pagina di 92

3 3.3.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione Impedito controllo Indebita restituzione dei conferimenti Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Operazioni in pregiudizio dei creditori Formazione fittizia del capitale Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori Illecita influenza sull assemblea Aggiotaggio Ostacolo all esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita DELITTI CON FINALITÁ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL ORDINE DEMOCRATICO DELITTI CONTRO LA PERSONALITÁ INDIVIDUALE E DELITTI CONTRO LA VITA E L INCOLUMITÁ INDIVIDUALE Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù Prostituzione minorile Pornografia minorile Detenzione di materiale pornografico Turismo sessuale Tratta di persone Acquisto e alienazione di schiavi Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 3.6 REATI DI ABUSO DI MERCATO Abuso di informazioni privilegiate Manipolazione del mercato REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (LEGGE N. 626/94) Pagina di 92

4 3.8 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Documenti informatici Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica3.9 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA Associazione per delinquere Associazione di tipo mafioso Scambio elettorale politico-mafioso Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o esplosivi 3.10 DELITTI CONTRO L INDUSTRIA E IL COMMERCIO Turbata libertà dell'industria o del commercio Illecita concorrenza con minaccia o violenza Frodi contro le industrie nazionali Frode nell esercizio del commercio Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Pagina di 92

5 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 3.11 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D AUTORE 3.12 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL AUTORITÀ GIUDIZIARIA 3.13 REATI TRANSNAZIONALI ORGANISMO DI VIGILANZA SISTEMA DISCIPLINARE CODICE ETICO FORMAZIONE E COMUNICAZIONE Pagina di 92

6 1. QUADRO NORMATIVO 1.1 INTRODUZIONE Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è stata disciplinata la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Tali norme riguardano gli enti forniti di personalità giuridica e le società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica, in esecuzione di una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali. Il disposto normativo, più volte successivamente emendato dopo il 2001, prevede che le società possano essere ritenute responsabili per alcuni reati dolosi commessi o tentati, nell interesse o a vantaggio delle società stesse (art. 5), da parte di soggetti in posizione apicale 1 (art. 6 del Decreto) e da coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza (art. 7 del Decreto). La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest ultima; essa implica l applicabilità, in via diretta ed autonoma, di sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva. La responsabilità amministrativa della società è tuttavia esclusa 2 (come espressamente previsto dalla norma), in caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale, qualora si provi che: a) l organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi ; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ; c) le persone hanno commesso reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione ; 1 Trattasi di persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dell Ente medesimo. Tali soggetti sono individuati nei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e nel Direttore Generale. 2 Art. 6 e 7 D. Lgs. 231/2001 Pagina di 92

7 d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell organismo di controllo di cui alla lettera b). L art. 7 del decreto prevede che la società sia esonerata anche nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto sottoposto all altrui direzione 3, ma limitatamente all ipotesi di inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. La Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, al fine di preservare la propria posizione ed immagine, nonché la correttezza e la trasparenza nell esercizio della sua attività, valori ineccepibili che da sempre la contraddistinguono, ha deciso di procedere all adozione di un Modello specifico, di cui al Decreto Legislativo 231/2001, ispirandosi alle Linee Guida dell Associazione Bancaria Italiana per l adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche (febbraio 2004 e successivi aggiornamenti) e alle Linee guida di Federcasse (maggio 2003 e successive integrazioni). Il presente Regolamento è stato predisposto in considerazione del sistema strutturato ed organico di norme, controlli interni e di altre procedure già in vigore all interno della Cassa, tra le quali il Codice Etico approvato in data 8 aprile La Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola si è altresì fatta carico di provvedere al periodico aggiornamento del presente Modello, onde adeguarlo sia ai mutamenti normativi sia all evoluzione delle attività svolte dall ente e dal relativo contesto organizzativo. Il presente testo, su impulso dell Organismo di vigilanza, è stato approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 16 settembre FATTISPECIE DI REATO I reati contemplati dal Decreto Legislativo 231/2001, sono richiamati all interno della Sez. III Capo I del decreto stesso (art. 24 ss.). Nel testo originario il decreto afferiva solamente ad alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione quali quelli previsti negli articoli 24 e 25: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (D. Lgs. 231/2001 art. 24); Concussione e corruzione (D. Lgs. 231/2001 art. 25). Ad oggi, l ambito di applicazione, appare decisamente più esteso, con la previsione di nuove tipologie di reato successivamente introdotte in funzione dell evoluzione progressiva 3 Art. 5 comma 1 lettera b) D. Lgs. 231/2001 Pagina di 92

