Raimondo Bellantoni (Consigliere UNCLA); INTRODUZIONE AI DIRITTI NEL MONDO DELLA MUSICA. Parte 1. PREMESSA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Raimondo Bellantoni (Consigliere UNCLA); INTRODUZIONE AI DIRITTI NEL MONDO DELLA MUSICA. Parte 1. PREMESSA"

Transcript

1 1 Raimondo Bellantoni (Consigliere UNCLA); INTRODUZIONE AI DIRITTI NEL MONDO DELLA MUSICA Ciao a tutti, Parte 1. PREMESSA Per aiutarvi ad agire con maggiore sicurezza nel mondo della musica e della professione di autore e di interprete, abbiamo deciso di realizzare un compendio di poche pagine per fornirvi alcune nozioni relative al mondo del diritto d autore, alla SIAE, e in generale ai vostri obblighi e diritti come autori ed esecutori o interpreti. Non spaventatevi. Cercheremo, per quanto possibile, di adottare un linguaggio semplice e chiaro e di mettervi nelle condizioni, limitando al massimo gli abbiocchi, di acquisire alcuni concetti chiave che vi potranno essere utili per muovervi con maggiore sicurezza nel mondo della musica. Purtroppo, se si intende dedicarsi alla musica in modo professionale, non è necessario esclusivamente avere la sufficiente padronanza della tecnica e della teoria musicale, ma è anche essenziale avere almeno una idea di base relativa ai diritti dell autore e ai mezzi per difendere tali diritti. Ma a cosa serve il diritto d autore? Perché è importante? Il diritto d autore costituisce la base affinché chi da vita all opera dell ingegno possa ottenere una protezione normativa e una adeguata remunerazione (senza un guadagno, si può comprendere facilmente come l autore sarebbe costretto a svolgere altri lavori per poter portare a casa la pagnotta relegando la creatività a un mero hobby con risultati dilettantistici ). L esistenza di un diritto degli autori codificato in norme di legge consente, a colui il quale ha creato opera, di poter avere gli strumenti idonei al fine di difendere i propri diritti sia sul piano morale, come per esempio il diritto a rivendicare la paternità dell opera (io sono l autore, non Tizio), sia sul piano economico (se utilizzi la mia musica per attirare più clienti nel tuo locale o nel tuo supermercato io ho il diritto di ricevere un compenso per lo sfruttamento commerciale della mia opera).

2 2 UN PO DI STORIA! (L evoluzione del Diritto d Autore) Prima dell introduzione del Diritto d Autore negli ordinamenti nazionali al creatore dell opera erano offerti pochi strumenti per poter difendere i propri diritti soprattutto sotto il profilo economico, mentre una certa protezione era da sempre riservata alla paternità dell opera e alla possibilità di condannare, anche solo da un punto di vista morale, il responsabile del PLAGIO, cioè il soggetto imputabile della appropriazione della paternità di un'opera dell'ingegno altrui (in parole povere si parla di plagio nel momento in cui un soggetto afferma di essere l autore di un opera creata da un altra persona). Nell antichità il plagiatore poteva anche essere punito con l allontanamento dalla comunità di appartenenza. La remunerazione degli autori nell antica Grecia, a Roma, e anche successivamente (pressappoco sino all invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Gutenberg nel 1455), era basata sul meccanismo della committenza ovvero sul fatto che un soggetto (un nobile o comunque un personaggio con buone possibilità economiche) incaricasse l artista della realizzazione di un opera dietro la corresponsione di una certa somma di denaro, che costituiva l unica forma di remunerazione dell autore. Pensiamo alla figura di committente per antonomasia Mecenate che, in epoca augustea, prese sotto la sua ala protettrice e finanziò personalmente una gran numero di artisti per consentire loro di sviluppare la propria creatività. Ebbene, il compenso offerto da Mecenate per la realizzazione delle opere era, all epoca, l unica forma di remunerazione per la creatività dell autore (tanto che ancora oggi si parla di mecenatismo nel caso in cui un soggetto, spesso, con notevoli disponibilità economiche, aiuti e promuova artisti affinché possano dare vita alle proprie creazioni). L invenzione della stampa a caratteri mobili, prima citata, cambiò radicalmente lo scenario. Ma per poter comprendere a pieno gli effetti della rivoluzione di Gutenberg dobbiamo analizzare meglio la natura del diritto d autore utilizzando due termini di origine latina. Niente panico! Si tratta di due semplici concetti e non ci sarà bisogno di ripassare verbi o declinazioni! Promesso! Il diritto d autore si estende su due componenti relative all opera e cioè il corpus mysticum, ovvero l'opera considerata come bene immateriale, cioè l elaborazione fatta dall autore che l ha creata, e il corpus mechanicum,

3 3 costituito dal supporto fisico, come per esempio un libro o un CD, che contiene l opera. Queste due componenti sono tra di loro indipendenti. Infatti il fatto che possediate una copia del Signore degli Anelli, non vi rende titolari dei diritti spettanti a Tolkien. Molto utile per cercare di fornire un ulteriore esempio chiarificatore è un famoso brano di Seneca tratto dal Libro VII del De Beneficiis (spero di non riportare alla luce incubi ormai sopiti) che così recita: Per una stessa cosa ci sono due padroni. Come? Perché uno ha la proprietà di quella cosa, l altra l uso. Diciamo i libri di Cicerone: quegli stessi libri che il libraio Doro definisce suoi: ed è vera sia l una che l altra affermazione: il primo se li attribuisce come autore (auctor), il secondo come compratore (emptor): e a ben ragione si dice che sono di tutti e due, perché effettivamente sono di tutti e due, ma in diverso modo. Prima dell invenzione della stampa il libro, la prima forma di supporto fisico ideato per la diffusione delle opere e della cultura, era un bene di lusso, diffuso in relativamente poche copie. Di conseguenza erano marginali i problemi relativi allo sfruttamento economico dell opera dell ingegno dell autore da parte dello stampatore. La riproduzione dell opera, sino quasi alla fine dell epoca medioevale, era lenta e laboriosa, le opere erano riprodotte a mano, dai monaci, in un primo tempo, e da officine scrittorie laiche, in un secondo tempo, in correlazione con lo svilupparsi degli istituti universitari. Gutenberg creò, per così dire, la necessità di ideare nuove forme di protezione per il diritto dell autore in quanto il libro poteva essere riprodotto con tempi e costi molto più brevi, divenendo suscettibile di una diffusione e di una commercializzazione sino ad allora assolutamente impensabili. Una prima forma di protezione, a fronte dell invenzione della stampa, si afferma nel sedicesimo secolo sotto forma di un sistema di privilegi o licenze di stampa volte, però, in prima battuta, a offrire tutele e protezione agli stampatori che si sobbarcano il costo della stampa garantendo loro una forma di esclusiva che li ponga al riparo da concorrenza sleale. Questa protezione si estende successivamente anche alla figura dell autore che diviene l unico soggetto che può autorizzare la pubblicazione dell opera (questo tipo di sistema basato sui privilegi

