ATTESTATO PER IL CONDUCENTE EXTRACOMUNITARIO A BORDO DI VEICOLI CON TARGA COMUNITARIA

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2 Capitolo n. 1 Il regolamento comunitario sull attestato del conducente La Comunità europea, con il regolamento n. 484/02 del 19 marzo 2002, di modifica dei regolamenti nn. 881/92 e 3118/93 sulla licenza comunitaria necessaria alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi per effettuare trasporti in ambito intracomunitario, ha introdotto un particolare documento per comprovare la legittimità del rapporto che esiste tra l impresa vettoriale, proprietaria dell automezzo, ed il conducente extracomunitario alla sua guida, il c.d. attestato del conducente. Lo scopo principale di tale disposizione è quello di uniformare una situazione che a livello dei singoli Stati, in particolare in Germania, aveva assunto connotati particolari e del tutto contrari alle disposizioni comunitarie, con lo scopo di contrastare il diffuso fenomeno dell'utilizzo di personale irregolare extracomunitario. Con l attestato del conducente, le autorità di controllo europee possono facilmente verificare la legittimità della presenza a bordo del conducente extracomunitario con automezzo con targa italiana (o comunitaria), il quale, quindi, dovrà essere regolamente assunto nell impresa vettoriale ed in regola con tutte le disposizione inerenti al rapporto di lavoro. L attestato del conducente deve essere richiesto dal titolare dell impresa vettoriale per ognuno dei propri conducenti extracomunitari, i quali devono conservare a bordo l originale, mentre la copia conforme deve essere conservata nella sede aziendale. La validità di tale documento non potrà essere superiore a 5 anni, che è lo stesso periodo di validità della licenza comunitaria in capo all azienda. E da precisare che la nuova disposizione comunitaria ha validità dal 19 marzo 2003.

3 Capitolo n. 2 La normativa tedesca che aveva dato luogo a problemi alle imprese vettoriali italiane Dall agosto 2001 è in vigore in Germania la legge per la lotta contro l occupazione illegale nel settore dell autotrasporto, Gesetz zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung im gewerblichen Güterkraftverkehr GüKBillBG, che di fatto è entrata a far parte della più ampia normativa che regola il trasporto merci. Questa disposizione tedesca ha stabilito che i vettori non residenti devono avere a bordo del veicolo l originale del permesso di lavoro con traduzione asseverata, o se tale documento non è previsto nella legislazione del singolo Stato, un attestato negativo tradotto in tedesco. Mancando un uniformità a livello comunitario in tema di permesso di lavoro, questo ha significato una ingiusta penalizzazione delle imprese di autotrasporto merci, soprattutto italiane, in quanto la necessità di disporre una traduzione asseverata in tedesco dell attestato, determina costi e difficoltà che per i vettori di lingua tedesca invece non sussistono, tenendo anche conto che le infrazioni alla normativa in oggetto venivano sanzionate con multe molto elevate. L'entrata in vigore dell'attestato del conducente secondo la disposizione comunitaria ha permesso di superare la situazione appena descritta. Legge tedesca autisti extracomunitari

4 Capitolo n. 3 L accordo del 2002 con le autorità tedesche Mancando in Italia il permesso di lavoro, le Associazioni vettoriali dell autotrasporto hanno cercato di individuare con le autorità tedesche il documento previsto dalla nostra legislazione che potesse essere conforme alle richieste delle norme germaniche, in attesa dell'entrata in vigore dell'attestato comunitario. Grazie all interessamento dell A.N.I.T.A. di Roma, l Ufficio del Ministero dei trasporti tedesco di Bonn, ha individuato nel permesso di soggiorno rilasciato dal Ministero degli interni italiano, il documento valido ai fini della loro legislazione, purchè sia tradotto in tedesco e sul quale sia riportata la dizione lavoro subordinato. Tale documento ha avuto una validità temporale limitata, visto che dal 19 marzo 2003 vige l'obbligo dell'attestato previsto dal regolamento (CE) n. 484/02.