8 del corpo normativo nazionale. Pertanto sono attualmente disciplinati anche i seguenti reati: Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48); Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94); Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Legge n. 409 del 23 novembre 2001 Disposizioni urgenti in vista dell introduzione dell euro, ha introdotto l art. 25 bis nel D. Lgs. 231/2001, poi ulteriormente modificato dalla legge 23 luglio 2009 n. 99); Delitti contro l industria ed il commercio (art. 25-bis.1 introdotto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99); Reati societari (D. Lgs. n. 61 del 11 aprile 2002 Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell art. 11 delle legge 3 ottobre 2001, n. 366, ha introdotto l art. 25 ter nel D. Lgs. 231/2001 ispirandosi alle nuove previsioni dell art e ss. del Codice Civile. Legge sulla Tutela del Risparmio 28 dicembre 2005, n. 262 per quanto concerne l aggiornamento e l estensione dei reati e al contempo apporta modifiche alle relative sanzioni pecuniarie. Legge 25 gennaio 2006, n. 29 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2005 ); Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico (Legge 14 gennaio 2003, n. 7 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell ordinamento interno, ha introdotto l art. 25 quater nel D. Lgs.231/2001); Delitti contro la personalità individuale e delitti contro la vita e l incolumità individuale (Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l art. 25 quinquies nel D. Lgs. 231/2001. Legge 6 febbraio 2006, n. 38 Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, ha aggiornato l art. 25 quinquies nel D. Lgs. 231/2001. Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha introdotto l art. 24 quater.1 nel D. Lgs. 231/2001); Pagina di 92

9 Reati di abuso di mercato (Legge 18 aprile 2005, n. 62 Legge comunitaria ha introdotto l art. 25 sexies nel D. Lgs. 231/2001 estendendo agli enti la responsabilità amministrativa per i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti nel D. Lgs. n. 58/1998 Testo Unico della Finanza Parte V Sanzioni Titolo I-bis Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato Capo II Sanzioni Penali. Tale intervento normativo ha inoltre introdotto analoga responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi di abuso di mercato Art. 187-quinquies D. Lgs. 58/1998 Testo Unico della Finanza con riferimento agli illeciti amministrativi previsti nella Parte V Sanzioni Titolo I-bis Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato Capo III Sanzioni amministrative); Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro (Legge 3 agosto 2007 n. 123 art. 9 che ha introdotto l art. 25 septies del D. Lgs 231/01); Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies introdotto dal d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231); Delitti in materia di violazione del diritto d autore (art. 25-novies introdotto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria (art. 25-novies introdotto dalla legge 3 agosto 2009, n. 116, non tenendo conto dell inserimento di un articolo con identica numerazione già disposto, come detto, con la legge 23 luglio 2009, n. 99); Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"). 1.3 SANZIONI Le seguenti sanzioni sono previste dal D. Lgs. 231/2001 a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati: sanzione pecuniaria, commisurata a quote di valore unitario variabile, fino a un massimo di Euro ,69 (art. 10) e sequestro conservativo in sede cautelare; Pagina di 92