4 4 sviluppatosi in un primo tempo a Venezia si diffuse in tutti i maggiori centri italiani ed europei). Con l avvento dell illuminismo, e, quindi, con la diffusione di un nuovo modo di pensare e di intendere l uomo e le opere dell ingegno, prendono vita, man mano, all interno degli assetti normativi dei singoli Stati, nuove forme di protezione dei diritti degli autori. L autore prende coscienza del fatto che l opera che ha creato necessita della medesima protezione che viene accordata alle opere materiali, per esempio le opere di un artigiano. Il primo Stato a immettere nel proprio ordinamento norme per la protezione dei diritti degli autori è il Regno Unito con lo Statuto della Regina Anna del 1709 (entrato in vigore il 10 aprile 1710) che introduce nei paesi di diritto anglosassone le prime norme sul Copyright (la famosa ) garantendo diritto e protezione sia a favore dello stampatore che dell autore. Il contagio del diritto d autore si diffonde man mano in tutta Europa e negli Stati Uniti ormai liberati dal giogo britannico (la legge statunitense risale al 1790): gli Stati Nazionali iniziano, quindi a introdurre all interno dei propri ordinamenti norme riguardanti la protezione degli autori. Sono soprattutto gli Stati investiti dai moti rivoluzionari Francia, Governo rivoluzionario piemontese, Repubblica Cisalpina, a inserire negli ordinamenti tutele autorali (e ciò la dice lunga sull importanza accordata alla protezione della creatività in ambienti che intendevano scardinare l ordine costituito e vedevano nel diritto d autore la chiave per rafforzare libertà d espressione e diffusione della cultura). La prima legge italiana in materia di diritto d autore, è la Legge 25 giugno 1865, n. 2337, promulgata come Regio Decreto dopo l unificazione della penisola, e, quindi, tradotta nel Testo Unico 19 settembre 1881, n Tale legge rimane in vigore fino al A questa si susseguono alcuni interventi normativi sino a giungere alla Legge 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (lda). Tale legge è ancora oggi in vigore pur con tutte le modificazioni e le integrazioni che si sono rese necessarie per armonizzarla con la disciplina comunitaria e internazionale e per consentire la protezione dei diritti degli autori anche nella cosiddetta società dell informazione.

5 5 GLI ACCORDI INTERNAZIONALI La rivoluzione tecnologica, a partire dall invenzione della stampa sino alla recente digitalizzazione delle informazioni, ma soprattutto delle opere, ha reso possibile una diffusione delle creazioni al di là di confini dei singoli Stati, rendendo necessario lo sviluppo di nuovi meccanismi di protezione. Questi meccanismi si sono concretizzati nell elaborazione di nuove norme e nella stipula di accordi internazionali e convenzioni per consentire di tutelare gli autori anche in una società globalizzata. Il primo accordo internazionale, sottoscritto per assicurare un efficace tutela in materia di diritto d autore, è la Convenzione Universale di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie e Artistiche. Il patto viene sottoscritto per la prima volta nel 1886, e riveduto successivamente diverse volte dai primo del secolo sino alle modifiche apportate a Parigi il 24 luglio Con la Convenzione di Berna viene costituita l'unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche. La Convenzione Universale di Berna stabilisce tre principi fondamentali: 1. Reciprocità, principio secondo il quale un opera straniera deve godere della stessa protezione garantita ad un opera nazionale 2. Automatismo. Tale principio stabilisce che l opera gode di una protezione automatica. Questo sta a significare che, non sono necessarie specifiche formalità per ottenere la protezione dell opera straniera che non deve essere sottoposta a registrazioni depositi ecc. 3. Indipendenza del diritto d autore, principio per il quale un opera deve essere protetta secondo le leggi vigenti nel Paese in cui viene riprodotta Oltre alla Convenzione di Berna, in materia di diritto d autore, nel 1961 fu stipulata la Convenzione di Roma in materia di protezione dei cosiddetti diritti connessi dei quali parleremo più avanti e che concernono gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi. La Convenzione istitutiva dell'organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, entrata in vigore nel 1970, ha dato invece vita alla World Intellectual Property Organization (WIPO), l organizzazione internazionale

6 6 che dal 1974 ha la qualifica di istituzione specializzata all interno del sistema delle Nazioni Unite. La WIPO ha come fine generale favorire la creazione di un sistema internazionale condiviso di regole armonizzate in materia di proprietà intellettuale. Proprio in virtù di questa funzione ha dato vita a due nuovi trattati denominati WCT e WPPT che hanno la funzione di aggiornare le precedenti convenzioni di Berna e Roma in considerazione dei mutamenti indotti dallo sviluppo di Internet e della tecnologia digitale. Anche la Comunità Europea si è impegnata, e si impegna costantemente, per armonizzare le normative degli Stati membri in materia di diritto d autore e proprietà intellettuale, mediante la redazione di Direttive che devono essere recepite dai singoli stati tramite l emanazione di leggi nazionali. Infatti anche la nostra legge in materia di diritto d autore, la legge del 22 aprile 1941 n. 633, ha subito nel corso degli anni numerose modifiche e integrazioni proprio in virtù della necessità di una maggiore armonizzazione e un necessario aggiornamento legato allo sviluppo della tecnologia digitale.

7 7 Parte 2. CONCETTI BASE In primo luogo è necessario approfondire meglio quale sia la funzione del diritto d autore e perché riveste così tanta importanza nella nostra società. Lo scopo principale delle norme di diritto d autore è offrire al creatore delle opere dell ingegno una serie di mezzi legali per poter difendere, da un lato il diritto alla paternità dell opera, ovvero il diritto a essere riconosciuto come autore dell opera, il diritto a impedire modificazioni o utilizzazioni dell opera che possano essere di pregiudizio al buon nome, alla reputazione dell autore, dall altro garantirgli l esclusivo utilizzo delle proprie opere e una adeguata remunerazione nel caso di cessione di tale utilizzo ad altri per lo sfruttamento commerciale. Non spaventatevi, questi concetti ora possono sembrare oscure formule negromantiche, ma mi auguro di trasformarli in concetti chiari e intellegibili nel corso di questo piccolo viaggio nel mondo dei diritti degli autori. I diritti degli autori o meglio, la protezione accordata dalla legge ai diritti degli autori, è di fondamentale importanza per lo sviluppo non solo economico, ma anche culturale di una Nazione. Da un lato, fornisce agli autori delle regole certe per assicurare una corretta remunerazione per lo sfruttamento economico dell opera, creando nuove modalità di guadagno; dall altro, assicura che l autore possa contare su una fonte autonoma di reddito rendendolo indipendente e in grado di esprimere con la propria creatività senza limitazioni legate al fatto di dover ottenere la propria remunerazione contando sulla benevolenza di un altro soggetto. Pensate al caso che abbiamo precedentemente analizzato quello di Mecenate. Ebbene, come potete facilmente comprendere, sarebbe stato impossibile per un autore foraggiato dal nobile romano, esprimere nelle proprie opere concetti non graditi al committente, perché in tal caso non avrebbe più ricevuto il sostegno economico necessario. Invece, un autore i cui diritti economici siano previsti e protetti dalle leggi vigenti, avrà la possibilità di esprimere la propria arte e le proprie idee in modo assai più libero e indipendente, potendo contare su una autonoma fonte di sostentamento (pur con tutti i limiti ancora oggi presenti).

