Raimondo Bellantoni (Consigliere UNCLA); INTRODUZIONE AI DIRITTI NEL MONDO DELLA MUSICA. Parte 1. PREMESSA
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1 1 Raimondo Bellantoni (Consigliere UNCLA); INTRODUZIONE AI DIRITTI NEL MONDO DELLA MUSICA Ciao a tutti, Parte 1. PREMESSA Per aiutarvi ad agire con maggiore sicurezza nel mondo della musica e della professione di autore e di interprete, abbiamo deciso di realizzare un compendio di poche pagine per fornirvi alcune nozioni relative al mondo del diritto d autore, alla SIAE, e in generale ai vostri obblighi e diritti come autori ed esecutori o interpreti. Non spaventatevi. Cercheremo, per quanto possibile, di adottare un linguaggio semplice e chiaro e di mettervi nelle condizioni, limitando al massimo gli abbiocchi, di acquisire alcuni concetti chiave che vi potranno essere utili per muovervi con maggiore sicurezza nel mondo della musica. Purtroppo, se si intende dedicarsi alla musica in modo professionale, non è necessario esclusivamente avere la sufficiente padronanza della tecnica e della teoria musicale, ma è anche essenziale avere almeno una idea di base relativa ai diritti dell autore e ai mezzi per difendere tali diritti. Ma a cosa serve il diritto d autore? Perché è importante? Il diritto d autore costituisce la base affinché chi da vita all opera dell ingegno possa ottenere una protezione normativa e una adeguata remunerazione (senza un guadagno, si può comprendere facilmente come l autore sarebbe costretto a svolgere altri lavori per poter portare a casa la pagnotta relegando la creatività a un mero hobby con risultati dilettantistici ). L esistenza di un diritto degli autori codificato in norme di legge consente, a colui il quale ha creato opera, di poter avere gli strumenti idonei al fine di difendere i propri diritti sia sul piano morale, come per esempio il diritto a rivendicare la paternità dell opera (io sono l autore, non Tizio), sia sul piano economico (se utilizzi la mia musica per attirare più clienti nel tuo locale o nel tuo supermercato io ho il diritto di ricevere un compenso per lo sfruttamento commerciale della mia opera).
2 2 UN PO DI STORIA! (L evoluzione del Diritto d Autore) Prima dell introduzione del Diritto d Autore negli ordinamenti nazionali al creatore dell opera erano offerti pochi strumenti per poter difendere i propri diritti soprattutto sotto il profilo economico, mentre una certa protezione era da sempre riservata alla paternità dell opera e alla possibilità di condannare, anche solo da un punto di vista morale, il responsabile del PLAGIO, cioè il soggetto imputabile della appropriazione della paternità di un'opera dell'ingegno altrui (in parole povere si parla di plagio nel momento in cui un soggetto afferma di essere l autore di un opera creata da un altra persona). Nell antichità il plagiatore poteva anche essere punito con l allontanamento dalla comunità di appartenenza. La remunerazione degli autori nell antica Grecia, a Roma, e anche successivamente (pressappoco sino all invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Gutenberg nel 1455), era basata sul meccanismo della committenza ovvero sul fatto che un soggetto (un nobile o comunque un personaggio con buone possibilità economiche) incaricasse l artista della realizzazione di un opera dietro la corresponsione di una certa somma di denaro, che costituiva l unica forma di remunerazione dell autore. Pensiamo alla figura di committente per antonomasia Mecenate che, in epoca augustea, prese sotto la sua ala protettrice e finanziò personalmente una gran numero di artisti per consentire loro di sviluppare la propria creatività. Ebbene, il compenso offerto da Mecenate per la realizzazione delle opere era, all epoca, l unica forma di remunerazione per la creatività dell autore (tanto che ancora oggi si parla di mecenatismo nel caso in cui un soggetto, spesso, con notevoli disponibilità economiche, aiuti e promuova artisti affinché possano dare vita alle proprie creazioni). L invenzione della stampa a caratteri mobili, prima citata, cambiò radicalmente lo scenario. Ma per poter comprendere a pieno gli effetti della rivoluzione di Gutenberg dobbiamo analizzare meglio la natura del diritto d autore utilizzando due termini di origine latina. Niente panico! Si tratta di due semplici concetti e non ci sarà bisogno di ripassare verbi o declinazioni! Promesso! Il diritto d autore si estende su due componenti relative all opera e cioè il corpus mysticum, ovvero l'opera considerata come bene immateriale, cioè l elaborazione fatta dall autore che l ha creata, e il corpus mechanicum,