10 sanzioni interdittive (art. 13), applicabili anche quale misura cautelare, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in: o interdizione dall esercizio dell attività; o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell illecito; o divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; o divieto di pubblicizzare beni o servizi; confisca (art. 19) e sequestro preventivo in sede cautelare; pubblicazione della sentenza, in caso di applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18). 1.4 DELITTI TENTATI In base all articolo 26 del D. Lgs. 231/2001, in caso di commissione nelle forme del tentativo dei delitti previsti dal capo I del medesimo decreto (con eccezione di quelli che risultano insuscettibili di essere commessi nelle forme del tentativo, come ad es. i reati colposi previsti dall art. 25-septies), l importo delle sanzioni pecuniarie e la durata delle sanzioni interdittive si riduce da un terzo alla metà. L erogazione di sanzioni è invece esclusa qualora l ente impedisca volontariamente il compimento dell azione o la realizzazione dell evento. 1.5 REATI COMMESSI ALL ESTERO L articolo 4 del D. Lgs. 231/2001 prevede che l ente, avente sede principale nel territorio dello Stato, possa essere ritenuto responsabile anche per reati commessi all estero, purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, onde evitare l impunibilità di una situazione criminologica di frequente verificazione e, di conseguenza, per contrastare l aggiramento dell impianto normativo. Per contro, il Decreto si astiene dal definire disposizioni con riferimento a quegli enti aventi sede principale all estero, ma i cui esponenti abbiano commesso il reato in Italia, nell interesse o a vantaggio dell ente stesso. A tal proposito risulta eventualmente Pagina di 92

11 necessario far riferimento alle norme di diritto internazionale privato (Legge 31 maggio 1995, n 218 e successive modificazioni). Pagina di 92

12 2. CARATTERISTICHE DEL MODELLO 2.1 CARATTERI FONDAMENTALI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO DELLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO COOPERATIVO All articolo 6 comma 3 del D. Lgs. 231/2001 si afferma che I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire reati. Stanti le disposizioni normative di cui sopra, la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, ha delineato un proprio modello di organizzazione denominato Modello ex D. Lgs. 231/2001, di gestione e controllo seguendo le indicazioni delle Linee Guida Abi, osservando la normativa di riferimento per il settore emanata dalle competenti Autorità di Vigilanza, nonché recependo le indicazioni proposte da Federcasse e dalla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo. Lo sviluppo del Modello è avvenuto nel rispetto delle esigenze individuate nell articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 231/2001: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (e pertanto non in funzione della tipologia dei soggetti coinvolti); b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l attuazione delle decisioni dell ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Ai fini della costruzione del proprio impianto, la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, ha dato avvio ad un ampio e articolato progetto che ha richiesto la realizzazione delle seguenti attività: Mappatura dei rischi riferiti alle previsioni del Decreto; Pagina di 92

13 Analisi del sistema organizzativo in funzione dei rischi individuati e valutazione dei processi sensibili; Definizione delle misure di contrasto; Aggiornamento dei documenti interni (Regolamenti e Procedure); Costituzione di un Organismo di Vigilanza con la definizione di ruoli, competenze e poteri; Adeguamento del previgente Regolamento Disciplinare; Adozione del Codice Etico della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola; Formazione e comunicazione aziendale; Definizione delle responsabilità di monitoraggio e di aggiornamento del Modello. Il Modello definito dalla Cassa è efficacemente attuato; esso prevede che siano effettuate verifiche periodiche volte ad accertare l applicazione e l efficacia e che siano apportati, tempo per tempo, gli aggiornamenti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di tutela. Esso è inoltre oggetto di periodici incontri volti ad illustrarne e discuterne il contenuto con il personale dell ente. 2.2 SCOPO DEL MODELLO Il Modello adottato dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola è coerente con il complesso normativo, regolamentare, organizzativo e procedurale già in vigore nell Istituto e si propone lo scopo di garantire l integrazione delle disposizioni e delle informazioni, a tutti i livelli, finalizzate all osservanza delle previsioni di cui al Decreto ex 231/ OBIETTIVI PERSEGUITI CON L ADOZIONE DEL MODELLO L adozione volontaria del Modello è coerente con le ispirazioni statutarie e con la volontà del Consiglio di Amministrazione e della Direzione della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola di assicurare sempre il massimo profilo di consapevolezza, correttezza e trasparenza a favore dei principi della cooperazione del credito. Nel merito specifico, il Modello definito, è volto al perseguimento delle seguenti principali finalità: Consapevolezza: illustrare il disposto della norma e l impatto della stessa in termini operativi; Pagina di 92