8 8 I primi concetti che andremo ora a sviluppare riguardano i due punti principali della tematica del diritto di autore e, cioè, quali sono le opere che sono tutelate dal diritto d autore e chi è l autore. QUALI OPERE SONO TUTELATE DAL DIRITTO D AUTORE? La legge del 22 aprile 1941 n. 633 e (come abbiamo detto prima) le successive modificazioni, nonché alcuni articoli del Codice Civile (Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali -, Capo I - Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche) contengono le norme che disciplinano i diritti degli autori nel nostro ordinamento. Gli articoli 1 e due della Legge sul Diritto d Autore (per comodità d ora in poi lda) ci indicano quali sono i campi di applicazione del diritto d autore. L articolo 1 ci fornisce un primo elenco di carattere generale in merito a quali opere debbano essere protette. Si tratta di opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, (pittura, scultura) all'architettura, al teatro alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Oltre a queste opere, di tipo più tradizionale, proprio a causa del progresso digitale, sono state aggiunte da successive modificazioni: i programmi per elaboratore (trattati alla stregua di opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna) le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

9 9 E il successivo articolo 2 entra maggiormente nel dettaglio e offre, a titolo esemplificativo, un elenco di tipologie di opere soggette al diritto d autore. L elenco non è esaustivo. Ciò sta a significare che anche altre tipologie di opere aventi carattere di originalità e creatività potrebbero essere suscettibili di protezione, pur non essendo incluse nell elenco. Vale la pena riportare le indicazioni dell art. 2 per avere una idea della eterogeneità, della diversità delle tipologie di opere protette: 1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2. le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico/musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3. le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4. le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5. i disegni e le opere dell'architettura; 6. le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 7. le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 8. i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. 9. le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente

10 10 o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto. 10.Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Obiettivo di questa lunga elencazione non è stato quello di farvi cadere in uno stato di narcolessia permanente, ma farvi comprendere quanto sia diversificata la tipologia delle opere che possono essere protette dal diritto d autore. Opere che, però, devono possedere il carattere della novità e della originalità per poter assicurare all autore la possibilità di ottenere adeguata protezione. Affronteremo più tardi nel dettaglio l analisi dei requisiti per la proteggibilità delle opere, ma nel frattempo chiediamoci una cosa strettamente legata a questo argomento. Come si fa a diventare autori? L AUTORE, CHI È? COME SI FA A DIVENTARLO? Beh! La risposta è semplice! Potremmo tutti noi definirci senza timore di smentita autori. Chi di noi non ha mai disegnato, redatto un tema, composto magari un ode o una canzone per una compagna di banco particolarmente avvenente (pensate a quante mirabili opere sono state generate da immani e spesso disperate cotte!). Ecco, nel momento stesso in cui il tema, la poesia, il disegno, il brano venivano portati alla luce, noi divenivamo autori e titolari dei diritti a noi spettanti. E proprio la lda che stabilisce all art. 6 che vi riporto: Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Cosa vuol dire questa frase? Il significato è che affinché l autore divenga titolare di tutti i propri diritti, non è necessario alcun atto formale (le cosiddette formalità costitutive come depositi, dichiarazioni, inserimento i pubblici registri ecc.), ma il diritto sorge nel momento stesso in cui l opera viene creata.

11 11 Ma solo l averla concepita nella nostra mente, solo l esistenza di una IDEA non basta. Occorre che la nostra creazione sia comunicata a qualcuno o fissata su un supporto (carta, cd, memoria, computer, cellulare ecc.) In parole povere: avete inviato la vostra poesia all avvenente vicina della scala B? Avete eseguito la vostra canzone in spiaggia davanti a un gruppo di amici? Avete registrato la vostra sonata su PC? Benissimo! Ecco che siete divenuti autori e titolari della paternità opera. A tal proposito è bene specificare un concetto che verrà di seguito ripreso in modo più approfondito: non è necessaria l iscrizione alla SIAE per poter essere AUTORI. Basta creare l opera e darle una forma al di fuori della nostra mente. Esistono però dei requisiti, delle caratteristiche della creazione che sono fondamentali affinché l autore possa rivendicare la paternità dell opera, dichiarare, cioè, se stesso il creatore. Se la nostra opera, infatti, consistesse in una mera copia di un opera altrui (pensate alla riproduzione di un disegno di Paperino o di una canzone di Vasco o di un brano di Morricone) non potremmo arrogarci la paternità della stessa. Per poter divenire autori, la nostra opera deve essere dotata di carattere creativo e cioè di originalità e di novità. Cerchiamo ora di analizzare cosa si intende per creatività CARATTERE CREATIVO Il concetto di opera dell ingegno di carattere creativo, così come indicato nell art. 1 della lda, non deve essere inteso in senso assoluto, ma relativo. Spieghiamoci meglio. Pensate a quante canzoni sono state scritte in tutto il mondo facendo riferimento a occhi azzurri, bionde trecce, estati che finiscono, guerre, ingiustizie ecc. Se applicassimo un criterio assolutistico, alla prima creazione che tratta un determinato tema non potrebbero seguirne altre, in quanto il soggetto trattato sarebbe lo stesso. Ecco che interviene il concetto di creatività come espressione della personalità dell autore, del suo modo di vedere il mondo, del suo modo di intendere ed esprimere opinioni, sentimenti, idee. In questo modo ogni autore comunicherà il proprio e unico modo vedere e sentire le cose in merito a bionde trecce,

12 12 estati che finiscono e via così, dando un apporto NUOVO e ORIGINALE e quindi CREATIVO. Gli studiosi del diritto si sono confrontati spesso sul concetto di originalità. Secondo alcuni dovrebbe essere intesa in senso oggettivo e quindi presentare una notevolissima differenziazione dalle precedenti opere. Secondo altri dovrebbe essere intesa in senso soggettivo, lasciando intendere che nelle opere possano essere presenti influenze di altri autori che siano parte del patrimonio culturale del creatore senza che questo pregiudichi il carattere di originalità dell opera (immaginate quale impatto e quale influenza abbiano esercitato ed esercitino sulla creatività di altri autori artisti del calibro dei Beatles, di Springsteen, di Michael Jackson.) Naturalmente le influenze non devono essere così marcate da rendere indistinguibile la nostra opera da quella dei nostri eroi o anche solo da richiamare in modo molto marcato le loro creazioni. In tal caso si rischierebbe una causa per plagio. (cosa che peraltro accade spesso anche tra professionisti).

UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori Galleria del Corso 4, Milano - Tel

UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori Galleria del Corso 4, Milano - Tel 1 INTRODUZIONE AI DIRITTI NEL MONDO DELLA MUSICA Parte 2. CONCETTI BASE In primo luogo è necessario approfondire meglio quale sia la funzione del diritto d autore e perché riveste così tanta importanza

Dettagli

INTRODUZIONE AI DIRITTI NEL MONDO DELLA MUSICA Parte 1. PREMESSA

INTRODUZIONE AI DIRITTI NEL MONDO DELLA MUSICA Parte 1. PREMESSA 1 Ciao a tutti, INTRODUZIONE AI DIRITTI NEL MONDO DELLA MUSICA Parte 1. PREMESSA Per aiutarvi ad agire con maggiore sicurezza nel mondo della musica e della professione di autore e di interprete, abbiamo

Dettagli

IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA

IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA Rho 3 MARZO 2010 INTRODUZIONE AL DIRITTO D'AUTORE CentRho Piazza San Vittore Perché parlare di diritto d'autore in biblioteca? Funzioni della biblioteca: - sociale - economica

Dettagli

INDICE. Avvertenza ai lettori... Introduzione... Introduzione alla seconda edizione...