3 3 costituito dal supporto fisico, come per esempio un libro o un CD, che contiene l opera. Queste due componenti sono tra di loro indipendenti. Infatti il fatto che possediate una copia del Signore degli Anelli, non vi rende titolari dei diritti spettanti a Tolkien. Molto utile per cercare di fornire un ulteriore esempio chiarificatore è un famoso brano di Seneca tratto dal Libro VII del De Beneficiis (spero di non riportare alla luce incubi ormai sopiti) che così recita: Per una stessa cosa ci sono due padroni. Come? Perché uno ha la proprietà di quella cosa, l altra l uso. Diciamo i libri di Cicerone: quegli stessi libri che il libraio Doro definisce suoi: ed è vera sia l una che l altra affermazione: il primo se li attribuisce come autore (auctor), il secondo come compratore (emptor): e a ben ragione si dice che sono di tutti e due, perché effettivamente sono di tutti e due, ma in diverso modo. Prima dell invenzione della stampa il libro, la prima forma di supporto fisico ideato per la diffusione delle opere e della cultura, era un bene di lusso, diffuso in relativamente poche copie. Di conseguenza erano marginali i problemi relativi allo sfruttamento economico dell opera dell ingegno dell autore da parte dello stampatore. La riproduzione dell opera, sino quasi alla fine dell epoca medioevale, era lenta e laboriosa, le opere erano riprodotte a mano, dai monaci, in un primo tempo, e da officine scrittorie laiche, in un secondo tempo, in correlazione con lo svilupparsi degli istituti universitari. Gutenberg creò, per così dire, la necessità di ideare nuove forme di protezione per il diritto dell autore in quanto il libro poteva essere riprodotto con tempi e costi molto più brevi, divenendo suscettibile di una diffusione e di una commercializzazione sino ad allora assolutamente impensabili. Una prima forma di protezione, a fronte dell invenzione della stampa, si afferma nel sedicesimo secolo sotto forma di un sistema di privilegi o licenze di stampa volte, però, in prima battuta, a offrire tutele e protezione agli stampatori che si sobbarcano il costo della stampa garantendo loro una forma di esclusiva che li ponga al riparo da concorrenza sleale. Questa protezione si estende successivamente anche alla figura dell autore che diviene l unico soggetto che può autorizzare la pubblicazione dell opera (questo tipo di sistema basato sui privilegi
4 4 sviluppatosi in un primo tempo a Venezia si diffuse in tutti i maggiori centri italiani ed europei). Con l avvento dell illuminismo, e, quindi, con la diffusione di un nuovo modo di pensare e di intendere l uomo e le opere dell ingegno, prendono vita, man mano, all interno degli assetti normativi dei singoli Stati, nuove forme di protezione dei diritti degli autori. L autore prende coscienza del fatto che l opera che ha creato necessita della medesima protezione che viene accordata alle opere materiali, per esempio le opere di un artigiano. Il primo Stato a immettere nel proprio ordinamento norme per la protezione dei diritti degli autori è il Regno Unito con lo Statuto della Regina Anna del 1709 (entrato in vigore il 10 aprile 1710) che introduce nei paesi di diritto anglosassone le prime norme sul Copyright (la famosa ) garantendo diritto e protezione sia a favore dello stampatore che dell autore. Il contagio del diritto d autore si diffonde man mano in tutta Europa e negli Stati Uniti ormai liberati dal giogo britannico (la legge statunitense risale al 1790): gli Stati Nazionali iniziano, quindi a introdurre all interno dei propri ordinamenti norme riguardanti la protezione degli autori. Sono soprattutto gli Stati investiti dai moti rivoluzionari Francia, Governo rivoluzionario piemontese, Repubblica Cisalpina, a inserire negli ordinamenti tutele autorali (e ciò la dice lunga sull importanza accordata alla protezione della creatività in ambienti che intendevano scardinare l ordine costituito e vedevano nel diritto d autore la chiave per rafforzare libertà d espressione e diffusione della cultura). La prima legge italiana in materia di diritto d autore, è la Legge 25 giugno 1865, n. 2337, promulgata come Regio Decreto dopo l unificazione della penisola, e, quindi, tradotta nel Testo Unico 19 settembre 1881, n Tale legge rimane in vigore fino al A questa si susseguono alcuni interventi normativi sino a giungere alla Legge 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (lda). Tale legge è ancora oggi in vigore pur con tutte le modificazioni e le integrazioni che si sono rese necessarie per armonizzarla con la disciplina comunitaria e internazionale e per consentire la protezione dei diritti degli autori anche nella cosiddetta società dell informazione.