14 Controllo: definire ruoli, responsabilità e competenze finalizzate al controllo sulle aree sensibili ai rischi, al fine di consentire azioni preventive e di contrasto alla commissione dei reati; Comportamento e disciplina: definire le relazioni tra rischi, comportamenti illeciti e provvedimenti di carattere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni esplicitate. Pagina di 92

15 3. REATI EX D. LGS. 231/2001 E MISURE DI CONTRASTO 3.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REATI PROCESSI Governo Controllo dei rischi Credito Finanza Privacy Trasparenza Infrastrutture e spese Risorse Umane Sportello Malversazione a danno dello Stato Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Truffa Frode informatica Concussione Corruzione Malversazione a danno dello Stato Art. 316-bis c.p.- Malversazione a danno dello Stato Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Con la formula contributi, sovvenzioni o finanziamenti, il legislatore intende ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse, il legislatore si riferisce allo scopo perseguito dall ente erogante piuttosto che alla natura dell opera o dell attività in sé e per sé considerata. Impiego difforme dalla destinazione vincolata dei contributi, delle sovvenzioni e/o dei finanziamenti ottenuti, anche lecitamente, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee. Pagina di 92

16 Processi di Governo, Credito Documenti Regolamento Interno Regolamento del Credito Piano strategico e operativo della Cassa Procedura operativa interna n 12 - Gestione del processo di credito Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Art. 640-bis c.p - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i due reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici. In presenza di danno patrimoniale a carico dello Stato/Enti pubblici: Alterazione del contenuto della documentazione da inviare agli enti pubblici per la richiesta di finanziamenti pubblici (dichiarazioni, prospetti o documenti falsi o attestanti cose non vere); Alterazione del contenuto della documentazione da inviare agli enti pubblici per la rendicontazione periodica dei finanziamenti agevolati ricevuti dallo Stato (stati avanzamento, rendicontazione spese e/o contabilità lavori, elenchi prezzi, consuntivazione danni al patrimonio falsi o attestazioni non vere); Alterazione/contraffazione della documentazione necessaria nello svolgimento dell attività di istruttoria per conto del Ministero competente al fine di fare ottenere contributi e/o finanziamenti pubblici alle imprese clienti (il reato è in questo caso commesso a titolo di concorso). Pagina di 92

17 Processi di Governo e Credito Documenti Regolamento Interno Regolamento del Credito Piano strategico e operativo della Cassa Procedura operativa interna n 12 - Gestione del processo di credito Truffa Art. 640 c.p - Truffa Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. Ai fini dell applicazione di quanto previsto dal D. Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico. In presenza di danno patrimoniale a carico dello Stato/Enti pubblici: alterazione/contraffazione del bilancio d esercizio al fine di aggiudicarsi i contratti aventi evidenza pubblica per la cui stipulazione è prevista la presentazione del bilancio medesimo; alterazione/contraffazione della documentazione richiesta per le assunzioni agevolate o per i contratti di formazione lavoro e per la successiva verifica del rispetto dei presupposti e delle condizioni (ad esempio piano formativo, durata, etc); Governo, Risorse Umane, Trasparenza Documenti Regolamento Interno Piano strategico e operativo della Cassa Procedura operativa interna n 31 - Trasparenza Pagina di 92