INDICE. Avvertenza ai lettori... Introduzione... Introduzione alla seconda edizione... Avvertenza ai lettori... Introduzione... Introduzione alla seconda edizione... pag. V VII IX CAPITOLO I LE FONTI DEL DIRITTO D AUTORE 1. Le vecchie fonti... 1 2. Le fonti attuali... 2 3. Le fonti di diritto

Dettagli

Alcune norme sul diritto d autore. A cura di. Gioacchino Onorati. Aracne

Alcune norme sul diritto d autore. A cura di. Gioacchino Onorati. Aracne Alcune norme sul diritto d autore A cura di Gioacchino Onorati Aracne Copyright MMX ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A B 00173 Roma (06) 93781065

Dettagli

I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE: UNA BREVE INTRODUZIONE

I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE: UNA BREVE INTRODUZIONE I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE: UNA BREVE INTRODUZIONE Università di Bergamo, 10 maggio 2016 Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana 1 Proprietà intellettuale proprietà industriale + proprietà

Dettagli

IL DIRITTO D AUTORE NELLA RICERCA

IL DIRITTO D AUTORE NELLA RICERCA CRA Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura IL DIRITTO D AUTORE NELLA RICERCA Ing. Sergio Di Curzio Avv. Angela Di Blasio LA PROPRIETA INTELLETTUALE LA PROPRIETA INTELLETTUALE PROPRIETA

Dettagli

Il Codice Civile, Libro V Del Lavoro, Titolo IX Diritti sulle opere dell ingegno e sulle invenzioni

Il Codice Civile, Libro V Del Lavoro, Titolo IX Diritti sulle opere dell ingegno e sulle invenzioni F.A.Q. DIRITTO DI AUTORE Che cosa è il diritto di autore? Il diritto di autore è il diritto dell autore di disporre in maniera assoluta della propria opera e di ricevere il giusto compenso per l utilizzo

Dettagli

Dipartimento di Giurisprudenza Prof. Michele Perilli Conoscenze Informatiche

Dipartimento di Giurisprudenza Prof. Michele Perilli Conoscenze Informatiche Dipartimento di Giurisprudenza Prof. Michele Perilli Conoscenze Informatiche michele.perilli@unifg.it mlperilli@gmail.com Il Diritto d Autore Il diritto d'autore è la posizione giuridica soggettiva dell

Dettagli

Eleonora Trigari Il diritto nella fotografia. Diritto d autore, privacy e altri diritti

Eleonora Trigari Il diritto nella fotografia. Diritto d autore, privacy e altri diritti A12 Eleonora Trigari Il diritto nella fotografia Diritto d autore, privacy e altri diritti Copyright MMXII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A

Dettagli

DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI L ORDINE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI D.M.

DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI L ORDINE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI D.M. DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI L ORDINE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI D.M. 1 OTTOBRE 1948 NORME DI PROCEDURA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI ART. 1

Dettagli

INDICE. Art (Oggetto del diritto) SEZIONE I 1. LE FONTI... 3

INDICE. Art (Oggetto del diritto) SEZIONE I 1. LE FONTI... 3 INDICE Art. 2575 (Oggetto del diritto) 1. LE FONTI.................................... 3 1.1. Il Codice Civile.................................. 6 1.2. Legge 633/1941................................. 8

Dettagli

IL DIRITTO D AUTORE: UN INQUADRAMENTO DELLA MATERIA. Avv. Nicola Bottero 27 novembre 2009

IL DIRITTO D AUTORE: UN INQUADRAMENTO DELLA MATERIA. Avv. Nicola Bottero 27 novembre 2009 IL DIRITTO D AUTORE: UN INQUADRAMENTO DELLA MATERIA Avv. Nicola Bottero OpenAccessDay@polito 27 novembre 2009 LE ORIGINI L invenzione della stampa a caratteri mobili e la esigenza di proteggere gli stampatori

Dettagli

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA NOZIONI GENERALI COMUNI

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA NOZIONI GENERALI COMUNI INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA NOZIONI GENERALI COMUNI CAPITOLO I IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI PATRIMONIALI DI AUTORE 1. Premessa. Le origini storiche... 3 2. Fonti legislative... 6 3. Esercizio del diritto

Dettagli

DIRITTI D AUTORE E LORO GESTIONE. Paola Galimberti

DIRITTI D AUTORE E LORO GESTIONE. Paola Galimberti DIRITTI D AUTORE E LORO GESTIONE Paola Galimberti La legge italiana sul diritto d autore Legge 633/1941 (protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modificazioni

Dettagli

Manuale del nuovo diritto d'autore

Manuale del nuovo diritto d'autore VITTORIO M. DE SANCTIS Manuale del nuovo diritto d'autore EDITORIALE SCIENTIFICA Napoli INDICE Premessa 9 PARTE I GENERALITÀ E FONTI 1. II diritto d'autore e il diritto industriale 11 2. Il diritto d'autore

Dettagli

Il Copyright: per proteggere le tue opere

Il Copyright: per proteggere le tue opere Il Copyright: per proteggere le tue opere Avv. Marco Venturello Vicenza 2 maggio 2016 Le Fonti Le convenzioni internazionali Il diritto comunitario Il diritto italiano 2 Le Convenzioni Internazionali Convenzione

Dettagli

E dizioni: contratti e diritti come orientarsi. Area Sanremo 16 ottobre 2015

E dizioni: contratti e diritti come orientarsi. Area Sanremo 16 ottobre 2015 E dizioni: contratti e diritti come orientarsi. Area Sanremo 16 ottobre 2015 Tutto parte da voi testo e musica registrazione editori autori interpreti manager avvocati siae discografici agenzie live TV

Dettagli

La tutela autoriale del so-ware.

La tutela autoriale del so-ware. Lezione del 24 novembre 2016 La tutela autoriale del so-ware. Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri1o Industriale Definizione di software un insieme di indicazioni o istruzioni usate direttamente o indirettamente

Dettagli

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Principi fondamentali... 3 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO I Rapporti civili... 5 TITOLO II Rapporti etico-sociali... 8 TITOLO III Rapporti economici...

Dettagli

INDICE PREMESSA INTRODUZIONE NORMATIVA NAZIONALE

INDICE PREMESSA INTRODUZIONE NORMATIVA NAZIONALE INDICE PREMESSA INTRODUZIONE PARTE PRIMA DISCIPLINA GENERALE DEL DIRITTO D AUTORE (a cura di Deborah De Angelis) NORMATIVA NAZIONALE 1. Costituzione (artt. 9, 21)...» 21 2. Codice Civile (artt. 2575 2583,

Dettagli

Software open source, Creative Commons e diritto d'autore.

Software open source, Creative Commons e diritto d'autore. Software open source, Creative Commons e diritto d'autore. Distribuzione e condivisione delle opere dell'ingegno MOX Politecnico di Milano 1 marzo 2005 relatore Marco Bertani 2005 Marco Bertani Quest'opera

Dettagli

Quanto vale il mio PC?