5 5 GLI ACCORDI INTERNAZIONALI La rivoluzione tecnologica, a partire dall invenzione della stampa sino alla recente digitalizzazione delle informazioni, ma soprattutto delle opere, ha reso possibile una diffusione delle creazioni al di là di confini dei singoli Stati, rendendo necessario lo sviluppo di nuovi meccanismi di protezione. Questi meccanismi si sono concretizzati nell elaborazione di nuove norme e nella stipula di accordi internazionali e convenzioni per consentire di tutelare gli autori anche in una società globalizzata. Il primo accordo internazionale, sottoscritto per assicurare un efficace tutela in materia di diritto d autore, è la Convenzione Universale di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie e Artistiche. Il patto viene sottoscritto per la prima volta nel 1886, e riveduto successivamente diverse volte dai primo del secolo sino alle modifiche apportate a Parigi il 24 luglio Con la Convenzione di Berna viene costituita l'unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche. La Convenzione Universale di Berna stabilisce tre principi fondamentali: 1. Reciprocità, principio secondo il quale un opera straniera deve godere della stessa protezione garantita ad un opera nazionale 2. Automatismo. Tale principio stabilisce che l opera gode di una protezione automatica. Questo sta a significare che, non sono necessarie specifiche formalità per ottenere la protezione dell opera straniera che non deve essere sottoposta a registrazioni depositi ecc. 3. Indipendenza del diritto d autore, principio per il quale un opera deve essere protetta secondo le leggi vigenti nel Paese in cui viene riprodotta Oltre alla Convenzione di Berna, in materia di diritto d autore, nel 1961 fu stipulata la Convenzione di Roma in materia di protezione dei cosiddetti diritti connessi dei quali parleremo più avanti e che concernono gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi. La Convenzione istitutiva dell'organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, entrata in vigore nel 1970, ha dato invece vita alla World Intellectual Property Organization (WIPO), l organizzazione internazionale
6 6 che dal 1974 ha la qualifica di istituzione specializzata all interno del sistema delle Nazioni Unite. La WIPO ha come fine generale favorire la creazione di un sistema internazionale condiviso di regole armonizzate in materia di proprietà intellettuale. Proprio in virtù di questa funzione ha dato vita a due nuovi trattati denominati WCT e WPPT che hanno la funzione di aggiornare le precedenti convenzioni di Berna e Roma in considerazione dei mutamenti indotti dallo sviluppo di Internet e della tecnologia digitale. Anche la Comunità Europea si è impegnata, e si impegna costantemente, per armonizzare le normative degli Stati membri in materia di diritto d autore e proprietà intellettuale, mediante la redazione di Direttive che devono essere recepite dai singoli stati tramite l emanazione di leggi nazionali. Infatti anche la nostra legge in materia di diritto d autore, la legge del 22 aprile 1941 n. 633, ha subito nel corso degli anni numerose modifiche e integrazioni proprio in virtù della necessità di una maggiore armonizzazione e un necessario aggiornamento legato allo sviluppo della tecnologia digitale.