5 Capitolo n. 4 La soluzione transitoria del 2002: il permesso di soggiorno italiano valido anche in Germania Come tale, l Ambasciata Italiana di Berlino ha provveduto a tradurre il permesso di soggiorno italiano, rilasciato dal Ministero degli interni (Questure locali), secondo una forma valida anche per le autorità tedesche, in attesa dell'entrata in vigore dell'attestato comunitario. In allegato, sono riportati la versione italiana (fac-simile corrispondente ad un qualsiasi permesso di soggiorno rilasciato ad autisti extracomunitari in Italia) e la versione in tedesco, già predisposta per essere completata con i dati anagrafici del soggetto interessato. Il documento così tradotto, da tenersi a bordo del veicolo, doveva essere preventivamente ed obbligatoriamente autenticato dalle autorità italiane a ciò preposte e che sono state allora individuate nelle seguenti: studi notarili; uffici giudiziari; Consolati tedeschi; Uffici della regione autonoma Trentino-Alto Adige; Uffici comunali della provincia autonoma di Bolzano; Uffici della provincia autonoma di Bolzano. Tale documento, come detto, ha avuto valore limitato nel tempo, solo fino al mese di marzo 2003, considerato che con il 19 marzo 2003 ha piena validità il regolamento (CE) n. 484/02 che ha stabilito una versione comune a tutti gli Stati UE dell attestato del conducente. Permesso soggiorno Italia.d Trad. in tedesco permesso It..d

6 Capitolo n. 5 L'attestato per il conducente extracomunitario: disposizioni operative in attuazione della normativa comunitaria Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Ministero del Welfare) ha diramato alle Direzioni Provinciali del Lavoro la lettera-circolare prot. n. 219 del 19 febbraio 2003 sul rilascio degli attestati per i conducenti extracomunitari. Tale circolare impartisce le disposizioni e chiarisce le modalità operative per il rilascio dell attestato del conducente in attuazione del regolamento (CE) n. 484/2002. Pur non facendo la circolare alcun riferimento temporale, è da precisare che il regolamento (CE) n. 484/2002 ha validità dal 19 marzo 2003 per tutti i conducenti con cittadinanza extracomunitaria, adibiti alla guida di veicoli muniti di copia conforme della licenza comunitaria. Viene specificato nel testo della ministeriale che l attestato è nominativo ed è volto a certificare la legittimità del rapporto di lavoro intercorrente tra il conducente e l impresa di autotrasporto merci. L attestato è di proprietà di colui che ne fa richiesta ed è redatto in tre copie, di cui una rimane depositata presso l impresa, una copia viene consegnata al conducente e la terza rimane presso la Direzione Provinciale del lavoro che ha rilasciato l attestato stesso. L attestato, è specificato nella circolare, viene rilasciato dal Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, a seguito di opportune verifiche, ed eventuali rifiuti dovranno essere motivati. L attestato viene rilasciato nelle seguenti ipotesi: 1. quando lo stesso trasportatore conduca il veicolo, in quanto titolare di impresa individuale ovvero amministratore di società; 2. quando tra il trasportatore ed il conducente sussista un rapporto di lavoro subordinato; 3. quando il conducente sia socio della società di persone del trasportatore; 4. quando il conducente sia un collaboratore familiare del trasportatore; 5. quando il conducente sia associato in partecipazione alla società del trasportatore; 6. quando il conducente sia socio lavoratore della cooperativa del trasportatore. Il richiedente deve provare la sussistenza di uno dei rapporti di lavoro sopraelencati con il conducente dei veicoli. La bozza di circolare inizialmente predisposta dal Ministero del Welfare, non prevedeva affatto i rapporti di lavoro non subordinato; l A.N.I.T.A. di Roma era quindi intervenuta per far inserire tale casistica, prevista peraltro nella Delibera del Comitato Centrale dell Albo del 28 ottobre 1998, nella suddetta lettera-circolare. Nel caso di rapporto di lavoro non subordinato, l impresa dovrà produrre idonea documentazione attestante il legame tra il conducente e l impresa, di cui alla citata delibera dell Albo. Di seguito si elencano i documenti che dovranno accompagnare la richiesta, - è consigliabile di fornire già alle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro copia di tutta la documentazione, nonché un elenco della stessa da farsi firmare per ricevuta -: 1. licenza comunitaria; 2. permesso di soggiorno del conducente (si fa presente che se si presenta la copia del permesso di soggiorno, entro 30 giorni bisognerà esibire l originale). Nel caso in cui il conducente sia lavoratore subordinato dell impresa, il richiedente dovrà presentare anche tale ulteriore documentazione: 1. lettera di assunzione; 2. copia comunicazione assunzione al competente Centro per l Impiego; 3. libro matricola o documento equipollente; 4. busta paga attestante l ultima retribuzione maturata; 5. ultimi due modelli DM 10/2 e relativi versamenti. Le Direzioni Provinciali del Lavoro competenti rilasceranno l attestato sulla base dei documenti presentati, non precludendosi la possibilità di effettuare degli ulteriori accertamenti circa il rapporto intercorrente tra il conducente e l impresa. L attestato è valido per 5 anni e finchè sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato. L attestato del conducente deve essere esibito a richiesta degli organi ispettivi, che annualmente effettueranno controlli almeno sul 20% degli attestati rilasciati. Circolare del Ministero del lavoro del 19 febbraio 2003