Quanto vale il mio PC? Quanto vale il mio PC? Contenuto o contenitore? L'opera creativa è ancora un tutt'uno con il supporto fisico che la rende fruibile? Un libro ha ancora bisogno della carta? Un disco del vinile o un film

Dettagli

Introduzione al brevetto I parte

Introduzione al brevetto I parte Introduzione al brevetto I parte La proprietà intellettuale I brevetti delle Università Il brevetto chimico La novità I diritti di proprietà intellettuale IPR, Intellectual Property Rights Proprietà industriale

Dettagli

i reati in materia di violazione del diritto d autore

i reati in materia di violazione del diritto d autore i reati in materia di violazione del diritto d autore intro Con la Legge 23 Luglio 2009, n. 99 il Legislatore ha provveduto ad estendere ulteriormente il catalogo dei reati presupposto della responsabilità

Dettagli

Ufficio di Modena: via L. C. Farini, 53 Tel: 059 210432 Fax: 059 221535 www. slglaw.eu PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Ufficio di Modena: via L. C. Farini, 53 Tel: 059 210432 Fax: 059 221535   www. slglaw.eu PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE Ufficio di Modena: via L. C. Farini, 53 Tel: 059 1043 Fax: 059 1535 Email: info@slglaw.eu www. slglaw.eu PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE 1 0 Premessa Gli intangible assets o beni intangibili, all

Dettagli

Vicenza, 9 settembre Il nuovo codice di PI a tutela delle aziende orafe. Giuliano Pavan Studio Legale

Vicenza, 9 settembre Il nuovo codice di PI a tutela delle aziende orafe. Giuliano Pavan Studio Legale Vicenza, 9 settembre 2008 Il nuovo codice di PI a tutela delle aziende orafe Giuliano Pavan Studio Legale Piazza Crispi, 8-31100 TREVISO Tel.: +39 0422 545524 Fax: +39 0422 580571 E-mail: treviso@consavv.it

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo I ASPETTI DI CARATTERE GENERALE. 1. Definizione del diritto d autore, principi costituzionali e tutela internazionale;

INDICE SOMMARIO. Capitolo I ASPETTI DI CARATTERE GENERALE. 1. Definizione del diritto d autore, principi costituzionali e tutela internazionale; INDICE SOMMARIO Capitolo I ASPETTI DI CARATTERE GENERALE 1. Definizione del diritto d autore, principi costituzionali e tutela internazionale; la Proposta di Direttiva Ipred2... 1 2. La tutela penale dei

Dettagli

DIRITTO D AUTORE: PANORAMICA

DIRITTO D AUTORE: PANORAMICA DIRITTO D AUTORE: PANORAMICA Camera di Commercio Verona Mercoledì DIRITTO D AUTORE Legge n. 633/1941 = Legge sul Diritto d Autore (LDA) Successive modifiche principali: D.Lgs. n. 518/1992 (attuazione della

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA BOZZA SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA N. 458 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori FUMAGALLI CARULLI e MAGGIORE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1996 Norme per la protezione delle

Dettagli

UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori Galleria del Corso 4, Milano - Tel

UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori Galleria del Corso 4, Milano - Tel 1 INTRODUZIONE AI DIRITTI NEL MONDO DELLA MUSICA Parte 3 CONCETTI BASE L OPERA MUSICALE: UN APPROFONDIMENTO Come abbiamo avuto modo di vedere poc anzi, l articolo 2 della lda indica come protette dal diritto

Dettagli

Rubrica legale ICT Security Febbraio 2003 Autore: Riccardo Genghini Studio Notarile Genghini Originali e copie nel mondo digitale

Rubrica legale ICT Security Febbraio 2003 Autore: Riccardo Genghini Studio Notarile Genghini  Originali e copie nel mondo digitale ORIGINALI E COPIE NEL MONDO DIGITALE Sommario - Introduzione al concetto di copia - La funzione dell originale nel mondo giuridico e nel mondo informatico - La copia digitale di un originale analogico

Dettagli

Tutela del Software UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA DIRITTO PRIVATO DELL INFORMATICA A.A. 2006/2007

Tutela del Software UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA DIRITTO PRIVATO DELL INFORMATICA A.A. 2006/2007 Tutela del Software UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA DIRITTO PRIVATO DELL INFORMATICA A.A. 2006/2007 DOCENTI: PROF. BRUNO TROISI DOTT. MASSIMO FARINA Autore: Lorenzo D AngeloD

Dettagli

Il diritto d autore nei beni informatici

Il diritto d autore nei beni informatici Il diritto d autore nei beni informatici Lezione n. 1 Normativa di riferimento L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio D.lgs. 10 febbraio

Dettagli

LA PROTEZIONE DEL MODELLO INDUSTRIALE: DIRITTI DI PRIVATIVA E CONCORRENZA SLEALE

LA PROTEZIONE DEL MODELLO INDUSTRIALE: DIRITTI DI PRIVATIVA E CONCORRENZA SLEALE 2013 LA PROTEZIONE DEL MODELLO INDUSTRIALE: DIRITTI DI PRIVATIVA E CONCORRENZA SLEALE GIUSEPPE LELIO ADAMO I LA PROTEZIONE DEL MODELLO INDUSTRIALE: DIRITTI DI PRIVATIVA E CONCORRENZA SLEALE II Diritto

Dettagli

L'OPERA E L'ESEMPLARE NEL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'OPERA E L'ESEMPLARE NEL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ROSARIA ROMANO L'OPERA E L'ESEMPLARE NEL DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE _j CEDAM CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI 2001 INDICE - SOMMARIO INTRODUZIONE 1. Il rilievo della materialità Pag. 1 2.

Dettagli

Dott.ssa Lucia Marchi Direttore di Biblioteca Coordinatore Ufficio Normativa e Relazioni Internazionali Servizio Diritto d Autore e Vigilanza

Dott.ssa Lucia Marchi Direttore di Biblioteca Coordinatore Ufficio Normativa e Relazioni Internazionali Servizio Diritto d Autore e Vigilanza La storia del Diritto d Autore Dott.ssa Lucia Marchi Direttore di Biblioteca Coordinatore Ufficio Normativa e Relazioni Internazionali Servizio Diritto d Autore e Vigilanza S.I.A.E. Direzione Generale

Dettagli

LA TUTELA DELLA FORMA DEI PRODOTTI E DELLE LORO CONFEZIONI: DESIGN, UTILITY, COPYRIGHT E CONCORRENZA

LA TUTELA DELLA FORMA DEI PRODOTTI E DELLE LORO CONFEZIONI: DESIGN, UTILITY, COPYRIGHT E CONCORRENZA CCIAA VERONA - 12 GIUGNO 2013 LA TUTELA DELLA FORMA DEI PRODOTTI E DELLE LORO CONFEZIONI: DESIGN, UTILITY, COPYRIGHT E CONCORRENZA APTA Associated Patent & Trademark Attorneys AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI

Dettagli

La tutela dei programmi per elaboratore

La tutela dei programmi per elaboratore La tutela dei programmi per elaboratore Lezione n. 1 Claudio Di Cocco 1 I BENI IMMATERIALI Materiali (mobili ed immobili). I beni giuridici Immateriali Marchi, ditta, insegna, (nomi di dominio). Invenzioni