18 3.1.4 Frode informatica Art. 640-ter c.p. - Frode informatica Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante. Ai fini dell applicazione di quanto previsto dal D. Lgs 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico. Per sistema informatico deve intendersi l hardware, il software, nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni. Per sistema telematico deve intendersi l insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l accesso dell utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem). La semplice intrusione in un sistema informatico protetto, in base alla giurisprudenza della Cassazione (Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) integra la fattispecie di cui all art. 615 ter c.p. ( accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ) e non quella di frode informatica ex art. 640 c.p. Alterazione del software di trasmissione in via telematica. La frode informatica si verifica solo se vengono alterati software di proprietà della P.A. e non se vengono comunicati dati falsi su supporti informatici (es. comunicazione dati mediante floppy disk). Non utilizzando software di proprietà della P.A., riteniamo che il rischio non sussista Concussione Art. 317 c.p. - Concussione Pagina di 92

19 Il pubblico ufficiale, o l incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Il reato di concussione consiste nell indebito utilizzo, da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, dei propri poteri al fine di costringere o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale. Si ha abuso di poteri quando gli stessi sono esercitati fuori dai casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, sono finalizzati al raggiungimento di scopi illeciti. Concessione e gestione di finanziamenti agevolati alla propria clientela (contributi, finanziamenti pubblici, crediti agrari agevolati) in assenza dei presupposti di legge. In questo caso il funzionario della Banca, abusando della propria qualità, potrebbe indurre il richiedente a dare o promettere denaro o altra utilità. Tale situazione si potrebbe riscontrare nell ambito dei finanziamenti pubblici qualora l esponente bancario, che partecipa in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, induca il cliente a concludere con la Cassa rapporti contrattuali che altrimenti non avrebbe concluso. Governo, Credito Documenti Regolamento Interno Regolamento del Credito Procedura operativa interna n 12 - Gestione del processo di credito Corruzione Art. 318 Codice penale: Corruzione per un atto d ufficio Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno. Art. 319 Codice penale: Corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per over omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Art. 319-bis Codice penale: Circostanze aggravanti Pagina di 92

20 La pena è aumentata se il fatto di cui all art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Art ter Codice penale: Corruzione in atti giudiziari Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. Art. 320 Codice penale: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Le disposizioni di cui all art. 319 si applicano anche all incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. Art. 321 Codice penale: Pene per il corruttore Le pene stabilite nel primo comma dell art. 318, nell art. 319, nell art. 319-bis, nell art. 319-ter e nell art. 320, in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. Art. 322 Codice penale: Istigazione alla corruzione Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell art. 318, ridotta di un terzo. Se l offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell art La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell art Art. 322-bis Codice penale: Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma si applicano anche: Pagina di 92

21 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell ambito di altri Stati membri dell unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblicaci ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria). La corruzione presuppone una posizione paritaria tra le parti che pongono in essere un accordo, mentre la concussione presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità. Ai sensi del D. Lgs 231/2001 la corruzione è considerata sotto un duplice profilo: corruzione attiva allorché un dipendente della società corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l ottenimento di qualche vantaggio a favore della società medesima; corruzione passiva allorché un dipendente della società, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. Quest ultima ipotesi è nei fatti difficilmente realizzabile perché il dipendente si fa corrompere non nell interesse della società ma del proprio interesse. Ai fini dell applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all art 322-bis ( Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri ) del codice penale, i seguenti soggetti: Pagina di 92