7 7 Parte 2. CONCETTI BASE In primo luogo è necessario approfondire meglio quale sia la funzione del diritto d autore e perché riveste così tanta importanza nella nostra società. Lo scopo principale delle norme di diritto d autore è offrire al creatore delle opere dell ingegno una serie di mezzi legali per poter difendere, da un lato il diritto alla paternità dell opera, ovvero il diritto a essere riconosciuto come autore dell opera, il diritto a impedire modificazioni o utilizzazioni dell opera che possano essere di pregiudizio al buon nome, alla reputazione dell autore, dall altro garantirgli l esclusivo utilizzo delle proprie opere e una adeguata remunerazione nel caso di cessione di tale utilizzo ad altri per lo sfruttamento commerciale. Non spaventatevi, questi concetti ora possono sembrare oscure formule negromantiche, ma mi auguro di trasformarli in concetti chiari e intellegibili nel corso di questo piccolo viaggio nel mondo dei diritti degli autori. I diritti degli autori o meglio, la protezione accordata dalla legge ai diritti degli autori, è di fondamentale importanza per lo sviluppo non solo economico, ma anche culturale di una Nazione. Da un lato, fornisce agli autori delle regole certe per assicurare una corretta remunerazione per lo sfruttamento economico dell opera, creando nuove modalità di guadagno; dall altro, assicura che l autore possa contare su una fonte autonoma di reddito rendendolo indipendente e in grado di esprimere con la propria creatività senza limitazioni legate al fatto di dover ottenere la propria remunerazione contando sulla benevolenza di un altro soggetto. Pensate al caso che abbiamo precedentemente analizzato quello di Mecenate. Ebbene, come potete facilmente comprendere, sarebbe stato impossibile per un autore foraggiato dal nobile romano, esprimere nelle proprie opere concetti non graditi al committente, perché in tal caso non avrebbe più ricevuto il sostegno economico necessario. Invece, un autore i cui diritti economici siano previsti e protetti dalle leggi vigenti, avrà la possibilità di esprimere la propria arte e le proprie idee in modo assai più libero e indipendente, potendo contare su una autonoma fonte di sostentamento (pur con tutti i limiti ancora oggi presenti).
8 8 I primi concetti che andremo ora a sviluppare riguardano i due punti principali della tematica del diritto di autore e, cioè, quali sono le opere che sono tutelate dal diritto d autore e chi è l autore. QUALI OPERE SONO TUTELATE DAL DIRITTO D AUTORE? La legge del 22 aprile 1941 n. 633 e (come abbiamo detto prima) le successive modificazioni, nonché alcuni articoli del Codice Civile (Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali -, Capo I - Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche) contengono le norme che disciplinano i diritti degli autori nel nostro ordinamento. Gli articoli 1 e due della Legge sul Diritto d Autore (per comodità d ora in poi lda) ci indicano quali sono i campi di applicazione del diritto d autore. L articolo 1 ci fornisce un primo elenco di carattere generale in merito a quali opere debbano essere protette. Si tratta di opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, (pittura, scultura) all'architettura, al teatro alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Oltre a queste opere, di tipo più tradizionale, proprio a causa del progresso digitale, sono state aggiunte da successive modificazioni: i programmi per elaboratore (trattati alla stregua di opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna) le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
9 9 E il successivo articolo 2 entra maggiormente nel dettaglio e offre, a titolo esemplificativo, un elenco di tipologie di opere soggette al diritto d autore. L elenco non è esaustivo. Ciò sta a significare che anche altre tipologie di opere aventi carattere di originalità e creatività potrebbero essere suscettibili di protezione, pur non essendo incluse nell elenco. Vale la pena riportare le indicazioni dell art. 2 per avere una idea della eterogeneità, della diversità delle tipologie di opere protette: 1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2. le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico/musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3. le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4. le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5. i disegni e le opere dell'architettura; 6. le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 7. le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 8. i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. 9. le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente
10 10 o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto. 10.Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Obiettivo di questa lunga elencazione non è stato quello di farvi cadere in uno stato di narcolessia permanente, ma farvi comprendere quanto sia diversificata la tipologia delle opere che possono essere protette dal diritto d autore. Opere che, però, devono possedere il carattere della novità e della originalità per poter assicurare all autore la possibilità di ottenere adeguata protezione. Affronteremo più tardi nel dettaglio l analisi dei requisiti per la proteggibilità delle opere, ma nel frattempo chiediamoci una cosa strettamente legata a questo argomento. Come si fa a diventare autori? L AUTORE, CHI È? COME SI FA A DIVENTARLO? Beh! La risposta è semplice! Potremmo tutti noi definirci senza timore di smentita autori. Chi di noi non ha mai disegnato, redatto un tema, composto magari un ode o una canzone per una compagna di banco particolarmente avvenente (pensate a quante mirabili opere sono state generate da immani e spesso disperate cotte!). Ecco, nel momento stesso in cui il tema, la poesia, il disegno, il brano venivano portati alla luce, noi divenivamo autori e titolari dei diritti a noi spettanti. E proprio la lda che stabilisce all art. 6 che vi riporto: Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Cosa vuol dire questa frase? Il significato è che affinché l autore divenga titolare di tutti i propri diritti, non è necessario alcun atto formale (le cosiddette formalità costitutive come depositi, dichiarazioni, inserimento i pubblici registri ecc.), ma il diritto sorge nel momento stesso in cui l opera viene creata.