Dettagli

Diritto d autore e banche di dati

Diritto d autore e banche di dati Introduzione al diritto d autore: Le banche di dati Michela Rossi michela.rossi@unibo.it Diritto d autore e banche di dati Diritto d autore Diritto d autore Diritto del costitutore Contenuto della banca

Dettagli

LEGISLAZIONE DEL TURISMO: DIRITTO COSTITUZIONALE

LEGISLAZIONE DEL TURISMO: DIRITTO COSTITUZIONALE LEGISLAZIONE DEL TURISMO: DIRITTO COSTITUZIONALE Diritto = insieme di norme giuridiche fornite di sanzione. Diritto: 1) soggettivo = pretesa. Diritto di libertà negativa; diritto di libertà positiva (diritto

Dettagli

Comunicare, scrivere, calcolare giocare nozioni di base sull utilità del computer

Comunicare, scrivere, calcolare giocare nozioni di base sull utilità del computer Comunicare, scrivere, calcolare giocare nozioni di base sull utilità del computer 1 ATTIVITÀ UMANE ANTICHISSIME IERI I GRAFFITI, OGGI IL COMPUTER I graffiti - Comunicare 2 Iprimi graffiti incisi sulle

Dettagli

Occhio al download e upload! Il PC: Hardware e Software. Diritto d autore o Brevetto?

Occhio al download e upload! Il PC: Hardware e Software. Diritto d autore o Brevetto? Occhio al download e upload! Il PC: Hardware e Software. Diritto d autore o Brevetto? Pirateria attività di chi copia prodotti dell ingegno senza riconoscere i rispettivi diritti agli autori. Contraffazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 311/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 311/E QUESITO RISOLUZIONE N. 311/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 n. 954-284/2008 requisiti di accesso al regime

Dettagli

La Commissione di Venezia e la protezione della libertà religiosa. Simona Granata-Menghini Vice Segretario della Commissione di Venezia

La Commissione di Venezia e la protezione della libertà religiosa. Simona Granata-Menghini Vice Segretario della Commissione di Venezia La Commissione di Venezia e la protezione della libertà religiosa Simona Granata-Menghini Vice Segretario della Commissione di Venezia Cos è la libertà religiosa Quale «religione»? Chi la definisce? Criterio

Dettagli

Valorizzazione del patrimonio documentario e tutela del diritto d autore Marina Giannetto

Valorizzazione del patrimonio documentario e tutela del diritto d autore Marina Giannetto Valorizzazione del patrimonio documentario e tutela del diritto d autore Marina Giannetto Archivio Centrale dello Stato, Roma 21 giugno 2010 1. Valorizzazione del patrimonio culturale (art. 6.1 dlvo 42\2004

Dettagli

INDICE. I. Capitolo: Introduzione e oggetto dell indagine... 1

INDICE. I. Capitolo: Introduzione e oggetto dell indagine... 1 Pag. I. Capitolo: Introduzione e oggetto dell indagine... 1 II. Capitolo: Il contesto internazionale... 9 II.1. Eccezioni e limitazioni rilevanti nella Convenzione di Berna... 9 II.1.1. Origine delle eccezioni

Dettagli

PRESENTAZIONE PROGETTO L ALBERO SORRIDENTE

PRESENTAZIONE PROGETTO L ALBERO SORRIDENTE PRESENTAZIONE PROGETTO L ALBERO SORRIDENTE SCOPO DEL PROGETTO Il progetto «l Albero Sorridente» nasce con lo scopo di raccogliere fondi a favore del Reparto di Chirurgia Pediatrica del Policlinico San

Dettagli

I NUOVI UTILIZZI DEL PATRIMONIO MUSEALE E LA TUTELA AD OPERA DEL DIRITTO D AUTORE

I NUOVI UTILIZZI DEL PATRIMONIO MUSEALE E LA TUTELA AD OPERA DEL DIRITTO D AUTORE I NUOVI UTILIZZI DEL PATRIMONIO MUSEALE E LA TUTELA AD OPERA DEL DIRITTO D AUTORE DNA.Italia in collaborazione con Camera di Commercio di Torino - 18 aprile 2013-1 ATTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI ONU

Dettagli

Strumenti e percorsi a tutela della P.I. nei progetti

Strumenti e percorsi a tutela della P.I. nei progetti Strumenti e percorsi a tutela della P.I. nei progetti 4 dicembre 2015 RELATORE Liana Nardone Responsabile Ufficio Studi e Patlib Lo sfruttamento dei diritti su invenzioni e innovazioni è un aspettativa

Dettagli

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: Strumento indispensabile per l impresa

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: Strumento indispensabile per l impresa Strumento indispensabile per l impresa Udine, 28 Ottobre 2014 Giulio Selvazzo selvazzo@glp.it PRESENTAZIONI: Dott. Giulio Selvazzo Background: Giurisprudenza - Studi Giuridici Europei, Internazionali e

Dettagli

La nuova era della comunicazione digitale

La nuova era della comunicazione digitale La nuova era della comunicazione digitale I rapporti sociali hanno acquisito la veste della semplificazione e dello snellimento delle procedure e della stessa celerità temporale. Internet è un insieme

Dettagli

I fumetti secondo la legge sul diritto d autore del 22 aprile 1941, n. 633

I fumetti secondo la legge sul diritto d autore del 22 aprile 1941, n. 633 I fumetti secondo la legge sul diritto d autore del 22 aprile 1941, n. 633 Avv. Raffaella Pellegrino Il fumetto come letteratura disegnata o arte sequenziale: una «forma artistica e letteraria che si basa

Dettagli

DIRITTO D AUTORE: BANCHE DATI, DESIGN, SOFTWARE. Camera di Commercio Verona Mercoledì 16/05/2012 BANCHE DATI / 1

DIRITTO D AUTORE: BANCHE DATI, DESIGN, SOFTWARE. Camera di Commercio Verona Mercoledì 16/05/2012 BANCHE DATI / 1 DIRITTO D AUTORE: BANCHE DATI, DESIGN, SOFTWARE Camera di Commercio Verona Mercoledì BANCHE DATI / 1 Raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti Disposti in maniera sistematica o metodica Individualmente

Dettagli

Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 1, COMMA 28, LETTERE A) E C), DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76, CHE DELEGA IL GOVERNO AD ADOTTARE

Dettagli

LA TUTELA DEL SOFTWARE

LA TUTELA DEL SOFTWARE LA TUTELA DEL SOFTWARE GENERALITA Il software è un opera dell ingegno e come tutte le opere dell ingegno è di titolarità del suo ideatore, quindi deve essere tutelato nel corso degli anni. Per la tutela

Dettagli

La normativa sulla privacy è definita in Italia come normativa sulla PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La normativa sulla privacy è definita in Italia come normativa sulla PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Normativa sulla privacy COS E LA PRIVACY? La notevole diffusione di attività che utilizzano mezzi di trattamento elettronico delle informazioni ha reso possibile l accumulo di un numero enorme di informazioni

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 27 09.06.2014 Il quadro RG e gli utili spettanti agli associati in partecipazione Nel Rigo RG17 vanno indicati i compensi erogati agli associati

Dettagli

MODULO III CORSO DI RECUPERO PER ALUNNI STRANIERI IN DIRITTO - CLASSE PRIMA

MODULO III CORSO DI RECUPERO PER ALUNNI STRANIERI IN DIRITTO - CLASSE PRIMA CORSO DI RECUPERO PER ALUNNI STRANIERI IN DIRITTO - CLASSE PRIMA MODULO III La Costituzione Materiali prodotti nell ambito del progetto I care dalla prof.ssa Giuseppa Vizzini con la collaborazione della