7 Circolare Ministero del lavoro.d

8 Capitolo n. 6 Modalità di richiesta dell'attestato: fac-simile di istanza Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Ministero del Welfare) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di richiesta e di rilascio dell attestato del conducente extracomunitario. a) DOMANDA DI RILASCIO DELL ATTESTATO. Le imprese di autotrasporto merci in conto terzi possono presentare alle Direzioni Provinciali del Lavoro competenti la domanda di rilascio dell attestato, alla quale va apposta una marca da bollo da 10,33, secondo il fac-simile di domanda che sarà inviato alle Direzioni Provinciali del Lavoro, riportato in calce. E stato chiarito che in ogni caso saranno ammesse anche le domande presentate senza utilizzare detto fac-simile, purchè contengano tutte le indicazioni necessarie all istruttoria. Secondo i chiarimenti forniti, sarebbe sufficiente una unica marca da bollo sulla domanda anche qualora la stessa consti di più di quattro facciate. Dovrà altresì essere consegnato alla DPL, insieme alla domanda, un numero di marche da bollo pari a quello degli attestati che si richiedono, poiché su ogni attestato sarà apposta una marca da bollo. Nella domanda dovrà essere specificato il numero di marche da bollo che sono allegate. b) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO. E stato confermato che ad ogni domanda dovrà essere allegata in originale e consegnata in copia tutta la documentazione necessaria che, in base alla citata lettera circolare del 19 c.m., varia in relazione al tipo di rapporto istituito tra l impresa di trasporto ed il conducente extracomunitario. c) RILASCIO DELL ATTESTATO. E stato richiesto dalle Associazioni vettoriali che, nella fase di primo rilascio, dati i tempi ristretti e la prevedibile mole di domande che saranno presentate, le DPL rilascino a vista gli attestati, salvo procedere successivamente alle verifiche necessarie. In ogni caso, si è ricordato il termine tassativo del 19 marzo 2003 entro e non oltre il quale le imprese dovranno essere in possesso degli attestati per ciascun conducente extracomunitario. L attestato potrà essere consegnato dalla DPL anche a persona diversa dal legale rappresentante dell impresa, a condizione che il delegato sia munito della dichiarazione sottoscritta dal richiedente, attestante la permanenza delle condizioni sussistenti al momento della richiesta, poiché è ragionevole pensare che dalla data di presentazione a quella di rilascio dell attestato potrebbero essere mutate le condizioni. d) CASI PARTICOLARI. Sono stati formulati alcuni quesiti, non presi in considerazione nella lettera-circolare, e sui quali il Ministero del Lavoro ha fornito i seguenti chiarimenti. I casi in questione sono quelli relativi al distacco del lavoratore extracomunitario presso impresa italiana, ed alla posizione degli autisti in fase di regolarizzazione (sanatoria). Sul distacco il Ministero si è riservato di approfondire la questione alla luce della vigente normativa. Quanto agli extracomunitari in fase di regolarizzazione, è stato riferito che le DPL considereranno equipollenti al permesso di soggiorno, le ricevute, di avvenuta presentazione delle richieste, rilasciate dalle Questure. Resta fermo che, anche in questa ipotesi, l impresa dovrà presentare l originale del permesso di soggiorno, una volta ottenuto. Per quanto attiene alla stampa dei moduli di attestato, è stato assicurato che la stessa è in fase di ultimazione. I moduli saranno quindi inviati alle Direzioni Regionali del Lavoro, le quali provvederanno a rifornire le Direzioni Provinciali del Lavoro. Fac-simile istanza da presentare alle Direzioni Provinciali del Lavoro fac-simile istanza.do

9 Capitolo n. 7 Ulteriori precisazioni del Ministero del lavoro sui documenti da presentare a corredo dell'istanza Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con propria nota del 28 marzo 2003, ha fornito ulteriori precisazioni in merito all'attestato per il conducente extracomunitario ed alla documentazione che deve essere presentata a corredo dell'istanza. In particolare, il Ministero chiarisce che: gli attestati rilasciati ai conducenti extracomunitari prima del 19 marzo 2003 conservano piena efficacia; il termine di trenta giorni per la presentazione degli originali dei documenti richiesti (permesso di soggiorno, documento di riconoscimento o patente di guida) non riveste carattere di perentorietà; è possibile presentare, in luogo dell'originale, fotocopia del permesso di soggiorno, conforme alle risultanze degli atti in possesso delle Questure territorialmente competenti; in luogo degli originali del documento di riconoscimento o della patente di guida potranno essere presentate copie autenticate dagli uffici competenti al loro rilascio. Nota del Ministero del lavoro del 28 marzo 2003 Nota Ministero lavoro d

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