11 11 Ma solo l averla concepita nella nostra mente, solo l esistenza di una IDEA non basta. Occorre che la nostra creazione sia comunicata a qualcuno o fissata su un supporto (carta, cd, memoria, computer, cellulare ecc.) In parole povere: avete inviato la vostra poesia all avvenente vicina della scala B? Avete eseguito la vostra canzone in spiaggia davanti a un gruppo di amici? Avete registrato la vostra sonata su PC? Benissimo! Ecco che siete divenuti autori e titolari della paternità opera. A tal proposito è bene specificare un concetto che verrà di seguito ripreso in modo più approfondito: non è necessaria l iscrizione alla SIAE per poter essere AUTORI. Basta creare l opera e darle una forma al di fuori della nostra mente. Esistono però dei requisiti, delle caratteristiche della creazione che sono fondamentali affinché l autore possa rivendicare la paternità dell opera, dichiarare, cioè, se stesso il creatore. Se la nostra opera, infatti, consistesse in una mera copia di un opera altrui (pensate alla riproduzione di un disegno di Paperino o di una canzone di Vasco o di un brano di Morricone) non potremmo arrogarci la paternità della stessa. Per poter divenire autori, la nostra opera deve essere dotata di carattere creativo e cioè di originalità e di novità. Cerchiamo ora di analizzare cosa si intende per creatività CARATTERE CREATIVO Il concetto di opera dell ingegno di carattere creativo, così come indicato nell art. 1 della lda, non deve essere inteso in senso assoluto, ma relativo. Spieghiamoci meglio. Pensate a quante canzoni sono state scritte in tutto il mondo facendo riferimento a occhi azzurri, bionde trecce, estati che finiscono, guerre, ingiustizie ecc. Se applicassimo un criterio assolutistico, alla prima creazione che tratta un determinato tema non potrebbero seguirne altre, in quanto il soggetto trattato sarebbe lo stesso. Ecco che interviene il concetto di creatività come espressione della personalità dell autore, del suo modo di vedere il mondo, del suo modo di intendere ed esprimere opinioni, sentimenti, idee. In questo modo ogni autore comunicherà il proprio e unico modo vedere e sentire le cose in merito a bionde trecce,
12 12 estati che finiscono e via così, dando un apporto NUOVO e ORIGINALE e quindi CREATIVO. Gli studiosi del diritto si sono confrontati spesso sul concetto di originalità. Secondo alcuni dovrebbe essere intesa in senso oggettivo e quindi presentare una notevolissima differenziazione dalle precedenti opere. Secondo altri dovrebbe essere intesa in senso soggettivo, lasciando intendere che nelle opere possano essere presenti influenze di altri autori che siano parte del patrimonio culturale del creatore senza che questo pregiudichi il carattere di originalità dell opera (immaginate quale impatto e quale influenza abbiano esercitato ed esercitino sulla creatività di altri autori artisti del calibro dei Beatles, di Springsteen, di Michael Jackson.) Naturalmente le influenze non devono essere così marcate da rendere indistinguibile la nostra opera da quella dei nostri eroi o anche solo da richiamare in modo molto marcato le loro creazioni. In tal caso si rischierebbe una causa per plagio. (cosa che peraltro accade spesso anche tra professionisti).
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