Dettagli

SOCIETA EDUCAZIONE FORMAZIONE. A cura di Tortorici Dorotea

SOCIETA EDUCAZIONE FORMAZIONE. A cura di Tortorici Dorotea SOCIETA EDUCAZIONE A cura di Tortorici Dorotea FORMAZIONE Che vi sia un rapporto diretto tra società ed educazione è fatto incontrovertibile e riconosciuto. Declinare i termini di tale rapporto, i livelli

Dettagli

Le tre forme di reddito

Le tre forme di reddito Università Iuav di Venezia Facoltà di Pianificazione del territorio Il mestiere dell urbanista / Legislazione urbanistica comparata prof. Edoardo Salzano La rendita Le tre forme di reddito L economia classica

Dettagli

ANSELMO D AOSTA

ANSELMO D AOSTA Prova ontologica (argomento a priori ) Lo stolto afferma: Qualcun altro, invece, afferma: DIO NON ESISTE (proposizione A) DIO È CIÒ DI CUI NON SI PUÒ PENSARE IL MAGGIORE (proposizione B) A questo punto

Dettagli

CAPO I - Opere protette

CAPO I - Opere protette CAPO I - Opere protette Art.1) Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura,

Dettagli

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

1 UDA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO

1 UDA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 1 UDA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO Tra Settecento e Ottocento: un mondo che cambia Gli eventi della storia XVIII secolo è caratterizzato da una serie di rivoluzioni: rivoluzioni nell agricoltura e nell

Dettagli

1 edizione gennaio 2014

1 edizione gennaio 2014 1 edizione gennaio 2014 FINALITA, STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO D ESERCIZIO Pagina 3 Rosanna Marchegiani www.marchegianionline.net 1 IL BILANCIO D ESERCIZIO: STRUMENTO D INFORMAZIONE DOCUMENTI ORIGINARI

Dettagli

dott. Simone Calzolaio Avv. Valentina Pagnanelli Il diritto d autore on-line e l editoria digitale

dott. Simone Calzolaio Avv. Valentina Pagnanelli Il diritto d autore on-line e l editoria digitale Corso di diritto pubblico di internet (A.A. 2016/17) dott. Simone Calzolaio Avv. Valentina Pagnanelli Il diritto d autore on-line e l editoria digitale La tutela del diritto d autore nell era di Internet

Dettagli

I Aspetto L USO DESCRITTIVO DEL MARCHIO ALTRUI (LE LIBERE UTILIZZAZIONI) II Aspetto

I Aspetto L USO DESCRITTIVO DEL MARCHIO ALTRUI (LE LIBERE UTILIZZAZIONI) II Aspetto I Aspetto L USO DESCRITTIVO DEL MARCHIO ALTRUI (LE LIBERE UTILIZZAZIONI) II Aspetto MARCHI ED INDICAZIONI GEOGRAFICHE: GLI IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE Torino, 16 giugno 2016 I Aspetto Modifica entrata

Dettagli

Prima dell entrata in vigore della Costituzione. riforma Gentile : l. 31 dicembre 1923, n. 3126

Prima dell entrata in vigore della Costituzione. riforma Gentile : l. 31 dicembre 1923, n. 3126 Tappe dell evoluzione normativa: 1 Prima dell entrata in vigore della Costituzione legge Casati: l. 13.11.1859, n. 3725 - stabiliva ordinamento dell istruzione nei suoi gradi - prevedeva un ordinamento

Dettagli

FoodLaw, la tutela della creatività in cucina

FoodLaw, la tutela della creatività in cucina FoodLaw, la tutela della creatività in cucina Ogni rivoluzione, piccola o grande che sia, parte dalla capacità di porsi domande che possono trovare una risposta solo percorrendo strade mai battute. È stato

Dettagli

CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2015-16

CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2015-16 CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2015-16 Competenza n 1: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Utilizza la lingua italiana per comprendere semplici enunciati e raccontare esperienze

Dettagli

Art. 2 Registro elettronico nazionale - Sezione «Imprese e gestori» Art. 3 Modalità di caricamento dei dati - Sezione «Imprese e gestori»

Art. 2 Registro elettronico nazionale - Sezione «Imprese e gestori» Art. 3 Modalità di caricamento dei dati - Sezione «Imprese e gestori» Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decr. 10-1-2012 Disposizioni di attuazione dell'articolo 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del decreto 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale

Dettagli

Prefazione. Luigi Pistore

Prefazione. Luigi Pistore ipertesto ipertesto edizioni Prefazione Questa pubblicazione è il risultato di anni di insegnamento in diverse scuole in particolare al Centro Sloveno di Educazione Musicale E.Komel di Gorizia dove ricopro,

Dettagli

WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA Problemi legislativi

WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA Problemi legislativi WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA Problemi legislativi Il diritto d'autore Il diritto d'autore è l'istituto giuridico che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento

Dettagli

IL PROGRAMMA MODULO I - IL DIRITTO DEI MARCHI 1 27 gennaio

IL PROGRAMMA MODULO I - IL DIRITTO DEI MARCHI 1 27 gennaio IL PROGRAMMA 2017 MODULO I - IL DIRITTO DEI MARCHI 1 27 gennaio 2017-9.30-13.30 Nozioni generali: le fonti legislative, la natura e la funzione del marchio nell ordinamento nazionale e comunitario. I segni

Dettagli

Al passo con il tuo tempo... È nato il sito dove le parti orchestrali si possono scaricare in formato digitale sul modello itunes

Al passo con il tuo tempo... È nato il sito dove le parti orchestrali si possono scaricare in formato digitale sul modello itunes Al passo con il tuo tempo... È nato il sito dove le parti orchestrali si possono scaricare in formato digitale sul modello itunes comunicato stampa Milano Settembre 2011 www.orchestralparts.com info@orchestralparts.com

Dettagli

bene giuridico considerazioni

bene giuridico considerazioni bene giuridico considerazioni 13 14 considerazioni 1 15 elemento soggettivo 16 elemento soggettivo (segue) 2 art. 171 bis altri aspetti «abusivamente» (> artt. 171 bis e 171 ter) > regime delle utilizzazioni

Dettagli

REGOLAMENTO PREMESSA Art. 1 Oggetto Art.2 Requisiti per la partecipazione già compiuti all atto del termine utile all iscrizione (10/05/2017).