22 membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Dazione/promessa di denaro attraverso: creazione di fondi occulti tramite l emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti; l utilizzo delle deleghe di spesa attribuite. Riconoscimento di altra utilità attraverso: l assegnazione in godimento di un immobile a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato; l assegnazione di beni fittiziamente a titolo di omaggio o liberalità. l assunzione/collaborazione di una persona su segnalazione del funzionario dell ente. Riconoscimento di altra utilità attraverso: l assegnazione gratuita di titoli; la cancellazione di posizioni debitorie; concessione di linee di credito o garanzie a condizioni di particolare favore. Le condotte poste in essere allo specifico scopo di favorire la Banca o danneggiare la controparte in un processo civile, penale o amministrativo. Governo, Finanza, Credito, Infrastrutture e spese, Risorse Umane Documenti Regolamento Interno Regolamento Finanza Regolamento Credito Regolamento Delle Infrastrutture e Spese Piano strategico e operativo della Cassa Procedura operativa interna n 12 - Gestione del processo di credito Procedura operativa interna n 14 - Gestione del processo finanza 3.2 REATI CONTRO LA PUBBLICA FEDE Pagina di 92

23 REATI PROCESSI Governo Controllo dei rischi Credito Finanza Privacy Trasparenza Infrastrutture e spese Risorse Umane Sportello Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell ingegno o prodotti industriali e messa in commercio di prodotti con segni falsi Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollati Art. 453 Codice penale: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni; 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. Art. 454 Codice penale: Alterazione di monete Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione. Art. 455 Codice penale: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà. Art. 457 Codice penale: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni. Pagina di 92

24 Art. 459 Codice penale: Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. Art. 460 Codice penale: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo Chiunque contraffa la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da trecentonove euro a milletrentadue euro. Art. 461 Codice penale: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l alterazione. Art. 464 Codice penale: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinquecentosedici euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell articolo 457, ridotta di un terzo. La falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate può realizzarsi con la loro contraffazione (fabbricazione ex novo) o alterazione (trasformazione di monete vere in altre con valore diverso dal reale). La legge punisce chi pone in essere la contraffazione o l alterazione e chi, di concerto, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate. L ipotesi contemplata dall art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone la consapevolezza ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione. Al contrario nell art. 457, l elemento distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la Pagina di 92

25 condotta criminosa; buona fede che viene meno al momento della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata. Ai fini dell applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati. (art. 458 c.p). Le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, e alla loro introduzione, acquisto, detenzione e messa in circolazione (art. 459 c.p.) Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è invece disciplinato dall art. 464 c.p.. Il legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l una concernente la contraffazione di carta filigranata (art. 460 c.p.), e l altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati (art. 461 c.p.). Si tratta di reati di difficile realizzazione che tuttavia, limitatamente ad alcune fattispecie, sono realizzabili nel caso in cui la Banca non fornisca ai dipendenti particolari apparecchiature o mezzi di riconoscimento che consentano l identificazione delle monete falsificate e/o non preveda procedure interne volte a stigmatizzare il ruolo della Banca nella prevenzione e repressione dei reati di falso ed a richiamare l attenzione dei dipendenti sul puntuale rispetto delle procedure di controllo dei valori trattati, dei quali si deve imporre - in caso di sospetta falsità - l immediato ritiro dalla circolazione. Governo, Sportello Documenti Regolamento Interno Procedura operativa interna n 11 - Attività di sportello Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell ingegno o prodotti industriali e messa in commercio di prodotti con segni falsi Art. 473 Codice penale: Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell ingegno o di prodotti industriali Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o Pagina di 92

26 alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Art. 474 Codice penale: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. Le fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) sono divenute di rilievo, quali reatipresupposto ai fini del d. lgs. n. 231/2001, per effetto di quanto disposto nella legge n. 99/2009. Si tratta di reati, finalizzati alla tutela della pubblica fede derivante dall esistenza di diritti di proprietà industriale (segni distintivi, marchi, brevetti, disegni o modelli industriali), con cui il legislatore commina la sanzione penale a fronte non solo di condotte di contraffazione o alterazione (con cui si modifica il segno o il marchio ingenerando dolosamente confusione), ma anche di uso, introduzione nello Stato e commercio di tali segni contraffatti. Si tratta di reati non realizzabili nell organizzazione di un impresa creditizia, non venendo commercializzati prodotti industriali od opere dell ingegno. Pagina di 92

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