REGOLAMENTO PREMESSA Art. 1 Oggetto Art.2 Requisiti per la partecipazione già compiuti all atto del termine utile all iscrizione (10/05/2017). REGOLAMENTO PREMESSA La Fondazione Lelio Luttazzi con sede in Roma in Via Amerigo Vespucci n. 41 in collaborazione con Isola degli Artisti, bandisce la seconda edizione del Concorso Premio Lelio Luttazzi

Dettagli

DISCIPLINA DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE

DISCIPLINA DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE DISCIPLINA DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE Con l espressione proprietà intellettuale ci si riferisce a quell insieme di beni immateriali frutto dell'attività creativa/inventiva umana come ad esempio le opere

Dettagli

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore Termine di referendum: 24 gennaio 2008 Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore del 5 ottobre 2007 L

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 100,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 100, L 225/16 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 12. 8. 98 DIRETTIVA 98/59/CE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti

Dettagli

Il merchandising L Aquila, 6 ottobre 2011 Seminario COME SFRUTTARE LA PROPRIETA INTELLETTUALE Agostino CLEMENTE Università degli Studi di L Aquila 1 Indice 1. Il merchandising 2. Tipologie di merchandising

Dettagli

Concorso Letterario Storie Sotto il Vulcano. I ragazzi raccontano II Edizione anno scolastico

Concorso Letterario Storie Sotto il Vulcano. I ragazzi raccontano II Edizione anno scolastico Concorso Letterario. I ragazzi raccontano II Edizione anno scolastico 2015-2016 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 1. Al Concorso letterario. I ragazzi raccontano seconda Edizione anno scolastico 2015-2016, si

Dettagli

DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN POLONIA

DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN POLONIA DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN POLONIA 1. BASE LEGISLATIVA 2. DIRITTO D AUTORE 3. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE: TIPI DI PROTEZIONE CONCESSA 4. BREVETTO 5. MODELLO DI UTILITÀ 6. MODELLI O

Dettagli

Capire i media. QUINTA lezione. prof. Peppino Ortoleva.

Capire i media. QUINTA lezione. prof. Peppino Ortoleva. QUINTA lezione prof. Peppino Ortoleva peppino.ortoleva@gmail.com Capire i media, Understanding Media, il titolo di questo corso è ispirato all opera di un altro autore classico, il canadese Marshall McLuhan.

Dettagli

Quando nel 1861 l Italia divenne un unica nazione, le regolamentazioni relative al mondo del vino non erano certo altrettanto uniformi.

Quando nel 1861 l Italia divenne un unica nazione, le regolamentazioni relative al mondo del vino non erano certo altrettanto uniformi. 1861-1930 Quando nel 1861 l Italia divenne un unica nazione, le regolamentazioni relative al mondo del vino non erano certo altrettanto uniformi. Da regni e granducati a un unica nazione: possiamo quindi

Dettagli

Il codice dell'amministrazione digitale

Il codice dell'amministrazione digitale Il codice dell'amministrazione digitale Questo materiale didattico è stato realizzato da Formez PA nel Progetto PerformancePA, Ambito A Linea 1, in convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica,

Dettagli

letteraria, per esempio, si presume autore il soggetto il cui nome sia indicato nella

letteraria, per esempio, si presume autore il soggetto il cui nome sia indicato nella I diritti dell autore di un fumetto Avv. Raffaella Pellegrino La creazione di un fumetto, in quanto opera dell ingegno di carattere creativo, attribuisce al suo autore o ai suoi autori (sceneggiatore e

Dettagli

GUIDA AL DEPOSITO E ALLA REGISTRAZIONE DELLE OPERE NEL REGISTRO PUBBLICO GENERALE DELLE OPERE PROTETTE (R.P.G.)

GUIDA AL DEPOSITO E ALLA REGISTRAZIONE DELLE OPERE NEL REGISTRO PUBBLICO GENERALE DELLE OPERE PROTETTE (R.P.G.) GUIDA AL DEPOSITO E ALLA REGISTRAZIONE DELLE OPERE NEL REGISTRO PUBBLICO GENERALE DELLE OPERE PROTETTE (R.P.G.) (A cura di Barbara Limonta e Giulia Scacco) INDICE Introduzione pag. 3 Efficacia della registrazione

Dettagli

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE UFFICIO III

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE UFFICIO III DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE UFFICIO III BANDO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI E PREMI PER LA DIVULGAZIONE DEL LIBRO ITALIANO E PER LA TRADUZIONE DI OPERE LETTERARIE E SCIENTIFICHE,

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N Allegato A alla delibera n. 203/17/CONS del 18 maggio 2017 SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35 IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEI

Dettagli

Avviso n SINTESI-03-2015 per il conferimento di n 1 incarico di lavoro autonomo professionale per dottore commercialista - esperto contabile PREMESSE

Avviso n SINTESI-03-2015 per il conferimento di n 1 incarico di lavoro autonomo professionale per dottore commercialista - esperto contabile PREMESSE Avviso n SINTESI-03-2015 per il conferimento di n 1 incarico di lavoro autonomo professionale per dottore commercialista - esperto contabile PREMESSE La Società SINTESI s.r.l. a Socio Unico, è una Società

Dettagli

Questa lezione tratta il problema generale della definizione di alcuni concetti preliminari. In particolare la lezione dettaglia:

Questa lezione tratta il problema generale della definizione di alcuni concetti preliminari. In particolare la lezione dettaglia: Fondamenti di proprietà industriale 1/31 Cosa c è nella lezione Questa lezione tratta il problema generale della definizione di alcuni concetti preliminari. In particolare la lezione dettaglia: definizione

Dettagli

TUTELA DEL SOFTWARE Avv. Giacomo Ciammaglichella Roma 21 maggio 2013

TUTELA DEL SOFTWARE Avv. Giacomo Ciammaglichella Roma 21 maggio 2013 TUTELA DEL SOFTWARE Avv. Giacomo Ciammaglichella Roma 21 maggio 2013 La tutela del software: come avviene affrontata la tutela in Italia e in Europa? Un confronto con l approccio seguito da altre nazioni:

Dettagli

Pubblico avviso per assunzione a tempo determinato di. Collaboratore professionale sanitario/tecnico Audiometrista

Pubblico avviso per assunzione a tempo determinato di. Collaboratore professionale sanitario/tecnico Audiometrista Azienda sanitaria locale "CN1" Pubblico avviso per assunzione a tempo determinato di Collaboratore professionale sanitario/tecnico Audiometrista (Categoria D). In esecuzione alla determinazione n. 509

Dettagli

Cittadinanza digitale e qualità della vita

Cittadinanza digitale e qualità della vita Cittadinanza digitale e qualità della vita Questo materiale didattico è stato realizzato da Formez PA nel Progetto PerformancePA, Ambito A Linea 1, in convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica,

Dettagli

2... nato a.. il. ... DICHIARANO

2... nato a.. il. ... DICHIARANO Provincia di CGIL EBITER Istanza di certificazione dei contratti di lavoro 1 Raccomandata a.r. / Consegnata a mano I sottoscritti: Alla Commissione di Certificazione c/o ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO DEL-

Dettagli

Il diritto d autore digitale in Europa e le sue implicazioni per il Web 2.0

Il diritto d autore digitale in Europa e le sue implicazioni per il Web 2.0 Il diritto d autore digitale in Europa e le sue implicazioni per il Web 2.0 Corso di Progettazione di ambienti tecnologici per la comunicazione, Università di Sassari, Facoltà di Scienze Politiche Ragioni

Dettagli

COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO

COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO Provincia di Lodi REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 53 DEL 28/11/2014 1 Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento

Dettagli

6 CONCORSO FOTOGRAFICO

6 CONCORSO FOTOGRAFICO 1 6 CONCORSO FOTOGRAFICO Il Rotary Club Roma Nord-Ovest, nell ambito delle proprie attività culturali, promuove il 6 concorso fotografico, finalizzato a far conoscere bellezze del mondo che ci circonda.

Dettagli